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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60835 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SUSANNA ANGELA TOSI Parte_1 per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.7.2021, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il
18.3.2013 con Ha all'uopo dedotto che dalla unione non erano nati Controparte_1
figli, che le parti si erano separate giudizialmente in virtù di sentenza del Tribunale di Milano in data 4.10.2018 e che la separazione si era protratta ininterrottamente.
All'udienza presidenziale, rimasto senza esito il tentativo di conciliazione in assenza del il Presidente f.f. con ordinanza in data 13.11.2022 ha CP_1
confermato in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione.
Nella fase contenziosa, disposta la rinnovazione della notifica al resistente, dichiaratane la contumacia, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con termine di giorni sessanta per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Premesso che il resistente è irreperibile, essendo la ricorrente residente in Italia, luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sussiste la giurisdizione italiana ex art. 3 par. 1 lett. a) del Regolamento CE 2201/2003, applicabile al presente giudizio ratione temporis, anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez
Lizazo). E' italiana anche la legge applicabile, in quanto legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ex art. 8 lett. d) del Regolamento UE 1259/2010, avente del pari carattere universale, espressamente sancito dal “considerando” n.
12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano in data 4.10.2018 Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti
2 richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la irreperibilità del resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, senza ulteriori statuizioni.
Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia e la sostanziale non opposizione del resistente, irreperibile, va disposta la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 18.3.2013 da e Parte_1 Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge (anno 2013, numero 0224, Registro 01, parte 1 S)
3) spese irripetibili
Roma, 18.11.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60835 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente:
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SUSANNA ANGELA TOSI Parte_1 per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.7.2021, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il
18.3.2013 con Ha all'uopo dedotto che dalla unione non erano nati Controparte_1
figli, che le parti si erano separate giudizialmente in virtù di sentenza del Tribunale di Milano in data 4.10.2018 e che la separazione si era protratta ininterrottamente.
All'udienza presidenziale, rimasto senza esito il tentativo di conciliazione in assenza del il Presidente f.f. con ordinanza in data 13.11.2022 ha CP_1
confermato in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione.
Nella fase contenziosa, disposta la rinnovazione della notifica al resistente, dichiaratane la contumacia, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con termine di giorni sessanta per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Premesso che il resistente è irreperibile, essendo la ricorrente residente in Italia, luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sussiste la giurisdizione italiana ex art. 3 par. 1 lett. a) del Regolamento CE 2201/2003, applicabile al presente giudizio ratione temporis, anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez
Lizazo). E' italiana anche la legge applicabile, in quanto legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ex art. 8 lett. d) del Regolamento UE 1259/2010, avente del pari carattere universale, espressamente sancito dal “considerando” n.
12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano in data 4.10.2018 Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti
2 richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la irreperibilità del resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, senza ulteriori statuizioni.
Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia e la sostanziale non opposizione del resistente, irreperibile, va disposta la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 18.3.2013 da e Parte_1 Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge (anno 2013, numero 0224, Registro 01, parte 1 S)
3) spese irripetibili
Roma, 18.11.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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