Ordinanza presidenziale 27 settembre 2022
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2022, proposto dai signori AR RE, DA RE, UA AN, FR AN, IU AN, SE AN, UA AN, LA AN, UA AL, LO D'VA, TT TI, ES VE, US VE, AR IC IC, IC VE, SE LL, EN LL, NA DD AN, ES RI, IA IN OD, FR RI, CH RI, IAno UA AN, IAgrazia CI, AN IP NA, AZ OF e ET RO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Ceniccola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Riccia, l’A.S.Re.M. - Azienda Sanitaria Regionale del Molise e l’A.R.P.A. Molise, non costituiti in giudizio;
nei confronti
il sig. SE RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 5 del 6 giugno 2022, rilasciato dal Comune di Riccia in favore del sig. SE RE per la realizzazione di un capannone avicolo, e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;
- del parere di conformità urbanistica espresso il 14 gennaio 2022 relativamente al progetto per la realizzazione di tale capannone avicolo nel Comune di Riccia;
- della delibera del Consiglio comunale di Riccia n. 5 del 21 marzo 2022, recante “ determinazioni in materia di urbanistica conseguenti alla richiesta di permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un capannone avicolo da realizzarsi alla contrada colle raio - zona agricola e 1 ”;
- delle N.T.A. del piano regolatore del Comune di Riccia, nella parte in cui non contengono una espressa previsione riguardo alle distanze minime degli impianti zootecnici dalle abitazioni;
- del parere dell'A.R.P.A. Molise del 13 maggio 2022, reso su richiesta del Comune del 4 aprile 2022;
- del parere sanitario dell'A.S.Re.M. del 20 giugno 2022, reso su richiesta del Comune del 4 aprile 2022;
- ove occorrer possa, della deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 5 giugno 1993 di perimetrazione urbana ai fini dell'attuazione del Codice della Strada;
- ove occorrer possa, dell'art. 11, punto 13, delle N.T.A. del piano regolatore, secondo cui “ La costruzione di stalle e fienili di dimensioni rilevanti deve avvenire a non meno di 500 m. dal centro abitato. Si rimanda alle disposizioni in materia sanitaria per le distanze dalle “zone G”, facendo salve comunque le situazioni preesistenti ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 29 luglio 2922 gli odierni ricorrenti hanno proposto la presente impugnativa, allegando di essere proprietari a vario titolo di beni riconducibili a edifici e terreni tutti ubicati nel territorio del Comune di Riccia e posti, precisamente, a distanza inferiore a 500 metri dal luogo nel quale il sig. SE RE è stato autorizzato dall’Amministrazione a realizzare un capannone destinato all’allevamento di polli.
Il Comune di Riccia, segnatamente, con il provvedimento n. 5 del 6 giugno 2022, pronunciandosi sulla pratica edilizia n. 9042/2021, avviata dal sig. SE RE con l’istanza del 15 luglio 2021, gli ha difatti rilasciato il permesso di costruire “ per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE AVICOLO” ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, sull’immobile sito in CONTRADA COLLE RAIO e distinto in catasto al foglio 39 part. 404 – Zona omogenea E1 del vigente strumento urbanistico generale ” (cfr. all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 29 luglio 2022).
E soltanto successivamente l’A.S.Re.M. ha rilasciato il parere positivo di competenza (n. prot. 64972/2022 del 20 giugno 2022, all. denominato “Parere ASREM” alla produzione della ricorrente del 29 luglio 2022).
2. Contro le determinazioni amministrative autorizzanti la esecuzione del suddetto capannone avicolo
gli odierni ricorrenti hanno quindi proposto il presente ricorso, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « VIOLAZIONE DELLA DISTANZA MINIMA INDEROGABILE DI MT. 500 TRA L’IMPIANTO ED IL CENTRO ABITATO DI CUI ALL’ART. 11 N.T.A. DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI RICCIA APPRVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGINALE N. 99 DEL 27.04.2004. - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA: CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO »;
II- « VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLE NTA AL PIANO REGOLATORE DI RICCIA NELLA PARTE IN CUI DISPONE LA DISTANZA MINIMA INDEROGABILE DI MT. 500 TRA L’IMPIANTO ED IL CENTRO ABITATO INTESI QUALI AGGLOMERATI RURALI, AI SENSI DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 2 DEL D.M. 2 ARILE 1968 N.1444. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N. 241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA; ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO; ILLOGICITA’ E CONTRADDITORIETA’ MANIFESTA; CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; ILLEGITTIMITA’ DEVATA; ILLOGICTA’ MANIFESTA »;
III- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 216 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE DO CUI AL R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 126; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5 SETTEMBRE 1994; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL PARERE DELL’ARPA MOLISE DEL 13.05.2022; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL PARERE DELL’ASREM DEL 20.06.2022; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA; ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO; ILLOGICITA’ E CONTRADDITORIETA’ MANIFESTA; - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; - ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI DELL'ERRORE DEI PRESUPPOSTI DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELL’ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, INGTUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDTTORIETA’, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ DELL’INOPPORTUNITÀ »;
IV- « VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DLGS N.152/2006 COMBINATO DISPOSTO DELL’ALLEGATO IV - PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, L’ALLEGATO V - CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 19 ED IL D.M. AMBIENTE N. 52 DEL 30 MARZO 2015; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL PARERE DELL’ARPA MOLISE DEL 13.05.2022; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2005/94/CE »;
V- « VIOLAZIONE DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVA E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA) ARTT.5 e 20 (R) PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE; -VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO ART. 17-BIS DELLA LEGGE N.241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART.97 COST. E 1 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA SOTTO ALTRO PROFILO ».
In estrema sintesi, gli interessati con il loro ricorso si sono doluti del fatto che il capannone avicolo assentito, stanti le sue dimensioni e tipologia, sarebbe stato potenzialmente dannoso per l’insediamento abitativo limitrofo all’impianto, assurgente a “centro abitato”, anche per il cumulo con impianti della medesima tipologia già in precedenza realizzati nel medesimo contesto territoriale.
2.1. I contenuti dei singoli mezzi di censura possono essere così compendiati:
a) il parere comunale di conformità urbanistica del progetto si sarebbe basato sulla delimitazione del centro abitato disposta con la delibera della Giunta comunale n. 208 del 5 giugno 1993 ai meri fini della disciplina del Codice della Strada, in luogo della perimetrazione ridefinita dal P.R.G. approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 99 del 27 aprile 2004, la quale avrebbe previsto delle zone appartenenti alla tipologia C1 e C2 (ossia, destinate a “ nuove zone residenziali ”) le quali osterebbero alla realizzazione dell’impianto in base all’art. 11, comma 13, delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Riccia, secondo cui “ La costruzione di stalle e fienili di dimensioni rilevanti deve avvenire a non meno di 500 m dal centro abitato ”; in subordine, la delimitazione di cui alla Delibera della Giunta comunale n. 208/1993, ove mai valevole ai fini che qui interessano, dovrebbe comunque essere dichiarata illegittima in quanto risalente nel tempo e superata dal nuovo assetto del territorio delineato dal P.R.G. vigente, con il quale si sarebbe trovata in contrasto (motivo I);
b) l’impianto assentito violerebbe le prescrizioni di cui all’art. 216 del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934, in quanto l’allevamento progettato, lungi dal risultare isolato nelle campagne, come la legge richiederebbe, sarebbe stato localizzato, per un verso, a soli 15 metri da una casa (destinata ad abitazione di residenza del sig. IAno AN e della sua famiglia, immobile però non riportato nella corografia di progetto), e, per altro verso, a meno di 500 metri dalla zona del territorio comunale denominata “Colle Favaro”, contrada densamente popolata e urbanizzata al punto di assurgere ad “ agglomerato rurale ” ai sensi della disciplina contenuta nell’art. 2 del D.M. n. 1444 del 2 aprile del 1968 e come tale rilevante ai fini dell’applicazione del già richiamato art. 11, comma 13 delle N.T.A. al P.R.G. (motivo II);
c) stante la densità abitativa della zona, la realizzazione del capannone avicolo sarebbe illegittima per violazione dell’art. 216 del citato T.U.L.S. del 1934, nonché del D.M del 5 settembre 1994 in base al quale l’allevamento di animali sarebbe stato incluso nell’elenco delle cd. industrie insalubri; una simile localizzazione risulterebbe poi anche in contrasto con l’espansione residenziale in atto da anni in quella determinata zona, dove non solo si sarebbe “ prevalentemente spostata la popolazione che ha progressivamente abbandonato il centro del paese ”, ma si troverebbero già altri impianti del genere risalenti agli anni ’70, il cumulo dei quali comprometterebbe definitivamente la salubrità di un area che, secondo la pianificazione comunale, sarebbe invece da considerare “ Distretto del benessere ” (cfr. pagg. 22 e 23 del ricorso);
l’azione amministrativa sarebbe inoltre inficiata da un deficit istruttorio: - per essere stata basata sui pareri resi dall’A.R.P.A. Molise e dall’A.S.Re.M., i quali non avrebbero però tenuto conto dell’esistenza dell’abitazione del sig. AN, ubicata a distanza di soli 15 metri dal perimetro dell’impianto, né della presenza, a breve distanza, di un serbatoio dell’acquedotto comunale, manufatti entrambi inspiegabilmente non riportati nella corografia di progetto; - per essersi basata sulla erronea affermazione del progettista secondo la quale nel raggio di un chilometro dall’impianto sarebbe stato presente un solo altro capannone avicolo, mentre in realtà ne esisterebbero ben tre dello stesso tipo; - per essere stato il permesso di costruire rilasciato prima della scadenza del termine di cui all’art. 17- bis della legge n. 241/1990 per il rilascio del parere dell’A.S.Re.M.; - per non essere stato valutato quanto prescritto dall’A.S.Re.M. in merito alla verifica delle distanze dai centri abitati e dalle culture per uso alimentare, né la presenza di falde idriche superficiali (motivo III);
d) la realizzazione del capannone avicolo sarebbe stata da sottoporre a V.I.A. ai sensi del combinato disposto del D.M. n. 52/2015 e dell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, le cui soglie relative alla specifica categoria progettuale sarebbero state da ridurre del 50 % per la presenza di altri impianti zootecnici nel raggio di un chilometro dal progetto, laddove l’Amministrazione avrebbe concluso per la non assoggettabilità a V.I.A. basandosi su calcoli asseritamente errati (motivo IV);
e) l’Amministrazione comunale, infine, avrebbe rilasciato il proprio permesso di costruire senza indire la Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, senza attendere il previo rilascio del parere dell’A.S.Re.M., e senza che sul punto si fosse formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17- bis della legge n. 241 del 1990 (motivo V).
3. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il controinteressato sig. SE RE, titolare del permesso di costruire impugnato, il quale ha eccepito l’infondatezza complessiva del gravame, oltre che la sua preliminare inammissibilità per asserito difetto di legittimazione attiva e di interesse all’impugnativa da parte dei nominati in epigrafe, sotto i seguenti profili:
i) i ricorrenti si sarebbero limitati a dedurre a tale proposito la mera vicinitas tra i fondi, senza tuttavia l’allegazione di alcuno specifico pregiudizio; e avrebbero prodotto i soli rispettivi titoli di proprietà, senza la contestuale affermazione dell’effettiva residenza, né tanto meno dello svolgimento in loco dell’attività agricola;
ii) in concreto nessuna utilità deriverebbe ai ricorrenti da un annullamento degli atti impugnati, venendo comunque in rilievo una zona già incisa negativamente dalla presenza di insediamenti zootecnici, alcuni dei quali peraltro conducibili agli stessi ricorrenti;
iii) vi sarebbe stata una potenziale condizione di conflitto di interessi tra le posizioni dei ricorrenti, non tutti residenti, posti a distanze diverse dall’area di localizzazione dell’impianto, e titolari, alcuni di loro, di analoghe attività zootecniche, il cui regolare svolgimento sarebbe -in tesi- ipoteticamente esposto ad atti di autotutela nel caso di eventuale accoglimento del presente ricorso;
iv) l’annullamento del permesso di costruire non produrrebbe alcuna utilità per i ricorrenti, anche per la ragione dell’essersi già precedentemente formato sull’istanza dell’interessato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 102 del 27 settembre 2022 ha disposto incombenti istruttori in capo al Comune di Riccia, non costituitosi in giudizio, al fine di acquisire documenti ritenuti necessari ai fini del decidere, oltre che una “ sintetica relazione documentata intesa a illustrare: i) i passaggi dell’iter procedimentale che ha condotto all’emanazione del permesso di costruire impugnato, con la relativa scansione temporale; ii) le eventuali attività di verifica e di riscontro compiute sugli esposti presentati dai ricorrenti nel corso del procedimento per il rilascio del permesso a costruire; iii) le eventuali valutazioni compiute sulla presenza, nell’area confinante con il capannone, oltre ad alcune abitazioni, di altre strutture (altre imprese operanti in settori analoghi, frutteti, un serbatoio, falde superficiali); iv) le scelte compiute nei documenti di pianificazione impugnati (la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 5 giugno 1993 di perimetrazione urbana e l’art. 11 delle N.T.A. del piano regolatore), avuto riguardo alle doglianze formulate in questa sede dai ricorrenti (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 102 del 27 settembre 2022).
Il Comune di Riccia, con la produzione del 15 novembre 2022, ha depositato i documenti richiesti dal T.A.R..
Nel corso del giudizio la parte ricorrente e la controinteressata hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
5. All’udienza pubblica del 23 ottobre 2024, uditi di difensori presenti riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Il Tribunale deve preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa controinteressata.
6.1. In primo luogo, risulta priva di pregio l’eccezione sopra richiamata sub lett. i).
Va al riguardo osservato che i ricorrenti non si sono limitati, a sostegno dell’impugnativa, al mero richiamo della vicinitas tra i fondi di rispettiva proprietà e l’area di localizzazione dell’impianto, avendo essi espressamente lamentato - al contrario di quanto eccepito dalla controinteressata - uno specifico pregiudizio ipoteticamente derivante dalla realizzazione del capannone avicolo in contestazione, consistente nel peggioramento delle condizioni di vivibilità dell’ambiente di loro interesse e nel consequenziale deprezzamento delle rispettive proprietà.
Sempre a differenza di quanto eccepito ex adverso , infatti, nel ricorso, oltre alla produzione dei titoli di proprietà dei ricorrenti, si è diffusamente dedotto che almeno alcuni di loro abitino, insieme alle loro famiglie, nella zona interessata dall’intervento (in particolare, con riferimento alla posizione specifica del sig. IAno AN, una simile circostanza è stata comprovata da una specifica autodichiarazione prodotta agli atti del giudizio).
6.2. Neppure l’eccezione di cui alla lettera ii) del precedente elenco risulta condivisibile: a tal riguardo è sufficiente notare che la realizzazione dell’impianto in contestazione produrrebbe comunque un aggravio della condizione dei luoghi derivante dall’effetto di cumulo con gli altri impianti già esistenti in loco , la cui presenza nulla toglie, quindi, all’utilità concreta che i ricorrenti comunque ritrarrebbero dalla conservazione dell’attuale stato dei luoghi.
6.3. Parimenti infondata risulta l’eccezione basata sul potenziale conflitto di interessi ravvisato tra le posizioni dei ricorrenti.
La difesa della controinteressata, in proposito, si è limitata ad affermare l’esistenza, nella cerchia dei ricorrenti, di situazioni diversificate (o per la distanza -più o meno prossima- dal sito di localizzazione dell’impianto, o per il singolo titolo individuale -proprietà di abitazioni o di fondi- ), ma comunque omogenee, e come tali non confliggenti.
Difatti, l’interesse all’impugnativa vantato da ciascun ricorrente, come sopra anticipato, risulta convergente con quello degli altri, soprattutto in ragione del dato comune del pregiudizio derivante dalla realizzazione del capannone avicolo, di cui tutti loro si sono in definitiva doluti.
Né il fatto che alcuni dei ricorrenti conducano la medesima attività zootecnica in contestazione vale, di per sé solo, a denotare una situazione di potenziale conflitto di interessi, poiché nel caso di specie viene in rilievo l’effetto di cumulo del nuovo impianto progettato con quelli preesistenti, la cui lesività è diversa e autonoma rispetto a quella finora tollerata dall’abitato.
Onde anche sotto questo profilo si desume la piana ammissibilità del ricorso.
6.4. Infine, destituita di fondamento risulta l’eccezione di parte ancorata sulla presunta formazione, sull’istanza del 15 luglio 2021, del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, dal quale discenderebbe, sempre secondo la prospettiva della difesa controinteressata, l’inutilità pratica dell’annullamento del titolo espresso oggetto d’impugnativa, di per sé inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis della legge n. 241 del 1990.
Al riguardo, va innanzitutto chiarito che sull’istanza del sig. RE non poteva formarsi il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, per la sussistenza in loco dei vicoli idrogeologici di cui all’art. 1 del R.D. n. 3267 del 1923, secondo il quale “ Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque ”. Vincoli la cui esistenza in concreto risulta comprovata dall’adozione, da parte del competente Dipartimento della Regione Molise, proprio su istanza dell’interessato, del nulla osta idrogeologico all’intervento rilasciato con il provvedimento n. prot. 181505 del 10 novembre 2021 (all. n. 5 alla produzione della difesa della controinteressata del 9 settembre 2022).
L’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, invero, nell’introdurre la regola del silenzio-assenso, ne limita l’operatività mediante l’espresso inciso “ fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico ”.
Ne consegue che nel caso di specie sull’istanza presentata dal sig. RE il silenzio-assenso non si sarebbe potuto formare.
D’altro canto, l’eccezione in esame sarebbe carente di pregio anche nella prospettiva di un’ipotetica formazione per silentium del titolo.
La difesa della controinteressata non ha difatti fornito alcun elemento concreto dal quale potersi desumere che i soggetti terzi rispetto all’intervento avessero in qualche modo avuto contezza dell’esistenza di un siffatto silenzio qualificato sulla domanda tesa a ottenere il permesso di costruire de quo , in guisa tale che essi avrebbero dovuto farsi carico dell’impugnativa, a pena di decadenza, dell’eventuale silenzio-assenso formatosi ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001.
Per pacifico principio giurisprudenziale, d’altra parte, la piena conoscenza, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di un titolo edilizio, deve essere individuata con riguardo alla data di inizio dei lavori, nel caso in cui si sostenga la insussistenza dei presupposti per avviare l'attività edilizia sull'area interessata (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2020, n. 2011). Ma un inizio dei lavori, nella presente vicenda, non risulta essersi verificato.
In assenza di prova, quindi, sul punto che per i terzi sarebbe stata conoscibile la venuta ad esistenza di un simile silenzio-assenso, non può essere condivisa la tesi che la mancata impugnazione del relativo titolo tacito possa precludere la contestazione, da parte degli stessi terzi, dell’assentimento dell’attività oggetto di abilitazione.
6.5. Alla luce di quanto esposto negli ultimi paragrafi, dunque, il ricorso risulta in definitiva ammissibile.
7. Venendo al merito di causa, il Tribunale può subito rilevare l’infondatezza del primo motivo del ricorso, sicché il gravame per questa parte potrà essere sin d’ora respinto (dovendosi invece disporre incombenti istruttori per le restanti parti dell’impugnativa).
8. Con il primo mezzo, il ricorso ha lamentato le modalità attraverso le quali l’Amministrazione ha proceduto, nel caso di specie, all’individuazione del “centro abitato” dal cui perimetro misurare la distanza dei 500 metri imposta dall’art. 11, comma 13, delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Riccia per la realizzazione del capannone di cui si tratta.
A tale scopo le determinazioni impugnate si sono riferite alla perimetrazione del centro abitato disposta, ai sensi del Codice della Strada, dalla D.G.C. n. 208/1993, mentre il ricorso ha lamentato non essere stata all’uopo considerata la zonizzazione di cui al vigente P.R.G., segnatamente nella parte in cui questo ha destinato a “ nuove zone residenziali ” (C1 e C2) una specifica area del territorio comunale posta a distanza inferiore a 500 metri dal sito di localizzazione del capannone in contestazione.
8.1. Il Collegio deve subito osservare che la nozione di “centro abitato” rilevante ai fini della costruzione delle stalle di grandi dimensioni ai sensi dell’art. 11, comma 13, delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Riccia, a ben vedere, non può essere ricavata dalla mera e astratta zonizzazione urbanistica, dovendosi invece aver riguardo, al fine indicato, al dato della effettiva presenza di un adeguato numero di abitanti insediatisi in maniera stabile in una circoscritta zona del territorio comunale, in consistenza tale da assumere il gruppo, a certi fini, autonoma rilevanza rispetto ai singoli suoi componenti. D’altro canto, la stessa giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che “ Nel sistema giuridico vigente la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, per cui occorre fare riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3656).
A tanto deve poi aggiungersi che la logica sottesa alla perimetrazione del “centro abitato” ai fini del Codice della Strada risulta funzionale, del resto, a scopi non dissimili da quelli di cui alle citate N.T.A., trattandosi in entrambi i casi di valutare la riconducibilità o meno di un certo insediamento abitativo collettivo a un fenomeno di consistenza tale da poter giustificare l’applicazione di una peculiare disciplina giuridica all’insieme abitativo considerato nel suo complesso. In altre parole, così come, nel caso del Codice della Strada, la riconducibilità di un insediamento di abitazioni alla nozione di “centro abitato” determinerebbe la vigenza di un certo regime giuridico della circolazione stradale, nel caso di specie, parimenti, la riconducibilità stessa determinerebbe l’applicazione del richiamato art. 11, comma 13, delle citate N.T.A., secondo cui “ La costruzione di stalle e fienili di dimensioni rilevanti deve avvenire a non meno di 500 m dal centro abitato ”.
8.2. Ai fini che qui rilevano, pertanto, risulta immune da vizi l’impiego, da parte dell’Amministrazione, della perimetrazione del “centro abitato” adottata dalla D.G.C. n. 208/1993, quest’ultima risultando la sola determinazione amministrativa esistente basatasi sulla pianificazione territoriale e corredata della definizione anche planimetrica di “centro urbano”.
Tanto più per il fatto che dagli atti del giudizio è emerso come la citata perimetrazione del centro abitato, ossia quella di cui alla deliberazione n. 208/1993, sia stata basata sulla planimetria, allegata alla delibera stessa, ripresa dal Piano di fabbricazione comunale “ TAV. 3- ZONIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO ”: ossia, in definitiva, proprio dallo strumento urbanistico adottato con delibere del Consiglio comunale n. 77 del 6 agosto 1983 e n. 11 del 30 novembre 1983, e approvato con delibera di Giunta regionale n. 2484 dell’11 luglio 1984 (allegato alla produzione della parte ricorrente del 29 luglio 2022).
Neppure sotto questa angolazione, quindi, la doglianza in esame coglie nel segno.
Nelle determinazioni amministrative risalenti agli anni ’90, infatti, erano stati comunque valorizzati gli strumenti urbanistici. E non giova al ricorso la mera invocazione delle modifiche nel frattempo contemplate dal nuovo P.R.G. oggi vigente, introduttive, sulla carta, di nuove zone di espansione.
Parte ricorrente, infatti, non ha fornito alcuna allegazione atta a denotare, da parte del nuovo strumento urbanistico, un’avvenuta riperimetrazione del centro urbano, astrattamente sostitutiva di quella precedentemente approvata, con atto specifico, dall’Amministrazione.
Non solo: i dati empirici richiamati nella memoria della parte controinteressata (nel controdedurre alla censura in esame) comprovano come la situazione di fatto non abbia subito, negli anni seguenti alla citata D.G.C. del 1993, dei mutamenti tali da poter rendere obsoleta la perimetrazione del centro abitato allora tracciata. Ne consegue che la scelta di riferirsi a una simile perimetrazione non può dirsi irragionevole per il sol fatto che di recente siano state previste, in sede di pianificazione, delle nuove zone di espansione residenziale.
8.3. Sicché la mera esistenza, nel perimetro di 500 metri dall’area di localizzazione del capannone avicolo di cui si tratta, di una zona del territorio comunale destinata dal nuovo Piano a cd. “ nuove zone residenziali ” (C1 e C2) non osta - di per sé- alla realizzazione dell’impianto in discorso, non potendosi ritenere l’area per ciò solo qualificabile in termini di “centro abitato” ai sensi dell’art. 11, comma 13, delle N.T.A. al P.R.G. comunale (la cui perimetrazione risalente alla D.G.C. n. 208/1993 non risulta superata).
A tale ultimo riguardo rilevano anche le osservazioni prodotte agli atti di causa dal Comune di Riccia, secondo le quali “ Allo stato, lo sviluppo edilizio nelle aree limitrofe a quella di progetto e identificate quali zona “C” – sottozona “C1”: Espansione Residenziale da realizzarsi con interventi edilizi diretti e zona C – sottozona C2 (Espansione Residenziale da realizzarsi con l’attuazione di piani di utilizzazione) non è tale da permettere di considerare la stessa all’interno del centro abitato, ampliando la perimetrazione approvata con la deliberazione di G.C. n. 208 del 5 giugno 1993 ” (cfr. la relazione sintetica depositata dal Comune agli atti del giudizio in adempimento dell’ordinanza del Tribunale n. 102 del 2022, all. C alla produzione del 15 novembre 2022).
8.4. Per le ragioni esposte, il primo motivo di gravame risulta infondato .
9. Il Collegio, ai fini della decisione dei restanti motivi di ricorso, ritiene invece necessario disporre incombenti istruttori a carico della locale Stazione dei Carabinieri e dell’A.R.P.A. Molise, reputando utile, al fine di integrare il quadro delle risultanze disponibili, l’acquisizione dei chiarimenti e della documentazione che di seguito verrà indicata.
9.1. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si è lamentata la violazione dell’art. 216 del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie - R.D. n. 1265 del 1934, in quanto l’allevamento progettato, lungi dal risultare isolato nelle campagne, come la legge richiederebbe, sarebbe stato localizzato, per un verso, a soli 15 metri da una casa (destinata ad abitazione di residenza del sig. IAno AN e della sua famiglia, in stabile non riportato nella corografia di progetto); per altro verso, a meno di 500 metri dalla zona del territorio comunale denominata “Colle Favaro”, contrada che si vuole densamente popolata e urbanizzata al punto di assurgere ad “ agglomerato rurale ” ai sensi della disciplina contenuta nell’art. 2 del D.M. n. 1444 del 2 aprile del 1968, e quindi di rilevanza tale da doversene tenere conto ai fini della scelta circa l’assoggettamento a V.I.A. dell’intervento in contestazione. Inoltre, nella prospettiva del terzo mezzo, l’azione amministrativa sarebbe stata inficiata anche per non aver tenuto conto dell’abitazione del sig. AN (ubicata, si è detto, a distanza minima dall’impianto).
Su questi temi il Collegio ravvisa l’esigenza di acquisire, ai fini del decidere, una relazione di chiarimenti, con la contestuale allegazione di tutta la pertinente documentazione, sui seguenti punti:
- lo stato effettivo dei luoghi e l’entità della consistenza dell’insediamento urbano sito nel territorio del Comune di Riccia, nei pressi delle località Colle Raio e Colle Favaro;
- il numero di abitazioni esistenti entro il perimetro di 500 metri dal punto in cui dovrebbe essere realizzato il capannone avicolo oggetto della controversia;
- per ciascuna delle abitazioni (o loro gruppo) di cui al punto precedente, la distanza dal sito in cui dovrebbe sorgere il capannone, nonché il rispettivo stato di effettiva abitabilità e il numero di persone che stabilmente vi risiede, dimora o abita.
I dianzi richiamati incombenti istruttori, risultando il Comune di Riccia parte in causa (ancorché non costituito in giudizio), non possono che essere opportunamente demandati alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio, la quale dovrà procedere al deposito di quanto sopra richiesto entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica, se anteriore.
9.2. Per altro verso, con il ricorso in esame è stata lamentata la mancata sottoposizione a V.I.A. dell’intervento in questione, il quale, nella prospettazione del ricorso, sarebbe stato da considerare, per dimensioni e carichi di animali, in termini di rapporto tra numero di capi e peso degli animali vivi per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento, tale da superare le soglie al raggiungimento delle quali l’intervento sarebbe soggetto a V.I.A.: questo soprattutto tenuto conto del fatto che le ridette soglie sarebbero state da dimezzare, in base alle particolari regole della materia, per la presenza di altri impianti zootecnici riconducibili alla medesima categoria nel raggio di un chilometro dal progetto.
9.2.1. Secondo il ricorso, in particolare:
- ai fini dell’esclusione della VIA, il calcolo del peso vivo degli animali sarebbe dovuto partire “ dalla presunta portata teorica media dell’impianto (n. 17.500 polli x Kg. 1,7=Kg. 29750 pari a q. 297,50), mentre alle pagine 11 e 12 della relazione tecnica integrativa (firmata dallo stesso tecnico) viene dichiarata una densità massima di allevamento, considerando la superficie utile di stabulazione di 1535 mq, di 59.865 kg, pari a 598,65 q” (cfr. il ricorso a pag. 33);
- “ il peso da cui parte il progettista nella dichiarazione asseverata (DOC. 18) di 297,50 quintali (per escludere la V.I.A.) è un dato grossolanamente sottostimato, in quanto ai fini della capacità produttiva dell’impianto (e del conseguente impatto ambientale dello stesso), come indicato nella stessa relazione, il Decreto legislativo per il benessere degli animali prevede un peso massimo per metro quadrato di allevamento di pollame pari a 33 kg per metro quadrato – ulteriormente accrescibile a seguito di deroga fino a 39 kg per metro quadrato (Decreto legislativo del 27/09/2010 - N. 181 art. 3, comma 2. “La densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m²”). Pertanto, la potenzialità dell’impianto in parola è di 33 Kg per metro quadrato. Tenuto conto che il capannone avicolo sviluppa una superficie netta di 1535 mq., la potenzialità massima allevabile (33Kg.x1535mq.) è di 50.655 kg pari a 506,55 quinali (ovvero nel caso di deroga come dichiarato nella relazione tecnica: 39kgx1.535,00mq. = 59.865 kg) peso da cui si deve partire per poter valutare l’impatto ambientale dell’impianto. Quindi, applicando la riduzione del 50% alla soglia di 40 quintali per ettaro prevista alla lettera c) dell’allegato IV alla parte II del D.M. n. 152/2006, risulta il seguente calcolo: 506,55q./20q= 25,3 ettari funzionalmente asserviti. Avendo il progettista dichiarato di aver asservito una superficie di 15,84 ettari (superficie risultante dal fascicolo AGEA che comunque si contesta), tale estensione non è minimamente sufficiente ad escludere la procedura di V.I.A. ” (cfr. pag. 35 del ricorso);
- “ Anche a voler considerare i dati sulle caratteristiche del ciclo produttivo, per quanto sopra osservato ampiamente sottostimati dal progettista e riportati alle pagine 10 e 11 della relazione tecnica integrativa al progetto, il terreno funzionalmente asservito dal sig. RE non è sufficiente ad escludere la V.I.A.. Ed infatti alle pagine 10 e 11 della relazione tecnica integrativa al progetto viene affermato che: “Il peso medio finale, considerata la presenza del 50% di maschi e del 50% di femmine, si aggira sui 2,6·2,7 kg ed è ottenuto mediante la vendita delle femmine al peso di 1,6·1,8 kg (età 35-40 giorni circa) ed a quella dei maschi al peso di 3,4·3,7 kg (età 52·56 giorni). E' inoltre possibile accasare solo soggetti maschi, che raggiungono un peso finale d i 3,3·3,5 kg (età 50-55 giorni) previo sfoltimenti per il 30% degli animali, oppure solo femmine, che raggiungono un peso fina le di 1,7-1,8 kg (età 35-38 giorni)”. Considerando l’ipotesi di accasamento di soli soggetti maschi e calcolando il peso di uscita degli stessi (3,5 kg x 18.000 numero di maschi) si ottengono 630 quintali da cui pur decurtando il previsto sfoltimento del 30% (necessario a salvaguardare il benessere animale di cui al citato D.lgs. n. 181/2010) si arriva ad un peso 441 quintali, che diviso per 20 quintali (soglia prevista dal D.M. 152/2005 così come dimezzata dal D.M. n. 52/l 2015) da una superficie minima da asservire pari a 22,05 ettari, comunque di gran lunga superiore a quella asservita dalla ditta RE, con conseguente mancato rispetto del rapporto previsto dalla norma per escludere l’impianto dalla V.I.A. regionale. In ragione di quanto evidenziato, il progetto del sig. RE avendo asservito in una prima fase solo 7,44 ettari e successivamente (30.05.2022) 15,84 ettari, si colloca ben al di sopra del previsto rapporto peso vivo/ettaro per cui avrebbe potuto escludersi la VIA, così come dichiarato dal progettista e recepito del tecnico comunale ” (cfr. il ricorso alle pagine 35 e 36);
- “ Sotto ulteriore profilo si rileva che dal fascicolo AGEA allegato solo alla seconda dichiarazione asseverata (DOC. 18) risultano terreni funzionalmente asseribili per soli 14,26 ettari (superficie inferiore a quella ritenuta necessaria nella stessa dichiarazione asseverata di 14,88 ettari), in quanto dei 15,84 ettari dichiarati quale superficie aziendale, 1,58 ettari essendo costituiti da boschi e tare non possono essere considerati superficie agricola utilizzabile. A ciò si aggiunga che al netto dell’ingombro del capannone e delle opere accessorie le superfici funzionalmente asservite all’allevamento limitrofe ed adiacenti allo stesso capannone sono pressoché inesistenti. Per cui anche sotto tale ulteriore concorrente profilo, il terreno funzionalmente asservito non è comunque sufficiente ad escludere la V.I.A. ” (cfr. il ricorso a pag. 36).
9.2.2. Sul tema in discorso, tuttavia, la difesa della parte controinteressata ha specificatamente obiettato quanto segue: « Come analiticamente esposto nella relazione agronomica (doc. 15), l’intervento prevede un accasamento di circa 16.740 (come da contratto di soccida in essere) capi a ciclo pari a circa 11 capi / mq. I capi accasati previsti sono polli sia maschi che femmine di tipo medio che rimangono in allevamento fino a 55 gg circa raggiungendo un peso finale medio di 3,10 kg/capo. A circa 46 giorni di età viene fatto un primo carico di bestiame per l’operazione di sfoltimento in modo da aumentare lo spazio a disposizione dei restanti animali allevati. Il vuoto sanitario medio è di 15 giorni, necessario a effettuare le operazioni di svuotamento del locale di allevamento della pollina e di pulizia delle pareti e dei pavimenti secondo le normali procedure previste dalla vigente normativa; pertanto in un anno l'azienda effettua presumibilmente 5,2 cicli (365gg / 52gg stabulazione + 15 gg vuoto sanitario)) = 5,2 cicli/anno).
In questo caso si ha:
- Mq allevamento:1.535 mq
- n. capi accasati/mq:11,00
- durata ciclo:52gg
- n. cicli anno: 5,2
- peso iniziale medio pulcini: 80 gr/capo
- peso finale medio:3,1 kg/capo
- Mortalità media: 3%
- Vitalità media: 97%
Calcolo del n. di capi accasati: superficie di allevamento moltiplicato il numero di capi per mq 1.535 X 11 = 16.885
Calcolo del n. di capi portati a termine (vitalità media del 97%)
Totale capi accasati X vitalità
16.885 X 0,97 = 16.378
Calcolo del totale dei giorni di allevamento Giorni di allevamento X numero di cicli annui
52 X 5,2 = 270.4
Incidenza sull’anno (365 gg)
Giorni totali di allevamento / giorni dell’anno
270,4 / 365 = 0,7408
Calcolo n. capi mediamente presenti a mq
Capi allevati a mq X incidenza giorni allevamento
16.378 X 0,7408 = 12.133,16 (che approssimeremo per eccesso a 12.134)
Calcolo peso vivo medio degli animali allevati
(Peso vivo finale- peso vivo iniziale) / 2
(3,1 - 0,08) / 2 = 1,51 kg pv medio/capo
Calcolo peso vivo medio totale allevamento
Peso vivo medio capo X n. capi totali allevati
1,51 kg X 16.378 capi = 24.730,78 kg
che per comodità approssimiamo a 24.731 kg totali pari a 247 q.li
Facendo riferimento a quanto riportato nell’allegato IV del del D Lgs 152/2006 comma c, dove si riporta un peso vivo medio allevabile per ettaro di terreno funzionalmente asservito, in relazione ai dati sopra indicati si può affermare che l’azienda RE ha bisogno solo di 6,18 ettari calcolati dividendo il peso vivo totale allevato (247 q.li) nell’anno rispetto ai 40 q.li previsti nel succitato Allegato IV. Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (cfr. pag. 23, secondo capoverso: “…Tali pericolosi effetti, cumulandosi con quelli derivanti dagli altri impianti presenti nella zona, autorizzati alla fine degli anni ’70 (a 350 mt. vi è un impianto con due capannoni di 75x15 mt., con portata di oltre 20.000 capi per ciclo; a 550 mt. vi è un ulteriore capannone con dimensioni 130x15 mt., anch’esso con portata di oltre 20.000 capi per ciclo ed a 600 mt. vi è un incubatoio con 170.300 capi – DOC.TI 24 e 25)”) non si comprende come siano stati calcolati i 170.300 capi allevati in incubatoio, in quanto la funzione dell’incubatoio è quella di permettere la schiusa delle uova, la selezione del sesso e l’invio dei pulcini sessati presso allevamenti specializzati entro il giorno di età; conseguentemente, il peso medio dei pulcini allevati è pari a 80 gr/capo. Qualora non si trattasse di incubatoio sarebbe oltremodo impensabile che si possa allevare tale numero di capi in una struttura singola in quanto, considerando il numero medio di animali allevabili per mq (circa 11) saremmo in presenza di una struttura allevatoriale di oltre 15.000 mq (170.300 / 11 = 15.484). Pertanto, aderendo alle conclusioni della relazione agronomica in atti, sulla scorta dei calcoli precedentemente enunciati, è possibile affermare che: a) I due capannoni di ml 75 x 15 possono allevare circa 20.000 capi per ciclo; b) Tale consistenza numerica comporta la presenza media annua espressa in capi pari a circa 14.371 che moltiplicati per un peso vivo medio di 1,51 kg. corrisponderebbero a 20.799 kg (208 q.li); c) Relativamente al secondo capannone di ml 130 x 15 (1.950 mq) e con una consistenza dichiarata di 20.000 capi avrebbe la stessa consistenza precedentemente calcolata;
… Conseguentemente, la richiesta del sig. RE SE non è assoggettabile a VIA in quanto la somma degli animali presenti nel raggio di 1000 ml è pari a 40.876 (12.134 + 14.371 + 14.371). Ad un esito analogo si perviene anche qualora, in via prudenziale, si volesse considerare il rischio di cumulo con altri progetti appartenenti alla stessa categoria (pertanto solo polli da carne e galline ovaiole): orbene, anche in tal caso, l’azienda RE avrebbe comunque le condizioni per la piena legittimità delle autorizzazioni in quanto l’attuale dimensione aziendale è superiore ai 22 ettari (come da ultimo fascicolo aziendale – doc. 16), mentre sarebbero sufficienti 14,50 ettari per rispettare il dimezzamento delle soglie di cui al punto 1, lettera c) dell'Allegato IV del 152/ 2006 e ss.mm.ii » (cfr. la memoria della difesa controinteressata del 9 settembre 2022, alle pagine 31 e ss).
9.2.3. Sullo specifico argomento, che chiama in causa valutazioni tecniche non prive di complessità, il Collegio rileva quindi l’ineludibile esigenza istruttoria di acquisire, da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Regione Molise – A.R.P.A. Molise, una congrua relazione tecnica di chiarimenti, intesa ad analizzare la correttezza dei dati rispettivamente espressi dalla difesa delle parti ricorrenti e da quella della controinteressata, al fine di chiarire la portata dei profili tecnici sui quali le citate posizioni risultano essere effettivamente divergenti, nonché il livello di rispettiva attendibilità in punto di assoggettibilità, o meno, dell’intervento alla V.I.A..
L’A.R.P.A. Molise dovrà procedere al deposito di quanto sopra richiesto entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica, se anteriore.
10. In conclusione, alla luce della complessiva motivazione sopra esposta:
- le eccezioni sollevate in rito dalla controinteressata devono essere rigettate;
- il ricorso va immediatamente respinto nella limitata parte di cui al primo motivo d’impugnazione;
- ai fini della decisione dei restanti mezzi di gravame occorre, invece, disporre gli incombenti istruttori sopra illustrati, rispettivamente nei confronti della Stazione dell’Arma dei Carabinieri competente per territorio sul Comune di Riccia e dell’A.R.P.A. Molise, con il conseguente rinvio al prosieguo del giudizio di quanto residua da decidere.
11. Ogni statuizione sulle spese del giudizio è rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
- rigetta le eccezioni sollevate in rito dalla controinteressata;
- respinge il ricorso nella parte relativa alle contestazioni avanzate dal primo motivo di gravame;
- dispone a carico della Stazione dei Carabinieri competente per territorio e in capo all’A.R.P.A. Molise gli incombenti istruttori di cui alla stessa motivazione ai fini del vaglio delle ulteriori censure, e assegna per l’adempimento di tali incombenti il termine di 45 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione, se anteriore;
- fissa per la prosecuzione del giudizio, per quanto rimane da decidere, l’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Lalla | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO