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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 250/2023 R.G., vertente TRA
, CF e PI , con sede in Roma, via Parte_1 P.IVA_1 Giuseppe Grezar, n. 14, e per esso, l'Avv. Francesco Lupi, giusta procura speciale conferita con atto per Notaio Dott. in Roma, repertorio nr 179856 raccolta nr 12275 Persona_1 del 20/04/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Scaglione, CF
, pec fax 0964.20946, con C.F._1 Email_1 studio in Locri via D. Candida n. 6, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Tripodi, CF , con studio in C.F._3 Melito di Porto Salvo alla via G. Pascoli n. 16, fax 0965/781704, pec Email_2 appellato - appellante incidentale E
, CF – P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura snc, presso l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. Valeria Grandizio ( , dai C.F._4 C.F._5 quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma, repertorio 37590 – raccolta Persona_2 7131, pec t Email_3 appellato E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 22.02.2022, CP_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420219002481232000, notificata il
[...]
18.01.2022 ed Il sotteso avviso di addebito n. 39420150001486744000, notificato il 23.10.2015, chiedendone l'annullamento. 2
Esponeva che il 18.01.2022 gli era stata notificata, da parte dell' Parte_1
, intimazione di pagamento recante il n. 09420219002481232000, con la quale
[...] gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.418,12 di cuci al sotteso avviso di addebito n. 34920150001486744000 per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS somme aggiuntive e interessi per le annualità 2009-2010-2011-2012-2013. Eccepiva il difetto di notifica dell'avviso di addebito e l'inesigibilità delle somme per intervenuta prescrizione. Costituitisi, e resistevano al ricorso e ne chiedevano il rigetto. CP_2 CP_4
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 923/2023, pubblicata il 09.05.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Accoglie parzialmente la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui all'avviso di addebito contestato e annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad esso relativa. Rigetta nel resto. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della . CP_3 Spese compensate per intero tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, il presente provvedimento al fine di valutarne la rilevanza, per quanto di competenza, in ordine ai fatti emersi nella presente vicenda e se sussiste danno erariale conseguente alla prescrizione e al comportamento in sede amministrativa e processuale delle parti resistenti”. Esaminando l'eccezione, proposta dall' di nullità del ricorso per la carenza CP_2 dell'indicazione del credito dell' , con conseguente indeterminabilità dell'oggetto e del CP_2 tema di indagine, osservava che il ricorrente aveva depositato l'intimazione di pagamento opposta da cui si evinceva che era oggetto di intimazione solo l'avviso di addebito CP_ 39420150001486744000. L' aveva preso posizione su tale precisazione e, pertanto, era sanato l'iniziale vizio. Dichiarava inammissibili i motivi di opposizione proposti dal ricorrente, relativi alle carenze formali e alla mancata notifica delle cartelle, giacché tardivi ex art 617 c.p.c., perché proposti oltre i 20 giorni dalla notifica della intimazione. In ordine all'eccepita prescrizione quinquennale, osservava che l' aveva provato CP_2 la notifica il 23.10.2015 a mezzo di avviso di ricevimento (la ricezione della madre nel domicilio del ricorrente non necessitava di raccomandata informativa trattandosi di persona di famiglia in materia di posta ordinaria alla quale era soggetta la notifica dell'avviso di addebito), ma non aveva prodotto prova di atti interruttivi successivi. Per il resto, l non aveva prodotto alcun atto interruttivo. CP_4 Pur tenendo conto della sospensione per epidemia COVID dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) era decorso il termine, per cui la pretesa contributiva era prescritta.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da che ne chiedeva la riforma, lamentando CP_4 l'erroneo computo dei termini di prescrizione, posto che era stata considerata la sospensione dell'attività di riscossione per l'arco di tempo tra il 23.02.2020 al 30.06.2021, non considerando invece che il termine della sospensione era stato prolungato al 31.08.2021 ex art. 68 D.L. 17.03.2020 n. 18. Alla luce delle dette disposizioni, dunque, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31.08. 2021 erano stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Parte_1 dell' e dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, Controparte_5 CP_2 comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso Parte_2 3
periodo o già scaduti in precedenza era stata sospesa l'attività notificatoria e di riscossione dell' . CP_4 Ne conseguiva, stante l'accertata regolare notifica dell'avviso di addebito n. 39420150001486744000 avvenuta in data 23.10.2015 che, al momento della notifica dell'intimazione n. 09420219002481232000 avvenuta in data 18.01.2022, con l'applicazione della sospensione dall'8.3.2020 al 31.08.2021, risultavano essere trascorsi 4 anni, 11 mesi e 3 giorni: dal 23.10.2015 all'8.03.2020 = 15 gg. 5 mesi 4 anni;
dal 31.08.2021 al 18.01.2022
- 18 gg 5 mesi Tot. = 3 gg 11 mesi 4 anni. Andava evidenziato l'errore del computo anche tenendo in considerazione l'arco di tempo valutato dal G.L. (23.02.2020 al 30.06.2021), risultando trascorsi 4 anni, 11 mesi e 19 giorni come da prospetto di seguito indicato: dal 23.10.2015 al 23.02.2020 = 5 mesi 4 anni, dal 30.06.2021 al 18.01.2022 = 19gg 6 mesi Tot. = 19gg 11 mesi 4 anni In entrambi i casi, quindi, il termine prescrizionale quinquennale era stato interrotto dalla notifica dell'intimazione oggetto d'impugnazione. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza, con vittoria di spese di lite.
resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Affermava che tutti i motivi CP_1 addotti da controparte a sostegno dell'impugnazione erano inammissibili ed infondati, in quanto riproponevano questioni sulle quali la sentenza si era pronunciata e né né CP_4
l previdenza sociale avevano fornito prova di atti interruttivi. CP_6 L' , nel giudizio di primo grado, aveva prodotto una mera copia relativa alla CP_2 presunta notifica dell'avviso di accertamento, effettuata nel marzo 2015, dalla quale si evinceva che a ricevere la notifica del predetto atto era la madre dell'odierno appellato. La predetta notifica era affetta da nullità, per violazione dell'iter procedurale in materia di notifica di atti tributari a soggetti diversi dal destinatario e sarebbe stata necessaria la lettera informativa o Cad, adempimento non assolto. Nel prosieguo, osservava che il Tribunale non era incorso in errore nel computo della prescrizione ed aveva tenuto conto della sospensione covid. 19 che prevedeva un periodo di sospensione dalle attività di riscossione pari a giorni 85. Proponeva appello incidentale sul capo relativo alla mancata condanna alla spese nei confronti delle e dell' , avendo il Tribunale disposto la compensazione sul mero CP_4 CP_2 presupposto che l'annullamento dell'intimazione riguardava solo la prescrizione e che gli altri motivi risultavano inammissibili. L'art. 92 cod. proc. civ. prevedeva che il giudice, con la sentenza che chiudeva il processo, poteva compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Orbene alcuna motivazione sul punto si rinveniva in sentenza, anche in contrasto con i principi giurisprudenziali formatesi sul punto e pertanto la sentenza sotto tale profilo andava annullata con riconoscimento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Costituitosi l , chiedeva la conferma della sentenza. CP_2 Affermava che l'atto indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non consentiva l'individuazione di crediti dell' e la mancanza di questi elementi doveva CP_2 condurre il Tribunale a rigettare la domanda all'esito della prima udienza, posto che non era concesso alla parte ricorrente provvedere all'integrazione di essi successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio o facendo semplicemente riferimento alla produzione documentale. Deduceva l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo – inosservanza dei termini ex art. 617 cpc e art. 24, c. 5, d.leg.vo 46/99 L'azione proposta dal ricorrente doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e, limitatamente alla sollevata eccezione di prescrizione, come opposizione ex art. 24, comma 5, D. Leg.vo 46/99, con la conseguente necessità del rispetto 4
dei rispettivi termini di decadenza di 20 giorni, nel primo caso, e di 40 giorni nella seconda ipotesi. Termini che nel caso di specie non erano stati rispettati. Nel prosieguo, affermava che il ricorrente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del credito in ragione dell'asserita omessa notificazione dell'avviso, computando quindi il termine di prescrizione come decorrente dalla data di scadenza per il versamento delle singole voci contributive. Ne conseguiva che la prova della notifica dell'avviso di addebito paralizza definitivamente l'eccezione di prescrizione così come proposta, non potendo il Giudice compiere sul punto altra valutazione che quella relativa alla specifica eccezione avanzata in ricorso. Nel calcolo dei termini di prescrizione doveva anche tenersi conto della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19. Con ordinanza del 15.12.2023 veniva dichiarata la contumacia di CP_3
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità delle questioni reiterate dal
- nullità della notifica dell'avviso di addebito, effettuata nel marzo 2015, per essere CP_1 Parte stata ricevuta dalla madre dell'odierno appellato e non seguita dall'invio della – e da
- inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per omessa CP_2 indicazione del credito, omissione non emendabile;
inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo e inosservanza dei termini ex art. 617 cpc e art. 24, c. 5, D. Leg.vo 46/99 . Essi, infatti, introducono temi di decisione differenti ed autonomi rispetto a quanto devoluto con l'appello proposto da e hanno costituito oggetto di espressa statuizione CP_4 da parte del giudice a quo. Per rimuovere le relative statuizioni, sarebbe stata necessaria la proposizione di appello incidentale, non proposto da parte degli interessati, sì che sulle stesse si è formato il giudicato interno: Invero, “Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 Cpc, secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'articolo 345, comma 2, del Cpc, quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso”. (Cass. civ. sez. I, 28/10/2024, n. 27766; conforme Cass., sez. 2, 28 marzo 2022, n. 9844). Parimenti deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dal er omessa notifica alle controparti, necessaria ex art. 436 c.p.c.: “Nel rito del lavoro, CP_1 l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti”. (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n.18496).
5 Nel merito, l'appello proposto da è fondato e va accolto. CP_4 Il quinquennio di prescrizione, con decorrenza 23.10.2015, è stato, infatti, interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). 5
L'art. 83, c.2., D.L. n. 18/2020 ha disposto: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. … “. L'art. 36, D.L. n. 23/2020 ha disposto che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.”. L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, osservato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. 6
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha erroneamente Parte_1 rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”. (Cass. civ. sez. I, 15/01/2025, n. 960). Alla data, del18.01.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento, il termine di prescrizione, computata la sospensione per l'emergenza COVID come sopra illustrata, non era decorso. L'appello è, dunque, fondato e va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata la domanda proposta da . CP_1 L'integrale soccombenza del ricorrente, quale accertata in questo grado di giudizio, impone che debba essere condannato alla rifusione, sia in favore di CP_1 CP_2 che e in favore di delle spese del giudizio di primo grado liquidate per ciascun CP_4 resistente - valore € 13.418,12, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte – in € 2.697,00, oltre accessori come per legge e delle spese di questo grado di giudizio liquidate in favore di in € 177,75 per esborsi ed € 2.906,00 per CP_4 onorario e in favore di in € 2.906,00 per onorario, oltre accessori come per legge. CP_2
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello incidentale proposto da . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di e di CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...] 923/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 09.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da . CP_1
2. In accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da . CP_1
3. Condanna alla rifusione in favore di e in favore di delle CP_1 CP_2 CP_4 spese del giudizio di primo grado, liquidate, per ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre accessori come per legge e delle spese di questo grado di giudizio liquidate in favore di in € 177,75 per esborsi ed € 2.906,00 per onorario e in favore di in € 2.906,00 CP_4 CP_2 per onorario, oltre accessori come per legge. 4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello incidentale proposto da
. CP_1 Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 250/2023 R.G., vertente TRA
, CF e PI , con sede in Roma, via Parte_1 P.IVA_1 Giuseppe Grezar, n. 14, e per esso, l'Avv. Francesco Lupi, giusta procura speciale conferita con atto per Notaio Dott. in Roma, repertorio nr 179856 raccolta nr 12275 Persona_1 del 20/04/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Scaglione, CF
, pec fax 0964.20946, con C.F._1 Email_1 studio in Locri via D. Candida n. 6, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Tripodi, CF , con studio in C.F._3 Melito di Porto Salvo alla via G. Pascoli n. 16, fax 0965/781704, pec Email_2 appellato - appellante incidentale E
, CF – P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura snc, presso l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. Valeria Grandizio ( , dai C.F._4 C.F._5 quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma, repertorio 37590 – raccolta Persona_2 7131, pec t Email_3 appellato E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 22.02.2022, CP_1
impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420219002481232000, notificata il
[...]
18.01.2022 ed Il sotteso avviso di addebito n. 39420150001486744000, notificato il 23.10.2015, chiedendone l'annullamento. 2
Esponeva che il 18.01.2022 gli era stata notificata, da parte dell' Parte_1
, intimazione di pagamento recante il n. 09420219002481232000, con la quale
[...] gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.418,12 di cuci al sotteso avviso di addebito n. 34920150001486744000 per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS somme aggiuntive e interessi per le annualità 2009-2010-2011-2012-2013. Eccepiva il difetto di notifica dell'avviso di addebito e l'inesigibilità delle somme per intervenuta prescrizione. Costituitisi, e resistevano al ricorso e ne chiedevano il rigetto. CP_2 CP_4
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 923/2023, pubblicata il 09.05.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Accoglie parzialmente la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui all'avviso di addebito contestato e annulla l'intimazione di pagamento nella parte ad esso relativa. Rigetta nel resto. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della . CP_3 Spese compensate per intero tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, il presente provvedimento al fine di valutarne la rilevanza, per quanto di competenza, in ordine ai fatti emersi nella presente vicenda e se sussiste danno erariale conseguente alla prescrizione e al comportamento in sede amministrativa e processuale delle parti resistenti”. Esaminando l'eccezione, proposta dall' di nullità del ricorso per la carenza CP_2 dell'indicazione del credito dell' , con conseguente indeterminabilità dell'oggetto e del CP_2 tema di indagine, osservava che il ricorrente aveva depositato l'intimazione di pagamento opposta da cui si evinceva che era oggetto di intimazione solo l'avviso di addebito CP_ 39420150001486744000. L' aveva preso posizione su tale precisazione e, pertanto, era sanato l'iniziale vizio. Dichiarava inammissibili i motivi di opposizione proposti dal ricorrente, relativi alle carenze formali e alla mancata notifica delle cartelle, giacché tardivi ex art 617 c.p.c., perché proposti oltre i 20 giorni dalla notifica della intimazione. In ordine all'eccepita prescrizione quinquennale, osservava che l' aveva provato CP_2 la notifica il 23.10.2015 a mezzo di avviso di ricevimento (la ricezione della madre nel domicilio del ricorrente non necessitava di raccomandata informativa trattandosi di persona di famiglia in materia di posta ordinaria alla quale era soggetta la notifica dell'avviso di addebito), ma non aveva prodotto prova di atti interruttivi successivi. Per il resto, l non aveva prodotto alcun atto interruttivo. CP_4 Pur tenendo conto della sospensione per epidemia COVID dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) era decorso il termine, per cui la pretesa contributiva era prescritta.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da che ne chiedeva la riforma, lamentando CP_4 l'erroneo computo dei termini di prescrizione, posto che era stata considerata la sospensione dell'attività di riscossione per l'arco di tempo tra il 23.02.2020 al 30.06.2021, non considerando invece che il termine della sospensione era stato prolungato al 31.08.2021 ex art. 68 D.L. 17.03.2020 n. 18. Alla luce delle dette disposizioni, dunque, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31.08. 2021 erano stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Parte_1 dell' e dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, Controparte_5 CP_2 comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso Parte_2 3
periodo o già scaduti in precedenza era stata sospesa l'attività notificatoria e di riscossione dell' . CP_4 Ne conseguiva, stante l'accertata regolare notifica dell'avviso di addebito n. 39420150001486744000 avvenuta in data 23.10.2015 che, al momento della notifica dell'intimazione n. 09420219002481232000 avvenuta in data 18.01.2022, con l'applicazione della sospensione dall'8.3.2020 al 31.08.2021, risultavano essere trascorsi 4 anni, 11 mesi e 3 giorni: dal 23.10.2015 all'8.03.2020 = 15 gg. 5 mesi 4 anni;
dal 31.08.2021 al 18.01.2022
- 18 gg 5 mesi Tot. = 3 gg 11 mesi 4 anni. Andava evidenziato l'errore del computo anche tenendo in considerazione l'arco di tempo valutato dal G.L. (23.02.2020 al 30.06.2021), risultando trascorsi 4 anni, 11 mesi e 19 giorni come da prospetto di seguito indicato: dal 23.10.2015 al 23.02.2020 = 5 mesi 4 anni, dal 30.06.2021 al 18.01.2022 = 19gg 6 mesi Tot. = 19gg 11 mesi 4 anni In entrambi i casi, quindi, il termine prescrizionale quinquennale era stato interrotto dalla notifica dell'intimazione oggetto d'impugnazione. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza, con vittoria di spese di lite.
resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Affermava che tutti i motivi CP_1 addotti da controparte a sostegno dell'impugnazione erano inammissibili ed infondati, in quanto riproponevano questioni sulle quali la sentenza si era pronunciata e né né CP_4
l previdenza sociale avevano fornito prova di atti interruttivi. CP_6 L' , nel giudizio di primo grado, aveva prodotto una mera copia relativa alla CP_2 presunta notifica dell'avviso di accertamento, effettuata nel marzo 2015, dalla quale si evinceva che a ricevere la notifica del predetto atto era la madre dell'odierno appellato. La predetta notifica era affetta da nullità, per violazione dell'iter procedurale in materia di notifica di atti tributari a soggetti diversi dal destinatario e sarebbe stata necessaria la lettera informativa o Cad, adempimento non assolto. Nel prosieguo, osservava che il Tribunale non era incorso in errore nel computo della prescrizione ed aveva tenuto conto della sospensione covid. 19 che prevedeva un periodo di sospensione dalle attività di riscossione pari a giorni 85. Proponeva appello incidentale sul capo relativo alla mancata condanna alla spese nei confronti delle e dell' , avendo il Tribunale disposto la compensazione sul mero CP_4 CP_2 presupposto che l'annullamento dell'intimazione riguardava solo la prescrizione e che gli altri motivi risultavano inammissibili. L'art. 92 cod. proc. civ. prevedeva che il giudice, con la sentenza che chiudeva il processo, poteva compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Orbene alcuna motivazione sul punto si rinveniva in sentenza, anche in contrasto con i principi giurisprudenziali formatesi sul punto e pertanto la sentenza sotto tale profilo andava annullata con riconoscimento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Costituitosi l , chiedeva la conferma della sentenza. CP_2 Affermava che l'atto indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non consentiva l'individuazione di crediti dell' e la mancanza di questi elementi doveva CP_2 condurre il Tribunale a rigettare la domanda all'esito della prima udienza, posto che non era concesso alla parte ricorrente provvedere all'integrazione di essi successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio o facendo semplicemente riferimento alla produzione documentale. Deduceva l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo – inosservanza dei termini ex art. 617 cpc e art. 24, c. 5, d.leg.vo 46/99 L'azione proposta dal ricorrente doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e, limitatamente alla sollevata eccezione di prescrizione, come opposizione ex art. 24, comma 5, D. Leg.vo 46/99, con la conseguente necessità del rispetto 4
dei rispettivi termini di decadenza di 20 giorni, nel primo caso, e di 40 giorni nella seconda ipotesi. Termini che nel caso di specie non erano stati rispettati. Nel prosieguo, affermava che il ricorrente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del credito in ragione dell'asserita omessa notificazione dell'avviso, computando quindi il termine di prescrizione come decorrente dalla data di scadenza per il versamento delle singole voci contributive. Ne conseguiva che la prova della notifica dell'avviso di addebito paralizza definitivamente l'eccezione di prescrizione così come proposta, non potendo il Giudice compiere sul punto altra valutazione che quella relativa alla specifica eccezione avanzata in ricorso. Nel calcolo dei termini di prescrizione doveva anche tenersi conto della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19. Con ordinanza del 15.12.2023 veniva dichiarata la contumacia di CP_3
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, deve dichiararsi l'inammissibilità delle questioni reiterate dal
- nullità della notifica dell'avviso di addebito, effettuata nel marzo 2015, per essere CP_1 Parte stata ricevuta dalla madre dell'odierno appellato e non seguita dall'invio della – e da
- inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per omessa CP_2 indicazione del credito, omissione non emendabile;
inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo e inosservanza dei termini ex art. 617 cpc e art. 24, c. 5, D. Leg.vo 46/99 . Essi, infatti, introducono temi di decisione differenti ed autonomi rispetto a quanto devoluto con l'appello proposto da e hanno costituito oggetto di espressa statuizione CP_4 da parte del giudice a quo. Per rimuovere le relative statuizioni, sarebbe stata necessaria la proposizione di appello incidentale, non proposto da parte degli interessati, sì che sulle stesse si è formato il giudicato interno: Invero, “Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 Cpc, secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'articolo 345, comma 2, del Cpc, quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso”. (Cass. civ. sez. I, 28/10/2024, n. 27766; conforme Cass., sez. 2, 28 marzo 2022, n. 9844). Parimenti deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dal er omessa notifica alle controparti, necessaria ex art. 436 c.p.c.: “Nel rito del lavoro, CP_1 l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti”. (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n.18496).
5 Nel merito, l'appello proposto da è fondato e va accolto. CP_4 Il quinquennio di prescrizione, con decorrenza 23.10.2015, è stato, infatti, interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). 5
L'art. 83, c.2., D.L. n. 18/2020 ha disposto: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. … “. L'art. 36, D.L. n. 23/2020 ha disposto che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.”. L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, osservato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. 6
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha erroneamente Parte_1 rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”. (Cass. civ. sez. I, 15/01/2025, n. 960). Alla data, del18.01.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento, il termine di prescrizione, computata la sospensione per l'emergenza COVID come sopra illustrata, non era decorso. L'appello è, dunque, fondato e va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata la domanda proposta da . CP_1 L'integrale soccombenza del ricorrente, quale accertata in questo grado di giudizio, impone che debba essere condannato alla rifusione, sia in favore di CP_1 CP_2 che e in favore di delle spese del giudizio di primo grado liquidate per ciascun CP_4 resistente - valore € 13.418,12, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte – in € 2.697,00, oltre accessori come per legge e delle spese di questo grado di giudizio liquidate in favore di in € 177,75 per esborsi ed € 2.906,00 per CP_4 onorario e in favore di in € 2.906,00 per onorario, oltre accessori come per legge. CP_2
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello incidentale proposto da . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti di e di CP_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...] 923/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 09.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da . CP_1
2. In accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da . CP_1
3. Condanna alla rifusione in favore di e in favore di delle CP_1 CP_2 CP_4 spese del giudizio di primo grado, liquidate, per ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre accessori come per legge e delle spese di questo grado di giudizio liquidate in favore di in € 177,75 per esborsi ed € 2.906,00 per onorario e in favore di in € 2.906,00 CP_4 CP_2 per onorario, oltre accessori come per legge. 4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello incidentale proposto da
. CP_1 Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti