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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2024, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 16126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16126/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...] Parte_1
e
, nato a [...], il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to GIULIA DI MARZIO
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/12/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 677/2024 pubblicata il 29/02/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse pagina 1 di 5 a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Parte_2
05/01/1988) celebrato a SIRACUSA in data 16.04.2016 (Atto di Matrimonio n. 21, Parte 2, Serie n.
A, anno 2016);
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Il sig. conferma il proprio assenso al cambio di residenza della moglie e della figlia Pt_2
dalla via Achille Grandi n. 10, Calderara di Reno (BO), ad altra residenza nei limiti del territorio siracusano.
2) I genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nata il [...], con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior Per_1 interesse che la riguardano quali, per esempio, quelle attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Ciascun genitore, quando avrà la figlia con sé, assumerà autonomamente le decisioni su questioni di pagina 2 di 5 ordinaria amministrazione.
3) a. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore liberamente previo accordo con la madre
(tenendo conto delle esigenze della bambina, in considerazione anche della sua età) rimanendo il padre a vivere a Bologna per motivi di lavoro e atteso il trasferimento a Siracusa della madre con
. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per due weekend al mese dal Per_1 venerdì all'uscita di scuola (dalla mattina nei giorni festivi) alla domenica sera e per due settimane, anche consecutive, nei periodi dell'anno non festivi.
b. Fino al compimento degli 8 (otto) anni della piccola , sarà il padre a recarsi a Siracusa Per_1 per vederla e tenerla con sé o, laddove la madre sia disponibile, sarà quest'ultima ad accompagnare la piccola a Bologna dal papà. In tale ultima ipotesi, il sig. si impegna e obbliga fin Pt_2
d'ora ad accollarsi il 50% (cinquanta per cento) delle spese per il viaggio a/r di mamma e figlia e per l'alloggio (nei limiti e non oltre i costi equiparabili per un albergo a 3 stelle) della sig.ra durante i giorni di permanenza a Bologna. Dal compimento degli 8 (otto) anni della Pt_1 piccola , quest'ultima potrà essere accompagnata a Bologna dal papà anche dai nonni Per_1 paterni e/o materni. Nell'ipotesi in cui, per motivi lavorativi e/o di salute e/o per impossibilità oggettive, il sig. non riuscisse a recarsi a Siracusa e/o la mamma e/o i nonni non Pt_2 riuscissero ad accompagnare la minore a Bologna dal papà, la sig.ra acconsente fin d'ora Pt_1
che le giornate di spettanza del papà saranno da questi recuperate anche in via continuativa.
c. Ciascun genitore potrà liberamente telefonare e/o videochiamare , anche sull'utenza Per_1 telefonica del genitore che ha la minore con sé, impegnandosi entrambi a garantire all'altro genitore contatti quotidiani con la figlia.
4) Durante le vacanze natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, ciascuno di essi trascorrerà con
, ad anni alterni, la settimana comprensiva del 24 e 25 dicembre o la settimana comprensiva Per_1
del 31 dicembre-1° gennaio e 6 gennaio, iniziando per il 2024 la prima settimana con il papà e la seconda con la mamma.
Nell'ipotesi in cui, per motivi lavorativi e/o di salute e/o per impossibilità oggettive, il sig.
[...]
non riuscisse a recarsi a Siracusa e/o la mamma e/o i nonni non riuscissero ad Pt_2 accompagnare la minore a Bologna dal papà per l'intera settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé i giorni festivi da calendario ad anni alterni, e così per il 2024 il 25 e 26 dicembre e Per_1
gli ulteriori giorni della settimana di sua spettanza che riuscisse ad effettuare in base alle esigenze lavorative. Le modalità di ricongiungimento padre-figlia, anche durante le vacanze natalizie, saranno gestite secondo quanto al precedente p. 3) b.
5) Durante le vacanze pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, ciascuno di essi trascorrerà con pagina 3 di 5 , ad anni alterni, tre giorni comprensivi della domenica di Pasqua o tre giorni comprensivi Per_1 del Lunedì dell'Angelo, iniziando per il 2024 il primo periodo con il papà e il secondo periodo con la mamma. Nell'ipotesi in cui, per motivi lavorativi e/o di salute e/o per impossibilità oggettive, il sig. non riuscisse a recarsi a Siracusa e/o la mamma e/o i nonni non riuscissero ad Pt_2
accompagnare la minore a Bologna dal papà per i giorni di sua spettanza, il padre potrà vedere e tenere con sé i giorni festivi da calendario ad anni alterni, e così per il 2024 la domenica di Per_1
Pasqua e gli ulteriori giorni della settimana di sua spettanza che riuscisse ad effettuare in base alle esigenze lavorative. Le modalità di ricongiungimento padre-figlia, anche durante le vacanze pasquali, saranno gestite secondo quanto al precedente p. 3)b.
6) In relazione al periodo estivo non scolastico, salvo diversi accordi tra i genitori, ciascuno di essi potrà recarsi in vacanza con la figlia per un massimo di tre settimane, anche non consecutive;
durante le settimane di vacanza verrà meno l'ordinario diritto di visita. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo e il luogo ove trascorrerà le vacanze con la figlia entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni dispari e il padre negli anni pari,
7) I genitori trascorreranno insieme il giorno del compleanno di (12 marzo). In caso di Per_1
impossibilità e/o di disaccordo, la minore trascorrerà detto giorno con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari.
8) Il sig. , con decorrenza da gennaio 2024 compreso, provvederà a contribuire al Pt_2 mantenimento ordinario della figlia mediante versamento di € 300,00 (euro trecento e zero Per_1
centesimi) mensili, somma annualmente rivalutabile ex Indici Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 20 (venti) di ogni mese. Pt_1
9) In aggiunta al contributo di cui al p. 8), il sig. conferma il consenso, sempre con Pt_2 decorrenza da gennaio 2024 compreso, a che l'Assegno Unico e Universale erogato in favore dei figli (allo stato pari ad € 221,60) venga percepito nella misura del 100% (cento per cento) dalla sig.ra , conseguentemente si impegna – nelle more dell'attribuzione diretta in favore della Pt_1
madre – a riversare detto importo sul c/c intestato a quest'ultima entro il giorno 20 (venti) di ogni mese.
10) Le spese straordinarie relative alla minore, come disciplinate dal Protocollo in uso presso codesto Tribunale, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento).
11) Entrambi i genitori si impegnano di continuare a garantire e non ostacolare in alcun modo il rapporto della minore con i nonni paterni e materni.
12) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e indipendenti, senza alcuna pagina 4 di 5 richiesta di contributo al proprio mantenimento l'una nei confronti dell'altro.
13) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e che tutti i rapporti di natura economica sono già stati definiti con il presente accordo.
14) Le spese legali per la presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Siracusa di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 23.10.2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16126/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...] Parte_1
e
, nato a [...], il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to GIULIA DI MARZIO
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/12/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 677/2024 pubblicata il 29/02/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse pagina 1 di 5 a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Parte_2
05/01/1988) celebrato a SIRACUSA in data 16.04.2016 (Atto di Matrimonio n. 21, Parte 2, Serie n.
A, anno 2016);
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Il sig. conferma il proprio assenso al cambio di residenza della moglie e della figlia Pt_2
dalla via Achille Grandi n. 10, Calderara di Reno (BO), ad altra residenza nei limiti del territorio siracusano.
2) I genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nata il [...], con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior Per_1 interesse che la riguardano quali, per esempio, quelle attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Ciascun genitore, quando avrà la figlia con sé, assumerà autonomamente le decisioni su questioni di pagina 2 di 5 ordinaria amministrazione.
3) a. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore liberamente previo accordo con la madre
(tenendo conto delle esigenze della bambina, in considerazione anche della sua età) rimanendo il padre a vivere a Bologna per motivi di lavoro e atteso il trasferimento a Siracusa della madre con
. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per due weekend al mese dal Per_1 venerdì all'uscita di scuola (dalla mattina nei giorni festivi) alla domenica sera e per due settimane, anche consecutive, nei periodi dell'anno non festivi.
b. Fino al compimento degli 8 (otto) anni della piccola , sarà il padre a recarsi a Siracusa Per_1 per vederla e tenerla con sé o, laddove la madre sia disponibile, sarà quest'ultima ad accompagnare la piccola a Bologna dal papà. In tale ultima ipotesi, il sig. si impegna e obbliga fin Pt_2
d'ora ad accollarsi il 50% (cinquanta per cento) delle spese per il viaggio a/r di mamma e figlia e per l'alloggio (nei limiti e non oltre i costi equiparabili per un albergo a 3 stelle) della sig.ra durante i giorni di permanenza a Bologna. Dal compimento degli 8 (otto) anni della Pt_1 piccola , quest'ultima potrà essere accompagnata a Bologna dal papà anche dai nonni Per_1 paterni e/o materni. Nell'ipotesi in cui, per motivi lavorativi e/o di salute e/o per impossibilità oggettive, il sig. non riuscisse a recarsi a Siracusa e/o la mamma e/o i nonni non Pt_2 riuscissero ad accompagnare la minore a Bologna dal papà, la sig.ra acconsente fin d'ora Pt_1
che le giornate di spettanza del papà saranno da questi recuperate anche in via continuativa.
c. Ciascun genitore potrà liberamente telefonare e/o videochiamare , anche sull'utenza Per_1 telefonica del genitore che ha la minore con sé, impegnandosi entrambi a garantire all'altro genitore contatti quotidiani con la figlia.
4) Durante le vacanze natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, ciascuno di essi trascorrerà con
, ad anni alterni, la settimana comprensiva del 24 e 25 dicembre o la settimana comprensiva Per_1
del 31 dicembre-1° gennaio e 6 gennaio, iniziando per il 2024 la prima settimana con il papà e la seconda con la mamma.
Nell'ipotesi in cui, per motivi lavorativi e/o di salute e/o per impossibilità oggettive, il sig.
[...]
non riuscisse a recarsi a Siracusa e/o la mamma e/o i nonni non riuscissero ad Pt_2 accompagnare la minore a Bologna dal papà per l'intera settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé i giorni festivi da calendario ad anni alterni, e così per il 2024 il 25 e 26 dicembre e Per_1
gli ulteriori giorni della settimana di sua spettanza che riuscisse ad effettuare in base alle esigenze lavorative. Le modalità di ricongiungimento padre-figlia, anche durante le vacanze natalizie, saranno gestite secondo quanto al precedente p. 3) b.
5) Durante le vacanze pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, ciascuno di essi trascorrerà con pagina 3 di 5 , ad anni alterni, tre giorni comprensivi della domenica di Pasqua o tre giorni comprensivi Per_1 del Lunedì dell'Angelo, iniziando per il 2024 il primo periodo con il papà e il secondo periodo con la mamma. Nell'ipotesi in cui, per motivi lavorativi e/o di salute e/o per impossibilità oggettive, il sig. non riuscisse a recarsi a Siracusa e/o la mamma e/o i nonni non riuscissero ad Pt_2
accompagnare la minore a Bologna dal papà per i giorni di sua spettanza, il padre potrà vedere e tenere con sé i giorni festivi da calendario ad anni alterni, e così per il 2024 la domenica di Per_1
Pasqua e gli ulteriori giorni della settimana di sua spettanza che riuscisse ad effettuare in base alle esigenze lavorative. Le modalità di ricongiungimento padre-figlia, anche durante le vacanze pasquali, saranno gestite secondo quanto al precedente p. 3)b.
6) In relazione al periodo estivo non scolastico, salvo diversi accordi tra i genitori, ciascuno di essi potrà recarsi in vacanza con la figlia per un massimo di tre settimane, anche non consecutive;
durante le settimane di vacanza verrà meno l'ordinario diritto di visita. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo e il luogo ove trascorrerà le vacanze con la figlia entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni dispari e il padre negli anni pari,
7) I genitori trascorreranno insieme il giorno del compleanno di (12 marzo). In caso di Per_1
impossibilità e/o di disaccordo, la minore trascorrerà detto giorno con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari.
8) Il sig. , con decorrenza da gennaio 2024 compreso, provvederà a contribuire al Pt_2 mantenimento ordinario della figlia mediante versamento di € 300,00 (euro trecento e zero Per_1
centesimi) mensili, somma annualmente rivalutabile ex Indici Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 20 (venti) di ogni mese. Pt_1
9) In aggiunta al contributo di cui al p. 8), il sig. conferma il consenso, sempre con Pt_2 decorrenza da gennaio 2024 compreso, a che l'Assegno Unico e Universale erogato in favore dei figli (allo stato pari ad € 221,60) venga percepito nella misura del 100% (cento per cento) dalla sig.ra , conseguentemente si impegna – nelle more dell'attribuzione diretta in favore della Pt_1
madre – a riversare detto importo sul c/c intestato a quest'ultima entro il giorno 20 (venti) di ogni mese.
10) Le spese straordinarie relative alla minore, come disciplinate dal Protocollo in uso presso codesto Tribunale, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento).
11) Entrambi i genitori si impegnano di continuare a garantire e non ostacolare in alcun modo il rapporto della minore con i nonni paterni e materni.
12) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e indipendenti, senza alcuna pagina 4 di 5 richiesta di contributo al proprio mantenimento l'una nei confronti dell'altro.
13) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e che tutti i rapporti di natura economica sono già stati definiti con il presente accordo.
14) Le spese legali per la presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Siracusa di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 23.10.2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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