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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1357 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BARTOLINI ENRICO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
costituito in proprio
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 luglio 2022, impugnava l'ordinanza ingiunzione Parte_1
Con n.151/2022 notificata in data 8 luglio 2022 con cui l' di Brescia, sulla base degli accertamenti compendiati nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. BS/00000/2018-650-01 (già oggetto di impugnazione) gli intimava il pagamento della somma di € 3.603,60 a titolo di sanzioni amministrative per asserite omissioni1 relative all'attività lavorativa svolta da e Persona_1
per il periodo dal 15 al 27 novembre 2017 nell'ambito di opere di Persona_2
tinteggiatura di un capannone sito in Prevalle (BS) Via Campi Grandi n. 19, oggetto di un contratto di appalto intercorso tra l'odierno ricorrente e la società Ceretti S.r.l.
A sostegno deduceva: a) di essere titolare di una impresa individuale svolgente attività di tinteggiatura e che e non erano mai stati prestatori di lavoro Persona_1 Persona_2
subordinato alle sue dipendenze;
b) che, infatti, entrambi i soggetti erano dotati di una propria struttura imprenditoriale, essendo socio della Pitvoicu S.r.l e titolare dell'omonima ditta individuale, svolgendo PE Per_2
entrambi ordinariamente attività di verniciatura in favore svariati clienti in maniera autonoma e organizzata;
c) che con queste società aveva in essere contratti di appalto per lavori di tinteggiatura, verniciatura e stuccatura, per cui in diverse occasioni aveva già (sub) appaltato opere di tinteggiatura a tali ditte;
d) che aveva specificamente incaricato queste ultime di eseguire, nel periodo dal 15 novembre 2017 al 27 novembre 2017, l'attività di verniciatura di una parte del capannone sito in Prevalle (BS) via
Campi Grandi n.19;
e) che tale attività era stata svolta dai predetti soggetti in assoluta autonomia, con utilizzo di mezzi e strumenti di lavoro propri, con totale discrezionalità nell'organizzazione dell'orario e senza ricevere alcun ordine e/o direttiva da parte sua, essendosi limitato ad indicare le opere da realizzare
(tinteggiatura della parte bassa fino a circa due metri di altezza del capannone) e a fornire la vernice
(per evidenti ragioni di omogeneità della facciata);
f) che aveva ricevuto il compenso per l'opera svolta direttamente dal Persona_2
committente ; CP_3
g) che, pertanto, diversamente rispetto a quanto ritenuto dagli ispettori, doveva essere esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per mancanza degli elementi caratterizzanti lo stesso volta che e erano entrambi soggetti dotati di una propria struttura Per_2 PE
imprenditoriale e che avevano eseguito i lavori loro affidati dal in completa autonomia. Pt_1
Il ricorrente, quindi, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta e di tutti gli atti ad essa prodromici e/o conseguenti. In subordine, chiedeva che fosse rideterminata l'entità delle sanzioni concretamente irrogate.
2 2. Si costituiva l' Brescia chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_4 ricorrendo nella fattispecie, sulla base degli esiti dell'attività ispettiva e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dallo stesso tutti gli indici di sussistenza di rapporti Pt_1
di lavoro subordinato.
3. Il procedimento veniva istruito mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e acquisiti nel corso del giudizio (atti del giudizio penale e civile avente ad oggetto l'infortunio occorso ai danni di in data 27 novembre 2017 e da cui aveva avuto origine Persona_1
l'accertamento ispettivo di cui è causa)2.
4. Il ricorso è infondato va rigettato.
4.1 Il tema oggetto di causa verte sulla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato tra
, e , rapporto affermato dall' e Parte_1 Persona_1 Persona_2 CP_1 invece negato dall'opponente.
In particolare, gli ispettori, sulla base della documentazione esaminata (dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento;
preventivo lavori redatto dalla ditta del per le opere relative Pt_1 all'immobile di Prevalle di proprietà della Ceretti srl;
contratto di noleggio del 16.11.2017 e denuncia di infortunio trasmessa in data 08.02.2018 dalla ditta di ) hanno accertato: Parte_1 che ad ottobre 2017 aveva stipulato un contratto d'appalto con la Ceretti srl avente ad Pt_1 oggetto l'esecuzione di lavori di pulizia e tinteggiatura del capannone di Prevalle di proprietà della
Ceretti srl a dimostrazione della sussistenza del quale era stato esibito un preventivo (doc.8 ricorso ) emesso da con l'indicazione delle opere, dei mezzi e dei materiali per l'esecuzione degli Pt_1
stessi con i relativi importi e privo di data;
che per la realizzazione dei lavori si era avvalso Pt_1
della manodopera resa da e i quali dal 15.11.2017 al 27.11.2017 avevano PE Per_2 lavorato 8 ore giornaliere da lunedì al venerdì e, in un'occasione, anche il sabato per 4 ore e con un
3 corrispettivo orario, rispettivamente, di € 15,00 e di € 22,00; che non era emerso alcun rapporto diretto fra Ceretti srl e i due lavoratori e che nell'esecuzione dell'appalto era l'unico Pt_1 responsabile dell'organizzazione dei fattori produttivi (manodopera, attrezzature, materiali ecc…).
Sulla base di tali elementi hanno quindi dedotto che i due lavoratori dovevano considerarsi a tutti gli effetti come dipendenti del Pt_1
La difesa sostiene invece di aver stipulato con e un contratto di subappalto per PE Per_2 tinteggiatura della parte inferiore e fino all'altezza di due metri del capannone della Ceretti srl, lavori che i due avrebbero svolto in autonomia, senza alcun vincolo di orario e con mezzi propri (a parte la vernice). A sostegno dell'assunto ha prodotto:
a) visura camerale della ditta rumena Pitvoicu srl di cui era socio e della ditta di AC PE
(docc. 6 e7ricorso); b) contratto d'appalto per lavori di tinteggiatura (doc.9 ricorso), verniciatura e stuccatura stipulato con la ditta di cui era socio, privo di data, ma che lo stesso PE Pt_1
nelle dichiarazioni rilasciate agli ispettori in data 29.01.2018 (doc. 4 memoria) faceva risalire al
2009.
Ebbene, stima il Tribunale come tali evidenze non siano sufficienti a superare le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori condividendo le motivazioni espresse sia dal Tribunale che dalla Corte
d'appello (che di seguito si richiamano) nei giudizi di cui alla nota 2 del presente provvedimento in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In primo luogo, la circostanza che i due fossero titolari di imprese o avessero una partecipazione societaria in imprese operanti in campo edile non basta, in essenza di altri riscontri quanto all'effettiva sussistenza di un'organizzazione imprenditoriale (nulla si conosce in merito alla reale operatività di tali società delle quali è stata prodotta la sola visura camerale e il rilascio di attestazione di regolarità contributiva peraltro solo per la ditta rumena) a dimostrare che di fatto fossero ed operassero come imprenditori.
Né indici in tal senso possono desumersi dalle fatture dalla Pitvoicu srl, trattandosi di un numero eseguo ed emesse quasi esclusivamente nei confronti del quando, peraltro, lo stesso Pt_1 in data 26 gennaio 2018 dichiarava agli ispettori che la sua ditta era “sospesa” da circa 3 PE
anni per mancanza di lavoro:sono titolare insieme a mia moglie di una ditta rumena Parte_2
edile che è stata sospesa da circa 3 anni per mancanza di lavoro. Sono dal 2002 in Italia. Ho iniziato a lavorare per il sig. dal 16.06.2004 in maniera continuativa a parte (?) alcuni Pt_1
periodi che possono essere quantificati in pochi mesi>.
Secondariamente, il contratto d'appalto prodotto è privo di data, ed è stato collocato dallo stesso temporalmente in epoca antecedente (2009) alle lavorazioni in esame (2017) e dunque Pt_1
4 come tale inidoneo a qualificare giuridicamente il rapporto e ciò ove si considerino tutte le circostanze riportate agli ispettori dagli interessati con riferimento ai rapporti intercorsi fra Pt_1
e i due lavoratori. ha infatti dichiarato: Pt_1 di un altro artigiano, sig. , anche lui artigiano e dell'aiuto del sig. Persona_2 PE
che ha una ditta aperta in Romania “Pitvoicu srl”. Naturalmente si tratta di lavoro saltuari e
[...] la collaborazione è iniziata circa 10 anni fa. Solitamente l'appalto o il preventivo lo prendo in carico io e chiamo a seconda del bisogno l'uno e l'altro o entrambi. Con i suddetti ho fatto con una scrittura privata un Contratto di appalto separato qualche anno fa, all'incirca nell'anno
2009, ne ho uno per ogni ditta, in cui la ditta appaltatrice si impegna ad eseguire i vari lavori di tinteggiatura che si sarebbero succeduti nel tempo, esonerando la mia ditta e i suoi committenti da ogni responsabilità per danni e per incuria previste dalla normativa. Pertanto non ho mai fatto dei contratti di appalto con i suddetti per ogni singolo lavoro. Con il signor negli Persona_1 ultimi tempi c'era un impegno di pagamento orario di circa 15,00 euro per i lavori lunghi e nel caso di piccoli interventi c'era un pagamento a forfait, che decidevamo volta per volta. (…). In merito all'infortunio occorso al sig. il 27/11/2017, preciso quanto segue: avevo preso un PE
lavoro di tinteggiatura di un capannone il cui proprietario è il sig. di Prevalle, in CP_3
questo capannone lavora, presumo in affitto, la ditta Questo lavoro di tinteggiatura CP_5 interessava solo l'esterno del capannone, alto all'incirca 10 metri, e riguardava la tinteggiatura delle pareti dei pilastri, ecc., per l'occasione utilizzavamo una piattaforma aerea presa a noleggio dal sottoscritto e un trabattello di due alzate di proprietà del Avevamo inoltre vernice Per_2
e pennelli e altri strumenti per verniciare di proprietà mia e del Il lavoro era iniziato Per_2 all'incirca verso il giorno 15 novembre 2017 ed era portato avanti soprattutto dal e dal Per_2
, io ogni tanto seguivo il corso dell'opera. Lavoravamo all'incirca 7/8 ore al giorno con la PE
pausa dalle 12.00 alle 13.00, abbiamo anche lavorato un sabato per mezza giornata. Il giorno 27 novembre 2017 io e eravamo andati a Bergamo per vedere un nuovo lavoro e avevamo Per_2
lasciato il in cantiere con il compito di fare la parte bassa delle pareti, per cui non aveva PE
bisogno di impalcature o scale. Ritornavamo in cantiere verso le 14:30 e trovavamo il che PE
lavorava, dopo pochi minuti ci separavamo e mentre noi dipingevano un cancello di fronte Cont all'ingresso della il lavorava dalla parte opposta del capannone, per cui non ci PE
vedevamo. Dopo circa 5 minuti sono andato a chiamarlo e l'ho trovato in ginocchio col viso rivolto verso il basso dolorante. Sono andato a chiedergli cosa gli era successo lui aveva la mano sporca di sangue con cui si teneva il viso dove c'era un taglio. Gli dicevo che avrei chiamato un'ambulanza
5 e lui mi rispondeva “no, no”. Allora chiamavo il che sopraggiungeva, ma il Per_2 PE
insisteva con tutti e due che voleva essere portato a casa. Abbiamo provato a tirarlo su ma non ci riuscivamo per cui abbiamo utilizzato un'asse presente in cantiere a mo' di barella distendendolo di schiena. Lo mettevamo nel retro del furgone aziendale del e lo portavamo a casa. Per_2
Preciso, tra l'altro, che in cantiere era presente una scala a stilo allungabile di proprietà del
. Appoggiata al muro c'era inoltre una pistola a spruzzo sempre del e sia la scala che PE PE
la pistola non erano previsti come strumenti per quel lavoro, presumo che fossero lì per iniziativa del . Preciso, mentre lo portavamo insistevamo per portarlo all'ospedale di Gavardo e lui PE
insisteva per andare a casa. Lo portavamo nel retro della sua abitazione, dove c'è il suo garage collegato con l'abitazione dall'interno il garage era aperto e lo appoggiavamo sul pavimento. Il
, che è sempre stato cosciente, insisteva per salire in casa. A quel punto io chiamavo PE
l'ambulanza e subito dopo la moglie e andavano ad aspettare le ambulanze in strada, Per_2
che giungevano verso le 15. Preciso che nell'entrare in garage c'era un secchio d'acqua che inavvertitamente facevo cadere poi davo una pulita non ricordo se prima o dopo l'arrivo delle ambulanze. Quando siamo arrivati c'era una scala appoggiata al balcone in direzione e di fronte al garage del , ma noi non sapevamo perché (…) non ricordo quando, molto probabilmente il PE giorno dopo l'infortunio, davo in contanti circa 1.700 € alla moglie del per compensarlo di PE
quel lavoro e per altri lavoretti fatti in precedenza e naturalmente non mi è arrivata ancora la fattura. Inoltre qualche giorno dopo il che era ancora in ospedale mi aveva chiesto altri soldi PE per spese varie che doveva affrontare e io ho portato alla moglie 500 € sempre in contanti.” (doc. 4 memoria).
A sua volta ha riferito: I lavori sono stati commissionati al signor il Per_2 Parte_1
quale mi ha chiesto di svolgere prestazioni di manodopera nell'ambito del cantiere in questione.
Il signor ha acquistato i materiali e ha noleggiato le attrezzature ed ha chiesto di Pt_1
effettuare prestazioni di manodopera anche al sig. . Avevamo concordato con clienti un PE pagamento ad ora di euro 22,00> (doc.9 memoria) e lo stesso ha precisato: <…. All'inizio PE mi [ Glisenti] dava 6,00 euro all'ora e attualmente sono arrivato a 15,00 euro l'ora. Preciso che spesso fattura io con lui con la mia ditta “Pitvoicu Srl”. L'ultima fatta è del 7/2017 per lavori effettuati nel corso dell'anno. Ma a prescindere da queste fatture io non ho mai (a parte una volta) firmato contratti di appalto o subappalto col L'unica volta è stato all'inizio del 2009. Per Pt_1
Cont cui una settimana circa prima dell'infortunio inizio a lavorare presso il capannone della per dipingere le mura esterne, non avevo firmato alcun contratto con ditta e il mi ha pagato in Pt_1
contanti (a mia moglie) un importo di circa 1.700,00 comprensivo di lavori precedenti perché
6 Cont ripeto il compenso era di 15€ l'ora e nel cantiere della ho lavorato 8 ore al giorno con
l'esclusione della domenica e il sabato precedente all'infortunio ho lavorato 4 ore. Per cui preciso che avevo fatto con lui qualche altro cantiere a partire da settembre 2017 per arrivare ai 1.700,00
Cont euro circa. All'inizio nel cantiere della sono stati portati due ponteggi con ruote alti circa 10 metri... e dopo qualche giorno una piattaforma aerea. … Tutti gli attrezzi, ponteggi piattaforma etc. erano forniti da e io avevo solo il compressore e due pistole per spruzzare la Pt_1 Per_2 vernice..”, dichiarazioni ribadite anche dinnanzi al funzionario PSAL intervenuto a seguito dell'infortunio “il giorno dell'infortunio lavoravo per la ditta “ presso il Parte_1
capannone della ditta di Prevalle, via Soprini, 6; ADR: lavoro per il sig. dal CP_5 Pt_1
14/06/2004 senza regolare assunzione;
ADR: svolgevo la mansione di operaio, mi occupavo di tinteggiare facciate, infissi, inferriate e ho sempre svolto questa mansione;
ADR: il mio datore di lavoro è il Sig. ed è colui che mi assegna i compiti come il giorno dell'infortunio, Parte_1 che mi ha detto di verniciare le tubazioni dell'aria condizionata collocate nell'area posteriore del capannone della ditta;
ADR: lavoravo alla tinteggiatura del capannone da circa 7/8 giorni con il sig. ed il mediante l'utilizzo di trabattelli e piattaforme;
ADR: Pt_1 Persona_2
avevamo terminato di tinteggiare il capannone e dovevamo verniciare solo il cancello e le tubazioni di aria condizionata, la parte bassa della tubazioni ad un'altezza di circa 5 metri… ADR: io dovevo completare di verniciare le tubazioni dell'aria condizionata come mi era stato detto dal sig.
ADR:.. la scala che ho utilizzato era del sig. (scala ed elementi innestati 8/9 in Pt_1 Pt_1
totale); ADR: ... il Sig. non mi ha fornito i dispositivi di protezione individuale (scarpe, Pt_1 casco, ecc)..; ADR: sono attualmente titolare di una impresa “inattiva” in Romania s.c. Pitvoicu
Srl; inattiva da circa 4 anni;
Sig. in questi 4 anni mi chiamava a svolgere lavori di Pt_1
tinteggiatura quando aveva del lavoro da svolgere;
il sig. mi dava i compiti come il giorno Pt_1 dell'infortunio e le attrezzature utilizzate erano sempre del sig. (scala dell'infortunio); io Pt_1
non avevo attrezzature;
percepivo una retribuzione mensile dal sig. il lavoro svolto in Pt_1 via Soprini, 6 Prevalle mi è stato pagato dal sig. .…” (docc. 2 e 3 memoria). Pt_1
La circostanza poi che e si fossero limitati a dipingere i muri fino a due metri Per_2 PE
d'altezza, come sostenuto dalla difesa, risulta smentita dalle dichiarazioni rese da Tes_1
nel mese di novembre ho visto che c'erano tre lavoratori, tra cui il sig.
[...] Parte_1
(che conosco di vista), che con un ponteggio mobile e una piattaforma semovente dipingevano le mura esterne del capannone di colore grigio. Anche se noi chiaramente lavoravamo prevalentemente all'interno del capannone, li abbiamo visti (sempre in tre) dipingere sia la parte bassa del capannone che quella alta. Sopra il ponteggio e la piattaforma.” (doc. 5 memoria) e da
7 commissionati esclusivamente al signor;
nella CP_3 Parte_1 trattativa e al momento della firma del preventivo non era presente nessun altro soggetto. … nella mattinata del 27 novembre mi sono recato presso il capannone per verificare l'andamento dei lavori. Nel cantiere era presente il signore di origine rumena che, con l'aiuto di una scala, era intento alla tinteggiatura dell'impianto di aspirazione posizionato a circa 7 metri dal suolo. …>
(doc. 8 memoria).
Ebbene, da tali dichiarazioni emergono circostanze incompatibili con la sussistenza di un contratto di subappalto.
Manca infatti l'assunzione di un rischio di impresa e ciò in quanto e venivano PE Per_2 pagati sulla base delle ore di lavoro;
non erano stati incaricati di svolgere un'opera specifica, in quanto non si limitavano a dipingere i muri fino a due metri di altezza, ma effettuavano anche opere diverse (come, ad esempio, dipingere il cancello di fronte all'ingresso); non erano dotati di un'autonoma organizzazione, in quanto gli strumenti di lavoro erano forniti anche dal (tra Pt_1
gli altri, vernici, pennelli e piattaforma a noleggio), circostanza questa che si evince anche dal preventivo predisposto dal (doc.8 ricorso) e dalla fattura del 16.11.2017 di Parte_3
noleggio della piattaforma elevabile (doc.10 memoria).
Può dunque concludersi che, in relazione ai lavori svolti a Prevalle dal 15 al 27 novembre 2017,
e non si erano limitati a svolgere in autonomia un'opera ben definita, con Per_2 PE
predisposizione di tutti i mezzi necessari, garantendo il risultato ed assumendosene il rischio economico, ma che avessero svolto gli svariati compiti loro affidati da utilizzando Pt_1
strumenti messi loro a disposizione dal medesimo e venendo pagati in base alle ore di lavoro svolte.
Appare, quindi, corretto l'accertamento degli ispettori, i quali hanno ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in questione tra e Pt_1 Per_2 PE
Ricorrono, infatti, gli elementi fondamentali dell'istituto, e cioè la sottoposizione dei lavoratori al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, la mancata assunzione del rischio d'impresa, la previsione di una retribuzione oraria, l'utilizzo di mezzi e strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro e la continuità della prestazione per 15 giorni e per 7/8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, oltre al sabato mattina.
In definitiva, i lavoratori sottostavano al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, a disposizione del quale mettevano unicamente la propria forza lavoro senza alcuna organizzazione autonoma di mezzi produttivi e senza assunzione di alcun rischio imprenditoriale (elementi, questi, necessari del contratto di appalto), con la conseguenza che il rapporto tra le parti è stato correttamente riqualificato quale lavoro subordinato.
8 4.2. Quanto all'istanza di riduzione delle sanzioni irrogate, si osserva come le circostanze emerse hanno permesso di appurare come il periodo in cui sono stati realizzati i lavori, pur circoscritto temporalmente, si inseriva nell'ambito di rapporti consolidati nel tempo (contratto d'appalto risalente al 2009) che avevano portato ad avvalersi della manodopera dei due lavoratori Pt_1
senza alcuna regolarizzazione formale del rapporto di lavoro e senza la predisposizione di adeguate misure di prevenzione dei rischi circostanza che, come accertato in sede sia civile che penale, aveva avuto un'efficienza causale nella verificazione dell'infortunio occorso al PE
Tali circostanze inducono, dunque, a ritenere corretto il discostamento dal minimo edittale operato dagli ispettori, anche tenuto conto della condotta del che, lungi dal rimostrare resipiscenza, Pt_1
ha sempre negato la sussistenza della subordinazione, mentre le sue condizioni personali (carichi di famiglia e reddito dichiarato modesto, quando il contesto di illegalità in cui si inseriscono le condotte in esame suggerisce che lo stesso disponesse anche di entrate non dichiarate) non paiono idonee, dinnanzi a tale quadro e tenuto conto del fatto che le irregolarità hanno interessato più di un lavoratore, a giustificare una riduzione delle sanzioni inflitte.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art.152 bis disp. att. c.p.c., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda istanza ed eccezione rigettata e disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' e Controparte_1 liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione
Brescia il 12/12/2024
Il Giudice
Chiara Desenzani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nello specifico: art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 181/2000 - consegna della lettera di assunzione, art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/1996 - comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro ed art. 39, comma 1, D.L. n. 112/2008 - istituzione e tenuta del libro unico del lavoro. 2 Il giudizio penale avente ad oggetto l'infortunio sul lavoro occorso ala in data 27.11.2017 si è PE concluso con sentenza di condanna n.1016/2022 del Tribunale di Brescia nei confronti del Pt_1 confermata in appello dalla sentenza n.354/2022; un secondo giudizio civile è stato definito con sentenza n.354/2022 del Tribunale di Brescia- Sezione Lavoro che, incidentalmente, aveva accertato la natura subordinata del rapporto fra e condannando quest'ultimo al risarcimento del danno c.d. PE Pt_1 differenziale patito dal lavoratore, anch'essa confermata con la sentenza n.188/2023 dalla Corte d'Appello. In sede civile è stato poi promosso ricorso avverso il verbale unico di accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza qui impugnata concluso con sentenza di rigetto n.353/2022 del 13.05.2022 confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 231/2023 del 29.06.2023.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BARTOLINI ENRICO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
costituito in proprio
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25 luglio 2022, impugnava l'ordinanza ingiunzione Parte_1
Con n.151/2022 notificata in data 8 luglio 2022 con cui l' di Brescia, sulla base degli accertamenti compendiati nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. BS/00000/2018-650-01 (già oggetto di impugnazione) gli intimava il pagamento della somma di € 3.603,60 a titolo di sanzioni amministrative per asserite omissioni1 relative all'attività lavorativa svolta da e Persona_1
per il periodo dal 15 al 27 novembre 2017 nell'ambito di opere di Persona_2
tinteggiatura di un capannone sito in Prevalle (BS) Via Campi Grandi n. 19, oggetto di un contratto di appalto intercorso tra l'odierno ricorrente e la società Ceretti S.r.l.
A sostegno deduceva: a) di essere titolare di una impresa individuale svolgente attività di tinteggiatura e che e non erano mai stati prestatori di lavoro Persona_1 Persona_2
subordinato alle sue dipendenze;
b) che, infatti, entrambi i soggetti erano dotati di una propria struttura imprenditoriale, essendo socio della Pitvoicu S.r.l e titolare dell'omonima ditta individuale, svolgendo PE Per_2
entrambi ordinariamente attività di verniciatura in favore svariati clienti in maniera autonoma e organizzata;
c) che con queste società aveva in essere contratti di appalto per lavori di tinteggiatura, verniciatura e stuccatura, per cui in diverse occasioni aveva già (sub) appaltato opere di tinteggiatura a tali ditte;
d) che aveva specificamente incaricato queste ultime di eseguire, nel periodo dal 15 novembre 2017 al 27 novembre 2017, l'attività di verniciatura di una parte del capannone sito in Prevalle (BS) via
Campi Grandi n.19;
e) che tale attività era stata svolta dai predetti soggetti in assoluta autonomia, con utilizzo di mezzi e strumenti di lavoro propri, con totale discrezionalità nell'organizzazione dell'orario e senza ricevere alcun ordine e/o direttiva da parte sua, essendosi limitato ad indicare le opere da realizzare
(tinteggiatura della parte bassa fino a circa due metri di altezza del capannone) e a fornire la vernice
(per evidenti ragioni di omogeneità della facciata);
f) che aveva ricevuto il compenso per l'opera svolta direttamente dal Persona_2
committente ; CP_3
g) che, pertanto, diversamente rispetto a quanto ritenuto dagli ispettori, doveva essere esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per mancanza degli elementi caratterizzanti lo stesso volta che e erano entrambi soggetti dotati di una propria struttura Per_2 PE
imprenditoriale e che avevano eseguito i lavori loro affidati dal in completa autonomia. Pt_1
Il ricorrente, quindi, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta e di tutti gli atti ad essa prodromici e/o conseguenti. In subordine, chiedeva che fosse rideterminata l'entità delle sanzioni concretamente irrogate.
2 2. Si costituiva l' Brescia chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_4 ricorrendo nella fattispecie, sulla base degli esiti dell'attività ispettiva e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dallo stesso tutti gli indici di sussistenza di rapporti Pt_1
di lavoro subordinato.
3. Il procedimento veniva istruito mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e acquisiti nel corso del giudizio (atti del giudizio penale e civile avente ad oggetto l'infortunio occorso ai danni di in data 27 novembre 2017 e da cui aveva avuto origine Persona_1
l'accertamento ispettivo di cui è causa)2.
4. Il ricorso è infondato va rigettato.
4.1 Il tema oggetto di causa verte sulla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato tra
, e , rapporto affermato dall' e Parte_1 Persona_1 Persona_2 CP_1 invece negato dall'opponente.
In particolare, gli ispettori, sulla base della documentazione esaminata (dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento;
preventivo lavori redatto dalla ditta del per le opere relative Pt_1 all'immobile di Prevalle di proprietà della Ceretti srl;
contratto di noleggio del 16.11.2017 e denuncia di infortunio trasmessa in data 08.02.2018 dalla ditta di ) hanno accertato: Parte_1 che ad ottobre 2017 aveva stipulato un contratto d'appalto con la Ceretti srl avente ad Pt_1 oggetto l'esecuzione di lavori di pulizia e tinteggiatura del capannone di Prevalle di proprietà della
Ceretti srl a dimostrazione della sussistenza del quale era stato esibito un preventivo (doc.8 ricorso ) emesso da con l'indicazione delle opere, dei mezzi e dei materiali per l'esecuzione degli Pt_1
stessi con i relativi importi e privo di data;
che per la realizzazione dei lavori si era avvalso Pt_1
della manodopera resa da e i quali dal 15.11.2017 al 27.11.2017 avevano PE Per_2 lavorato 8 ore giornaliere da lunedì al venerdì e, in un'occasione, anche il sabato per 4 ore e con un
3 corrispettivo orario, rispettivamente, di € 15,00 e di € 22,00; che non era emerso alcun rapporto diretto fra Ceretti srl e i due lavoratori e che nell'esecuzione dell'appalto era l'unico Pt_1 responsabile dell'organizzazione dei fattori produttivi (manodopera, attrezzature, materiali ecc…).
Sulla base di tali elementi hanno quindi dedotto che i due lavoratori dovevano considerarsi a tutti gli effetti come dipendenti del Pt_1
La difesa sostiene invece di aver stipulato con e un contratto di subappalto per PE Per_2 tinteggiatura della parte inferiore e fino all'altezza di due metri del capannone della Ceretti srl, lavori che i due avrebbero svolto in autonomia, senza alcun vincolo di orario e con mezzi propri (a parte la vernice). A sostegno dell'assunto ha prodotto:
a) visura camerale della ditta rumena Pitvoicu srl di cui era socio e della ditta di AC PE
(docc. 6 e7ricorso); b) contratto d'appalto per lavori di tinteggiatura (doc.9 ricorso), verniciatura e stuccatura stipulato con la ditta di cui era socio, privo di data, ma che lo stesso PE Pt_1
nelle dichiarazioni rilasciate agli ispettori in data 29.01.2018 (doc. 4 memoria) faceva risalire al
2009.
Ebbene, stima il Tribunale come tali evidenze non siano sufficienti a superare le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori condividendo le motivazioni espresse sia dal Tribunale che dalla Corte
d'appello (che di seguito si richiamano) nei giudizi di cui alla nota 2 del presente provvedimento in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In primo luogo, la circostanza che i due fossero titolari di imprese o avessero una partecipazione societaria in imprese operanti in campo edile non basta, in essenza di altri riscontri quanto all'effettiva sussistenza di un'organizzazione imprenditoriale (nulla si conosce in merito alla reale operatività di tali società delle quali è stata prodotta la sola visura camerale e il rilascio di attestazione di regolarità contributiva peraltro solo per la ditta rumena) a dimostrare che di fatto fossero ed operassero come imprenditori.
Né indici in tal senso possono desumersi dalle fatture dalla Pitvoicu srl, trattandosi di un numero eseguo ed emesse quasi esclusivamente nei confronti del quando, peraltro, lo stesso Pt_1 in data 26 gennaio 2018 dichiarava agli ispettori che la sua ditta era “sospesa” da circa 3 PE
anni per mancanza di lavoro:sono titolare insieme a mia moglie di una ditta rumena Parte_2
edile che è stata sospesa da circa 3 anni per mancanza di lavoro. Sono dal 2002 in Italia. Ho iniziato a lavorare per il sig. dal 16.06.2004 in maniera continuativa a parte (?) alcuni Pt_1
periodi che possono essere quantificati in pochi mesi>.
Secondariamente, il contratto d'appalto prodotto è privo di data, ed è stato collocato dallo stesso temporalmente in epoca antecedente (2009) alle lavorazioni in esame (2017) e dunque Pt_1
4 come tale inidoneo a qualificare giuridicamente il rapporto e ciò ove si considerino tutte le circostanze riportate agli ispettori dagli interessati con riferimento ai rapporti intercorsi fra Pt_1
e i due lavoratori. ha infatti dichiarato: Pt_1 di un altro artigiano, sig. , anche lui artigiano e dell'aiuto del sig. Persona_2 PE
che ha una ditta aperta in Romania “Pitvoicu srl”. Naturalmente si tratta di lavoro saltuari e
[...] la collaborazione è iniziata circa 10 anni fa. Solitamente l'appalto o il preventivo lo prendo in carico io e chiamo a seconda del bisogno l'uno e l'altro o entrambi. Con i suddetti ho fatto con una scrittura privata un Contratto di appalto separato qualche anno fa, all'incirca nell'anno
2009, ne ho uno per ogni ditta, in cui la ditta appaltatrice si impegna ad eseguire i vari lavori di tinteggiatura che si sarebbero succeduti nel tempo, esonerando la mia ditta e i suoi committenti da ogni responsabilità per danni e per incuria previste dalla normativa. Pertanto non ho mai fatto dei contratti di appalto con i suddetti per ogni singolo lavoro. Con il signor negli Persona_1 ultimi tempi c'era un impegno di pagamento orario di circa 15,00 euro per i lavori lunghi e nel caso di piccoli interventi c'era un pagamento a forfait, che decidevamo volta per volta. (…). In merito all'infortunio occorso al sig. il 27/11/2017, preciso quanto segue: avevo preso un PE
lavoro di tinteggiatura di un capannone il cui proprietario è il sig. di Prevalle, in CP_3
questo capannone lavora, presumo in affitto, la ditta Questo lavoro di tinteggiatura CP_5 interessava solo l'esterno del capannone, alto all'incirca 10 metri, e riguardava la tinteggiatura delle pareti dei pilastri, ecc., per l'occasione utilizzavamo una piattaforma aerea presa a noleggio dal sottoscritto e un trabattello di due alzate di proprietà del Avevamo inoltre vernice Per_2
e pennelli e altri strumenti per verniciare di proprietà mia e del Il lavoro era iniziato Per_2 all'incirca verso il giorno 15 novembre 2017 ed era portato avanti soprattutto dal e dal Per_2
, io ogni tanto seguivo il corso dell'opera. Lavoravamo all'incirca 7/8 ore al giorno con la PE
pausa dalle 12.00 alle 13.00, abbiamo anche lavorato un sabato per mezza giornata. Il giorno 27 novembre 2017 io e eravamo andati a Bergamo per vedere un nuovo lavoro e avevamo Per_2
lasciato il in cantiere con il compito di fare la parte bassa delle pareti, per cui non aveva PE
bisogno di impalcature o scale. Ritornavamo in cantiere verso le 14:30 e trovavamo il che PE
lavorava, dopo pochi minuti ci separavamo e mentre noi dipingevano un cancello di fronte Cont all'ingresso della il lavorava dalla parte opposta del capannone, per cui non ci PE
vedevamo. Dopo circa 5 minuti sono andato a chiamarlo e l'ho trovato in ginocchio col viso rivolto verso il basso dolorante. Sono andato a chiedergli cosa gli era successo lui aveva la mano sporca di sangue con cui si teneva il viso dove c'era un taglio. Gli dicevo che avrei chiamato un'ambulanza
5 e lui mi rispondeva “no, no”. Allora chiamavo il che sopraggiungeva, ma il Per_2 PE
insisteva con tutti e due che voleva essere portato a casa. Abbiamo provato a tirarlo su ma non ci riuscivamo per cui abbiamo utilizzato un'asse presente in cantiere a mo' di barella distendendolo di schiena. Lo mettevamo nel retro del furgone aziendale del e lo portavamo a casa. Per_2
Preciso, tra l'altro, che in cantiere era presente una scala a stilo allungabile di proprietà del
. Appoggiata al muro c'era inoltre una pistola a spruzzo sempre del e sia la scala che PE PE
la pistola non erano previsti come strumenti per quel lavoro, presumo che fossero lì per iniziativa del . Preciso, mentre lo portavamo insistevamo per portarlo all'ospedale di Gavardo e lui PE
insisteva per andare a casa. Lo portavamo nel retro della sua abitazione, dove c'è il suo garage collegato con l'abitazione dall'interno il garage era aperto e lo appoggiavamo sul pavimento. Il
, che è sempre stato cosciente, insisteva per salire in casa. A quel punto io chiamavo PE
l'ambulanza e subito dopo la moglie e andavano ad aspettare le ambulanze in strada, Per_2
che giungevano verso le 15. Preciso che nell'entrare in garage c'era un secchio d'acqua che inavvertitamente facevo cadere poi davo una pulita non ricordo se prima o dopo l'arrivo delle ambulanze. Quando siamo arrivati c'era una scala appoggiata al balcone in direzione e di fronte al garage del , ma noi non sapevamo perché (…) non ricordo quando, molto probabilmente il PE giorno dopo l'infortunio, davo in contanti circa 1.700 € alla moglie del per compensarlo di PE
quel lavoro e per altri lavoretti fatti in precedenza e naturalmente non mi è arrivata ancora la fattura. Inoltre qualche giorno dopo il che era ancora in ospedale mi aveva chiesto altri soldi PE per spese varie che doveva affrontare e io ho portato alla moglie 500 € sempre in contanti.” (doc. 4 memoria).
A sua volta ha riferito: I lavori sono stati commissionati al signor il Per_2 Parte_1
quale mi ha chiesto di svolgere prestazioni di manodopera nell'ambito del cantiere in questione.
Il signor ha acquistato i materiali e ha noleggiato le attrezzature ed ha chiesto di Pt_1
effettuare prestazioni di manodopera anche al sig. . Avevamo concordato con clienti un PE pagamento ad ora di euro 22,00> (doc.9 memoria) e lo stesso ha precisato: <…. All'inizio PE mi [ Glisenti] dava 6,00 euro all'ora e attualmente sono arrivato a 15,00 euro l'ora. Preciso che spesso fattura io con lui con la mia ditta “Pitvoicu Srl”. L'ultima fatta è del 7/2017 per lavori effettuati nel corso dell'anno. Ma a prescindere da queste fatture io non ho mai (a parte una volta) firmato contratti di appalto o subappalto col L'unica volta è stato all'inizio del 2009. Per Pt_1
Cont cui una settimana circa prima dell'infortunio inizio a lavorare presso il capannone della per dipingere le mura esterne, non avevo firmato alcun contratto con ditta e il mi ha pagato in Pt_1
contanti (a mia moglie) un importo di circa 1.700,00 comprensivo di lavori precedenti perché
6 Cont ripeto il compenso era di 15€ l'ora e nel cantiere della ho lavorato 8 ore al giorno con
l'esclusione della domenica e il sabato precedente all'infortunio ho lavorato 4 ore. Per cui preciso che avevo fatto con lui qualche altro cantiere a partire da settembre 2017 per arrivare ai 1.700,00
Cont euro circa. All'inizio nel cantiere della sono stati portati due ponteggi con ruote alti circa 10 metri... e dopo qualche giorno una piattaforma aerea. … Tutti gli attrezzi, ponteggi piattaforma etc. erano forniti da e io avevo solo il compressore e due pistole per spruzzare la Pt_1 Per_2 vernice..”, dichiarazioni ribadite anche dinnanzi al funzionario PSAL intervenuto a seguito dell'infortunio “il giorno dell'infortunio lavoravo per la ditta “ presso il Parte_1
capannone della ditta di Prevalle, via Soprini, 6; ADR: lavoro per il sig. dal CP_5 Pt_1
14/06/2004 senza regolare assunzione;
ADR: svolgevo la mansione di operaio, mi occupavo di tinteggiare facciate, infissi, inferriate e ho sempre svolto questa mansione;
ADR: il mio datore di lavoro è il Sig. ed è colui che mi assegna i compiti come il giorno dell'infortunio, Parte_1 che mi ha detto di verniciare le tubazioni dell'aria condizionata collocate nell'area posteriore del capannone della ditta;
ADR: lavoravo alla tinteggiatura del capannone da circa 7/8 giorni con il sig. ed il mediante l'utilizzo di trabattelli e piattaforme;
ADR: Pt_1 Persona_2
avevamo terminato di tinteggiare il capannone e dovevamo verniciare solo il cancello e le tubazioni di aria condizionata, la parte bassa della tubazioni ad un'altezza di circa 5 metri… ADR: io dovevo completare di verniciare le tubazioni dell'aria condizionata come mi era stato detto dal sig.
ADR:.. la scala che ho utilizzato era del sig. (scala ed elementi innestati 8/9 in Pt_1 Pt_1
totale); ADR: ... il Sig. non mi ha fornito i dispositivi di protezione individuale (scarpe, Pt_1 casco, ecc)..; ADR: sono attualmente titolare di una impresa “inattiva” in Romania s.c. Pitvoicu
Srl; inattiva da circa 4 anni;
Sig. in questi 4 anni mi chiamava a svolgere lavori di Pt_1
tinteggiatura quando aveva del lavoro da svolgere;
il sig. mi dava i compiti come il giorno Pt_1 dell'infortunio e le attrezzature utilizzate erano sempre del sig. (scala dell'infortunio); io Pt_1
non avevo attrezzature;
percepivo una retribuzione mensile dal sig. il lavoro svolto in Pt_1 via Soprini, 6 Prevalle mi è stato pagato dal sig. .…” (docc. 2 e 3 memoria). Pt_1
La circostanza poi che e si fossero limitati a dipingere i muri fino a due metri Per_2 PE
d'altezza, come sostenuto dalla difesa, risulta smentita dalle dichiarazioni rese da Tes_1
nel mese di novembre ho visto che c'erano tre lavoratori, tra cui il sig.
[...] Parte_1
(che conosco di vista), che con un ponteggio mobile e una piattaforma semovente dipingevano le mura esterne del capannone di colore grigio. Anche se noi chiaramente lavoravamo prevalentemente all'interno del capannone, li abbiamo visti (sempre in tre) dipingere sia la parte bassa del capannone che quella alta. Sopra il ponteggio e la piattaforma.” (doc. 5 memoria) e da
7 commissionati esclusivamente al signor;
nella CP_3 Parte_1 trattativa e al momento della firma del preventivo non era presente nessun altro soggetto. … nella mattinata del 27 novembre mi sono recato presso il capannone per verificare l'andamento dei lavori. Nel cantiere era presente il signore di origine rumena che, con l'aiuto di una scala, era intento alla tinteggiatura dell'impianto di aspirazione posizionato a circa 7 metri dal suolo. …>
(doc. 8 memoria).
Ebbene, da tali dichiarazioni emergono circostanze incompatibili con la sussistenza di un contratto di subappalto.
Manca infatti l'assunzione di un rischio di impresa e ciò in quanto e venivano PE Per_2 pagati sulla base delle ore di lavoro;
non erano stati incaricati di svolgere un'opera specifica, in quanto non si limitavano a dipingere i muri fino a due metri di altezza, ma effettuavano anche opere diverse (come, ad esempio, dipingere il cancello di fronte all'ingresso); non erano dotati di un'autonoma organizzazione, in quanto gli strumenti di lavoro erano forniti anche dal (tra Pt_1
gli altri, vernici, pennelli e piattaforma a noleggio), circostanza questa che si evince anche dal preventivo predisposto dal (doc.8 ricorso) e dalla fattura del 16.11.2017 di Parte_3
noleggio della piattaforma elevabile (doc.10 memoria).
Può dunque concludersi che, in relazione ai lavori svolti a Prevalle dal 15 al 27 novembre 2017,
e non si erano limitati a svolgere in autonomia un'opera ben definita, con Per_2 PE
predisposizione di tutti i mezzi necessari, garantendo il risultato ed assumendosene il rischio economico, ma che avessero svolto gli svariati compiti loro affidati da utilizzando Pt_1
strumenti messi loro a disposizione dal medesimo e venendo pagati in base alle ore di lavoro svolte.
Appare, quindi, corretto l'accertamento degli ispettori, i quali hanno ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in questione tra e Pt_1 Per_2 PE
Ricorrono, infatti, gli elementi fondamentali dell'istituto, e cioè la sottoposizione dei lavoratori al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, la mancata assunzione del rischio d'impresa, la previsione di una retribuzione oraria, l'utilizzo di mezzi e strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro e la continuità della prestazione per 15 giorni e per 7/8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, oltre al sabato mattina.
In definitiva, i lavoratori sottostavano al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, a disposizione del quale mettevano unicamente la propria forza lavoro senza alcuna organizzazione autonoma di mezzi produttivi e senza assunzione di alcun rischio imprenditoriale (elementi, questi, necessari del contratto di appalto), con la conseguenza che il rapporto tra le parti è stato correttamente riqualificato quale lavoro subordinato.
8 4.2. Quanto all'istanza di riduzione delle sanzioni irrogate, si osserva come le circostanze emerse hanno permesso di appurare come il periodo in cui sono stati realizzati i lavori, pur circoscritto temporalmente, si inseriva nell'ambito di rapporti consolidati nel tempo (contratto d'appalto risalente al 2009) che avevano portato ad avvalersi della manodopera dei due lavoratori Pt_1
senza alcuna regolarizzazione formale del rapporto di lavoro e senza la predisposizione di adeguate misure di prevenzione dei rischi circostanza che, come accertato in sede sia civile che penale, aveva avuto un'efficienza causale nella verificazione dell'infortunio occorso al PE
Tali circostanze inducono, dunque, a ritenere corretto il discostamento dal minimo edittale operato dagli ispettori, anche tenuto conto della condotta del che, lungi dal rimostrare resipiscenza, Pt_1
ha sempre negato la sussistenza della subordinazione, mentre le sue condizioni personali (carichi di famiglia e reddito dichiarato modesto, quando il contesto di illegalità in cui si inseriscono le condotte in esame suggerisce che lo stesso disponesse anche di entrate non dichiarate) non paiono idonee, dinnanzi a tale quadro e tenuto conto del fatto che le irregolarità hanno interessato più di un lavoratore, a giustificare una riduzione delle sanzioni inflitte.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art.152 bis disp. att. c.p.c., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda istanza ed eccezione rigettata e disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' e Controparte_1 liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione
Brescia il 12/12/2024
Il Giudice
Chiara Desenzani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nello specifico: art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 181/2000 - consegna della lettera di assunzione, art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/1996 - comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro ed art. 39, comma 1, D.L. n. 112/2008 - istituzione e tenuta del libro unico del lavoro. 2 Il giudizio penale avente ad oggetto l'infortunio sul lavoro occorso ala in data 27.11.2017 si è PE concluso con sentenza di condanna n.1016/2022 del Tribunale di Brescia nei confronti del Pt_1 confermata in appello dalla sentenza n.354/2022; un secondo giudizio civile è stato definito con sentenza n.354/2022 del Tribunale di Brescia- Sezione Lavoro che, incidentalmente, aveva accertato la natura subordinata del rapporto fra e condannando quest'ultimo al risarcimento del danno c.d. PE Pt_1 differenziale patito dal lavoratore, anch'essa confermata con la sentenza n.188/2023 dalla Corte d'Appello. In sede civile è stato poi promosso ricorso avverso il verbale unico di accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza qui impugnata concluso con sentenza di rigetto n.353/2022 del 13.05.2022 confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 231/2023 del 29.06.2023.