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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 7 6 7 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
GIOVANNA MELODIA e GIANLUCA VIVONA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 24/12/2024, i coniugi esposero che in data 25/09/2004 avevano contratto matrimonio concordatario in ALCAMO dal quale erano nati due figli, (Palermo, 15/11/2006) Persona_1
e ppo (Palermo, 01/02/2008). Persona_2 Precisarono che con decreto n. 7909/2021 del
30/09/2021 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1
economicamente non autonomo, e le questioni relative all'affido e mantenimento del figlio minorenne
. Per_3
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 13/03/2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa tre anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e risolte le questioni relative al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autonomo, ed all'affido e mantenimento del figlio minorenne.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Pt_3 Parte_4
depositato in data 24/12/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in ALCAMO il 25/09/2004, Parte_4
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di ALCAMO al n. 144, parte II, serie A, anno 2004,
alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 19/03/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
I G I U D I C E Parte_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
GIOVANNA MELODIA e GIANLUCA VIVONA per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 24/12/2024, i coniugi esposero che in data 25/09/2004 avevano contratto matrimonio concordatario in ALCAMO dal quale erano nati due figli, (Palermo, 15/11/2006) Persona_1
e ppo (Palermo, 01/02/2008). Persona_2 Precisarono che con decreto n. 7909/2021 del
30/09/2021 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1
economicamente non autonomo, e le questioni relative all'affido e mantenimento del figlio minorenne
. Per_3
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 13/03/2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa tre anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti e risolte le questioni relative al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autonomo, ed all'affido e mantenimento del figlio minorenne.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Pt_3 Parte_4
depositato in data 24/12/2024, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_3
in ALCAMO il 25/09/2004, Parte_4
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di ALCAMO al n. 144, parte II, serie A, anno 2004,
alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 19/03/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a