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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione Civile Verbale della causa n. R.G. 290/2022
All'udienza del 19/2/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attore opponente
, nato a [...] il [...], ivi residente, C.F. Parte_1
: , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Venza, C.F._1 giusto mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Partanna Piazza Giuseppe Russo n. 14, l'Avv. Sclafani Rossella, in sostituzione dell'avv. Venza, la quale insiste nell'atto di citazione nonché nei successivi atti difensivi.
Per la convenuta opposta
( ) – in breve Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...
– con sede in Verona, Stradone Porta Palio, 68, in persona del presidente del Cda difesa dall'avv. Marco Rossi Parte_2
( ), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino, C.F._2
5A, elegge domicilio come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
L'Avv. Rosa Gerardi, in sostituzione dell'avv. Rossi, la quale preliminarmente chiede lo stralcio della comparsa conclusionale depositata irritualmente il 4.12.2024 e poi insiste nell'accoglimento delle conclusioni rappresentate nella comparsa di costituzione, con domanda riconvenzionale depositata il 13/6/2022
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 19:00, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, C.F. : Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Venza, giusto C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Partanna Piazza Giuseppe Russo n. 14,
ATTORE contro
( – in breve – con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 in Verona, Stradone Porta Palio, 68, in persona del presidente del Cda , Parte_2 difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, v.lo C.F._2
S. Bernardino, 5A, elegge domicilio come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del credito.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.2.2025, le parti discutevano la causa come da verbale che precede.
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con atto di citazione del 2.3.2022, l'odierno attore adiva l'intestato Tribunale di Sciacca al fine di sentire accogliere le infrascritte conclusioni “ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore; ritenere, accertare e dichiarare inesistente,
[...] nullo e comunque prescritto il credito azionato dalla società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., di cui alla missiva del 4/6/2021 e per l'effetto annullare la richiesta di pagamento della convenuta nella misura di € 11.837,43. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
A fondamento delle domande spiegate nei confronti della odierna convenuta, in breve,
l'odierno attore deduceva: CP_2
- Di avere ricevuto in data 4/6/2021 lettera con la quale la società CP_2 richiedeva all'odierno attore la complessiva somma di € 11.837,43;
- Che la convenuta dichiara di vantare nei confronti dell'attore una serie di cessioni di crediti;
- Che l'importo richiesto sarebbe riconducibile al presunto mancato pagamento di un contratto di prestito personale stipulato in data 8/11/2004, sottoscritto con la società
Silf SPA;
- Che qualsiasi pretesa avanzata dalla società convenuta sarebbe nulla o inesistente;
- Che l'attore non avrebbe intrattenuto alcun rapporto contrattuale con CP_1
[...]
- Il difetto di legittimazione attiva della convenuta, atteso che il nessun Pt_1 rapporto contrattuale aveva intrattenuto con la stessa;
- Che qualsiasi pretesa era comunque prescritta.
Alla luce di tali ragioni, concludeva come sopra emarginato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/6/2022, si costituiva in giudizio la
[...] la quale concludeva: “ in via preliminare, emettere istanza di ingiunzione ai sensi CP_2 dell'articolo 186 ter c.p.c. per € 11.837,43 oltre interessi di mora al 15% sulle rate scadute e non pagate (€ 2.027,45) e sul capitale residuo alla DBT (€ 2.123,44) dal 19.5.2021 sino al saldo, in quanto il credito di risulta certo, liquido, ed esigibile;
nel merito, rigettare le CP_2 domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale accertata la titolarità
3 del credito di nei confronti di , condannare l'attore al pagamento in CP_2 Parte_1 favore di di € 11.837,43 (ovvero quella diversa o maggiore o minore Controparte_1 che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattuale al 15% sulle rate scadute e impagate (€ 2.027,45) e sul capitale residuo (€ 2.123,44) dal 19.5.2021 al saldo, con condanna al pagamento;
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre ad accessori di legge, IVA e CPA, e al rimborso forfettario spese generali al 15%”.
A fondamento delle proprie domande, l'odierna convenuta deduceva:
- Che parte attrice non avrebbe interesse a sollevare l'eccezione di difetto di legittimazione della atteso che , non avendo ancora CP_2 Parte_1 saldato il proprio debito, ben potrebbe effettuare in buona fede un pagamento al creditore apparente, con effetto liberatorio;
- Che in ogni caso l'eccezione di difetto di legittimazione sollevato è infondata atteso che è divenuta creditrice nei confronti di in forza di CP_2 Parte_1 contratto di prestito personale stipulato da questi, in qualità di garante di Parte_3
, con SILF in data 8/11/2024, versato in atti, erogato per € 9.446,22;
[...]
- Che il credito non fosse prescritto.
La causa veniva istruita in via documentale, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la decisione e discussione all'udienza odierna.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, da lettura della motivazione e del dispositivo in assenza delle parti.
Tutto ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, deve preliminarmente evidenziarsi che l'azione introdotta dall'odierno attore vada qualificata quale azione di accertamento negativo del credito.
In materia di onere della prova, nelle azioni di accertamento negativo, per lungo tempo si è ritenuto che l'onere della prova gravasse su chi agiva in giudizio.
In senso contrario, si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 1391/1985, ritenendo che i principi sull'onere della prova dovessero trovare applicazione anche nel caso in cui la causa fosse instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo,
4 con la conseguenza che in tal caso la prova dovesse gravare sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento.
Nel 2008, la Corte di cassazione si è discostata da tale orientamento, osservando che il tradizionale orientamento della giurisprudenza finiva con l'aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore, il quale non faceva valere in giudizio un diritto, come postulato invece dall'articolo 2697 c.c., ma al contrario ne postula proprio l'inesistenza.
È invece il convenuto, che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo, a dovere assolvere l'onere di provare la sussistenza del proprio diritto.
Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. induce, infatti, a ritenere che esse siano fondate non già sul ruolo delle parti rispetto all'iniziativa processuale, quanto invece sulla posizione sostanziale delle stesse riguardo ai diritti oggetto del giudizio. Non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio del diritto vantato dalla controparte.
Dare rilievo all'iniziativa processuale vorrebbe dire quindi, secondo tale autorevole orientamento ermeneutico, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando in caso di accertamento negativo al soggetto passivo del rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile. È invece maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare. La giurisprudenza successiva ha confermato questo orientamento, ribadendo che è al rapporto sostanziale che occorre guardare, e che pertanto grava sul creditore, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo, dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa.
1. Eccezione di difetto di legittimazione in capo alla CP_2
Quale primo motivo a fondamento dell'azione di accertamento negativo del credito parte attrice ha dedotto il difetto di legittimazione attiva della CP_2
Sul punto parte convenuta ha dedotto:
5 - Che è divenuta creditrice di in forza di contratto di CP_2 Parte_1 prestito personale, stipulato nella qualità di garante di , con SILF Parte_3 in data 8/11/2004 per € 9.446,22;
- Che SILF in data 27/12/2007, ha trasferito per scissione in Banca 24/7 l'intero patrimonio, tra cui anche il credito vantato nei confronti dell'odierno attore;
- Che Banca 24/7, in data 16/12/2011, ha ceduto mediante cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999 il credito a come da pubblicazione in GU n. Controparte_3
148 del 24/12/2011;
- Che con atto di cessione del 27/10/2020 ha ceduto il credito a;
Controparte_3 CP_4
- Che ntegrated System Credit consulting srl, ha ceduto a unitamente al CP_4 CP_2 credito vantato nei confronti del debitore principale, , come da Parte_3 dichiarazione del cedente versato in atti;
- Che con lettera del 9/6/2021 ha informato l'attore della cessione del credito CP_2 intimando il pagamento di quanto dovuto.
A sostegno di quanto dedotto parte convenuta ha depositato in atti:
- Contratto stipulato da con la SILF nel 2004 pratica n. 606677; Parte_3
- Visura Camerale della SILF dalla quale emerge l'iscrizione in data 4/12/2007 della delibera di scissione mediante trasferimento del patrimonio nella società Banca 24/7 con successiva iscrizione del progetto di scissione del 1/8/2007 in data 29/11/2007;
- Estratto della Gazzetta Ufficiale n. 148 del 24/12/2011 avente ad oggetto l'avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell'articolo 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n.
130, in ragione del quale la ha acquistato ai sensi di un contratto di Controparte_3 cessione di crediti sottoscritto in data 16 dicembre 2011 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti di tutti i crediti pecuniari in essere vantati dalla Banca
24/7 alla data di riferimento, tra i quali anche i crediti sorti fa finanziamenti erogati dalla cedente tramite la rete agenziale SILG SPA nella forma di prestito finalizzato all'acquisto di autoveicoli ovvero di prestito personale, in riferimento ai quali la società abbia comunicato la decadenza del beneficio del termine per inadempimento nel periodo compreso tra il 24 gennaio 1991 e il 20 dicembre 2010 ed il cui importo non eccedeva l'importo di € 67.471,56;
6 - Lettera del 31/7/2018 con la quale , a sua volta mandante nei confronti CP_3 della , comunicava a la cessione;
CP_5 Parte_1
- Il contratto di cessione con cui ha ceduto ad , Integrated System CP_3 CP_4
Credit consulting srl, del 20/10/2020, avente ad oggetto i crediti a sua volta ceduti dalla Banca 24/7;
- Il contratto di cessione con cui , Integrated System Credit consulting srl, ha CP_4 ceduto in data 13/4/2021 ad odierna convenuta, con annessa lista dei CP_2 crediti ceduti tra cui rientra anche la posizione di , debitore Parte_3 principale di cui è il garante. Parte_1
- Lettera dell'8/4/2021 con la quale la comunicava a CP_4 Parte_3
l'intervenuta cessione del credito ad CP_2
- Lettera raccomanda del 4/6/2021 con la quale comunicava a CP_2 Parte_1
l'intervenuta cessione e diffidava il pagamento dell'importo dovuto.
[...]
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti, questo decidente ritiene che l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva della odierna convenuta a richiedere il pagamento non possa trovare accoglimento.
Infatti, sono state versate in atti il titolo originario del credito, le pubblicazioni e le iscrizioni al Registro delle Imprese, le pubblicazioni sulla GU nonchè i contratti di cessione e le comunicazioni fatte al debitore principale ed al garante.
Deve ritenersi, invero, che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria, se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione sia ricompreso nell'oggetto della cessione (confronta sul punto anche
Corte di Appello di Milano, sentenza n. 220 del 24.1.2023). Come noto, l'avviso e il meccanismo pubblicitario previsto dall'art. 58, comma 2, TUB, determina in capo al debitore (ceduto) una conoscenza legale della cessione;
“Tuttavia una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Corte di
Cassazione n. 2780/2019).
7 La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che la mera pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera, sì, il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto, ma, se non individua il contratto di cessione, consentendo così, in caso di contestazione, di verificare l'inclusione nel relativo perimetro del singolo credito azionato o contestato, non può avere efficacia probatoria, soddisfacente, circa la titolarità dello stesso. Tale interpretazione è stata da ultimo ribadita dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 5617/2020, con la quale ha statuito che “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”.
Ne discende che, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima, oltre a porre in essere le forme pubblicitarie di cui all'art. 58
TUB, dovrà fornire, ai sensi dell'art. 2967 c.c., la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificatamente indicata (Corte di Cassazione n. 24798/2020).
Nel caso di specie, deve ritenersi che parte convenuta abbia ottemperato al suo onere probatorio, avendo versato in atti prova sufficiente delle varie cessioni che sono intervenute aventi ad oggetto il credito in contestazione.
2. Eccezione di prescrizione.
Anche tale eccezione formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, sul punto deve ricordarsi che la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, afferma in modo costante che nei contratti di finanziamento, compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto: l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Ne discende che la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel contratto.
8 “Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo”
(cfr. Cass. 10-09-2010 n. 19291).
Ne discende, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno opponente. Infatti, il contratto sottoscritto in data 8/11/2004 prevedeva che il rimborso sarebbe dovuto avvenire mediante il pagamento di 60 rate mensili, con scadenza nel novembre 2009, dies a quo della decorrenza della prescrizione.
A ciò si aggiunga che nel corso degli anni sono state comunicate varie lettere
(23/12/2008 di decadenza del beneficio del termine, 31/7/2018, 8/4/2021 e 4/6/2021) aventi effetto interruttivo della prescrizione del credito vantato.
Giova evidenziare inoltre che tutte le contestazioni mosse da parte attrice aventi ad oggetto il disconoscimento delle firme apposte sui contratti versati in atti e sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate, sono state formulate non solo tardivamente ma anche in maniera generica e non specifica, essendo state formulate non alla prima difesa utile, ovvero alla prima udienza successiva al deposito della comparsa di costituzione di parte convenuta, bensì solo nella memoria ex art 183 n. 1 c.p.c., successivamente depositata. Ne discende che l'eccezione di prescrizione formulata non può trovare accoglimento.
3. Domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta.
La domanda riconvenzionale formulata, invece, merita accoglimento.
Parte convenuta infatti ha fatto valere l'inadempimento di controparte, che aveva sottoscritto il contratto di prestito dell'8.11.2004, nella qualità di garante, versando in atti il medesimo contratto.
Giova ricordare il principio costante, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, per il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte
9 negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi ben limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte.
È il convenuto che deve dare prova di un fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero l'adempimento.
Nel caso di specie, parte convenuta ha dedotto l'inadempimento e provato l'esistenza del titolo contrattuale. Al contrario parte attrice nulla ha dedotto circa l'adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante, non contestando neanche nel quantum la domanda riconvenzionale spiegata ritualmente.
Pertanto la domanda riconvenzionale può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta ai sensi del DM
55/2014 come integrato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda di accertamento negativo del credito formulata da Parte_1
;
[...]
- In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 11.837,43 Controparte_1 oltre interessi di mora al tasso contrattuale dal quindicesimo giorno dalla ricezione di messa in mora del 4/6/2021 e fino al saldo;
- Condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.200,00 oltre Iva, CPa e oneri per legge e rimborso spese forfettarie al
15%-
Così deciso in Sciacca il 19/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
10 alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
11
All'udienza del 19/2/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attore opponente
, nato a [...] il [...], ivi residente, C.F. Parte_1
: , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Venza, C.F._1 giusto mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Partanna Piazza Giuseppe Russo n. 14, l'Avv. Sclafani Rossella, in sostituzione dell'avv. Venza, la quale insiste nell'atto di citazione nonché nei successivi atti difensivi.
Per la convenuta opposta
( ) – in breve Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...
– con sede in Verona, Stradone Porta Palio, 68, in persona del presidente del Cda difesa dall'avv. Marco Rossi Parte_2
( ), presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino, C.F._2
5A, elegge domicilio come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
L'Avv. Rosa Gerardi, in sostituzione dell'avv. Rossi, la quale preliminarmente chiede lo stralcio della comparsa conclusionale depositata irritualmente il 4.12.2024 e poi insiste nell'accoglimento delle conclusioni rappresentate nella comparsa di costituzione, con domanda riconvenzionale depositata il 13/6/2022
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 19:00, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, C.F. : Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Venza, giusto C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Partanna Piazza Giuseppe Russo n. 14,
ATTORE contro
( – in breve – con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 in Verona, Stradone Porta Palio, 68, in persona del presidente del Cda , Parte_2 difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, v.lo C.F._2
S. Bernardino, 5A, elegge domicilio come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del credito.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.2.2025, le parti discutevano la causa come da verbale che precede.
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con atto di citazione del 2.3.2022, l'odierno attore adiva l'intestato Tribunale di Sciacca al fine di sentire accogliere le infrascritte conclusioni “ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore; ritenere, accertare e dichiarare inesistente,
[...] nullo e comunque prescritto il credito azionato dalla società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., di cui alla missiva del 4/6/2021 e per l'effetto annullare la richiesta di pagamento della convenuta nella misura di € 11.837,43. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
A fondamento delle domande spiegate nei confronti della odierna convenuta, in breve,
l'odierno attore deduceva: CP_2
- Di avere ricevuto in data 4/6/2021 lettera con la quale la società CP_2 richiedeva all'odierno attore la complessiva somma di € 11.837,43;
- Che la convenuta dichiara di vantare nei confronti dell'attore una serie di cessioni di crediti;
- Che l'importo richiesto sarebbe riconducibile al presunto mancato pagamento di un contratto di prestito personale stipulato in data 8/11/2004, sottoscritto con la società
Silf SPA;
- Che qualsiasi pretesa avanzata dalla società convenuta sarebbe nulla o inesistente;
- Che l'attore non avrebbe intrattenuto alcun rapporto contrattuale con CP_1
[...]
- Il difetto di legittimazione attiva della convenuta, atteso che il nessun Pt_1 rapporto contrattuale aveva intrattenuto con la stessa;
- Che qualsiasi pretesa era comunque prescritta.
Alla luce di tali ragioni, concludeva come sopra emarginato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/6/2022, si costituiva in giudizio la
[...] la quale concludeva: “ in via preliminare, emettere istanza di ingiunzione ai sensi CP_2 dell'articolo 186 ter c.p.c. per € 11.837,43 oltre interessi di mora al 15% sulle rate scadute e non pagate (€ 2.027,45) e sul capitale residuo alla DBT (€ 2.123,44) dal 19.5.2021 sino al saldo, in quanto il credito di risulta certo, liquido, ed esigibile;
nel merito, rigettare le CP_2 domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale accertata la titolarità
3 del credito di nei confronti di , condannare l'attore al pagamento in CP_2 Parte_1 favore di di € 11.837,43 (ovvero quella diversa o maggiore o minore Controparte_1 che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattuale al 15% sulle rate scadute e impagate (€ 2.027,45) e sul capitale residuo (€ 2.123,44) dal 19.5.2021 al saldo, con condanna al pagamento;
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre ad accessori di legge, IVA e CPA, e al rimborso forfettario spese generali al 15%”.
A fondamento delle proprie domande, l'odierna convenuta deduceva:
- Che parte attrice non avrebbe interesse a sollevare l'eccezione di difetto di legittimazione della atteso che , non avendo ancora CP_2 Parte_1 saldato il proprio debito, ben potrebbe effettuare in buona fede un pagamento al creditore apparente, con effetto liberatorio;
- Che in ogni caso l'eccezione di difetto di legittimazione sollevato è infondata atteso che è divenuta creditrice nei confronti di in forza di CP_2 Parte_1 contratto di prestito personale stipulato da questi, in qualità di garante di Parte_3
, con SILF in data 8/11/2024, versato in atti, erogato per € 9.446,22;
[...]
- Che il credito non fosse prescritto.
La causa veniva istruita in via documentale, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la decisione e discussione all'udienza odierna.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, da lettura della motivazione e del dispositivo in assenza delle parti.
Tutto ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, deve preliminarmente evidenziarsi che l'azione introdotta dall'odierno attore vada qualificata quale azione di accertamento negativo del credito.
In materia di onere della prova, nelle azioni di accertamento negativo, per lungo tempo si è ritenuto che l'onere della prova gravasse su chi agiva in giudizio.
In senso contrario, si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 1391/1985, ritenendo che i principi sull'onere della prova dovessero trovare applicazione anche nel caso in cui la causa fosse instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo,
4 con la conseguenza che in tal caso la prova dovesse gravare sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento.
Nel 2008, la Corte di cassazione si è discostata da tale orientamento, osservando che il tradizionale orientamento della giurisprudenza finiva con l'aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore, il quale non faceva valere in giudizio un diritto, come postulato invece dall'articolo 2697 c.c., ma al contrario ne postula proprio l'inesistenza.
È invece il convenuto, che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo, a dovere assolvere l'onere di provare la sussistenza del proprio diritto.
Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. induce, infatti, a ritenere che esse siano fondate non già sul ruolo delle parti rispetto all'iniziativa processuale, quanto invece sulla posizione sostanziale delle stesse riguardo ai diritti oggetto del giudizio. Non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio del diritto vantato dalla controparte.
Dare rilievo all'iniziativa processuale vorrebbe dire quindi, secondo tale autorevole orientamento ermeneutico, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando in caso di accertamento negativo al soggetto passivo del rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile. È invece maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare. La giurisprudenza successiva ha confermato questo orientamento, ribadendo che è al rapporto sostanziale che occorre guardare, e che pertanto grava sul creditore, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo, dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa.
1. Eccezione di difetto di legittimazione in capo alla CP_2
Quale primo motivo a fondamento dell'azione di accertamento negativo del credito parte attrice ha dedotto il difetto di legittimazione attiva della CP_2
Sul punto parte convenuta ha dedotto:
5 - Che è divenuta creditrice di in forza di contratto di CP_2 Parte_1 prestito personale, stipulato nella qualità di garante di , con SILF Parte_3 in data 8/11/2004 per € 9.446,22;
- Che SILF in data 27/12/2007, ha trasferito per scissione in Banca 24/7 l'intero patrimonio, tra cui anche il credito vantato nei confronti dell'odierno attore;
- Che Banca 24/7, in data 16/12/2011, ha ceduto mediante cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999 il credito a come da pubblicazione in GU n. Controparte_3
148 del 24/12/2011;
- Che con atto di cessione del 27/10/2020 ha ceduto il credito a;
Controparte_3 CP_4
- Che ntegrated System Credit consulting srl, ha ceduto a unitamente al CP_4 CP_2 credito vantato nei confronti del debitore principale, , come da Parte_3 dichiarazione del cedente versato in atti;
- Che con lettera del 9/6/2021 ha informato l'attore della cessione del credito CP_2 intimando il pagamento di quanto dovuto.
A sostegno di quanto dedotto parte convenuta ha depositato in atti:
- Contratto stipulato da con la SILF nel 2004 pratica n. 606677; Parte_3
- Visura Camerale della SILF dalla quale emerge l'iscrizione in data 4/12/2007 della delibera di scissione mediante trasferimento del patrimonio nella società Banca 24/7 con successiva iscrizione del progetto di scissione del 1/8/2007 in data 29/11/2007;
- Estratto della Gazzetta Ufficiale n. 148 del 24/12/2011 avente ad oggetto l'avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell'articolo 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n.
130, in ragione del quale la ha acquistato ai sensi di un contratto di Controparte_3 cessione di crediti sottoscritto in data 16 dicembre 2011 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti di tutti i crediti pecuniari in essere vantati dalla Banca
24/7 alla data di riferimento, tra i quali anche i crediti sorti fa finanziamenti erogati dalla cedente tramite la rete agenziale SILG SPA nella forma di prestito finalizzato all'acquisto di autoveicoli ovvero di prestito personale, in riferimento ai quali la società abbia comunicato la decadenza del beneficio del termine per inadempimento nel periodo compreso tra il 24 gennaio 1991 e il 20 dicembre 2010 ed il cui importo non eccedeva l'importo di € 67.471,56;
6 - Lettera del 31/7/2018 con la quale , a sua volta mandante nei confronti CP_3 della , comunicava a la cessione;
CP_5 Parte_1
- Il contratto di cessione con cui ha ceduto ad , Integrated System CP_3 CP_4
Credit consulting srl, del 20/10/2020, avente ad oggetto i crediti a sua volta ceduti dalla Banca 24/7;
- Il contratto di cessione con cui , Integrated System Credit consulting srl, ha CP_4 ceduto in data 13/4/2021 ad odierna convenuta, con annessa lista dei CP_2 crediti ceduti tra cui rientra anche la posizione di , debitore Parte_3 principale di cui è il garante. Parte_1
- Lettera dell'8/4/2021 con la quale la comunicava a CP_4 Parte_3
l'intervenuta cessione del credito ad CP_2
- Lettera raccomanda del 4/6/2021 con la quale comunicava a CP_2 Parte_1
l'intervenuta cessione e diffidava il pagamento dell'importo dovuto.
[...]
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti, questo decidente ritiene che l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva della odierna convenuta a richiedere il pagamento non possa trovare accoglimento.
Infatti, sono state versate in atti il titolo originario del credito, le pubblicazioni e le iscrizioni al Registro delle Imprese, le pubblicazioni sulla GU nonchè i contratti di cessione e le comunicazioni fatte al debitore principale ed al garante.
Deve ritenersi, invero, che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria, se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione sia ricompreso nell'oggetto della cessione (confronta sul punto anche
Corte di Appello di Milano, sentenza n. 220 del 24.1.2023). Come noto, l'avviso e il meccanismo pubblicitario previsto dall'art. 58, comma 2, TUB, determina in capo al debitore (ceduto) una conoscenza legale della cessione;
“Tuttavia una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Corte di
Cassazione n. 2780/2019).
7 La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che la mera pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera, sì, il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto, ma, se non individua il contratto di cessione, consentendo così, in caso di contestazione, di verificare l'inclusione nel relativo perimetro del singolo credito azionato o contestato, non può avere efficacia probatoria, soddisfacente, circa la titolarità dello stesso. Tale interpretazione è stata da ultimo ribadita dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 5617/2020, con la quale ha statuito che “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”.
Ne discende che, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima, oltre a porre in essere le forme pubblicitarie di cui all'art. 58
TUB, dovrà fornire, ai sensi dell'art. 2967 c.c., la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificatamente indicata (Corte di Cassazione n. 24798/2020).
Nel caso di specie, deve ritenersi che parte convenuta abbia ottemperato al suo onere probatorio, avendo versato in atti prova sufficiente delle varie cessioni che sono intervenute aventi ad oggetto il credito in contestazione.
2. Eccezione di prescrizione.
Anche tale eccezione formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, sul punto deve ricordarsi che la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, afferma in modo costante che nei contratti di finanziamento, compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto: l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Ne discende che la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel contratto.
8 “Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo”
(cfr. Cass. 10-09-2010 n. 19291).
Ne discende, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno opponente. Infatti, il contratto sottoscritto in data 8/11/2004 prevedeva che il rimborso sarebbe dovuto avvenire mediante il pagamento di 60 rate mensili, con scadenza nel novembre 2009, dies a quo della decorrenza della prescrizione.
A ciò si aggiunga che nel corso degli anni sono state comunicate varie lettere
(23/12/2008 di decadenza del beneficio del termine, 31/7/2018, 8/4/2021 e 4/6/2021) aventi effetto interruttivo della prescrizione del credito vantato.
Giova evidenziare inoltre che tutte le contestazioni mosse da parte attrice aventi ad oggetto il disconoscimento delle firme apposte sui contratti versati in atti e sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate, sono state formulate non solo tardivamente ma anche in maniera generica e non specifica, essendo state formulate non alla prima difesa utile, ovvero alla prima udienza successiva al deposito della comparsa di costituzione di parte convenuta, bensì solo nella memoria ex art 183 n. 1 c.p.c., successivamente depositata. Ne discende che l'eccezione di prescrizione formulata non può trovare accoglimento.
3. Domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta.
La domanda riconvenzionale formulata, invece, merita accoglimento.
Parte convenuta infatti ha fatto valere l'inadempimento di controparte, che aveva sottoscritto il contratto di prestito dell'8.11.2004, nella qualità di garante, versando in atti il medesimo contratto.
Giova ricordare il principio costante, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, per il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte
9 negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi ben limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte.
È il convenuto che deve dare prova di un fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero l'adempimento.
Nel caso di specie, parte convenuta ha dedotto l'inadempimento e provato l'esistenza del titolo contrattuale. Al contrario parte attrice nulla ha dedotto circa l'adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante, non contestando neanche nel quantum la domanda riconvenzionale spiegata ritualmente.
Pertanto la domanda riconvenzionale può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta ai sensi del DM
55/2014 come integrato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda di accertamento negativo del credito formulata da Parte_1
;
[...]
- In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 11.837,43 Controparte_1 oltre interessi di mora al tasso contrattuale dal quindicesimo giorno dalla ricezione di messa in mora del 4/6/2021 e fino al saldo;
- Condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.200,00 oltre Iva, CPa e oneri per legge e rimborso spese forfettarie al
15%-
Così deciso in Sciacca il 19/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
10 alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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