Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EN
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 511/2025 R.G.A.C.,
TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/12/1990, rappresentata e difesa dall'avv. IANNOTTI KATIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
ricorrente
E
( ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(SA) il 12/12/1989, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. IULIUCCI ANTONIO, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad oggetto: Separazione giudiziale in cui le parti sono addivenute a conclusioni congiunte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO LA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2025, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Benevento di pronunciare
[...] la separazione giudiziale dal coniuge con Controparte_1
1
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
- che in data 24 luglio 2021 aveva contratto, in Sant'Agata de' Goti (BN) matrimonio concordatario con Controparte_1
(Atto nr. 13, parte 2, serie A, anno 2021);
- che dall'unione in data 11 novembre 2022 era nata Per_1
- che il regime patrimoniale dei coniugi era quello della separazione dei beni;
- che la casa coniugale sita in Sant'Agata de' Goti (BN) alla c.da Tuoro Scigliato, 31, era di proprietà della sig.ra madre della e concessa con Persona_2 Pt_1 contratto di comodato d'uso gratuito al sig. Controparte_1
- che la ricorrente aveva scoperto la relazione extraconiugale intrattenuta dal , e ciò aveva reso intollerabile la CP_1 prosecuzione della loro convivenza;
- che in data 15 febbraio 2025 il aveva lasciato CP_1
l'abitazione coniugale.
Nel costituirsi in giudizio si è associato Controparte_1 alla richiesta di pronuncia di separazione personale chiedendo l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre e la previsione a proprio carico di un assegno per il mantenimento della minore di € 300,00 ed insistendo per Per_1 il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente e di addebito.
Ha dedotto a sostegno della propria domanda che la crisi coniugale era cominciata ben prima dell'inizio della relazione extraconiugale ed era dovuta ad un rifiuto costante della ricorrente di intrattenere rapporti sessuali con il resistente cosa che aveva causato il venire meno della comunione materiale e spirituale alla base del matrimonio.
2 Alla prima udienza del 30 maggio 2025, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, le parti, dopo ampia discussione, hanno raggiunto un accordo e rassegnato conclusioni congiunte chiedendo:
- pronuncia della separazione con rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di addebito;
- rinuncia della all'assegno di mantenimento per sé; Pt_1
- affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione presso al madre;
- diritto di visita paterno a fine settimana alternati dalle ore
12:00 alle 20:30 il sabato e la successiva domenica dalle
10:00 alle 20:30 con esclusione del pernottamento, durante la settimana il padre vedrà la figlia sempre il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 20:30 prelevandola dall'asilo e riaccompagnandola a casa della ricorrente;
- inoltre il lunedì successivo al fine settimana nel quale il padre non vede la bambina lo stesso potrà trascorrere con la bambina il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:30;
- quanto alle vacanze e alle festività si rimanda alle condizioni indicate nel ricorso;
- il resistente corrisponderà alla la somma di € 400,00 Pt_1 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per il mantenimento della figlia tenuto conto che Per_1
l'assegno unico è percepito per intero della Pt_1 ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori per la cui individuazione e disciplina si rinvia al protocollo siglato dal Tribunale di Benevento e la somma dovrà essere corrisposta sul c.c. indicato in ricorso con decorso dal mese di marzo 2025;
- compensazione delle spese legali del presente giudizio.
La causa è stata alla detta udienza rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 13 giugno 2025, non opponendosi all'accoglimento delle domande, alla luce delle conclusioni congiunte.
3 La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti nonché del fallimento del tentativo di riconciliazione dinanzi al giudice delegato all'istruttoria, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e circa la sussistenza di una crisi del rapporto coniugale tale da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Pertanto, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti all'udienza e riportate in parte motiva non appaiono contrarie all'interesse della prole, né tantomeno all'ordine pubblico, e sono pertanto fatte proprie dal Tribunale.
L'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione giustifica la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale fra nata Parte_1
a EN (BN) il 27/12/1990, e nato a Controparte_1
VA LA IA (SA) il 12/12/1989 (matrimonio celebrato, in data 24 luglio 2021, a Sant'Agata De' Goti e trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Sant'Agata De'
Goti, Anno 2021, Parte 2, Serie A, N. 13) alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 30 maggio 2025 e riportate nella parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione e gli
4 ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 16 giugno
2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT.SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
5