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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2573 R.G.A.C. per l'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 4.12.24, e vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Franco Errico, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Apice al Viale della Libertà n. 14.
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso dall' avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Luigia Masotta, come da procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Venticano alla Via S. Maria n. 41.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
1 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 4.12.24, da intendersi qui integralmente trascritto;
il P.M. ha concluso come da atto in data 21.1.25.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 CPC depositato il 28.8.24 ha chiesto pronunziarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 31.10.2004 Controparte_1
in Apice.
All'udienza di comparizione del 4.12.24 la ricorrente ed il resistente, pure costituitasi, hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel verbale dell'udienza, ribadendo la loro volontà.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (9.12.14) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione, conclusosi, previa trasformazione del rito, con provvedimento di omologa depositato il 9.2.15, ed essendo perdurato, da quella data,
lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni precisate nel verbale dell'udienza del 4.12.24, da intendersi qui riportate e trascritte;
poiché esse non sono contrare a norme imperative ed all'ordine pubblico, e non appaiono in contrasto con gli interessi dei due figli della coppia,
, nato il [...], e nato il [...] - entrambi maggiorenni e, per quanto Per_1 Per_2
dedotto, non economicamente autosufficienti - ritiene il Tribunale di poterle porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della L. 898/70.
2 Attesa la natura e l'esito della vertenza, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
31.10.2004 in Apice tra nato a [...] il [...], e Controparte_1 Pt_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Apice, anno 2004, Parte II, serie A, n. 21, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in conformità dell'art. 10 della legge 1.12.70 n. 898,
modificata dalla legge 6.3.87 n. 74;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.1.25
IL PRESIDENTE EST.
(dr. Ennio RICCI)
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