Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2162/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco Naccarato;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Mirella Arlotta;
CP_1
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 20.6.2019, parte ricorrente, premesso di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola “Civale Carmine” dal 24.8.2012 al 31.12.2012 per 102 giornate annue, ha lamentato la richiesta restitutoria di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione e trattamenti di famiglia per l'anno 2013, avvenuta con missiva del 16.1.2019.
Pertanto, ha agito in giudizio contro l' , domandando l'accertamento negativo dell'indebito CP_1
contestatogli.
Costituitasi la parte resistente , ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, contestando la CP_1
mancanza dei requisiti contributivi necessari per il biennio 2012/2013 ai fini della concessione della prestazione di cui chiesta ripetizione, in considerazione del riconoscimento delle giornate agricole dichiarate nel 2012 ma della cancellazione di quelle dichiarate per il 2013 come svolte alle dipendenze dell'azienda agricola “Stigliano Alessio” oggetto di attività ispettiva, ha chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricola vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del disconosciuto rapporto in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto in atti.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con efficacia assorbente delle eccezioni pure sollevate dalla parte resistente, la proposta domanda va rigettata, per infondatezza della pretesa nel merito.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, però, è il caso di ricordare che in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Nel caso di specie, pertanto, grava su parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto. Ritiene il
Tribunale che la disamina delle risultanze istruttorie assunte consente di escludere l'assolvimento di detto onere, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi allegati agli atti.
Infatti, occorre riconoscere che l'occupazione della parte ricorrente in agricoltura nel 2013 alle dipendenze dell'azienda agricola “Stigliano Alessio” non è stata dimostrata, non avendo la stessa parte assolto il proprio onere probatorio attraverso l'articolazione di prova testimoniale: ciò determina, in assenza dei requisiti contributivi necessari per il biennio 2012/2013 per il godimento della prestazione previdenziale già erogata, l'infondatezza della richiesta di accertamento negativo dell'indebito opposto, giacché la mancanza dello status di lavoratore agricolo per l'anno 2013 non consente di affermare che la ricorrente abbia titolo a trattenere quanto già erogatagli.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Spese di lite compensate in presenza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Nilo Rizzo.