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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona della G.O.P. avv. Micaela Dorigatti – all'uopo delegata dal
Giudice dott. Massimo Maione Mannamo con provvedimento del 19.02.2024 in atti – ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies comma I c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1365/2024 Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale – domanda di risarcimento danni in conseguenza di sinistro stradale”, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Caretti e dall'avv. Giacomo Criscenti
– PARTE ATTRICE –
e
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giannotto Ulivi e dall'avv.
Maurizio Rudalli
– PARTE CONVENUTA –
e
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_2 C.F._2
Pastorelli e dall'avv. Francesco Pastorelli
– PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI per l'attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di FI, per le ragioni di cui supra, contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. nella CP_2 causazione del sinistro de quo, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare il Sig. ed in solido la di lui compagnia CP_2
1 assicuratrice quale obbligata in solido ex art. 2055 c.c., al Controparte_1
risarcimento del danno, patrimoniale e non, presente e futuro, patito dalla Sig.ra
[...]
, che si quantifica in € 81.140,36 o alla maggiore o minor somma che risulterà Pt_1 all'esito dell'istruttoria, in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio".
Per la convenuta “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di FI, per le Controparte_1
ragioni e per i motivi indicati in atti, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, ivi compresa la domanda del convenuto di condanna della comparente alla refusione in suo favore delle spese per la sua autonoma ed inutile costituzione in giudizio in presenza di diritto alla gestione della lite ai sensi di polizza, in via istruttoria, ammettere e disporre i mezzi di prova richiesti dalla comparente con le istanze istruttorie svolte nel presente giudizio nelle quali in questa sede integralmente si insiste come si insiste in tutte le opposizioni in via istruttoria svolte in atti e nel merito accertare e comunque dichiarare, anche in forza della presunzione di cui all'art. 2054 comma secondo c.c., che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro ricade in via concorsuale paritaria o comunque in misura percentuale concorsuale non inferiore al
30% sulla parte attrice e/o comunque accertare e dichiarare il concorso colposo della parte attrice ai sensi dei dell'art. 1227 comma primo e comma secondo del codice civile integrato da mantenimento di velocità in fase di avvicinamento e immissione sul teatro del sinistro integrativa di grave violazione dell'art. 141 del Codice della Strada, del limite di velocità vigente e delle più comuni regole della prudenza e conseguentemente ridurre proporzionalmente il risarcimento e quindi, tenuto conto del congruo indennizzo tempestivamente versato alla odierna parte attrice da n epoca Controparte_1
antecedente alla introduzione della presente lite di cui in premessa, rigettare le pretese risarcitorie attoree in quanto infondate e non provate, con vittoria di compensi e spese di lite, spese di CTU a definitivo carico della parte attrice soccombente e condanna della medesima alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore della comparente e, in ipotesi, accogliere le domande attoree negli stretti limiti del provato, in ogni caso tenendosi conto del concorso colposo della parte attrice anche ai sensi dell'art. 2054 comma secondo c.c. e comunque del concorso colposo della parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 commi primo e secondo c.c. nella produzione del sinistro e delle conseguenze dannose lamentate e dei conseguenti danni lamentati con conseguente riduzione proporzionale del relativo risarcimento anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., con compensazione di compensi e spese di lite e delle spese di CTU e CTP”.
2 Per il convenuto “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di FI, respinta ogni CP_2
contraria eccezione, deduzione ed istanza, per le ragioni e per i motivi di cui in premessa, accertare e comunque dichiarare anche in forza della presunzione di cui all'art. 2054 comma secondo c.c. che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro ricade in via concorsuale paritaria o comunque in misura percentuale concorsuale non inferiore al 30% sulla parte attrice e/o comunque accertare e dichiarare il concorso colposo della parte attrice ai sensi dei dell'art. 1227 comma primo;
In ipotesi accogliere le domande nei limiti del provato;
in ogni caso, condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in forza della polizza sottoscritta, a tenere indenne il comparente dalle richieste di risarcimento formulate dall'attore. Vinte le spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, rispettivamente, in data 26.01.2024 e
23.01.2024, evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1
ed chiedendone la condanna, in solido CP_2 Controparte_1
tra loro, il primo in qualità di proprietario e conducente del veicolo Opel ME targato FC479JK e la seconda quale società assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale del predetto mezzo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro in cui era stata coinvolta.
2) Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 11.07.2022, alle ore 17:30 circa, era alla guida della propria autovettura Kia PI tg. DK547CP in FI, in Via Pistoiese, all'altezza del civico n. 451 quando veniva urtata violentemente dalla vettura Opel ME tg. FC479JK, di proprietà e condotta da assicurata con che stava procedendo in direzione CP_2 Controparte_1
Campi Bisenzio e che, del tutto improvvisamente, effettuava un'inversione di marcia
“ad U” invadendo la corsia ove transitava, in direzione FI, l'attrice che veniva urtata dal lato del conducente e perdeva il controllo del mezzo schiantandosi dapprima contro la vettura Opel di un soggetto terzo, in sosta lungo il lato destra della carreggiata e, poi, contro il palo dell'illuminazione pubblica sito sul medesimo lato destro della carreggiata. Interveniva sul luogo del sinistro la pattuglia della Polizia Municipale di
FI che effettuava i rilievi fotoplanimetrici del caso e redigeva il verbale di rilevazione di incidente stradale all'esito dei quali a veniva elevata la CP_2
contravvenzione di cui agli artt. 154 comma 1 lett. a) e 141 commi 2 e 11 del Codice della Strada. Poiché nell'occorso riportava lesioni personali, l'attrice veniva immediatamente condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi ove i sanitari
3 diagnosticavano “abrasioni superficiali e contusione toracica” con prognosi di “giorni clinici 6”. riprendeva l'attività lavorativa il 19.08.2022 priva della Parte_1
propria autovettura perché da rottamare ed affetta da un importante disturbo post traumatico da stress, danni tutti richiesti stragiudizialmente ai convenuti;
[...] offriva l'importo di € 1.600,00 trattenuto dall'attrice il 04.10.2022 a CP_1 titolo di acconto sul maggior danno. Anche a distanza di diversi mesi dall'incidente l'attrice, pur risultando clinicamente guarita, continuava a manifestare un forte disagio nello svolgimento delle attività quotidiane a causa di un perdurante stato di insicurezza, di paura costante anche per accadimenti o situazioni che prima le erano indifferenti e a causa di costanti pensieri ricorrenti, ove riviveva l'incidente e vedeva sé stessa urtare violentemente il palo della luce. Il 15.11.2022 si sottoponeva, pertanto,
a valutazione clinico-diagnostica eseguita dalla psicologa e psicoterapeuta che riscontrava l'insorgere di un marcato disturbo da stress post-traumatico dovuto al verificarsi del sinistro, in grado di compromettere la sua qualità della vita che corrispondeva ad una percentuale di invalidità pari a non meno del 18% quale danno biologico permanente. La condizione attuale dell'attrice è particolarmente complessa e faticosa per sentirsi ella costantemente inadeguata, piena di timori ed in continuo stato di allerta, ove ogni accadimento la riporta all'evento, condizione che appare solo migliorabile mediante un intenso percorso di psicoterapia di durata almeno annuale, supportato ove necessario da terapia farmacologica con costo indicativo di € 3.200,00.
Successivamente il 13.12.2022 l'attrice si sottoponeva anche a visita medico-legale che concludeva per un'invalidità temporanea di giorni 8 al 75%, giorni 15 al 50% e giorni 15 al 25%; il danno non patrimoniale del quale l'attrice chiedeva il risarcimento, comprensivo della personalizzazione ed al netto di quanto percepito dalla convenuta ammontava ad € 80.777,06. Controparte_1
3) Al danno non patrimoniale doveva aggiungersi anche il danno patrimoniale per i costi sostenuti per plurime visite ed accertamenti medici ed acquisto farmaci necessari per un totale di € 63,30. Inoltre l'autovettura Kia PI dell'attrice, a seguito del sinistro, risultava completamente inutilizzabile tanto che, dopo la sua rimozione con il carro gru, veniva condotta in deposito, riconsegnata dietro esborso di € 155,00 e dichiarata
“da rottamare”. L'attrice indicava, quindi, un danno patrimoniale di non meno di €
363,30, oltre al pagamento delle prestazioni delle professioniste psicologa- psicoterapeuta e medico legale ed un danno patrimoniale de futuro per il pagamento delle sedute di psicoterapia di almeno € 3.200,00.
4 4) L'attrice, deducendo l'esclusiva responsabilità del convenuto e della di CP_2
lui compagnia assicuratrice quale obbligata in solido nella causazione dell'occorso ai sensi dell'art. 2054 c.c. e, in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione dell'art. 154 Codice della Strada (che impone, ove comunque consentito, di effettuare l'inversione del senso di marcia senza creare pericoli o intralci agli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, della distanza e della direzione e verificando attentamente l'assenza di veicoli provenienti dalla direzione opposta), concludeva chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale esposto complessivamente in € 81.140,36 al netto di quanto ricevuto stragiudizialmente da Controparte_1
5) Si costituiva in giudizio contestando sia l'an che il Controparte_1 quantum della richiesta risarcitoria, eccependo il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro per aver tenuto una condotta di guida (soprattutto in termini di velocità e di controllo della vettura) non conforme alla prescrizione del limite massimo di velocità di 50 km/h vigente sul tratto di strada in questione e non conforme alle rigide prescrizioni di cui all'art. 141 del Codice della Stradale nonché alle regole della comune prudenza, evidenziando la congruità dell'offerta stragiudiziale e chiedendo il rigetto della domanda.
6) Si costituiva anche facendo proprie tutte le eccezioni svolte dalla CP_2 compagnia assicuratrice e contestando sia l'an che il quantum della domanda della quale chiedeva il rigetto.
7) La causa veniva istruita con produzioni documentali ed espletamento di C.T.U. medico legale.
8) Esaurita l'istruzione ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi finali, all'udienza del 13 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, è fondata e merita accoglimento.
10) Ritiene il Tribunale che il sinistro stradale di cui al presente giudizio sia occorso per fatto e colpa esclusivi di conducente dell'autovettura Opel ME CP_2
targata FC479JK, sulla scorta della seguente dinamica, così ricostruita con espresso riferimento al verbale di relazione di incidente stradale redatto dall'intervenuta Polizia
Municipale del Comune di FI (prodotto dall'attrice sub doc. 1) giunta all'incirca
5 30 minuti dopo l'incidente quando i veicoli non erano ancora stati rimossi dalle posizioni statiche assunte nelle fasi terminali dell'evento, verbale da ritenersi sorretto da elementi logici coerenti e contenente anche le spontanee dichiarazioni rese del convenuto nell'immediatezza. CP_2
11) L'intervenuta Polizia Municipale del Comune di FI, dai rilievi fotoplanimetrici e dagli accertamenti eseguiti, concludeva, in maniera convincente e coerente con i dati oggettivi dalla stessa rilevati, che “Il veicolo A (condotto da
[...]
) era in sosta sul lato destro della Via Pistoiese direzione Campi Bisenzio e CP_2
più precisamente al civico 502 come dallo stesso conducente dichiarato, effettuava un'inversione di marcia per tornare in direzione FI, ma nell'effettuare
l'inversione non si accorgeva che dalla direzione opposta stava sopraggiungendo il veicolo B (condotto da ) che veniva urtato dalla parte anteriore del Parte_1
veicolo A nella parte laterale sinistra per poi essere proiettato con la parte anteriore dapprima nella parte posteriore destra del veicolo C (di soggetto terzo) in sosta sul lato destro della stessa Via Pistoiese davanti al civico 449 per poi urtare con la propria parte frontale centro sinistra il palo dell'illuminazione pubblica che a seguito dell'urto si piegava e la plafoniera cadeva a terra”. All'esito a veniva CP_2 elevata la contravvenzione di cui agli artt. 154 comma 1 lett. a) (per il quale “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”) e 141 commi 2 e 11 Codice della Strada (per il quale “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” che non è emerso essere stata oggetto di contestazione.
12) Nell'immediatezza che non è risultato aver riportato lesioni CP_2 personali nell'occorso, dichiarava spontaneamente che “ero in sosta sul lato destro della Via Pistoiese direzione Campi, esattamente al civico 502 prima del passo carrabile, avevo il sole contrario quindi non ho visto il veicolo che proveniva dalla parte opposta, ho fatto l'inversione pensando non ci fosse nessuno”. Vi è
6 preliminarmente da stabilire che le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass.
Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 10825 del 16.08.2000, Cass. Civ., sez. III, sentenza n.
1384 del 14.02.1997). Dunque, alla luce di tali dichiarazioni spontanee, pare indubbio che abbia confessato la propria responsabilità nell'accadimento del CP_2
sinistro di cui è causa. Difatti, una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 12798 del 23.05.2018 e Cass. S.U. sentenza n. 7381 del
25.03.2013). Tali dichiarazioni spontanee si atteggiano alla stregua della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. il cui valore non solo è liberamente apprezzabile dal
Giudice, ma potrebbe in via esclusiva fondarne il convincimento. Infatti, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. Civ. Sez VI-2, ordinanza n. 6459 del 15.03.2018 e Cass. civ. sentenza n. 4608 del 11.04.2000). Orbene, non si può dubitare che la responsabilità sia da ascrivere in via esclusiva a che ha ammesso di aver causato il sinistro CP_2 facendo una manovra di inversione “ad U” con la visuale accecata dal sole e pensando addirittura (anziché accertarsi in concreto) che dal senso contrario di marcia non provenisse nessuno, tenendo così una condotta di guida contraria agli artt. artt. 154 comma 1 lett. a) e 141 commi 2 e 11 Codice della Strada successivamente oggetto di sanzione amministrativa.
13) Ricostruita nei suddetti termini la responsabilità esclusiva del conducente della Opel ME targata FC479JK nella causazione del sinistro stradale siccome occorso, vanno liquidati i danni subìti dall'attrice in conseguenza dello stesso procedendo preliminarmente a quantificare il danno non patrimoniale circa il quale il
7 C.T.U. medico legale nominato, Prof. Dr. affiancato dall'ausiliario Persona_1
psichiatra Dr. a seguito di un percorso di analisi e di verifica razionale, Persona_2 ben motivato ed immune da vizi logici, è pervenuto alle seguenti conclusioni: «… è accertato che la Sig. ra a seguito del riferito incidente stradale in Parte_1 itinere dell' 11.07.2022 ha riportato “ abrasioni superficiali e contusione toracica” che hanno comportato un periodo di malattia giustificato dall' per complessivi CP_3 gg 38 A seguito dell'incidente stradale de quo è r stato accertato anche dall'ausiliario specialista psichiatra . “ … uno stato residuale ansioso fobico specifico di lieve entità
“ che è da valutare in R.C. nella misura del 4% (quattro per cento) Per la temporanea si riconoscono complessivamente congrui giorni 38 suddivisibili in: ITP al 75% per 8 gg ITP al 50% per 15 gg ITP al 25% per 15 gg Non sono ravvisabili lesioni da imputare solo od anche a condotta imprudente della parte stessa. Attualmente lo stato clinico della perizianda risulta stabilizzato SPESE SANITARIE AGLI ATTI congrue per complessivi Euro 112,30 … Oltre tali spese non si renderanno in futuro necessarie altre spese per il sinistro”.
14) Si evidenzia che i risultati cui è pervenuto il Tecnico d'Ufficio sono emersi a seguito della visita da egli effettuata sulla persona dell'attrice in data 25.09.2024 cui è seguita la visita dell'ausiliario psichiatra effettuata il 13.11.2024 alla presenza dei rispettivi consulenti di parte con i quali è stato discusso il caso e che hanno entrambi fatto pervenire osservazioni alle quali il C.T.U. ha compiutamente e scientificamente risposto nel rispetto del contraddittorio.
15) Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente secondo ed in applicazione dell'art. 139 del D.Lgs. 07 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) – cui si ricorre nella fattispecie in esame trattandosi di lesioni di lieve entità derivanti da sinistro conseguente alla circolazione stradale – i cui importi sono stati aggiornati a decorrere dal mese di aprile
2024 dal D.M. 16.07.2024 in vigore dal 09 agosto 2024 che prevedono un importo giornaliero di € 55,24 ed in conformità dei giorni di inabilità accertati dal CTU. Si ottengono, pertanto, i seguenti importi:
- 8 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% pari ad € 331,44 (= € 41,43 x 8);
- 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad € 414,30 (= € 27,62 x 15);
- 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% pari ad € 207,15 (= € 13,81 x 15).
Totale degli importi per danno biologico temporaneo come sopra determinati pari ad
€ 952,89.
8 La CTU ha inoltre accertato che sussistono postumi invalidanti di natura permanente nella misura del 4% (quattro per cento), quale danno biologico – consistente in uno stato residuale ansioso fobico specifico di lieve entità –. Il danno non patrimoniale permanente, comprensivo del danno morale, viene liquidato sempre in applicazione dell'art. 139 del D.Lgs. 07 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) i cui importi sono stati aggiornati a decorrere dal mese di aprile 2024 dal D.M. 16.07.2024 in vigore dal 09 agosto 2024 che indicano il punto base del danno permanente in €
947,30 per punto di invalidità e rapportano l'entità del risarcimento ad un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del coefficiente del 1,7 (in relazione al caso concreto) e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età (art. 139 comma 1 Codice delle Assicurazioni) al momento del sinistro. Tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, anni 50, e della percentuale di invalidità permanente, si ottiene un importo di € 5.571,83 per danno non patrimoniale, comprensivo 1) sia dell'accertata lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, 2) sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
16) Non può, invece, essere riconosciuta nel caso in questione anche la c.d. personalizzazione del danno perché “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (Cass. civ. sentenza n.
5865/2021; Cass. civ. sentenza n. 28988/2019).
Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un
9 accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. civ. sentenza n.
5865/2021).
Nel corso del giudizio non è stata raggiunta prova compiuta di circostanze in termini di “peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti che il Tribunale ritiene di escludere anche sulla scorta delle lesioni lievi riportate dall'attrice nel sinistro, incompatibili ex se con conseguenze peculiari, nonché delle conclusioni dell'elaborato del C.T.U. che ha determinato come il suo stato clinico risulti stabilizzato.
Ne discende che il complessivo danno non patrimoniale – esclusa la personalizzazione
– da riconoscersi a parte attrice è pari ad € 6.524,72 (€ 952,89 per Parte_1 inabilità temporanea ed € 5.571,83 a titolo di danno non patrimoniale di natura permanente). Alla predetta somma va pure aggiunto l'importo relativo al danno patrimoniale di € 112,30 per spese sanitarie – acquisto farmaci e visita medica – tutte documentate e ritenute congrue anche dal C.T.U., per un totale complessivo, quindi, di € 6.637,02.
17) All'attrice va liquidato anche il danno patrimoniale subìto di € 145,00 (doc. 3 di parte attorea) per spesa di demolizione dell'autovettura di sua proprietà CP_4 tg. DK547CP rimasta irremediabilmente danneggiata nel sinistro oltre ad € 155,00
(doc. 15 di parte attorea) per spesa di carro attrezzi e restituzione dell'autovettura prima della demolizione per un totale di € 300,00
18) All'importo complessivo di € 6.937,02 va detratto quanto corrisposto stragiudizialmente dalla convenuta pari ad € 1.600,00 e trattenuto Controparte_1 dall'attrice in acconto sul maggior dovuto (doc. 5 di parte attorea) di talché il complessivo danno non patrimoniale – esclusa la personalizzazione – e patrimoniale ammonta ad € 5.337,02.
19) Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005). A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza:
10 ricordando che il sinistro è avvenuto il 11.07.2022 e la presente sentenza è del maggio
2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 01 gennaio 2024. Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. 20742/2004; Cass. n.
3871/2004; Cass. n. 11712/2002). Quindi l'individuazione quale data intermedia del
01 gennaio 2024 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
20) Tanto comporta l'accoglimento della domanda come sopra specificato.
21) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM
n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (decisum pari ad € 5.337,02).
Nulla sarà dovuto per spese di lite da in favore del convenuto Controparte_1
poiché ai sensi di polizza (prodotta da sub docc. 2 e 3) CP_2 CP_1
l'assicurato aveva diritto alla gestione della lite senza alcun costo ad CP_2
opera dei difensori fiduciari della compagnia assicuratrice che non riconosce spese per difensori che non siano dalla stessa nominati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, CONDANNA in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_2 di , dell'importo di € 5.337,02 oltre interessi nella misura legale dalla Parte_1 data del 01 Gennaio 2024 e sino a quella della presente decisione oltre, sull'importo come
11 sopra determinato, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e , in solido tra loro, alla rifusione, in favore dei difensori di CP_2
dichiaratisi antistatari, delle spese processuali del presente giudizio Parte_1 che si liquidano, complessivamente, in € 5.077,00 per compenso oltre ad € 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, le spese dell'espletata CP_2
C.T.U. medico legale liquidate con decreto del 28.01.2025 in € 1.400,18 oltre IVA;
nulla per spese di lite da parte di in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in favore di . CP_2
FI, 17 maggio 2025
LA G.O.P. avv. Micaela Dorigatti
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona della G.O.P. avv. Micaela Dorigatti – all'uopo delegata dal
Giudice dott. Massimo Maione Mannamo con provvedimento del 19.02.2024 in atti – ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies comma I c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1365/2024 Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale – domanda di risarcimento danni in conseguenza di sinistro stradale”, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Caretti e dall'avv. Giacomo Criscenti
– PARTE ATTRICE –
e
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giannotto Ulivi e dall'avv.
Maurizio Rudalli
– PARTE CONVENUTA –
e
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_2 C.F._2
Pastorelli e dall'avv. Francesco Pastorelli
– PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI per l'attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di FI, per le ragioni di cui supra, contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. nella CP_2 causazione del sinistro de quo, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare il Sig. ed in solido la di lui compagnia CP_2
1 assicuratrice quale obbligata in solido ex art. 2055 c.c., al Controparte_1
risarcimento del danno, patrimoniale e non, presente e futuro, patito dalla Sig.ra
[...]
, che si quantifica in € 81.140,36 o alla maggiore o minor somma che risulterà Pt_1 all'esito dell'istruttoria, in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio".
Per la convenuta “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di FI, per le Controparte_1
ragioni e per i motivi indicati in atti, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, ivi compresa la domanda del convenuto di condanna della comparente alla refusione in suo favore delle spese per la sua autonoma ed inutile costituzione in giudizio in presenza di diritto alla gestione della lite ai sensi di polizza, in via istruttoria, ammettere e disporre i mezzi di prova richiesti dalla comparente con le istanze istruttorie svolte nel presente giudizio nelle quali in questa sede integralmente si insiste come si insiste in tutte le opposizioni in via istruttoria svolte in atti e nel merito accertare e comunque dichiarare, anche in forza della presunzione di cui all'art. 2054 comma secondo c.c., che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro ricade in via concorsuale paritaria o comunque in misura percentuale concorsuale non inferiore al
30% sulla parte attrice e/o comunque accertare e dichiarare il concorso colposo della parte attrice ai sensi dei dell'art. 1227 comma primo e comma secondo del codice civile integrato da mantenimento di velocità in fase di avvicinamento e immissione sul teatro del sinistro integrativa di grave violazione dell'art. 141 del Codice della Strada, del limite di velocità vigente e delle più comuni regole della prudenza e conseguentemente ridurre proporzionalmente il risarcimento e quindi, tenuto conto del congruo indennizzo tempestivamente versato alla odierna parte attrice da n epoca Controparte_1
antecedente alla introduzione della presente lite di cui in premessa, rigettare le pretese risarcitorie attoree in quanto infondate e non provate, con vittoria di compensi e spese di lite, spese di CTU a definitivo carico della parte attrice soccombente e condanna della medesima alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore della comparente e, in ipotesi, accogliere le domande attoree negli stretti limiti del provato, in ogni caso tenendosi conto del concorso colposo della parte attrice anche ai sensi dell'art. 2054 comma secondo c.c. e comunque del concorso colposo della parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 commi primo e secondo c.c. nella produzione del sinistro e delle conseguenze dannose lamentate e dei conseguenti danni lamentati con conseguente riduzione proporzionale del relativo risarcimento anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., con compensazione di compensi e spese di lite e delle spese di CTU e CTP”.
2 Per il convenuto “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di FI, respinta ogni CP_2
contraria eccezione, deduzione ed istanza, per le ragioni e per i motivi di cui in premessa, accertare e comunque dichiarare anche in forza della presunzione di cui all'art. 2054 comma secondo c.c. che la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro ricade in via concorsuale paritaria o comunque in misura percentuale concorsuale non inferiore al 30% sulla parte attrice e/o comunque accertare e dichiarare il concorso colposo della parte attrice ai sensi dei dell'art. 1227 comma primo;
In ipotesi accogliere le domande nei limiti del provato;
in ogni caso, condannare , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in forza della polizza sottoscritta, a tenere indenne il comparente dalle richieste di risarcimento formulate dall'attore. Vinte le spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, rispettivamente, in data 26.01.2024 e
23.01.2024, evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1
ed chiedendone la condanna, in solido CP_2 Controparte_1
tra loro, il primo in qualità di proprietario e conducente del veicolo Opel ME targato FC479JK e la seconda quale società assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale del predetto mezzo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro in cui era stata coinvolta.
2) Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 11.07.2022, alle ore 17:30 circa, era alla guida della propria autovettura Kia PI tg. DK547CP in FI, in Via Pistoiese, all'altezza del civico n. 451 quando veniva urtata violentemente dalla vettura Opel ME tg. FC479JK, di proprietà e condotta da assicurata con che stava procedendo in direzione CP_2 Controparte_1
Campi Bisenzio e che, del tutto improvvisamente, effettuava un'inversione di marcia
“ad U” invadendo la corsia ove transitava, in direzione FI, l'attrice che veniva urtata dal lato del conducente e perdeva il controllo del mezzo schiantandosi dapprima contro la vettura Opel di un soggetto terzo, in sosta lungo il lato destra della carreggiata e, poi, contro il palo dell'illuminazione pubblica sito sul medesimo lato destro della carreggiata. Interveniva sul luogo del sinistro la pattuglia della Polizia Municipale di
FI che effettuava i rilievi fotoplanimetrici del caso e redigeva il verbale di rilevazione di incidente stradale all'esito dei quali a veniva elevata la CP_2
contravvenzione di cui agli artt. 154 comma 1 lett. a) e 141 commi 2 e 11 del Codice della Strada. Poiché nell'occorso riportava lesioni personali, l'attrice veniva immediatamente condotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi ove i sanitari
3 diagnosticavano “abrasioni superficiali e contusione toracica” con prognosi di “giorni clinici 6”. riprendeva l'attività lavorativa il 19.08.2022 priva della Parte_1
propria autovettura perché da rottamare ed affetta da un importante disturbo post traumatico da stress, danni tutti richiesti stragiudizialmente ai convenuti;
[...] offriva l'importo di € 1.600,00 trattenuto dall'attrice il 04.10.2022 a CP_1 titolo di acconto sul maggior danno. Anche a distanza di diversi mesi dall'incidente l'attrice, pur risultando clinicamente guarita, continuava a manifestare un forte disagio nello svolgimento delle attività quotidiane a causa di un perdurante stato di insicurezza, di paura costante anche per accadimenti o situazioni che prima le erano indifferenti e a causa di costanti pensieri ricorrenti, ove riviveva l'incidente e vedeva sé stessa urtare violentemente il palo della luce. Il 15.11.2022 si sottoponeva, pertanto,
a valutazione clinico-diagnostica eseguita dalla psicologa e psicoterapeuta che riscontrava l'insorgere di un marcato disturbo da stress post-traumatico dovuto al verificarsi del sinistro, in grado di compromettere la sua qualità della vita che corrispondeva ad una percentuale di invalidità pari a non meno del 18% quale danno biologico permanente. La condizione attuale dell'attrice è particolarmente complessa e faticosa per sentirsi ella costantemente inadeguata, piena di timori ed in continuo stato di allerta, ove ogni accadimento la riporta all'evento, condizione che appare solo migliorabile mediante un intenso percorso di psicoterapia di durata almeno annuale, supportato ove necessario da terapia farmacologica con costo indicativo di € 3.200,00.
Successivamente il 13.12.2022 l'attrice si sottoponeva anche a visita medico-legale che concludeva per un'invalidità temporanea di giorni 8 al 75%, giorni 15 al 50% e giorni 15 al 25%; il danno non patrimoniale del quale l'attrice chiedeva il risarcimento, comprensivo della personalizzazione ed al netto di quanto percepito dalla convenuta ammontava ad € 80.777,06. Controparte_1
3) Al danno non patrimoniale doveva aggiungersi anche il danno patrimoniale per i costi sostenuti per plurime visite ed accertamenti medici ed acquisto farmaci necessari per un totale di € 63,30. Inoltre l'autovettura Kia PI dell'attrice, a seguito del sinistro, risultava completamente inutilizzabile tanto che, dopo la sua rimozione con il carro gru, veniva condotta in deposito, riconsegnata dietro esborso di € 155,00 e dichiarata
“da rottamare”. L'attrice indicava, quindi, un danno patrimoniale di non meno di €
363,30, oltre al pagamento delle prestazioni delle professioniste psicologa- psicoterapeuta e medico legale ed un danno patrimoniale de futuro per il pagamento delle sedute di psicoterapia di almeno € 3.200,00.
4 4) L'attrice, deducendo l'esclusiva responsabilità del convenuto e della di CP_2
lui compagnia assicuratrice quale obbligata in solido nella causazione dell'occorso ai sensi dell'art. 2054 c.c. e, in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione dell'art. 154 Codice della Strada (che impone, ove comunque consentito, di effettuare l'inversione del senso di marcia senza creare pericoli o intralci agli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, della distanza e della direzione e verificando attentamente l'assenza di veicoli provenienti dalla direzione opposta), concludeva chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale esposto complessivamente in € 81.140,36 al netto di quanto ricevuto stragiudizialmente da Controparte_1
5) Si costituiva in giudizio contestando sia l'an che il Controparte_1 quantum della richiesta risarcitoria, eccependo il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro per aver tenuto una condotta di guida (soprattutto in termini di velocità e di controllo della vettura) non conforme alla prescrizione del limite massimo di velocità di 50 km/h vigente sul tratto di strada in questione e non conforme alle rigide prescrizioni di cui all'art. 141 del Codice della Stradale nonché alle regole della comune prudenza, evidenziando la congruità dell'offerta stragiudiziale e chiedendo il rigetto della domanda.
6) Si costituiva anche facendo proprie tutte le eccezioni svolte dalla CP_2 compagnia assicuratrice e contestando sia l'an che il quantum della domanda della quale chiedeva il rigetto.
7) La causa veniva istruita con produzioni documentali ed espletamento di C.T.U. medico legale.
8) Esaurita l'istruzione ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi finali, all'udienza del 13 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, è fondata e merita accoglimento.
10) Ritiene il Tribunale che il sinistro stradale di cui al presente giudizio sia occorso per fatto e colpa esclusivi di conducente dell'autovettura Opel ME CP_2
targata FC479JK, sulla scorta della seguente dinamica, così ricostruita con espresso riferimento al verbale di relazione di incidente stradale redatto dall'intervenuta Polizia
Municipale del Comune di FI (prodotto dall'attrice sub doc. 1) giunta all'incirca
5 30 minuti dopo l'incidente quando i veicoli non erano ancora stati rimossi dalle posizioni statiche assunte nelle fasi terminali dell'evento, verbale da ritenersi sorretto da elementi logici coerenti e contenente anche le spontanee dichiarazioni rese del convenuto nell'immediatezza. CP_2
11) L'intervenuta Polizia Municipale del Comune di FI, dai rilievi fotoplanimetrici e dagli accertamenti eseguiti, concludeva, in maniera convincente e coerente con i dati oggettivi dalla stessa rilevati, che “Il veicolo A (condotto da
[...]
) era in sosta sul lato destro della Via Pistoiese direzione Campi Bisenzio e CP_2
più precisamente al civico 502 come dallo stesso conducente dichiarato, effettuava un'inversione di marcia per tornare in direzione FI, ma nell'effettuare
l'inversione non si accorgeva che dalla direzione opposta stava sopraggiungendo il veicolo B (condotto da ) che veniva urtato dalla parte anteriore del Parte_1
veicolo A nella parte laterale sinistra per poi essere proiettato con la parte anteriore dapprima nella parte posteriore destra del veicolo C (di soggetto terzo) in sosta sul lato destro della stessa Via Pistoiese davanti al civico 449 per poi urtare con la propria parte frontale centro sinistra il palo dell'illuminazione pubblica che a seguito dell'urto si piegava e la plafoniera cadeva a terra”. All'esito a veniva CP_2 elevata la contravvenzione di cui agli artt. 154 comma 1 lett. a) (per il quale “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”) e 141 commi 2 e 11 Codice della Strada (per il quale “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” che non è emerso essere stata oggetto di contestazione.
12) Nell'immediatezza che non è risultato aver riportato lesioni CP_2 personali nell'occorso, dichiarava spontaneamente che “ero in sosta sul lato destro della Via Pistoiese direzione Campi, esattamente al civico 502 prima del passo carrabile, avevo il sole contrario quindi non ho visto il veicolo che proveniva dalla parte opposta, ho fatto l'inversione pensando non ci fosse nessuno”. Vi è
6 preliminarmente da stabilire che le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass.
Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 10825 del 16.08.2000, Cass. Civ., sez. III, sentenza n.
1384 del 14.02.1997). Dunque, alla luce di tali dichiarazioni spontanee, pare indubbio che abbia confessato la propria responsabilità nell'accadimento del CP_2
sinistro di cui è causa. Difatti, una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 12798 del 23.05.2018 e Cass. S.U. sentenza n. 7381 del
25.03.2013). Tali dichiarazioni spontanee si atteggiano alla stregua della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. il cui valore non solo è liberamente apprezzabile dal
Giudice, ma potrebbe in via esclusiva fondarne il convincimento. Infatti, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. Civ. Sez VI-2, ordinanza n. 6459 del 15.03.2018 e Cass. civ. sentenza n. 4608 del 11.04.2000). Orbene, non si può dubitare che la responsabilità sia da ascrivere in via esclusiva a che ha ammesso di aver causato il sinistro CP_2 facendo una manovra di inversione “ad U” con la visuale accecata dal sole e pensando addirittura (anziché accertarsi in concreto) che dal senso contrario di marcia non provenisse nessuno, tenendo così una condotta di guida contraria agli artt. artt. 154 comma 1 lett. a) e 141 commi 2 e 11 Codice della Strada successivamente oggetto di sanzione amministrativa.
13) Ricostruita nei suddetti termini la responsabilità esclusiva del conducente della Opel ME targata FC479JK nella causazione del sinistro stradale siccome occorso, vanno liquidati i danni subìti dall'attrice in conseguenza dello stesso procedendo preliminarmente a quantificare il danno non patrimoniale circa il quale il
7 C.T.U. medico legale nominato, Prof. Dr. affiancato dall'ausiliario Persona_1
psichiatra Dr. a seguito di un percorso di analisi e di verifica razionale, Persona_2 ben motivato ed immune da vizi logici, è pervenuto alle seguenti conclusioni: «… è accertato che la Sig. ra a seguito del riferito incidente stradale in Parte_1 itinere dell' 11.07.2022 ha riportato “ abrasioni superficiali e contusione toracica” che hanno comportato un periodo di malattia giustificato dall' per complessivi CP_3 gg 38 A seguito dell'incidente stradale de quo è r stato accertato anche dall'ausiliario specialista psichiatra . “ … uno stato residuale ansioso fobico specifico di lieve entità
“ che è da valutare in R.C. nella misura del 4% (quattro per cento) Per la temporanea si riconoscono complessivamente congrui giorni 38 suddivisibili in: ITP al 75% per 8 gg ITP al 50% per 15 gg ITP al 25% per 15 gg Non sono ravvisabili lesioni da imputare solo od anche a condotta imprudente della parte stessa. Attualmente lo stato clinico della perizianda risulta stabilizzato SPESE SANITARIE AGLI ATTI congrue per complessivi Euro 112,30 … Oltre tali spese non si renderanno in futuro necessarie altre spese per il sinistro”.
14) Si evidenzia che i risultati cui è pervenuto il Tecnico d'Ufficio sono emersi a seguito della visita da egli effettuata sulla persona dell'attrice in data 25.09.2024 cui è seguita la visita dell'ausiliario psichiatra effettuata il 13.11.2024 alla presenza dei rispettivi consulenti di parte con i quali è stato discusso il caso e che hanno entrambi fatto pervenire osservazioni alle quali il C.T.U. ha compiutamente e scientificamente risposto nel rispetto del contraddittorio.
15) Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente secondo ed in applicazione dell'art. 139 del D.Lgs. 07 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) – cui si ricorre nella fattispecie in esame trattandosi di lesioni di lieve entità derivanti da sinistro conseguente alla circolazione stradale – i cui importi sono stati aggiornati a decorrere dal mese di aprile
2024 dal D.M. 16.07.2024 in vigore dal 09 agosto 2024 che prevedono un importo giornaliero di € 55,24 ed in conformità dei giorni di inabilità accertati dal CTU. Si ottengono, pertanto, i seguenti importi:
- 8 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% pari ad € 331,44 (= € 41,43 x 8);
- 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad € 414,30 (= € 27,62 x 15);
- 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% pari ad € 207,15 (= € 13,81 x 15).
Totale degli importi per danno biologico temporaneo come sopra determinati pari ad
€ 952,89.
8 La CTU ha inoltre accertato che sussistono postumi invalidanti di natura permanente nella misura del 4% (quattro per cento), quale danno biologico – consistente in uno stato residuale ansioso fobico specifico di lieve entità –. Il danno non patrimoniale permanente, comprensivo del danno morale, viene liquidato sempre in applicazione dell'art. 139 del D.Lgs. 07 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) i cui importi sono stati aggiornati a decorrere dal mese di aprile 2024 dal D.M. 16.07.2024 in vigore dal 09 agosto 2024 che indicano il punto base del danno permanente in €
947,30 per punto di invalidità e rapportano l'entità del risarcimento ad un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del coefficiente del 1,7 (in relazione al caso concreto) e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età (art. 139 comma 1 Codice delle Assicurazioni) al momento del sinistro. Tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro, anni 50, e della percentuale di invalidità permanente, si ottiene un importo di € 5.571,83 per danno non patrimoniale, comprensivo 1) sia dell'accertata lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, 2) sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
16) Non può, invece, essere riconosciuta nel caso in questione anche la c.d. personalizzazione del danno perché “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento” (Cass. civ. sentenza n.
5865/2021; Cass. civ. sentenza n. 28988/2019).
Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un
9 accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. civ. sentenza n.
5865/2021).
Nel corso del giudizio non è stata raggiunta prova compiuta di circostanze in termini di “peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti che il Tribunale ritiene di escludere anche sulla scorta delle lesioni lievi riportate dall'attrice nel sinistro, incompatibili ex se con conseguenze peculiari, nonché delle conclusioni dell'elaborato del C.T.U. che ha determinato come il suo stato clinico risulti stabilizzato.
Ne discende che il complessivo danno non patrimoniale – esclusa la personalizzazione
– da riconoscersi a parte attrice è pari ad € 6.524,72 (€ 952,89 per Parte_1 inabilità temporanea ed € 5.571,83 a titolo di danno non patrimoniale di natura permanente). Alla predetta somma va pure aggiunto l'importo relativo al danno patrimoniale di € 112,30 per spese sanitarie – acquisto farmaci e visita medica – tutte documentate e ritenute congrue anche dal C.T.U., per un totale complessivo, quindi, di € 6.637,02.
17) All'attrice va liquidato anche il danno patrimoniale subìto di € 145,00 (doc. 3 di parte attorea) per spesa di demolizione dell'autovettura di sua proprietà CP_4 tg. DK547CP rimasta irremediabilmente danneggiata nel sinistro oltre ad € 155,00
(doc. 15 di parte attorea) per spesa di carro attrezzi e restituzione dell'autovettura prima della demolizione per un totale di € 300,00
18) All'importo complessivo di € 6.937,02 va detratto quanto corrisposto stragiudizialmente dalla convenuta pari ad € 1.600,00 e trattenuto Controparte_1 dall'attrice in acconto sul maggior dovuto (doc. 5 di parte attorea) di talché il complessivo danno non patrimoniale – esclusa la personalizzazione – e patrimoniale ammonta ad € 5.337,02.
19) Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005). A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza:
10 ricordando che il sinistro è avvenuto il 11.07.2022 e la presente sentenza è del maggio
2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 01 gennaio 2024. Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. 20742/2004; Cass. n.
3871/2004; Cass. n. 11712/2002). Quindi l'individuazione quale data intermedia del
01 gennaio 2024 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
20) Tanto comporta l'accoglimento della domanda come sopra specificato.
21) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM
n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (decisum pari ad € 5.337,02).
Nulla sarà dovuto per spese di lite da in favore del convenuto Controparte_1
poiché ai sensi di polizza (prodotta da sub docc. 2 e 3) CP_2 CP_1
l'assicurato aveva diritto alla gestione della lite senza alcun costo ad CP_2
opera dei difensori fiduciari della compagnia assicuratrice che non riconosce spese per difensori che non siano dalla stessa nominati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, CONDANNA in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_2 di , dell'importo di € 5.337,02 oltre interessi nella misura legale dalla Parte_1 data del 01 Gennaio 2024 e sino a quella della presente decisione oltre, sull'importo come
11 sopra determinato, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e , in solido tra loro, alla rifusione, in favore dei difensori di CP_2
dichiaratisi antistatari, delle spese processuali del presente giudizio Parte_1 che si liquidano, complessivamente, in € 5.077,00 per compenso oltre ad € 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, le spese dell'espletata CP_2
C.T.U. medico legale liquidate con decreto del 28.01.2025 in € 1.400,18 oltre IVA;
nulla per spese di lite da parte di in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in favore di . CP_2
FI, 17 maggio 2025
LA G.O.P. avv. Micaela Dorigatti
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