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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10305 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 49436/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al R.G. 49436/24 sul ricorso svolto da (avv. Anna Giardini) Parte_1 nei confronti di (avv. Maria Rosaria Bruno); Controparte_1
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti per l'udienza del 24.6.25;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte del 17.6.2025, e, segnatamente: “1. Disporre
l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Controparte_2 con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
2. Assegnare la casa familiare sita in
Roma, via Giuseppe Dessì n. 9/A/2 alla madre, mantenendo in uso esclusivo al sig. il posto CP_1 auto annesso per almeno due anni;
3. Regolamentare i rapporti genitori-figlie secondo il seguente calendario: a) le minori saranno affidate alle cure del padre due giorni infrasettimanali con PE nella settimana in cui il fine settimana saranno affidate alla madre;
b) nella settimana successiva, un giorno infrasettimanale con PE (preferibilmente il martedì) e dal venerdì dall'uscita di scuola sino al rientro a scuola il lunedì successivo;
c) le minori saranno affidate alle cure di un genitore dal
23 al 31 dicembre e dal 31 pomeriggio al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
d) le minori saranno affidate ad anni alterni alle cure di un genitore nel periodo di ferie pasquali;
e) le minori saranno affidate alle cure di un genitore, con accordo entro il 30 maggio, per due settimane a luglio e due ad agosto;
f) le minori trascorreranno il giorno del compleanno del genitore con lo stesso;
g) le minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, in caso di disaccordo ognuno organizzerà la festa tra il pranzo e la cena;
4. Porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle minori, la somma mensile di € 500,00 complessivi per entrambe le bambine, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% delle spese per la mensa scolastica per la durata di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo; 5.
Disporre che il padre si allontanerà dalla casa familiare entro 20 giorni dal deposito in cancelleria del presente ricorso, concordando con la madre tempi e modalità del trasloco dei beni personali”;
- Compensa le spese.
Roma 25.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al R.G. 49436/24 sul ricorso svolto da (avv. Anna Giardini) Parte_1 nei confronti di (avv. Maria Rosaria Bruno); Controparte_1
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti per l'udienza del 24.6.25;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte del 17.6.2025, e, segnatamente: “1. Disporre
l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, Persona_1 Controparte_2 con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
2. Assegnare la casa familiare sita in
Roma, via Giuseppe Dessì n. 9/A/2 alla madre, mantenendo in uso esclusivo al sig. il posto CP_1 auto annesso per almeno due anni;
3. Regolamentare i rapporti genitori-figlie secondo il seguente calendario: a) le minori saranno affidate alle cure del padre due giorni infrasettimanali con PE nella settimana in cui il fine settimana saranno affidate alla madre;
b) nella settimana successiva, un giorno infrasettimanale con PE (preferibilmente il martedì) e dal venerdì dall'uscita di scuola sino al rientro a scuola il lunedì successivo;
c) le minori saranno affidate alle cure di un genitore dal
23 al 31 dicembre e dal 31 pomeriggio al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
d) le minori saranno affidate ad anni alterni alle cure di un genitore nel periodo di ferie pasquali;
e) le minori saranno affidate alle cure di un genitore, con accordo entro il 30 maggio, per due settimane a luglio e due ad agosto;
f) le minori trascorreranno il giorno del compleanno del genitore con lo stesso;
g) le minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, in caso di disaccordo ognuno organizzerà la festa tra il pranzo e la cena;
4. Porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle minori, la somma mensile di € 500,00 complessivi per entrambe le bambine, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% delle spese per la mensa scolastica per la durata di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo; 5.
Disporre che il padre si allontanerà dalla casa familiare entro 20 giorni dal deposito in cancelleria del presente ricorso, concordando con la madre tempi e modalità del trasloco dei beni personali”;
- Compensa le spese.
Roma 25.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
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