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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/08/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg8527 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8527 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. GELSOMINO ANDREA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Manzoni n.71,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. DEL GAISO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/05/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Napoli il 04.09.2020 e che dalla loro unione nasceva la minore Per_1
il 20.09.2020, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto
1 vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2. I coniugi si prestano mutuo rispetto e sì obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza.
3. Il marito autorizza sin d'ora la signora a Parte_1 CP_1
mutare la propria residenza e quella della figlia entro Persona_2
Napoli e provincia.
4. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, Persona_2
secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più imporranti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della minore.
6.Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà Parte_1
la facoltà di tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana, precisamente il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 nonché nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 20,00, Dal raggiungimento dell'età di 5 anni della minore il padre terrà la bambina dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera alle ore 21.00.
- La minore trascorrerà alternate la giornata di Natale e di Pasqua tra i genitori, permanendo col padre nei detti giorni dalle ore 10.00 alle ore 20,00 mentre dall'età di 5 anni il padre terra la bambina sempre a festività alternate per almeno
2 1 pernotto dalle ore 10.00 alle 20.00 del giorno successivo.
8. Per quanto attiene le ferie estive, sino al raggiungimento dell'età di cinque anni della minore il padre concorderà con la madre entro il 30 aprile di ogni anno il periodo di 7 giorni dalle ore 10.00 alle 20.00 in cui trascorrerà le proprie ferie con la figlia. Successivamente il padre trascorrerà un periodo di ferie estive di 2 settimane non consecutive da convenire entro il 30 aprile.
9. Ambo i genitori concordano che alla madre ed al padre sarà consentito di effettuare almeno una chiamata/videochiamata al giorno alla figlia.
10. Obbligo del mantenimento anticipato, a carico del padre, da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, in favore della figlia minore nella misura di
€ 250/00 mensili.
Dal novembre 2026 il padre verserà a titolo di mantenimento della figlia minore l'importo di € 300/00 mensili entro ¢ non oltre il giorno cinque di ogni mese.
Detti importi ovviamente sono da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici di svalutazione monetaria dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, elaborati dall'Istat, per l'anno precedente.
Inoltre, i coniugi convengono che spetta alla sola signora sino alla CP_1
maggiore età della minore l'intero importo erogato per ANF e/o assegno unico e/o altro contributo pubblico anche futuro diversamente denominato.
Le parti parteciperanno alle spese dei minori secondo il “Protocollo d'intesa fra magistrati ¢ avvocati del Tribunale di Napoli sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.”, stipulato in data
7/3/2018.
11. Le parti processuali autorizzano l'autorità amministrativa competente a rilasciare, mantenere o prorogare in favore di ciascuno di essi la carta di identità per destinazioni europee ¢ passaporto per quelle extraeuropee. E' espressamente consentito di ottenere il rilascio del passaporto per la figlia, anche in caso di espatrio temporaneo come nell'ipotesi di visita dei parenti ucraini.
12. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro e, in particolare, di rinunciare, come in effetti
3 con la sottoscrizione del presente rinunciano, alla corresponsione reciproca, di eventuali assegni alimentari e/o di mantenimento.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.18, parte I, s., sez. Parte_2
O, reg. Atti Matrimonio anno 2020;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8527 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. GELSOMINO ANDREA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Manzoni n.71,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. DEL GAISO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/05/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Napoli il 04.09.2020 e che dalla loro unione nasceva la minore Per_1
il 20.09.2020, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto
1 vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2. I coniugi si prestano mutuo rispetto e sì obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza.
3. Il marito autorizza sin d'ora la signora a Parte_1 CP_1
mutare la propria residenza e quella della figlia entro Persona_2
Napoli e provincia.
4. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, Persona_2
secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più imporranti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della minore.
6.Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà Parte_1
la facoltà di tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana, precisamente il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 nonché nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 20,00, Dal raggiungimento dell'età di 5 anni della minore il padre terrà la bambina dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera alle ore 21.00.
- La minore trascorrerà alternate la giornata di Natale e di Pasqua tra i genitori, permanendo col padre nei detti giorni dalle ore 10.00 alle ore 20,00 mentre dall'età di 5 anni il padre terra la bambina sempre a festività alternate per almeno
2 1 pernotto dalle ore 10.00 alle 20.00 del giorno successivo.
8. Per quanto attiene le ferie estive, sino al raggiungimento dell'età di cinque anni della minore il padre concorderà con la madre entro il 30 aprile di ogni anno il periodo di 7 giorni dalle ore 10.00 alle 20.00 in cui trascorrerà le proprie ferie con la figlia. Successivamente il padre trascorrerà un periodo di ferie estive di 2 settimane non consecutive da convenire entro il 30 aprile.
9. Ambo i genitori concordano che alla madre ed al padre sarà consentito di effettuare almeno una chiamata/videochiamata al giorno alla figlia.
10. Obbligo del mantenimento anticipato, a carico del padre, da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, in favore della figlia minore nella misura di
€ 250/00 mensili.
Dal novembre 2026 il padre verserà a titolo di mantenimento della figlia minore l'importo di € 300/00 mensili entro ¢ non oltre il giorno cinque di ogni mese.
Detti importi ovviamente sono da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici di svalutazione monetaria dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, elaborati dall'Istat, per l'anno precedente.
Inoltre, i coniugi convengono che spetta alla sola signora sino alla CP_1
maggiore età della minore l'intero importo erogato per ANF e/o assegno unico e/o altro contributo pubblico anche futuro diversamente denominato.
Le parti parteciperanno alle spese dei minori secondo il “Protocollo d'intesa fra magistrati ¢ avvocati del Tribunale di Napoli sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.”, stipulato in data
7/3/2018.
11. Le parti processuali autorizzano l'autorità amministrativa competente a rilasciare, mantenere o prorogare in favore di ciascuno di essi la carta di identità per destinazioni europee ¢ passaporto per quelle extraeuropee. E' espressamente consentito di ottenere il rilascio del passaporto per la figlia, anche in caso di espatrio temporaneo come nell'ipotesi di visita dei parenti ucraini.
12. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro e, in particolare, di rinunciare, come in effetti
3 con la sottoscrizione del presente rinunciano, alla corresponsione reciproca, di eventuali assegni alimentari e/o di mantenimento.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.18, parte I, s., sez. Parte_2
O, reg. Atti Matrimonio anno 2020;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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