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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/10/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6863/2022 R.G., avente ad oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
SI BE,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to NEMBRI ELISA, Controparte_1
IU AB GG,
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito questa sede formulando con il ricorso le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare l'esistenza nella fattispecie di un demansionamento
professionale; TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
-per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €244.834,85 a titolo di danni patrimoniali per il periodo da
novembre 2014 a agosto 2021, o comunque al pagamento della diversa somma che il
giudice adito vorrà determinare in base al criterio equitativo (ex 1226 c.c.).
Con riserva di agire in separato giudizio per i danni di natura non patrimoniale”.
Si è costituita la convenuta avversando le difese del ricorrente e chiedendone il rigetto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione, e dunque non è stata disposta istruttoria orale, essendo i fatti dedotti o pacifici ovvero ininfluenti ai fini del decidere
(quando non valutativi e dunque inammissibili).
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati e trascritti, risultando superflua la loro riproposizione nella presente sede.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come si evince dalle sue conclusioni, il ricorrente agisce per il risarcimento del danno patrimoniale, formulando invece riserva di proporre separata domanda per il danno non patrimoniale.
In particolare, ravvisa il lamentato danno patrimoniale in via principale nel “danno da
perdita della professionalità di contenuto patrimoniale, consistente sia
nell'impoverimento della capacità professionale del ricorrente e nella mancata
acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di
chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali”.
Danno che parte ricorrente addebita, secondo la sua prospettazione, al demansionamento subìto nel corso degli anni (a partire dal periodo 2015/2016), a seguito della riorganizzazione avvenuta dopo l'1/04/2014, quando la CP_2
incorporava ufficialmente per fusione la assumendo la CP_3
denominazione di CP_3
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Si ritiene, sul punto, che le allegazioni di danno siano eccessivamente generiche, non supportate da analitiche deduzioni che possano rendere quantomeno verosimile il danno patrimoniale lamentato, così come prospettato.
Inoltre va evidenziato – e il dato appare assorbente – che il ricorrente, in ben due circostanze, rifiutò di ricoprire ruoli che gli avrebbero consentito di svolgere, nonostante la riorganizzazione societaria, mansioni di maggiore responsabilità.
E' lo stesso ricorrente che allega, invero, che nel gennaio del 2016 gli fu proposto di ricoprire il ruolo di team leader (equivalente, secondo la società, alla pregressa qualità
di responsabile di filiale), ruolo che il ricorrente rifiutò per motivazioni che, nella presente sede, appaiono generiche.
Cionondimeno, come si desume dalla stessa terminologia utilizzata dopo la riorganizzazione (le stesse filiali vennero denominate “team”), appare chiaro che la posizione di team leader avrebbe consentito al ricorrente di assumere una posizione di vertice e di coordinamento all'interno del team (cioè dell'ex filiale).
E il mancato svolgimento di tale mansione, per causa esclusivamente addebitabile al ricorrente, impedisce di comprendere in concreto, così come di verificare, se tale mansione avrebbe comportato davvero uno svuotamento di competenze a carico del ricorrente.
Se dunque, a seguito di tale rifiuto, il ricorrente svolse mansioni di minore rilevanza non può attribuirsi alla responsabilità del datore di lavoro, ma al suo rifiuto di assumere la posizione di team leader.
Ancora, successivamente, nel novembre del 2016, a fronte della disponibilità mostrata dalla società di ricollocarlo in altre mansioni a lui più gradite presso la sede di Milano,
rifiutò tale offerta, precludendo ogni diversa sistemazione, mentre nessuna specifica allegazione consente di comprendere se effettivamente, presso la ex filiale di Catania
(adesso “team”), il ricorrente avrebbe potuto ricevere una diversa e migliore
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
collocazione, in disparte quanto già evidenziato sul suo rifiuto di assumere il ruolo di team leader.
Sul punto, le allegazioni di inadempimento sono del tutto generiche di talché neppure può operare l'onere della prova a carico della società datrice, presupponendo esso onere l'adeguata allegazione di inadempimento.
Per le ragioni che precedono, non appare possibile accogliere la domanda risarcitoria già in punto di fatto, non apparendo sussistente un danno patrimoniale risarcibile o comunque imputabile alla società, con l'assorbimento di ogni altra questione in punto di diritto.
L'anzianità di servizio acquisita, i mutamenti organizzativi intercorsi, unitamente alla novità ed opinabilità delle questioni, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così
statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso e depositato, in Catania, 06/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6863/2022 R.G., avente ad oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
SI BE,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to NEMBRI ELISA, Controparte_1
IU AB GG,
RESISTENTE/I
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Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito questa sede formulando con il ricorso le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare l'esistenza nella fattispecie di un demansionamento
professionale; TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
-per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €244.834,85 a titolo di danni patrimoniali per il periodo da
novembre 2014 a agosto 2021, o comunque al pagamento della diversa somma che il
giudice adito vorrà determinare in base al criterio equitativo (ex 1226 c.c.).
Con riserva di agire in separato giudizio per i danni di natura non patrimoniale”.
Si è costituita la convenuta avversando le difese del ricorrente e chiedendone il rigetto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione, e dunque non è stata disposta istruttoria orale, essendo i fatti dedotti o pacifici ovvero ininfluenti ai fini del decidere
(quando non valutativi e dunque inammissibili).
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati e trascritti, risultando superflua la loro riproposizione nella presente sede.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Come si evince dalle sue conclusioni, il ricorrente agisce per il risarcimento del danno patrimoniale, formulando invece riserva di proporre separata domanda per il danno non patrimoniale.
In particolare, ravvisa il lamentato danno patrimoniale in via principale nel “danno da
perdita della professionalità di contenuto patrimoniale, consistente sia
nell'impoverimento della capacità professionale del ricorrente e nella mancata
acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di
chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali”.
Danno che parte ricorrente addebita, secondo la sua prospettazione, al demansionamento subìto nel corso degli anni (a partire dal periodo 2015/2016), a seguito della riorganizzazione avvenuta dopo l'1/04/2014, quando la CP_2
incorporava ufficialmente per fusione la assumendo la CP_3
denominazione di CP_3
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Si ritiene, sul punto, che le allegazioni di danno siano eccessivamente generiche, non supportate da analitiche deduzioni che possano rendere quantomeno verosimile il danno patrimoniale lamentato, così come prospettato.
Inoltre va evidenziato – e il dato appare assorbente – che il ricorrente, in ben due circostanze, rifiutò di ricoprire ruoli che gli avrebbero consentito di svolgere, nonostante la riorganizzazione societaria, mansioni di maggiore responsabilità.
E' lo stesso ricorrente che allega, invero, che nel gennaio del 2016 gli fu proposto di ricoprire il ruolo di team leader (equivalente, secondo la società, alla pregressa qualità
di responsabile di filiale), ruolo che il ricorrente rifiutò per motivazioni che, nella presente sede, appaiono generiche.
Cionondimeno, come si desume dalla stessa terminologia utilizzata dopo la riorganizzazione (le stesse filiali vennero denominate “team”), appare chiaro che la posizione di team leader avrebbe consentito al ricorrente di assumere una posizione di vertice e di coordinamento all'interno del team (cioè dell'ex filiale).
E il mancato svolgimento di tale mansione, per causa esclusivamente addebitabile al ricorrente, impedisce di comprendere in concreto, così come di verificare, se tale mansione avrebbe comportato davvero uno svuotamento di competenze a carico del ricorrente.
Se dunque, a seguito di tale rifiuto, il ricorrente svolse mansioni di minore rilevanza non può attribuirsi alla responsabilità del datore di lavoro, ma al suo rifiuto di assumere la posizione di team leader.
Ancora, successivamente, nel novembre del 2016, a fronte della disponibilità mostrata dalla società di ricollocarlo in altre mansioni a lui più gradite presso la sede di Milano,
rifiutò tale offerta, precludendo ogni diversa sistemazione, mentre nessuna specifica allegazione consente di comprendere se effettivamente, presso la ex filiale di Catania
(adesso “team”), il ricorrente avrebbe potuto ricevere una diversa e migliore
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
collocazione, in disparte quanto già evidenziato sul suo rifiuto di assumere il ruolo di team leader.
Sul punto, le allegazioni di inadempimento sono del tutto generiche di talché neppure può operare l'onere della prova a carico della società datrice, presupponendo esso onere l'adeguata allegazione di inadempimento.
Per le ragioni che precedono, non appare possibile accogliere la domanda risarcitoria già in punto di fatto, non apparendo sussistente un danno patrimoniale risarcibile o comunque imputabile alla società, con l'assorbimento di ogni altra questione in punto di diritto.
L'anzianità di servizio acquisita, i mutamenti organizzativi intercorsi, unitamente alla novità ed opinabilità delle questioni, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così
statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso e depositato, in Catania, 06/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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