Sentenza breve 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 28/07/2022, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 01301/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00536/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Economia e Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello AT di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del decreto 13.12.2021 -OMISSIS- notificato il 26.02.2022, con cui il Direttore di Amministrazione -2^ Sezione- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in pretesa esecuzione della sentenza TAR Lecce Sez. II -OMISSIS-, ha disposto che l'infermità “disturbo ansioso disforico in trattamento cronico” sofferta dal Mar. -OMISSIS- “non dipende da causa di servizio”, e conseguentemente negato la concessione dell'equo indennizzo; del presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio 11.11.2021 -OMISSIS-, posizione n. -OMISSIS- reso nell'adunanza -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1°/7/2022,
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento 22.04.2022 prot. -OMISSIS--notificato il 29.4.22- con cui il Vice Comandante della Legione Carabinieri Puglia ha revocato per mutamento della situazione di fatto il provvedimento di aspettativa 12/08/2013 -OMISSIS- emesso “allo stato degli atti” in ragione del denegato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio statuito dal Comando Generale dell’Arma con decreto 13.12.2021 -OMISSIS-; della coeva nota della Legione Carabinieri Puglia 22.04.2022 prot. -OMISSIS- -notificata il 29.4.2022- con cui il Comandante ha comunicato agli Uffici competenti il provvedimento di revoca, nonché la necessità che i periodi di aspettativa interessati “vengano regolarizzati nella competenza di codesto Dicastero”, interessando il CNA “per le opportune valutazioni riguardanti il trattamento economico”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, già impugnato con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. V. Pellegrino;
Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso e successivi motivi aggiunti depositati in data 1.7.2022 il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui: a) il provvedimento 13.12.2021 -OMISSIS- con cui il Direttore di Amministrazione -2^ Sezione- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in pretesa esecuzione della sentenza di questo TAR -OMISSIS-, ha nuovamente denegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbo ansioso disforico in trattamento cronico”, e conseguentemente altresì negato la concessione dell’equo indennizzo; b) il provvedimento 22.04.2022 prot. -OMISSIS-, di revoca dell’aspettativa disposta “allo stato degli atti”, per complessivi 517 giorni; c) la coeva nota 22.04.2022 prot. -OMISSIS-, di regolarizzazione del relativo trattamento economico.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 39 DPR 51/09. Violazione art 12 DPR 170/07. Eccesso di potere; 2) illegittimità derivata: violazione art. 7 e 11 DPR 461/01; eccesso di potere; violazione art. 11 e 14 DPR 461/01. Eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati con ricorso e successivi motivi aggiunti. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto depositato in data 9.5.2022.
Nella camera di consiglio del 26.7.2022, fissata per la discussione della domanda cauatelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con il primo e secondo motivo di ricorso originario, nonché con il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti (con cui viene dedotta l’illegittimità propria) e con l’ulteriore motivo di ricorso per m.a, nella parte in cui viene dedotta l’illegittimità derivata, il ricorrente deduce l’illegittimità sia del nuovo giudizio di esclusione da causa di servizio della patologia accertata nei suoi riguardi (disturbo ansioso disforico in trattamento cronico; patologia ritenuta prevalente dalla CMO ai fini della valutazione di permanente inidoneità al servizio militare nell’Arma), sia della nota di revoca del provvedimento di aspettativa e di conseguente regolarizzazione del trattamento economico.
I motivi sono fondati.
2.1. Questo TAR, con sentenza -OMISSIS-, ha affermato che: “ il Comitato di Verifica ha erroneamente ritenuto che, nella fattispecie, non siano rinvenibili documentate situazioni conflittuali idonee a favorire lo sviluppo della patologia, quantomeno sotto il profilo concausale. Invero, la motivazione addotta nel verbale del Comitato di Verifica ricalca una mera formula di stile, disancorata dalle concrete vicende di servizio dell'interessato, in quanto non sorretta dalla compiuta conoscenza di tutti gli elementi utili ad esprimere compiutamente il parere de quo ”.
In particolare, anche a seguito deell’ordine istruttorio disposto con ordinanza di questo TAR -OMISSIS-: “ è emerso che il Ministero della Difesa si è limitato a trasmettere al Comitato di Verifica, unitamente all’istanza dell’interessato e al verbale della C.M.O. di Taranto, una mera richiesta di visita medico- collegiale, corredata di alcuni rapporti informativi sui servizi espletati dal ricorrente nei vari comandi di assegnazione, nonché di copia (peraltro incompleta…) del foglio matricolare… In particolare, dagli atti di causa emerge che il foglio matricolare è stato trasmesso in forma parziale, giacché non include gli elementi cognitivi attinenti agli ultimi anni di carriera del ricorrente ed inoltre è carente di alcuni degli specifici elementi che lo dovrebbero comporre … avuto particolare riguardo alle vicende sanitarie, ai procedimenti penali ed ai procedimenti disciplinari che hanno riguardato il ricorrente medesimo. È evidente come la puntuale rappresentazione, anche in sede di relazione informativa, di tali elementi conoscitivi si appalesi necessaria, ai fini di una corretta valutazione da parte del Comitato di Verifica della eziopatogenesi delle infermità lamentate dall’interessato, soprattutto in relazione alla patologia “disturbo ansioso disforico in trattamento cronico”, che, come detto, può astrattamente essere riconducibile agli svariati episodi di forte contrasto tra il ricorrente ed un collega, sfociati nelle vicende giudiziarie penali e disciplinari, di cui si è detto. Ciò anche alla stregua di quella giurisprudenza che, in fattispecie analoga, ha così statuito: “anche volendo attribuire al ricorrente l'intera responsabilità dello stato di tensione instauratosi ... non può negarsi l'impatto psicologico che una denuncia penale così grave può avere sull'equilibrio psicofisico di chi aveva trascorso una vita lavorativa nell'arma dei carabinieri senza evidenziare, fino alle vicende in contestazione, alcuna problematica rilevante sotto il profilo psicologico” (cfr. sentenza TAR Liguria, 20 gennaio 2015, n. 89, riguardante il caso di un militare che aveva subito una situazione di attrito con i superiori, culminata in una denuncia, poi archiviata, e nel successivo trasferimento di autorità) ”.
2.2. A seguito di tale pronuncia giudiziale, L’Amministrazione, in sede di riedizione del potere ha disposto nuove acquisizioni documentali.
Sul punto, si legge nel parere del VC dell’11.11.2021 (posto dall’Amministrazione a fondamento dell’atto impugnato con ricorso e successivi m.a.) che: “ il Comitato, al fine di avere ulteriori elementi di giudizio, come anche indicato al punto 4.4. della citata sentenza, ha operato un supplemento di istruttoria chiedendo all’Amministrazione di appartenenza, che però non è stata compliante, una relazione sui fatti denunciati dal ricorrente ”.
Si legge altresì in detto parere che: “ allo stato degli atti risulta che l’istante attribuisce l’insorgenza dell’infermità richiesta ad una serie di procedimenti penali, molti dei quali conclusisi con l’archiviazione, qualcuno per la prescrizione, scaturiti da denunce nei suoi confronti da parte di un collega con cui aveva avuto numerosi e reiterati motivi di conflitto … pertanto tale situazione appare attribuibile a situazioni di attrito interpersonale che non hanno a che vedere con fatti di servizio sotto il profilo della causalità medico-legale ”.
3. Tale essendo il contenuto dell’impugnato parere VC (su cui si fonda il nuovo diniego, odiernamente impugnato con ricorso e successivi m.a.), è evidente il triplice, macroscopico errore commesso dall’Amministrazione. Invero:
- sotto un primo profilo, è lo stesso VC a riconoscere che: “ il Comitato, al fine di avere ulteriori elementi di giudizio, … ha operato un supplemento di istruttoria chiedendo all’Amministrazione di appartenenza, che però non è stata compliante, una relazione sui fatti denunciati dal ricorrente ”. Dunque, è lo stesso VC a riconoscere di avere operato senza una chiara e completa visione di tutti gli atti di causa, a cagione della scarsa collaborazione fornita, sul punto, dall’Amministrazione di appartenenza del ricorrente. Ciò costituisce una reiterazione del vizio già stigmatizzato da questo TAR con la citata pronuncia -OMISSIS-, e per quel che rileva in questa sede, si risolve nell’accertamento della sussistenza del denunciato eccesso di potere, per errore e difetto di istruttoria. La qual cosa comporta di per sé l’annullamento del nuovo diniego;
- in secondo luogo, il VC – che pure aveva dato atto di aver operato senza la visione di un completo quadro documentale (“ l’Amministrazione di appartenenza … non è stata compliante ”) – del tutto inspiegabilmente prosegue nel senso che: “ allo stato degli atti risulta che l’istante attribuisce l’insorgenza dell’infermità richiesta ad una serie di procedimenti penali … scaturiti da denunce nei suoi confronti da parte di un collega con cui aveva avuto numerosi e reiterati motivi di conflitto … pertanto tale situazione appare attribuibile a situazioni di attrito interpersonale che non hanno a che vedere con fatti di servizio sotto il profilo della causalità medico-legale ”. All’evidenza, il giudizio in esame è viziato dall’incompletezza dei dati documentali a disposizione del VC, la qual cosa non può che inficiare il giudizio finale, che non si comprende sulla base di quali atti sia stato formulato;
- in terzo luogo, la ricostruzione operata dall’Amministrazione, secondo cui la patologia in esame (disturbo ansioso disforico in trattamento cronico): “ appare attribuibile a situazioni di attrito interpersonale che non hanno a che vedere con fatti di servizio sotto il profilo della causalità medico-legale ”, è documentalmente smentita dalla produzione proveniente dalla stessa Amministrazione, e da quest’ultima versata nel giudizio di appello da quest’ultima proposto avverso la citata sentenza di questo TAR -OMISSIS- (cfr. All. n. 19; produzione del 9.5.2022). Vi si legge, infatti, di ben 18 procedimenti penali, alcuni dei quali chiaramente riconducibili a fatti di servizio (es: alterazione del verbale di contestazione; omissione di notizia e corpo di reato all’A.G; omessa denuncia all’A.G; false dichiarazioni, ecc.), e altri che, pur riguardando situzioni di conflittualità tra il ricorrente e altro appartenente all’Arma dei CC (tale Car. Sc. -OMISSIS-), nondimeno si riferiscono in maniera pressoché esclusiva a fatti di servizio, e non a episodi di vita privata tra i due militari (es. false dichiarazioni; omesso inserimento delle indennità di lavoro straordinario e di presenza festiva, ecc.). Alla luce di tale produzione, non si comprende come l’Amministrazione abbia potuto affermare che la situazione sofferta dal ricorrente: “ … appare attribuibile a situazioni di attrito interpersonale che non hanno a che vedere con fatti di servizio sotto il profilo della causalità medico-legale ”. Al contrario, il c.d. “ attrito interpersonale ” nel caso di specie è totalmente assente, venendo in rilievo episodi pacificamente riconducibili a fatti di servizio, o avvinti comunque a quest’ultimo da un nesso di occasionalità necessaria.
4. Alla luce di tali emergenze istruttorie, è di tutta evidenza l’illegittimità del secondo diniego di riconoscimento dalla causa di servizio, essendo lo stesso: a) emesso sulla base di documentazione incompleta; b) irrazionale, sia in quanto contenente giudizi che collidono con la pur riconosciuta incompletezza informativa, e sia in quanto contenenti affermazioni (il presunto “ attrito interpersonale ” tra il ricorrente e altro militare CC) macroscopicamente smentite dalla produzione documentale (l’elenco dei procedimenti penali e/o disciplinari a carico del ricorrente) proveniente dalla stessa Amministrazione.
5. Alla luce di tali considerazioni, i relativi motivi di gravame sono fondati.
6. Va altresì accolto il primo motivo di ricorso per m.a, con cui si denuncia la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 51/09. Sul punto, questo Collegio ribadisce quanto già affermato con la citata pronuncia -OMISSIS-, vale a dire che: “ non è ammessa la ripetizione degli emolumenti corrisposti, poiché la pronuncia sul diniego del riconoscimento della causa di servizio (Decreto Ministeriale 16 dicembre 2015, notificato al ricorrente il 24 dicembre 2015) è intervenuta dopo il superamento del limite temporale ivi indicato (l’aspettativa, infatti, riguarda i periodi dal 31 dicembre 2011 al 5 febbraio 2012 e dal 12 aprile 2012 al 4 agosto 2013) ”.
7. Va invece rigettato l’ultimo motivo di ricorso originario e per m.a, nella parte in cui si denuncia che: “ per quanto la pronuncia cui l’Amministrazione pretende di dare esecuzione con i provvedimenti odiernamente impugnati abbia focalizzato la propria motivazione sulla patologia prevalente, è certo che l’annullamento disposto dall’on.le TAR impatti sull’intero provvedimento di diniego e sul presupposto parere, che allo stato devono ritenersi tamquam non esset. In tale situazione il Comitato avrebbe dovuto necessariamente pronunciarsi anche sulle ulteriori patologie oggetto di istanza e riconoscimento da parte della CMO (gastroduodenite cronica erosiva”, spondilo artrosi cervicale con EDD C3-C4, C4-C5, C5-C6 e sofferenza neurogena”, “periartrite scapolo omerale”, “insufficienza venosa degli arti inferiori”, “meniscosi e postumi di osteocondrosi), sulle quali ha invece illegittimamente omesso qualsiasi valutazione, incorrendo nei vizi epigrafati ” (cfr. ricorso, pp. 17-18).
Sul punto, rileva il Collegio che la pronuncia di questo TAR -OMISSIS- non si è pronunciata su tali aspetti, ritenendoli assorbiti dall’accoglimento del vizio relativo alla non riconducibilità a causa di servizio della patologia di disturbo ansioso disforico in trattamento cronico.
Per tali ragioni, salva la riforma in parte qua della pronuncia in esame da parte del Consiglio di AT (l’appello risulta tuttora pendente), previa proposizione di appello incidentale da parte del ricorrente, il relativo capo di domanda non può più essere esaminato in questa sede, dovendo il relativo, primo diniego (con il quale è stata rigettata la richiesta di dipendenza da causa di servizio delle ulteriori patologie, diverse da quella ansiosa), ritenersi definitivo in parte qua , e dunque non oggetto di ulteriore revisione giurisdizionale.
8. Alla luce di tali considerazioni – e nei termini or ora evidenziati – il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.
Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e annulla per l’effetto gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Michele Palmieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.