TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 183
TAR
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - omissione della comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 7 della L. 241/1990, in quanto l'esercizio dei poteri di residuale autotutela decisoria, dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori, deve avvenire nel rispetto dei presupposti di legge, previa comunicazione di avvio del procedimento. Il vizio procedurale riscontrato inficia la legittimità dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - omissione della comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ritiene fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 7 della L. 241/1990, in quanto l'esercizio dei poteri di residuale autotutela decisoria, dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori, deve avvenire nel rispetto dei presupposti di legge, previa comunicazione di avvio del procedimento. Il vizio procedurale riscontrato inficia la legittimità dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 183
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 183
    Data del deposito : 16 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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