Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00183/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01674/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2022, proposto da
SELAM TV S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emiliano Fumagalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, LV Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell’inefficacia
del provvedimento prot. c_f205 0133077/07-03-2022, inviato a mezzo PEC in data 7 marzo 2022, con il quale il Comune di Milano ha dichiarato l'irricevibilità della SCIA P.G 235394/2021 – JPE 10907/2021 del 30/04/2021 e successiva variante ed ordinato il rispristino dello stato dei luoghi ovvero, in via subordinata,
per l’annullamento
del sopra citato provvedimento prot. c_f205 0133077/07-03-2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa ZA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente società Selam TV S.r.l. agisce per l’accertamento dell’inefficacia del provvedimento prot. c_f205 0133077/07-03-2022, inviato a mezzo pec in data 7 marzo 2022, con il quale il Comune di Milano ha dichiarato l’irricevibilità della SCIA P.G 235394/2021 – JPE 10907/2021 del 30 aprile 2021 e successiva variante ed ordinato il rispristino dello stato dei luoghi.
2. La vicenda amministrativa può essere così di seguito sinteticamente ricostruita.
La ricorrente è proprietaria di un intero edificio sito a Milano, in via Casati n. 18 angolo Via Settala. Si tratta di un immobile di forma regolare, chiuso su quattro lati a formare una cortina edilizia con al centro una corte interna a cielo aperto, utilizzato per lo svolgimento dell’attività ricettiva, essendo interamente destinato ad albergo.
In data 30 aprile 2021 la società presentava la SCIA P.G 235394/2021 – JPE 10907/2021 per la realizzazione di talune opere finalizzate al rinnovo della struttura ricettiva (nella specie, qualificate dal progettista nella relazione tecnica allegata alla come “manutenzione straordinaria con modifiche al piano terra - demolizione e costruzione di tavolati - traslazione di sl da corridoi e costruzione di nuovi spazi con ampliamento del piano terra nello spazio cortile ” (cfr. doc.1, Comune di Milano) , cui seguiva una variante per la creazione di alcuni spogliatoi e servizi per il personale al piano interrato.
Consolidatosi il titolo edilizio, e in assenza di alcuna comunicazione da parte degli uffici, la ricorrente dava corso agli interventi progettati ed assentiti e, in data 13 dicembre 2021, con atto prot. 676509/2021, comunicava la fine dei lavori.
In data 7 marzo 2022 il Comune di Milano comunicava alla ricorrente l’irricevibilità della SCIA ritenendo l’intervento proposto, in primo luogo, non rientrante “ fra quelli l'intervento proposto non rientra fra quelli previsti dalla SCIA ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/01 (ristrutturazione semplice) ma fra quelli contemplati dalla SCIA ai sensi dell’art 23 del D.P.R. 380/01 (ristrutturazione pesante) in quanto la traslazione di SL dei corridoi della struttura ricettiva avviene fuori sagoma e con modifica dei prospetti (d.lgs. 222/2016 tabella A Attività 8); ”.
L’Amministrazione, inoltre, comunica ulteriori profili di contrasto dell’opera con la disciplina urbanistica ed edilizia.
3. Con il ricorso in esame, instaurato a seguito di trasposizione da ricorso straordinario al Capo dello Stato, è chiesto l’annullamento della comunicazione di irricevibilità della SCIA per i seguenti motivi di illegittimità:
1. violazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta carenza di motivazione;
3. violazione dell’articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 – eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della carenza dei presupposti, della carenza di motivazione e dell’equivocità;
4. violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 10 e 23 del dpr 6 giugno 2001 n. 380 - eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della carenza di motivazione e di istruttoria; 5. violazione e falsa applicazione dell’articolo 19.2 lettera c) delle norme di attuazione del piano delle regole del piano di governo del territorio - eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della carenza di motivazione e di istruttoria;
6. violazione e falsa applicazione dell’articolo 19.3 lettera d) delle norme di attuazione del piano delle regole del piano di governo del territorio - eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della carenza di motivazione e di istruttoria;
7. eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della carenza di motivazione e di istruttoria, nonché della equivocità.
4. Si è costituito in giudizio il Comune per resistere al ricorso avversario e chiederne il rigetto in quanto infondato.
5. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2025, fissata per la trattazione del merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito esposte.
6.1. Non sono condivisibili le censure prospettate con il primo motivo di ricorso, nel quale si afferma che, essendo decorso il termine di cui all’art. 19 della l. n. 241/1990, all’Amministrazione sarebbe inibito assumere provvedimenti.
Al riguardo, si osserva che l'art. 19 citato stabilisce, ai commi 4 e 6 bis , che, una volta decorso il termine per l'adozione delle misure inibitorie, ripristinatorie, conformative e sospensive di cui al comma 3, l'amministrazione competente "adotta comunque" tali misure "in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies" . Nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di 60 giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a 30 giorni.
La giurisprudenza interpreta il suindicato disposto normativo in modo rigoroso, nel senso che il decorso del termine di trenta giorni per l'esercizio del potere interdittivo circa i lavori oggetto di SCIA comporta la definitiva consumazione del potere stesso e il consolidamento della situazione soggettiva del segnalante, residuando, in capo all'Amministrazione, a fronte di un'attività intrapresa al di fuori del perimetro normativamente consentito, il solo potere di autotutela, da esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge.
In particolare, anche dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della SCIA l'Amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, però, come potere sui generis , che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un'attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo.
L’oggetto su cui si esercita il potere non è infatti costituito da una precedente manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma direttamente dagli effetti prodotti ex lege dalla presentazione della SCIA e dal trascorrere di un determinato periodo di tempo. Con l'autotutela classica sono peraltro condivisi i presupposti e il procedimento (cfr. TAR Brescia, sez. II, 30 maggio 24 n. 484).
Nel caso di specie, il Comune di Milano ha comunicato l’irricevibilità della SCIA in ragione e ordinato il ripristino dello stato nei luoghi nell’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia richiamando espressamente nel provvedimento gli artt. 27 e 33 T.U. DPR 380/2001; il provvedimento è intervenuto in data 7 marzo 2022, a fronte di una SCIA presentata in data 30 aprile 2021.
Risulta pertanto rispettato il termine di 12 mesi di cui all'art. 21 nonies comma 1 della l. n. 241/1990.
6.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, l'atto impugnato si appalesa illegittimo, in ragione del riscontrato vizio procedurale di omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Una volta decorso inutilmente il termine previsto per l'esercizio dei poteri repressivi anticipati di cui all’art. 19 (per il quale non si ritiene sussistere l’obbligo di previa comunicazione), l’esercizio dei poteri di residuale autotutela decisoria deve esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge, previa comunicazione di avvio del procedimento (cfr. in tal senso T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 05/11/2021, n.7037).
Il vulnus alle garanzie partecipative è inequivoco e inficia inevitabilmente la legittimità dell’atto impugnato anche in ragione della mancata dimostrazione in giudizio da parte del Comune che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato.
Il Comune di Milano, nelle proprie difese, argomenta che per l’intervento sarebbe stata necessaria la presentazione di una SCIA ex articolo 23 del DPR n. 380/2001, atteso che le opere avrebbero comportato un aumento di volumetria dell’edificio, la quale sarebbe da intendere non solo in senso urbanistico, ma anche fisico.
Tuttavia, tale aspetto non è stato contestato nel provvedimento impugnato, provvedimento nel quale gli uffici hanno operato riferimento esclusivamente alla sagoma ed al prospetto dell’edificio, non rilevando quindi alcun elemento di non conformità per quanto attiene la volumetria.
Il riferimento a dati ed elementi istruttori non emergenti dagli atti del procedimento e non richiamati nell’atto gravato a giustificazione della decisione assunta, da un lato, si traduce in un tentativo di integrazione in sede giudiziale della motivazione (giustificando la decisione sulla base di elementi non esaminati in sede procedimentale, in quanto con emergenti dalle risultanze istruttorie oggetto di motivazione), non consentito nell’ambito del processo amministrativo (tra gli altri, Consiglio di Stato, sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860), pena la violazione delle garanzie procedimentali delle parti private, da porre in condizione di controdedurre in reazione agli esiti dell’istruttoria già nell’ambito del procedimento, prima dell’adozione della decisione conclusiva.
7. Il ricorso va, pertanto, accolto in ragione della fondatezza dell’assorbente rilievo violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
8. La natura dirimente del vizio riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata.
9. Le spese del giudizio, in ragione delle peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TE, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
ZA AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA AP | NA TE |
IL SEGRETARIO