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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 25/10/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice VA LA GL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1768/2023 R.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
(c.f. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato su foglio separato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Luigi DE CAPUA, domiciliatario,
-opponenti- contro società a responsabilità limitata con socio unico (c.f. e p.i. Controparte_1
) con sede in Conegliano alla v. Alfieri 1, e per essa, quale mandataria con P.IVA_1 rappresentanza, (c.f. e p.i. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla v. Nais 16, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica ed Alberto ORONZO, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, domiciliatari;
- opposta-
CONCLUSIONI
Per gli opponenti:“…Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.350/2023 emesso dal Tribunale di Matera, per indeterminatezza della pretesa creditoria;
in via del tutto subordinata : corrispondere la somma residua sulla base degli interessi legali dal 2011 al 2021, ovvero inizio e termine del prestito finalizzato, sulla base di eventuale CTU;
con vittoria di spese ed onorari…”. Per l'opposta:“… In via preliminare e di rito, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione spiegata dagli attori in ragione dell'inefficacia dell'atto di citazione, non avendo gli stessi rispettato il termine perentorio di cui all'art. 165 c.p.c; […]; nel merito, rigettare
l'opposizione ex adverso spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 350/2023, emesso dal Tribunale civile di Matera nel procedimento avente n. R.G. 1379/2023; in via subordinata, condannare i Sig.ri e al pagamento della diversa Parte_1 Parte_3 somma che verrà accertata in corso di causa;
[…]con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2023 e Parte_1 Parte_2 opponevano il decreto ingiuntivo n. 350/2023 emesso nei loro confronti, dal Tribunale di
Matera in data 4.10.2023 nell'ambito del procedimento monitorio n. 1379/2023 R.G., eccependo l'inidoneità della produzione documentale a provare la pretesa creditoria, sulla scorta di un mero estratto conto di rapporto non certificato, in violazione dell'art. 50 del
Testo Unico Bancario e l'inesigibilità del credito per indeterminatezza, essendo gli importi riportati nei documenti prodotti a sostegno della domanda monitoria (€ 20.784,81 nell'estratto conto ed € 19.465,99 nella lettera di decadenza) discordanti tra loro, oltre che rispetto a quello finale oggetto di ingiunzione (€ 19.465,99).
Deducevano, inoltre, gli opponenti che, pur avendo essi sottoscritto nel 2015 un piano di ammortamento che stabiliva il pagamento di una rata di € 80,00 per 72 mesi, allo scadere dei quali avrebbero potuto riprendere il pagamento di € 228,50 per le rate rimanenti del prestito, tale circostanza era stata sottaciuta da e che il contratto di Controparte_1 prestito personale stipulato con GO (il cui credito restitutorio era stato nelle more ceduto all'odierna opposta) prevedeva un tasso di mora del 18%, superiore al tasso soglia usura vigente al momento della sottoscrizione (17,19%), con conseguente nullità della clausola ivi contenuta sugli interessi moratori ed obbligo di restituzione del solo capitale ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Nel costituirsi in giudizio, a mezzo della mandataria, eccepiva Controparte_1
pag. 2/5 preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione per tardività dell'iscrizione a ruolo
(avvenuta in data 11.12.2023 e dunque oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica previsto dall'art. 165 c.p.c.); chiedeva un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, contestava le avverse deduzioni, evidenziando di aver prodotto in sede monitoria l'estratto conto integrale del rapporto, e non il solo estratto di saldaconto, peraltro integrato, in sede di costituzione nella fase oppositoria, dall'estratto autenticato da notaio del libro giornale dei crediti e riportandosi, per il resto, alle conclusioni rassegnate nell'allegata relazione di consulenza tecnica contabile di parte.
Deduceva altresì la parte opposta che la somma ingiunta (pari ad € 19.381,79) rinviene dalla decurtazione dall'importo complessivo di € 20.784,81, come risultante dall'estratto conto, della somma di € 1.840,00 derivante dai versamenti effettuati dagli obbligati prima del deposito del ricorso monitorio e dall'incremento di € 436,98 a titolo di spese per il protesto di effetti insoluti.
Concessa quindi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, esperita negativamente dalle parti la procedura di mediazione e disattese le richieste istruttorie degli opponenti (siccome inammissibili, per genericità nella formulazione, i capitoli di prova orale ed esplorativa la richiesta di espletamento di istruttoria tecnica), la causa transitava infine all'odierna fase decisoria.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione essendo stata dimostrata in atti (e, segnatamente, dalle risultanze del fascicolo telematico e dagli allegati alle memorie di parte opponente rispettivamente del 18.4.2024 e 17.5.2024) l'avvenuta costituzione in giudizio degli opponenti mediante il deposito del fascicolo di parte in data
5.12.2023, a fronte dell'irrilevanza della materiale iscrizione telematica da parte del cancelliere, con annotazione del relativo “evento”, soltanto in data 11.12.2023.
Nel merito, poi, va rilevato come l'opposizione sia parzialmente fondata e, conseguentemente, meriti accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero, l'opposta ha allegato l'estratto conto dei movimenti eseguiti per la linea di credito, detraendo quindi dalla somma riveniente da tali risultanze l'importo di € 1.840,00,
a titolo di n. 23 versamenti di € 80,00 ciascuno effettuati dagli obbligati prima dell'avversa pag. 3/5 iniziativa monitoria, alla stregua, peraltro, di quanto dagli stessi allegato nell'atto di citazione. Al medesimo saldo di € 20.784,81, tuttavia, è stato aggiunto l'importo di €
436,98 a titolo di spese per protesto di effetti insoluti, senza che, però, tale circostanza, anche a fronte dell'avversa contestazione, risulti corroborata da alcuna evidenza documentale, sicché la voce creditoria de qua va senz'altro decurtata dalla somma complessiva oggetto di ingiunzione.
In ordine, poi, alle doglianze relative alla pretesa usurarietà degli interessi, le stesse si appalesano connotate da genericità e, comunque sfornite di qualsivoglia elemento dimostrativo, anche indiziario e non supportate neppure da una relazione di consulenza tecnica contabile. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che ” nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass.
III, n. 26525/2024).
Nel caso di specie, la parte opponente non ha provato l'eccepito superamento del tasso soglia usura, ma si è limitata alla generica allegazione che il TSU, al momento della stipula del contratto, ammontava al 17,19%, laddove, ex adverso, le contrarie deduzioni tecniche del consulente contabile dell'opposta hanno rilevato che il tasso di mora convenuto tra le parti alla data di sottoscrizione del contratto, pari al 18,00%, è risultato inferiore al TSU pro tempore vigente, pari al 20,625%, rilevato secondo i principi sanciti dalla pronuncia n.19597/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e con riferimento al Decreto ministeriale emanato in data 27.6.2011, relativamente al trimestre dall'1.7.2011 al
30.9.2011, per i crediti personali e non per il c.d. credito finalizzato (sulla scorta della definizione del rapporto contrattualmente prevista ed alla stregua di quanto chiarito dalle
Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura pag. 4/5 emanate dalla Banca d'Italia ed aggiornate all' agosto 2009).
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai minimi dello scaglione per valore della controversia, è infine affidata al principio della soccombenza, previa compensazione di un 1/4 delle stesse in ragione del parziale rigetto della domanda monitoria con riferimento all'importo di €
436,98.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t.,:
l'accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale revoca del decreto ingiuntivo n.
350/2023 del 4.10.2023 emesso dal Tribunale di Matera, dichiara e Parte_1 [...]
obbligati in solido al pagamento in favore di parte opposta della somma di € Pt_2
18.944,81, oltre interessi convenzionali;
condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore della parte opposta, previa compensazione in ragione di ¼ della somma complessiva liquidata a titolo di spese processuali, dell'importo € 2.100,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 24.10.2025
Il Giudice
VA LA GL
pag. 5/5