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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sig.ri Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 13.01.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2013/2023 R.G. sezione lavoro e previdenza, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.Antonio Parte_1
Cantile e con lo stesso elettivamente domiciliata in via A.Ligabue
n.4 – Aversa (CE)
A ppellant e
[...]
, in pers. del legale rapp. p.t. CP_1
Appellato/Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.05.2020 l'odierna appellante convenne dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice CP_ del Lavoro, l esponendo che a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con la BSC S.r.l., in presenza del requisito contributivo richiesto dalla normativa di settore, in data 18.02.2019
1 aveva inoltrato all' domanda di disoccupazione Naspi CP_2
n.6037808500028.
Dedusse che, pur essendo stata accolta la sua domanda in data
12.06.2019 con decorrenza dal 19.02.2019, cionondimeno l
[...]
non aveva provveduto alla liquidazione della CP_3
prestazione riconosciutagli.
CP_ Chiese, pertanto, la condanna dell' al pagamento della predetta indennità nonché al pagamento delle spese di lite.
CP_ Non si costituì l , rimasta contumace.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.1162/2023 – avendo accertato, sulla scorta dell'estratto conto previdenziale aggiornato,
l'avvenuto accredito della chiesta indennità di disoccupazione - dichiarò cessata la materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia in data 04.08.2023 ha Parte_1 interposto l'odierno appello con il quale ha censurato la sentenza di primo grado per non aver fatto, il primo giudice, buon governo del regime delle spese, chiedendo, quindi, la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore.
CP_ Non si è costituito l' .
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' , il quale benché regolarmente convenuto, non si è costituito in giudizio.
Con riguardo all'unico motivo di appello valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo accoglimento.
L'appellante ha dedotto come motivo di doglianza in diritto la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del principio della soccombenza virtuale, a fronte della declaratoria di primo grado di cessazione della materia del contendere.
Per un corretto inquadramento della vicenda dedotta in lite, appare opportuno premettere che la cessazione della materia del
2 contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza - tanto che in dottrina si è parlato di "enucleazione di un vero e proprio istituto processuale" di cui la giurisprudenza della cassazione ha forgiato i contorni - non è prevista dal codice di rito, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art.23, ultimo comma, della legge 1034/ 1971 istitutiva dei Tar (a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il Tar deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese).
Rispetto alla formula definitoria del giudizio si è ormai giunti, nella elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, oltre che alla definizione del contenuto e della portata della cessazione della materia del contendere, anche alla individuazione dei requisiti richiesti per la configurabilità dell'istituto.
Ed invero, sotto il primo aspetto, va affermato che la cessazione della materia del contendere si realizza in tutte quelle ipotesi in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
3 In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (cfr.
Cass.11/12/2006 n. 271).
Nel caso in esame il primo giudice si è adeguato al detto principio pronunciandosi sulle spese.
Avverso tale pronuncia l'appellante ha eccepito, come già detto, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Come noto l'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Il successivo art. 92, al secondo comma, prevede la possibilità, per l'organo giudicante, di compensare le spese di giudizio (per intero o parzialmente) in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, nonché nel caso in cui concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Sulla scorta di tali norme la parte che risulta interamente vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese del giudizio e che le stesse possono essere compensate, appunto, a norma dell'articolo 92, comma 2, c.p.c. La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale, oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande proposte da una sola parte.
Nel caso in cui, invece, non sussista la soccombenza reciproca,
l'art. 92, comma 2, legittima la compensazione delle spese giudiziali solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente
4 indicate nella motivazione" (cfr. Cass. sentenza n. 319/14; Cass. sentenza n. 21951/14).
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è, invero, la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005,
n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei “giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi (art.2, co.1 lett a) della legge 28 dicembre
2005 n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla L. n. 69 del 2009 - che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la ricorrenza, oltre alla soccombenza reciproca, di altre gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre
2014, n. 162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e
“nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” - cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile alla fattispecie concreta.
E' poi intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
5 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte ha infatti ritenuto che: “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative
a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese oltre che nelle ipotesi tassative
6 previste dall'art.92 co.2 anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le
“gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuate nell'essere caratterizzate dalla sopravvenienza di
“questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
Viene così ribadito, con riferimento al regolamento delle spese che, fermo il rispetto del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass.n.8936.2022; Cass.
n.6502/2022; Cass. sez. 6 ordinanza n.8936.2022;
Cass.n.27810.2021; Cass. sez. I, 04/08/2017, n.19613; Cass.sez.
VI,17/10/2017 n. 24502).
Ciò significa che i giudici devono esplicitare nella motivazione della sentenza le specifiche ragioni per le quali hanno deciso di derogare alla regola generale della soccombenza, in favore dell'eccezione della compensazione, non potendo più considerarsi sufficiente il mero richiamo alla apodittica formula dei giusti motivi.
La ratio del principio di soccombenza che regola il regime delle spese processuali va individuato in linea generale nella regola di giustizia secondo la quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure in punto di liquidazione delle spese di lite ha così statuito: “Pertanto, vista la liquidazione della prestazione avvenuta in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, e considerato altresì il comportamento processuale della ricorrente che ha proseguito nell'iniziativa giudiziale per quasi tre anni, senza rendere noto al
Tribunale per tutto questo tempo l'avvenuto pagamento della
7 CP_ prestazione di cui è causa da parte dell' , avvenuto come detto, già prima della celebrazione della prima udienza di discussione della causa, ritiene il giudicante che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
Al riguardo il Collegio reputa che la compensazione delle spese di lite sia conforme ai principi giuridici che regolano la materia in esame.
Ritiene infatti la Corte che il giudice di prime cure in punto di liquidazione delle spese ha correttamente tenuto conto del comportamento processuale delle parti.
A tal fine appare opportuno ricostruire i fatti di causa.
È pacifico che in data 18.05.2020 depositava Parte_1
CP_ il ricorso di primo grado, poi notificato all' in data 23-26.06.2020.
Alla prima udienza di comparizione del 03.05.2021 il giudice, accogliendo l'istanza della ricorrente di rinvio della causa per discussione con termine per note, rinviava la causa all'udienza del
27.06.2022.
A tale udienza, il giudice, esaminate le note difensive depositate, rinviava nuovamente la causa all'udienza del 09.03.2023, data in cui veniva informato dalla ricorrente di aver ricevuto il pagamento della prestazione in data 09.06.2020, pagamento di cui era venuta a conoscenza in virtù di un estratto contributivo aggiornato (cfr.pag.4 appello).
Ciò detto, è di palmare evidenza che, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, ha portato avanti il Parte_1
giudizio di primo grado sulla scorta di un estratto conto previdenziale non aggiornato, a fronte invece del pagamento della prestazione già avvenuto in data 09.06.2020, e precisamente in data antecedente alla celebrazione della prima udienza di comparizione del 03.05.2021 nonché alla data di notifica del ricorso.
Pertanto, per i motivi sopra esposti, ricorrendo gravi ed eccezionali motivi tenuto conto della conoscenza che parte ricorrente avrebbe dovuto avere dell'avvenuto pagamento della prestazione in data CP_ 09.06.2020 e tenuto conto del contegno collaborativo dell' sopra
8 evidenziato, l'appello non merita accoglimento ritenendosi corretta la sentenza censurata laddove ha compensato le spese di lite.
Nulla va disposto in merito alle spese del giudizio a fronte della contumacia di parte appellata vittoriosa (Cass. n. 16174/2018; Cass.
n. 17432/2011; Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del
15.05.2019).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
• nulla per le spese;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012.
Napoli, 13/1/2025 Il Presidente
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