Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5063/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5063/2024, promossa con ricorso depositato il 03/12/2024 da:
1) Parte_1
nato Tradate il 13/07/1973
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Labate
e
2) Parte_2
nata AS (POLONIA) il 22.05.1978
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Daniela Rossato
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castiglione Olona (VA), in data 16 giugno 2016 (anno 2016 atto n. 5 parte
II serie A)
con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...]) Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/12/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di letto e mensa, nel reciproco rispetto.
2. Per quanto riguarda i figli minori e i coniugi Persona_1 Persona_2
concordano che, in considerazione dell'importanza di una costante presenza di entrambi i genitori nell'educazione e nella crescita dei figli, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione anagrafica presso la madre nell'abitazione adibita a domicilio coniugale di Castiglione Olona Via Asiago n. 1.
3. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli.
4. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, nel rispetto del preminente interesse dei figli minori, il padre terrà con sé i figli nei seguenti periodi:
- due giorni consecutivi infrasettimanali individuati nel lunedì e martedì. Il padre provvederà, personalmente o per mezzo della baby sitter, a prelevare i bambini a scuola alla fine dei rispettivi impegni scolastici e li riaccompagnerà il giorno successivo;
- a fine settimana alternati dal venerdì al termine degli impegni scolastici fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- festività natalizie e pasquali alternate tra i genitori. Per la festività di Natale 2024 i bambini staranno con la mamma dal 23 al 29 dicembre e con il papà dal 30 dicembre al
6 gennaio. Pasqua ad anni alterni, 2025 con il papà e poi in alternanza.
- vacanze estive: il papà trascorrerà con i minori tre settimane consecutive che coincideranno con la chiusura dell'azienda ove è impiegato il signor (mese di Pt_1
agosto). La mamma potrà trascorrere solamente due settimane consecutive con i minori a luglio e poi una settimana tra giugno e settembre a seconda della possibilità lavorative.
I genitori dovranno comunicarsi i periodi che rispettivamente trascorreranno con i minori entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui il periodo di ferie dei genitori coincida, gli stessi si accorderanno al fine di suddividersi equamente le vacanze da trascorrere con i figli. Le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente le rispettive destinazioni.
pagina2 di 5 - Per i periodi di vacanza scolastica quali le vacanze autunnali e le vacanze di carnevale i genitori seguiranno la calendarizzazione già condivisa e sopra indicata così per le varie festività proprie della scuola frequentata.
5. I genitori concordano che i figli minori continueranno a frequentare l'attuale scuola steineriana fino all'ottava classe mentre la scelta della scuola secondaria di secondo grado dovrà essere concordata.
6. I genitori concordano altresì che i figli potranno, al bisogno, sottoporsi a cure antroposofiche ma ogni singolo trattamento dovrà essere previamente concordato fra i genitori ed assunto di volta in volta. L'accordo di affidarsi a tali cure non dovrà però escludere la possibilità di confronto con altre figure professionali quali a titolo di esempio il pediatra di base.
7. Per il mantenimento dei minori i coniugi stabiliscono che, in considerazione della suddivisione pressocchè paritaria della permanenza dei minori con ciascun genitore, gli stessi provvederanno direttamente al mantenimento ed alla cura dei figli
L'assegno unico verrà invece percepito in misura del 50% da ciascun coniuge.
Entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di carattere medico se non coperte dal Servizio Sanitario, scolastiche, ludiche e tutte quelle come meglio individuate nel Protocollo del Tribunale di Varese cui le parti faranno riferimento e dovranno essere previamente concordate e documentate. Per quanto il costo del servizio di baby sitter di cui attualmente si avvalgono entrambi i coniugi lo stesso è –
e rimarrà- a carico di ciascuno secondo l'utilizzo.
8. Per quanto riguarda l'immobile sito in Castiglione Olona Via Asiago n. 1 adibito ad abitazione familiare lo stesso rimarrà assegnato alla signora che lo abiterà Pt_2
unitamente ai figli. La signora provvederà ad accollarsi le spese relative alle Pt_2
utenze pur senza effettuare la voltura delle stesse. Il signor rovvederà a trasmettere Pt_1
prontamente le bollette che ad oggi vengono inviate al suo indirizzo mail al fine di consentire il pagamento senza ritardi. Il signor ha già reperito altra unità abitativa Pt_1
e provveduto all'asporto dei propri beni personali.
9. Le parti precisano che l'immobile che resterà in assegnazione alla signora è Pt_2
di proprietà dei genitori del signor che peraltro abitano nell'unità immobiliare Pt_1
contigua ed ha spazi di uso comune quali giardino, lavanderia, ingresso pedonale, ingresso auto e box. Per tale motivo i coniugi concordano che il signor potrà Pt_1
accedere ed utilizzare liberamente detti spazi senza necessità di ottenere alcun consenso.
Da ultimo le parti si impegnano ad astenersi dalla frequentazione di nuovi rispettivi partner in presenza dei minori, e ciò sino a quando non interverrà il provvedimento di pagina3 di 5 separazione. La signora si impegna altresì ad evitare di far pernottare il nuovo Pt_2 partner nell'immobile famigliare a lei assegnato. Tale divieto cesserà non appena la signora troverà nuovo idoneo alloggio per sé e i minori. Pt_2
10. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni aspetto economico/patrimoniale connesso al pregresso rapporto coniugale e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando pertanto a qualsivoglia pretesa reciproca a titolo di contribuzione alimentare.
11. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti di identità e validi per l'espatrio con iscrizione del nominativo del figlio minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 16.06.0216 in Castiglione Olona (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castiglione Olona (anno 2016, atto n. 5 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina4 di 5 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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