Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in
______________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 10890 R.G.L. 2023, promossa Per ___________________
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Agostino SANSONE e Rosaria POLLARA', giusta procura in atti,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in
Palermo, Via Enzo ed Elvira SELLERIO n° 34 ed all'indirizzo
telematico indicato in ricorso;
Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO : PAGAMENTO RATEI DI ASSEGNO PER IL NUCLEO
FAMILIARE.
Conclusioni del ricorrente: come dai rispettivi atti difensivi.
1
18/12/2024, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nella contumacia dell' che si dichiara;
CP_1
Condanna l' al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
differenze di ratei di assegno per il nucleo familiare, dovutigli in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la in Amministrazione straordinaria, per il CP_2
periodo dal Luglio 2019 al Gennaio 2020, determinate ( previa detrazione degli acconti ricevuti), in complessivi Euro 748,72, oltre gli accessori come per legge.
Condanna l'Istituto al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro
600,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti Agostino SANSONE e Rosaria POLLARA'.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/09/2023, , premesso di aver Parte_1
lavorato dal 16/11/2000 al 23/09/2021 alle dipendenze della
[...]
dal 9/01/2020 e di non avere ricevuto retribuzioni dal Controparte_3
Luglio 2019 fino alla di apertura della procedura (9/01/2020), né successivamente, ad eccezione di quella relativa al mese di Settembre, erogata il 14/09/2020 e comprensiva di dedusse di aver presentato istanza di ammissione al passivo per le suddette CP_4
retribuzioni, riservandosi di richiedere separatamente all' i ratei di assegno CP_1
per il nucleo familiare, non corrisposti dal datore di lavoro in qualità di adiectus
solutionis causa.
Preciso' di essere stato ammesso al passivo per la somma di Euro 16.757,65, a titolo di di retribuzioni per i mesi di Luglio, Agosto, Ottobre, Novembre, Dicembre 2019 e
Gennaio 2020 e di aver presentato all' la domanda per la liquidazione CP_1
dell' relativo ad un nucleo di quattro persone per il periodo Luglio 2019 – CP_4
Gennaio 2020.
2 Lamentò che l' gli avesse, una prima volta rigettato la domanda con CP_5
motivazione contraddittoria ( periodo richiesto risulta già integralmente liquidato e
prestazione non erogabile per il periodo richiesto), mentre, a seguito di ricorso amministrativo, gli aveva comunicato la cessazione della materia del contendere, a seguito di asserita liquidazione da parte della sede di Catania del saldo della prestazione.
Rilevò, tuttavia, che in data 18/01/2023 era stata posta in pagamento la somma ridotta di Euro 198,78, a titolo di liquidazione dell' mentre in realtà si trattava di un CP_4
pagamento parziale, essendo dovuto un importo superiore.
Poiché un ulteriore ricorso amministrativo non aveva dato l'esito sperato, convenne in giudizio l' per ottenerne la condanna al pagamento dell'importo complessivo CP_1
di Euro 748,72, a titolo di differenze di ratei di A.N.F. per il periodo da Luglio 2019 a
Gennaio 2020, detratti gli acconti ricevuti, con il favore delle spese di lite.
L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito e ne va, quindi, CP_1
dichiarata la contumacia.
Disposta l'audizione sui fatti di causa del funzionario delegato dal Direttore della sede provinciale all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in CP_1
sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, è pacifico che l' ha corrisposto soltanto la somma di euro 198,78, a CP_1
titolo di assegno per il nucleo familiare, mentre sussistendo i requisiti previsti, come dimostrato dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo, avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda per il periodo dal Luglio 2019 al
Gennaio 2020, atteso che la circostanza che il datore di lavoro abbia posto a conguaglio quote di assegno per il nucleo familiare mediante gli non Pt_2
dimostra che queste siano state concretamente anticipate al lavoratore e non dispensa l' dall'obbligo di corresponsione. CP_1
A tal proposito deve ribadirsi che, in tema di assegni familiari, l'unico obbligato all'erogazione resta l mentre il datore di lavoro assume la posizione di CP_1
3 adiectus solutionis causa, cosicchè la legittimazione passiva nelle relative controversie spetta all'Istituto previdenziale ( Cass. 3076/22, 862/88 1186/85, 1646/82, 1973/81).
Alla luce di ciò, non essendovi dubbi sulla correttezza dei calcoli formulati dal ricorrente, rimasti incontestati, l' deve essere condannato al pagamento CP_1
dell'importo di Euro 748,72, a titolo di differenze di ratei di assegno per il nucleo familiare, per il periodo da Luglio 2019 a Gennaio 2020, già detratti gli acconti ricevuti
( Euro 174,92 corrisposto a Settembre 2019 e 198,78 versato il 19/01/2023) con gli accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Agostino SANSONE e Rosaria POLLARA', che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17/01/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in
sostituzione dell'udienza del 18/12/2024.
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
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