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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3904/2018 DE ruolo contenzioso civile, riservato in decisione senza termini all'udienza a trattazione scritta DE 19-2-2025, pendente
TRA
con sede in Napoli, via Parte_1
Alcide De Gasperi, 35, (P.IVA ), in persona DE legale P.IVA_1 rapp.te p.t. sig. (C.F. , Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Massimo
Malena (CF – – fax C.F._2 Email_1
06.4554.8281) e Stefania Miccoli (CF – C.F._3
– fax 06.4554.8281) e con loro elettivamente Email_2 domiciliata in presso do studio DEl'avv. Maddalena Ranieri, in San
Giorgio a Cremano (NA), al Corso Roma 37, per procura agli atti.
Appellante
E
Partita Iva , in Controparte_1 P.IVA_2 persona DE Sindaco Metropolitano, , rappresentato Controparte_2 e difeso dall'avv. Alfredo Perillo (cod. fisc. ), C.F._4 giusta procura generale alle liti per notaio di Persona_1
RE DE CO (NA) DE 2 gennaio 2015, repertorio n. 19463 fasc. n.
7038, ed elezione di domicilio in Napoli Piazza Matteotti 1, fax
0815511100, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
Appellata
NONCHÈ
(C.F: ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona DE Presidente p.t., rapp.to e difeso giusta procura in calce al presente atto, nonché DEiberazione di nomina di difensore n.
296 DE 02/08/2018, dall'Avv. Giuseppe Marsicano
( ; CodiceFiscale_5 avvocatogiuseppe. rovincia.benevento. ), Email_4 unitamente al quale elegge domicilio in Napoli alla via Cimarosa n.69, presso l'Avv. Luca Coletta (C.F: C.F._6
(c/o Studio Falcone), giusta Email_6 DEiberazione cit.
Appellata
E
(p. iva e cf. Controparte_4 P.IVA_4
), in persona DE Presidente legale rappresentante pro P.IVA_5 tempore avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5
Giuliano Agliata (C.F. ) e con questi CodiceFiscale_7 elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Michelangelo 33, giusta procura alle liti agli atti rilasciata in virtù DE Decreto Presidenziale n.
176 DE 5/10/2018.
Appellata
NONCHÈ
, (C.F.: ) in persona DE legale Controparte_6 P.IVA_6 rapp.te Presidente p.t. DEla Giunta Regionale, rappresentata e difesa, dall'Avv. Paola Parente, (C.F.: ) in virtù di C.F._8 procura generale ad lites per notar di Barano Persona_2 d'Ischia DE 14/3/2018 rep. N. 33646 e provvedimento autorizzativo,
e con la stessa elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia
81A
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 168/2018, pubblicata in data 08.01.2018 e relativa al giudizio civile iscritto al n. 34722/2012, il Tribunale Ordinario di
Napoli rigettava la domanda avanzata dall'odierna appellante nei confronti DEla Regione Campania, Provincia di Napoli, CP_4
, Provincia di Benevento con la quale
[...] Parte_1
assumendo di essere concessionaria DE servizio di
[...] trasporto pubblico di persone su linee automobilistiche locali, chiedeva la condanna degli enti convenuti al pagamento DEla somma di € 879.416,00 a titolo di compensazioni economiche, ai sensi DEle disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 1191/1969, degli oneri dalla stessa sostenuti negli esercizi 2003-2004-2005-2006-2007 e 2008 per l'adempimento degli obblighi di servizio imposti con provvedimenti DEle PP.AA. convenute.
L' proponeva appello per Parte_1
l'integrale riforma DEla statuizione gravata e per vedersi accertare il diritto a ricevere la somma di euro 879.416,00 o la diversa somma che fosse determinata in corso di causa a titolo di compensazione, ai sensi DEle disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 1191/1969 e n.
1839/1991, degli oneri economici da essa sostenuti negli esercizi
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti da contratti di servizio ponte stipulati con gli enti anzidetti, aventi in particolare ad oggetto l'espletamento di servizi di trasporto pubblico locale nonché per la conseguente condanna DEle amministrazioni convenute al pagamento dei predetti importi.
Si costituivano le parti appellate, che chiedevano rigettarsi l'appello.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza DEl'1-11-2023, regolarmente comunicata a tutte le parti costituite, il Collegio dichiarava la interruzione DE processo, in considerazione DE fatto che la appellata Provincia di Benevento aveva rappresentato che: “il
CNF con sentenza depositata il 14.9.2023 R.G. n.302/22 RD n.170/23 ha confermato la cancellazione dall'albo speciale Avvocati per la
Provincia di Benevento DEl'Avv. Giuseppe Marsicano, per motivazioni afferenti la strutturazione DEl'ufficio legale, che pertanto e' intervenuta la cessazione DElo Jus postulandi DE medesimo
Avvocato in favore DEl'ente , quale dipendente Avvocato DEla
Provincia di Benevento, iscritto all'albo speciale , determinando la carenza DEle legittimazioni consequenziali ad un evento interruttivo ai sensi DEl'art. 301 cpc”.
Con ricorso in riassunzione in data 13-1-2025, l'appellata Provincia di Benevento chiedeva disporsi l'estinzione DE giudizio ai sensi DEl'art. 305 c.p.c., stante la mancata riassunzione DE giudizio e il decorso DE termine perentorio per l'eventuale riassunzione ai sensi DEl'art 305 c.p.c.
Indi, all'esito DEl'udienza a trattazione scritta DE 19-2-2025, fissata con decreto DE 17-1-2025, depositate le note scritte da tutte le parti processuali costituite, che convenivano sulla necessità di dichiarare la estinzione DE giudizio per mancata riassunzione DElo stesso a seguito DEla detta dichiarazione di interruzione, il Collegio Giudicante riservava la causa in decisione.
Và dichiarata la estinzione DE giudizio.
In punto di diritto si rileva che ai sensi DEl'art. 305 c.p.c. “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Inoltre, ai sensi DEl'art. 307 c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza DE giudice istruttore ovvero con sentenza DE collegio”.
Nel caso di specie risulta dagli atti che, a seguito DEla suddetta interruzione DE processo in oggetto, dichiarata con ordinanza regolarmente notificata a tutte le parti, il medesimo non sia stato riassunto entro il termine di tre mesi, decorrente da tale data e che sia stato, invece, “riassunto” dalla appellata Provincia di Benevento in data 13-1-2025, ampiamente successiva alla scadenza DE medesimo termine, soltanto per chiederne l'estinzione per mancata riassunzione tempestiva.
Pertanto, deve essere dichiarata la estinzione DE giudizio in oggetto ex artt. 305 e 307 c.p.c.
In ordine alle spese di lite, esse “stanno a carico DEle parti che le hanno anticipate” ex art. 310 c.p.c.
PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. sentenza n. 168/2018 DE Tribunale di Napoli, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Provincia di Benevento, Controparte_1 CP_4
e , con atto di citazione notificato, così
[...] Controparte_6 provvede:
- dichiara la estinzione DE processo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio DE 20-2-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dr. Fulvio Dacomo