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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1796/2024 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASSARO ELISABETTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
LOVATO SIMONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 13-11-2024, ha proposto domanda Parte_1 ex art. 473-bis. 29 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite del decreto n. 10665/2019, pronunciato dal Tribunale di Rovigo in relazione all'affidamento e al mantenimento della figlia , nata il [...] dalla Per_1 relazione con CP_1
2. Il ricorrente ha dedotto che inizialmente vedeva e teneva con sé la figlia con queste modalità: la prima settimana di ogni mese, il martedì pomeriggio e nel fine settimana dal venerdì al lunedì mattina;
la seconda settimana, dal termine dell'orario scolastico del martedì alle ore 21 e dal termine dell'orario scolastico del giovedì fino al venerdì mattina e così via, nonché una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane durante le vacanze scolastiche estive. La misura del contributo al mantenimento della
2 figlia era stata determinata in 350,00 euro mensili, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. A partire dalla fine del 2020 il ricorrente e la si sono CP_1 accordati per una maggiore permanenza della figlia presso il padre, che ora Per_1 tiene con sé la bambina con queste modalità: la prima settimana di ogni mese, dal termine dell'orario scolastico del lunedì al martedì mattina, con accompagnamento a scuola e il fine settimana dal termine dell'orario scolastico del venerdì al lunedì mattina;
la seconda settimana, il lunedì e il mercoledì dal termine dell'orario scolastico al giorno successivo, con accompagnamento a scuola. Oltre all'aumento dei tempi di permanenza della minore presso il padre, rispetto all'epoca dell'accordo raggiunto il 2019, a dire del ricorrente sono mutate altre circostanze:
- dal 2020 la abita nell'immobile del compagno, , sito a Vo', CP_1 Testimone_1
Via Risorgimento, con e l'altro figlio, ; Per_1 Persona_2
- la ha ripreso a lavorare ed è ora assunta dal 4-7-2022 con contratto a CP_1 tempo indeterminato e con orario a tempo pieno presso Seal Technology S.r.l.;
- nel settembre del 2022 il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società E-Distribuzione S.p.A., con contratto di apprendistato professionalizzante, e a partire dall'aprile 2023 è andato a convivere con la nuova compagna, Per_3
, ad Agugliaro (VI) – comune confinante con Vo – in un immobile in
[...] locazione, per il quale corrisponde un canone annuo di € 4.560,00;
- il 27-1-2024 l a avuto dalla nuova compagna la figlia;
Pt_1 Per_4
- frequenta la classe quinta della Scuola Primaria di Vo' (PD) con orario Per_1 antimeridiano (ore 8- ore 12.45, con entrata anticipata alle ore 7.30, senza costi) e due rientri pomeridiani fino alle ore 16;
- pratica lo sport del calcio con due allenamenti a settimana (martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 19.30) e ha la partita nel giorno della domenica;
- frequenta il catechismo presso la parrocchia di Vo' e i centri estivi nel medesimo Comune nei mesi di luglio e agosto;
- soffre di allergia asmatica, per la cura della quale assume i farmaci Montegen, VE e Flixotide;
- ha trascorso le vacanze estive con il padre negli ultimi tre anni rispettivamente a Jesolo, Rimini e Porto Tolle e ha partecipato al campo scuola organizzato dalla Parrocchia di Vo';
- nella gestione di il padre è coadiuvato dai genitori e dalla compagna;
Per_1
- il ricorrente ha percepito nel 2023 una retribuzione mensile di circa € 1.600,00 e ha dichiarato un reddito annuo netto di € 21.867,00, in linea con il 2022 (€ 21.723,00) e inferiore rispetto al 2021 (€ 23.086,00).
3. Essendo mutati i tempi di permanenza della figlia presso di lui, l' ha Pt_1 chiesto che sia disposto l'affidamento alternato/paritario di e sia revocato Per_1
l'obbligo dello stesso ricorrente di corrispondere alla l'assegno mensile di CP_1 mantenimento di € 350,00 ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
4. Costituitasi in giudizio, pur non contestando l'ampliamento CP_1 dell'esercizio del diritto di visita paterno, si è opposta all'affidamento alternato 3 della figlia e alla cessazione dell'obbligo dell' di corrisponderle il Pt_1 contributo periodico fisso ex art. 337-ter c.c. Ha infatti dedotto che la minore non desidera alternare paritariamente la sua permanenza presso l'uno e l'altro genitore e ha contestato che la propria situazione economica sia migliorata, in quanto la relazione con il è cessata nell'agosto 2024, sicché ella ha Tes_1 dovuto stipulare un contratto di locazione per reperire un immobile per sé e per i due figli ed è tenuta a versare un canone di 550,00 euro mensili. La ha CP_1 inoltre sostenuto che il padre del suo secondo figlio le corrisponde un assegno di 200,00 euro per il mantenimento del minore e che il trasferimento del nucleo familiare presso un altro immobile ha comportato l'acquisto di mobili. Ha infine precisato che la figlia è accudita dai nonni materni, così come presso la casa paterna è seguìta prevalentemente dalla madre dell' il quale rientra dal Pt_1 lavoro verso l'ora di cena.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
5. All'udienza del 21 febbraio 2025, dopo ampia discussione, il ricorrente e la resistente hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal collegio, cosicché i difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come riportate in epigrafe.
6. Il collegio reputa che l'accordo raggiunto da e da Parte_1 CP_1 sia conforme alla legge e non presenti profili di contrarietà all'interesse
[...] morale e materiale della figlia , minore id età. Per_1
7. Come richiesto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1796/2024 R.V.G., promosso da e da con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero,
- a parziale modifica del decreto n. 10665/2019 R.V.G. del Tribunale di Rovigo, dispone in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, 21 febbraio 2025 la Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1796/2024 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASSARO ELISABETTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
LOVATO SIMONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 13-11-2024, ha proposto domanda Parte_1 ex art. 473-bis. 29 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite del decreto n. 10665/2019, pronunciato dal Tribunale di Rovigo in relazione all'affidamento e al mantenimento della figlia , nata il [...] dalla Per_1 relazione con CP_1
2. Il ricorrente ha dedotto che inizialmente vedeva e teneva con sé la figlia con queste modalità: la prima settimana di ogni mese, il martedì pomeriggio e nel fine settimana dal venerdì al lunedì mattina;
la seconda settimana, dal termine dell'orario scolastico del martedì alle ore 21 e dal termine dell'orario scolastico del giovedì fino al venerdì mattina e così via, nonché una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane durante le vacanze scolastiche estive. La misura del contributo al mantenimento della
2 figlia era stata determinata in 350,00 euro mensili, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie. A partire dalla fine del 2020 il ricorrente e la si sono CP_1 accordati per una maggiore permanenza della figlia presso il padre, che ora Per_1 tiene con sé la bambina con queste modalità: la prima settimana di ogni mese, dal termine dell'orario scolastico del lunedì al martedì mattina, con accompagnamento a scuola e il fine settimana dal termine dell'orario scolastico del venerdì al lunedì mattina;
la seconda settimana, il lunedì e il mercoledì dal termine dell'orario scolastico al giorno successivo, con accompagnamento a scuola. Oltre all'aumento dei tempi di permanenza della minore presso il padre, rispetto all'epoca dell'accordo raggiunto il 2019, a dire del ricorrente sono mutate altre circostanze:
- dal 2020 la abita nell'immobile del compagno, , sito a Vo', CP_1 Testimone_1
Via Risorgimento, con e l'altro figlio, ; Per_1 Persona_2
- la ha ripreso a lavorare ed è ora assunta dal 4-7-2022 con contratto a CP_1 tempo indeterminato e con orario a tempo pieno presso Seal Technology S.r.l.;
- nel settembre del 2022 il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società E-Distribuzione S.p.A., con contratto di apprendistato professionalizzante, e a partire dall'aprile 2023 è andato a convivere con la nuova compagna, Per_3
, ad Agugliaro (VI) – comune confinante con Vo – in un immobile in
[...] locazione, per il quale corrisponde un canone annuo di € 4.560,00;
- il 27-1-2024 l a avuto dalla nuova compagna la figlia;
Pt_1 Per_4
- frequenta la classe quinta della Scuola Primaria di Vo' (PD) con orario Per_1 antimeridiano (ore 8- ore 12.45, con entrata anticipata alle ore 7.30, senza costi) e due rientri pomeridiani fino alle ore 16;
- pratica lo sport del calcio con due allenamenti a settimana (martedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 19.30) e ha la partita nel giorno della domenica;
- frequenta il catechismo presso la parrocchia di Vo' e i centri estivi nel medesimo Comune nei mesi di luglio e agosto;
- soffre di allergia asmatica, per la cura della quale assume i farmaci Montegen, VE e Flixotide;
- ha trascorso le vacanze estive con il padre negli ultimi tre anni rispettivamente a Jesolo, Rimini e Porto Tolle e ha partecipato al campo scuola organizzato dalla Parrocchia di Vo';
- nella gestione di il padre è coadiuvato dai genitori e dalla compagna;
Per_1
- il ricorrente ha percepito nel 2023 una retribuzione mensile di circa € 1.600,00 e ha dichiarato un reddito annuo netto di € 21.867,00, in linea con il 2022 (€ 21.723,00) e inferiore rispetto al 2021 (€ 23.086,00).
3. Essendo mutati i tempi di permanenza della figlia presso di lui, l' ha Pt_1 chiesto che sia disposto l'affidamento alternato/paritario di e sia revocato Per_1
l'obbligo dello stesso ricorrente di corrispondere alla l'assegno mensile di CP_1 mantenimento di € 350,00 ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
4. Costituitasi in giudizio, pur non contestando l'ampliamento CP_1 dell'esercizio del diritto di visita paterno, si è opposta all'affidamento alternato 3 della figlia e alla cessazione dell'obbligo dell' di corrisponderle il Pt_1 contributo periodico fisso ex art. 337-ter c.c. Ha infatti dedotto che la minore non desidera alternare paritariamente la sua permanenza presso l'uno e l'altro genitore e ha contestato che la propria situazione economica sia migliorata, in quanto la relazione con il è cessata nell'agosto 2024, sicché ella ha Tes_1 dovuto stipulare un contratto di locazione per reperire un immobile per sé e per i due figli ed è tenuta a versare un canone di 550,00 euro mensili. La ha CP_1 inoltre sostenuto che il padre del suo secondo figlio le corrisponde un assegno di 200,00 euro per il mantenimento del minore e che il trasferimento del nucleo familiare presso un altro immobile ha comportato l'acquisto di mobili. Ha infine precisato che la figlia è accudita dai nonni materni, così come presso la casa paterna è seguìta prevalentemente dalla madre dell' il quale rientra dal Pt_1 lavoro verso l'ora di cena.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
5. All'udienza del 21 febbraio 2025, dopo ampia discussione, il ricorrente e la resistente hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal collegio, cosicché i difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come riportate in epigrafe.
6. Il collegio reputa che l'accordo raggiunto da e da Parte_1 CP_1 sia conforme alla legge e non presenti profili di contrarietà all'interesse
[...] morale e materiale della figlia , minore id età. Per_1
7. Come richiesto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1796/2024 R.V.G., promosso da e da con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero,
- a parziale modifica del decreto n. 10665/2019 R.V.G. del Tribunale di Rovigo, dispone in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Rovigo, 21 febbraio 2025 la Presidente estensore
Paola Di Francesco
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