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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10979/2024 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
INSALATA GIULIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. VINCI ALESSANDRA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. a causa della malattia professionale Parte_1 denunciata (ernia discale lombare) e già riconosciuta, presenta postumi invalidanti nella misura del 12% o in quella maggiore o minore che sarà accertata e riconosciuta in corso di causa;
2. Per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 in favore del ricorrente le prestazioni previste per legge in relazione al danno biologico del 12% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa con decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge;
La controversia trae origine dalla domanda n. 519227999 del 19.01.2024.
1 Si è costituito in giudizio facendo presente che la materia del contendere era cessata CP_1 in quanto vi era stata collegiale favorevole al ricorrente.
Con le note di trattazione parte ricorrente ha fatto presente che la materia del contendere poteva definirsi cessata.
Sul punto va rilevato che – come ammesso da – la collegiale è stata effettuata il CP_1
20.12.2024 ossia oltre i 150 gg successivi alla presentazione della domanda di opposizione ex art. 104 TU 1124/1965.
Infatti, il termine oltre il quale si deve considerare tardiva la risposta non è quello di CP_1
60 gg di cui all'art. 104 ma quello dell'art. 111 dello stesso Testo unico il quale regola la durata complessiva della procedura. Tanto più che lo stesso art. 111 richiama l'art. 104 e le
SS.UU della Cassazione hanno ritenuto (SU n. 11928/2019) che la fase della liquidazione di cui al citato art. 111 contempli anche la fase del reclamo ex art. 104 cit (…Inoltre l'art. 111, comma 3, del medesimo D.P.R. nel disporre che la liquidazione in via amministrativa dell'indennità deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni si riferisce al procedimento previsto dall'art. 104 della stessa normativa, senza porre alcuna distinzione fra le indicate fasi.; così Cass. 21539/2006 confermata nell'impostazione dalle citate Sezioni Unite). Quindi il termine concesso a per la definizione della fase di opposizione è di 150 gg e non di 60 (termine interno CP_1 ordinatorio riferito alla sola fase della valutazione dei presupposti medici)
Ciò detto, è vero che il verbale di collegiale è del 20.12.24 (successiva ai 150 gg) ma è anche vero che il ricorso è stato proposto ben prima ma notificato dopo.
Pertanto, deve ritenersi che tale condotta processuale determini una compensazione per
2/3 delle spese di lite, in linea coi principi della Cda Lecce richiamati dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10979/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
2 condanna al pagamento delle spese di lite che, al netto della compensazione di cui CP_1 in motivazione, liquida in € 612,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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