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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/11/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2980/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2980/2022 tra
(C.F. ), in proprio e in nome e per conto di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. NICOLA GORI, dell'Avv. ILARIA OTTOLINI e dell'Avv. GABRIELE DA PONTE
A QUARTO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Lucca, Viale
Puccini Trav. XI, n. 134/E, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. PIER LUIGI PELLINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca-Via Versilia 60, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DANIELE Controparte_2 C.F._3
NISINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Via Roma 24, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
1 Oggetto: sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per , in proprio ed in nome e per conto di : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione difesa e deduzione, per tutti i motivi esposte nell'atto di citazione e nei successivi atti difensivi, da intendersi qui richiamati: - in via principale, accertato e dichiarato che il sig. era terzo trasportato a bordo dell'autoveicolo Renault Parte_2 Megane, targato FR214NC di proprietà e condotto dal sig. in occasione del sinistro stradale per cui Controparte_2 è causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 C.d.A., condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, quale impresa di assicurazione del veicolo ospitante e responsabile civile, al risarcimento integrale dei danni sofferti dal sig. , per l'importo complessivo di € Parte_2 2.693.675,37 pari alla differenza tra il danno complessivo patito pari ad € 4.393.779,97 - di cui: € 1.285.892,00 a titolo di danno biologico, corrispondente al 90% di IP e 231 giorni di ITT, con personalizzazione del danno nella misura del 25%, come da CTU;
€ 719.198,59, per la perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 100%; € 1.949.376,00 a titolo di spese per l'assistenza generica come da CTU (costo complessivo di n. 4 badanti per complessive 18 ore giornaliere); € 146.016,00 spese per l'assistenza infermieristica come da CTU;
€ 135.200,00 a titolo di spese per le sedute fisioterapiche come da CTU;
€17.160,00 a titolo di spese per medicinali Chailis e Movicom e € 16.604,80 per altre spese ritenute congrue come da CTU;
€ 197.340,58 a titolo di ulteriori spese analiticamente indicate nella narrativa dell'atto di citazione – e gli acconti già percepiti per un ammontare complessivo di € 1.700.104,60 (di cui €1.464.000,00 ricevuti dalla ed €236.194,60 corrisposti al sig. CP_1 [...] CP_
dall' ), ovvero la diversa somma, maggiore o inferiore, che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi di Pt_2 mora dal giorno del sinistro sino alla notifica dell'atto di citazione e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla notifica della citazione sino all'integrale soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
-sempre in via principale, previo accertamento che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 C.d.A. e/o degli artt. 2043 e 2054 c.c., condannare la Controparte_2
quale impresa assicurativa del responsabile civile, in solido con il sig. Controparte_1 [...]
al risarcimento integrale dei danni sofferti dal sig. per l'importo di € 597.401,24 di cui: € CP_2 Parte_1 212.608,80 per la grave lesione del rapporto parentale;
€ 50.000,00 a titolo di danno da lesione alla sfera sessuale;
€ 334.792,44, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
ovvero la diversa somma, maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi di mora dal giorno del sinistro sino alla notifica dell'atto di citazione e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla notifica della citazione sino all'integrale soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. Oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal giorno del sinistro sino alla notifica della citazione e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla notifica della citazione sino all'integrale soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
- in ipotesi subordinata: previo accertamento che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 C.d.A., Controparte_2 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa di Controparte_1 assicurazione del veicolo ospitante e responsabile civile, al risarcimento integrale dei danni sofferti dal sig.
[...]
, per l'importo complessivo di € 2.693.675,37 pari alla differenza tra il danno Parte_2 complessivo patito pari ad € 4.393.779,97 - di cui: € 1.285.892,00 a titolo di danno biologico, corrispondente al 90% di IP e 231 giorni di ITT, con personalizzazione del danno nella misura del 25%, come da CTU;
€ 719.198,59, per la perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 100%; € 1.949.376,00 a titolo di spese per l'assistenza generica come da CTU (costo complessivo di n. 4 badanti per complessive 18 ore giornaliere); € 146.016,00 spese per l'assistenza infermieristica come da CTU;
€ 135.200,00 a titolo di spese per le sedute fisioterapiche come da CTU;
€ 17.160,00 a titolo di spese per medicinali Chailis e Movicom e € 16.604,80 per altre spese ritenute congrue come da CTU;
€ 197.340,58 a titolo di ulteriori spese analiticamente indicate nella narrativa dell'atto di citazione – e gli acconti già percepiti per un ammontare complessivo di € 1.700.104,60 (di cui € 1.464.000,00 ricevuti dalla CP_ ed € 236.194,60 corrisposti al sig. dall' ), ovvero la diversa somma, maggiore o inferiore, CP_1 Parte_2 che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi di mora dal giorno del sinistro sino alla notifica dell'atto di citazione e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla notifica della citazione sino all'integrale soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
- sempre in via subordinata, previo accertamento che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 C.d.A., condannare la Controparte_2 [...]
[...
[...] [...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa di assicurazione del veicolo Controparte_4 ospitante e responsabile civile, per 'importo di € 597.401,24 di cui: € 212.608,80 per la grave lesione del rapporto parentale;
€ 50.000,00 a titolo di danno da lesione alla sfera sessuale;
€ 334.792,44, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
ovvero la diversa somma, maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia. Oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal giorno del sinistro sino alla notifica della citazione e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla notifica della citazione sino all'integrale soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
- con vittoria del compenso professionale e rimborso delle spese sostenute per il presente giudizio, nonché per l'attività stragiudiziale svolta, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”
Per “il Tribunale Ill.mo rimetta la causa sul ruolo allo scopo di disporre la rinnovazione della Controparte_1 CTU medico legale per i motivi già esposti nelle osservazioni alla bozza di CTU depositate dal dott. , Persona_1 CTP di parte esponente;
nel merito, affinché il Tribunale Ill.mo, riconosciuta la corresponsabilità del sig. Parte_2 nei fatti per cui è causa per i motivi tutti di cui in narrativa, in tesi respinga le domande azionate ex adverso poiché infondate in fatto e diritto, anche alla luce delle somme già percepite e/o percepende dagli attori per quanto occorso, da intendersi nel loro complesso come satisfattive delle causali azionate;
in ipotesi, denegata, determini le minori somme ancora dovute dalla società comparente alle parti attrici per le causali azionate in giudizio, detratte le somme CP_ già percepite e/o percepende dagli attori a titolo di offerte reali e/o trattamento . In ogni caso ed ipotesi, vinte le spese di giudizio o, in estremo subordine, con integrale compensazione delle medesime”.
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN MERITO, In tesi, previo Controparte_2 accertamento, per quanto espresso in atti, del grado di responsabilità colposa del Parte_2
nella causazione dell'evento dannoso, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, rigettare la domanda di parte
[...] attrice perché infondata in fatto ed in diritto, anche in ragione delle somme già versate in fase extragiudiziale dalla a ed a In ipotesi, in caso di Controparte_1 Parte_2 Parte_1 condanna al pagamento del risarcimento del danno, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, a carico di CP_2
, condannare la a manlevare e/o tenere indenne il da ogni pretesa
[...] Controparte_1 CP_2 avanzata dagli attori, incluse le spese legali di soccombenza nonché a rifondere allo stesso le spese legali sostenute per il presente giudizio. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compenso professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
in proprio ed in nome e per conto di , giusta Parte_1 Parte_2 procura generale rilasciata il 7.2.2019, ha convenuto in giudizio ed Controparte_2 [...]
compagnia assicuratrice del convenuto, per sentirli condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, in conseguenza del sinistro stradale occorso il 28.11.2018, allorquando alle ore 4.30 alla guida del veicolo Renault Controparte_2
Megane tg. FR214NC di sua proprietà, in cui viaggiava come trasportato -tra gli altri- anche
[...]
, stava percorrendo la strada statale Sarzanese-Valdera, con Parte_2 direzione di marcia Cascine di Buti;
attraversato il centro abitato di Cascine di Buti, giunto in prossimità della curva all'altezza del civico 62, aveva sorpassato a velocità molto elevata, pari ca
120 km/h, l'autovettura condotta da e, perdendo il controllo del CP_5 Persona_2 veicolo, si era andato a schiantare contro una recinzione metallica. Nell'occasione, tutti e quattro i passeggeri erano stati sbalzati fuori dall'abitacolo dell'auto ed il , in conseguenza Parte_2
3 dell'urto, aveva riportato diagnosi di tetraplegia completa C-6 AIS A post traumatica, con irreversibilità della lesione midollare, plegia degli arti superiori ed inferiori, anestesia del tronco e degli arti, compromissione degli sfinteri e della capacità respiratoria.
Ha precisato che la compagnia assicuratrice aveva corrisposto, stragiudizialmente, le seguenti somme, ritenute insoddisfacenti:
- € 1.464.000 a di cui: Parte_2
o €100.000 in data 4.4.2019;
o €30.000 in data 17.9.2019;
o €734.000 in data 2.3.2020;
o €600.000 in data 22.6.2021;
- €100.000 a in data 22.6.2021. Parte_1
Inoltre, l' aveva erogato in favore di una pensione di CP_3 Parte_2 invalidità pari all'importo capitalizzato di €202.874,77.
Ha dunque agito in via principale ai sensi dell'art. 141 d. lgs. 209/2005 ed in via subordinata ai sensi dell'art. 144 d. lgs. 209/2005 chiedendo il risarcimento dei seguenti danni:
- €756.479,26 (al netto degli acconti corrisposti da pari ad €1.464.000 e CP_1 dell'importo spettante all' a titolo di rivalsa verso il responsabile civile parti ad CP_3
€202.874,77) in favore di , di cui: Parte_2
Danno non patrimoniale
o invalidità permanente al 95%, oltre danno morale per la componente della sofferenza soggettiva, oltre 231 giorni di invalidità temporanea, quest'ultima calcolata sul massimo valore previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano pari ad
€149;
o incremento del 25% a titolo di personalizzazione, deducendo che: le conseguenze dannose riportate avevano impedito allo stesso di svolgere l'attività di ballerino di samba e drag queen, normalmente svolta prima del sinistro, in quanto si esibiva in feste e serate a tema presso vari locali di Lucca e della Versilia ed avevano anche inciso sulla funzione erettile, sulla sensibilità erotica e sulla capacità di generare naturalmente, con compromissione della sfera sessuale;
4 Danno patrimoniale
o da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto sino all'incidente svolgeva incarico di barista/cameriere presso il Caffè Nelli di Lucca, con contratto a tempo indeterminato percependo un reddito lordo annuo di €19.731,10; a seguito della sopraggiunta totale inabilità al lavoro e dell'assenza prolungata per malattia era stato licenziato dal 5.9.2019;
o spese mediche già sostenute e documentate in atti;
o spese già sostenute per il compenso della badante assunta a tempo indeterminato per il periodo 5.2.2021-5.6.2022 pari ad €14.983,54;
o spese per assistenza futura, durante il residuo arco della sua vita, approssimativamente pari ad ulteriori 29,2 anni e nella specie:
- spese per la badante assunta a tempo indeterminato, con orario di lavoro di 18 ore settimanali e compenso mensile di €531,96;
- spese per fisioterapia, con frequenza di due sedute settimanali al costo di
€50 ciascuna;
- spese per assistenza infermieristica professionale per il cambio del catetere vescicale e per l'attuazione delle prescrizioni mediche, per un'ora tre volte a settimana, al costo di €18 ciascuna;
- spese per l'assistenza di un OSS per igiene personale, vestizione, eliminazione urinaria e fecale, piccole medicazioni, rilevazione periodica dei parametri vitali, per un'ora ogni giorno, al costo di €12;
- spese farmaceutiche, pari ad €55 al mese di cui €40 per Chalis ed €15 per
Pt_3
o spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento dell'ambiente domestico;
a seguito della vendita dell'immobile di proprietà a dell'acquisto di altro immobile a Lucca posto su un unico piano, erano Pt_4 divenuto necessario eseguire nel nuovo immobile le seguenti spese:
- €14.855 per l'acquisto di una cucina per disabili;
5 - €30.680 per l'acquisto di una piattaforma elevatrice per consentire l'accesso al resede esterno dove si trovano un giardino ed una piscina;
- €6.968 per l'acquisto di una piattaforma elevatrice per consentire gli spostamenti dalla sedia al divano;
- €7.176 per l'acquisto di un sollevatore per piscina per consentire l'accesso in acqua;
o spese per l'acquisto (€26.900) e l'adattamento (€4.825) di un autoveicolo per disabili;
o spese sostenute dalla sig.ra , parente del per Controparte_6 Parte_2 venire a fargli visita e nella specie:
- contratto di locazione e bonifici di pagamento mesi di gennaio-febbraio
2019 pari a € 1.100;
- Par-Easy Travel: fattura n. 2018/658/01 del 31.12.2018 per €76,12, n.
2019/67/01 del 28.2.2019 per € 30, estratto conto n. 400 del 28.2.2019 per € 266, ricevuta n. 9367 per € 2.390;
- contributo economico corrisposto per l'assistenza prestata: € 1.000;
o spese per assistenza tecnica e nella specie:
- Notaio prenotula n. 69 del 7.2.2019 per €700; Persona_3
- Avv. Carlo Frati: fattura n. 701 del 19.9.2019 per €2.200;
- : fattura n. 19 del 4.12.2019 per €7.000; Controparte_7
- notula del 20.2.2020 per €612,91; Persona_4
- Dott.ssa notula n. 3 del 3.8.2020 per €50,00; Persona_5
- Dott.ssa fattura n. 59 del 10.6.2021 per €3.050; Persona_6
o spese per assistenza stragiudiziale e nella specie:
- competenze dello Studio Ius Centro Trattazione Sinistri di Lucca, che aveva inizialmente assistito le parti nella trattativa stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui €16.191,12 corrisposti in data 8.5.2019; €5.950,00 corrisposti in data
1.10.2019, €72.446,25 corrisposti in data 16.3.2020;
6 - competenze in favore dell'Avv. Ottolini, che aveva prestato assistenza stragiudiziale dal 7.6.2021, a seguito di revoca del mandato allo Studio Ius, pari ad
€100.000; tale importo era stato indicato nell'atto di transazione del 22.6.2021 da parte della Compagnia ma non era mai stato corrisposto in favore del CP_1 difensore;
- €535.148,44 (al netto degli acconti corrisposti da pari ad €100.000) in favore di CP_1
di cui: Parte_1 danno non patrimoniale
o da compromissione del rapporto parentale, deducendo che: i comparenti sono una coppia dal 2017 e che nel 2020 si sono uniti civilmente;
è stata compromessa la vita coniugale, specie per quanto riguarda la sfera sessuale, nonché per il progetto di gestire una fattoria con diverse specie di animali, per il quale avevano acquistato una casa a on 1600 mq di giardino;
Pt_4
o danno riflesso alla sfera affettiva e sessuale, per la condizione di immobilità degli arti superiori ed inferiori e la quasi totale compromissione della funzionalità degli organi sessuali del partner; danno patrimoniale
o per aver ridotto l'orario di lavoro passando a part time, con contrazione della retribuzione ad €14.272,05 rispetto ai precedenti €23.571,84, allo scopo di garantire sempre assistenza quotidiana al coniuge.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, sul presupposto Controparte_1 che le somme corrisposte in via stragiudiziale possano ritenersi pienamente satisfattive.
In punto di an debeatur, ha rilevato la corresponsabilità dei terzi trasportati in relazione al sinistro occorso, deducendo:
- che la tipologia ed ubicazione delle lesioni riportate dal , nonché la circostanza Parte_2 che costui fosse stato proiettato al di fuori dell'abitacolo assieme agli altri trasportati, davano conto di un mancato o non corretto utilizzo dei mezzi di ritenzione;
7 - la cooperazione attiva del trasportato, e dunque il suo concorso di colpa, per essersi assunto il rischio di viaggiare a bordo di un veicolo condotto da un soggetto che era palesemente sotto influenza di alcol (il livello di etanolo rilevato era risultato pari a 0,79);
- la cooperazione omissiva del trasportato, in quanto i trasportati avevano omesso di richiedere che il conducente tenesse una condotta di guida consona allo stato dei luoghi, trattandosi di un centro abitato, tant'è che uno di costoro, nelle dichiarazioni rese ai
Carabinieri intervenuti aveva dichiarato che nell'occasione “correvamo”.
Circa il quantum debeatur, ha contestato le varie voci di risarcimento del danno richiesto dal
[...]
, non condividendo gli esiti della consulenza di parte e richiedendo un accertamento Pt_2 articolato ed esteso anche alle specifiche esigenze terapeutiche e riabilitative ed alle spese future eventualmente da sostenersi e sottolineando: in punto di personalizzazione del risarcimento,
l'insussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare un incremento percentuale;
in punto di capacità di produrre reddito, che lo stesso svolgeva una mansione che non richiede particolare competenza tecnica e che potrebbe accedere a modalità alternative di produzione di reddito;
in punto di compromissione della sfera sessuale, l'assunzione del farmaco
Chalis, adoperato espressamente per la cura di disfunzioni erettili. Ha anche specificamente contestato le voci di risarcimento del danno richieste da sottolineando in Parte_1 particolare la duplicazione del danno relativo alla sfera sessuale e ribadendo l'assunzione del farmaco Chalis.
Si è costituito il quale non ha contestato la propria responsabilità in ordine al Controparte_2 sinistro occorso, ma ha evidenziato che il viaggiava senza cintura di sicurezza Parte_2 allacciata.
Esperita la procedura di negoziazione assistita, la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico legale e prova testimoniale.
All'udienza del 16.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
8 Nelle conclusioni rassegnate per l'udienza del 16.5.2025 e nelle note conclusive, l'attore ha precisato che la pensione di invalidità erogata dall' in favore di CP_3 Parte_2
è pari non già all'importo capitalizzato di €202.874,77 bensì di € 236.194,60.
[...]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
1. In via istruttoria.
La causa si ritiene già compiutamente istruita, né vi sono ragioni per dar corso alla rinnovazione di c.t.u. Si richiamano sul punto le ordinanze istruttorie in atti, ribadendo la superfluità ai fini del decidere della prova orale non ammessa ed altresì la correttezza metodologica dell'approccio seguito dal c.t.u. Invero, il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie.
2. An debeatur.
2.1. Qualificazione giuridica della domanda.
Occorre qualificare la domanda spiegata, tenendo conto della diversa posizione sostanziale delle parti attrici e della dinamica del sinistro, che ha visto coinvolto un solo veicolo, quello condotto dal convenuto CP_2
In primo luogo, è necessario considerare che solo la vittima primaria del fatto illecito, ossia il
[...]
, il giorno 28.11.2018, viaggiava come trasportato a bordo veicolo Renault Megane tg. Pt_2
FR214NC di proprietà e condotto da Controparte_2
Dunque, è astrattamente postulabile soltanto in suo favore l'azione esperita secondo la normativa peculiare che il codice delle assicurazioni private riserva al trasportato ex art. 141, azione che invece non può essere utilmente invocata dall'altro attore, il il quale non è vittima primaria Pt_1 dell'illecito, né era trasportato a bordo del veicolo, ma lamenta un danno riflesso correlato alle conseguenze patite dal partner.
Egli, pur avendo nella sua qualità di danneggiato -ancorché secondario- titolo per l'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo che ha provocato il sinistro, ai sensi dell'art. 144 codice delle assicurazioni private (“Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di
9 un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”) non beneficia della peculiare tutela che l'art. 141 codice delle assicurazioni riserva ai soli trasportati.
Si ritiene tuttavia che tale norma speciale non sia invocabile, nel caso concreto, neppure dal
[...]
. Pt_2
Ai sensi della richiamata disposizione, il terzo trasportato, che si avvalga dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo, ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. Il fine della norma è quello di fornire al terzo trasportato, al quale può essere opposto il solo caso fortuito, uno strumento aggiuntivo di tutela e di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (da ultimo Cass. S.U., 30.11.2022,
n. 35318).
Tuttavia, la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., Sez. III, 10.1.2024, n.
1044 ord.) il cui principio di diritto si condivide pienamente, ha chiarito che la richiamata norma
“introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 d. lgs. 209/2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, co. 1,
c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito”.
10 Dunque, nella fattispecie, poiché è pacifico che il sinistro veda coinvolto un solo veicolo, quello condotto dal si applica il principio appena richiamato. CP_2
Ciò detto, in punto di an debeatur, la dinamica dell'evento è del tutto incontestata ed ammessa dai convenuti: è indubbio che l'incidente sia stato provocato dalla condotta di guida del CP_2 come emerge anche dalle evidenze documentali, in specie dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza del sinistro.
L'unica teste oculare sentita nell'immediatezza dai Carabinieri intervenuti, ha Persona_2 riferito che il alla guida della vettura di sua proprietà su cui viaggiava anche il CP_2 [...]
, nel percorrere alle ore 4.30 del 28.11.2018 la strada statale Sarzanese-Valdera, con Pt_2 direzione di marcia Cascine di Buti, appena attraversato il centro abitato di Cascine di Buti e giunto in prossimità della curva all'altezza del civico 62, aveva sorpassato a velocità molto elevata, l'autovettura condotta dalla teste e, perdendo il controllo del veicolo, si era andato a schiantare contro una recinzione metallica;
tutti i passeggeri sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo.
La condotta di guida è stata valutata non consona allo stato dei luoghi, trattandosi di centro abitato, ed avendo il conducente del tutto perso il controllo del mezzo condotto.
Dalla documentazione in atti emerge che il conducente viaggiava invero alla velocità di circa 120
Km/h e che era sotto l'influenza dell'alcool (è stato rilevato un livello di etanolo nel sangue pari a
0,79, mentre la relativa contravvenzione elevata dai Carabinieri intervenuti è stata annullata dal
Giudice di Pace solo per vizio di forma e non per insussistenza di stato di ebbrezza).
2.2. Concorso di colpa del trasportato.
In ogni caso, anche nel quadro della disciplina di favore prevista per i trasportati, se la vittima del fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1; ciò vale anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere, in quanto l'espressione “fatto colposo” che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferentesi all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come
11 sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Sia il che la compagnia convenuta ipotizzano la responsabilità del per non CP_2 Parte_2 aver indossato le cinture di sicurezza, conclusione che ricavano dal fatto che tutti gli occupanti il veicolo sono stati, in conseguenza dell'impatto, sbalzati all'esterno, mentre la compagnia ne ipotizza anche un concorso di colpa per essersi assunto il rischio di viaggiare a bordo di un veicolo condotto da un soggetto che era palesemente sotto influenza di alcol ed in quanto i trasportati avevano omesso di richiedere che il conducente tenesse una condotta di guida consona allo stato dei luoghi, trattandosi di un centro abitato. Richiama cioè la giurisprudenza della
Suprema Corte (ex aliis Cass., Sez. III, 28.5.2014 n. 11698) che conferisce rilevanza anche all'accettazione del rischio, quando costituisce esso stesso un antecedente causale dell'evento dannoso complessivamente inteso.
Sulla questione della rilevanza, rispetto alle lesioni riportate dal dell'eventuale uso Parte_2 dei mezzi di ritenzione, è stato deferito specifico quesito al c.t.u. nominato. Si condividono sul punto integralmente le conclusioni rassegnate, la cui validità e coerenza non viene mutata all'esito delle osservazioni del c.t.p. della compagnia convenuta.
A prescindere dalla effettiva posizione del danneggiato all'interno del veicolo (alla c.t.u. Dott.ssa il periziando ha riferito che occupava il sedile posteriore sinistro dell'auto, dietro il Per_7 guidatore, circostanza che è riportata anche nelle relazioni di parte della Dott.ssa e Per_6 della Dott.ssa , mentre nel verbale dei Carabinieri viene riportato che egli viaggiava sul Per_8 sedile anteriore), il consulente ritiene che il danno patito, consistente nella lesione del rachide cervicale, si sarebbe ugualmente verificato, anche in caso di corretto uso della cintura e che pertanto il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza non ha causalmente inciso sul verificarsi dell'evento.
Afferma il consulente nominato che “nel caso di specie, la lesività indubbiamente più significativa che riportò il Sig. fu la frattura-lussazione di C7 su C6 con il corpo Pt_2 Pt_5 di C6 lussato indietro pressoché completamente nel canale rachideo con sezione midollare, responsabile della Tetraplegia completa residua, […] compatibile con il meccanismo di flessione ed estensione e successiva azione compressiva sulla vertebra cervicale a causa delle importanti
12 forze in gioco. Tale meccanismo lesivo, come sovra richiamato, risulta realizzabile anche a fronte dell'azione di tensionamento della cintura di sicurezza, in quanto la stessa non svolge azione contenitiva sul rachide cervicale e sul capo, essendo quindi e comunque consentito il movimento di flesso estensione”.
Peraltro, è rimasto non provato all'esito dell'istruttoria che il effettivamente Parte_2 viaggiasse con cintura di sicurezza slacciata (in difetto di riscontro oggettivo nel verbale di intervento dei Carabinieri, la sola dichiarazione del conducente del veicolo non è sufficiente), tant'è che lo stesso consulente rileva come, oltre alle lesioni di cui sopra che hanno avuto incidenza causale determinante per l'attuale reliquato patologico del soggetto, sono state riscontrate altre lesioni che per la sede, la lateralità e la tipologia, risultano tutte compatibili con una corretta azione ritentiva della cintura di sicurezza (“Il Sig. , oltre alla suddetta Pt_2 lesività, riportò lesioni di minore rilevanza, rappresentate da Frattura del processo trasverso dx di D1-D2-D3, Lussazione anteriore costo vertebrale della 1 costa dx, Frattura composta del tratto posteriore della II. III costa dx frattura del processo coronoideo, collo e corpo della scapola dx, Frattura dal corpo sternale. Frattura del terzo medio della clavicola dx. […] compatibili con una corretta azione ritentiva della cintura di sicurezza”).
Né vi sono spazi per ipotizzare una corresponsabilità del alla luce delle ulteriori Parte_2 circostanze allegate dalla compagnia convenuta, rimaste anch'esse prive di riscontro probatorio.
All'esito dell'istruttoria, è rimasto del tutto indimostrato, poiché sul punto non è stata articolata alcuna prova, lo stato psicofisico del , cioè se egli fosse a sua volta in condizioni di Parte_2 alterazione per l'assunzione di sostanze alcoliche e se avesse cioè accettato il trasporto in stato di incapacità transitoria di intendere e di volere.
Al contempo, circa la condizione di soggetto in evidente stato di alterazione alcolica del conducente del mezzo, si osserva che, per postularsi la cooperazione attiva e materiale del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, è necessario che la condizione di alterazione del conducente fosse agevolmente percepibile e tale da rendere imprudente la scelta del trasportato di accettare di salire a bordo del mezzo.
Il tasso alcolemico rilevato a carico del è risultato pari a 0,79 g/l, quantitativo che CP_2 configura uno stato di ebbrezza “lieve” - come definito dall'art. 186, co. 2, lett. a) codice della
13 strada;
non può presumersi che fosse necessariamente percepibile una condizione di alterazione, tale da renderlo incapace alla guida, in assenza di altra oggettiva sintomatologia indicativa della perdita di lucidità del conducente, su cui alcuna prova è stata raggiunta in atti.
Ugualmente, alcun mezzo di prova è stato articolato in ordine all'eventuale mancata richiesta, avanzata dai trasportati e rivolta al conducente, di regolare la condotta di guida;
nulla si sa all'esito dell'istruttoria circa la situazione dei passeggeri all'interno dell'abitacolo del veicolo negli attimi precedenti il sinistro, né la dichiarazione di uno solo dei passeggeri che ha riferito che
“correvano” può valere ad imputare una qualche responsabilità al . Parte_2
Si ritiene dunque che la responsabilità del sinistro vada ascritta in ragione del 100% a carico del convenuto CP_2
3. Quantum debeatur in favore di . Parte_2
3.1. Danno non patrimoniale.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta c.t.u. danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa.
L'attuale condizione del è descritta come segue dal c.t.u.: “si è trattato di grave Parte_2 politraumatismo che ha interessato in via assolutamente prioritaria il rachide cervicale, determinando la Frattura Lussazione di C7 su C6 con corpo C6 lussato e sezione midollare, trattata con stabilizzazione cervicale, con conseguente lesione midollare che ha causato una
Tetraplegia completa post traumatica con alvo e vescica neurogeni”; “al termine del lungo iter clinico e riabilitativo, come emerge dalla documentazione sanitaria, persiste un quadro di
14 tetraplegia con deficit completo degli arti inferiori, presenza di quote motorie residue agli arti superiori, con limitazione del ROM di spalla destra, vescica e intestino neurologici, menomazioni non passibili di miglioramento. Tale condizione comporta l'uso obbligato di carrozzina, la sussistenza di alvo e vescica neurogeni, l'impossibilità di gestire gli spostamenti in modo autonomo, oltre alle gravi ripercussioni di carattere neuromotorio che si ripercuotono in modo particolarmente severo sulla sfera personale, intima e dinamico-relazionale del soggetto e che non risultano suscettibili di miglioramento”.
Poiché le nuove tabelle di cui al D.P.R. 12/2025 trovano applicazione solo ai sinistri verificatisi successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, per la liquidazione del risarcimento del danno patito dall'attore, tenuto conto della riscontrata lesione superiore ai nove punti percentuali, deve aversi riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III
Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno
2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto 2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N.
18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Nel caso di specie, il c.t.u. nominato ha preso espressa posizione sul punto, evidenziando che la sofferenza psicofisica patita dal “è da considerare di grave entità, quindi ai massimi Parte_2 livelli del grado di valutazione di tale componente di danno, sia per quanto attiene la fase
15 temporanea che quella successiva alla stabilizzazione dei postumi”. Va comunque adeguatamente considerato anche il grado di invalidità permanente riconosciuto, pari ad un barème del 90% e che necessariamente tiene già conto della gravità ed incidenza delle conseguenze dannose nella sfera individuale del soggetto ed è già parametrato, in particolare, alla perdita quasi assoluta delle autonomie del soggetto leso.
Al fine di quantificare l'incidenza della sofferenza, andrebbero dunque valorizzate le allegazioni attoree, che invece nel caso di specie risultano particolarmente generiche;
per cui, alla luce delle conclusioni rassegnate dal consulente, occorre procedere ad una stima equitativa che tenga conto della giovane età del soggetto e del rilevante impatto emotivo sulla sfera soggettiva dello stesso dell'evento traumatico in questione, in specie per la progressiva consapevolezza della perdita di autonomia, maturata dapprima nella fase del ricovero e poi anche a seguito della dichiarata stabilizzazione dei postumi, considerando in particolare tutte le menomazioni di carattere anatomico, disfunzionale, estetico e comunque attinenti la sfera psico-organica del soggetto.
Si stima equo riconoscere un incremento percentuale, nella misura del 25%, a titolo di sofferenza soggettiva, non solo in aumento al punto di danno biologico, ma in aumento del punto base riconosciuto per invalidità temporanea totale, per la rilevante durata del ricovero ed i numerosi interventi ed esami clinici cui egli si è dovuto sottoporre.
L'attore formula anche domanda di riconoscimento di riconoscimento di un ulteriore incremento del risarcimento del danno, a titolo di personalizzazione. La Corte di cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose
“comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27.5.2019 n.
14364).
Dall'articolata prova testimoniale esperita è emerso che il , di origine brasiliana, si Parte_2 esibiva come ballerino di samba in diversi locali tra Firenze, Lucca e la Versilia e che era noto anche come drag queen con lo pseudonimo di i testimoni hanno confermato che Persona_9
16 le doti di ballerino e le capacità artistiche venivano apprezzate dal pubblico ed anche dall'allora datore di lavoro (Caffè Nelli), in quanto spesso il improvvisava spettacoli live, Parte_2 attirando clienti e creando un'atmosfera di divertimento e spensieratezza. È evidente, e lo conferma anche il c.t.u., che tale tipologia di attività è diventata del tutto incompatibile con l'attuale stato di salute fisica dell'attore, che ha quasi del tutto perso l'uso degli arti.
Inoltre, la sfera sessuale dell'attore è risultata compromessa, ancorché l'atto sessuale non sia precluso dalle sue condizioni, atteso che emerge l'assunzione del farmaco Chalis, sotto prescrizione dell'urologo (sul punto il c.t.u. evidenzia che “la parte attiva del rapporto avviene solo con Chalis che assume sotto prescrizione dell'urologo presso cui effettua controlli”).
Ovviamente però la condizione di tetraplegia impedisce una piena partecipazione attiva nella sfera intima, limitando necessariamente l'interazione con il partner.
Sul punto si è espresso anche il c.t.u., sottolineando che “trova una particolare importanza anche la proiezione valutativa sulla sfera personale e dinamico-relazionale del soggetto, che vede sconvolto il suo assetto esistenziale in primo luogo partendo dalla vita di coppia con il marito, con gravi ripercussioni sulla sfera intima e sessuale e su tutte le attività ed iniziative che prima erano portate avanti insieme nella gestione della casa e familiari. Sono attualmente preclusi i viaggi, gli spostamenti in modo libero ed autonomo, le attività che prima svolgeva ed a cui era dedito, il ballo, la guida dell'auto, così come risulta preclusa una serie di attività connesse alla sfera in ambito domestico”.
Alla luce delle suddette circostanze, si giustifica un incremento del risarcimento a titolo di personalizzazione, che si stima equo riconoscere in misura pari al massimo tabellare (25%), data la particolare incidenza sulla sfera dinamica relazionale del soggetto leso.
Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che il nato il Parte_2
27.4.1982, alla data del fatto (28.11.2018) aveva 36 anni ed applicate le Tabelle del Tribunale di
Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
- danno biologico per invalidità permanente 90% € 707.670 incremento 25% per sofferenza €176.917,5 personalizzazione sul danno biologico 25% €176.917,5
TOTALE: €1.061.505
17 - I.T.T. 231 giorni, aumentando il punto base pari ad €115 del 25% €33.206,25
3.2. Danno patrimoniale.
Premesso che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., possono essere risarciti i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, si procede alla liquidazione secondo le seguenti voci.
3.2.1. Perdita della capacità lavorativa specifica.
Mentre il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo del danno non patrimoniale
(biologico), poiché non attiene alla produzione di reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'efficienza psicofisica del soggetto, il danno alla capacità lavorativa specifica costituisce un danno patrimoniale che “consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto;
si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica. Ne consegue la necessità di un'autonoma liquidazione di ciascuna delle predette voci di danno” (così Cass. 12.9.2000 n.
12022; Cass. 15.1.2001 n. 500, ma anche Cass., Sez. 3, 25.8.2014 n. 1816).
La Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988) ha individuato le diverse tipologie di perdita della capacità lavorativa, precisando che “si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. È questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015); 2) che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;
3) che la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione
18 professionale: anche questo è un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro;
4) che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è una danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito. Sotto tale profilo la prova della presumibile attività futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto tale aspetto le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perchè non considerano le attività lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata”.
Nel caso di specie, l'attore ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, dimostrando, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito, prima del sinistro;
egli era dipendente del Bar Nelli di Lucca, assunto con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di barista e, come detto, era solito organizzare anche momenti di animazione. A seguito della sua prolungata assenza per malattia nel periodo dicembre 2018 - luglio 2019 e della sopraggiunta totale inabilità al lavoro, la società lo ha licenziato per il superamento del periodo massimo di comporto a far data dal 5.9.2019.
All'esito del sinistro, il ha perduto il lavoro e non potrà svolgerne altri, compatibili Parte_2 con la propria formazione professionale e con l'attuale condizione di salute, nonostante la giovane età. Sul punto si è espresso anche il c.t.u. evidenziando quanto segue: “meritano inoltre di essere sottolineate nell'ambito delle abilità che il soggetto possedeva in modo completo prima del sinistro in esame, l'importante riflesso sulla capacità lavorativa. Il Sig. , come Pt_2 descritto, al momento del fatto era dipendente presso Bar, da 4 anni: la sua anamnesi lavorativa risulta caratterizzata da attività lavorative in qualità di barista, assistente di pulizia, animatore ed in particolare risultava coinvolto nell'animazione dei locali notturni (drag queen). L'attività lavorativa a causa e a seguito del fatto risulta definitivamente sospesa, ritenendo preclusa qualunque proiezione lavorativa consona e compatibile con la sua sfera attitudinale e con la sua condizione menomativa. Sussiste pertanto una compromissione totale della capacità lavorativa specifica del soggetto, considerando non solo l'attività svolta di barista, attività sempre svolta in piedi ed in movimento, ma altresì quelle attività legate all'animazione agli spettacoli in locali
19 notturni che risultano totalmente precluse. In proiezione generica e futura, pur non potendo ritenere totalmente compromessa la capacità lavorativa generica, conservando il soggetto capacità e funzioni cognitivo-intellettive, risulta difficile ipotizzare un ricollocamento in ambito protetto”.
In assenza di specifica percentualizzazione, tenuto conto dei postumi permanenti riconosciuti e delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., si ritiene equo quantificare l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 100%.
Quanto ai criteri per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, premesso che la liquidazione deve necessariamente essere effettuata in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 c.c. e 1226 c.c., una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., Sez. III,
25.06.2019, n. 16913), che si ritiene di condividere, riconfermando un proprio consolidato orientamento, ha affermato che “la liquidazione va effettuata mediante la moltiplicazione del reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, evidenziando altresì che, da un lato, quale base di calcolo deve essere tenuta in considerazione la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, che devono essere applicati coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti”.
In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica è dunque liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (Cass., sez. III,
16.2.2024, n. 4289). Chiaramente, ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente, rileva il reddito dichiarato;
per la valorizzazione del lucro cessante va poi considerato il reddito netto del dipendente, posto che il reddito lordo è comprensivo di componenti che non pervengono immediatamente nella sfera patrimoniale del soggetto (tasse, imposte etc.).
È invece da considerarsi residuale il parametro del triplo della pensione sociale;
quest'ultimo criterio, infatti, potrebbe trovare applicazione, nei casi in cui il giudice di merito accertasse che la vittima, al momento dell'infortunio aveva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o
20 sporadico da renderla sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Cass. civ., sez. VI-III, 4 maggio 2016, n. 8896, confermata da (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988), caso che, evidentemente, non è quello di specie.
Infatti, come risulta dalla relativa certificazione unica rilasciata al dipendente con riferimento all'anno 2017, il risulta aver percepito un reddito lordo annuo di € 19.731,10, pari ad Parte_2 un netto di circa €15.000.
La refusione del pregiudizio deve essere attuata con la corresponsione di una somma omnicomprensiva, giacché, peraltro, non è stata domandata la corresponsione sotto forma di rendita.
Il Tribunale ritiene di porsi il problema di dover scontare il risultato di questo calcolo, in virtù della nota regola di matematica finanziaria per cui l'anticipato pagamento di una somma esigibile solo tra n anni comporta un esborso minore in valore nominale.
L'istituto giuridico della capitalizzazione di una rendita futura non è disciplinato normativamente ed è puramente giurisprudenziale. Si ritengono ormai superati i parametri di cui al R.D.
1403/1922, come recentemente ribadito anche dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. III,
25.06.2019, n. 16913), ma vanno ritenuti superati anche i coefficienti diffusi dal Consiglio
Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a
Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in “Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno”, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.) e quelli trasfusi D.M. 22.11.2016
(G.U. Serie Generale 295 del 19.12.2016-Suppl. Ord. 56), relativi alla capitalizzazione delle rendite ad inabili e superstiti.
Infatti, come correttamente indicato dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, nell'elaborazione delle Tabelle 2024 “entrambe le tabelle, elaborate nel settore assicurativo, sono, comunque, basate su tavole di mortalità (“attesa di vita”) della popolazione italiana e sull'andamento dei tassi di interesse legale ricollegati temporalmente al momento storico in cui sono state elaborate”.
Si ritiene dunque di fare applicazione dei coefficienti di capitalizzazione elaborati dal Tribunale di Milano nelle tabelle vigenti per l'anno 2024 che si fondano sui seguenti criteri:
“
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato,
21
2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione,
3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica,
4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella è basata sulla mortalità del 2022 (nell'aggiornamento 2024),
5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al novembre 2023
(nell'aggiornamento 2024),
6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023)
(nell'aggiornamento 2024). La tabella verrà, poi, aggiornata con una periodicità tendenzialmente annuale, analogamente a quanto avviene con le tabelle milanesi del "danno biologico”.
Occorre poi considerare ai fini della durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica che, se è vero che normalmente si dovrebbe fare riferimento alla vita lavorativa residua prima di conseguire il trattamento pensionistico, nel caso di specie è stato deferito al c.t.u. uno specifico e puntuale quesito circa la residua aspettativa di vita del
[...]
. Il c.t.u., con valutazione non contestata dai cc.tt.pp. ha così concluso: “Sulla base di Pt_2 tutti questi elementi si può stimare oggi, tenuto conto dell'attuale età di di 41 anni, alla Pt_2 luce dei suddetti parametri ma altresì delle maggiori complicanze cui è sottoposto per il suo stato di fragilità, una aspettativa di vita del Soggetto, con approssimazione, in circa 25-26 anni, quantificazione previsionale basata su dati statistico-epidemiologici che, ovviamente, rappresenta un'approssimazione che non può corrispondere ad una stima specifica per il
Soggetto in esame, la cui aspettativa di vita potrebbe anche essere differente”.
Si ritiene pertanto di considerare la residua vita media (peraltro coincidente con l'età pensionabile per gli uomini) e si procede dunque alla seguente quantificazione:
- invalidità lavorativa del 100%;
- percepiva un reddito di €15.000 che perderà per gli anni futuri, fino alla data di fine vita stimata pari a 67 anni;
22 - l'arco temporale da considerare è 67 (fine vita stimato) - 36 (anni alla data del sinistro) =
31;
- il coefficiente di riferimento come da Tabelle milanesi è 26,80.
Moltiplicando €15.000 per 26,80 si ottiene la somma di €402.000 che costituisce la capitalizzazione (rectius: l'attualizzazione) di quella rendita per la durata di 31 anni.
3.2.2. ES mediche.
Sono inoltre riconosciute le spese mediche nella misura ritenuta congrua dal c.t.u. ad eccezione della spesa pari ad €3.050 relativa alla consulenza medico legale della Dott.ssa Per_6 trattandosi di voce che va liquidata unitamente alle spese di lite, dunque pervenendosi complessivamente alla somma di € 12.373,90.
3.2.3. ES per badante.
Nell'atto di citazione, l'attore afferma di aver assunto un badante per 18 ore settimanali (con orario di lavoro 8-11), richiedendo a titolo di danno patrimoniale gli esborsi che afferma di aver sostenuto per il periodo 5.2.2021-5.6.2022. In realtà in atti non vi è documentazione alcuna da cui emerga l'esborso di €14.983,54, che l'attore afferma di aver sostenuto (non sono allegate né contabili di bonifico né ricevute di pagamento dei contributi previdenziali).
Si esclude pertanto il risarcimento della relativa voce, quale danno emergente, provvedendo alla liquidazione quale danno futuro secondo la stima equitativa effettuata al paragrafo dedicato.
3.2.4. ES sostenute dalla Sig.ra . CP_6
Non vi è alcuna correlazione causale fra il sinistro patito dal e gli esborsi sostenuti Parte_2 dalla Sig.ra per l'alloggio e per i trasporti per far visita al figlio. La decisione di venirlo a CP_6 trovare, per umana e comprensibile vicinanza, va riportata ad una scelta autonoma e a ragioni di ordine morale e personale, oltre che di affetto familiare, che tuttavia non può considerarsi conseguenza immediata e diretta del sinistro, giacché, astrattamente, un parente può voler visitare il congiunto anche quando questi si trovi in piena ed ottimale condizione di salute dello stesso, né del resto può ritenersi necessaria la sua presenza a fini di assistenza infermieristica, non risultando provata all'esito dell'istruttoria alcuna specifica competenza tecnica od alcuna particolare necessità per cui la sua presenza poteva ritenersi indispensabile.
23
3.2.5. ES per un veicolo.
Non è stata fornita alcuna evidenza della disponibilità da parte del danneggiato o del suo partner, prima del sinistro, di un veicolo (modello, marca, tipologia, caratteristiche), né è stato comprovato che eventualmente tale vettura per le sue caratteristiche strutturali non fosse adattabile alle nuove esigenze specifiche dell'attore, né tantomeno del fatto che egli era in possesso di patente di guida o che ordinariamente se ne servisse.
Di conseguenza non può considerarsi conseguenza immediata e diretta della lesione il danno emergente per l'acquisto di un veicolo ex novo, né vi sono adeguati parametri per stimare che per soddisfare adeguatamente le esigenze di trasporto del sia necessario e congruo Parte_2 sostenere le spese dei preventivi rimessi in atti dall'attore.
3.2.6. ES per assistenza tecnica.
Alcuna correlazione causale con il sinistro è riscontrabile rispetto alle spese sostenute per rilasciare procura generale di cui al doc. 67, peraltro progetto di notula del Notaio per Per_3 autentica di firma Avv. Frati di cui al doc. 68, per l'attività di mediazione immobiliare di cui al doc. 69, per mediazione locativa di cui al doc. 71; comunque tutte le voci sono prive di prova dell'esborso, di talché in ogni caso se ne esclude la liquidazione.
Sebbene la spesa per le pratiche di assunzione badante (doc. 70) sia invece pertinente al sinistro e ad esso riferibile, non vi è prova alcuna in atti del relativo pagamento da parte dell'attore, per cui se ne esclude la liquidazione.
Circa l'esborso per la consulenza di parte, si è già detto al punto 3.2.2.
3.2.7. ES stragiudiziali.
In tema di liquidazione delle spese stragiudiziali, ha recentemente statuito la Corte di cassazione che (Cas. Sez. 6 - 3, 13/03/2017, n. 6422 ord.) che “in caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo
24 esborso”.
Tale pronuncia si pone nel solco di una precedente sentenza dalla Cassazione a Sezioni Unite che ha statuito “non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte” (Cass. Civ., S.U., 10.07.2017, n. 16990, confermata da Cass. Civ., Sez. VI, 2.2.2018 n.
2644).
Le spese stragiudiziali, dunque, devono essere considerate quale danno emergente e liquidate a titolo di danno patrimoniale;
al contempo, è necessario che il giudice del merito, ai fini della liquidazione delle spese, valuti se, alla luce delle emergenze istruttorie, il danno derivante dal sinistro doveva essere liquidato nella fase amichevole, piuttosto che nel processo.
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che, sulla base delle emergenze istruttorie, nella disponibilità anche della Compagnia assicuratrice poteva ragionevolmente presumersi che l'attore sarebbe risultato vittorioso nel giudizio di merito, di talché astrattamente spetterebbero all'attore anche le spese sostenute per la fase stragiudiziale, purché debitamente documentate;
invero trattandosi di danno patrimoniale deve essere data prova dell'esborso sostenuto dal danneggiato.
Si osserva, tuttavia, risultano documentati soltanto gli esborsi per complessivi €94.587,37 in favore dello Studio Ius, somma che va riconosciuta nella complessiva liquidazione del danno, andando a verificare i conti correnti da cui risultano transitate in uscita le somme;
più nello specifico dalla documentazione in atti si evince che:
- in data 8.5.2019, il bonifico di €16.191,12 in favore di è stato disposto dal cc Parte_6 cointestato tra il e l' ; dunque, tale somma va riconosciuta per €8.095,06 in Pt_1 Pt_2 favore di e per €8.095,06 in favore di;
Pt_1 Parte_2
- in data 1.10.2019, il bonifico di €5.950 in favore di è stato disposto dal cc Parte_6 cointestato tra il e l' ; dunque, tale somma va riconosciuta per €2.975 in Pt_1 Pt_2 favore di e per €2.975 in favore di;
Pt_1 Parte_2
25 - in data 16.3.2020, il bonifico di €72.446,25 in favore di è stato disposto dal Parte_6 cc personale del;
dunque, tale somma va riconosciuta in suo favore. Parte_2
Invece, non vi è alcuna prova che l'attore abbia corrisposto in favore dell'Avv. Ottolini l'ulteriore somma di €100.000 oltre IVA e CAP se dovuti, per cui si esclude il relativo risarcimento.
Trattasi peraltro di importo che la compagnia avrebbe ipoteticamente versato, in favore del legale, nel solo caso di accettazione della proposta transattiva formulata, cosa che invece non si è concretizzata.
3.2.8. ES per l'abbattimento delle barriere architettoniche e
l'adeguamento dell'ambiente domestico
Non vi è alcuna documentazione versata in atti che provi la necessità di rimuovere barriere architettoniche eventualmente presenti nell'attuale abitazione degli attori;
anzi, il c.t.u. ha riportato espressamente la seguente considerazione “Attualmente nella nuova abitazione non vi sono barriere architettoniche, pur dovendo apportare alcune modifiche”. Era onore della parte attrice comprovare la necessità di adeguamenti indispensabili, mediante produzione quantomeno di un principio di prova (rilievi planimetrici, relazione tecnica etc.).
Peraltro, non vi è alcuna prova dell'esborso di €14.855 per l'acquisto di una cucina per disabili asseritamente sostenuto, riportando l'all. 44 esclusivamente un preventivo di spesa;
senza contare che una cucina adattata ad un soggetto tetraplegico potrebbe essere reperita sul mercato a costi inferiori.
Non vi è alcuna prova dell'esborso di €30.680 per l'acquisto di una piattaforma elevatrice per consentire l'accesso al resede esterno dove si trovano un giardino ed una piscina, riportando l'all.
45 esclusivamente un preventivo di spesa, né del resto vi è documentazione planimetrica o fotografica da cui si desuma l'indispensabilità di tale intervento.
Stesse considerazioni valgono per la spesa di €6.968 per l'acquisto di una piattaforma elevatrice per consentire gli spostamenti dalla sedia al divano ed €7.176 per l'acquisto di un sollevatore per piscina per consentire l'accesso in acqua, che peraltro appaiono anche spese di natura voluttuaria.
3.2.9. DA futuri.
Anche il danno patrimoniale che un soggetto invalido sostiene per le spese di assistenza di cui necessita durante tutta la sua vita costituisce un pregiudizio permanente, che si produce
26 quotidianamente e che integra un'ipotesi di danno patrimoniale futuro, ovvero non ancora verificatosi al momento della decisione, ma che si determinerà ragionevolmente in futuro, per la cui liquidazione occorre fare ricorso a criteri probabilistici e astratti.
Ai fini della liquidazione dei danni futuri, di cui si analizzano sotto le singole voci in base alle domande avanzate e che vanno riconosciuti secondo una somma omnicomprensiva, il Tribunale si pone, non diversamente da quando indicato al paragrafo 3.2.1 relativo alla perdita della capacità lavorativa specifica, il problema di dover attualizzare il risultato del calcolo, secondo un coefficiente di capitalizzazione;
tale valore si individua, come al paragrafo 3.2.1, secondo i criteri sopra richiamati, tenuto conto dell'età del soggetto, della residua aspettativa di vita e facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Si procede dunque all'esame delle singole domande:
o spese per la badante assunta a tempo indeterminato;
Anche il c.t.u. nominato ha affermato che la condizione di tetraplegia dell'attore rende assolutamente necessaria la presenza di un badante per l'assistenza primaria, sottolineando che trattasi di assistenza generica e non infermieristica.
Sul punto occorre evidenziare che, nell'atto di citazione, l'attore ha dato atto di aver assunto un badante per 18 ore settimanali (con orario di lavoro 8-11) e su tale parametro ha formulato la richiesta risarcitoria. Soltanto con la comparsa conclusionale, l'attore tardivamente allega che il fabbisogno orario dell'assistenza tramite badante sarebbe da stimarsi in misura pari a 18 ore al giorno, da coprire mediante la rotazione settimanale di quattro badanti da inquadrarsi nel livello
C/Super del CCNL.
La deduzione pertanto risulta tardiva ed inammissibile.
Al contempo, il ha affermato durante tutto il corso del processo di aver ridotto il proprio Pt_1 orario di lavoro per accudire il compagno, negli orari in cui non è presente un badante.
Si utilizza dunque, quale parametro di riferimento per la stima equitativa del danno in questione,
l'attuale assetto organizzativo dell'assistenza domiciliare, come emerge dalla documentazione allegata quale doc. 26 (contratto di lavoro, busta paga e contributi previdenziali). Mediamente
l'esborso mensile, comprensivo di contributi e tredicesima mensilità anticipata, è pari a circa
€700, dunque €8.400.
27 Moltiplicando €8.400 per il coefficiente di 26,80 (come individuato al paragrafo 3.2.1) si ottiene la somma di €225.120 che costituisce la capitalizzazione (rectius: l'attualizzazione) di quella rendita per la durata di 31 anni.
o spese per assistenza infermieristica professionale per il cambio del catetere vescicale e per l'attuazione delle prescrizioni mediche, per un'ora tre volte a settimana, al costo di €18 ciascuna;
Sebbene in relazione a tale voce il c.t.u. abbia ritenuto necessaria un'assistenza infermieristica per specifiche tipologie di mansioni (“per la prevenzione e gestione dei decubiti, per la gestione dell'incontinenza e dello svuotamento intestinale”) si sottolinea come ad oggi, fermo restando che il servizio è almeno in parte erogabile anche a carico del SSN, l'attore non abbia dedotto di aver mai assunto, in regime privato e dopo le dimissioni ospedaliere, un infermiere professionale.
Né d'altra parte risulta offerta alcuna prova documentale circa spese già sostenute a tale titolo.
Né si può presumere che egli non abbia, medio tempore, usufruito di tale tipologia di assistenza per mancanza di sufficiente liquidità con cui far fronte all'esborso, posto che risultano già corrisposti acconti dalla compagnia assicuratrice per oltre €1.000.000.
Valorizzando anche il lungo tempo decorso dalle dimissioni ospedaliere e dal rientro a domicilio, deve pertanto presumersi che le esigenze sopra indicate siano state soddisfatte per il tramite di assistenza alternativa, i cui costi non sono ad ogni modo né dedotti né documentati, per cui resta preclusa anche la relativa stima equitativa di eventuali futuri esborsi;
o spese per l'assistenza di un OSS per igiene personale, vestizione, eliminazione urinaria e fecale, piccole medicazioni, rilevazione periodica dei parametri vitali, per un'ora ogni giorno, al costo di €12;
Valgono in relazione a questa voce considerazioni del tutto speculari a quelle esposte nel punto che precede.
o spese per fisioterapia, con frequenza di due sedute settimanali al costo di €50 ciascuna;
Nonostante la c.t.u. abbia riconosciuto la “necessità di prosecuzione di fisioterapia di mantenimento del tono muscolare per almeno due volte a settimana”, anche in relazione a questa voce, si richiamano le considerazioni sopra espresse, difettando in atti ogni evidenza documentale
28 circa la sussistenza e la frequenza delle sedute di fisioterapia, se non nei limiti di un'unica fattura del dicembre 2021 relativa a due sedute al costo complessivo di €60,00. Ciò si evidenzia anche in relazione al costo richiesto da parte attrice, pari ad €50 a seduta, ben superiore rispetto all'unica prestazione usufruita.
Valgono dunque in relazione a questa voce considerazioni del tutto speculari a quelle esposte nei punti che precedono.
o spese farmaceutiche, pari ad €55 al mese di cui €40 per Chalis ed €15 per
Pt_3
Nonostante la c.t.u. abbia riconosciuto la “Congrue le spese sostenute e da sostenersi per la terapia farmacologica con Cialis e , anche in relazione a questa voce, si richiamano le Pt_3 considerazioni sopra espresse, difettando in atti ogni evidenza documentale circa gli esborsi già sostenuti e la frequenza dell'assunzione dei farmaci de quo.
******************* In conclusione, il danno in favore di è così Parte_2 quantificato:
- danno biologico per invalidità permanente 90%, oltre incremento 25% per sofferenza ed oltre personalizzazione sul danno biologico 25% €1.061.505,00
- I.T.T. 231 giorni, aumentando il punto base pari ad €115 del 25% €33.206,25
- danno da perdita della capacità lavorativa specifica €402.000,00
- spese mediche documentate €12.373,90
- spese stragiudiziali documentate €83.516,31
- danno per spese future €225.120,00
TOTALE €1.817.721,46
3.3. Somme già corrisposte dall' CP_3
Per stessa ammissione delle parti attrici, che pure non documentano la circostanza, incontestata tuttavia anche dai convenuti, l' ha riconosciuto un'indennità in favore del , pari CP_3 Parte_2 all'importo complessivo, come dichiarato nelle conclusioni rassegnate, di €236.194,60.
Trattasi di somme che vanno considerate allorquando si procede al risarcimento del danno, trattandosi di voci da scomputare dal danno patrimoniale eventualmente riconosciuto in
29 conseguenza della perdita o riduzione della capacità lavorativa del soggetto o per spese di assistenza futura, secondo il principio della necessaria compensatio lucri cum damno.
L'incidenza sulla sfera patrimoniale di tali emolumenti è pacifica, trattandosi di indennità che ristorano l'inabilità lavorativa e l'assenza di autonomia del soggetto.
Tale principio è espresso da un consolidato orientamento della Suprema Corte che ha statuito, quanto alla pensione di invalidità (Cass., sez. III, 17/05/2023, n.13540), che “in tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento a tale titolo liquidato dal giudice deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato CP_ dall attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore” e, quanto all'assegno di accompagnamento, in fattispecie proprio di responsabilità sanitaria, che “dall'ammontare del danno subito […] in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto CP_ dall in conseguenza di quel fatto” (Cass. S.U., 22/5/2018 n. 12567).
Si deve dunque procedere al calcolo del cd. “danno differenziale”, quale differenza tra quanto eventualmente spettante al danneggiato, a titolo di danno patrimoniale, secondo i criteri civilistici come sopra determinato e quanto già indennizzato dall' . CP_3
4. Quantum debeatur in favore di Parte_1
4.1. Danno non patrimoniale;
danno da compromissione del rapporto parentale comprensivo del danno alla sfera sessuale.
Il danno da compromissione del rapporto parentale si annovera tra i danni non patrimoniali.
Pacificamente la giurisprudenza ammette il risarcimento del cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, che mira a ristorare la perdita, in conseguenza di un illecito, di un prossimo congiunto, da cui consegue normalmente una condizione di “vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto” (Cass., 20.10.2016, n. 21230). E tuttavia, in via interpretativa, si riconosce ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di
30 fatto illecito costituente reato, lesioni personali, il risarcimento del cosiddetto danno non patrimoniale da compromissione del rapporto parentale, concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223
c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile.
Trattasi di un danno derivante dallo sconvolgimento del legame affettivo, dalla rottura dell'equilibrio familiare e dall'elevato grado di sofferenza soggettiva patito dal congiunto quale conseguenza riflessa dell'altrettanto grave e permanente lesione dell'integrità psico-fisica subita dalla vittima primaria, che andrà liquidato tramite adeguata valutazione equitativa.
Già in passato la Suprema Corte aveva, in effetti, evidenziato trattarsi di un danno non patrimoniale iure proprio del congiunto che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza e al fatto notorio, dato che “l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (cfr., ex multis, Cass. n. 25541/2022; Cass. n. 9010/2022).
Orbene, l'intensità del vincolo parentale del con il è stata sufficientemente Pt_1 Parte_2 dimostrata, oltre che in via presuntiva (in difetto di elementi di segno contrario), anche tramite le prove documentali e testimoniali rese in giudizio, dalle quali è emerso il forte legame affettivo tra le parti.
Gli odierni attori erano partner, in una relazione di fatto ed erano già conviventi prima del sinistro, mentre si sono poi sposati nel 2020, dopo gli eventi accaduti. Convivenza di fatto e coniugio sono del tutto equiparabili ai fini di cui si discute.
La sofferenza del congiunto è rinvenibile in sé dalle gravi conseguenze patite dal danneggiato, posto che, per la sopravvenuta condizione di tetraplegia, il ha perso, prematuramente, Parte_2 ogni residua autonomia, con riflessi significativi anche sulla quotidianità del coniuge.
I testi sentiti hanno poi confermato che il deve occuparsi di assistere il marito in diverse Pt_1 funzioni quotidiane, non solo al momento della somministrazione dei pasti, per le difficoltà ad es.
a sminuzzare il cibo, ma anche al momento dell'espletamento dei bisogni fisiologici.
Si è già detto anche della conseguente compromissione della sfera sessuale dei due partner.
31 In questa sede si osserva tuttavia che la pur debita necessità di riconoscere adeguato ristoro alle sofferenze patite dal familiare, non può però tradursi in una duplicazione delle voci di risarcimento.
Come già si è evidenziato sopra, il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di
“danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Tale è, all'evidenza, la richiesta avanzata dal nella misura in cui distingue il danno da Pt_1 compromissione del rapporto parentale dal danno alla propria sfera sessuale, quanto trattasi invece di voci unitarie che afferiscono all'unico danno non patrimoniale risarcibile, in favore del congiunto, per la compromissione della sfera relazionare con il compagno di vita, in conseguenza dell'illecito.
Si procede dunque ad una unitaria liquidazione.
Ai fini della liquidazione equitativa di questa voce di risarcimento, ha chiarito la Suprema Corte
(Cassazione civile Sez. III 28.2.2019, n. 5829 ord.) che “è legittimo utilizzare come parametro di riferimento le tabelle elaborate per la liquidazione del danno da morte del congiunto anche per liquidare il danno da grave lesione permanente del congiunto, purché si proceda ad adeguata riduzione proporzionale in ragione della diversità della situazione concreta”.
Il calcolo viene effettuato tenendo conto di vari fattori, tra cui l'età delle persone coinvolte, la convivenza e il tipo di legame, l'incidenza delle conseguenze patite.
Va poi tenuta in adeguata considerazione la sopravvivenza della vittima, non producendosi la perdita definitiva del rapporto che è il presupposto dell'applicazione di tali tabelle ed il fatto che il congiunto possa, ancorché in misura meno piena e soddisfacente di prima, continuare a la propria vita lo stesso.
Facendo applicazione dei richiamati criteri si riconoscono:
Punto base: €3.911
32 Età della vittima primaria: , nato a [...] Parte_2
PA (Brasile) il 27.04.1982, il 28.11.2018 aveva 36 anni
22 punti
Età della vittima secondaria: nato a [...] il [...] e dunque il 28.11.2018 Parte_1 aveva 29 anni
24 punti
Convivenza: 16 punti
Qualità della relazione affettiva: 15 punti secondo il valore medio tabellare
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: in difetto di allegazione e prova non si riconosce alcun punto per complessivi €301.147.
Si stima congruo riconoscere una somma pari al 50% di quanto spetterebbe in caso di morte, anche in ragione della residua aspettativa di vita della vittima primaria, come stimata sopra, riconoscendo un risarcimento pari ad €150.573,50.
4.2. Danno patrimoniale
4.2.1. Per riduzione orario di lavoro.
Non si ritiene che costituisca conseguenza immediata e diretta del sinistro la perdita patrimoniale rappresentata dalla differenza retributiva tra il reddito percepito prima del sinistro ed il reddito percepito dopo il sinistro.
È infatti da ritenersi volontaria la scelta del di ridurre il proprio orario di lavoro per Pt_1 assistere il coniuge;
è dunque una posta patrimoniale a cui volontariamente ha rinunciato, per scelta del tutto elettiva, che non può ricondursi, quale danno emergente, all'illecito patito dal coniuge.
4.2.2. ES Stragiudiziali.
Si richiama quanto indicato al paragrafo 3.2.7, riconoscendo in favore del le spese che Pt_1 risulta aver anticipato e documentato.
******************* In conclusione, il danno in favore di così quantificato: Parte_1
- Danno da compromissione del rapporto parentale €150.573,50
33 - ES stragiudiziali documentate €11.070,06
TOTALE €161.643,56
5. Interessi e rivalutazione, tenendo conto degli acconti liquidati.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Nel caso di specie, occorre, poi, tener conto degli acconti già corrisposti, come segue:
- € 1.464.000 a di cui: Parte_2
o €100.000 in data 4.4.2019;
o €30.000 in data 17.9.2019;
o €734.000 in data 2.3.2020;
34 o €600.000 in data 22.6.2021;
- €100.000 a in data 22.6.2021. Parte_1
La Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), superando un proprio precedente orientamento, ha recentemente esplicitato i criteri di calcolo che debbono essere applicati al fine del corretto computo degli acconti, evidenziando che anche l'acconto deve essere devalutato alla data del fatto e rivalutato al momento della liquidazione, al fine di rendere omogeneo tale ammontare con il capitale liquidato, ed, al contempo, che il computo degli interessi, sulle somme così ricalcolate, deve essere effettuato tenendo conto degli acconti versati.
A tale proposito, ha precisato la Corte di Cassazione che “il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire
e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
(b) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014)”.
35 Pertanto, la liquidazione del danno è effettuata tenuto conto dei criteri sopra richiamati per il computo dell'acconto.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
6. ES di lite.
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa e secondo i parametri medi;
lo scaglione per valore si calcola sul danno come riconosciuto all'esito del giudizio, tenendo conto delle somme già liquidate stragiudizialmente ed applicato un incremento del 30% per la difesa in favore di più parti.
A carico del soccombente sono poste anche le spese di c.t.u., come liquidate in atti.
Circa le spese di c.t.p., come statuito dalla Corte di cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La liquidazione, dunque, presuppone che sia formulata specifica domanda di rimborso ed inoltre, onde consentire la valutazione di congruità da parte del Tribunale, la parte che domanda il pagamento deve quantomeno fornire un parametro per la valutazione di congruità, mediante produzione della notula emessa dal professionista, con indicazione dell'attività prestata e dei compensi richiesti.
Nella fattispecie è versata in atti una notula per €3.050, valore che non risulta congruo a fronte della somma liquidata in atti al c.t.u., pari ad €2.044,33, anche tenendo conto della maggiore attività svolta dal consulente d'ufficio che deve provvedere anche a fornire risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, per cui si ridetermina nella minor somma di €1.500.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra il e la compagnia convenuta, CP_2 posto che non ha contestato la copertura del sinistro e che le parti hanno svolto CP_1 difese sostanzialmente speculari sotto il profilo della debenza del risarcimento del danno in favore della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
36 1. accertata la responsabilità di in ordine al sinistro occorso in data Controparte_2
28.11.2018, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore e in solido tra loro, a corrispondere Controparte_2
o a la somma di €1.817.721,46, Parte_2 detratta la somma di €236.194,60, già corrisposta dall' , ed oltre rivalutazione CP_3 ed interessi, tenendo conto dell'acconto già liquidato per €1.464.000, in applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
o a la somma di €161.643,56 oltre rivalutazione ed interessi, Parte_1 tenendo conto dell'acconto già liquidato per €100.000, in applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017,
n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
e in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, per Controparte_2
€18.400, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese di contributo unificato, bolli e notifiche;
3. pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e in solido tra loro le spese di c.t.u., nonché Controparte_2 le spese del c.t.p. di parte attrice, rideterminate in €1.500;
4. compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
Lucca, 17 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2980/2022 tra
(C.F. ), in proprio e in nome e per conto di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. NICOLA GORI, dell'Avv. ILARIA OTTOLINI e dell'Avv. GABRIELE DA PONTE
A QUARTO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Lucca, Viale
Puccini Trav. XI, n. 134/E, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. PIER LUIGI PELLINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca-Via Versilia 60, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DANIELE Controparte_2 C.F._3
NISINI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Via Roma 24, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
1 Oggetto: sinistro stradale
CONCLUSIONI
Per , in proprio ed in nome e per conto di : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione difesa e deduzione, per tutti i motivi esposte nell'atto di citazione e nei successivi atti difensivi, da intendersi qui richiamati: - in via principale, accertato e dichiarato che il sig. era terzo trasportato a bordo dell'autoveicolo Renault Parte_2 Megane, targato FR214NC di proprietà e condotto dal sig. in occasione del sinistro stradale per cui Controparte_2 è causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 C.d.A., condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, quale impresa di assicurazione del veicolo ospitante e responsabile civile, al risarcimento integrale dei danni sofferti dal sig. , per l'importo complessivo di € Parte_2 2.693.675,37 pari alla differenza tra il danno complessivo patito pari ad € 4.393.779,97 - di cui: € 1.285.892,00 a titolo di danno biologico, corrispondente al 90% di IP e 231 giorni di ITT, con personalizzazione del danno nella misura del 25%, come da CTU;
€ 719.198,59, per la perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 100%; € 1.949.376,00 a titolo di spese per l'assistenza generica come da CTU (costo complessivo di n. 4 badanti per complessive 18 ore giornaliere); € 146.016,00 spese per l'assistenza infermieristica come da CTU;
€ 135.200,00 a titolo di spese per le sedute fisioterapiche come da CTU;
€17.160,00 a titolo di spese per medicinali Chailis e Movicom e € 16.604,80 per altre spese ritenute congrue come da CTU;
€ 197.340,58 a titolo di ulteriori spese analiticamente indicate nella narrativa dell'atto di citazione – e gli acconti già percepiti per un ammontare complessivo di € 1.700.104,60 (di cui €1.464.000,00 ricevuti dalla ed €236.194,60 corrisposti al sig. CP_1 [...] CP_
dall' ), ovvero la diversa somma, maggiore o inferiore, che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi di Pt_2 mora dal giorno del sinistro sino alla notifica dell'atto di citazione e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla notifica della citazione sino all'integrale soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
-sempre in via principale, previo accertamento che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 C.d.A. e/o degli artt. 2043 e 2054 c.c., condannare la Controparte_2
quale impresa assicurativa del responsabile civile, in solido con il sig. Controparte_1 [...]
al risarcimento integrale dei danni sofferti dal sig. per l'importo di € 597.401,24 di cui: € CP_2 Parte_1 212.608,80 per la grave lesione del rapporto parentale;
€ 50.000,00 a titolo di danno da lesione alla sfera sessuale;
€ 334.792,44, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
ovvero la diversa somma, maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi di mora dal giorno del sinistro sino alla notifica dell'atto di citazione e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla notifica della citazione sino all'integrale soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. Oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal giorno del sinistro sino alla notifica della citazione e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla notifica della citazione sino all'integrale soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
- in ipotesi subordinata: previo accertamento che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 C.d.A., Controparte_2 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa di Controparte_1 assicurazione del veicolo ospitante e responsabile civile, al risarcimento integrale dei danni sofferti dal sig.
[...]
, per l'importo complessivo di € 2.693.675,37 pari alla differenza tra il danno Parte_2 complessivo patito pari ad € 4.393.779,97 - di cui: € 1.285.892,00 a titolo di danno biologico, corrispondente al 90% di IP e 231 giorni di ITT, con personalizzazione del danno nella misura del 25%, come da CTU;
€ 719.198,59, per la perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 100%; € 1.949.376,00 a titolo di spese per l'assistenza generica come da CTU (costo complessivo di n. 4 badanti per complessive 18 ore giornaliere); € 146.016,00 spese per l'assistenza infermieristica come da CTU;
€ 135.200,00 a titolo di spese per le sedute fisioterapiche come da CTU;
€ 17.160,00 a titolo di spese per medicinali Chailis e Movicom e € 16.604,80 per altre spese ritenute congrue come da CTU;
€ 197.340,58 a titolo di ulteriori spese analiticamente indicate nella narrativa dell'atto di citazione – e gli acconti già percepiti per un ammontare complessivo di € 1.700.104,60 (di cui € 1.464.000,00 ricevuti dalla CP_ ed € 236.194,60 corrisposti al sig. dall' ), ovvero la diversa somma, maggiore o inferiore, CP_1 Parte_2 che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi di mora dal giorno del sinistro sino alla notifica dell'atto di citazione e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla notifica della citazione sino all'integrale soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
- sempre in via subordinata, previo accertamento che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 C.d.A., condannare la Controparte_2 [...]
[...
[...] [...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa di assicurazione del veicolo Controparte_4 ospitante e responsabile civile, per 'importo di € 597.401,24 di cui: € 212.608,80 per la grave lesione del rapporto parentale;
€ 50.000,00 a titolo di danno da lesione alla sfera sessuale;
€ 334.792,44, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
ovvero la diversa somma, maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia. Oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal giorno del sinistro sino alla notifica della citazione e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla notifica della citazione sino all'integrale soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
- con vittoria del compenso professionale e rimborso delle spese sostenute per il presente giudizio, nonché per l'attività stragiudiziale svolta, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”
Per “il Tribunale Ill.mo rimetta la causa sul ruolo allo scopo di disporre la rinnovazione della Controparte_1 CTU medico legale per i motivi già esposti nelle osservazioni alla bozza di CTU depositate dal dott. , Persona_1 CTP di parte esponente;
nel merito, affinché il Tribunale Ill.mo, riconosciuta la corresponsabilità del sig. Parte_2 nei fatti per cui è causa per i motivi tutti di cui in narrativa, in tesi respinga le domande azionate ex adverso poiché infondate in fatto e diritto, anche alla luce delle somme già percepite e/o percepende dagli attori per quanto occorso, da intendersi nel loro complesso come satisfattive delle causali azionate;
in ipotesi, denegata, determini le minori somme ancora dovute dalla società comparente alle parti attrici per le causali azionate in giudizio, detratte le somme CP_ già percepite e/o percepende dagli attori a titolo di offerte reali e/o trattamento . In ogni caso ed ipotesi, vinte le spese di giudizio o, in estremo subordine, con integrale compensazione delle medesime”.
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN MERITO, In tesi, previo Controparte_2 accertamento, per quanto espresso in atti, del grado di responsabilità colposa del Parte_2
nella causazione dell'evento dannoso, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, rigettare la domanda di parte
[...] attrice perché infondata in fatto ed in diritto, anche in ragione delle somme già versate in fase extragiudiziale dalla a ed a In ipotesi, in caso di Controparte_1 Parte_2 Parte_1 condanna al pagamento del risarcimento del danno, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, a carico di CP_2
, condannare la a manlevare e/o tenere indenne il da ogni pretesa
[...] Controparte_1 CP_2 avanzata dagli attori, incluse le spese legali di soccombenza nonché a rifondere allo stesso le spese legali sostenute per il presente giudizio. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compenso professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
in proprio ed in nome e per conto di , giusta Parte_1 Parte_2 procura generale rilasciata il 7.2.2019, ha convenuto in giudizio ed Controparte_2 [...]
compagnia assicuratrice del convenuto, per sentirli condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, in conseguenza del sinistro stradale occorso il 28.11.2018, allorquando alle ore 4.30 alla guida del veicolo Renault Controparte_2
Megane tg. FR214NC di sua proprietà, in cui viaggiava come trasportato -tra gli altri- anche
[...]
, stava percorrendo la strada statale Sarzanese-Valdera, con Parte_2 direzione di marcia Cascine di Buti;
attraversato il centro abitato di Cascine di Buti, giunto in prossimità della curva all'altezza del civico 62, aveva sorpassato a velocità molto elevata, pari ca
120 km/h, l'autovettura condotta da e, perdendo il controllo del CP_5 Persona_2 veicolo, si era andato a schiantare contro una recinzione metallica. Nell'occasione, tutti e quattro i passeggeri erano stati sbalzati fuori dall'abitacolo dell'auto ed il , in conseguenza Parte_2
3 dell'urto, aveva riportato diagnosi di tetraplegia completa C-6 AIS A post traumatica, con irreversibilità della lesione midollare, plegia degli arti superiori ed inferiori, anestesia del tronco e degli arti, compromissione degli sfinteri e della capacità respiratoria.
Ha precisato che la compagnia assicuratrice aveva corrisposto, stragiudizialmente, le seguenti somme, ritenute insoddisfacenti:
- € 1.464.000 a di cui: Parte_2
o €100.000 in data 4.4.2019;
o €30.000 in data 17.9.2019;
o €734.000 in data 2.3.2020;
o €600.000 in data 22.6.2021;
- €100.000 a in data 22.6.2021. Parte_1
Inoltre, l' aveva erogato in favore di una pensione di CP_3 Parte_2 invalidità pari all'importo capitalizzato di €202.874,77.
Ha dunque agito in via principale ai sensi dell'art. 141 d. lgs. 209/2005 ed in via subordinata ai sensi dell'art. 144 d. lgs. 209/2005 chiedendo il risarcimento dei seguenti danni:
- €756.479,26 (al netto degli acconti corrisposti da pari ad €1.464.000 e CP_1 dell'importo spettante all' a titolo di rivalsa verso il responsabile civile parti ad CP_3
€202.874,77) in favore di , di cui: Parte_2
Danno non patrimoniale
o invalidità permanente al 95%, oltre danno morale per la componente della sofferenza soggettiva, oltre 231 giorni di invalidità temporanea, quest'ultima calcolata sul massimo valore previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano pari ad
€149;
o incremento del 25% a titolo di personalizzazione, deducendo che: le conseguenze dannose riportate avevano impedito allo stesso di svolgere l'attività di ballerino di samba e drag queen, normalmente svolta prima del sinistro, in quanto si esibiva in feste e serate a tema presso vari locali di Lucca e della Versilia ed avevano anche inciso sulla funzione erettile, sulla sensibilità erotica e sulla capacità di generare naturalmente, con compromissione della sfera sessuale;
4 Danno patrimoniale
o da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto sino all'incidente svolgeva incarico di barista/cameriere presso il Caffè Nelli di Lucca, con contratto a tempo indeterminato percependo un reddito lordo annuo di €19.731,10; a seguito della sopraggiunta totale inabilità al lavoro e dell'assenza prolungata per malattia era stato licenziato dal 5.9.2019;
o spese mediche già sostenute e documentate in atti;
o spese già sostenute per il compenso della badante assunta a tempo indeterminato per il periodo 5.2.2021-5.6.2022 pari ad €14.983,54;
o spese per assistenza futura, durante il residuo arco della sua vita, approssimativamente pari ad ulteriori 29,2 anni e nella specie:
- spese per la badante assunta a tempo indeterminato, con orario di lavoro di 18 ore settimanali e compenso mensile di €531,96;
- spese per fisioterapia, con frequenza di due sedute settimanali al costo di
€50 ciascuna;
- spese per assistenza infermieristica professionale per il cambio del catetere vescicale e per l'attuazione delle prescrizioni mediche, per un'ora tre volte a settimana, al costo di €18 ciascuna;
- spese per l'assistenza di un OSS per igiene personale, vestizione, eliminazione urinaria e fecale, piccole medicazioni, rilevazione periodica dei parametri vitali, per un'ora ogni giorno, al costo di €12;
- spese farmaceutiche, pari ad €55 al mese di cui €40 per Chalis ed €15 per
Pt_3
o spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento dell'ambiente domestico;
a seguito della vendita dell'immobile di proprietà a dell'acquisto di altro immobile a Lucca posto su un unico piano, erano Pt_4 divenuto necessario eseguire nel nuovo immobile le seguenti spese:
- €14.855 per l'acquisto di una cucina per disabili;
5 - €30.680 per l'acquisto di una piattaforma elevatrice per consentire l'accesso al resede esterno dove si trovano un giardino ed una piscina;
- €6.968 per l'acquisto di una piattaforma elevatrice per consentire gli spostamenti dalla sedia al divano;
- €7.176 per l'acquisto di un sollevatore per piscina per consentire l'accesso in acqua;
o spese per l'acquisto (€26.900) e l'adattamento (€4.825) di un autoveicolo per disabili;
o spese sostenute dalla sig.ra , parente del per Controparte_6 Parte_2 venire a fargli visita e nella specie:
- contratto di locazione e bonifici di pagamento mesi di gennaio-febbraio
2019 pari a € 1.100;
- Par-Easy Travel: fattura n. 2018/658/01 del 31.12.2018 per €76,12, n.
2019/67/01 del 28.2.2019 per € 30, estratto conto n. 400 del 28.2.2019 per € 266, ricevuta n. 9367 per € 2.390;
- contributo economico corrisposto per l'assistenza prestata: € 1.000;
o spese per assistenza tecnica e nella specie:
- Notaio prenotula n. 69 del 7.2.2019 per €700; Persona_3
- Avv. Carlo Frati: fattura n. 701 del 19.9.2019 per €2.200;
- : fattura n. 19 del 4.12.2019 per €7.000; Controparte_7
- notula del 20.2.2020 per €612,91; Persona_4
- Dott.ssa notula n. 3 del 3.8.2020 per €50,00; Persona_5
- Dott.ssa fattura n. 59 del 10.6.2021 per €3.050; Persona_6
o spese per assistenza stragiudiziale e nella specie:
- competenze dello Studio Ius Centro Trattazione Sinistri di Lucca, che aveva inizialmente assistito le parti nella trattativa stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui €16.191,12 corrisposti in data 8.5.2019; €5.950,00 corrisposti in data
1.10.2019, €72.446,25 corrisposti in data 16.3.2020;
6 - competenze in favore dell'Avv. Ottolini, che aveva prestato assistenza stragiudiziale dal 7.6.2021, a seguito di revoca del mandato allo Studio Ius, pari ad
€100.000; tale importo era stato indicato nell'atto di transazione del 22.6.2021 da parte della Compagnia ma non era mai stato corrisposto in favore del CP_1 difensore;
- €535.148,44 (al netto degli acconti corrisposti da pari ad €100.000) in favore di CP_1
di cui: Parte_1 danno non patrimoniale
o da compromissione del rapporto parentale, deducendo che: i comparenti sono una coppia dal 2017 e che nel 2020 si sono uniti civilmente;
è stata compromessa la vita coniugale, specie per quanto riguarda la sfera sessuale, nonché per il progetto di gestire una fattoria con diverse specie di animali, per il quale avevano acquistato una casa a on 1600 mq di giardino;
Pt_4
o danno riflesso alla sfera affettiva e sessuale, per la condizione di immobilità degli arti superiori ed inferiori e la quasi totale compromissione della funzionalità degli organi sessuali del partner; danno patrimoniale
o per aver ridotto l'orario di lavoro passando a part time, con contrazione della retribuzione ad €14.272,05 rispetto ai precedenti €23.571,84, allo scopo di garantire sempre assistenza quotidiana al coniuge.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, sul presupposto Controparte_1 che le somme corrisposte in via stragiudiziale possano ritenersi pienamente satisfattive.
In punto di an debeatur, ha rilevato la corresponsabilità dei terzi trasportati in relazione al sinistro occorso, deducendo:
- che la tipologia ed ubicazione delle lesioni riportate dal , nonché la circostanza Parte_2 che costui fosse stato proiettato al di fuori dell'abitacolo assieme agli altri trasportati, davano conto di un mancato o non corretto utilizzo dei mezzi di ritenzione;
7 - la cooperazione attiva del trasportato, e dunque il suo concorso di colpa, per essersi assunto il rischio di viaggiare a bordo di un veicolo condotto da un soggetto che era palesemente sotto influenza di alcol (il livello di etanolo rilevato era risultato pari a 0,79);
- la cooperazione omissiva del trasportato, in quanto i trasportati avevano omesso di richiedere che il conducente tenesse una condotta di guida consona allo stato dei luoghi, trattandosi di un centro abitato, tant'è che uno di costoro, nelle dichiarazioni rese ai
Carabinieri intervenuti aveva dichiarato che nell'occasione “correvamo”.
Circa il quantum debeatur, ha contestato le varie voci di risarcimento del danno richiesto dal
[...]
, non condividendo gli esiti della consulenza di parte e richiedendo un accertamento Pt_2 articolato ed esteso anche alle specifiche esigenze terapeutiche e riabilitative ed alle spese future eventualmente da sostenersi e sottolineando: in punto di personalizzazione del risarcimento,
l'insussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare un incremento percentuale;
in punto di capacità di produrre reddito, che lo stesso svolgeva una mansione che non richiede particolare competenza tecnica e che potrebbe accedere a modalità alternative di produzione di reddito;
in punto di compromissione della sfera sessuale, l'assunzione del farmaco
Chalis, adoperato espressamente per la cura di disfunzioni erettili. Ha anche specificamente contestato le voci di risarcimento del danno richieste da sottolineando in Parte_1 particolare la duplicazione del danno relativo alla sfera sessuale e ribadendo l'assunzione del farmaco Chalis.
Si è costituito il quale non ha contestato la propria responsabilità in ordine al Controparte_2 sinistro occorso, ma ha evidenziato che il viaggiava senza cintura di sicurezza Parte_2 allacciata.
Esperita la procedura di negoziazione assistita, la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico legale e prova testimoniale.
All'udienza del 16.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
8 Nelle conclusioni rassegnate per l'udienza del 16.5.2025 e nelle note conclusive, l'attore ha precisato che la pensione di invalidità erogata dall' in favore di CP_3 Parte_2
è pari non già all'importo capitalizzato di €202.874,77 bensì di € 236.194,60.
[...]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
1. In via istruttoria.
La causa si ritiene già compiutamente istruita, né vi sono ragioni per dar corso alla rinnovazione di c.t.u. Si richiamano sul punto le ordinanze istruttorie in atti, ribadendo la superfluità ai fini del decidere della prova orale non ammessa ed altresì la correttezza metodologica dell'approccio seguito dal c.t.u. Invero, il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie.
2. An debeatur.
2.1. Qualificazione giuridica della domanda.
Occorre qualificare la domanda spiegata, tenendo conto della diversa posizione sostanziale delle parti attrici e della dinamica del sinistro, che ha visto coinvolto un solo veicolo, quello condotto dal convenuto CP_2
In primo luogo, è necessario considerare che solo la vittima primaria del fatto illecito, ossia il
[...]
, il giorno 28.11.2018, viaggiava come trasportato a bordo veicolo Renault Megane tg. Pt_2
FR214NC di proprietà e condotto da Controparte_2
Dunque, è astrattamente postulabile soltanto in suo favore l'azione esperita secondo la normativa peculiare che il codice delle assicurazioni private riserva al trasportato ex art. 141, azione che invece non può essere utilmente invocata dall'altro attore, il il quale non è vittima primaria Pt_1 dell'illecito, né era trasportato a bordo del veicolo, ma lamenta un danno riflesso correlato alle conseguenze patite dal partner.
Egli, pur avendo nella sua qualità di danneggiato -ancorché secondario- titolo per l'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo che ha provocato il sinistro, ai sensi dell'art. 144 codice delle assicurazioni private (“Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di
9 un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”) non beneficia della peculiare tutela che l'art. 141 codice delle assicurazioni riserva ai soli trasportati.
Si ritiene tuttavia che tale norma speciale non sia invocabile, nel caso concreto, neppure dal
[...]
. Pt_2
Ai sensi della richiamata disposizione, il terzo trasportato, che si avvalga dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo, ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. Il fine della norma è quello di fornire al terzo trasportato, al quale può essere opposto il solo caso fortuito, uno strumento aggiuntivo di tutela e di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (da ultimo Cass. S.U., 30.11.2022,
n. 35318).
Tuttavia, la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., Sez. III, 10.1.2024, n.
1044 ord.) il cui principio di diritto si condivide pienamente, ha chiarito che la richiamata norma
“introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 d. lgs. 209/2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, co. 1,
c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito”.
10 Dunque, nella fattispecie, poiché è pacifico che il sinistro veda coinvolto un solo veicolo, quello condotto dal si applica il principio appena richiamato. CP_2
Ciò detto, in punto di an debeatur, la dinamica dell'evento è del tutto incontestata ed ammessa dai convenuti: è indubbio che l'incidente sia stato provocato dalla condotta di guida del CP_2 come emerge anche dalle evidenze documentali, in specie dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza del sinistro.
L'unica teste oculare sentita nell'immediatezza dai Carabinieri intervenuti, ha Persona_2 riferito che il alla guida della vettura di sua proprietà su cui viaggiava anche il CP_2 [...]
, nel percorrere alle ore 4.30 del 28.11.2018 la strada statale Sarzanese-Valdera, con Pt_2 direzione di marcia Cascine di Buti, appena attraversato il centro abitato di Cascine di Buti e giunto in prossimità della curva all'altezza del civico 62, aveva sorpassato a velocità molto elevata, l'autovettura condotta dalla teste e, perdendo il controllo del veicolo, si era andato a schiantare contro una recinzione metallica;
tutti i passeggeri sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo.
La condotta di guida è stata valutata non consona allo stato dei luoghi, trattandosi di centro abitato, ed avendo il conducente del tutto perso il controllo del mezzo condotto.
Dalla documentazione in atti emerge che il conducente viaggiava invero alla velocità di circa 120
Km/h e che era sotto l'influenza dell'alcool (è stato rilevato un livello di etanolo nel sangue pari a
0,79, mentre la relativa contravvenzione elevata dai Carabinieri intervenuti è stata annullata dal
Giudice di Pace solo per vizio di forma e non per insussistenza di stato di ebbrezza).
2.2. Concorso di colpa del trasportato.
In ogni caso, anche nel quadro della disciplina di favore prevista per i trasportati, se la vittima del fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1; ciò vale anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere, in quanto l'espressione “fatto colposo” che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferentesi all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come
11 sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Sia il che la compagnia convenuta ipotizzano la responsabilità del per non CP_2 Parte_2 aver indossato le cinture di sicurezza, conclusione che ricavano dal fatto che tutti gli occupanti il veicolo sono stati, in conseguenza dell'impatto, sbalzati all'esterno, mentre la compagnia ne ipotizza anche un concorso di colpa per essersi assunto il rischio di viaggiare a bordo di un veicolo condotto da un soggetto che era palesemente sotto influenza di alcol ed in quanto i trasportati avevano omesso di richiedere che il conducente tenesse una condotta di guida consona allo stato dei luoghi, trattandosi di un centro abitato. Richiama cioè la giurisprudenza della
Suprema Corte (ex aliis Cass., Sez. III, 28.5.2014 n. 11698) che conferisce rilevanza anche all'accettazione del rischio, quando costituisce esso stesso un antecedente causale dell'evento dannoso complessivamente inteso.
Sulla questione della rilevanza, rispetto alle lesioni riportate dal dell'eventuale uso Parte_2 dei mezzi di ritenzione, è stato deferito specifico quesito al c.t.u. nominato. Si condividono sul punto integralmente le conclusioni rassegnate, la cui validità e coerenza non viene mutata all'esito delle osservazioni del c.t.p. della compagnia convenuta.
A prescindere dalla effettiva posizione del danneggiato all'interno del veicolo (alla c.t.u. Dott.ssa il periziando ha riferito che occupava il sedile posteriore sinistro dell'auto, dietro il Per_7 guidatore, circostanza che è riportata anche nelle relazioni di parte della Dott.ssa e Per_6 della Dott.ssa , mentre nel verbale dei Carabinieri viene riportato che egli viaggiava sul Per_8 sedile anteriore), il consulente ritiene che il danno patito, consistente nella lesione del rachide cervicale, si sarebbe ugualmente verificato, anche in caso di corretto uso della cintura e che pertanto il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza non ha causalmente inciso sul verificarsi dell'evento.
Afferma il consulente nominato che “nel caso di specie, la lesività indubbiamente più significativa che riportò il Sig. fu la frattura-lussazione di C7 su C6 con il corpo Pt_2 Pt_5 di C6 lussato indietro pressoché completamente nel canale rachideo con sezione midollare, responsabile della Tetraplegia completa residua, […] compatibile con il meccanismo di flessione ed estensione e successiva azione compressiva sulla vertebra cervicale a causa delle importanti
12 forze in gioco. Tale meccanismo lesivo, come sovra richiamato, risulta realizzabile anche a fronte dell'azione di tensionamento della cintura di sicurezza, in quanto la stessa non svolge azione contenitiva sul rachide cervicale e sul capo, essendo quindi e comunque consentito il movimento di flesso estensione”.
Peraltro, è rimasto non provato all'esito dell'istruttoria che il effettivamente Parte_2 viaggiasse con cintura di sicurezza slacciata (in difetto di riscontro oggettivo nel verbale di intervento dei Carabinieri, la sola dichiarazione del conducente del veicolo non è sufficiente), tant'è che lo stesso consulente rileva come, oltre alle lesioni di cui sopra che hanno avuto incidenza causale determinante per l'attuale reliquato patologico del soggetto, sono state riscontrate altre lesioni che per la sede, la lateralità e la tipologia, risultano tutte compatibili con una corretta azione ritentiva della cintura di sicurezza (“Il Sig. , oltre alla suddetta Pt_2 lesività, riportò lesioni di minore rilevanza, rappresentate da Frattura del processo trasverso dx di D1-D2-D3, Lussazione anteriore costo vertebrale della 1 costa dx, Frattura composta del tratto posteriore della II. III costa dx frattura del processo coronoideo, collo e corpo della scapola dx, Frattura dal corpo sternale. Frattura del terzo medio della clavicola dx. […] compatibili con una corretta azione ritentiva della cintura di sicurezza”).
Né vi sono spazi per ipotizzare una corresponsabilità del alla luce delle ulteriori Parte_2 circostanze allegate dalla compagnia convenuta, rimaste anch'esse prive di riscontro probatorio.
All'esito dell'istruttoria, è rimasto del tutto indimostrato, poiché sul punto non è stata articolata alcuna prova, lo stato psicofisico del , cioè se egli fosse a sua volta in condizioni di Parte_2 alterazione per l'assunzione di sostanze alcoliche e se avesse cioè accettato il trasporto in stato di incapacità transitoria di intendere e di volere.
Al contempo, circa la condizione di soggetto in evidente stato di alterazione alcolica del conducente del mezzo, si osserva che, per postularsi la cooperazione attiva e materiale del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, è necessario che la condizione di alterazione del conducente fosse agevolmente percepibile e tale da rendere imprudente la scelta del trasportato di accettare di salire a bordo del mezzo.
Il tasso alcolemico rilevato a carico del è risultato pari a 0,79 g/l, quantitativo che CP_2 configura uno stato di ebbrezza “lieve” - come definito dall'art. 186, co. 2, lett. a) codice della
13 strada;
non può presumersi che fosse necessariamente percepibile una condizione di alterazione, tale da renderlo incapace alla guida, in assenza di altra oggettiva sintomatologia indicativa della perdita di lucidità del conducente, su cui alcuna prova è stata raggiunta in atti.
Ugualmente, alcun mezzo di prova è stato articolato in ordine all'eventuale mancata richiesta, avanzata dai trasportati e rivolta al conducente, di regolare la condotta di guida;
nulla si sa all'esito dell'istruttoria circa la situazione dei passeggeri all'interno dell'abitacolo del veicolo negli attimi precedenti il sinistro, né la dichiarazione di uno solo dei passeggeri che ha riferito che
“correvano” può valere ad imputare una qualche responsabilità al . Parte_2
Si ritiene dunque che la responsabilità del sinistro vada ascritta in ragione del 100% a carico del convenuto CP_2
3. Quantum debeatur in favore di . Parte_2
3.1. Danno non patrimoniale.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta c.t.u. danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa.
L'attuale condizione del è descritta come segue dal c.t.u.: “si è trattato di grave Parte_2 politraumatismo che ha interessato in via assolutamente prioritaria il rachide cervicale, determinando la Frattura Lussazione di C7 su C6 con corpo C6 lussato e sezione midollare, trattata con stabilizzazione cervicale, con conseguente lesione midollare che ha causato una
Tetraplegia completa post traumatica con alvo e vescica neurogeni”; “al termine del lungo iter clinico e riabilitativo, come emerge dalla documentazione sanitaria, persiste un quadro di
14 tetraplegia con deficit completo degli arti inferiori, presenza di quote motorie residue agli arti superiori, con limitazione del ROM di spalla destra, vescica e intestino neurologici, menomazioni non passibili di miglioramento. Tale condizione comporta l'uso obbligato di carrozzina, la sussistenza di alvo e vescica neurogeni, l'impossibilità di gestire gli spostamenti in modo autonomo, oltre alle gravi ripercussioni di carattere neuromotorio che si ripercuotono in modo particolarmente severo sulla sfera personale, intima e dinamico-relazionale del soggetto e che non risultano suscettibili di miglioramento”.
Poiché le nuove tabelle di cui al D.P.R. 12/2025 trovano applicazione solo ai sinistri verificatisi successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, per la liquidazione del risarcimento del danno patito dall'attore, tenuto conto della riscontrata lesione superiore ai nove punti percentuali, deve aversi riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III
Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno
2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto 2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N.
18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Nel caso di specie, il c.t.u. nominato ha preso espressa posizione sul punto, evidenziando che la sofferenza psicofisica patita dal “è da considerare di grave entità, quindi ai massimi Parte_2 livelli del grado di valutazione di tale componente di danno, sia per quanto attiene la fase
15 temporanea che quella successiva alla stabilizzazione dei postumi”. Va comunque adeguatamente considerato anche il grado di invalidità permanente riconosciuto, pari ad un barème del 90% e che necessariamente tiene già conto della gravità ed incidenza delle conseguenze dannose nella sfera individuale del soggetto ed è già parametrato, in particolare, alla perdita quasi assoluta delle autonomie del soggetto leso.
Al fine di quantificare l'incidenza della sofferenza, andrebbero dunque valorizzate le allegazioni attoree, che invece nel caso di specie risultano particolarmente generiche;
per cui, alla luce delle conclusioni rassegnate dal consulente, occorre procedere ad una stima equitativa che tenga conto della giovane età del soggetto e del rilevante impatto emotivo sulla sfera soggettiva dello stesso dell'evento traumatico in questione, in specie per la progressiva consapevolezza della perdita di autonomia, maturata dapprima nella fase del ricovero e poi anche a seguito della dichiarata stabilizzazione dei postumi, considerando in particolare tutte le menomazioni di carattere anatomico, disfunzionale, estetico e comunque attinenti la sfera psico-organica del soggetto.
Si stima equo riconoscere un incremento percentuale, nella misura del 25%, a titolo di sofferenza soggettiva, non solo in aumento al punto di danno biologico, ma in aumento del punto base riconosciuto per invalidità temporanea totale, per la rilevante durata del ricovero ed i numerosi interventi ed esami clinici cui egli si è dovuto sottoporre.
L'attore formula anche domanda di riconoscimento di riconoscimento di un ulteriore incremento del risarcimento del danno, a titolo di personalizzazione. La Corte di cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose
“comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27.5.2019 n.
14364).
Dall'articolata prova testimoniale esperita è emerso che il , di origine brasiliana, si Parte_2 esibiva come ballerino di samba in diversi locali tra Firenze, Lucca e la Versilia e che era noto anche come drag queen con lo pseudonimo di i testimoni hanno confermato che Persona_9
16 le doti di ballerino e le capacità artistiche venivano apprezzate dal pubblico ed anche dall'allora datore di lavoro (Caffè Nelli), in quanto spesso il improvvisava spettacoli live, Parte_2 attirando clienti e creando un'atmosfera di divertimento e spensieratezza. È evidente, e lo conferma anche il c.t.u., che tale tipologia di attività è diventata del tutto incompatibile con l'attuale stato di salute fisica dell'attore, che ha quasi del tutto perso l'uso degli arti.
Inoltre, la sfera sessuale dell'attore è risultata compromessa, ancorché l'atto sessuale non sia precluso dalle sue condizioni, atteso che emerge l'assunzione del farmaco Chalis, sotto prescrizione dell'urologo (sul punto il c.t.u. evidenzia che “la parte attiva del rapporto avviene solo con Chalis che assume sotto prescrizione dell'urologo presso cui effettua controlli”).
Ovviamente però la condizione di tetraplegia impedisce una piena partecipazione attiva nella sfera intima, limitando necessariamente l'interazione con il partner.
Sul punto si è espresso anche il c.t.u., sottolineando che “trova una particolare importanza anche la proiezione valutativa sulla sfera personale e dinamico-relazionale del soggetto, che vede sconvolto il suo assetto esistenziale in primo luogo partendo dalla vita di coppia con il marito, con gravi ripercussioni sulla sfera intima e sessuale e su tutte le attività ed iniziative che prima erano portate avanti insieme nella gestione della casa e familiari. Sono attualmente preclusi i viaggi, gli spostamenti in modo libero ed autonomo, le attività che prima svolgeva ed a cui era dedito, il ballo, la guida dell'auto, così come risulta preclusa una serie di attività connesse alla sfera in ambito domestico”.
Alla luce delle suddette circostanze, si giustifica un incremento del risarcimento a titolo di personalizzazione, che si stima equo riconoscere in misura pari al massimo tabellare (25%), data la particolare incidenza sulla sfera dinamica relazionale del soggetto leso.
Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che il nato il Parte_2
27.4.1982, alla data del fatto (28.11.2018) aveva 36 anni ed applicate le Tabelle del Tribunale di
Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
- danno biologico per invalidità permanente 90% € 707.670 incremento 25% per sofferenza €176.917,5 personalizzazione sul danno biologico 25% €176.917,5
TOTALE: €1.061.505
17 - I.T.T. 231 giorni, aumentando il punto base pari ad €115 del 25% €33.206,25
3.2. Danno patrimoniale.
Premesso che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., possono essere risarciti i soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, si procede alla liquidazione secondo le seguenti voci.
3.2.1. Perdita della capacità lavorativa specifica.
Mentre il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo del danno non patrimoniale
(biologico), poiché non attiene alla produzione di reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'efficienza psicofisica del soggetto, il danno alla capacità lavorativa specifica costituisce un danno patrimoniale che “consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto;
si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica. Ne consegue la necessità di un'autonoma liquidazione di ciascuna delle predette voci di danno” (così Cass. 12.9.2000 n.
12022; Cass. 15.1.2001 n. 500, ma anche Cass., Sez. 3, 25.8.2014 n. 1816).
La Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988) ha individuato le diverse tipologie di perdita della capacità lavorativa, precisando che “si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. È questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015); 2) che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;
3) che la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione
18 professionale: anche questo è un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro;
4) che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è una danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito. Sotto tale profilo la prova della presumibile attività futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto tale aspetto le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perchè non considerano le attività lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata”.
Nel caso di specie, l'attore ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, dimostrando, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito, prima del sinistro;
egli era dipendente del Bar Nelli di Lucca, assunto con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di barista e, come detto, era solito organizzare anche momenti di animazione. A seguito della sua prolungata assenza per malattia nel periodo dicembre 2018 - luglio 2019 e della sopraggiunta totale inabilità al lavoro, la società lo ha licenziato per il superamento del periodo massimo di comporto a far data dal 5.9.2019.
All'esito del sinistro, il ha perduto il lavoro e non potrà svolgerne altri, compatibili Parte_2 con la propria formazione professionale e con l'attuale condizione di salute, nonostante la giovane età. Sul punto si è espresso anche il c.t.u. evidenziando quanto segue: “meritano inoltre di essere sottolineate nell'ambito delle abilità che il soggetto possedeva in modo completo prima del sinistro in esame, l'importante riflesso sulla capacità lavorativa. Il Sig. , come Pt_2 descritto, al momento del fatto era dipendente presso Bar, da 4 anni: la sua anamnesi lavorativa risulta caratterizzata da attività lavorative in qualità di barista, assistente di pulizia, animatore ed in particolare risultava coinvolto nell'animazione dei locali notturni (drag queen). L'attività lavorativa a causa e a seguito del fatto risulta definitivamente sospesa, ritenendo preclusa qualunque proiezione lavorativa consona e compatibile con la sua sfera attitudinale e con la sua condizione menomativa. Sussiste pertanto una compromissione totale della capacità lavorativa specifica del soggetto, considerando non solo l'attività svolta di barista, attività sempre svolta in piedi ed in movimento, ma altresì quelle attività legate all'animazione agli spettacoli in locali
19 notturni che risultano totalmente precluse. In proiezione generica e futura, pur non potendo ritenere totalmente compromessa la capacità lavorativa generica, conservando il soggetto capacità e funzioni cognitivo-intellettive, risulta difficile ipotizzare un ricollocamento in ambito protetto”.
In assenza di specifica percentualizzazione, tenuto conto dei postumi permanenti riconosciuti e delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., si ritiene equo quantificare l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 100%.
Quanto ai criteri per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, premesso che la liquidazione deve necessariamente essere effettuata in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 c.c. e 1226 c.c., una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., Sez. III,
25.06.2019, n. 16913), che si ritiene di condividere, riconfermando un proprio consolidato orientamento, ha affermato che “la liquidazione va effettuata mediante la moltiplicazione del reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, evidenziando altresì che, da un lato, quale base di calcolo deve essere tenuta in considerazione la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, che devono essere applicati coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti”.
In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica è dunque liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (Cass., sez. III,
16.2.2024, n. 4289). Chiaramente, ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente, rileva il reddito dichiarato;
per la valorizzazione del lucro cessante va poi considerato il reddito netto del dipendente, posto che il reddito lordo è comprensivo di componenti che non pervengono immediatamente nella sfera patrimoniale del soggetto (tasse, imposte etc.).
È invece da considerarsi residuale il parametro del triplo della pensione sociale;
quest'ultimo criterio, infatti, potrebbe trovare applicazione, nei casi in cui il giudice di merito accertasse che la vittima, al momento dell'infortunio aveva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o
20 sporadico da renderla sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Cass. civ., sez. VI-III, 4 maggio 2016, n. 8896, confermata da (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988), caso che, evidentemente, non è quello di specie.
Infatti, come risulta dalla relativa certificazione unica rilasciata al dipendente con riferimento all'anno 2017, il risulta aver percepito un reddito lordo annuo di € 19.731,10, pari ad Parte_2 un netto di circa €15.000.
La refusione del pregiudizio deve essere attuata con la corresponsione di una somma omnicomprensiva, giacché, peraltro, non è stata domandata la corresponsione sotto forma di rendita.
Il Tribunale ritiene di porsi il problema di dover scontare il risultato di questo calcolo, in virtù della nota regola di matematica finanziaria per cui l'anticipato pagamento di una somma esigibile solo tra n anni comporta un esborso minore in valore nominale.
L'istituto giuridico della capitalizzazione di una rendita futura non è disciplinato normativamente ed è puramente giurisprudenziale. Si ritengono ormai superati i parametri di cui al R.D.
1403/1922, come recentemente ribadito anche dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. III,
25.06.2019, n. 16913), ma vanno ritenuti superati anche i coefficienti diffusi dal Consiglio
Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a
Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in “Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno”, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.) e quelli trasfusi D.M. 22.11.2016
(G.U. Serie Generale 295 del 19.12.2016-Suppl. Ord. 56), relativi alla capitalizzazione delle rendite ad inabili e superstiti.
Infatti, come correttamente indicato dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, nell'elaborazione delle Tabelle 2024 “entrambe le tabelle, elaborate nel settore assicurativo, sono, comunque, basate su tavole di mortalità (“attesa di vita”) della popolazione italiana e sull'andamento dei tassi di interesse legale ricollegati temporalmente al momento storico in cui sono state elaborate”.
Si ritiene dunque di fare applicazione dei coefficienti di capitalizzazione elaborati dal Tribunale di Milano nelle tabelle vigenti per l'anno 2024 che si fondano sui seguenti criteri:
“
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato,
21
2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione,
3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica,
4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella è basata sulla mortalità del 2022 (nell'aggiornamento 2024),
5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al novembre 2023
(nell'aggiornamento 2024),
6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023)
(nell'aggiornamento 2024). La tabella verrà, poi, aggiornata con una periodicità tendenzialmente annuale, analogamente a quanto avviene con le tabelle milanesi del "danno biologico”.
Occorre poi considerare ai fini della durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica che, se è vero che normalmente si dovrebbe fare riferimento alla vita lavorativa residua prima di conseguire il trattamento pensionistico, nel caso di specie è stato deferito al c.t.u. uno specifico e puntuale quesito circa la residua aspettativa di vita del
[...]
. Il c.t.u., con valutazione non contestata dai cc.tt.pp. ha così concluso: “Sulla base di Pt_2 tutti questi elementi si può stimare oggi, tenuto conto dell'attuale età di di 41 anni, alla Pt_2 luce dei suddetti parametri ma altresì delle maggiori complicanze cui è sottoposto per il suo stato di fragilità, una aspettativa di vita del Soggetto, con approssimazione, in circa 25-26 anni, quantificazione previsionale basata su dati statistico-epidemiologici che, ovviamente, rappresenta un'approssimazione che non può corrispondere ad una stima specifica per il
Soggetto in esame, la cui aspettativa di vita potrebbe anche essere differente”.
Si ritiene pertanto di considerare la residua vita media (peraltro coincidente con l'età pensionabile per gli uomini) e si procede dunque alla seguente quantificazione:
- invalidità lavorativa del 100%;
- percepiva un reddito di €15.000 che perderà per gli anni futuri, fino alla data di fine vita stimata pari a 67 anni;
22 - l'arco temporale da considerare è 67 (fine vita stimato) - 36 (anni alla data del sinistro) =
31;
- il coefficiente di riferimento come da Tabelle milanesi è 26,80.
Moltiplicando €15.000 per 26,80 si ottiene la somma di €402.000 che costituisce la capitalizzazione (rectius: l'attualizzazione) di quella rendita per la durata di 31 anni.
3.2.2. ES mediche.
Sono inoltre riconosciute le spese mediche nella misura ritenuta congrua dal c.t.u. ad eccezione della spesa pari ad €3.050 relativa alla consulenza medico legale della Dott.ssa Per_6 trattandosi di voce che va liquidata unitamente alle spese di lite, dunque pervenendosi complessivamente alla somma di € 12.373,90.
3.2.3. ES per badante.
Nell'atto di citazione, l'attore afferma di aver assunto un badante per 18 ore settimanali (con orario di lavoro 8-11), richiedendo a titolo di danno patrimoniale gli esborsi che afferma di aver sostenuto per il periodo 5.2.2021-5.6.2022. In realtà in atti non vi è documentazione alcuna da cui emerga l'esborso di €14.983,54, che l'attore afferma di aver sostenuto (non sono allegate né contabili di bonifico né ricevute di pagamento dei contributi previdenziali).
Si esclude pertanto il risarcimento della relativa voce, quale danno emergente, provvedendo alla liquidazione quale danno futuro secondo la stima equitativa effettuata al paragrafo dedicato.
3.2.4. ES sostenute dalla Sig.ra . CP_6
Non vi è alcuna correlazione causale fra il sinistro patito dal e gli esborsi sostenuti Parte_2 dalla Sig.ra per l'alloggio e per i trasporti per far visita al figlio. La decisione di venirlo a CP_6 trovare, per umana e comprensibile vicinanza, va riportata ad una scelta autonoma e a ragioni di ordine morale e personale, oltre che di affetto familiare, che tuttavia non può considerarsi conseguenza immediata e diretta del sinistro, giacché, astrattamente, un parente può voler visitare il congiunto anche quando questi si trovi in piena ed ottimale condizione di salute dello stesso, né del resto può ritenersi necessaria la sua presenza a fini di assistenza infermieristica, non risultando provata all'esito dell'istruttoria alcuna specifica competenza tecnica od alcuna particolare necessità per cui la sua presenza poteva ritenersi indispensabile.
23
3.2.5. ES per un veicolo.
Non è stata fornita alcuna evidenza della disponibilità da parte del danneggiato o del suo partner, prima del sinistro, di un veicolo (modello, marca, tipologia, caratteristiche), né è stato comprovato che eventualmente tale vettura per le sue caratteristiche strutturali non fosse adattabile alle nuove esigenze specifiche dell'attore, né tantomeno del fatto che egli era in possesso di patente di guida o che ordinariamente se ne servisse.
Di conseguenza non può considerarsi conseguenza immediata e diretta della lesione il danno emergente per l'acquisto di un veicolo ex novo, né vi sono adeguati parametri per stimare che per soddisfare adeguatamente le esigenze di trasporto del sia necessario e congruo Parte_2 sostenere le spese dei preventivi rimessi in atti dall'attore.
3.2.6. ES per assistenza tecnica.
Alcuna correlazione causale con il sinistro è riscontrabile rispetto alle spese sostenute per rilasciare procura generale di cui al doc. 67, peraltro progetto di notula del Notaio per Per_3 autentica di firma Avv. Frati di cui al doc. 68, per l'attività di mediazione immobiliare di cui al doc. 69, per mediazione locativa di cui al doc. 71; comunque tutte le voci sono prive di prova dell'esborso, di talché in ogni caso se ne esclude la liquidazione.
Sebbene la spesa per le pratiche di assunzione badante (doc. 70) sia invece pertinente al sinistro e ad esso riferibile, non vi è prova alcuna in atti del relativo pagamento da parte dell'attore, per cui se ne esclude la liquidazione.
Circa l'esborso per la consulenza di parte, si è già detto al punto 3.2.2.
3.2.7. ES stragiudiziali.
In tema di liquidazione delle spese stragiudiziali, ha recentemente statuito la Corte di cassazione che (Cas. Sez. 6 - 3, 13/03/2017, n. 6422 ord.) che “in caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo
24 esborso”.
Tale pronuncia si pone nel solco di una precedente sentenza dalla Cassazione a Sezioni Unite che ha statuito “non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte” (Cass. Civ., S.U., 10.07.2017, n. 16990, confermata da Cass. Civ., Sez. VI, 2.2.2018 n.
2644).
Le spese stragiudiziali, dunque, devono essere considerate quale danno emergente e liquidate a titolo di danno patrimoniale;
al contempo, è necessario che il giudice del merito, ai fini della liquidazione delle spese, valuti se, alla luce delle emergenze istruttorie, il danno derivante dal sinistro doveva essere liquidato nella fase amichevole, piuttosto che nel processo.
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che, sulla base delle emergenze istruttorie, nella disponibilità anche della Compagnia assicuratrice poteva ragionevolmente presumersi che l'attore sarebbe risultato vittorioso nel giudizio di merito, di talché astrattamente spetterebbero all'attore anche le spese sostenute per la fase stragiudiziale, purché debitamente documentate;
invero trattandosi di danno patrimoniale deve essere data prova dell'esborso sostenuto dal danneggiato.
Si osserva, tuttavia, risultano documentati soltanto gli esborsi per complessivi €94.587,37 in favore dello Studio Ius, somma che va riconosciuta nella complessiva liquidazione del danno, andando a verificare i conti correnti da cui risultano transitate in uscita le somme;
più nello specifico dalla documentazione in atti si evince che:
- in data 8.5.2019, il bonifico di €16.191,12 in favore di è stato disposto dal cc Parte_6 cointestato tra il e l' ; dunque, tale somma va riconosciuta per €8.095,06 in Pt_1 Pt_2 favore di e per €8.095,06 in favore di;
Pt_1 Parte_2
- in data 1.10.2019, il bonifico di €5.950 in favore di è stato disposto dal cc Parte_6 cointestato tra il e l' ; dunque, tale somma va riconosciuta per €2.975 in Pt_1 Pt_2 favore di e per €2.975 in favore di;
Pt_1 Parte_2
25 - in data 16.3.2020, il bonifico di €72.446,25 in favore di è stato disposto dal Parte_6 cc personale del;
dunque, tale somma va riconosciuta in suo favore. Parte_2
Invece, non vi è alcuna prova che l'attore abbia corrisposto in favore dell'Avv. Ottolini l'ulteriore somma di €100.000 oltre IVA e CAP se dovuti, per cui si esclude il relativo risarcimento.
Trattasi peraltro di importo che la compagnia avrebbe ipoteticamente versato, in favore del legale, nel solo caso di accettazione della proposta transattiva formulata, cosa che invece non si è concretizzata.
3.2.8. ES per l'abbattimento delle barriere architettoniche e
l'adeguamento dell'ambiente domestico
Non vi è alcuna documentazione versata in atti che provi la necessità di rimuovere barriere architettoniche eventualmente presenti nell'attuale abitazione degli attori;
anzi, il c.t.u. ha riportato espressamente la seguente considerazione “Attualmente nella nuova abitazione non vi sono barriere architettoniche, pur dovendo apportare alcune modifiche”. Era onore della parte attrice comprovare la necessità di adeguamenti indispensabili, mediante produzione quantomeno di un principio di prova (rilievi planimetrici, relazione tecnica etc.).
Peraltro, non vi è alcuna prova dell'esborso di €14.855 per l'acquisto di una cucina per disabili asseritamente sostenuto, riportando l'all. 44 esclusivamente un preventivo di spesa;
senza contare che una cucina adattata ad un soggetto tetraplegico potrebbe essere reperita sul mercato a costi inferiori.
Non vi è alcuna prova dell'esborso di €30.680 per l'acquisto di una piattaforma elevatrice per consentire l'accesso al resede esterno dove si trovano un giardino ed una piscina, riportando l'all.
45 esclusivamente un preventivo di spesa, né del resto vi è documentazione planimetrica o fotografica da cui si desuma l'indispensabilità di tale intervento.
Stesse considerazioni valgono per la spesa di €6.968 per l'acquisto di una piattaforma elevatrice per consentire gli spostamenti dalla sedia al divano ed €7.176 per l'acquisto di un sollevatore per piscina per consentire l'accesso in acqua, che peraltro appaiono anche spese di natura voluttuaria.
3.2.9. DA futuri.
Anche il danno patrimoniale che un soggetto invalido sostiene per le spese di assistenza di cui necessita durante tutta la sua vita costituisce un pregiudizio permanente, che si produce
26 quotidianamente e che integra un'ipotesi di danno patrimoniale futuro, ovvero non ancora verificatosi al momento della decisione, ma che si determinerà ragionevolmente in futuro, per la cui liquidazione occorre fare ricorso a criteri probabilistici e astratti.
Ai fini della liquidazione dei danni futuri, di cui si analizzano sotto le singole voci in base alle domande avanzate e che vanno riconosciuti secondo una somma omnicomprensiva, il Tribunale si pone, non diversamente da quando indicato al paragrafo 3.2.1 relativo alla perdita della capacità lavorativa specifica, il problema di dover attualizzare il risultato del calcolo, secondo un coefficiente di capitalizzazione;
tale valore si individua, come al paragrafo 3.2.1, secondo i criteri sopra richiamati, tenuto conto dell'età del soggetto, della residua aspettativa di vita e facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Si procede dunque all'esame delle singole domande:
o spese per la badante assunta a tempo indeterminato;
Anche il c.t.u. nominato ha affermato che la condizione di tetraplegia dell'attore rende assolutamente necessaria la presenza di un badante per l'assistenza primaria, sottolineando che trattasi di assistenza generica e non infermieristica.
Sul punto occorre evidenziare che, nell'atto di citazione, l'attore ha dato atto di aver assunto un badante per 18 ore settimanali (con orario di lavoro 8-11) e su tale parametro ha formulato la richiesta risarcitoria. Soltanto con la comparsa conclusionale, l'attore tardivamente allega che il fabbisogno orario dell'assistenza tramite badante sarebbe da stimarsi in misura pari a 18 ore al giorno, da coprire mediante la rotazione settimanale di quattro badanti da inquadrarsi nel livello
C/Super del CCNL.
La deduzione pertanto risulta tardiva ed inammissibile.
Al contempo, il ha affermato durante tutto il corso del processo di aver ridotto il proprio Pt_1 orario di lavoro per accudire il compagno, negli orari in cui non è presente un badante.
Si utilizza dunque, quale parametro di riferimento per la stima equitativa del danno in questione,
l'attuale assetto organizzativo dell'assistenza domiciliare, come emerge dalla documentazione allegata quale doc. 26 (contratto di lavoro, busta paga e contributi previdenziali). Mediamente
l'esborso mensile, comprensivo di contributi e tredicesima mensilità anticipata, è pari a circa
€700, dunque €8.400.
27 Moltiplicando €8.400 per il coefficiente di 26,80 (come individuato al paragrafo 3.2.1) si ottiene la somma di €225.120 che costituisce la capitalizzazione (rectius: l'attualizzazione) di quella rendita per la durata di 31 anni.
o spese per assistenza infermieristica professionale per il cambio del catetere vescicale e per l'attuazione delle prescrizioni mediche, per un'ora tre volte a settimana, al costo di €18 ciascuna;
Sebbene in relazione a tale voce il c.t.u. abbia ritenuto necessaria un'assistenza infermieristica per specifiche tipologie di mansioni (“per la prevenzione e gestione dei decubiti, per la gestione dell'incontinenza e dello svuotamento intestinale”) si sottolinea come ad oggi, fermo restando che il servizio è almeno in parte erogabile anche a carico del SSN, l'attore non abbia dedotto di aver mai assunto, in regime privato e dopo le dimissioni ospedaliere, un infermiere professionale.
Né d'altra parte risulta offerta alcuna prova documentale circa spese già sostenute a tale titolo.
Né si può presumere che egli non abbia, medio tempore, usufruito di tale tipologia di assistenza per mancanza di sufficiente liquidità con cui far fronte all'esborso, posto che risultano già corrisposti acconti dalla compagnia assicuratrice per oltre €1.000.000.
Valorizzando anche il lungo tempo decorso dalle dimissioni ospedaliere e dal rientro a domicilio, deve pertanto presumersi che le esigenze sopra indicate siano state soddisfatte per il tramite di assistenza alternativa, i cui costi non sono ad ogni modo né dedotti né documentati, per cui resta preclusa anche la relativa stima equitativa di eventuali futuri esborsi;
o spese per l'assistenza di un OSS per igiene personale, vestizione, eliminazione urinaria e fecale, piccole medicazioni, rilevazione periodica dei parametri vitali, per un'ora ogni giorno, al costo di €12;
Valgono in relazione a questa voce considerazioni del tutto speculari a quelle esposte nel punto che precede.
o spese per fisioterapia, con frequenza di due sedute settimanali al costo di €50 ciascuna;
Nonostante la c.t.u. abbia riconosciuto la “necessità di prosecuzione di fisioterapia di mantenimento del tono muscolare per almeno due volte a settimana”, anche in relazione a questa voce, si richiamano le considerazioni sopra espresse, difettando in atti ogni evidenza documentale
28 circa la sussistenza e la frequenza delle sedute di fisioterapia, se non nei limiti di un'unica fattura del dicembre 2021 relativa a due sedute al costo complessivo di €60,00. Ciò si evidenzia anche in relazione al costo richiesto da parte attrice, pari ad €50 a seduta, ben superiore rispetto all'unica prestazione usufruita.
Valgono dunque in relazione a questa voce considerazioni del tutto speculari a quelle esposte nei punti che precedono.
o spese farmaceutiche, pari ad €55 al mese di cui €40 per Chalis ed €15 per
Pt_3
Nonostante la c.t.u. abbia riconosciuto la “Congrue le spese sostenute e da sostenersi per la terapia farmacologica con Cialis e , anche in relazione a questa voce, si richiamano le Pt_3 considerazioni sopra espresse, difettando in atti ogni evidenza documentale circa gli esborsi già sostenuti e la frequenza dell'assunzione dei farmaci de quo.
******************* In conclusione, il danno in favore di è così Parte_2 quantificato:
- danno biologico per invalidità permanente 90%, oltre incremento 25% per sofferenza ed oltre personalizzazione sul danno biologico 25% €1.061.505,00
- I.T.T. 231 giorni, aumentando il punto base pari ad €115 del 25% €33.206,25
- danno da perdita della capacità lavorativa specifica €402.000,00
- spese mediche documentate €12.373,90
- spese stragiudiziali documentate €83.516,31
- danno per spese future €225.120,00
TOTALE €1.817.721,46
3.3. Somme già corrisposte dall' CP_3
Per stessa ammissione delle parti attrici, che pure non documentano la circostanza, incontestata tuttavia anche dai convenuti, l' ha riconosciuto un'indennità in favore del , pari CP_3 Parte_2 all'importo complessivo, come dichiarato nelle conclusioni rassegnate, di €236.194,60.
Trattasi di somme che vanno considerate allorquando si procede al risarcimento del danno, trattandosi di voci da scomputare dal danno patrimoniale eventualmente riconosciuto in
29 conseguenza della perdita o riduzione della capacità lavorativa del soggetto o per spese di assistenza futura, secondo il principio della necessaria compensatio lucri cum damno.
L'incidenza sulla sfera patrimoniale di tali emolumenti è pacifica, trattandosi di indennità che ristorano l'inabilità lavorativa e l'assenza di autonomia del soggetto.
Tale principio è espresso da un consolidato orientamento della Suprema Corte che ha statuito, quanto alla pensione di invalidità (Cass., sez. III, 17/05/2023, n.13540), che “in tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento a tale titolo liquidato dal giudice deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato CP_ dall attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore” e, quanto all'assegno di accompagnamento, in fattispecie proprio di responsabilità sanitaria, che “dall'ammontare del danno subito […] in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto CP_ dall in conseguenza di quel fatto” (Cass. S.U., 22/5/2018 n. 12567).
Si deve dunque procedere al calcolo del cd. “danno differenziale”, quale differenza tra quanto eventualmente spettante al danneggiato, a titolo di danno patrimoniale, secondo i criteri civilistici come sopra determinato e quanto già indennizzato dall' . CP_3
4. Quantum debeatur in favore di Parte_1
4.1. Danno non patrimoniale;
danno da compromissione del rapporto parentale comprensivo del danno alla sfera sessuale.
Il danno da compromissione del rapporto parentale si annovera tra i danni non patrimoniali.
Pacificamente la giurisprudenza ammette il risarcimento del cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, che mira a ristorare la perdita, in conseguenza di un illecito, di un prossimo congiunto, da cui consegue normalmente una condizione di “vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto” (Cass., 20.10.2016, n. 21230). E tuttavia, in via interpretativa, si riconosce ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di
30 fatto illecito costituente reato, lesioni personali, il risarcimento del cosiddetto danno non patrimoniale da compromissione del rapporto parentale, concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223
c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile.
Trattasi di un danno derivante dallo sconvolgimento del legame affettivo, dalla rottura dell'equilibrio familiare e dall'elevato grado di sofferenza soggettiva patito dal congiunto quale conseguenza riflessa dell'altrettanto grave e permanente lesione dell'integrità psico-fisica subita dalla vittima primaria, che andrà liquidato tramite adeguata valutazione equitativa.
Già in passato la Suprema Corte aveva, in effetti, evidenziato trattarsi di un danno non patrimoniale iure proprio del congiunto che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza e al fatto notorio, dato che “l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (cfr., ex multis, Cass. n. 25541/2022; Cass. n. 9010/2022).
Orbene, l'intensità del vincolo parentale del con il è stata sufficientemente Pt_1 Parte_2 dimostrata, oltre che in via presuntiva (in difetto di elementi di segno contrario), anche tramite le prove documentali e testimoniali rese in giudizio, dalle quali è emerso il forte legame affettivo tra le parti.
Gli odierni attori erano partner, in una relazione di fatto ed erano già conviventi prima del sinistro, mentre si sono poi sposati nel 2020, dopo gli eventi accaduti. Convivenza di fatto e coniugio sono del tutto equiparabili ai fini di cui si discute.
La sofferenza del congiunto è rinvenibile in sé dalle gravi conseguenze patite dal danneggiato, posto che, per la sopravvenuta condizione di tetraplegia, il ha perso, prematuramente, Parte_2 ogni residua autonomia, con riflessi significativi anche sulla quotidianità del coniuge.
I testi sentiti hanno poi confermato che il deve occuparsi di assistere il marito in diverse Pt_1 funzioni quotidiane, non solo al momento della somministrazione dei pasti, per le difficoltà ad es.
a sminuzzare il cibo, ma anche al momento dell'espletamento dei bisogni fisiologici.
Si è già detto anche della conseguente compromissione della sfera sessuale dei due partner.
31 In questa sede si osserva tuttavia che la pur debita necessità di riconoscere adeguato ristoro alle sofferenze patite dal familiare, non può però tradursi in una duplicazione delle voci di risarcimento.
Come già si è evidenziato sopra, il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di
“danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Tale è, all'evidenza, la richiesta avanzata dal nella misura in cui distingue il danno da Pt_1 compromissione del rapporto parentale dal danno alla propria sfera sessuale, quanto trattasi invece di voci unitarie che afferiscono all'unico danno non patrimoniale risarcibile, in favore del congiunto, per la compromissione della sfera relazionare con il compagno di vita, in conseguenza dell'illecito.
Si procede dunque ad una unitaria liquidazione.
Ai fini della liquidazione equitativa di questa voce di risarcimento, ha chiarito la Suprema Corte
(Cassazione civile Sez. III 28.2.2019, n. 5829 ord.) che “è legittimo utilizzare come parametro di riferimento le tabelle elaborate per la liquidazione del danno da morte del congiunto anche per liquidare il danno da grave lesione permanente del congiunto, purché si proceda ad adeguata riduzione proporzionale in ragione della diversità della situazione concreta”.
Il calcolo viene effettuato tenendo conto di vari fattori, tra cui l'età delle persone coinvolte, la convivenza e il tipo di legame, l'incidenza delle conseguenze patite.
Va poi tenuta in adeguata considerazione la sopravvivenza della vittima, non producendosi la perdita definitiva del rapporto che è il presupposto dell'applicazione di tali tabelle ed il fatto che il congiunto possa, ancorché in misura meno piena e soddisfacente di prima, continuare a la propria vita lo stesso.
Facendo applicazione dei richiamati criteri si riconoscono:
Punto base: €3.911
32 Età della vittima primaria: , nato a [...] Parte_2
PA (Brasile) il 27.04.1982, il 28.11.2018 aveva 36 anni
22 punti
Età della vittima secondaria: nato a [...] il [...] e dunque il 28.11.2018 Parte_1 aveva 29 anni
24 punti
Convivenza: 16 punti
Qualità della relazione affettiva: 15 punti secondo il valore medio tabellare
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: in difetto di allegazione e prova non si riconosce alcun punto per complessivi €301.147.
Si stima congruo riconoscere una somma pari al 50% di quanto spetterebbe in caso di morte, anche in ragione della residua aspettativa di vita della vittima primaria, come stimata sopra, riconoscendo un risarcimento pari ad €150.573,50.
4.2. Danno patrimoniale
4.2.1. Per riduzione orario di lavoro.
Non si ritiene che costituisca conseguenza immediata e diretta del sinistro la perdita patrimoniale rappresentata dalla differenza retributiva tra il reddito percepito prima del sinistro ed il reddito percepito dopo il sinistro.
È infatti da ritenersi volontaria la scelta del di ridurre il proprio orario di lavoro per Pt_1 assistere il coniuge;
è dunque una posta patrimoniale a cui volontariamente ha rinunciato, per scelta del tutto elettiva, che non può ricondursi, quale danno emergente, all'illecito patito dal coniuge.
4.2.2. ES Stragiudiziali.
Si richiama quanto indicato al paragrafo 3.2.7, riconoscendo in favore del le spese che Pt_1 risulta aver anticipato e documentato.
******************* In conclusione, il danno in favore di così quantificato: Parte_1
- Danno da compromissione del rapporto parentale €150.573,50
33 - ES stragiudiziali documentate €11.070,06
TOTALE €161.643,56
5. Interessi e rivalutazione, tenendo conto degli acconti liquidati.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Nel caso di specie, occorre, poi, tener conto degli acconti già corrisposti, come segue:
- € 1.464.000 a di cui: Parte_2
o €100.000 in data 4.4.2019;
o €30.000 in data 17.9.2019;
o €734.000 in data 2.3.2020;
34 o €600.000 in data 22.6.2021;
- €100.000 a in data 22.6.2021. Parte_1
La Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), superando un proprio precedente orientamento, ha recentemente esplicitato i criteri di calcolo che debbono essere applicati al fine del corretto computo degli acconti, evidenziando che anche l'acconto deve essere devalutato alla data del fatto e rivalutato al momento della liquidazione, al fine di rendere omogeneo tale ammontare con il capitale liquidato, ed, al contempo, che il computo degli interessi, sulle somme così ricalcolate, deve essere effettuato tenendo conto degli acconti versati.
A tale proposito, ha precisato la Corte di Cassazione che “il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire
e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
(b) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014)”.
35 Pertanto, la liquidazione del danno è effettuata tenuto conto dei criteri sopra richiamati per il computo dell'acconto.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
6. ES di lite.
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa e secondo i parametri medi;
lo scaglione per valore si calcola sul danno come riconosciuto all'esito del giudizio, tenendo conto delle somme già liquidate stragiudizialmente ed applicato un incremento del 30% per la difesa in favore di più parti.
A carico del soccombente sono poste anche le spese di c.t.u., come liquidate in atti.
Circa le spese di c.t.p., come statuito dalla Corte di cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La liquidazione, dunque, presuppone che sia formulata specifica domanda di rimborso ed inoltre, onde consentire la valutazione di congruità da parte del Tribunale, la parte che domanda il pagamento deve quantomeno fornire un parametro per la valutazione di congruità, mediante produzione della notula emessa dal professionista, con indicazione dell'attività prestata e dei compensi richiesti.
Nella fattispecie è versata in atti una notula per €3.050, valore che non risulta congruo a fronte della somma liquidata in atti al c.t.u., pari ad €2.044,33, anche tenendo conto della maggiore attività svolta dal consulente d'ufficio che deve provvedere anche a fornire risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, per cui si ridetermina nella minor somma di €1.500.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra il e la compagnia convenuta, CP_2 posto che non ha contestato la copertura del sinistro e che le parti hanno svolto CP_1 difese sostanzialmente speculari sotto il profilo della debenza del risarcimento del danno in favore della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
36 1. accertata la responsabilità di in ordine al sinistro occorso in data Controparte_2
28.11.2018, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore e in solido tra loro, a corrispondere Controparte_2
o a la somma di €1.817.721,46, Parte_2 detratta la somma di €236.194,60, già corrisposta dall' , ed oltre rivalutazione CP_3 ed interessi, tenendo conto dell'acconto già liquidato per €1.464.000, in applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
o a la somma di €161.643,56 oltre rivalutazione ed interessi, Parte_1 tenendo conto dell'acconto già liquidato per €100.000, in applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017,
n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
e in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, per Controparte_2
€18.400, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese di contributo unificato, bolli e notifiche;
3. pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e in solido tra loro le spese di c.t.u., nonché Controparte_2 le spese del c.t.p. di parte attrice, rideterminate in €1.500;
4. compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
Lucca, 17 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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