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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 656/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
AL DA, OR
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2021 depositato il 02/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15937 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 S.P.A., quale incorporante di Società_1 S.P.A., ha impugnato l'avviso di accertamento n. 15937 del 20.11.2020, emesso dal Comune di Palermo in materia di IMU per l'anno 2018, notificato a mezzo del servizio postale in data 05.01.2021, eccependo l'insussistenza della pretesa, considerato che gli immobili alla stessa assoggettata erano concessi in locazione finanziaria nel periodo considerato.
Si è costituito il Comune, contestando le avverse eccezioni e deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio, il Comune di Palermo ha rettificato l'originario avviso con il provvedimento prot.
1616564 del 23/12/2022 annullando parzialmente le pretese impositive.
Per parte sua, parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolta prevista dall'arr. 1 commi 186 e ss della legge n. 197/2022, cui il Comune di Palermo ha aderito adottanto il "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 177 del 27.07.2023
All'esito della sospensione del giudizio, il contribuente ha depositato prova del versamento degli importi dovuti, sicché il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
GU RI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
AL DA, OR
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2021 depositato il 02/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15937 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Palermo, Ricorrente_1 S.P.A., quale incorporante di Società_1 S.P.A., ha impugnato l'avviso di accertamento n. 15937 del 20.11.2020, emesso dal Comune di Palermo in materia di IMU per l'anno 2018, notificato a mezzo del servizio postale in data 05.01.2021, eccependo l'insussistenza della pretesa, considerato che gli immobili alla stessa assoggettata erano concessi in locazione finanziaria nel periodo considerato.
Si è costituito il Comune, contestando le avverse eccezioni e deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio, il Comune di Palermo ha rettificato l'originario avviso con il provvedimento prot.
1616564 del 23/12/2022 annullando parzialmente le pretese impositive.
Per parte sua, parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolta prevista dall'arr. 1 commi 186 e ss della legge n. 197/2022, cui il Comune di Palermo ha aderito adottanto il "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 177 del 27.07.2023
All'esito della sospensione del giudizio, il contribuente ha depositato prova del versamento degli importi dovuti, sicché il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
GU RI