Ordinanza collegiale 8 marzo 2019
Ordinanza collegiale 9 maggio 2019
Ordinanza cautelare 4 luglio 2019
Ordinanza collegiale 24 settembre 2021
Sentenza 3 gennaio 2022
Sentenza 3 gennaio 2022
Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2023
Accoglimento
Sentenza 13 settembre 2024
Ordinanza collegiale 25 novembre 2024
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00417/2026REG.PROV.COLL.
N. 05518/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5518 del 2022, proposto da FV LI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore di Pardo e Carmen Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Carmine Iacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 1/2022, resa tra le parti, in materia di responsabilità aquiliana della p.a. da atto illegittimo e, in particolare, di risarcimento del danno da perdita di chance .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Regione Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il consigliere LO OT e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società FV LI s.r.l. ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, Sezione Prima, ha respinto la domanda di condanna della Regione Molise e del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (ora, Ministero della Cultura) al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società appellante in relazione al ritardo nel rilascio dei titoli autorizzatori per la realizzazione di due impianti di produzione di energia solare e alla sopravvenuta impossibilità di realizzare i predetti impianti, per effetto della decadenza dei titoli abilitativi.
1.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la predetta società aveva sostenuto che il comportamento ostruzionistico delle amministrazioni intimate aveva determinato condizioni di accesso al mercato energetico più sfavorevoli rispetto a quelle che la società avrebbe ottenuto, se le opere fossero state realizzate nei tempi previsti (individuando il danno subito nella differenza tra gli incentivi tariffari del secondo conto energia rispetto a quelli previsti dal quinto conto energia).
1.2. Nell’ambito del giudizio di primo grado, con memoria notificata alle controparti in data 11 dicembre 2020 e depositata in pari data (da valere anche come motivi aggiunti), la società aveva chiesto il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli inizialmente indicati, in relazione alla dedotta impossibilità di realizzare i due impianti, per effetto della intervenuta decadenza dei titoli abilitativi (determinata, a suo dire, dai reiterati atti inibitori adottati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo).
In particolare, nella predetta memoria, la società ricorrente aveva sostenuto che il danno subito in conseguenza della mancata realizzazione del progetto avrebbe dovuto essere pari non più alla differenza tra i diversi incentivi tariffari previsti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, ma al reddito netto complessivamente atteso nel periodo di durata media di impianti aventi caratteristiche similari a quelli che la ricorrente aveva intenzione di realizzare (nella perizia di parte prodotta in giudizio, ipotizzando una durata media degli impianti di 25 anni, la ricorrente aveva quantificato il danno subito nella misura di € 30.635.000,00).
1.3. Dopo aver ricostruito la complessa vicenda dedotta in giudizio, sia sotto il profilo sostanziale, che sotto quello processuale, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata sia la domanda risarcitoria formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, sia quella formulata nella memoria depositata in data 11 dicembre 2020, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
2. Con sentenza non definitiva n. 7559/2024, questa Sezione ha respinto la domanda di risarcimento del danno relativo alla dichiarata impossibilità di realizzazione dei due impianti fotovoltaici, mentre ha accolto la domanda risarcitoria in relazione all’accesso al mercato della energia a condizioni economiche più svantaggiose rispetto a quelle cui la società avrebbe avuto diritto nel caso in cui la Soprintendenza non avesse adottato atti, la cui illegittimità è stata definitivamente accertata in sede giurisdizionale e che hanno di fatto ritardato l’avvio dell’attività imprenditoriale (c.d. danno differenziale), richiamando i principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7/2021.
In particolare, nella sentenza non definitiva sopra richiamata, questa Sezione ha motivato le statuizioni adottate nei termini di seguito indicati:
“ 8. La società FV LI s.r.l. ha proposto nel giudizio di primo grado due azioni risarcitorie aventi differenti presupposti:
a) con il ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento per il danno da ritardo, sostenendo che la ritardata conclusione del procedimento autorizzatorio le avrebbe procurato condizioni di accesso al mercato dell’energia solare deteriori rispetto a quelle che le sarebbero spettate, se il procedimento si fosse concluso nel termine di 180 giorni (previsto dalla legge);
b) con memoria notificata in data 11 dicembre 2020 e depositata in pari data (da valere anche come motivi aggiunti), ha chiesto (sempre nel giudizio di primo grado) la condanna del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo al risarcimento del danno per l’impossibilità sopravvenuta di realizzazione dell’investimento previsto, per effetto della intervenuta decadenza dei titoli abilitativi.
8.1. Il giudice di primo grado ha esaminato dapprima la domanda di risarcimento del danno relativo alla dedotta impossibilità di realizzare gli impianti fotovoltaici e l’ha respinta, ritenendo insussistente il nesso di causalità tra i fatti contestati e il danno che ne sarebbe derivato, in quanto, da un lato, la società avrebbe avuto la possibilità, nelle more della definizione dei relativi contenziosi, di avviare la realizzazione dei predetti impianti, dall’altro, avrebbe potuto evitare la decadenza dei relativi titoli abilitativi, chiedendone tempestivamente la proroga.
Il giudice di primo grado ha poi esaminato la domanda di risarcimento del danno da ritardo (formulata nel ricorso introduttivo del giudizio), evidenziando che i due impianti fotovoltaici non erano stati realizzati e ormai erano divenuti irrealizzabili, per la intervenuta decadenza dei titoli abilitativi; ha respinto quindi anche questa domanda risarcitoria, facendo rilevare che il danno da ritardo non può prescindere dalla considerazione della spettanza del bene della vita.
9. L’odierna appellante sostiene che il danno da impossibilità di realizzazione dell’investimento assorba in sé il danno da ritardo; in realtà, i presupposti delle due forme di danno sono differenti.
La voce di danno formulata nel giudizio di primo grado nella memoria depositata in data 11 dicembre 2020 si fonda sulla sopravvenuta impossibilità, per elementi di fatto o di diritto imputati dalla deducente al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, di conseguire il bene della vita; il danno da ritardo attiene alle conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite dalla società per non aver potuto avviare tempestivamente il progetto imprenditoriale per il quale aveva presentato istanza di autorizzazione, incorrendo così in condizioni di mercato deteriori rispetto a quelle cui avrebbe avuto diritto.
9. Ritiene il Collegio che non sussistano, sotto il profilo oggettivo, i presupposti per il riconoscimento del danno relativo alla dichiarata impossibilità di realizzazione dei due impianti fotovoltaici.
Anche nel caso di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito aquiliano (condotta omissiva o commissiva; colpa; nesso di causalità; evento dannoso).
In tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non) nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo a quegli eventi che non apparivano — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 dicembre 2023 n. 10746).
Nel caso di specie, la società ricorrente non ha fornito la prova della sussistenza del nesso eziologico tra il danno lamentato (perdita dei profitti che la società avrebbe ricavato dalla gestione degli impianti, quantificati in euro 30.635.000,00) e gli atti posti in essere dalla amministrazione statale.
Questa Sezione ha già avuto modo di ribadire che, ai fini del risarcimento del danno, è necessaria la prova rigorosa della esistenza del danno da parte del danneggiato: in relazione al danno-conseguenza si pone la questione di individuare e quantificare i danni derivanti dalla lesione dell'interesse legittimo, e dunque di imputare all’evento dannoso causalmente correlato al fatto illecito, sul piano della causalità materiale, i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente monetario, quali conseguenze «dirette e immediate» dell'evento sul piano della causalità giuridica; ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ., il risarcimento del danno comprende la perdita subita dal creditore (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) «in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta», con ciò dovendosi escludere il risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi; in questo ambito, resta fermo l'onere di allegazione e prova da parte del danneggiato (artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a.), poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, cod. civ. opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 3, c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2022 n. 10092).
Orbene, non è controverso tra le parti il fatto che la società appellante non ha presentato istanza di proroga della efficacia dei titoli abilitativi precedentemente ottenuti; tale modus operandi ha inequivocabilmente interrotto il nesso causale tra il danno asseritamente subito e la condotta della amministrazione statale, in relazione alla illegittima reiterazione del vincolo archeologico nell’area in questione.
I provvedimenti autorizzatori prevedevano la esecuzione dei lavori nel termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori e una durata quinquennale della validità della autorizzazione all’esercizio, da rinnovarsi periodicamente alla scadenza, “per tutta la vita naturale dell’impianto”.
La mancata presentazione della istanza di proroga dei termini di cui ai titoli abilitativi precedentemente ottenuti assume particolare rilevanza sul piano della causalità giuridica, atteso che la stessa società appellante ha ipotizzato una durata media dell’investimento di 25 anni e su tale arco temporale ha determinato la propria pretesa risarcitoria, quantificandola nella somma di € 30.635.000,00.
Anche nel caso in cui l’amministrazione regionale avesse tempestivamente rilasciato i titoli autorizzatori richiesti dalla società e l’amministrazione statale non avesse illegittimamente reiterato sull’area in questione vincoli di natura archeologica, per poter conseguire il profitto (del cui mancato conseguimento si duole), la società avrebbe dovuto comunque chiedere e ottenere la proroga della validità dei titoli abilitativi precedentemente conseguiti.
10. La domanda risarcitoria presentata dalla società appellante deve invece essere accolta in relazione all’accesso al mercato della energia a condizioni economiche più svantaggiose rispetto a quelle cui la società avrebbe avuto diritto nel caso in cui la Soprintendenza non avesse adottato atti, la cui illegittimità è stata definitivamente accertata in sede giurisdizionale e che hanno di fatto ritardato l’avvio dell’attività imprenditoriale (c.d. danno differenziale).
11. Recentemente, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 7/2021), dopo aver richiamato gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione da atto amministrativo illegittimo, ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di pretesa risarcitoria connessa al regime tariffario incentivante del mercato dell’energia:
“- a) la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 cod. civ. – da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento - i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’art. 1225 cod. civ.;
“b) con riferimento al periodo temporale nel quale hanno avuto vigenza le disposizioni sui relativi benefici, è in astratto ravvisabile il nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del procedimento autorizzativo ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 e il mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quando la mancata ammissione al regime incentivante sia stato determinato da un divieto normativo sopravvenuto che non sarebbe stato applicabile se i termini del procedimento fossero stati rispettati”;
“c) con riferimento al periodo successivo alla sopravvenienza normativa, occorre stabilire se le erogazioni sarebbero comunque cessate, per la sopravvenuta abrogazione della normativa sugli incentivi, nel qual caso il pregiudizio è riconducibile alla sopravvenienza legislativa e non più imputabile all’amministrazione, oppure se l’interessato avrebbe comunque avuto diritto a mantenere il regime agevolativo, in quanto la legge, per esempio, faccia chiaramente salvi, e sottratti quindi all’abrogazione, gli incentivi già in corso di erogazione e fino al termine finale originariamente stabilito per gli stessi;”
“d) in ogni caso, il danno va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa, e non può equivalere a quanto l’impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l’attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell’amministrazione”.
12. In base alle coordinate ermeneutiche formulate dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il risarcimento del cd. “danno differenziale” spettante alla società (in relazione all’accesso al mercato dell’energia solare, a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle cui la società avrebbe avuto diritto in caso di tempestivo accoglimento della domanda di autorizzazione alla installazione dell’impianto di energia fotovoltaica) deve essere liquidato secondo i criteri del danno da perdita di chance.
Sotto il profilo oggettivo della responsabilità aquiliana, non può essere contestata la spettanza del bene della vita, atteso che, come sopra evidenziato, le autorizzazioni alla realizzazione degli impianti sono poi state rilasciate dalla amministrazione regionale (con le determinazioni dirigenziali n. 234 e n. 235 del 28 giugno 2019) e tutti gli atti adottati dalla Soprintendenza di reiterata istituzione del vincolo archeologico sull’area oggetto dell’intervento sono stati definitivamente annullati in sede giurisdizionale; né assume rilevanza giuridica dirimente il fatto che, con le sentenze n. 6336/2021 e n. 6337/2021, questo Consiglio abbia annullato gli atti impugnati, per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto i provvedimenti annullati hanno fatto seguito ad altri provvedimenti di reiterazione del vincolo archeologico di analogo tenore.
In realtà, nelle sentenze n. 6336/2021 e 6337/2021, il Consiglio di Stato ha posto alla base della decisione di annullamento dei provvedimenti della Soprintendenza una motivazione ampia e articolata, che individua nell’operato della amministrazione statale plurime illegittimità e non si esaurisce nel mero difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti annullati; inoltre, è ragionevole ritenere che, dopo il terzo annullamento giurisdizionale di provvedimenti di analogo oggetto, pedissequamente riproposti dall’amministrazione, lo spatium deliberandi dell’amministrazione statale si sia esaurito o significativamente ridotto (tant’è che, a prescindere dalla mancata realizzazione dell’impianto da parte della società, non risulta che, dopo le sentenze n. 6336/2021 e 6337/2021, la Soprintendenza abbia adottato alcun atto ulteriore di imposizione del vincolo archeologico sull’area in questione).
13. Non appare condivisibile la tesi sostenuta dal giudice di primo grado, secondo cui, anche nelle more della definizione dei contenziosi, in relazione ad alcuni periodi, la società avrebbe potuto intraprendere la realizzazione del progetto, sulla base di atti non annullati o non sospesi in sede giurisdizionale.
In considerazione della ferma determinazione della Soprintendenza nella reiterazione di vincoli di natura archeologica e di fronte alla incertezza sull’esito dei contenziosi avviati, appare difficile ipotizzare che l’operatore economico potesse procedere immediatamente alla realizzazione dell’intervento, senza curarsi della definizione dei contenziosi in atto, dovendo il comportamento di ogni imprenditore conformarsi ad una certa prudenza nella effettuazione degli investimenti programmati.
Con riguardo ad altro contenzioso in materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione da atto amministrativo illegittimo, questa Sezione ha avuto modo di precisare che la realizzazione da parte di un soggetto imprenditoriale di opere di una certa rilevanza economica implica l’impiego di ingenti risorse strumentali, umane e finanziarie, che richiedono una valutazione ponderata delle scelte imprenditoriali, al fine di non esporre l’impresa a gravi conseguenze finanziarie e patrimoniali, rendendo giustificata la scelta dell’operatore economico di attendere l’esito del giudizio intrapreso, prima di portare a compimento la esecuzione dell’intervento progettato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 settembre 2023 n. 8149).
14. Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ritiene di dover distinguere la posizione della Regione Molise da quella del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (ora, Ministero della Cultura).
A tale riguardo, la Regione Molise deve ritenersi sostanzialmente immune dagli addebiti mossi dalla società; il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni richieste dalla società non è imputabile alla Regione Molise, ma alla impugnativa giurisdizionale del parere negativo espresso dal MIBACT che rendeva oggettivamente incerto l’esito del procedimento autorizzatorio (parere verosimilmente impugnato dalla società per prevenire il rischio della adozione di un provvedimento di diniego o la remissione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 - quater, comma 3, della l. n. 241/1990).
In considerazione della pendenza del giudizio, la Regione Molise ha prudenzialmente atteso l’esito del primo contenzioso; successivamente alla pubblicazione della sentenza del T.a.r. Molise n. 314/2011 (relativa ad un contenzioso analogo instaurato da altra diversa società), il Servizio energia della Regione Molise, con le determinazioni dirigenziali nn. 234 e 235 del 28 giugno 2011, ha rilasciato le autorizzazioni richieste, consentendo alla società di iscriversi al GSE entro la prima data utile del 30 giugno 2011.
Risulta invece, per tabulas, che la Soprintendenza ha adottato una serie di atti (tutti annullati in sede giurisdizionale) diretti a impedire la realizzazione degli impianti; la reiterazione di atti del medesimo contenuto provvedimentale di quelli precedentemente annullati in sede giurisdizionale denota un modus operandi non conforme ai principi di collaborazione e buona fede, cui anche la pubblica amministrazione deve conformarsi nei rapporti con il cittadino, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – bis, della l. n. 241/1990 e s.m.i. e non consente quindi di escludere sul piano soggettivo la responsabilità della amministrazione statale.
15. In conclusione, in relazione al mutamento delle condizioni del mercato della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, conformemente ai principi enunciati dalla Adunanza plenaria, ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto alla società appellante il danno da perdita di chance, in relazione al quale ritiene nel contempo sussistano i presupposti per il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., tenendo conto di quanto stabilito dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione sopra richiamata e in considerazione della obiettiva difficoltà di una precisa prova dell’ammontare del danno subito da parte del danneggiato ”.
3. Nella sentenza non definitiva sopra richiamata, al fine di acquisire gli elementi minimi necessari ad una valutazione equitativa del danno (così come sopra riconosciuto), il Collegio giudicante ha nominato quale verificatore il Presidente del Corso di Laurea magistrale in “ Scienze e Tecnologie forestali e ambientali ” della Università degli studi del Molise, con facoltà di delega a professore universitario, con adeguata competenza in materia, affidandogli il compito di redigere una relazione nella quale, previo inquadramento della fattispecie concreta dedotta in giudizio, venissero chiariti i seguenti aspetti tecnici:
“ a) i tempi tecnici ordinariamente richiesti per la esecuzione di impianti fotovoltaici aventi caratteristiche analoghe a quelle degli impianti per i quali la società appellante aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio;
b) le modifiche intervenute nel regime degli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia solare nella Regione Molise e nell’arco temporale compreso tra il 2009 e il 2021;
b) la redditività media annua (al netto, quindi, dei relativi oneri di ammortamento) di due impianti fotovoltaici aventi caratteristiche similari a quelli per i quali la società aveva presentato istanza di autorizzazione, facendo riferimento sempre alla Regione Molise e all’arco temporale 2009 – 2021 ”.
4. Con ordinanza collegiale n. 9428/2024, sono state fornite al verificatore delle direttive in ordine all’esecuzione degli adempimenti istruttori assegnati.
5. Con ordinanza collegiale n. 1735/2025, è stata accolta la richiesta formulata dal verificatore di proroga dei termini assegnati per la trasmissione della relazione preliminare di verificazione alle parti e per gli adempimenti successivi.
6. In data 7 aprile 2025 il verificatore ha depositato in giudizio la relazione di verificazione.
7. Con ordinanza collegiale n. 3742/2025 è stata accolta l’istanza presentata dal Ministero della Cultura di proroga dei termini fissati per la formulazione di osservazioni.
8. In data 13 giugno 2025, il Ministero della Cultura ha depositato in giudizio (tardivamente rispetto ai termini assegnati) le proprie osservazioni in ordine alla relazione di verificazione, evidenziando quanto segue:
a) con riguardo al quesito relativo ai tempi previsti per la realizzazione degli impianti, il verificatore non avrebbe tenuto conto dei tempi necessari alla esecuzione dei lavori di scavo (la Soprintendenza per i beni archeologici del Molise comunicava il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, con le note n. 6382 e n. 6383 del 10 dicembre 2009, subordinandolo alla condizione dell’esecuzione di saggi di scavo preliminari ai lavori);
b) con riguardo al quesito relativo alla redditività degli impianti, il verificatore non avrebbe tenuto conto dei costi che la società avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione dei saggi di scavo nonché del fatto che “ estese superfici dei terreni interessati sarebbero potute risultare, all’esito delle attività di archeologia preventiva, non idonee alla installazione dei pannelli fotovoltaici, con una significativa riduzione della potenza dell’impianto progettato, con conseguente impatto sulla redditività del medesimo ”.
9. In data 1° luglio 2025, il verificatore ha depositato un addendum alla relazione di verificazione, nel quale vengono esaminate e respinte motivatamente le osservazioni presentate tardivamente della Soprintendenza.
10. Con memoria depositata in data 15 settembre 2025, la società appellante ha eccepito la tardività delle osservazioni presentate dal Ministero della Cultura in data 13 giugno 2025 rispetto al termine di 30 giorni assegnato con l’ordinanza n. 3742/2025; ha contestato poi nel merito le osservazioni presentate dalla amministrazione resistente, evidenziando che le due autorizzazioni uniche rilasciate alla FV LI dalla Regione Molise non prevedevano operazioni preliminari di scavo ed entrambi i progetti, prima del rilascio del titolo autorizzatorio, erano stati esclusi dalla procedura di VIA; ha evidenziato inoltre che le aree interessate dai due progetti della FV LI non sono di interesse archeologico, essendo stati annullati dal Consiglio di Stato tutti i provvedimenti dell’amministrazione statale impositivi del vincolo archeologico.
La società ha chiesto che la liquidazione del danno venga effettuata tenendo conto che in assenza degli atti inibitori del Ministero gli impianti sarebbero stati produttivi fino al 2031.
11. All’udienza pubblica del 16 ottobre 2025 il difensore della società appellante ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria; il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
12. L’oggetto del presente giudizio concerne il risarcimento del danno subito dalla società FV LI s.r.l. per effetto degli atti adottati dalla amministrazione statale in relazione agli interventi proposti dalla predetta società per la realizzazione di due impianti fotovoltaici nella zona industriale del Comune di LI.
Occorre preliminarmente ricostruire le vicende sostanziali e processuali relative alla fattispecie dedotta in giudizio.
12.1. La società Fv LI s.r.l., costituita nel 2009 “ con il precipuo intento di progettare e realizzare impianti fotovoltaici ” (ricorso di primo grado, pag. 2), presentava alla competente Direzione generale della Regione Molise, in data 16 novembre 2009 e 22 novembre 2009, due istanze volte ad ottenere il rilascio di due autorizzazioni uniche, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, per la costruzione e l’esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica (denominati Molise 01 e Molise 02) da ubicare nel territorio del Comune di LI, rispettivamente in contrada “ Le Noci ” e in contrada “ NT ”, nella zona industriale del predetto Comune.
Con determinazioni dirigenziali del 28 aprile 2010 n. 63 e del 29 aprile 2010 n. 64, il competente Servizio regionale, sulla scorta della relazione istruttoria - tecnica per lo screening ambientale redatta dall’ARPA Molise, escludeva la necessità di sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale entrambi gli interventi proposti dalla società, limitandosi a subordinare la realizzazione dei progetti al rispetto di specifiche prescrizioni.
Alla conferenza di servizi del 25 giugno 2010, indetta dalla Regione Molise ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, partecipavano tutte le amministrazioni invitate tranne la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise (ancorché invitata); la Regione Molise procedente, preso atto dell’avviso favorevole espresso dalle amministrazioni presenti, concludeva i lavori della conferenza.
Successivamente alla conclusione della conferenza di servizi perveniva però al Servizio energia della Regione Molise una nota della Direzione regionale del MIBACT (prot. MBAC-DR- 0002897 del 24 giugno 2010), nella quale, richiamandosi le argomentazioni di un precedente parere espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, si esprimeva parere non favorevole all’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli impianti in questione.
La nota veniva impugnata dalla società FV LI davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Molise, che, con sentenza n. 803/2011, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato; l’annullamento in sede giurisdizionale veniva confermato dal Consiglio di Stato, con diversa motivazione, con sentenza n. 1563/2013.
12.2. In data 28 giugno 2011 il Servizio energia della Regione Molise, con determinazioni dirigenziali nn. 234/2011 e 235/2011, rilasciava le due autorizzazioni uniche richieste dalla FV LI per la realizzazione e l’esercizio dei due impianti di produzione fotovoltaica Molise 01 e Molise 02.
12.3. Il successivo 4 gennaio 2012 la società FV LI riceveva dalla Direzione regionale del MIBACT un provvedimento che disponeva “con effetto immediato l’inibizione all’inizio dei lavori autorizzati con i provvedimenti 234/2011 e 235/2011 emessi dal Servizio Regionale Energia, ovvero la sospensione se già iniziati” (prima inibitoria, della durata di 90 giorni, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004).
La società FV LI impugnava anche questo atto davanti al T.a.r. Molise, che, con sentenza n. 585/2012, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato; nel corso del giudizio di appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali veniva respinta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal Ministero; l’appello veniva infine dichiarato improcedibile dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3752/2019, per la mancata adozione, nel termine di legge (novanta giorni), degli atti previsti dall’art. 150, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, cui la citata disposizione di legge ricollega la perdita di efficacia del provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori, adottato ai sensi del comma 1 dell’art. 150 (quale quello impugnato in primo grado).
12.4. In data 17 maggio 2013 la FV LI s.r.l. richiedeva l’iscrizione al registro del Gestore dei Servizi energetici s.p.a.; il successivo 6 agosto 2013, con determinazione dirigenziale n. 98/2013, la stessa società otteneva la proroga dell’inizio dei lavori.
12.5. Con nota prot. n. 3556 del 23 agosto 2013, la Direzione regionale del MIBACT disponeva nuovamente l’immediata “ inibizione dell’avvio dei lavori autorizzati con i provvedimenti nn. 234/11 e 235/11 del 28 giugno 2011 e differiti nel loro inizio con i provvedimenti n. 81/12 dell’11 luglio 2012 e 98/13 del 6 agosto 2013, emessi dal Servizio regionale energia” (seconda inibitoria).
L’atto veniva impugnato dalla società FV LI s.r.l. davanti al T.a.r. per il Molise (nell’ambito del quale l’amministrazione statale impugnava incidentalmente le autorizzazioni uniche rilasciate dalla Regione); in pendenza del giudizio, la Direzione generale del MIBACT avviava un procedimento per il riconoscimento dell’interesse archeologico dell’intera zona industriale del Comune di LI, che si concludeva con il decreto del direttore generale della suddetta Direzione n. 39/2013 del 6 novembre 2013 (con il quale veniva dichiarato l’interesse archeologico, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m, d.lgs. 42/2004, di una vasta area del Comune, nella quale ricadeva l’area di realizzazione dei due impianti progettati in questione, con conseguente divieto della ammissibilità di ogni intervento sulla stessa).
La società impugnava anche detto decreto con motivi aggiunti nell’ambito del giudizio di primo grado proposto nei confronti della nota della Direzione regionale del MIBACT prot. n. 3556 del 23 agosto 2013 (sopra richiamata).
Il T.a.r. Molise, con sentenza n. 601 del 7 novembre 2014, accoglieva sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti proposti dalla società, respingendo il ricorso incidentale proposto dal MIBACT nei confronti delle autorizzazioni uniche regionali rilasciate alla società FV LI.
12.6. Con nota del 17 giugno 2014, il MIBACT inibiva ancora una volta l’avvio dei lavori, ritenendo che dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1562/2013 discendesse l’obbligo di riconvocazione della conferenza di servizi e allegando la conseguente invalidità delle autorizzazioni uniche rilasciate in favore della FV LI (terza inibitoria).
La società FV LI s.r.l. impugnava anche quest’ultimo provvedimento inibitorio del MIBACT davanti al T.a.r. Molise, che, con sentenza n. 579/2018, accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.
12.7. Con sentenza del T.a.r. Molise n. 580/2018, veniva respinta anche l’impugnativa proposta dal MIBACT avverso la nota della Regione Molise, con la quale era stata respinta la richiesta del Ministero di riconvocazione della conferenza di servizi.
12.8. Il MIBACT nel frattempo adottava i decreti nn. 14 e 15 del 4 giugno 2015 di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2014, sottoponendo così a vincolo archeologico l’area sulla quale si sarebbero dovuti realizzare gli impianti di produzione di energia.
Anche detti provvedimenti venivano impugnati dalla società FV LI davanti al T.a.r. Molise, che, con sentenze n. 581 e n. 582 del 1° ottobre 2018, respingeva i ricorsi, rilevando che i gravati provvedimenti d’imposizione del vincolo erano fondati su indagini successive rispetto all’epoca nella quale erano stati adottati gli atti regionali di autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti; le due sentenze venivano impugnate dalla società FV LI innanzi al Consiglio di Stato, che, con le sentenze n. 6336 e 6337 del 17 settembre 2021, in riforma delle sentenze del T.a.r. Molise nn. 581 e 582 del 1° ottobre 2018, annullava i due decreti di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2014, per difetto di istruttoria e di motivazione.
12.9. Nelle more del giudizio d’appello, la Regione Molise, con le determinazioni dirigenziali nn. 2268 - 2269 del 27 maggio 2019, nel dare atto che la società FV LI s.r.l. non aveva richiesto ulteriori proroghe, dichiarava l’automatica decadenza delle autorizzazioni nn. 234 - 235/2011 (atteso che “ a seguito dell’interruzione lavori e successiva ripresa, il tempo utile di 3 anni per la conclusione dei lavori terminava il 17.04.2017 ”).
13. Tanto premesso, come sopra meglio evidenziato, questa Sezione, con sentenza non definitiva n. 7559/2024, ha riconosciuto alla società appellante il risarcimento del danno da perdita di chance , in relazione al pregiudizio subito per effetto mutamento delle condizioni del mercato della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; ha ritenuto inoltre sussistenti i presupposti per il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., tenendo conto di quanto stabilito dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7/2021 e in considerazione della obiettiva difficoltà di una precisa prova dell’ammontare del danno subito da parte del danneggiato.
14. Il danno da perdita di chance si configura quando, per effetto dell’illegittimo o del mancato esercizio del potere amministrativo, il titolare di un interesse legittimo pretensivo perde definitivamente la possibilità di conseguimento di un bene della vita di incerta realizzazione.
In merito alla qualificazione giuridica della chance sono state elaborate differenti tesi.
Secondo la tesi cd. “ontologica”, la chance costituisce un bene giuridico autonomo che esiste nel patrimonio del danneggiato e che va risarcito quale danno attuale da tenere distinto dal bene finale che l’interessato aspira a ottenere o a conservare; in questo caso, il danno asseritamente subito deve essere riportato alle categorie del danno attuale e del danno emergente e il danneggiato ha l’onere di provare, sotto il profilo causale, la lesione della chance , nella sua effettiva consistenza e nella sua derivazione causale dal comportamento dell’amministrazione e non la probabilità del cd. “danno finale”.
Secondo la tesi cd. “eziologica” la chance costituisce un’occasione persa e si identifica in un bene astratto e futuro, ossia nel bene che il danneggiato avrebbe probabilmente ottenuto se non vi fosse stato il comportamento illecito altrui; in questa accezione, la chance viene pertanto riportata nell’ambito della categoria del lucro cessante e costituisce una particolare tipologia di “danno futuro”.
Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sembra propendere per la tesi c.d. “ontologica”, qualificando la chance alla stregua di una posta attiva del patrimonio del danneggiato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025 n. 1962); l'Adunanza plenaria, nella sentenza 23 aprile 2021 n. 7, ha evidenziato infatti che la chance è “ … considerata ormai, sia dalla giurisprudenza civile sia dalla giurisprudenza amministrativa, una posizione giuridica autonomamente tutelabile - morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole (e in ciò distinta dall'elemento causale dell'illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa)- purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata e nella quale può quindi essere ricondotta la pretesa risarcitoria ”.
La chance , in quanto posizione giuridica autonomamente tutelabile, è distinta dall’elemento causale dell’illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa; tale connotazione vale a differenziare la chance suscettibile di risarcimento dalla mera aspettativa di fatto e la relativa distinzione è destinata a riflettersi sul versante probatorio; in particolare, è stato chiarito che, al fine di ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance , sia necessario che il preteso danneggiato dimostri, anche se in modo presuntivo, ma sempre in base a circostanze di fatto concrete e puntualmente allegate, l’esistenza nella specie della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, oltre che del sussistente nesso di causalità immediata e diretta con il fatto illecito addebitato all’amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. II, 4 maggio 2022 n. 3482).
Recentemente, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:
a) nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
b) nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno, con la precisazione che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i.e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata) ” (Cass. civ., Sez. III, 5 settembre 2023, n. 25910).
15. Sulla base di queste premesse, il Collegio è ora chiamato a provvedere alla liquidazione del danno da perdita di chance spettante alla società appellante, sussumendo il caso in esame nella fattispecie di chance cd. “ontologica” sopra descritta.
16. Nel giudizio di primo grado, la società FV LI ha prodotto una perizia (a firma dell’ing. Pietro Minichella), nella quale, ipotizzando un investimento iniziale di € 10.257.500,00 “ coperto con capitale proprio o equity ”, una durata dello sfruttamento degli impianti fotovoltaici per 25 anni e un tasso di rendimento dell’investimento del 21,80 %, il perito di parte ha stimato i possibili introiti ( cash flow ) in € 40.892.000,00 e ha quantificato i danni derivanti dalla mancata realizzazione degli impianti fotovoltaici in questione in € 30.635.000,00.
Nella relazione di verificazione depositata nel grado di appello, il verificatore (prof. ing. Giuseppe Peter Vanoli) ha precisato che, nei vari Conti Energia, la tariffa incentivante è configurata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in relazione ad un arco temporale di venti anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto; sulla base degli atti disponibili e tenuto conto dei tempi tecnici di realizzazione degli impianti, il verificatore ha evidenziato che, nel caso di specie, la produzione di energia solare (senza interventi ostativi da parte della Soprintendenza) non avrebbe potuto effettivamente iniziare prima del 25 febbraio 2011.
Con riguardo alla redditività degli impianti, il verificatore ha individuato tre possibili scenari:
a) un primo scenario si riferisce all’arco temporale 2009 (anno di presentazione della istanza) - 2021 (anno di emanazione delle sentenze del Consiglio di Stato di annullamento degli atti della Soprintendenza); in questo caso il verificatore ha stimato un utile netto di € 19.197.014,00 e un utile lordo di € 28.378.173,00, con un utile medio annuo netto di € 1.476.014,00 e con un tasso di rendimento percentuale medio annuo netto (utile medio annuo/investimento con capitale proprio) del 19,70%;
b) un secondo scenario relativo all’arco temporale 2009 – 2028 (considerando un ventennio di concessione degli incentivi pubblici a far data dal 2009); in questo caso è stato stimato un utile netto di € 34.524.281,00 e un utile lordo di € 49.954.494,00, con un utile medio annuo netto di € 1.726.214,00 e con un tasso di rendimento percentuale medio annuo netto (utile medio annuo/investimento con capitale proprio) del 23,00%;
c) un terzo scenario che fa riferimento all’arco temporale compreso tra il 2011 (anno di possibile avvio della produzione) e il 2031 (anno di cessazione degli incentivi pubblici, per effetto del decorso di venti anni); in questo caso, il verificatore ha stimato un utile netto di € 37.099.045,00 e un utile lordo di € 53.497.927,00, con un utile medio annuo netto di € 1.854.952,00 e con un tasso di rendimento percentuale medio annuo netto (utile medio annuo/investimento con capitale proprio) del 29,70%.
17. Ritiene il Collegio che, ai fini della liquidazione del danno da perdita di chance spettante alla società FV LI, debba farsi riferimento al c.d. “terzo scenario” individuato dal verificatore quanto alla redditività prevista, atteso che, in assenza dei provvedimenti inibitori illegittimi della Soprintendenza, l’avvio della produzione di energia da parte degli impianti fotovoltaici sarebbe potuto avvenire nel corso del 2011 (e precisamente a decorrere dalla data del 28 giugno 2011, in cui sono state emanate le autorizzazioni regionali), considerando l’arco temporale di riferimento indicato dal verificatore (20 anni).
Questa soluzione appare preferibile rispetto agli altri scenari individuati dal verificatore (I e II), in quanto:
a) il primo scenario (che si riferisce all’arco temporale 2009 – 2021) non tiene conto che la produzione di energia non sarebbe potuta iniziare prima del rilascio delle autorizzazioni regionali del 28 giugno 2011 n. 234 e 235 e che alla data di pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato nel 2021 era venuta meno la possibilità di fruire delle tariffe incentivanti, essendo entrato in vigore il sistema del ritiro dedicato;
b) il secondo scenario (che si riferisce all’arco temporale 2009 – 2028) non è applicabile per la medesima argomentazione (la produzione della energia non sarebbe potuta iniziare prima del 2011).
18. Diversamente da quanto statuito con riguardo alla domanda di risarcimento del danno relativo alla dedotta impossibilità di realizzare gli impianti fotovoltaici (respinta con sentenza non definitiva n. 7559/2024), deve ritenersi che, con riguardo alla domanda risarcitoria da perdita di chance , la decadenza delle autorizzazioni regionali del 28 giugno 2011 n. 234 e 235 non abbia interrotto il nesso eziologico, atteso che questa forma di risarcimento deve essere rapportata non al risultato perduto, ma alla possibilità perduta di realizzarlo.
A tale riguardo, la scelta di non chiedere la proroga delle autorizzazioni regionali non può considerarsi assolutamente indipendente dalla condotta illegittima della amministrazione, la quale, pur non avendo determinato per la società l’impossibilità di realizzare gli impianti fotovoltaici (sia pure a condizioni differenti), le ha precluso in via definitiva la possibilità di accedere alle tariffe incentivanti, facendole perdere la chance di realizzare l’investimento produttivo alle condizioni del mercato dell’energia vigenti al momento del rilascio delle autorizzazioni regionali.
Sotto questo profilo, appare pertanto difficile configurare la mancata richiesta di proroga delle autorizzazioni regionali come causa interruttiva del nesso eziologico tra la condotta illegittima della amministrazione e il danno subito dalla società, pur se tale elemento potrà essere considerato ai fini della valutazione equitativa del danno.
19. Tanto premesso, il Collegio ritiene di doversi conformare al principio di diritto enunciato, in materia di pretesa risarcitoria connessa al regime tariffario incentivante del mercato dell’energia, dalla Adunanza plenaria nella sentenza n. 7/2021, secondo il quale “… in ogni caso, il danno va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa, e non può equivalere a quanto l’impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l’attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell’amministrazione ”.
Ne consegue che il riferimento alla redditività (ipotetica) degli impianti che la società avrebbe voluto realizzare non può essere tout court essere utilizzato, ai fini della liquidazione del danno da perdita di chance , ma costituisce solo un mero parametro di riferimento, utilizzabile dal Collegio ai fini di una valutazione equitativa che non sia disancorata da elementi specifici, sia pure di natura meramente ipotetica.
20. A tale riguardo, il Collegio deve rilevare che la stima del perito di parte e quella effettuata dal verificatore si fondano su elementi futuri e incerti, ossia presuppongono che la società avrebbe avuto effettivamente accesso alle tariffe incentivanti (soddisfacendo i requisiti formali e sostanziali richiesti per l’accesso al mercato della energia e collocandosi utilmente nella graduatoria predisposta da GSE s.p.a.), che la società sarebbe riuscita a reperire il capitale necessario alla realizzazione dell’intervento (lo stesso perito di parte stima in € 10.257.500,00 l’investimento iniziale richiesto, precisando che esso sarebbe stato “ coperto con capitale proprio o equity ”) e che la società avrebbe poi realizzato i due impianti fotovoltaici e li avrebbe gestiti senza soluzione di continuità.
In ogni caso, anche se la società fosse riuscita a soddisfare tutte le condizioni per l’accesso al mercato della energia solare, le stime effettuate (sia quella del perito di parte, che quella dal verificatore) non tengono conto del c.d. “rischio di impresa”, ossia della possibilità che la società subisse perdite o non raggiungesse gli obiettivi prefissati, a causa di eventi incerti e imprevisti che avrebbero potuto influenzare negativamente la sua attività economica, sia in relazione a fattori interni (come problemi gestionali, tecnici o organizzativi), sia in relazione a fattori esterni (come variazioni di mercato, cambiamenti normativi, crisi economiche, eventi naturali).
Si deve, altresì, considerare che la società FV LI s.r.l. è stata costituita nel 2009; al momento della presentazione delle istanze di autorizzazione, si trattava quindi di una società di recente costituzione, che non risultava aver realizzato in passato altri impianti della medesima tipologia di quelli proposti nel caso di specie; la recente costituzione della società e l’assenza di pregresse esperienze nel settore inducono il Collegio a ritenere in via presuntiva che la società avrebbe potuto incontrare delle difficoltà nel reperimento del capitale necessario alla realizzazione dell’investimento iniziale, quantificato dallo stesso perito di parte in € 10.257.500,00 (nell’atto costitutivo della società del 10 settembre 2009 il capitale sottoscritto dai soci è di soli € 10.000,00; anche i bilanci della società relativi agli esercizi 2011 – 2012 – 2013 - 2014 – 2015, depositati nel giudizio di primo grado, non indicano variazioni del capitale sociale).
21. Ritiene il Collegio che alla società appellante debba essere riconosciuta, a titolo di danno da perdita di chance , in relazione alla modifica delle condizioni di accesso al mercato della energia (per effetto degli atti illegittimi adottati dalla pubblica amministrazione), una quota percentuale dell’utile medio annuo che la società avrebbe potuto percepire, (percentuale) che, in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto della documentazione depositata in giudizio e valorizzando ciascuno degli indicatori evidenziati nelle considerazioni che precedono, viene fissata nella misura del 5% dell’utile medio annuo netto stimato dal verificatore secondo il terzo scenario (€ 1.854.952,00), per un ammontare complessivo che riporta, per combinazione, alla cifra di € 1.854.952,00 [€ 1.854.952,00 (utile medio netto annuo) x 20 anni = € 37.099.040,00 x 5% = € 1.854.952,00].
Venendo in rilievo un debito di valore, sulla somma stimata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance devono essere riconosciuti alla società appellante la rivalutazione monetaria e gli interessi legali secondo il criterio indicato dalla nota sentenza della Cassazione civile s.u., n. 1712 del 1995, a far data dal 28 giugno 2011 (data di possibile avvio della produzione); sull’importo così determinato decorreranno gli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.
22. In conclusione, definitivamente pronunciando, il Collegio respinge la domanda di risarcimento del danno relativo alla dichiarata impossibilità di realizzazione dei due impianti fotovoltaici, mentre, in riforma della sentenza impugnata, in relazione al mutamento delle condizioni di accesso al mercato della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, accoglie la domanda di risarcimento del danno da perdita di c hance , nei termini sopra indicati.
23. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore della società FV LI s.r.l., debbono essere poste a carico del Ministero della Cultura, secondo l’ordinario criterio della soccombenza; sono compensate nei confronti della Regione Molise.
Le spese di verificazione, da liquidare con separato provvedimento, sono poste a carico del Ministero della Cultura.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance , nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Cultura al pagamento in favore della società FV LI s.r.l. delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti della Regione Molise.
Condanna il Ministero della Cultura al pagamento delle spese di verificazione, da liquidare con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 ottobre 2025 e 27 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
UI AR, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
LO OT, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OT | UI AR |
IL SEGRETARIO