Articolo 13 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Articolo 12Articolo 14
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17 aprile 1994
Art. 13. Termini per la decisione 1. La rubrica del capo IV del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile e' sostituita dalla seguente: "Del lodo".
2. L' articolo 820 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 820 (Termini per la decisione). - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e' sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di centottanta giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine e' prorogato di trenta giorni.
Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine".
Entrata in vigore il 17 aprile 1994
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