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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1108/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. TAGLIABUE M.
RICORRENTE
CONTRO
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29/01/2025, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano Parte_1
– Sezione Lavoro – chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
a) accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento intimato al ricorrente con lettera datata
30.07.2024;
b) in via principale, accertare e dichiarare la natura discriminatoria e la conseguente nullità del licenziamento comminato con lettera datata 2.10.2024 e per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro
[...] nella sede di Gorgonzola ed a risarcire il danno, da quantificarsi in un'indennità, in misura non inferiore a cinque mensilità, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, da calcolarsi avendo riguardo alla retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del TFR pari ad € 2.016,23, o quella diversa che risulterà spettante, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. c) in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e comunque annullare il licenziamento comminato al ricorrente con lettera datata 2.10.2024 e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare Controparte_1 il ricorrente nel posto di lavoro nella sede di Gorgonzola ed a risarcire il danno, da quantificarsi in un'indennità, in misura non superiore a dodici mensilità, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, da calcolarsi avendo riguardo alla retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del TFR pari ad € 2.016,23, o quella diversa che risulterà spettante, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
d) in ulteriore subordine, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ai sensi l'art. 3 c. 1 D.Lgs 23/2015, a pagare al ricorrente un'indennità pari a venti mensilità (e dunque € 40.324,60) – ovvero la diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a sei mensilità - da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, pari ad € 2.016,23 ovvero quella diversa che risulterà spettante.
e) in caso di accoglimento della domanda subordinata di cui alla precedente lettera d) o in estremo subordine in caso di ritenuta legittimità del recesso, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 403,24, ovvero il diverso importo che dovesse risultare dovuto.
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo. Con vittoria di spese di causa, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'odierna udienza, dopo la discussione, il giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto che, successivamente allo svolgimento presso la convenuta di un apprendistato professionalizzante decorrente dal 5/12/2021 al 17/10/2022 durante il quale il
Lavoratore era adibito alle mansioni di caricatore, è stato assunto dalla stessa con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato decorrente dal 1/02/2023 con sede di lavoro a Gorgonzola. Con la sottoscrizione di tale contratto egli veniva destinato alle mansioni di addetto al montaggio e facchinaggio, che consistevano nel trasporto e montaggio di merci, anche di peso rilevante, presso le diverse destinazioni che gli venivano quotidianamente assegnate nel corso di turni della durata di 12 ore.
In data 2/05/2024 il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro e, secondo il referto medico, egli è risultato “colpito da materiale” durante il sollevamento di un mobilio di 25 kg e gli veniva riscontrata una “lombalgia in noto ernia discale”. A seguito di tale evento si è resa necessaria fino al 31.08.2024 la sua astensione dal lavoro per momentanea inidoneità assoluta alle mansioni di montatore di mobili. Il giorno 1/08/2024 la società convenuta ha comunicato il trasferimento del lavoratore a decorrere dal
1/09/2024 presso la sede di Mirano (VE), Via Cavin di Sala 257/B e la variazione di mansione in quella di “driver”. Il giorno successivo il ricorrente ha impugnato tale trasferimento e ha addotto di trovarsi nella materiale impossibilità di svolgere tali mansioni nella nuova sede di lavoro a causa della distanza di quest'ultima di oltre 200 km dal proprio luogo di residenza. Tuttavia, egli si rendeva disponibile a riprendere immediato servizio presso la sede di Gorgonzola seppur con un cambio di mansioni, in virtù della sua patologia e nel rispetto di quanto prescritto dal medico competente.
Con lettera datata 11/09/2024 la convenuta ha contestato al ricorrente la seguente infrazione disciplinare: “Lei dal giorno 2.09. non si presenta sul luogo di lavoro per l'espletamento della sua prestazione lavorativa. Tali assenze sono da considerarsi ingiustificate data la mancanza di qualsiasi tipo di autorizzazione, preventiva comunicazione e/o valido giustificativo fatti pervenire alla Società.
La sua irreperibilità per le predette giornate non ha consentito inoltre alla Scrivente di operare tempestivamente un'efficiente nuova pianificazione delle attività a lei affidate, causando in tal modo un evidente disservizio alla Società. Tale Suo comportamento viola le obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo con Lei intercorrente ed espone altresì la scrivente società al rischio di perdita dell'appalto”.
In data 2/10/2024 la convenuta ha comunicato al ricorrente il licenziamento per giusta causa.
3. La società convenuta ha motivato il trasferimento di sede del Lavoratore nei seguenti termini: “la società è stata costretta a sospenderLa dal lavoro e dalla retribuzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, non essendo possibile ricollocarLa in altre mansioni - equivalenti o inferiori – compatibili con le Sue condizioni di salute. Tanto premesso, a seguito di una ponderata valutazione degli assetti organizzativi aziendali, la pur non essendo a ciò tenuta e Parte_2 Pt_3 al solo fine di salvaguardare il Suo posto di lavoro, è disponibile ad adibirLa presso la sede di
Venezia – Via Cavin di Sala n. 257/b con mansioni di addetto alla guida di automezzi e conseguente inquadramento nel superiore livello G1 del CCNL di settore”.
Tale motivazione risulta insussistente perché eccessivamente generica nel riferimento all'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni nella sede di lavoro di provenienza alla luce delle esigenze di salute del Lavoratore nel caso di specie e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 cc, integrativi del contratto di lavoro.
In ogni caso, gravava su parte datoriale l'onere di provare l'impossibilità materiale di adibire il Lavoratore a mansioni diverse all'interno dello stesso magazzino. Restando contumace, la parte non ha assolto il suddetto onere probatorio. La convenuta non ha fornito la prova dell'impossibilità di impiego del Lavoratore nella sede di Gorgonzola e della necessità di utilizzare le sue capacità professionali nella sede di destinazione. Parimenti, non è stato provato il nesso causale tra il trasferimento de quo e gli assetti organizzativi aziendali che lo rendevano necessario. Pertanto, può concludersi che il trasferimento risulta privo dei requisiti necessari alla sua validità ed è dunque illegittimo.
4. Alla luce di quanto emerso, si deve inoltre rilevare l'inadempimento dell'obbligo gravante sulla convenuta di adottare nel caso di specie i cd. 'accomodamenti ragionevoli' previsti dal diritto internazionale delle Nazioni Unite nonchè dal diritto europeo e recepiti nel nostro ordinamento. Per essi si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”(Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità). Inoltre, “il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato” (Direttiva 78/2000/CE).
La patologia del ricorrente integra i parametri della condizione di disabilità definita dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione. Essa consiste in “un concetto in evoluzione e […] il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.”
Devono ritenersi disabili le persone che “presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri”. Tali menomazioni devono peraltro essere 'durature'. Secondo la Suprema Corte, la condizione di disabilità non può essere esclusa“per il carattere "comune" (inteso come "di assoluta frequenza nella popolazione normale") delle patologie sofferte dal lavoratore, potendo qualsiasi patologia, ove comporti menomazioni di carattere duraturo, ostacolare la partecipazione del lavoratore alla vita professionale in condizioni di parità.”
E' stato documentalmente provato da parte ricorrente che la sopravvenuta inidoneità alla mansione del Lavoratore è riconducibile ad una disabilità rientrante nella nozione eurounitaria, in quanto la patologia risulta essere di lunga durata e rappresenta una menomazione fisica idonea ad ostacolare la sua partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
La Suprema Corte (Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 6798/2018) ha statuito che “in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di
“handicap”, sussiste l'obbligo di previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso”. Non avendo parte convenuta assolto tale onere probatorio a proprio carico in quanto rimasta contumace, può dirsi provato che tali obblighi sono stati disattesi.
5. Dall'illegittimità del trasferimento del Lavoratore discende l'invalidità del licenziamento per giusta causa intimato dalla convenuta. Infatti, il ricorrente aveva precedentemente manifestato la propria impossibilità materiale di raggiungere la nuova sede in quanto essa si trovava a una distanza eccessiva da quella di provenienza nonchè dalla residenza del Lavoratore. Quest'ultimo non avrebbe dunque potuto adempiere la propria prestazione se non pregiudicando in modo sproporzionato le sue esigenze di vita e il suo benessere psicofisico. Era invece un obbligo posto a carico della convenuta trovare una soluzione organizzativa che consentisse al Lavoratore di riprendere la propria attività professionale nel rispetto della sua condizione di disabiltà.
L'illegittimità del licenziamento deve quindi essere rilevata anche sotto il profilo della lesione del principio di non discriminazione diretta in correlazione al fattore di protezione della disabilità/handicap, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 78/2000/CE, per non avere l'azienda convenuta adottato le misure idonee ad assecondare le esigenze del lavoratore, cd. accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'art. 5 della Direttiva.
In conseguenza della natura discriminatoria di tale licenziamento, deve essere disposta la tutela reintegratoria del Lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e il risarcimento del danno subito, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 2, D.Lgs. 23/2015.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con lettera datata
2.10.2024 e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla reintegra del rico oro precedentemente occupato nella sede di Gorgonzola e al pagamento di un'indennità risarcitoria, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, in misura comunque non superiore a 12 mensilità, da calcolarsi avendo riguardo alla retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del TFR pari ad € 2.016,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.400,00, oltre Controparte_1 oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to Tagliabue Mauro.
Sentenza esecutiva. Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 10/04/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla Stefanizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. TAGLIABUE M.
RICORRENTE
CONTRO
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29/01/2025, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano Parte_1
– Sezione Lavoro – chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
a) accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento intimato al ricorrente con lettera datata
30.07.2024;
b) in via principale, accertare e dichiarare la natura discriminatoria e la conseguente nullità del licenziamento comminato con lettera datata 2.10.2024 e per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro
[...] nella sede di Gorgonzola ed a risarcire il danno, da quantificarsi in un'indennità, in misura non inferiore a cinque mensilità, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, da calcolarsi avendo riguardo alla retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del TFR pari ad € 2.016,23, o quella diversa che risulterà spettante, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. c) in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e comunque annullare il licenziamento comminato al ricorrente con lettera datata 2.10.2024 e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare Controparte_1 il ricorrente nel posto di lavoro nella sede di Gorgonzola ed a risarcire il danno, da quantificarsi in un'indennità, in misura non superiore a dodici mensilità, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, da calcolarsi avendo riguardo alla retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del TFR pari ad € 2.016,23, o quella diversa che risulterà spettante, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
d) in ulteriore subordine, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ai sensi l'art. 3 c. 1 D.Lgs 23/2015, a pagare al ricorrente un'indennità pari a venti mensilità (e dunque € 40.324,60) – ovvero la diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a sei mensilità - da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, pari ad € 2.016,23 ovvero quella diversa che risulterà spettante.
e) in caso di accoglimento della domanda subordinata di cui alla precedente lettera d) o in estremo subordine in caso di ritenuta legittimità del recesso, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 403,24, ovvero il diverso importo che dovesse risultare dovuto.
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo. Con vittoria di spese di causa, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'odierna udienza, dopo la discussione, il giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto che, successivamente allo svolgimento presso la convenuta di un apprendistato professionalizzante decorrente dal 5/12/2021 al 17/10/2022 durante il quale il
Lavoratore era adibito alle mansioni di caricatore, è stato assunto dalla stessa con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato decorrente dal 1/02/2023 con sede di lavoro a Gorgonzola. Con la sottoscrizione di tale contratto egli veniva destinato alle mansioni di addetto al montaggio e facchinaggio, che consistevano nel trasporto e montaggio di merci, anche di peso rilevante, presso le diverse destinazioni che gli venivano quotidianamente assegnate nel corso di turni della durata di 12 ore.
In data 2/05/2024 il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro e, secondo il referto medico, egli è risultato “colpito da materiale” durante il sollevamento di un mobilio di 25 kg e gli veniva riscontrata una “lombalgia in noto ernia discale”. A seguito di tale evento si è resa necessaria fino al 31.08.2024 la sua astensione dal lavoro per momentanea inidoneità assoluta alle mansioni di montatore di mobili. Il giorno 1/08/2024 la società convenuta ha comunicato il trasferimento del lavoratore a decorrere dal
1/09/2024 presso la sede di Mirano (VE), Via Cavin di Sala 257/B e la variazione di mansione in quella di “driver”. Il giorno successivo il ricorrente ha impugnato tale trasferimento e ha addotto di trovarsi nella materiale impossibilità di svolgere tali mansioni nella nuova sede di lavoro a causa della distanza di quest'ultima di oltre 200 km dal proprio luogo di residenza. Tuttavia, egli si rendeva disponibile a riprendere immediato servizio presso la sede di Gorgonzola seppur con un cambio di mansioni, in virtù della sua patologia e nel rispetto di quanto prescritto dal medico competente.
Con lettera datata 11/09/2024 la convenuta ha contestato al ricorrente la seguente infrazione disciplinare: “Lei dal giorno 2.09. non si presenta sul luogo di lavoro per l'espletamento della sua prestazione lavorativa. Tali assenze sono da considerarsi ingiustificate data la mancanza di qualsiasi tipo di autorizzazione, preventiva comunicazione e/o valido giustificativo fatti pervenire alla Società.
La sua irreperibilità per le predette giornate non ha consentito inoltre alla Scrivente di operare tempestivamente un'efficiente nuova pianificazione delle attività a lei affidate, causando in tal modo un evidente disservizio alla Società. Tale Suo comportamento viola le obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo con Lei intercorrente ed espone altresì la scrivente società al rischio di perdita dell'appalto”.
In data 2/10/2024 la convenuta ha comunicato al ricorrente il licenziamento per giusta causa.
3. La società convenuta ha motivato il trasferimento di sede del Lavoratore nei seguenti termini: “la società è stata costretta a sospenderLa dal lavoro e dalla retribuzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, non essendo possibile ricollocarLa in altre mansioni - equivalenti o inferiori – compatibili con le Sue condizioni di salute. Tanto premesso, a seguito di una ponderata valutazione degli assetti organizzativi aziendali, la pur non essendo a ciò tenuta e Parte_2 Pt_3 al solo fine di salvaguardare il Suo posto di lavoro, è disponibile ad adibirLa presso la sede di
Venezia – Via Cavin di Sala n. 257/b con mansioni di addetto alla guida di automezzi e conseguente inquadramento nel superiore livello G1 del CCNL di settore”.
Tale motivazione risulta insussistente perché eccessivamente generica nel riferimento all'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni nella sede di lavoro di provenienza alla luce delle esigenze di salute del Lavoratore nel caso di specie e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 cc, integrativi del contratto di lavoro.
In ogni caso, gravava su parte datoriale l'onere di provare l'impossibilità materiale di adibire il Lavoratore a mansioni diverse all'interno dello stesso magazzino. Restando contumace, la parte non ha assolto il suddetto onere probatorio. La convenuta non ha fornito la prova dell'impossibilità di impiego del Lavoratore nella sede di Gorgonzola e della necessità di utilizzare le sue capacità professionali nella sede di destinazione. Parimenti, non è stato provato il nesso causale tra il trasferimento de quo e gli assetti organizzativi aziendali che lo rendevano necessario. Pertanto, può concludersi che il trasferimento risulta privo dei requisiti necessari alla sua validità ed è dunque illegittimo.
4. Alla luce di quanto emerso, si deve inoltre rilevare l'inadempimento dell'obbligo gravante sulla convenuta di adottare nel caso di specie i cd. 'accomodamenti ragionevoli' previsti dal diritto internazionale delle Nazioni Unite nonchè dal diritto europeo e recepiti nel nostro ordinamento. Per essi si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”(Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità). Inoltre, “il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato” (Direttiva 78/2000/CE).
La patologia del ricorrente integra i parametri della condizione di disabilità definita dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione. Essa consiste in “un concetto in evoluzione e […] il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.”
Devono ritenersi disabili le persone che “presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri”. Tali menomazioni devono peraltro essere 'durature'. Secondo la Suprema Corte, la condizione di disabilità non può essere esclusa“per il carattere "comune" (inteso come "di assoluta frequenza nella popolazione normale") delle patologie sofferte dal lavoratore, potendo qualsiasi patologia, ove comporti menomazioni di carattere duraturo, ostacolare la partecipazione del lavoratore alla vita professionale in condizioni di parità.”
E' stato documentalmente provato da parte ricorrente che la sopravvenuta inidoneità alla mansione del Lavoratore è riconducibile ad una disabilità rientrante nella nozione eurounitaria, in quanto la patologia risulta essere di lunga durata e rappresenta una menomazione fisica idonea ad ostacolare la sua partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
La Suprema Corte (Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 6798/2018) ha statuito che “in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di
“handicap”, sussiste l'obbligo di previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso”. Non avendo parte convenuta assolto tale onere probatorio a proprio carico in quanto rimasta contumace, può dirsi provato che tali obblighi sono stati disattesi.
5. Dall'illegittimità del trasferimento del Lavoratore discende l'invalidità del licenziamento per giusta causa intimato dalla convenuta. Infatti, il ricorrente aveva precedentemente manifestato la propria impossibilità materiale di raggiungere la nuova sede in quanto essa si trovava a una distanza eccessiva da quella di provenienza nonchè dalla residenza del Lavoratore. Quest'ultimo non avrebbe dunque potuto adempiere la propria prestazione se non pregiudicando in modo sproporzionato le sue esigenze di vita e il suo benessere psicofisico. Era invece un obbligo posto a carico della convenuta trovare una soluzione organizzativa che consentisse al Lavoratore di riprendere la propria attività professionale nel rispetto della sua condizione di disabiltà.
L'illegittimità del licenziamento deve quindi essere rilevata anche sotto il profilo della lesione del principio di non discriminazione diretta in correlazione al fattore di protezione della disabilità/handicap, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 78/2000/CE, per non avere l'azienda convenuta adottato le misure idonee ad assecondare le esigenze del lavoratore, cd. accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'art. 5 della Direttiva.
In conseguenza della natura discriminatoria di tale licenziamento, deve essere disposta la tutela reintegratoria del Lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e il risarcimento del danno subito, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 2, D.Lgs. 23/2015.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con lettera datata
2.10.2024 e per l'effetto condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla reintegra del rico oro precedentemente occupato nella sede di Gorgonzola e al pagamento di un'indennità risarcitoria, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, in misura comunque non superiore a 12 mensilità, da calcolarsi avendo riguardo alla retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del TFR pari ad € 2.016,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.400,00, oltre Controparte_1 oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to Tagliabue Mauro.
Sentenza esecutiva. Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 10/04/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla Stefanizzi