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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/07/2024, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4196 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno
2016 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
vertente
TRA
con l'Avv. Felice Rapolla, presso il cui Parte_1
studio domicilia in Potenza ala via Di Giura n. 5 -ATTRICE OPPONENTE-
CONTRO
- , in persona de l.r.p.t. con gli avv.ti Maurizio Cimetti e P_
Giuseppe Parente, domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Cimadomo in
Potenza via 4 Novembre n. 46; -CONVENUTA OPPOSTA
E
in persona de l.r.p.t. con gli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe CP_2
Parente, domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Cimadomo in Potenza via 4
Novembre n. 46; -PARTE INTERVENUTA-
CONCLUSIONI: come da rispettive difese e da verbale di causa del 19.01.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice, conveniva in giudizio la convenuta, in persona del l.r.p.t. proponendo opposizione al decreto P_
ingiuntivo n. 814/2016 di questo Tribunale emesso il 20.09.2016 RGN
2762/2016, con cui le era stato ingiunto il pagamento, dell'importo di € 46.743,95, oltre interessi legali, spese e competenze di causa in favore della , P_
attuale convenuta.
Asseriva che il decreto ingiuntivo notificato in data 18.10.2016 era nullo ed illegittimo, pertanto ne chiedeva la revoca.
Sosteneva che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) 15,55% fosse di gran lunga superiore a quello riportato nel contratto 11,55% e che di conseguenza non venivano riportate le spese della polizza. Evidenziava che se parte opponente
1 avesse conosciuto esattamente l'entità del TAEG pari al 15,55% e non all'11,55% non avrebbe sottoscritto il contratto di finanziamento.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto o affinchè ne venisse dichiarata la nullità.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa del 21.04.2017 la P_
, in persona del l.r.p.t., chiedendo in primis la concessione della provvisoria
[...] esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione per essere le domande formulate da parte opponente prive di ogni fondamento e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 3.07.2018 si costituiva in giudizio la , in persona CP_3
del l.r.p.t., ex art. 111 cpc con gli avv.ti M. Cimetti e G. Parente con elezione domicilio presso l'avv. Maria Cimadomo in Potenza. Rappresentava che la
[...]
si costituiva in qualità di nuova titolare del credito, per essere divenuta CP_3 conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di . Si riportava alla costituzione P_
e a tutti gli atti della . P_
Con ordinanza del 28.04.2017, depositata in data 2.05.2027, il Giudice designato concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e con provvedimento del 5.07.2018 disponeva l'espletamento di CTU contabile, nominando il dr. da Potenza per verificare se il TAEG indicato Persona_1
nel contratto di finanziamento fosse esatto, in caso contrario, affinchè il CTU determinasse la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi legali sostitutivi.
In data 27.04.2020 il CTU depositava la relazione di cui questo Giudice ne condivide le risultanze.
L'opposizione è meritevole di parziale accoglimento.
La consulenza tecnica d'ufficio in atti, a firma del dott. , ha infatti Persona_1 eseguito una puntuale verifica sull'esattezza del TAEG, applicando, all'uopo, la formula contenuta nelle Istruzioni contenute nel Decreto del Ministero del Tesoro del 08/07/1992. Il CTU ha dimostrato, a pag. 13 della relazione definitiva, che il
TAEG effettivo (13,54%) è diverso e nettamente più alto di quello indicato in contratto (11,55%). Sulla scorta di tale premessa il CTU ha ricalcolato il piano di
2 ammortamento del prestito personale n. 046029568 applicando i tassi di interesse sostitutivi, così come previsto dai quesiti. A pag. 16 della relazione definitiva il
CTU ha conteggiato la consistenza residua del prestito personale n. 046029568 alla data del 07/07/2014 della decadenza del beneficio del termine, imputando i versamenti effettuati dal cliente applicando i tassi legali sostitutivi (2,5% tasso legale periodo 01.01.2012 – 31.12.2013 DM Economia 12.12.2011) e le condizioni come pattuite contrattualmente, distinguendo la parte imputabile alle rate scadute prima della decadenza del beneficio del termine e la parte imputabile alle rate scadute dopo la decadenza. A pag. 18 della relazione definitiva il CTU perviene alle seguenti conclusioni con riferimento al prestito personale n.
046029568 del 29/05/2012, oggetto di causa: 1) innanzitutto, come detto, ha accertato un TAEG effettivo applicato alla predetta operazione di prestito personale oggetto di causa nettamente superiore rispetto a quello indicato in contratto;
2) quantificato una consistenza residua del medesimo rapporto di prestito personale alla data del 07/07/2014 (data di decadenza dal beneficio del termine), a seguito dell'applicazione dei tassi di interesse legali sostitutivi, pari ad euro 26.971,89 a fronte di una iniziale richiesta della banca opposta di euro
32.410,23. Pertanto, l'opposizione va accolta limitatamente a tale minima differenza quantificata dalla relazione di CTU in atti. Il CTU ha analiticamente risposto a tutte le osservazioni proposte dalla banca opposta incentrate, in particolare, sul carattere apparentemente facoltativo della copertura assicurativa associata al medesimo rapporto di finanziamento: sul punto il CTU ha, in maniera condivisibile, osservato che, nonostante la facoltatività apparente della polizza abbinata al contratto di prestito personale, in realtà sussiste un rapporto di stretto collegamento funzionale tra il prestito e la polizza assicurativa, i quali hanno lo stesso rapporto in termini di durata. A ciò va aggiunto che il pagamento del premio assicurativo costituisce, nel caso in esame, parte integrante del prestito concesso dalla banca opposta, facendo quindi parte del relativo piano di ammortamento. I rilievi tecnici del CTU sono da accogliere in quanto aderenti all'orientamento giurisprudenziale in materia: si veda, ad esempio, Tribunale Taranto sez. II,
27/04/2023, n.963 secondo cui “Nei contratti di finanziamento conclusi con i consumatori, ai fini dell'inserimento del costo della polizza assicurativa nel calcolo
3 del TAEG non rileva la definizione contrattuale, ma l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa ad esso collegata, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito”. Pertanto, è del tutto irrilevante la definizione di polizza assicurativa contenuta nel contratto di prestito personale oggetto di causa
(facoltativa) perché ciò che conta è la stretta connessione esistente tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa ad esso collegata, emergente dalla documentazione prodotta dalle parti e dai rilievi tecnici della CTU. Si veda anche
Tribunale Napoli, Sez. II, 22/09/2023, n. 8653: “In tema di finanziamenti, ai fini della determinazione del saldo debitorio, nel calcolo TAEG devono essere inclusi i costi sostenuti per la sottoscrizione di una polizza assicurativa indicata nel contratto di finanziamento come facoltativa e sottoscritta contestualmente”. Nel caso in esame, emerge la contestuale sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza di assicurazione. Nello stesso senso si veda, ancora, Tribunale
Benevento sez. II, 04/10/2022, n.2144 che ha affermato gli stessi principi di diritto sopra richiamati sui quali è ormai attesta la prevalente giurisprudenza di merito:
“In tema di calcolo del TAEG, si osserva come, laddove il contratto assicurativo sia stato concluso contestualmente alla concessione del finanziamento, il relativo costo del prodotto assicurativo vada ricompreso nel calcolo del TAEG. Ciò perché tale polizza, benché indicata come facoltativa, deve intendersi obbligatoria. A tal uopo il mutuatario è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio,
4 in assenza della polizza assicurativa”. Nel caso in esame, il cliente opponente ha fornito, sul piano indiziario, la prova dell'esistenza di uno stretto e duraturo collegamento genetico e funzionale tra il contratto di prestito personale e la polizza assicurativa e tanto si evince dalla ricostruzione tecnica contenuta nella CTU e dalla documentazione prodotta da entrambe le parti: a) il contratto di finanziamento e la polizza sono stati sottoscritti contestualmente;
b) la polizza ha funzione pacificamente funzione di copertura del credito;
c) l'indennizzo è parametrato al debito residuo. Peso decisivo nell'economia della presente decisione ha anche la totale assenza di elementi di segno contrario da parte della banca mutuataria/opposta: a fronte della contestualità della sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa emergente dal contratto di finanziamento, elemento questo dall'elevato contenuto indiziario, la banca opposta non ha, infatti, in alcun modo, dimostrato di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa. E', allo stesso tempo, particolarmente emblematico e conducente il meccanismo di addebito, contestuale all'erogazione del prestito, che rivela il collegamento genetico e funzionale al finanziamento delle coperture assicurative. I costi de quibus, sostenuti dal cliente per accedere al prestito, hanno connotazione “remunerativa”, sia pure indiretta, nella misura in cui sono computati e addebitati nel “montante” da restituire ratealmente e sono programmati in funzione di garantire all'Istituto finanziatore il rimborso delle somme prestate. Di talché, le spese assicurative, non propriamente “facoltative”
(per come strutturate), avrebbero dovuto essere inserite nel computo del TAEG.
Nello stesso solco interpretativo sopra richiamato si pone Tribunale Livorno sez.
I, 05/11/2021, n.869 secondo cui “Nel caso in cui il mutuatario contesti la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario
5 per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere all'onere della priva attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo”. Elementi questi tutti accertati dalla CTU e di fatto mai contestati, con una documentazione di segno contrario, dalla banca opposta.
Lo stesso principio di diritto, sopra richiamato, è stato ex plurimis affermato anche da Tribunale Pisa, 07/12/2021, n. 1589: “Ai fini dell'inserimento dei costi assicurativi nel calcolo del TAEG, non rileva la definizione contrattuale di polizza facoltativa, dovendosi invece valutare se la sottoscrizione della stessa ha costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, occorrendo pertanto accertare la sussistenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio della sua insolvenza”. Secondo la recente Cass. civ., Sez.
I, Ord., (data ud. 27/02/2023) 22/05/2023, n. 14000: “D'altra parte, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è prevista Pt_2
nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto". E' fondamentale sottolineare che la materia in esame, credito al consumo, è disciplinata da pronunce della Corte
Europea di Giustizia che sono vincolanti per il giudice nazionale. La Corte
Europea di Giustizia ha, infatti, severamente ammonito tutte le società di credito al consumo che “41. (…) una pratica commerciale, come quella in questione nel procedimento principale, che consiste nel menzionare in un contratto di credito un
6 TAEG inferiore a quello reale, costituisce una falsa informazione quanto al costo complessivo del credito e, pertanto, al prezzo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2005/29. L'accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore” CGUE c- 453/2010, sent.
Sez. I 15.3.2012 e . Come è noto, secondo la Corte di Giustizia Per_2 Per_3 dell'Unione Europea: “Per un consumatore, il TAEG riveste un'importanza essenziale in quanto costo globale del credito, presentato sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica. Infatti, tale tasso consente al consumatore di valutare, dal punto di vista economico, la portata dell'impegno derivante dalla conclusione del contratto di credito. In tale prospettiva, l'obbligo di informazione enunciato all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in forza del quale il contratto di credito indica, in modo chiaro e conciso, il TAEG, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva” Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 19/12/2019, n. 290/19. Infatti, in caso di falsa ed erronea indicazione del TAEG, come accertato dalla CTU nel caso in esame, non si può ritenere che il consumatore abbia piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e, conseguentemente, che disponga di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno: secondo la pronuncia appena richiamata la valutazione del consumatore in ordine alla portata degli impegni da assumere potrebbe essere significativamente lesa nel caso in cui l'operatore bancario riporti un TAEG non corretto e sottostimato rispetto a quello reale/effettivo. Va, quindi, accolta in misura parziale l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1
con il ricalcolo del rapporto di prestito personale ai tassi legali sostitutivi
[...]
e l'accertamento del suo debito nei confronti della per un importo pari CP_3 ad € 26.971,89 con decorrenza dal 07/07/2014 (data di decadenza dal beneficio del termine), oltre interessi legali a decorrere da tale data. Le spese del giudizio, stante la complessità della materia trattata vanno compensate integralmente. Le
7 spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti in egual misura e in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 814/2016 emesso dal Tribunale di Potenza in data
20.09.2016 RGN 2762/2016;
-Accerta e dichiara il credito della , ovvero della P_ CP_3
, quale conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e
[...]
gestione di portafogli di crediti deteriorati di in persona del P_
l.r.p.t.. nei confronti della sig.ra nella Parte_1
misura di euro 26.971,89 con decorrenza dal 7.07.2014 oltre interessi legali a decorrere da tale data;
-Rigetta ogni altra domanda;
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
-
-Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente s carico delle parti in egual misura e in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, 10.07.2024.
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4196 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno
2016 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
vertente
TRA
con l'Avv. Felice Rapolla, presso il cui Parte_1
studio domicilia in Potenza ala via Di Giura n. 5 -ATTRICE OPPONENTE-
CONTRO
- , in persona de l.r.p.t. con gli avv.ti Maurizio Cimetti e P_
Giuseppe Parente, domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Cimadomo in
Potenza via 4 Novembre n. 46; -CONVENUTA OPPOSTA
E
in persona de l.r.p.t. con gli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe CP_2
Parente, domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Cimadomo in Potenza via 4
Novembre n. 46; -PARTE INTERVENUTA-
CONCLUSIONI: come da rispettive difese e da verbale di causa del 19.01.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice, conveniva in giudizio la convenuta, in persona del l.r.p.t. proponendo opposizione al decreto P_
ingiuntivo n. 814/2016 di questo Tribunale emesso il 20.09.2016 RGN
2762/2016, con cui le era stato ingiunto il pagamento, dell'importo di € 46.743,95, oltre interessi legali, spese e competenze di causa in favore della , P_
attuale convenuta.
Asseriva che il decreto ingiuntivo notificato in data 18.10.2016 era nullo ed illegittimo, pertanto ne chiedeva la revoca.
Sosteneva che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) 15,55% fosse di gran lunga superiore a quello riportato nel contratto 11,55% e che di conseguenza non venivano riportate le spese della polizza. Evidenziava che se parte opponente
1 avesse conosciuto esattamente l'entità del TAEG pari al 15,55% e non all'11,55% non avrebbe sottoscritto il contratto di finanziamento.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto o affinchè ne venisse dichiarata la nullità.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa del 21.04.2017 la P_
, in persona del l.r.p.t., chiedendo in primis la concessione della provvisoria
[...] esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione per essere le domande formulate da parte opponente prive di ogni fondamento e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 3.07.2018 si costituiva in giudizio la , in persona CP_3
del l.r.p.t., ex art. 111 cpc con gli avv.ti M. Cimetti e G. Parente con elezione domicilio presso l'avv. Maria Cimadomo in Potenza. Rappresentava che la
[...]
si costituiva in qualità di nuova titolare del credito, per essere divenuta CP_3 conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di . Si riportava alla costituzione P_
e a tutti gli atti della . P_
Con ordinanza del 28.04.2017, depositata in data 2.05.2027, il Giudice designato concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e con provvedimento del 5.07.2018 disponeva l'espletamento di CTU contabile, nominando il dr. da Potenza per verificare se il TAEG indicato Persona_1
nel contratto di finanziamento fosse esatto, in caso contrario, affinchè il CTU determinasse la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi legali sostitutivi.
In data 27.04.2020 il CTU depositava la relazione di cui questo Giudice ne condivide le risultanze.
L'opposizione è meritevole di parziale accoglimento.
La consulenza tecnica d'ufficio in atti, a firma del dott. , ha infatti Persona_1 eseguito una puntuale verifica sull'esattezza del TAEG, applicando, all'uopo, la formula contenuta nelle Istruzioni contenute nel Decreto del Ministero del Tesoro del 08/07/1992. Il CTU ha dimostrato, a pag. 13 della relazione definitiva, che il
TAEG effettivo (13,54%) è diverso e nettamente più alto di quello indicato in contratto (11,55%). Sulla scorta di tale premessa il CTU ha ricalcolato il piano di
2 ammortamento del prestito personale n. 046029568 applicando i tassi di interesse sostitutivi, così come previsto dai quesiti. A pag. 16 della relazione definitiva il
CTU ha conteggiato la consistenza residua del prestito personale n. 046029568 alla data del 07/07/2014 della decadenza del beneficio del termine, imputando i versamenti effettuati dal cliente applicando i tassi legali sostitutivi (2,5% tasso legale periodo 01.01.2012 – 31.12.2013 DM Economia 12.12.2011) e le condizioni come pattuite contrattualmente, distinguendo la parte imputabile alle rate scadute prima della decadenza del beneficio del termine e la parte imputabile alle rate scadute dopo la decadenza. A pag. 18 della relazione definitiva il CTU perviene alle seguenti conclusioni con riferimento al prestito personale n.
046029568 del 29/05/2012, oggetto di causa: 1) innanzitutto, come detto, ha accertato un TAEG effettivo applicato alla predetta operazione di prestito personale oggetto di causa nettamente superiore rispetto a quello indicato in contratto;
2) quantificato una consistenza residua del medesimo rapporto di prestito personale alla data del 07/07/2014 (data di decadenza dal beneficio del termine), a seguito dell'applicazione dei tassi di interesse legali sostitutivi, pari ad euro 26.971,89 a fronte di una iniziale richiesta della banca opposta di euro
32.410,23. Pertanto, l'opposizione va accolta limitatamente a tale minima differenza quantificata dalla relazione di CTU in atti. Il CTU ha analiticamente risposto a tutte le osservazioni proposte dalla banca opposta incentrate, in particolare, sul carattere apparentemente facoltativo della copertura assicurativa associata al medesimo rapporto di finanziamento: sul punto il CTU ha, in maniera condivisibile, osservato che, nonostante la facoltatività apparente della polizza abbinata al contratto di prestito personale, in realtà sussiste un rapporto di stretto collegamento funzionale tra il prestito e la polizza assicurativa, i quali hanno lo stesso rapporto in termini di durata. A ciò va aggiunto che il pagamento del premio assicurativo costituisce, nel caso in esame, parte integrante del prestito concesso dalla banca opposta, facendo quindi parte del relativo piano di ammortamento. I rilievi tecnici del CTU sono da accogliere in quanto aderenti all'orientamento giurisprudenziale in materia: si veda, ad esempio, Tribunale Taranto sez. II,
27/04/2023, n.963 secondo cui “Nei contratti di finanziamento conclusi con i consumatori, ai fini dell'inserimento del costo della polizza assicurativa nel calcolo
3 del TAEG non rileva la definizione contrattuale, ma l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa ad esso collegata, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito”. Pertanto, è del tutto irrilevante la definizione di polizza assicurativa contenuta nel contratto di prestito personale oggetto di causa
(facoltativa) perché ciò che conta è la stretta connessione esistente tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa ad esso collegata, emergente dalla documentazione prodotta dalle parti e dai rilievi tecnici della CTU. Si veda anche
Tribunale Napoli, Sez. II, 22/09/2023, n. 8653: “In tema di finanziamenti, ai fini della determinazione del saldo debitorio, nel calcolo TAEG devono essere inclusi i costi sostenuti per la sottoscrizione di una polizza assicurativa indicata nel contratto di finanziamento come facoltativa e sottoscritta contestualmente”. Nel caso in esame, emerge la contestuale sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza di assicurazione. Nello stesso senso si veda, ancora, Tribunale
Benevento sez. II, 04/10/2022, n.2144 che ha affermato gli stessi principi di diritto sopra richiamati sui quali è ormai attesta la prevalente giurisprudenza di merito:
“In tema di calcolo del TAEG, si osserva come, laddove il contratto assicurativo sia stato concluso contestualmente alla concessione del finanziamento, il relativo costo del prodotto assicurativo vada ricompreso nel calcolo del TAEG. Ciò perché tale polizza, benché indicata come facoltativa, deve intendersi obbligatoria. A tal uopo il mutuatario è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio,
4 in assenza della polizza assicurativa”. Nel caso in esame, il cliente opponente ha fornito, sul piano indiziario, la prova dell'esistenza di uno stretto e duraturo collegamento genetico e funzionale tra il contratto di prestito personale e la polizza assicurativa e tanto si evince dalla ricostruzione tecnica contenuta nella CTU e dalla documentazione prodotta da entrambe le parti: a) il contratto di finanziamento e la polizza sono stati sottoscritti contestualmente;
b) la polizza ha funzione pacificamente funzione di copertura del credito;
c) l'indennizzo è parametrato al debito residuo. Peso decisivo nell'economia della presente decisione ha anche la totale assenza di elementi di segno contrario da parte della banca mutuataria/opposta: a fronte della contestualità della sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa emergente dal contratto di finanziamento, elemento questo dall'elevato contenuto indiziario, la banca opposta non ha, infatti, in alcun modo, dimostrato di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa. E', allo stesso tempo, particolarmente emblematico e conducente il meccanismo di addebito, contestuale all'erogazione del prestito, che rivela il collegamento genetico e funzionale al finanziamento delle coperture assicurative. I costi de quibus, sostenuti dal cliente per accedere al prestito, hanno connotazione “remunerativa”, sia pure indiretta, nella misura in cui sono computati e addebitati nel “montante” da restituire ratealmente e sono programmati in funzione di garantire all'Istituto finanziatore il rimborso delle somme prestate. Di talché, le spese assicurative, non propriamente “facoltative”
(per come strutturate), avrebbero dovuto essere inserite nel computo del TAEG.
Nello stesso solco interpretativo sopra richiamato si pone Tribunale Livorno sez.
I, 05/11/2021, n.869 secondo cui “Nel caso in cui il mutuatario contesti la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario
5 per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere all'onere della priva attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo”. Elementi questi tutti accertati dalla CTU e di fatto mai contestati, con una documentazione di segno contrario, dalla banca opposta.
Lo stesso principio di diritto, sopra richiamato, è stato ex plurimis affermato anche da Tribunale Pisa, 07/12/2021, n. 1589: “Ai fini dell'inserimento dei costi assicurativi nel calcolo del TAEG, non rileva la definizione contrattuale di polizza facoltativa, dovendosi invece valutare se la sottoscrizione della stessa ha costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, occorrendo pertanto accertare la sussistenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio della sua insolvenza”. Secondo la recente Cass. civ., Sez.
I, Ord., (data ud. 27/02/2023) 22/05/2023, n. 14000: “D'altra parte, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è prevista Pt_2
nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto". E' fondamentale sottolineare che la materia in esame, credito al consumo, è disciplinata da pronunce della Corte
Europea di Giustizia che sono vincolanti per il giudice nazionale. La Corte
Europea di Giustizia ha, infatti, severamente ammonito tutte le società di credito al consumo che “41. (…) una pratica commerciale, come quella in questione nel procedimento principale, che consiste nel menzionare in un contratto di credito un
6 TAEG inferiore a quello reale, costituisce una falsa informazione quanto al costo complessivo del credito e, pertanto, al prezzo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2005/29. L'accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore” CGUE c- 453/2010, sent.
Sez. I 15.3.2012 e . Come è noto, secondo la Corte di Giustizia Per_2 Per_3 dell'Unione Europea: “Per un consumatore, il TAEG riveste un'importanza essenziale in quanto costo globale del credito, presentato sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica. Infatti, tale tasso consente al consumatore di valutare, dal punto di vista economico, la portata dell'impegno derivante dalla conclusione del contratto di credito. In tale prospettiva, l'obbligo di informazione enunciato all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in forza del quale il contratto di credito indica, in modo chiaro e conciso, il TAEG, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva” Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 19/12/2019, n. 290/19. Infatti, in caso di falsa ed erronea indicazione del TAEG, come accertato dalla CTU nel caso in esame, non si può ritenere che il consumatore abbia piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e, conseguentemente, che disponga di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno: secondo la pronuncia appena richiamata la valutazione del consumatore in ordine alla portata degli impegni da assumere potrebbe essere significativamente lesa nel caso in cui l'operatore bancario riporti un TAEG non corretto e sottostimato rispetto a quello reale/effettivo. Va, quindi, accolta in misura parziale l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1
con il ricalcolo del rapporto di prestito personale ai tassi legali sostitutivi
[...]
e l'accertamento del suo debito nei confronti della per un importo pari CP_3 ad € 26.971,89 con decorrenza dal 07/07/2014 (data di decadenza dal beneficio del termine), oltre interessi legali a decorrere da tale data. Le spese del giudizio, stante la complessità della materia trattata vanno compensate integralmente. Le
7 spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti in egual misura e in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 814/2016 emesso dal Tribunale di Potenza in data
20.09.2016 RGN 2762/2016;
-Accerta e dichiara il credito della , ovvero della P_ CP_3
, quale conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e
[...]
gestione di portafogli di crediti deteriorati di in persona del P_
l.r.p.t.. nei confronti della sig.ra nella Parte_1
misura di euro 26.971,89 con decorrenza dal 7.07.2014 oltre interessi legali a decorrere da tale data;
-Rigetta ogni altra domanda;
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
-
-Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente s carico delle parti in egual misura e in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, 10.07.2024.
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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