Articolo 44 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 43Articolo 45
Versione
6 marzo 1992
Art. 44. (Sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni;
b) prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte;
c) prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992