Art. 2-bis. (( 1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l'adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sara' esercitata nell'ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento. ))
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25 maggio 2006
25 maggio 2006
Giurisprudenza • 23
- 1. TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 21/06/2018, n. 3749Provvedimento: […] Considerato, in particolare, che la domanda non è assistita dal prescritto pregiudizio di irreparabilità, non essendo inibito alla Commissione di rivalutare gli elaborati del ricorrente in seguito all'eventuale esito favorevole della fase di merito e alla luce dell'art. art. 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365, che consente comunque ai vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l'adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, di conseguire la nomina a notaio, scegliendo la sede nell'ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione;Leggi di più...
- pregiudizio di irreparabilità·
- art. 55 c.p.a.·
- tutela cautelare·
- concorso pubblico·
- nomina a notaio·
- valutazione commissione esaminatrice·
- art. 2-bis legge 1365/1926·
- fumus boni iuris