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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5761/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 14/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore di è presente Parte_1
l'avv. Maria Antonietta Mura) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 9 N. R.G. 5761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5761/2023 avente il seguente OGGETTO:
contratto di somministrazione, promossa da:
(C.F.: ), Parte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Melis,
elettivamente domiciliata nella via Macchiavelli n. 45 - Cagliari, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Francesco Pisenti, elettivamente domiciliata nella via Ancona n.
3 - Cagliari,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 10.07.2023 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Pt_2
la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 13/2023 pubblicata il 09.01.2023 (procedimento n. R.G.
943/2019), esponendo che:
- con atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento depositato in data 20.02.2019
aveva convenuto dinanzi al Giudice di Pace, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. in via Pt_1
preliminare accogliere l'eccezione preliminare e per l'effetto annullare/revocare, dichiarare
nullo/inefficace/improcedibile l'atto di ingiunzione fiscale impugnato sulla scorta dei motivi in fatto
ed in diritto di cui al presente atto;
2. in subordine, in via gradata e successiva alla domanda
principale, in accoglimento dei motivi di opposizione nel merito dispiegati nel presente atto,
accertare e dichiarare che non è debitrice di per carenza di contratto;
3. in via Pt_2 Parte_1
ulteriormente subordinata, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto ingiunto per i motivi indicati
nel corpo dell'atto;
4. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette conclusioni e
per mero tuziorismo difensivo accertare e dichiarare l'inadempimento di per la Parte_1
violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto discendenti dall'art.
1375 c.c. e 1460 c.c., meglio descritti nell'atto”;
- si era costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Pt_1
10.04.2019, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare rigettare l'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 52024/75/2019 emesso
da nei confronti di in via principale rigettare tutte le domande e le eccezioni Parte_1 Pt_2
formulate dall'attrice e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento n. 52024/75/2019
emesso da nei confronti di oggetto della presente opposizione, dichiarandola Parte_1 Pt_2
definitivamente valida ed efficace e, per l'effetto, condannare al pagamento del credito così Pt_2
pagina 3 di 9 determinato a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Parte_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via
subordinata revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
52024/75/2019 emesso da nei confronti di , oggetto della presente opposizione, Parte_1 Pt_2
accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti Parte_1
dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture
contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a
favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Parte_1
Servizio Idrico Integrato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
- la causa era stata definita dal Giudice di Pace con la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato le domande ed eccezioni formulate da nei confronti di con condanna Pt_2 Pt_1
dell'opponente alla rifusione delle spese processuali.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da per i seguenti motivi: Pt_2
1. sulla legittimazione all'utilizzo del ricorso ex regio decreto n. 639/1910;
2. sul difetto di legittimazione passiva dell'opponente;
3. sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con l'ingiunzione.
Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
riformare la sentenza impugnata nei capi richiamati in narrativa e, per l'effetto:
in via preliminare: accogliere l'eccezione preliminare e per l'effetto annullare/revocare
dichiarare nullo e/o inefficace improcedibile l'atto di ingiunzione fiscale Prot. RL/GC 52024/75 GRC
n. 52024/75/2019 di € 1.653,04 impugnato sulla scorta dei motivi in fatto ed in diritto di cui al
presente atto;
pagina 4 di 9 nel merito, in accoglimento dei motivi di doglianza dispiegati nel presente atto, accertare e
dichiarare che l'Area non è debitrice di per carenza di legittimazione passiva, per Pt_1
l'inesistenza del contratto;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto ingiunto per i
motivi indicati nel corpo dell'atto;
in ogni caso con vittoria di spese legali e compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.11.2023, si è costituita Pt_1
anche in questo grado di giudizio, contestando le avverse pretese per i motivi di seguito esposti in sintesi:
- in merito al difetto di potere di di agire tramite ingiunzione di pagamento, l'appellata Pt_1
in quanto “società per azioni a partecipazione pubblica”, è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento (ex art. 2 R.D. 639/1910) e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenuta nel Decreto MEF del 30.12.2015, in G.U.
13.01.2016;
- in relazione alla carenza di legittimazione passiva di non può qualificarsi, ai CP_1
fini della normativa sulla forma dei contratti, pubblica amministrazione in senso stretto con la conseguenza che, per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam e non è vietata la stipula per facta concludentia, quale, come nel caso di specie, l'utilizzo decennale delle forniture idriche, garantite da ai complessi immobiliari oggetto di causa;
Pt_1
- il credito non era prescritto in considerazione degli atti interruttivi intervenuti nel quinquennio come per legge (sollecito di pagamento del 12/05/2015, ricevuto in data 25/05/2015; sollecito del
27/05/2016, ricevuto in data 13/06/2016; ingiunzione fiscale del 14/01/2019, ricevuta il 21/01/2019).
pagina 5 di 9 ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via principale:
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e
fattuale, l'appello proposto dall' avverso la Parte_2
sentenza n. 13/2023, pubblicata in data 09/01/2023, dal Giudice di Pace di Cagliari, Dottoressa
Maria Uda, R.G. n. 943/2019;
b) rigettare tutte domande e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in appello in quanto
destituite di fondamento;
c) confermare in toto la sentenza di primo grado appellata e, conseguentemente, la legittimità
dell'ingiunzione di pagamento n. 52024/75/2019, emessa da in data 14/01/2019 e la Parte_1
piena debenza della fattura n. 2014/510075582, di euro 1.653,04 nonché degli interessi da ritardato
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata:
d) nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza
di prime cure 13/2023, pubblicata in data 09/01/2023, dal Giudice di Pace di Cagliari, Dottoressa
Maria Uda, R.G. n. 943/2019, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Pt_1
nei confronti di per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto,
[...] Pt_2
e) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato in corso di causa a favore
di oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Parte_1
Idrico Integrato;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio”.
pagina 6 di 9 La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
Deve essere esaminato preliminarmente il primo motivo di gravame relativo alla carenza di potere di di procedere al recupero del credito con ingiunzione fiscale. Pt_1
Il motivo d'appello è infondato.
A tal proposito, si deve richiamare il contenuto dell'art.
3-bis d.lvo 46/1999, il quale dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
È notorio che, con circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30.12.2015,
pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, è stata autorizzata la riscossione mediante ruolo, ai sensi della norma richiamata, dei crediti vantati da Pt_1
Tanto premesso, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa è stata legittimamente emessa da ai sensi delle richiamate disposizioni legislative e, pertanto, la relativa eccezione deve essere Pt_1
rigettata.
Si deve ora esaminare il secondo motivo di impugnazione relativo alla carenza di legittimazione passiva di a causa dell'inesistenza di un rapporto contrattuale con Pt_2 Pt_1
Il motivo di gravame è infondato.
A tal proposito, si deve rilevare che nel caso di specie non si tratta di contratti conclusi con la pubblica amministrazione per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam.
pagina 7 di 9 Infatti, in giurisprudenza è consolidato il principio per cui in materia di fornitura idrica non è
imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (Cass. Sezioni Unite n. 20684 del 2018).
Pertanto, poiché il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta ad substantiam,
esso deve essere interpretato secondo il principio di buona fede anche sulla base del comportamento delle parti.
Applicando tale principio al caso di specie, si deve considerare quali fatti concludenti l'utilizzo ultradecennale della fornitura idrica da parte degli immobili di proprietà di , fornitura che la Pt_2
stessa parte appellante non nega sia sempre avvenuta con regolarità.
Questo Tribunale, pertanto, ritiene che la parte appellante sia titolare dell'utenza idrica individuata nell'ingiunzione opposta, pur non avendo stipulato un contratto in forma scritta, ma per fatti concludenti.
Anche il terzo motivo di impugnazione relativo alla prescrizione del credito é infondato.
A tal proposito, si deve rilevare che in tema di contratti di somministrazione idrica, il prezzo della somministrazione dell'acqua da parte del Gestore configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, per cui il relativo credito è
soggetto alla prescrizione quinquennale (Cass. Civ. sent. n. 1442/2015).
La prescrizione decorre dal momento in cui i consumi idrici si sono verificati e nel caso di specie questi sono riferibili al periodo compreso tra il 28.12.2013 e il 29.04.2014.
Peraltro, ai fini del calcolo della prescrizione quinquennale, si deve tenere conto degli atti interruttivi della prescrizione.
pagina 8 di 9 ha provato in giudizio di avere interrotto il decorso della prescrizione con le seguenti Pt_1
diffide di pagamento (produzioni doc. n. 4): Pt_1
- diffida del 12/05/2015, ricevuta da in data 25/05/2015; Pt_2
- diffida del 27/05/2016, ricevuta da in data 13/06/2016. Pt_2
Si rileva, pertanto, che il diritto di credito non era prescritto in quanto gli atti interruttivi da parte di erano intervenuti entro il quinquennio previsto dalla legge. Pt_1
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che i motivi di gravame siano infondati e, pertanto,
l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il valore medio della causa (esclusa la fase istruttoria), seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere Parte_2
ad le spese di questo grado del giudizio che si liquidano nell'importo di Parte_1
euro 1.701,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 14/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 14/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore di è presente Parte_1
l'avv. Maria Antonietta Mura) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 9 N. R.G. 5761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5761/2023 avente il seguente OGGETTO:
contratto di somministrazione, promossa da:
(C.F.: ), Parte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Melis,
elettivamente domiciliata nella via Macchiavelli n. 45 - Cagliari, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Francesco Pisenti, elettivamente domiciliata nella via Ancona n.
3 - Cagliari,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 10.07.2023 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Pt_2
la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 13/2023 pubblicata il 09.01.2023 (procedimento n. R.G.
943/2019), esponendo che:
- con atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento depositato in data 20.02.2019
aveva convenuto dinanzi al Giudice di Pace, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. in via Pt_1
preliminare accogliere l'eccezione preliminare e per l'effetto annullare/revocare, dichiarare
nullo/inefficace/improcedibile l'atto di ingiunzione fiscale impugnato sulla scorta dei motivi in fatto
ed in diritto di cui al presente atto;
2. in subordine, in via gradata e successiva alla domanda
principale, in accoglimento dei motivi di opposizione nel merito dispiegati nel presente atto,
accertare e dichiarare che non è debitrice di per carenza di contratto;
3. in via Pt_2 Parte_1
ulteriormente subordinata, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto ingiunto per i motivi indicati
nel corpo dell'atto;
4. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette conclusioni e
per mero tuziorismo difensivo accertare e dichiarare l'inadempimento di per la Parte_1
violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto discendenti dall'art.
1375 c.c. e 1460 c.c., meglio descritti nell'atto”;
- si era costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Pt_1
10.04.2019, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare rigettare l'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 52024/75/2019 emesso
da nei confronti di in via principale rigettare tutte le domande e le eccezioni Parte_1 Pt_2
formulate dall'attrice e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento n. 52024/75/2019
emesso da nei confronti di oggetto della presente opposizione, dichiarandola Parte_1 Pt_2
definitivamente valida ed efficace e, per l'effetto, condannare al pagamento del credito così Pt_2
pagina 3 di 9 determinato a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Parte_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via
subordinata revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
52024/75/2019 emesso da nei confronti di , oggetto della presente opposizione, Parte_1 Pt_2
accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti Parte_1
dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture
contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a
favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Parte_1
Servizio Idrico Integrato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
- la causa era stata definita dal Giudice di Pace con la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato le domande ed eccezioni formulate da nei confronti di con condanna Pt_2 Pt_1
dell'opponente alla rifusione delle spese processuali.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da per i seguenti motivi: Pt_2
1. sulla legittimazione all'utilizzo del ricorso ex regio decreto n. 639/1910;
2. sul difetto di legittimazione passiva dell'opponente;
3. sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con l'ingiunzione.
Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
riformare la sentenza impugnata nei capi richiamati in narrativa e, per l'effetto:
in via preliminare: accogliere l'eccezione preliminare e per l'effetto annullare/revocare
dichiarare nullo e/o inefficace improcedibile l'atto di ingiunzione fiscale Prot. RL/GC 52024/75 GRC
n. 52024/75/2019 di € 1.653,04 impugnato sulla scorta dei motivi in fatto ed in diritto di cui al
presente atto;
pagina 4 di 9 nel merito, in accoglimento dei motivi di doglianza dispiegati nel presente atto, accertare e
dichiarare che l'Area non è debitrice di per carenza di legittimazione passiva, per Pt_1
l'inesistenza del contratto;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto ingiunto per i
motivi indicati nel corpo dell'atto;
in ogni caso con vittoria di spese legali e compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.11.2023, si è costituita Pt_1
anche in questo grado di giudizio, contestando le avverse pretese per i motivi di seguito esposti in sintesi:
- in merito al difetto di potere di di agire tramite ingiunzione di pagamento, l'appellata Pt_1
in quanto “società per azioni a partecipazione pubblica”, è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento (ex art. 2 R.D. 639/1910) e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenuta nel Decreto MEF del 30.12.2015, in G.U.
13.01.2016;
- in relazione alla carenza di legittimazione passiva di non può qualificarsi, ai CP_1
fini della normativa sulla forma dei contratti, pubblica amministrazione in senso stretto con la conseguenza che, per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam e non è vietata la stipula per facta concludentia, quale, come nel caso di specie, l'utilizzo decennale delle forniture idriche, garantite da ai complessi immobiliari oggetto di causa;
Pt_1
- il credito non era prescritto in considerazione degli atti interruttivi intervenuti nel quinquennio come per legge (sollecito di pagamento del 12/05/2015, ricevuto in data 25/05/2015; sollecito del
27/05/2016, ricevuto in data 13/06/2016; ingiunzione fiscale del 14/01/2019, ricevuta il 21/01/2019).
pagina 5 di 9 ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via principale:
a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e
fattuale, l'appello proposto dall' avverso la Parte_2
sentenza n. 13/2023, pubblicata in data 09/01/2023, dal Giudice di Pace di Cagliari, Dottoressa
Maria Uda, R.G. n. 943/2019;
b) rigettare tutte domande e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in appello in quanto
destituite di fondamento;
c) confermare in toto la sentenza di primo grado appellata e, conseguentemente, la legittimità
dell'ingiunzione di pagamento n. 52024/75/2019, emessa da in data 14/01/2019 e la Parte_1
piena debenza della fattura n. 2014/510075582, di euro 1.653,04 nonché degli interessi da ritardato
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata:
d) nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza
di prime cure 13/2023, pubblicata in data 09/01/2023, dal Giudice di Pace di Cagliari, Dottoressa
Maria Uda, R.G. n. 943/2019, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Pt_1
nei confronti di per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto,
[...] Pt_2
e) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato in corso di causa a favore
di oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Parte_1
Idrico Integrato;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio”.
pagina 6 di 9 La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
Deve essere esaminato preliminarmente il primo motivo di gravame relativo alla carenza di potere di di procedere al recupero del credito con ingiunzione fiscale. Pt_1
Il motivo d'appello è infondato.
A tal proposito, si deve richiamare il contenuto dell'art.
3-bis d.lvo 46/1999, il quale dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
È notorio che, con circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30.12.2015,
pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, è stata autorizzata la riscossione mediante ruolo, ai sensi della norma richiamata, dei crediti vantati da Pt_1
Tanto premesso, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa è stata legittimamente emessa da ai sensi delle richiamate disposizioni legislative e, pertanto, la relativa eccezione deve essere Pt_1
rigettata.
Si deve ora esaminare il secondo motivo di impugnazione relativo alla carenza di legittimazione passiva di a causa dell'inesistenza di un rapporto contrattuale con Pt_2 Pt_1
Il motivo di gravame è infondato.
A tal proposito, si deve rilevare che nel caso di specie non si tratta di contratti conclusi con la pubblica amministrazione per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam.
pagina 7 di 9 Infatti, in giurisprudenza è consolidato il principio per cui in materia di fornitura idrica non è
imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (Cass. Sezioni Unite n. 20684 del 2018).
Pertanto, poiché il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta ad substantiam,
esso deve essere interpretato secondo il principio di buona fede anche sulla base del comportamento delle parti.
Applicando tale principio al caso di specie, si deve considerare quali fatti concludenti l'utilizzo ultradecennale della fornitura idrica da parte degli immobili di proprietà di , fornitura che la Pt_2
stessa parte appellante non nega sia sempre avvenuta con regolarità.
Questo Tribunale, pertanto, ritiene che la parte appellante sia titolare dell'utenza idrica individuata nell'ingiunzione opposta, pur non avendo stipulato un contratto in forma scritta, ma per fatti concludenti.
Anche il terzo motivo di impugnazione relativo alla prescrizione del credito é infondato.
A tal proposito, si deve rilevare che in tema di contratti di somministrazione idrica, il prezzo della somministrazione dell'acqua da parte del Gestore configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, per cui il relativo credito è
soggetto alla prescrizione quinquennale (Cass. Civ. sent. n. 1442/2015).
La prescrizione decorre dal momento in cui i consumi idrici si sono verificati e nel caso di specie questi sono riferibili al periodo compreso tra il 28.12.2013 e il 29.04.2014.
Peraltro, ai fini del calcolo della prescrizione quinquennale, si deve tenere conto degli atti interruttivi della prescrizione.
pagina 8 di 9 ha provato in giudizio di avere interrotto il decorso della prescrizione con le seguenti Pt_1
diffide di pagamento (produzioni doc. n. 4): Pt_1
- diffida del 12/05/2015, ricevuta da in data 25/05/2015; Pt_2
- diffida del 27/05/2016, ricevuta da in data 13/06/2016. Pt_2
Si rileva, pertanto, che il diritto di credito non era prescritto in quanto gli atti interruttivi da parte di erano intervenuti entro il quinquennio previsto dalla legge. Pt_1
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che i motivi di gravame siano infondati e, pertanto,
l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il valore medio della causa (esclusa la fase istruttoria), seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere Parte_2
ad le spese di questo grado del giudizio che si liquidano nell'importo di Parte_1
euro 1.701,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 14/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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