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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
RB DE NO Presidente
CA CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 909/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Peppino Polidori
appellante
contro
(c.f. n. iscr. Reg.Impr. di SO e P. IVA di gruppo Controparte_1 P.IVA_1
n. ), e per essa, quale procuratrice e servicer, la P.IVA_2 [...]
(breviter ), s.p.a. (c.f. e n. iscr. Registro Controparte_2 Controparte_3 delle Imprese di SO ) e capogruppo del Gruppo bancario P.IVA_3 [...]
, quest'ultima incorporante la Controparte_2 (c.f. e iscrizione al Registro Imprese di Controparte_4
SO n. ), per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub- P.IVA_4 servicer (c.f. e iscr. Registro delle Imprese di Roma n. Controparte_5
12898671008), in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore e/o dei procuratori speciali all'uopo nominati, che a sua volta agisce, per il tramite della procuratrice speciale (già -c.f./p.iva Controparte_6 CP_1
; P.IVA_5
nonchè
nell'interesse della Società unipersonale (P.IVA , in Controparte_7 P.IVA_6 persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale
(c.f./p.iva ; Controparte_6 P.IVA_5
rappresentate e difese dall'Avv. Elena Frascino
parte appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 404/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 6 marzo 2024.
All'udienza tenutasi in data del 23 settembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 23 giugno 2025:
“Con le presenti note l'appellante dichiara di non accettare il contraddittorio nei confronti della e della stante la tardività delle loro CP_1 CP_7 costituzioni in giudizio, mediante deposito del 10 marzo 2025, con ogni conseguenza di legge.
pag. 2/23 Per mero scrupolo difensivo, impugna e contesta tutto quanto ex adverso, dedotto eccepito e richiesto, perché destituito di fondamento, sia in fatto che in diritto.
In particolare, eccepisce l'inopponibilità alla sig.ra della cessione Parte_1 del credito dalla alla e in subordine l'illegittimità CP_7 Controparte_1 della duplice costituzione in giudizio di entrambi i creditori cedente e cessionario.
L'appellante insiste per l'accoglimento dell'impugnazione e delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello a cui si riporta, essendo l'opposizione ammissibile e fondata.
Inoltre, alla luce delle avverse difese nella parte in cui si nega l'esistenza, la validità e
l'efficacia di un accordo conciliativo e solutorio tra il sig. e la Controparte_8
(per mezzo della procuratrice speciale Controparte_7 Controparte_6
, il sottoscritto procuratore – in virtù dei poteri all'uopo conferiti nella procura
[...] deposita in calce all'atto di appello -
chiede
che l'Ill.mo Giudice adìto voglia:
a) ammettere i documenti pervenuti all'appellante a mezzo mail del 23.06.2025, contenente le ricevute delle ultime nove rate corrisposte dal sig. Controparte_8 in adempimento dell'accordo del 24.06.2022 concluso con Controparte_6
unitamente al doc. sub 3 e 4 depositati unitamente all'atto d'appello.
[...]
b) ammettere il giuramento decisorio del legale rappresentante pro tempore della con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri Controparte_9
n. 1, P.IVA , che l'esponente con il presente atto formalmente P.IVA_6
DEFERISCE
Sui seguenti capitoli:
1) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, con missiva datata 24.06.2026, la
- per il tramite della con sede legale CP_7 Controparte_6
pag. 3/23 in Verona (P.IVA - ha accettato la proposta del sig. P.IVA_5 CP_8
formulata in pari data”
[...]
2) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che la suddetta proposta prevedeva il pagamento rateale dell'importo complessivo di € 17.400,00
(diciassettemilaquattrocento), da corrispondere in 116 rate mensili pari ad € 150,00 ciascuna, a decorrere dal 5 luglio 2022 sino al 05.02.2032”
3) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che il sig. ha Controparte_8 versato la prima rata il 5 luglio 2022 e ad oggi ha corrisposto n. 36 rate, sino a quella di giugno 2025, per un importo pari a complessivi € 5.400,00”.
In subordine
In caso di estromissione dal giudizio della chiede che il Giudice voglia CP_7 ammettere il giuramento decisorio del legale rappresentante della Controparte_1 con unico socio, corrente in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri 1, che l'esponente deferisce formalmente sui medesimi capitoli sopra indicati ai numeri da 1 a 3”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa e non modificate:
“ CONCLUDE
acchè la Autorità giudiziaria adita, ogni contraria deduzione, richiesta ed eccezione disattesa, Voglia così provvedere:
In via preliminare:
Dichiarare l'estromissione della cedente dal presente giudizio, stante CP_7
l'intervenuta cessione, cui la stessa cedente non si oppone.
Sempre in via preliminare,
dichiarare l'inammissibilità del proposto appello promosso dalla sig.ra Parte_1
, per violazione degli artt. 342 e 348 bis del c.p.c. con tutte le conseguenze di
[...] legge;
pag. 4/23 Nel merito,
- rigettare integralmente l'atto di appello così come proposto, perché totalmente infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge, disattendendo ogni richiesta dell'appellante anche di carattere istruttorio;
- Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 404/2024, emessa in data 06.03.2024, dal Tribunale di Pescara e depositata in data 08.03.2024;
- Condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Il tutto ove e per quanto necessario, ribadendo che l'odierna comparente non abbandona espressamente riproponendole in questa sede, nessuna delle eccezioni, deduzioni e richieste, anche di carattere istruttorio, proposte in primo grado a sostegno della propria posizione.”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 404/2024, pubblicata in data 6 marzo
2024, il Tribunale di Pescara, pronunciandosi sull'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1632/2020 con il quale le era stato Parte_1 intimato, in solido con il pagamento in favore della Controparte_8
, a titolo di rimborso di finanziamento in Controparte_9 precedenza ottenuto, della somma di euro 24.520,00, oltre interessi e spese, accoglieva l'opposizione limitatamente alla rideterminazione del credito vantato in monitorio, revocava pertanto il decreto ingiuntivo e condannava
[...] al pagamento in favore della della somma di € 21.520,00, Parte_1 CP_7 oltre interessi nella misura di legge da calcolarsi sulla sola sorte capitale maturati dalla data di scadenza e fino al saldo effettivo, e spese di lite.
1.1. A sostegno della proposta opposizione la premesso che la Parte_1 somma oggetto di ingiunzione concerneva l'esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento personale n. 40046808 dalla stessa sottoscritto pag. 5/23 in qualità di garante con la IC Banca S.p.A. in data 3/01/2007, aveva eccepito l'indicazione di un TAEG pattuito (indebitamente non comprensivo degli oneri assicurativi) inferiore a quello effettivo applicato, nonché la pattuizione di costi usurari per l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dovendo la commissione di estinzione anticipata del contratto essere computata tra tutti i costi del credito. Aveva, pertanto, chiesto in via principale l'accertamento della natura usuraria del contratto di finanziamento e la rideterminazione degli importi a debito ancora dovuti al netto degli interessi e degli oneri relativi al finanziamento ex art. 1815
c.c. e, in subordine, l'accertamento della erronea indicazione contrattuale del TAEG del rapporto e la conseguente applicazione al rapporto del tasso sostitutivo di cui agli artt. 117 TUB, con rideterminazione dei rapporti di dare ed avere, con ordine alla creditrice di non effettuare segnalazioni pregiudizievoli presso i sistemi informativi a carico della opponente.
1.2. La i era costituita in giudizio invocando il rigetto della Controparte_7 proposta opposizione, con condanna della opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre che al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2. Riteneva il primo giudice adeguatamente fornita la prova del credito vantato dalla risultando dalla documentazione in atti che in data 03/1/2007 Controparte_7 Parte_1
sottoscriveva con IC banca il contratto di finanziamento nr. 40046808
[...] per l'importo netto di euro 19.800,00 da rimborsare con il pagamento di n. 84 rate da euro 332,20 ciascuna, che il prestito era stato solo parzialmente rimborsato, tanto che il
25/2/2010 era intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, con la conseguenza che in tale data la risultava debitrice dell'importo di € 12.739,84 per capitale a Parte_1 scadere, € 1876,50 per rate scadute, € 150,09 per indennità di ritardo sulle rate scadute ed € 1.019,10 per penale sul capitale a scadere, oltre ad uno scaduto pregresso di €
716,75, e che inoltre erano maturati, come da contratto, gli interessi di mora per €
8,416.69; successivamente alla decadenza era stato contabilizzato un versamento di €
400,00 imputato a parziale estinzione degli interessi di mora. Tali circostanze pag. 6/23 documentali, tutte incontestate, provavano, secondo il giudice di primo grado, non solo la legittimazione attiva dell'opposta, ma anche il fondamento della pretesa creditoria azionata.
2.3. Escludeva, inoltre, la nullità delle condizioni economiche del contratto di finanziamento pattuite, accertando, sulla base della documentazione negoziale afferente al prestito del 2007 ed alla relativa polizza, l'insussistenza dei presupposti per computare gli oneri assicurativi tanto nel calcolo del TEG ai fini dell'usura, quanto nel calcolo del TAEG ai fini della trasparenza sul costo del credito, non risultando la polizza, seppur volta ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, “imposta dal creditore” trattandosi di copertura assicurativa facoltativa sul credito e potendo altresì essere da parte del consumatore oggetto di libero e discrezionale diritto di recesso.
Per quanto concerneva la commissione di estinzione anticipata del contratto, il
Tribunale riteneva che correttamente fosse stata esplicitamente esclusa tanto nel calcolo del TEG ai fini dell'usura, quanto nel calcolo del TAEG ai fini della trasparenza sul costo del credito, stante la natura non di remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì di corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
In ordine all'accordo transattivo intervenuto tra il condebitore e la Controparte_8
, il Tribunale rilevava dalla documentazione allegata dalla parte opposta che lo CP_7 stesso non aveva avuto seguito, senza che parte opponente avesse dimostrato il contrario.
Riteneva, infine, il primo giudice non contestata la circostanza dell'intervenuto versamento, nelle more del giudizio, della somma di € 3.000,00 da parte del coobbligato con la conseguenza che il decreto ingiuntivo veniva revocato, Controparte_8 con condanna di al pagamento in favore di controparte della minor Parte_1 somma di € 21.520,00, oltre interessi nella misura di legge da calcolarsi sulla sola sorte capitale maturati dalla data di scadenza e fino al saldo effettivo.
pag. 7/23 Rigettava, infine, la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., mentre le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano poste, pertanto, a carico dell'opponente.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1 per i seguenti motivi.
3.1 “Vizio della sentenza per la ritenuta insussistenza dell'accordo transattivo tra il condebitore e la ai fini dell'applicabilità dell'art. 1304 Controparte_8 CP_7
c.c.”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per non aver ritenuto raggiunta la prova dell'accordo transattivo concluso dal coobbligato disattendendo le richieste istruttorie articolate dall'opponente e finalizzate a CP_8 provare il raggiungimento di detta intesa. Deduceva, in particolare, che dopo il primo accordo transattivo perfezionatosi il 23 marzo 2021 tra il e la CP_8 [...] in nome e per conto della società ), non Controparte_10 CP_7 contestato nel giudizio di primo grado dalla società opposta e dalla quale il coobbligato era pacificamente decaduto, quest'ultimo aveva reiterato in data 24 giugno 2022 la richiesta di rateizzare il residuo importo convenuto di 17.400,00 (ovvero pari a €
18.000,00 concordate nella prima transazione detratte le € 600,00 corrisposte ratealmente) in rate mensili di € 150,00 ciascuna a decorrere dal 5 luglio 2022, e la richiesta era stata accettata in pari data la Controparte_6
Ribadendo la volontà di approfittare ex art. 1304 c.c. dell'accordo transattivo ancora in corso, l'appellante invocava, pertanto, la riforma della sentenza e la revoca del decreto ingiuntivo.
3.2. “Vizio della sentenza di primo grado per violazione del diritto di lealtà e probità tra le parti dell'art. 88 c.p.c.”.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza emessa per non aver considerato la palese violazione dei doveri di lealtà e probità da parte della CP_7
pag. 8/23 Cont
, la quale aveva sottaciuto l'esistenza del secondo accordo transattivo stipulato con il CP_8
3.4. “Vizio della sentenza di primo grado per aver considerato legittimo il contratto di finanziamento stipulato da cui è sorta l'obbligazione di pagamento”.
Il terzo motivo di gravame attiene al rigetto da parte del primo giudice delle doglianze proposte in opposizione relativamente allo scarto di circa un punto percentuale tra il
Taeg/Isc indicato nel contratto di finanziamento originariamente sottoscritto con la
IC Banca S.p.a., pari al 9,95%, rispetto al valore reale applicato, pari al
10,932%; in particolare evidenzia che nel giudizio di primo grado non era stato valutato l'errore commesso dalla banca in fase di stipula inerente il calcolo Taeg/Isc, non avendo la stessa incluso tra i costi la voce relativa all'assicurazione collegata al credito e pari ad
€ 697,20.
Censura, inoltre, la sentenza anche laddove avrebbe omesso di considerare che il tasso praticato dalla IC Banca, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, superava di gran lunga il tasso della soglia di usura.
3.4 Concludeva, pertanto, chiedendo che
“2. previo accertamento della validità e dell'efficacia dell'accordo transattivo concluso tra il coobbligato sig. e la per Controparte_8 CP_6 Controparte_6 in data 24 giugno 2022, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e CP_7 dichiarare il diritto della sig.ra di profittarne ex art 1304 c.c.; Parte_1
3 In subordine, accertare e dichiarare la natura usuraria del contratto di finanziamento
n. 40046808 stipulato il 5 gennaio 2007 tra i sig.ri e Controparte_8 Parte_1
con la IC Banca S.p.a., rideterminando gli importi a debito ancora
[...] dovuti dall'odierna opponente al netto di interessi ed oneri relativi al suddetto finanziamento ex art 1815 c.c.;
pag. 9/23 5 in ogni caso ordinare e/o condannare la Banca a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli presso i sistemi informativi interbancari a carico della sig.ra Parte_1
e/o ad effettuare le necessarie rettifiche a fronte di eventuali segnalazioni
[...] negative medio tempore effettuate”.
4. Si sono costituite in giudizio, con comparsa congiunta, la e la Controparte_1
domandando in via preliminare Controparte_9
l'estromissione della cedente dal giudizio, stante l'intervenuta CP_7 cessione in favore di oltre che, sempre in via preliminare, dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità del proposto appello promosso da per violazione Parte_1 degli artt. 342 e 348 bis del c.p.c.
Nel merito hanno contestato il proposto appello, sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto, previo respingimento delle istanze istruttorie, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.
5. Motivi della decisione.
5.1 Preliminare alla disamina del merito della causa s'impone il vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla appellata.
Questa Corte rileva come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017), seppur con riferimento al testo vigente anteriormente alla recente riforma cosiddetta
Cartabia, abbia enunciato il seguente principio: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
pag. 10/23 In una successiva pronuncia la Corte di Cassazione (ord. n. 7675/2019) ha ulteriormente specificato che: “non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame l'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicenda processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”, e in un recente arresto ha ribadito: “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Tornando al caso di specie, dal tenore generale del proposto gravame l'appellante è stato in grado di fornire a questa Corte elementi idonei a far comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata permettendo anche alla controparte di predisporre adeguata difesa in relazione ai dedotti motivi di appello, e ciò anche alla luce della modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dalla recente riforma Cartabia.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
DE pari priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata sulla mancanza, in ipotesi, di ragionevole probabilità di accoglimento, posto che con la riforma cosiddetta Cartabia, introdotta con d.lgs. 149/2022, la nuova formulazione della norma, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha abolito tale filtro di inammissibilità, introducendo per le pag. 11/23 impugnazioni che non abbiano ragionevole probabilità di accoglimento un modulo decisorio semplificato.
5.2 Procedendo gradatamente all'esame delle questioni prospettate, va evidenziato che nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 23 giugno 2025, nella prima occasione utile successivamente alla costituzione in giudizio della e CP_7 della , l'appellante ha eccepito l'inopponibilità nei propri confronti della CP_1 cessione del credito dalla alla CP_7 Controparte_1
Premesso che l'eccezione sollevata dalla parte appellante va inquadrata nella asserita carenza di titolarità del credito in capo alla società cessionaria e non di carenza di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c., certamente sussistente quest'ultima nel caso in esame posto che la verifica di tale condizione dell'azione deriva dalla mera allegazione, da parte dell'attore, di agire per un diritto proprio e non altrui, giova premettere che, in condivisione con quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, la titolarità del diritto fatto valere, come anche l'aspetto inerente all'inclusione del credito vantato nell'operazione di cessione, sono questioni attinenti al merito della controversia, qualificabili come mere difese non soggette alle decadenze e preclusioni imposti dall'art. 167 c.p.c. per le eccezioni in senso stretto, essendo dunque astrattamente proponibili in ogni fase del giudizio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016). Il richiamato principio di carattere generale, per esigenze di carattere sistematico e di raccordo con altre e con altri principi di rilevanza processuale, deve necessariamente essere interpretato e coordinato con l'onere probatorio previsto a carico della parte in relazione al diritto fatto valere in giudizio, che può essere soddisfatto del tutto legittimamente, oltre che in via ordinaria con l'allegazione di specifici fatti a supporto del diritto stesso, anche attraverso il meccanismo della non contestazione tempestiva della controparte, da cui consegue la definizione del thema decidendum.
È dunque necessario che l'eccezione relativa alla titolarità del credito sia sollevata tempestivamente rispetto all'allegazione della creditrice della propria titolarità del credito a seguito di cessione, avendo la parte debitrice al riguardo l'onere di tempestiva pag. 12/23 allegazione degli elementi di fatto eccepiti a contestazione dell'esistenza della cessione o dell'inclusione del credito nella cessione non contestata.
Questa Corte infatti ritiene, come già espresso in una recente pronuncia (sentenza n.
942/2025), emessa in applicazione di principi enunciati dalla Suprema Corte di legittimità (Cass. Civ. 28983/2023 e n. 30207/2024), che “il difetto di legittimazione o titolarità di un diritto può essere rilevato anche d'ufficio, purché vi sia stata una tempestiva contestazione o allegazione di inesistenza di controparte, altrimenti deve ritenersi provata la sussistenza del diritto stesso sulla base della non contestazione”.
L'art. 115 c.p.c. infatti impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti, che devono pertanto ritenersi provati in giudizio con esonero del relativo onere probatorio della parte cessionaria.
Orbene, dall'esame degli atti di causa del giudizio emerge che nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 23 giugno 2025, nella prima occasione utile successivamente alla costituzione in giudizio della e della CP_7 CP_1
, l'appellante ha genericamente eccepito l'inopponibilità nei propri confronti della
[...] cessione del credito dalla alla e, in subordine, CP_7 Controparte_1
l'illegittimità della duplice costituzione in giudizio di entrambi i creditori cedente e cessionario.
Solo nella comparsa conclusionale depositata il 24 luglio 2025 ha puntualizzato che tale cessione non sarebbe mai stata notificata all'appellante, la quale ne avrebbe avuto notizia per la prima volta solo in data 10 marzo 2025, a seguito della costituzione in giudizio di entrambi i creditori, cedente e cessionario, lamentando l'assenza di prova della titolarità del credito in capo alla in difetto di produzione in giudizio del CP_1 contratto di cessione.
L'eccezione è infondata. Risulta, invero, dalla documentazione in atti che la CP_1 ha prodotto il contratto sottoscritto con la di cessione di crediti pro Controparte_7 soluto, individuabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione – pubblicata sulla G.U. n. 83 del 15/7/2023 (all.6) - crediti indicati nella lista depositata presso lo studio del notaio con atto di deposito del 27 giugno 2023 (all.7) e Persona_1
pag. 13/23 nei quali è ricompreso altresì il credito oggetto del presente giudizio avente ndg
0322143268.
L'operazione di cessione comprende il capitale, gli interessi di qualunque tipo e natura, le spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, vantati da nei confronti dei relativi obbligati ed è stata CP_7 pubblicata sulla G.U. n. 83 del 15/7/2023. L'acquirente, inoltre, ha conferito incarico a
Banca – breviter , di agire, Controparte_2 Controparte_3 ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 3 (c), 6 e 6 -bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub- delegare a terzi l'attività di gestione. ha sub- Controparte_2 delegato a - con sede legale in Roma, Via G. Nais, 16, codice fiscale e Controparte_5 iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero , ai sensi di P.IVA_7 separato contratto, l'attività di amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le attività di controllo ai sensi dell'articolo 2, comma 6 -bis della Legge sulla Cartolarizzazione.
Irrilevante deve ritenersi anche la contestazione relativa alla lingua inglese in cui è redatto il contratto di cessione. Ed invero, come anche di recente ribadito dalla Corte di legittimità (ordinanza n. 5200 del 2025), “Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti;
ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non
l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della motivazione del giudice di merito che, utilizzando la propria conoscenza
pag. 14/23 della lingua inglese, aveva ritenuto idonea ad attestare il subentro di nella Pt_2 posizione sostanziale e processuale del precedente creditore, , la CP_11 documentazione prodotta in lingua inglese dalla parte appellata costituitasi in giudizio ex art. 111 c.p.c.)”.
Anche la contestazione relativa alle parti omissate appare irrilevante, risultando omesse delle parti per ragioni di privacy, in applicazione del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati in sigla RGPD (o GDPR in inglese General Data Protection
Regulation), ufficialmente Regolamento (UE) n. 679/2016.
Per tali ragioni deve ritenersi pienamente assolto dalla società cessionaria l'onere probatorio e di allegazione al fine di dimostrare la titolarità del credito azionato.
5.3 Con il primo motivo di gravame contesta la decisione del Parte_1
Tribunale di Pescara per non aver ritenuto provata l'intesa transattiva raggiunta in data
24 giugno 2022 tra il coobbligato in solido e la Controparte_8 [...]
(in nome e per conto della società ) e Controparte_10 CP_7
l'idoneità della stessa a paralizzare le pretese vantate in monitorio anche in relazione all'opponente, a seguito della volontà dalla stessa manifestata di profittarne ex art. 1304
c.c.
Lamenta, altresì, che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente disatteso le richieste istruttorie dalla stessa formulate ed al fine di supportare in questa sede la propria prospettazione difensiva produce, in allegato all'atto di citazione di appello,
l'accettazione da parte della in data 24 giugno Controparte_10
2022, della proposta solutoria del con riguardo alla posizione NDG CP_8
0322143268, con allegate sei ricevute di “conferma ordine di bonifico Pt_3 dell'importo di euro 150,00 ciascuna, recanti le seguenti date: 25.01.2024; 17.02.2024;
11.04.2024; 14.07.24; 19.08.2024; 28.09.2024, per l'importo complessivo di euro
900,00.
La produzione di tali copie di bonifici può ritenersi ammissibile in questa sede in quanto trattasi di documentazione sopravvenuta al maturare delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado.
pag. 15/23 In sede di precisazione delle conclusioni chiede, inoltre,
“che l'Ill.mo Giudice adìto voglia:
a) ammettere i documenti pervenuti all'appellante a mezzo mail del 23.06.2025, contenente le ricevute delle ultime nove rate corrisposte dal sig. Controparte_12 in adempimento dell'accordo del 24.06.2022 concluso con Controparte_6
unitamente al doc. sub 3 e 4 depositati unitamente all'atto d'appello.
[...]
b) ammettere il giuramento decisorio del legale rappresentante pro tempore della con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri Controparte_9
n. 1, P.IVA , che l'esponente con il presente atto formalmente P.IVA_6
DEFERISCE
Sui seguenti capitoli:
1) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, con missiva datata 24.06.2026, la
- per il tramite della con sede legale CP_7 Controparte_6 in Verona (P.IVA - ha accettato la proposta del sig. P.IVA_5 CP_8
formulata in pari data”
[...]
2) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che la suddetta proposta prevedeva il pagamento rateale dell'importo complessivo di € 17.400,00
(diciassettemilaquattrocento), da corrispondere in 116 rate mensili pari ad € 150,00 ciascuna, a decorrere dal 5 luglio 2022 sino al 05.02.2032”
3) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che il sig. ha Controparte_8 versato la prima rata il 5 luglio 2022 e ad oggi ha corrisposto n. 36 rate, sino a quella di giugno 2025, per un importo pari a complessivi € 5.400,00”.
In subordine
In caso di estromissione dal giudizio della chiede che il Giudice voglia CP_7 ammettere il giuramento decisorio del legale rappresentante della Controparte_1 con unico socio, corrente in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri 1, che l'esponente deferisce formalmente sui medesimi capitoli sopra indicati ai numeri da 1 a 3”.
pag. 16/23 Prima di procedere all'esame delle richieste istruttorie, al fine di valutarne non solo l'ammissibilità ma anche la rilevanza ai fini del decidere, è utile inquadrare l'eccezione sollevata dall'opponente, odierna appellata, al fine di paralizzare la pretesa creditoria della controparte.
Non contestando l'obbligazione assunta quale garante in sede di stipula del contratto di finanziamento per cui è causa, né l'intervenuta decadenza dei coobbligati, in data
25/2/2010, dal beneficio del termine (con la conseguenza che in tale data la Parte_1 risultava debitrice dell'importo di € 12.739,84 per capitale a scadere, € 1876,50 per rate scadute, € 150,09 per indennità di ritardo sulle rate scadute ed € 1.019,10 per penale sul capitale a scadere, oltre ad uno scaduto pregresso di € 716,75, e che inoltre erano maturati, come da contratto, gli interessi di mora per € 8,416.69; successivamente alla decadenza era stato contabilizzato un versamento di € 400,00 imputato a parziale estinzione degli interessi di mora), sostiene l'appellante che a un primo piano di rientro sottoscritto dal coobbligato il 23 marzo 2021, dal quale quest'ultimo sarebbe CP_8 pacificamente decaduto per inadempimento, avrebbe fatto seguito una vera e propria transazione, conclusa in data 24 giugno 2022 tra il coobbligato in solido CP_8
e la (in nome e per conto della società
[...] Controparte_10
), alla quale avrebbe aderito ex art. 1304 c.c. la quale obbligata CP_7 Parte_1 in solido, così estendendo anche in proprio favore l'effetto di paralizzare il credito vantato dalla cessionaria in forza dell'originario, ed ormai novato, contratto di finanziamento.
A tal fine produce, solo nel giudizio di appello, e perciò tardivamente, copia della comunicazione dell'accettazione, deferendo altresì sul punto, oltre che sulla circostanza dell'intervenuto pagamento, giuramento decisorio.
Orbene, prevede l'art. 1965 c.c. nel descrivere l'istituto della transazione che la stessa
“.. è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
pag. 17/23 Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione tra le parti”.
A ben vedere, in tale ottica l'eventuale ammissione della tardiva produzione documentale relativa all'accettazione della proposta solutoria, come anche del giuramento decisorio nei termini in cui risulta deferito, sarebbero del tutto inidonei, così come eccepito nel merito dalla parte appellata, a fornire la prova di un accordo transattivo utile a paralizzare l'esigibilità delle pretese creditorie nei confronti della
Parte_1
Come emerge con chiarezza dalla nota del 24.06.2022 la in Controparte_6 nome e per conto di , accettò “a mero titolo conciliativo ed escludendo la CP_7 rinuncia o natura novativa rispetto alle originarie ragioni di credito dalla stessa vantate … “, la “proposta solutoria a ripianamento e definizione della posizione nelle modalità di seguito definite …”.
Nessuna intesa novativa, dunque, venne sottoscritta dalla parte creditrice e dal coobbligato, ma solo, a distanza di quindici anni dalla stipula del finanziamento, un
“piano di rientro dilazionato per complessivi euro 17.400,00 da pagarsi in n.116 rate mensili a partire dal 05/07/2022 di € 150,00 cadauna ..”.
Sebbene inidoneo a paralizzare la pretesa creditoria nei confronti della deve Parte_1 ritenersi che il parziale adempimento nel frattempo maturato da parte del coobbligato in ottemperanza all'accordo dilatorio, per ulteriori euro 2.100,00 al giugno del CP_8
2025, consenta di ulteriormente ridurre l'ammontare del debito gravante sull'appellante fino ad euro 19.420,00. Ed invero, in sede di precisazione delle conclusioni, in data
23.06.2025 l'appellante ha depositato documentazione sopravvenuta costituita da copie di bonifici attestanti il pagamento per ulteriori otto rate, per complessivi euro 1.200,00
(15.11.2024; 17.12.2024; 7.3.2025; 10.3.2025 riferito alla rata di gennaio 2025;
10.3.2025 riferito alla rata di gennaio 2025; 17.4.2025; 16.5.2025; 17.6.2025), dovendosi ritenere il bonifico del 28.9.2024 una copia di quello depositato in precedenza.
pag. 18/23 5.4. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza emessa per non aver considerato la palese violazione dei doveri di lealtà e probità da parte della CP_7
, la quale aveva sottaciuto l'esistenza del secondo accordo transattivo stipulato con
[...] il CP_8
Quanto evidenziato in precedenza in ordine all'inesistenza di una transazione, dovendosi qualificare quello sottoscritto dal un ulteriore piano di rientro utile a CP_8 consentire la definizione dell'esposizione debitoria maturata ben dodici anni prima, a seguito della decadenza dal beneficio del termine, comporta che violazione alcuna dei doveri di lealtà e probità sia ascrivibile all'istituto creditore.
Al riguardo la Corte ritiene la conformità delle condotte poste in essere dalla società creditrice e censurate dall'appellante ai precetti sanciti dai principi di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile.
5.5. Parimenti infondato risulta essere il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver disatteso le doglianze proposte in opposizione relativamente allo scarto di circa un punto percentuale tra il Taeg/Isc indicato nel contratto di finanziamento originariamente sottoscritto con la IC
Banca S.p.a., pari al 9,95%, rispetto al valore reale applicato che risulta pari al
10,932%; in particolare evidenzia che nel giudizio di primo grado non era stato valutato l'errore commesso dalla banca in fase di stipula inerente il calcolo Taeg/Isc, non avendo la stessa incluso tra i costi la voce relativa all'assicurazione collegata al credito e pari ad
€ 697,20.
Censura, inoltre, la sentenza anche laddove avrebbe omesso di considerare che il tasso praticato dalla IC Banca, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, superava di gran lunga il tasso della soglia di usura.
La tesi dell'appellante risulta smentita per tabulas dalla documentazione prodotta dalla società cessionaria ed in particolare dal contratto di finanziamento intercorso tra le parti.
pag. 19/23 Nel suddetto titolo risultano infatti indicati in maniera specifica e puntuale i costi dell'operazione finanziaria ed in particolare l'indicazione del Tan al 9,20% e del
Taeg/Isc al 9,95%.
Dall'analisi del contratto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, risulta in primo luogo infondata la doglianza relativa alla omessa inclusione nel Taeg dei costi dell'assicurazione, per complessivi euro 697,20.
La polizza assicurativa sottoscritta nel caso di specie ha natura facoltativa, come emerge dalla clausola di recesso discrezionale espressamente prevista.
Di recente la Corte di legittimità (Cass. n. 15114 del 2025) ha affermato la necessità di inclusione del costo assicurativo, anche relativo a polizza facoltativa, purché connessa al finanziamento, ai soli fini, tuttavia, del computo del tasso usurario, richiamando il principio secondo il quale “… ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.
644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo
(Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio)”.
Chiarita la finalità dell'inclusione ai fini della valutazione dell'usura ed a determinate condizioni anche dei costi della polizza facoltativa, tuttavia granitico nella giurisprudenza di legittimità deve ritenersi l'orientamento, di recente ribadito (Cass
5709/2025), secondo il quale “.. nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel D.M. di riferimento, mentre la
pag. 20/23 controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto
(così, Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597);
- la puntuale allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione sollevata è, come noto, attività distinta rispetto alla richiesta dei mezzi di prova o alla produzione di documenti destinati alla dimostrazione di quanto allegato;
- ne consegue che la decisione della Corte di appello, nella parte in cui ha posto a carico dell'appellato, mutuatario che aveva eccepito l'usurarietà dei tassi applicati per superamento delle soglie previste ai sensi della L. n. 108 del 1006, di indicare gli elementi di fatto relativi alla dedotta usurarietà - in particolare, i parametri e il periodo di riferimento - ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto”
Nel caso di specie non risulta puntualmente allegato se ed in che misura l'inclusione dei costi assicurativi abbia determinato il superamento della soglia usuraria, né risultano prodotti in giudizio i decreti ministeriali contenenti i parametri di riferimento.
Né censurabile risulta la decisione del primo giudice laddove non ha considerato il costo dell'estinzione anticipata, avendo di recente la Corte di legittimità (Cass. 7384/2025) ribadito che "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi" (Cass. n.
7352/2022; confermata anche con riguardo alla sommatoria degli interessi corrispettivi da Cass. n. 23866/2022; Cass. n. 18497/2024; Cass. n. 27139/2024)”.
Deve dunque concludersi che, in assenza di spese specifiche e circoscritte contestazioni in relazione alla pattuizione del tasso oltre soglia, non è consentito al giudice supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione della parte, la quale avrebbe dovuto indicare in maniera specifica il tasso soglia previsto nel periodo di riferimento e il suo superamento con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e gratuità del mutuo ai sensi dell'art.1815 c.c.
pag. 21/23 6. In conclusione, l'appello, assorbita ogni altra questione o istanza richiesta, deve essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza emessa dal tribunale di Pescara, salva la riduzione, in ragione dei pagamenti sopravvenuti, dell'ammontare dovuto dalla ad euro 19.420,00, oltre interessi nella misura di legge da Parte_1 calcolarsi sulla sola sorte capitale maturati dalla data di scadenza e fino al saldo effettivo, importo che va corrisposti alla cessionaria Controparte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e pertanto vengono poste a carico dell'appellante anche per il presente grado di giudizio così come liquidate in dispositivo con esclusione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.404/2024 del Tribunale di Pescara, Parte_1 pubblicata in data 6 marzo 2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, con riduzione dell'importo dovuto alla cessionaria ad euro 19.420,00, oltre interessi nella misura Controparte_1 di legge da calcolarsi sulla sola sorte capitale maturati dalla data di scadenza e fino al saldo effettivo;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese generali e accessori di legge (c.p.a. e Iva ove dovuta);
3) dichiara che l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 novembre 2025
pag. 22/23 Consigliere est.
CA CC
Presidente
RB DE NO
pag. 23/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'erronea determinazione del Taeg indicato nel contratto e, per l'effetto, rideterminare le somme dovute ex art. 117 TUB;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
RB DE NO Presidente
CA CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 909/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Peppino Polidori
appellante
contro
(c.f. n. iscr. Reg.Impr. di SO e P. IVA di gruppo Controparte_1 P.IVA_1
n. ), e per essa, quale procuratrice e servicer, la P.IVA_2 [...]
(breviter ), s.p.a. (c.f. e n. iscr. Registro Controparte_2 Controparte_3 delle Imprese di SO ) e capogruppo del Gruppo bancario P.IVA_3 [...]
, quest'ultima incorporante la Controparte_2 (c.f. e iscrizione al Registro Imprese di Controparte_4
SO n. ), per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub- P.IVA_4 servicer (c.f. e iscr. Registro delle Imprese di Roma n. Controparte_5
12898671008), in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore e/o dei procuratori speciali all'uopo nominati, che a sua volta agisce, per il tramite della procuratrice speciale (già -c.f./p.iva Controparte_6 CP_1
; P.IVA_5
nonchè
nell'interesse della Società unipersonale (P.IVA , in Controparte_7 P.IVA_6 persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale
(c.f./p.iva ; Controparte_6 P.IVA_5
rappresentate e difese dall'Avv. Elena Frascino
parte appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 404/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 6 marzo 2024.
All'udienza tenutasi in data del 23 settembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 23 giugno 2025:
“Con le presenti note l'appellante dichiara di non accettare il contraddittorio nei confronti della e della stante la tardività delle loro CP_1 CP_7 costituzioni in giudizio, mediante deposito del 10 marzo 2025, con ogni conseguenza di legge.
pag. 2/23 Per mero scrupolo difensivo, impugna e contesta tutto quanto ex adverso, dedotto eccepito e richiesto, perché destituito di fondamento, sia in fatto che in diritto.
In particolare, eccepisce l'inopponibilità alla sig.ra della cessione Parte_1 del credito dalla alla e in subordine l'illegittimità CP_7 Controparte_1 della duplice costituzione in giudizio di entrambi i creditori cedente e cessionario.
L'appellante insiste per l'accoglimento dell'impugnazione e delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello a cui si riporta, essendo l'opposizione ammissibile e fondata.
Inoltre, alla luce delle avverse difese nella parte in cui si nega l'esistenza, la validità e
l'efficacia di un accordo conciliativo e solutorio tra il sig. e la Controparte_8
(per mezzo della procuratrice speciale Controparte_7 Controparte_6
, il sottoscritto procuratore – in virtù dei poteri all'uopo conferiti nella procura
[...] deposita in calce all'atto di appello -
chiede
che l'Ill.mo Giudice adìto voglia:
a) ammettere i documenti pervenuti all'appellante a mezzo mail del 23.06.2025, contenente le ricevute delle ultime nove rate corrisposte dal sig. Controparte_8 in adempimento dell'accordo del 24.06.2022 concluso con Controparte_6
unitamente al doc. sub 3 e 4 depositati unitamente all'atto d'appello.
[...]
b) ammettere il giuramento decisorio del legale rappresentante pro tempore della con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri Controparte_9
n. 1, P.IVA , che l'esponente con il presente atto formalmente P.IVA_6
DEFERISCE
Sui seguenti capitoli:
1) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, con missiva datata 24.06.2026, la
- per il tramite della con sede legale CP_7 Controparte_6
pag. 3/23 in Verona (P.IVA - ha accettato la proposta del sig. P.IVA_5 CP_8
formulata in pari data”
[...]
2) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che la suddetta proposta prevedeva il pagamento rateale dell'importo complessivo di € 17.400,00
(diciassettemilaquattrocento), da corrispondere in 116 rate mensili pari ad € 150,00 ciascuna, a decorrere dal 5 luglio 2022 sino al 05.02.2032”
3) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che il sig. ha Controparte_8 versato la prima rata il 5 luglio 2022 e ad oggi ha corrisposto n. 36 rate, sino a quella di giugno 2025, per un importo pari a complessivi € 5.400,00”.
In subordine
In caso di estromissione dal giudizio della chiede che il Giudice voglia CP_7 ammettere il giuramento decisorio del legale rappresentante della Controparte_1 con unico socio, corrente in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri 1, che l'esponente deferisce formalmente sui medesimi capitoli sopra indicati ai numeri da 1 a 3”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa e non modificate:
“ CONCLUDE
acchè la Autorità giudiziaria adita, ogni contraria deduzione, richiesta ed eccezione disattesa, Voglia così provvedere:
In via preliminare:
Dichiarare l'estromissione della cedente dal presente giudizio, stante CP_7
l'intervenuta cessione, cui la stessa cedente non si oppone.
Sempre in via preliminare,
dichiarare l'inammissibilità del proposto appello promosso dalla sig.ra Parte_1
, per violazione degli artt. 342 e 348 bis del c.p.c. con tutte le conseguenze di
[...] legge;
pag. 4/23 Nel merito,
- rigettare integralmente l'atto di appello così come proposto, perché totalmente infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge, disattendendo ogni richiesta dell'appellante anche di carattere istruttorio;
- Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 404/2024, emessa in data 06.03.2024, dal Tribunale di Pescara e depositata in data 08.03.2024;
- Condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Il tutto ove e per quanto necessario, ribadendo che l'odierna comparente non abbandona espressamente riproponendole in questa sede, nessuna delle eccezioni, deduzioni e richieste, anche di carattere istruttorio, proposte in primo grado a sostegno della propria posizione.”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 404/2024, pubblicata in data 6 marzo
2024, il Tribunale di Pescara, pronunciandosi sull'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1632/2020 con il quale le era stato Parte_1 intimato, in solido con il pagamento in favore della Controparte_8
, a titolo di rimborso di finanziamento in Controparte_9 precedenza ottenuto, della somma di euro 24.520,00, oltre interessi e spese, accoglieva l'opposizione limitatamente alla rideterminazione del credito vantato in monitorio, revocava pertanto il decreto ingiuntivo e condannava
[...] al pagamento in favore della della somma di € 21.520,00, Parte_1 CP_7 oltre interessi nella misura di legge da calcolarsi sulla sola sorte capitale maturati dalla data di scadenza e fino al saldo effettivo, e spese di lite.
1.1. A sostegno della proposta opposizione la premesso che la Parte_1 somma oggetto di ingiunzione concerneva l'esposizione debitoria relativa al contratto di finanziamento personale n. 40046808 dalla stessa sottoscritto pag. 5/23 in qualità di garante con la IC Banca S.p.A. in data 3/01/2007, aveva eccepito l'indicazione di un TAEG pattuito (indebitamente non comprensivo degli oneri assicurativi) inferiore a quello effettivo applicato, nonché la pattuizione di costi usurari per l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dovendo la commissione di estinzione anticipata del contratto essere computata tra tutti i costi del credito. Aveva, pertanto, chiesto in via principale l'accertamento della natura usuraria del contratto di finanziamento e la rideterminazione degli importi a debito ancora dovuti al netto degli interessi e degli oneri relativi al finanziamento ex art. 1815
c.c. e, in subordine, l'accertamento della erronea indicazione contrattuale del TAEG del rapporto e la conseguente applicazione al rapporto del tasso sostitutivo di cui agli artt. 117 TUB, con rideterminazione dei rapporti di dare ed avere, con ordine alla creditrice di non effettuare segnalazioni pregiudizievoli presso i sistemi informativi a carico della opponente.
1.2. La i era costituita in giudizio invocando il rigetto della Controparte_7 proposta opposizione, con condanna della opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre che al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2. Riteneva il primo giudice adeguatamente fornita la prova del credito vantato dalla risultando dalla documentazione in atti che in data 03/1/2007 Controparte_7 Parte_1
sottoscriveva con IC banca il contratto di finanziamento nr. 40046808
[...] per l'importo netto di euro 19.800,00 da rimborsare con il pagamento di n. 84 rate da euro 332,20 ciascuna, che il prestito era stato solo parzialmente rimborsato, tanto che il
25/2/2010 era intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, con la conseguenza che in tale data la risultava debitrice dell'importo di € 12.739,84 per capitale a Parte_1 scadere, € 1876,50 per rate scadute, € 150,09 per indennità di ritardo sulle rate scadute ed € 1.019,10 per penale sul capitale a scadere, oltre ad uno scaduto pregresso di €
716,75, e che inoltre erano maturati, come da contratto, gli interessi di mora per €
8,416.69; successivamente alla decadenza era stato contabilizzato un versamento di €
400,00 imputato a parziale estinzione degli interessi di mora. Tali circostanze pag. 6/23 documentali, tutte incontestate, provavano, secondo il giudice di primo grado, non solo la legittimazione attiva dell'opposta, ma anche il fondamento della pretesa creditoria azionata.
2.3. Escludeva, inoltre, la nullità delle condizioni economiche del contratto di finanziamento pattuite, accertando, sulla base della documentazione negoziale afferente al prestito del 2007 ed alla relativa polizza, l'insussistenza dei presupposti per computare gli oneri assicurativi tanto nel calcolo del TEG ai fini dell'usura, quanto nel calcolo del TAEG ai fini della trasparenza sul costo del credito, non risultando la polizza, seppur volta ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, “imposta dal creditore” trattandosi di copertura assicurativa facoltativa sul credito e potendo altresì essere da parte del consumatore oggetto di libero e discrezionale diritto di recesso.
Per quanto concerneva la commissione di estinzione anticipata del contratto, il
Tribunale riteneva che correttamente fosse stata esplicitamente esclusa tanto nel calcolo del TEG ai fini dell'usura, quanto nel calcolo del TAEG ai fini della trasparenza sul costo del credito, stante la natura non di remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì di corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
In ordine all'accordo transattivo intervenuto tra il condebitore e la Controparte_8
, il Tribunale rilevava dalla documentazione allegata dalla parte opposta che lo CP_7 stesso non aveva avuto seguito, senza che parte opponente avesse dimostrato il contrario.
Riteneva, infine, il primo giudice non contestata la circostanza dell'intervenuto versamento, nelle more del giudizio, della somma di € 3.000,00 da parte del coobbligato con la conseguenza che il decreto ingiuntivo veniva revocato, Controparte_8 con condanna di al pagamento in favore di controparte della minor Parte_1 somma di € 21.520,00, oltre interessi nella misura di legge da calcolarsi sulla sola sorte capitale maturati dalla data di scadenza e fino al saldo effettivo.
pag. 7/23 Rigettava, infine, la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., mentre le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano poste, pertanto, a carico dell'opponente.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1 per i seguenti motivi.
3.1 “Vizio della sentenza per la ritenuta insussistenza dell'accordo transattivo tra il condebitore e la ai fini dell'applicabilità dell'art. 1304 Controparte_8 CP_7
c.c.”.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per non aver ritenuto raggiunta la prova dell'accordo transattivo concluso dal coobbligato disattendendo le richieste istruttorie articolate dall'opponente e finalizzate a CP_8 provare il raggiungimento di detta intesa. Deduceva, in particolare, che dopo il primo accordo transattivo perfezionatosi il 23 marzo 2021 tra il e la CP_8 [...] in nome e per conto della società ), non Controparte_10 CP_7 contestato nel giudizio di primo grado dalla società opposta e dalla quale il coobbligato era pacificamente decaduto, quest'ultimo aveva reiterato in data 24 giugno 2022 la richiesta di rateizzare il residuo importo convenuto di 17.400,00 (ovvero pari a €
18.000,00 concordate nella prima transazione detratte le € 600,00 corrisposte ratealmente) in rate mensili di € 150,00 ciascuna a decorrere dal 5 luglio 2022, e la richiesta era stata accettata in pari data la Controparte_6
Ribadendo la volontà di approfittare ex art. 1304 c.c. dell'accordo transattivo ancora in corso, l'appellante invocava, pertanto, la riforma della sentenza e la revoca del decreto ingiuntivo.
3.2. “Vizio della sentenza di primo grado per violazione del diritto di lealtà e probità tra le parti dell'art. 88 c.p.c.”.
Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza emessa per non aver considerato la palese violazione dei doveri di lealtà e probità da parte della CP_7
pag. 8/23 Cont
, la quale aveva sottaciuto l'esistenza del secondo accordo transattivo stipulato con il CP_8
3.4. “Vizio della sentenza di primo grado per aver considerato legittimo il contratto di finanziamento stipulato da cui è sorta l'obbligazione di pagamento”.
Il terzo motivo di gravame attiene al rigetto da parte del primo giudice delle doglianze proposte in opposizione relativamente allo scarto di circa un punto percentuale tra il
Taeg/Isc indicato nel contratto di finanziamento originariamente sottoscritto con la
IC Banca S.p.a., pari al 9,95%, rispetto al valore reale applicato, pari al
10,932%; in particolare evidenzia che nel giudizio di primo grado non era stato valutato l'errore commesso dalla banca in fase di stipula inerente il calcolo Taeg/Isc, non avendo la stessa incluso tra i costi la voce relativa all'assicurazione collegata al credito e pari ad
€ 697,20.
Censura, inoltre, la sentenza anche laddove avrebbe omesso di considerare che il tasso praticato dalla IC Banca, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, superava di gran lunga il tasso della soglia di usura.
3.4 Concludeva, pertanto, chiedendo che
“2. previo accertamento della validità e dell'efficacia dell'accordo transattivo concluso tra il coobbligato sig. e la per Controparte_8 CP_6 Controparte_6 in data 24 giugno 2022, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e CP_7 dichiarare il diritto della sig.ra di profittarne ex art 1304 c.c.; Parte_1
3 In subordine, accertare e dichiarare la natura usuraria del contratto di finanziamento
n. 40046808 stipulato il 5 gennaio 2007 tra i sig.ri e Controparte_8 Parte_1
con la IC Banca S.p.a., rideterminando gli importi a debito ancora
[...] dovuti dall'odierna opponente al netto di interessi ed oneri relativi al suddetto finanziamento ex art 1815 c.c.;
pag. 9/23 5 in ogni caso ordinare e/o condannare la Banca a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli presso i sistemi informativi interbancari a carico della sig.ra Parte_1
e/o ad effettuare le necessarie rettifiche a fronte di eventuali segnalazioni
[...] negative medio tempore effettuate”.
4. Si sono costituite in giudizio, con comparsa congiunta, la e la Controparte_1
domandando in via preliminare Controparte_9
l'estromissione della cedente dal giudizio, stante l'intervenuta CP_7 cessione in favore di oltre che, sempre in via preliminare, dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità del proposto appello promosso da per violazione Parte_1 degli artt. 342 e 348 bis del c.p.c.
Nel merito hanno contestato il proposto appello, sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto, previo respingimento delle istanze istruttorie, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.
5. Motivi della decisione.
5.1 Preliminare alla disamina del merito della causa s'impone il vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla appellata.
Questa Corte rileva come la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017), seppur con riferimento al testo vigente anteriormente alla recente riforma cosiddetta
Cartabia, abbia enunciato il seguente principio: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
pag. 10/23 In una successiva pronuncia la Corte di Cassazione (ord. n. 7675/2019) ha ulteriormente specificato che: “non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame l'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicenda processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”, e in un recente arresto ha ribadito: “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. Civ. n. 5114/2022).
Tornando al caso di specie, dal tenore generale del proposto gravame l'appellante è stato in grado di fornire a questa Corte elementi idonei a far comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata permettendo anche alla controparte di predisporre adeguata difesa in relazione ai dedotti motivi di appello, e ciò anche alla luce della modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dalla recente riforma Cartabia.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
DE pari priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata sulla mancanza, in ipotesi, di ragionevole probabilità di accoglimento, posto che con la riforma cosiddetta Cartabia, introdotta con d.lgs. 149/2022, la nuova formulazione della norma, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha abolito tale filtro di inammissibilità, introducendo per le pag. 11/23 impugnazioni che non abbiano ragionevole probabilità di accoglimento un modulo decisorio semplificato.
5.2 Procedendo gradatamente all'esame delle questioni prospettate, va evidenziato che nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 23 giugno 2025, nella prima occasione utile successivamente alla costituzione in giudizio della e CP_7 della , l'appellante ha eccepito l'inopponibilità nei propri confronti della CP_1 cessione del credito dalla alla CP_7 Controparte_1
Premesso che l'eccezione sollevata dalla parte appellante va inquadrata nella asserita carenza di titolarità del credito in capo alla società cessionaria e non di carenza di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c., certamente sussistente quest'ultima nel caso in esame posto che la verifica di tale condizione dell'azione deriva dalla mera allegazione, da parte dell'attore, di agire per un diritto proprio e non altrui, giova premettere che, in condivisione con quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, la titolarità del diritto fatto valere, come anche l'aspetto inerente all'inclusione del credito vantato nell'operazione di cessione, sono questioni attinenti al merito della controversia, qualificabili come mere difese non soggette alle decadenze e preclusioni imposti dall'art. 167 c.p.c. per le eccezioni in senso stretto, essendo dunque astrattamente proponibili in ogni fase del giudizio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016). Il richiamato principio di carattere generale, per esigenze di carattere sistematico e di raccordo con altre e con altri principi di rilevanza processuale, deve necessariamente essere interpretato e coordinato con l'onere probatorio previsto a carico della parte in relazione al diritto fatto valere in giudizio, che può essere soddisfatto del tutto legittimamente, oltre che in via ordinaria con l'allegazione di specifici fatti a supporto del diritto stesso, anche attraverso il meccanismo della non contestazione tempestiva della controparte, da cui consegue la definizione del thema decidendum.
È dunque necessario che l'eccezione relativa alla titolarità del credito sia sollevata tempestivamente rispetto all'allegazione della creditrice della propria titolarità del credito a seguito di cessione, avendo la parte debitrice al riguardo l'onere di tempestiva pag. 12/23 allegazione degli elementi di fatto eccepiti a contestazione dell'esistenza della cessione o dell'inclusione del credito nella cessione non contestata.
Questa Corte infatti ritiene, come già espresso in una recente pronuncia (sentenza n.
942/2025), emessa in applicazione di principi enunciati dalla Suprema Corte di legittimità (Cass. Civ. 28983/2023 e n. 30207/2024), che “il difetto di legittimazione o titolarità di un diritto può essere rilevato anche d'ufficio, purché vi sia stata una tempestiva contestazione o allegazione di inesistenza di controparte, altrimenti deve ritenersi provata la sussistenza del diritto stesso sulla base della non contestazione”.
L'art. 115 c.p.c. infatti impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti, che devono pertanto ritenersi provati in giudizio con esonero del relativo onere probatorio della parte cessionaria.
Orbene, dall'esame degli atti di causa del giudizio emerge che nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 23 giugno 2025, nella prima occasione utile successivamente alla costituzione in giudizio della e della CP_7 CP_1
, l'appellante ha genericamente eccepito l'inopponibilità nei propri confronti della
[...] cessione del credito dalla alla e, in subordine, CP_7 Controparte_1
l'illegittimità della duplice costituzione in giudizio di entrambi i creditori cedente e cessionario.
Solo nella comparsa conclusionale depositata il 24 luglio 2025 ha puntualizzato che tale cessione non sarebbe mai stata notificata all'appellante, la quale ne avrebbe avuto notizia per la prima volta solo in data 10 marzo 2025, a seguito della costituzione in giudizio di entrambi i creditori, cedente e cessionario, lamentando l'assenza di prova della titolarità del credito in capo alla in difetto di produzione in giudizio del CP_1 contratto di cessione.
L'eccezione è infondata. Risulta, invero, dalla documentazione in atti che la CP_1 ha prodotto il contratto sottoscritto con la di cessione di crediti pro Controparte_7 soluto, individuabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione – pubblicata sulla G.U. n. 83 del 15/7/2023 (all.6) - crediti indicati nella lista depositata presso lo studio del notaio con atto di deposito del 27 giugno 2023 (all.7) e Persona_1
pag. 13/23 nei quali è ricompreso altresì il credito oggetto del presente giudizio avente ndg
0322143268.
L'operazione di cessione comprende il capitale, gli interessi di qualunque tipo e natura, le spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, vantati da nei confronti dei relativi obbligati ed è stata CP_7 pubblicata sulla G.U. n. 83 del 15/7/2023. L'acquirente, inoltre, ha conferito incarico a
Banca – breviter , di agire, Controparte_2 Controparte_3 ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 3 (c), 6 e 6 -bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub- delegare a terzi l'attività di gestione. ha sub- Controparte_2 delegato a - con sede legale in Roma, Via G. Nais, 16, codice fiscale e Controparte_5 iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero , ai sensi di P.IVA_7 separato contratto, l'attività di amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le attività di controllo ai sensi dell'articolo 2, comma 6 -bis della Legge sulla Cartolarizzazione.
Irrilevante deve ritenersi anche la contestazione relativa alla lingua inglese in cui è redatto il contratto di cessione. Ed invero, come anche di recente ribadito dalla Corte di legittimità (ordinanza n. 5200 del 2025), “Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti;
ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non
l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della motivazione del giudice di merito che, utilizzando la propria conoscenza
pag. 14/23 della lingua inglese, aveva ritenuto idonea ad attestare il subentro di nella Pt_2 posizione sostanziale e processuale del precedente creditore, , la CP_11 documentazione prodotta in lingua inglese dalla parte appellata costituitasi in giudizio ex art. 111 c.p.c.)”.
Anche la contestazione relativa alle parti omissate appare irrilevante, risultando omesse delle parti per ragioni di privacy, in applicazione del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati in sigla RGPD (o GDPR in inglese General Data Protection
Regulation), ufficialmente Regolamento (UE) n. 679/2016.
Per tali ragioni deve ritenersi pienamente assolto dalla società cessionaria l'onere probatorio e di allegazione al fine di dimostrare la titolarità del credito azionato.
5.3 Con il primo motivo di gravame contesta la decisione del Parte_1
Tribunale di Pescara per non aver ritenuto provata l'intesa transattiva raggiunta in data
24 giugno 2022 tra il coobbligato in solido e la Controparte_8 [...]
(in nome e per conto della società ) e Controparte_10 CP_7
l'idoneità della stessa a paralizzare le pretese vantate in monitorio anche in relazione all'opponente, a seguito della volontà dalla stessa manifestata di profittarne ex art. 1304
c.c.
Lamenta, altresì, che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente disatteso le richieste istruttorie dalla stessa formulate ed al fine di supportare in questa sede la propria prospettazione difensiva produce, in allegato all'atto di citazione di appello,
l'accettazione da parte della in data 24 giugno Controparte_10
2022, della proposta solutoria del con riguardo alla posizione NDG CP_8
0322143268, con allegate sei ricevute di “conferma ordine di bonifico Pt_3 dell'importo di euro 150,00 ciascuna, recanti le seguenti date: 25.01.2024; 17.02.2024;
11.04.2024; 14.07.24; 19.08.2024; 28.09.2024, per l'importo complessivo di euro
900,00.
La produzione di tali copie di bonifici può ritenersi ammissibile in questa sede in quanto trattasi di documentazione sopravvenuta al maturare delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado.
pag. 15/23 In sede di precisazione delle conclusioni chiede, inoltre,
“che l'Ill.mo Giudice adìto voglia:
a) ammettere i documenti pervenuti all'appellante a mezzo mail del 23.06.2025, contenente le ricevute delle ultime nove rate corrisposte dal sig. Controparte_12 in adempimento dell'accordo del 24.06.2022 concluso con Controparte_6
unitamente al doc. sub 3 e 4 depositati unitamente all'atto d'appello.
[...]
b) ammettere il giuramento decisorio del legale rappresentante pro tempore della con sede in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri Controparte_9
n. 1, P.IVA , che l'esponente con il presente atto formalmente P.IVA_6
DEFERISCE
Sui seguenti capitoli:
1) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che, con missiva datata 24.06.2026, la
- per il tramite della con sede legale CP_7 Controparte_6 in Verona (P.IVA - ha accettato la proposta del sig. P.IVA_5 CP_8
formulata in pari data”
[...]
2) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che la suddetta proposta prevedeva il pagamento rateale dell'importo complessivo di € 17.400,00
(diciassettemilaquattrocento), da corrispondere in 116 rate mensili pari ad € 150,00 ciascuna, a decorrere dal 5 luglio 2022 sino al 05.02.2032”
3) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che il sig. ha Controparte_8 versato la prima rata il 5 luglio 2022 e ad oggi ha corrisposto n. 36 rate, sino a quella di giugno 2025, per un importo pari a complessivi € 5.400,00”.
In subordine
In caso di estromissione dal giudizio della chiede che il Giudice voglia CP_7 ammettere il giuramento decisorio del legale rappresentante della Controparte_1 con unico socio, corrente in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri 1, che l'esponente deferisce formalmente sui medesimi capitoli sopra indicati ai numeri da 1 a 3”.
pag. 16/23 Prima di procedere all'esame delle richieste istruttorie, al fine di valutarne non solo l'ammissibilità ma anche la rilevanza ai fini del decidere, è utile inquadrare l'eccezione sollevata dall'opponente, odierna appellata, al fine di paralizzare la pretesa creditoria della controparte.
Non contestando l'obbligazione assunta quale garante in sede di stipula del contratto di finanziamento per cui è causa, né l'intervenuta decadenza dei coobbligati, in data
25/2/2010, dal beneficio del termine (con la conseguenza che in tale data la Parte_1 risultava debitrice dell'importo di € 12.739,84 per capitale a scadere, € 1876,50 per rate scadute, € 150,09 per indennità di ritardo sulle rate scadute ed € 1.019,10 per penale sul capitale a scadere, oltre ad uno scaduto pregresso di € 716,75, e che inoltre erano maturati, come da contratto, gli interessi di mora per € 8,416.69; successivamente alla decadenza era stato contabilizzato un versamento di € 400,00 imputato a parziale estinzione degli interessi di mora), sostiene l'appellante che a un primo piano di rientro sottoscritto dal coobbligato il 23 marzo 2021, dal quale quest'ultimo sarebbe CP_8 pacificamente decaduto per inadempimento, avrebbe fatto seguito una vera e propria transazione, conclusa in data 24 giugno 2022 tra il coobbligato in solido CP_8
e la (in nome e per conto della società
[...] Controparte_10
), alla quale avrebbe aderito ex art. 1304 c.c. la quale obbligata CP_7 Parte_1 in solido, così estendendo anche in proprio favore l'effetto di paralizzare il credito vantato dalla cessionaria in forza dell'originario, ed ormai novato, contratto di finanziamento.
A tal fine produce, solo nel giudizio di appello, e perciò tardivamente, copia della comunicazione dell'accettazione, deferendo altresì sul punto, oltre che sulla circostanza dell'intervenuto pagamento, giuramento decisorio.
Orbene, prevede l'art. 1965 c.c. nel descrivere l'istituto della transazione che la stessa
“.. è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
pag. 17/23 Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione tra le parti”.
A ben vedere, in tale ottica l'eventuale ammissione della tardiva produzione documentale relativa all'accettazione della proposta solutoria, come anche del giuramento decisorio nei termini in cui risulta deferito, sarebbero del tutto inidonei, così come eccepito nel merito dalla parte appellata, a fornire la prova di un accordo transattivo utile a paralizzare l'esigibilità delle pretese creditorie nei confronti della
Parte_1
Come emerge con chiarezza dalla nota del 24.06.2022 la in Controparte_6 nome e per conto di , accettò “a mero titolo conciliativo ed escludendo la CP_7 rinuncia o natura novativa rispetto alle originarie ragioni di credito dalla stessa vantate … “, la “proposta solutoria a ripianamento e definizione della posizione nelle modalità di seguito definite …”.
Nessuna intesa novativa, dunque, venne sottoscritta dalla parte creditrice e dal coobbligato, ma solo, a distanza di quindici anni dalla stipula del finanziamento, un
“piano di rientro dilazionato per complessivi euro 17.400,00 da pagarsi in n.116 rate mensili a partire dal 05/07/2022 di € 150,00 cadauna ..”.
Sebbene inidoneo a paralizzare la pretesa creditoria nei confronti della deve Parte_1 ritenersi che il parziale adempimento nel frattempo maturato da parte del coobbligato in ottemperanza all'accordo dilatorio, per ulteriori euro 2.100,00 al giugno del CP_8
2025, consenta di ulteriormente ridurre l'ammontare del debito gravante sull'appellante fino ad euro 19.420,00. Ed invero, in sede di precisazione delle conclusioni, in data
23.06.2025 l'appellante ha depositato documentazione sopravvenuta costituita da copie di bonifici attestanti il pagamento per ulteriori otto rate, per complessivi euro 1.200,00
(15.11.2024; 17.12.2024; 7.3.2025; 10.3.2025 riferito alla rata di gennaio 2025;
10.3.2025 riferito alla rata di gennaio 2025; 17.4.2025; 16.5.2025; 17.6.2025), dovendosi ritenere il bonifico del 28.9.2024 una copia di quello depositato in precedenza.
pag. 18/23 5.4. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza emessa per non aver considerato la palese violazione dei doveri di lealtà e probità da parte della CP_7
, la quale aveva sottaciuto l'esistenza del secondo accordo transattivo stipulato con
[...] il CP_8
Quanto evidenziato in precedenza in ordine all'inesistenza di una transazione, dovendosi qualificare quello sottoscritto dal un ulteriore piano di rientro utile a CP_8 consentire la definizione dell'esposizione debitoria maturata ben dodici anni prima, a seguito della decadenza dal beneficio del termine, comporta che violazione alcuna dei doveri di lealtà e probità sia ascrivibile all'istituto creditore.
Al riguardo la Corte ritiene la conformità delle condotte poste in essere dalla società creditrice e censurate dall'appellante ai precetti sanciti dai principi di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile.
5.5. Parimenti infondato risulta essere il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver disatteso le doglianze proposte in opposizione relativamente allo scarto di circa un punto percentuale tra il Taeg/Isc indicato nel contratto di finanziamento originariamente sottoscritto con la IC
Banca S.p.a., pari al 9,95%, rispetto al valore reale applicato che risulta pari al
10,932%; in particolare evidenzia che nel giudizio di primo grado non era stato valutato l'errore commesso dalla banca in fase di stipula inerente il calcolo Taeg/Isc, non avendo la stessa incluso tra i costi la voce relativa all'assicurazione collegata al credito e pari ad
€ 697,20.
Censura, inoltre, la sentenza anche laddove avrebbe omesso di considerare che il tasso praticato dalla IC Banca, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, superava di gran lunga il tasso della soglia di usura.
La tesi dell'appellante risulta smentita per tabulas dalla documentazione prodotta dalla società cessionaria ed in particolare dal contratto di finanziamento intercorso tra le parti.
pag. 19/23 Nel suddetto titolo risultano infatti indicati in maniera specifica e puntuale i costi dell'operazione finanziaria ed in particolare l'indicazione del Tan al 9,20% e del
Taeg/Isc al 9,95%.
Dall'analisi del contratto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, risulta in primo luogo infondata la doglianza relativa alla omessa inclusione nel Taeg dei costi dell'assicurazione, per complessivi euro 697,20.
La polizza assicurativa sottoscritta nel caso di specie ha natura facoltativa, come emerge dalla clausola di recesso discrezionale espressamente prevista.
Di recente la Corte di legittimità (Cass. n. 15114 del 2025) ha affermato la necessità di inclusione del costo assicurativo, anche relativo a polizza facoltativa, purché connessa al finanziamento, ai soli fini, tuttavia, del computo del tasso usurario, richiamando il principio secondo il quale “… ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.
644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo
(Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio)”.
Chiarita la finalità dell'inclusione ai fini della valutazione dell'usura ed a determinate condizioni anche dei costi della polizza facoltativa, tuttavia granitico nella giurisprudenza di legittimità deve ritenersi l'orientamento, di recente ribadito (Cass
5709/2025), secondo il quale “.. nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel D.M. di riferimento, mentre la
pag. 20/23 controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto
(così, Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597);
- la puntuale allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione sollevata è, come noto, attività distinta rispetto alla richiesta dei mezzi di prova o alla produzione di documenti destinati alla dimostrazione di quanto allegato;
- ne consegue che la decisione della Corte di appello, nella parte in cui ha posto a carico dell'appellato, mutuatario che aveva eccepito l'usurarietà dei tassi applicati per superamento delle soglie previste ai sensi della L. n. 108 del 1006, di indicare gli elementi di fatto relativi alla dedotta usurarietà - in particolare, i parametri e il periodo di riferimento - ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto”
Nel caso di specie non risulta puntualmente allegato se ed in che misura l'inclusione dei costi assicurativi abbia determinato il superamento della soglia usuraria, né risultano prodotti in giudizio i decreti ministeriali contenenti i parametri di riferimento.
Né censurabile risulta la decisione del primo giudice laddove non ha considerato il costo dell'estinzione anticipata, avendo di recente la Corte di legittimità (Cass. 7384/2025) ribadito che "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi" (Cass. n.
7352/2022; confermata anche con riguardo alla sommatoria degli interessi corrispettivi da Cass. n. 23866/2022; Cass. n. 18497/2024; Cass. n. 27139/2024)”.
Deve dunque concludersi che, in assenza di spese specifiche e circoscritte contestazioni in relazione alla pattuizione del tasso oltre soglia, non è consentito al giudice supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione della parte, la quale avrebbe dovuto indicare in maniera specifica il tasso soglia previsto nel periodo di riferimento e il suo superamento con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e gratuità del mutuo ai sensi dell'art.1815 c.c.
pag. 21/23 6. In conclusione, l'appello, assorbita ogni altra questione o istanza richiesta, deve essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza emessa dal tribunale di Pescara, salva la riduzione, in ragione dei pagamenti sopravvenuti, dell'ammontare dovuto dalla ad euro 19.420,00, oltre interessi nella misura di legge da Parte_1 calcolarsi sulla sola sorte capitale maturati dalla data di scadenza e fino al saldo effettivo, importo che va corrisposti alla cessionaria Controparte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e pertanto vengono poste a carico dell'appellante anche per il presente grado di giudizio così come liquidate in dispositivo con esclusione della fase istruttoria non svolta in questa sede.
8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.404/2024 del Tribunale di Pescara, Parte_1 pubblicata in data 6 marzo 2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, con riduzione dell'importo dovuto alla cessionaria ad euro 19.420,00, oltre interessi nella misura Controparte_1 di legge da calcolarsi sulla sola sorte capitale maturati dalla data di scadenza e fino al saldo effettivo;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese generali e accessori di legge (c.p.a. e Iva ove dovuta);
3) dichiara che l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 novembre 2025
pag. 22/23 Consigliere est.
CA CC
Presidente
RB DE NO
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4 in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'erronea determinazione del Taeg indicato nel contratto e, per l'effetto, rideterminare le somme dovute ex art. 117 TUB;