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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/08/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 465/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOLOGNINI DIEGO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 88 C/O Parte_2
presso il difensore avv. BOLOGNINI DIEGO
[...]
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FINA Controparte_1 C.F._1 MICHELE e dell'avv. MALAGUTI CHIARA ( VIA S. STEFANO, 29 40125 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 29 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DE FINA MICHELE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
“- in via preliminare: autorizzarsi la chiamata dei terzi in causa così come in atto richiesta e nella fattispecie del (c.f. ) sito in Bologna, via Controparte_2 P.IVA_2
Marco E. Lepido n.110 (in persona dell'Amministratore l.r.) e della società Ricap S.r.l. (p.i.
). P.IVA_3
- Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e la non fondatezza delle pretese creditizie dell'ing.
nei confronti della per inesistenza del credito e, Controparte_1 Parte_1
conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo emesso e/o ogni ulteriore domanda formulata in
pagina 1 di 5 concedendo termine dalla società ingiungente, odierna opposta, con condanna della stessa ex art. 96
c.p.c. – stante l'omissione di fatti rilevanti ai fini del decidere – al pagamento di una somma in favore di ritenuta equa e/o di giustizia. Parte_1
- Sempre nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli interessi moratori ex art.5 D.Lgs.
231/2022 richiesti con ricorso ex art.633 c.p.c. e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
- Nel merito in via subordinata: accertato e dichiarato che il di Bologna Controparte_3 ha conferito incarico professionale all'ing. , assumendosene ogni onere e obbligo Controparte_1
economico, per le prestazioni oggetto delle pretese creditizie di quest'ultimo portate dal decreto ingiuntivo in questa sede opposto, condannarsi il predetto Condominio a manlevare e tenere indenne da ogni qualsivoglia pretesa/diritto di credito dell'ing. anche per Parte_3 Controparte_1
effetto della denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
- Nel merito in via ulteriormente subordinata: accertato il perfezionamento del contratto di subappalto in data 09.08.2021 tra e Ricap S.r.l. (sub-appaltatrice) e la natura di “contratto- Parte_3 passante” di tale rapporto, condannarsi la società Ricap S.r.l. a manlevare e tenere indenne
[...]
da ogni qualsivoglia pretesa/diritto di credito dell'ing. anche per effetto Parte_3 Controparte_1
della denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre rimborso spese generali 15%, nonchè C.P.A. ed IVA come per legge.”
Per Controparte_1
“l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni avversa istanza, voglia:
respingere l'opposizione proposta dalla società (C.F. Parte_1
), e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5343/2023 emesso dal P.IVA_1
Tribunale di Bologna (rg. n.16931/2023) e conseguentemente la condanna di Parte_1
al pagamento all'Ing. Caputo di euro 14.118,62, oltre interessi ex art. 231/2022 dal
[...]
3.2.2022 al saldo, spese, ivi comprese quelle di registrazione, anticipazioni ed accessori di legge.
Con vittoria di spese e compensi (compreso quelle del procedimento di mediazione e cautelare) oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 Con ricorso ex art. 633 c.p.c. l'ing. ha ottenuto dal Tribunale di Bologna decreto Controparte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5343/2023 per l'importo di €14.118,62, oltre interessi e accessori, relativo al saldo di prestazioni professionali rese in favore della società Parte_1
(di seguito ”).
[...] Parte_3
La società opponente ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto, contestando la propria legittimazione passiva, l'applicabilità degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e la mancata attivazione del tentativo di conciliazione previsto dal contratto.
Si è costituito l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito spiegate.
1. Sulla legittimazione passiva
L'ing. ha ricevuto dal Condominio di via (BO) incarico professionale nel CP_1 Controparte_2
luglio 2021 per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nell'ambito della ristrutturazione del fabbricato, intervento agevolato ai sensi del cd. “bonus facciate” (v. doc. 1 fasc. opposta).
Il contratto di appalto stipulato tra il Condominio e prevedeva espressamente che la società Parte_3
si facesse carico di tutti gli oneri, inclusi quelli professionali, mediante sconto in fattura ex art. 121
D.L. 34/2020. Si veda in proposito l'oggetto del contratto di appalto (punto 2 contratto My Bag/
Condominio doc. 5 fasc. opposta) e l'indicazione del corrispettivo per singole voci, tra le quali quello per la progettazione e per gli oneri di sicurezza (punto 3 contratto). Quindi è indubbio che l'attività svolta dall'ing. fosse ricompresa nell'oggetto del contratto e che il pagamento delle prestazioni CP_1
fossero a carico di la quale pattuì con il Condominio il pagamento del complessivo costo Parte_3 dell'intervento (€318.126,56 dedotta la quota non coperta da agevolazione fiscale) mediante il cd. sconto sul corrispettivo in fattura ai sensi dell'art.121 D.L. 34/2020 (cfr. ancora doc.5). Parte opposta ha, del resto, documentato che l'ing. durante l'esecuzione dei lavori ha fatturato gli acconti CP_1
(secondo quanto pattuito – cfr. doc.1) direttamente a che ha provveduto al pagamento Parte_3 senza nulla eccepire (Cfr. doc. 6 fatture I e II SAL complessivi € 21.177,94 oltre iva e cassa previdenziale di legge). Dunque, le prestazioni dell'ing. rientravano nell'oggetto del contratto e CP_1
le relative fatture sono state in parte saldate da senza contestazioni. Parte_3
La qualifica di “general contractor” attribuita alla società opponente comporta l'assunzione di tutti gli obblighi contrattuali, compreso il pagamento delle prestazioni professionali. La successiva esecuzione dei lavori da parte di Ricap, in forza di contratto di subappalto, non incide sulla responsabilità della pagina 3 di 5 committente originaria.
Risulta, infine, documentato da parte opposta che la società opponente ha avviato procedura di composizione negoziata della crisi, conclusasi negativamente, e successivamente ha presentato domanda di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, attualmente pendente presso il
Tribunale di Venezia. L'ing. risulta iscritto tra i creditori per l'importo di €21.552,27, di cui CP_1
€20.137,71 assistiti da privilegio ex art. 2751 – bis, n. 2 c.c. (doc. 7 – 10 fasc. opposta).
2. Sull'applicazione degli interessi moratori
L'opponente contesta l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002, sostenendo che essi non si applicherebbero agli onorari professionali. Tale eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, rientrano nella definizione di “transazioni commerciali” anche i rapporti tra imprese e liberi professionisti (..Ai fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
… c)
"imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
…)
Pertanto, l'applicazione degli interessi moratori è legittima nel caso di specie.
3. Sul tentativo di conciliazione
La mancata attivazione del tentativo di conciliazione previsto dal contratto non rileva ai fini della validità del decreto ingiuntivo in quanto non vi è mai stata alcuna contestazione sull'adempimento dell'incarico prima dell'opposizione. ha sempre riconosciuto il debito, chiedendo proroghe Parte_3
per il pagamento, senza mai sollevare eccezioni sulla validità o esecuzione del contratto.
4. Spese
Le spese del presente procedimento e del procedimento di mediazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della nota spese e dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo opposto.
3. Condanna la società opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 826,57 per anticipazioni, €5.877,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 27.08.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 465/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOLOGNINI DIEGO, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 88 C/O Parte_2
presso il difensore avv. BOLOGNINI DIEGO
[...]
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FINA Controparte_1 C.F._1 MICHELE e dell'avv. MALAGUTI CHIARA ( VIA S. STEFANO, 29 40125 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 29 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DE FINA MICHELE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
“- in via preliminare: autorizzarsi la chiamata dei terzi in causa così come in atto richiesta e nella fattispecie del (c.f. ) sito in Bologna, via Controparte_2 P.IVA_2
Marco E. Lepido n.110 (in persona dell'Amministratore l.r.) e della società Ricap S.r.l. (p.i.
). P.IVA_3
- Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e la non fondatezza delle pretese creditizie dell'ing.
nei confronti della per inesistenza del credito e, Controparte_1 Parte_1
conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo emesso e/o ogni ulteriore domanda formulata in
pagina 1 di 5 concedendo termine dalla società ingiungente, odierna opposta, con condanna della stessa ex art. 96
c.p.c. – stante l'omissione di fatti rilevanti ai fini del decidere – al pagamento di una somma in favore di ritenuta equa e/o di giustizia. Parte_1
- Sempre nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli interessi moratori ex art.5 D.Lgs.
231/2022 richiesti con ricorso ex art.633 c.p.c. e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
- Nel merito in via subordinata: accertato e dichiarato che il di Bologna Controparte_3 ha conferito incarico professionale all'ing. , assumendosene ogni onere e obbligo Controparte_1
economico, per le prestazioni oggetto delle pretese creditizie di quest'ultimo portate dal decreto ingiuntivo in questa sede opposto, condannarsi il predetto Condominio a manlevare e tenere indenne da ogni qualsivoglia pretesa/diritto di credito dell'ing. anche per Parte_3 Controparte_1
effetto della denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
- Nel merito in via ulteriormente subordinata: accertato il perfezionamento del contratto di subappalto in data 09.08.2021 tra e Ricap S.r.l. (sub-appaltatrice) e la natura di “contratto- Parte_3 passante” di tale rapporto, condannarsi la società Ricap S.r.l. a manlevare e tenere indenne
[...]
da ogni qualsivoglia pretesa/diritto di credito dell'ing. anche per effetto Parte_3 Controparte_1
della denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre rimborso spese generali 15%, nonchè C.P.A. ed IVA come per legge.”
Per Controparte_1
“l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni avversa istanza, voglia:
respingere l'opposizione proposta dalla società (C.F. Parte_1
), e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5343/2023 emesso dal P.IVA_1
Tribunale di Bologna (rg. n.16931/2023) e conseguentemente la condanna di Parte_1
al pagamento all'Ing. Caputo di euro 14.118,62, oltre interessi ex art. 231/2022 dal
[...]
3.2.2022 al saldo, spese, ivi comprese quelle di registrazione, anticipazioni ed accessori di legge.
Con vittoria di spese e compensi (compreso quelle del procedimento di mediazione e cautelare) oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 Con ricorso ex art. 633 c.p.c. l'ing. ha ottenuto dal Tribunale di Bologna decreto Controparte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5343/2023 per l'importo di €14.118,62, oltre interessi e accessori, relativo al saldo di prestazioni professionali rese in favore della società Parte_1
(di seguito ”).
[...] Parte_3
La società opponente ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto, contestando la propria legittimazione passiva, l'applicabilità degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e la mancata attivazione del tentativo di conciliazione previsto dal contratto.
Si è costituito l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito spiegate.
1. Sulla legittimazione passiva
L'ing. ha ricevuto dal Condominio di via (BO) incarico professionale nel CP_1 Controparte_2
luglio 2021 per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nell'ambito della ristrutturazione del fabbricato, intervento agevolato ai sensi del cd. “bonus facciate” (v. doc. 1 fasc. opposta).
Il contratto di appalto stipulato tra il Condominio e prevedeva espressamente che la società Parte_3
si facesse carico di tutti gli oneri, inclusi quelli professionali, mediante sconto in fattura ex art. 121
D.L. 34/2020. Si veda in proposito l'oggetto del contratto di appalto (punto 2 contratto My Bag/
Condominio doc. 5 fasc. opposta) e l'indicazione del corrispettivo per singole voci, tra le quali quello per la progettazione e per gli oneri di sicurezza (punto 3 contratto). Quindi è indubbio che l'attività svolta dall'ing. fosse ricompresa nell'oggetto del contratto e che il pagamento delle prestazioni CP_1
fossero a carico di la quale pattuì con il Condominio il pagamento del complessivo costo Parte_3 dell'intervento (€318.126,56 dedotta la quota non coperta da agevolazione fiscale) mediante il cd. sconto sul corrispettivo in fattura ai sensi dell'art.121 D.L. 34/2020 (cfr. ancora doc.5). Parte opposta ha, del resto, documentato che l'ing. durante l'esecuzione dei lavori ha fatturato gli acconti CP_1
(secondo quanto pattuito – cfr. doc.1) direttamente a che ha provveduto al pagamento Parte_3 senza nulla eccepire (Cfr. doc. 6 fatture I e II SAL complessivi € 21.177,94 oltre iva e cassa previdenziale di legge). Dunque, le prestazioni dell'ing. rientravano nell'oggetto del contratto e CP_1
le relative fatture sono state in parte saldate da senza contestazioni. Parte_3
La qualifica di “general contractor” attribuita alla società opponente comporta l'assunzione di tutti gli obblighi contrattuali, compreso il pagamento delle prestazioni professionali. La successiva esecuzione dei lavori da parte di Ricap, in forza di contratto di subappalto, non incide sulla responsabilità della pagina 3 di 5 committente originaria.
Risulta, infine, documentato da parte opposta che la società opponente ha avviato procedura di composizione negoziata della crisi, conclusasi negativamente, e successivamente ha presentato domanda di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, attualmente pendente presso il
Tribunale di Venezia. L'ing. risulta iscritto tra i creditori per l'importo di €21.552,27, di cui CP_1
€20.137,71 assistiti da privilegio ex art. 2751 – bis, n. 2 c.c. (doc. 7 – 10 fasc. opposta).
2. Sull'applicazione degli interessi moratori
L'opponente contesta l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002, sostenendo che essi non si applicherebbero agli onorari professionali. Tale eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, rientrano nella definizione di “transazioni commerciali” anche i rapporti tra imprese e liberi professionisti (..Ai fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
… c)
"imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
…)
Pertanto, l'applicazione degli interessi moratori è legittima nel caso di specie.
3. Sul tentativo di conciliazione
La mancata attivazione del tentativo di conciliazione previsto dal contratto non rileva ai fini della validità del decreto ingiuntivo in quanto non vi è mai stata alcuna contestazione sull'adempimento dell'incarico prima dell'opposizione. ha sempre riconosciuto il debito, chiedendo proroghe Parte_3
per il pagamento, senza mai sollevare eccezioni sulla validità o esecuzione del contratto.
4. Spese
Le spese del presente procedimento e del procedimento di mediazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della nota spese e dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo opposto.
3. Condanna la società opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 826,57 per anticipazioni, €5.877,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 27.08.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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