Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3822
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Sentenza 9 dicembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da quattro attrici nei confronti di un convenuto e di un altro convenuto, nonché di terzi chiamati in causa. Le attrici hanno agito per il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di copertura dell'edificio, lamentando la cattiva e/o omessa manutenzione di tale bene comune. La controversia verteva sull'applicazione dell'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità da cosa in custodia, con particolare riferimento alla ripartizione delle responsabilità tra il condominio e l'eventuale proprietario esclusivo del lastrico solare, nonché sulla determinazione del momento in cui si è verificato l'evento dannoso e sulla quantificazione dei danni. Le attrici hanno dedotto la responsabilità del condominio per l'omessa esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria deliberati sin dal 2009, e la responsabilità del proprietario esclusivo del lastrico solare per la custodia del bene. Il convenuto proprietario esclusivo ha contestato la propria responsabilità, invocando la natura personale del diritto al risarcimento e la data di acquisto del bene. Sono state altresì rigettate le domande di manleva proposte dai convenuti.

Il Tribunale ha accolto la domanda delle attrici, ritenendo sussistente la responsabilità del condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'omessa esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare, deliberati ma non eseguiti. Quanto alla responsabilità del proprietario esclusivo del lastrico solare, il Giudice ha accertato che l'evento dannoso si è verificato a partire dal novembre 2011, periodo in cui il convenuto CP_1 era già proprietario del terrazzo. Pertanto, ha ritenuto il convenuto CP_1 e il condominio co-responsabili, ripartendo le responsabilità secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., ovvero un terzo a carico del proprietario esclusivo e due terzi a carico del condominio. Il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU per la quantificazione dei danni, condannando il convenuto CP_1 al pagamento di euro 1.886,27 oltre IVA e il condominio al pagamento di euro 3.772,55 oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Il condominio è stato altresì condannato ad eseguire le opere di riparazione straordinaria del lastrico solare. Rigettata la domanda di risarcimento per spese di soggiorno, in quanto compatibili con la permanenza dei danneggiati nell'immobile. Rigettate le domande di manleva proposte dal convenuto CP_1 nei confronti dei terzi chiamati, e dichiarata inammissibile la domanda di manleva nei confronti degli eredi per il pagamento dei lavori di ristrutturazione. Le spese di lite sono state poste a carico dei convenuti soccombenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3822
    Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
    Numero : 3822
    Data del deposito : 9 dicembre 2025

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