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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2827/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2827/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA S.ANGELO IN GROTTA N.2 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MA AN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
S.ANGELO IN GROTTA N.2 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MA AN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_3 C.F._4 in VIA S.ANGELO IN GROTTA N.2 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MA AN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._5
VIA S.ANGELO IN GROTTA N.2 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MA AN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
Pagina 1 di 7 (c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._6
SAT'ANGELO IN GROTTA 9 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MA LU MA (c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._7 difeso;
CONVENUTO
(c.f.: P.Iva ), elettivamente Controparte_2 Pt_5 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. D'ANGELO ALDO ( ) VIA C.F._8
GUGLIELMO PEPE N. 4 84010 SAT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
E
(c.f.: ); Controparte_3 C.F._9
CHIAMATO IN CAUSA
(c.f.: ), in qualità di erede della Controparte_4 C.F._10 parte originaria elettivamente domiciliato in C/O AVV. D. Persona_1
DATTERO - VIA CIRRI RESCIGNO, 41 CA SA RG , presso lo studio dell'Avv. INFANTE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e CP_5 C.F._11 difeso;
CHIAMATO IN CAUSA
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_6 C.F._12 in PIAZZA MARTIRI DI NASSYRIA 12 84010 SAT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO , presso lo studio dell'Avv. GIORDANO SALVATORE MA (c.f.: C.F._13
), dal quale è rappresentato e difeso;
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: altri rapporti condominiali.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dagli attori è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Si osserva, innanzitutto, che in caso di azione giudiziaria intrapresa per il risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva e/o omessa manutenzione di beni, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c..
Tale norma prevede una responsabilità di carattere oggettivo, integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti individuati: da un lato, l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode, dall'altro, la circostanza che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno.
Il rapporto in forza del quale il custode è ritenuto responsabile del danno causato dalla cosa è costituito invero da una mera situazione di appartenenza esclusiva della res.
L'evento dannoso, dal suo canto, deve essere “non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla res oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso. Si è così precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile: 1) non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità; 2) ma anche in relazione a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna dinamicità (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso). Infine, sotto il profilo del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, si è ritenuto che: 1) il nesso causale tra fatto della cosa ed evento di danno deve essere accertato alla stregua della teoria della conditio sine qua non, secondo cui è causa di un evento ogni singola condizione e cioè ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato, con la precisazione che: l'azione od omissione deve essere adeguata a determinare l'evento secondo l'id quod plerumque accidit;
2) il nesso di causalità nelle condotte omissive presuppone un giudizio controfattuale per verificare se, sostituendo in via ipotetica l'omissione con un'azione positiva contraria, l'evento non si sarebbe verificato con certezza o in modo altamente Co probabile” (così, Trib. Salerno, Sez. II, 18/09/2009 S. C. Farmacia D.S., Massima redazionale, 2009).
La responsabilità civile per danni da cosa in custodia, in definitiva, postula una presunzione di colpa in capo al custode, il quale, per esimersi dalla dichiarazione di responsabilità deve
Pagina 3 di 7 provare che il danno è derivato da caso fortuito al quale deve intendersi equiparato il fatto del terzo e dello stesso danneggiato.
Ora, in tema di Condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il Condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (Cass. II sez. civ, sent. 10 dicembre 2021, n. 39376), regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. - a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare - che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del " (cfr. Cass. s.u. CP_2
9449/2016).
Il danneggiato, invece, ha l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il verificarsi dell'evento dannoso e l'effettivo potere di vigilanza e custodia da parte del preteso danneggiante sulla cosa medesima.
Nel caso di specie, i danneggiati hanno fornito la prova dei danni all'immobile di loro proprietà ed il nesso di causalità con il cattivo stato di manutenzione del terrazzo di copertura attraverso la documentazione prodotta in giudizio (cfr. rilevi fotografici) e la ctu espletata nel corso del giudizio.
Nella fattispecie in esame alcun dubbio sussiste in merito alla responsabilità del CP_2 per non aver eseguito i lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare, sebbene deliberati sin dal 2009.
Quanto alla (co)responsabilità del proprietario esclusivo del lastrico solare, si osserva quanto segue.
Dall'esame dell'atto di compravendita versato in atti, si evince che il convenuto CP_1 ha acquistato il terrazzo, che funge da copertura dell'edificio, in data 4.10.2011.
Al riguardo, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, più recente ha affermato che il diritto al risarcimento dei danni, collegati ad un immobile, ha natura personale e rappresenta
Pagina 4 di 7 un onere che ricade esclusivamente su chi era proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso.
Pertanto, il risarcimento dei danni va richiesto al proprietario dell'immobile all'epoca in cui il danno è stato cagionato (tra le altre, Cass. Civ. n. 15744/2009).
Nel caso di specie, dunque, occorre stabilire chi fosse proprietario esclusivo del terrazzo nel momento in cui si sono verificate le infiltrazioni che hanno prodotto danni nell'immobile sottostante di proprietà degli attori.
Dall'esame degli atti allegati ai fascicoli di parte e della espletata ctu, risulta che la prima raccomandata nella quale si fa riferimento alla presenza di infiltrazioni e di danni nell'immobile di proprietà degli eredi di è datata 9.11.2011 (cfr doc. Persona_2 denominato “sollecito allegato alla II memoria ex art. 183 VI co cpc di parte Pt_5 attrice); che in data 5.3.2013 gli attori hanno formalizzato per iscritto la richiesta di riparazione del lastrico solare;
che la perizia di parte attorea ha sostenuto che le infiltrazioni avevano avuto origine da almeno dodici mesi prima del sopralluogo effettuato in data
9.2.2019.
Ne discende, che dall'esame dei riferimenti temporali di cui sopra, si evince che l'evento dannoso per cui è causa si è verificato a partire dal mese di novembre 2011 quando proprietario del terrazzo di copertura era già il convenuto CP_1
Pertanto, quest'ultimo ed il sono tenuti a risarcire i danni Controparte_8 agli attori nelle percentuali di cui all'art. 1226 c.c. (1/3 e 2/3 il Condominio). CP_1
Quanto alla quantificazione dei danni, il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione in atti.
Il ctu ha accertato che il soffitto dell'appartamento degli attori, al momento del sopralluogo, risultava soggetto ad infiltrazioni in quasi tutti gli ambienti (macchie di umidità, muffe, rigonfiamenti, esfoliazione della tinteggiatura, distacchi di intonaco) e ha stimato tali danni in euro 4.849,50, ai quali va aggiunta l'iva, la rivalutazione monetaria dalla data di stima del ctu
(2.5.2022) e gli interessi legali.
Pertanto, tenuto conto della percentuale di cui sopra, della rivalutazione monetaria e interessi
(cfr Cass. s.u. 1712/1995) va condannato al pagamento in favore degli attori CP_1
Pagina 5 di 7 della somma di euro 1.886,27, oltre iva ed il Condominio (secondo tabelle millesimali) al pagamento della somma di euro 3.772,55, oltre iva.
Il va, altresì, condannato ad eseguire le opere di riparazione straordinaria del CP_2 lastrico solare analiticamente indicate dal ctu nel punto 7 pag. 13 della relazione, alla quale si rinvia integralmente.
Anche in questo caso, i costi per la riparazione straordinaria dovranno essere ripartiti in base a quanto stabilito dall'art. 1226 c.c..
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni pari ai costi da sostenere per il soggiorno del nucleo familiare di durante il tempo necessario ad eseguire i Parte_1 lavori nell'appartamento, atteso che il ctu ha accertato che “Le lavorazioni necessarie per eliminare i danni all'immobile di parte attrice, sono compatibili con la permanenza del nucleo familiare all'interno dell'appartamento”.
Quanto alle domande di manleva proposte dal convenuto esse vanno rigettate CP_1 alla luce della (co)responsabilità accertata dello stesso nella produzione dei danni, mentre va dichiarata inammissibile quella nei confronti degli eredi per il pagamento dei lavori Pt_5 di ristrutturazione, atteso che nel presente giudizio alcuna domanda di pagamento dei lavori è stata formulata nei loro confronti.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti degli attori e la soccombenza di nei confronti dei terzi chiamati. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore degli attori della somma di euro CP_1
1.886,27, oltre iva;
2) Condanna il al pagamento in favore degli attori della Controparte_8 somma di euro 3.772,55, oltre iva;
3) Condanna il ad eseguire i lavori di riparazione Controparte_8 straordinaria del lastrico solare analiticamente indicate dal ctu al punto 7 pag. 13 della relazione peritate;
4) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 280,00 per spese vive ed euro 3.400,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di ctu come liquidate
Pagina 6 di 7 con separato decreto;
6) Rigetta le domande di manleva, in relazione alla richiesta di risarcimento danni, proposte da nei confronti dei terzi chiamati;
CP_1
7) Dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1 degli eredi per il pagamento dei lavori di ristrutturazione;
Pt_5
8) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_3 che si liquidano in euro 852,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
9) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_4
, nella sua qualità, che si liquidano in euro 1.276.00 per compenso, oltre iva,
[...] cpa e rimb. forf. del 15%;
10) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Salvatore CP_1
RI RD, difensore di dichiaratosi antistatario, che si Controparte_6 liquidano in euro 1.276.00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2827/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10.9.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA S.ANGELO IN GROTTA N.2 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MA AN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
S.ANGELO IN GROTTA N.2 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MA AN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_3 C.F._4 in VIA S.ANGELO IN GROTTA N.2 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MA AN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._5
VIA S.ANGELO IN GROTTA N.2 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MA AN (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
Pagina 1 di 7 (c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._6
SAT'ANGELO IN GROTTA 9 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
MA LU MA (c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._7 difeso;
CONVENUTO
(c.f.: P.Iva ), elettivamente Controparte_2 Pt_5 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. D'ANGELO ALDO ( ) VIA C.F._8
GUGLIELMO PEPE N. 4 84010 SAT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
E
(c.f.: ); Controparte_3 C.F._9
CHIAMATO IN CAUSA
(c.f.: ), in qualità di erede della Controparte_4 C.F._10 parte originaria elettivamente domiciliato in C/O AVV. D. Persona_1
DATTERO - VIA CIRRI RESCIGNO, 41 CA SA RG , presso lo studio dell'Avv. INFANTE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e CP_5 C.F._11 difeso;
CHIAMATO IN CAUSA
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_6 C.F._12 in PIAZZA MARTIRI DI NASSYRIA 12 84010 SAT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO , presso lo studio dell'Avv. GIORDANO SALVATORE MA (c.f.: C.F._13
), dal quale è rappresentato e difeso;
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: altri rapporti condominiali.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dagli attori è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Si osserva, innanzitutto, che in caso di azione giudiziaria intrapresa per il risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva e/o omessa manutenzione di beni, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c..
Tale norma prevede una responsabilità di carattere oggettivo, integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti individuati: da un lato, l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode, dall'altro, la circostanza che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno.
Il rapporto in forza del quale il custode è ritenuto responsabile del danno causato dalla cosa è costituito invero da una mera situazione di appartenenza esclusiva della res.
L'evento dannoso, dal suo canto, deve essere “non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla res oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso. Si è così precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile: 1) non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità; 2) ma anche in relazione a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna dinamicità (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso). Infine, sotto il profilo del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, si è ritenuto che: 1) il nesso causale tra fatto della cosa ed evento di danno deve essere accertato alla stregua della teoria della conditio sine qua non, secondo cui è causa di un evento ogni singola condizione e cioè ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato, con la precisazione che: l'azione od omissione deve essere adeguata a determinare l'evento secondo l'id quod plerumque accidit;
2) il nesso di causalità nelle condotte omissive presuppone un giudizio controfattuale per verificare se, sostituendo in via ipotetica l'omissione con un'azione positiva contraria, l'evento non si sarebbe verificato con certezza o in modo altamente Co probabile” (così, Trib. Salerno, Sez. II, 18/09/2009 S. C. Farmacia D.S., Massima redazionale, 2009).
La responsabilità civile per danni da cosa in custodia, in definitiva, postula una presunzione di colpa in capo al custode, il quale, per esimersi dalla dichiarazione di responsabilità deve
Pagina 3 di 7 provare che il danno è derivato da caso fortuito al quale deve intendersi equiparato il fatto del terzo e dello stesso danneggiato.
Ora, in tema di Condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il Condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (Cass. II sez. civ, sent. 10 dicembre 2021, n. 39376), regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. - a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare - che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del " (cfr. Cass. s.u. CP_2
9449/2016).
Il danneggiato, invece, ha l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il verificarsi dell'evento dannoso e l'effettivo potere di vigilanza e custodia da parte del preteso danneggiante sulla cosa medesima.
Nel caso di specie, i danneggiati hanno fornito la prova dei danni all'immobile di loro proprietà ed il nesso di causalità con il cattivo stato di manutenzione del terrazzo di copertura attraverso la documentazione prodotta in giudizio (cfr. rilevi fotografici) e la ctu espletata nel corso del giudizio.
Nella fattispecie in esame alcun dubbio sussiste in merito alla responsabilità del CP_2 per non aver eseguito i lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare, sebbene deliberati sin dal 2009.
Quanto alla (co)responsabilità del proprietario esclusivo del lastrico solare, si osserva quanto segue.
Dall'esame dell'atto di compravendita versato in atti, si evince che il convenuto CP_1 ha acquistato il terrazzo, che funge da copertura dell'edificio, in data 4.10.2011.
Al riguardo, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, più recente ha affermato che il diritto al risarcimento dei danni, collegati ad un immobile, ha natura personale e rappresenta
Pagina 4 di 7 un onere che ricade esclusivamente su chi era proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso.
Pertanto, il risarcimento dei danni va richiesto al proprietario dell'immobile all'epoca in cui il danno è stato cagionato (tra le altre, Cass. Civ. n. 15744/2009).
Nel caso di specie, dunque, occorre stabilire chi fosse proprietario esclusivo del terrazzo nel momento in cui si sono verificate le infiltrazioni che hanno prodotto danni nell'immobile sottostante di proprietà degli attori.
Dall'esame degli atti allegati ai fascicoli di parte e della espletata ctu, risulta che la prima raccomandata nella quale si fa riferimento alla presenza di infiltrazioni e di danni nell'immobile di proprietà degli eredi di è datata 9.11.2011 (cfr doc. Persona_2 denominato “sollecito allegato alla II memoria ex art. 183 VI co cpc di parte Pt_5 attrice); che in data 5.3.2013 gli attori hanno formalizzato per iscritto la richiesta di riparazione del lastrico solare;
che la perizia di parte attorea ha sostenuto che le infiltrazioni avevano avuto origine da almeno dodici mesi prima del sopralluogo effettuato in data
9.2.2019.
Ne discende, che dall'esame dei riferimenti temporali di cui sopra, si evince che l'evento dannoso per cui è causa si è verificato a partire dal mese di novembre 2011 quando proprietario del terrazzo di copertura era già il convenuto CP_1
Pertanto, quest'ultimo ed il sono tenuti a risarcire i danni Controparte_8 agli attori nelle percentuali di cui all'art. 1226 c.c. (1/3 e 2/3 il Condominio). CP_1
Quanto alla quantificazione dei danni, il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione in atti.
Il ctu ha accertato che il soffitto dell'appartamento degli attori, al momento del sopralluogo, risultava soggetto ad infiltrazioni in quasi tutti gli ambienti (macchie di umidità, muffe, rigonfiamenti, esfoliazione della tinteggiatura, distacchi di intonaco) e ha stimato tali danni in euro 4.849,50, ai quali va aggiunta l'iva, la rivalutazione monetaria dalla data di stima del ctu
(2.5.2022) e gli interessi legali.
Pertanto, tenuto conto della percentuale di cui sopra, della rivalutazione monetaria e interessi
(cfr Cass. s.u. 1712/1995) va condannato al pagamento in favore degli attori CP_1
Pagina 5 di 7 della somma di euro 1.886,27, oltre iva ed il Condominio (secondo tabelle millesimali) al pagamento della somma di euro 3.772,55, oltre iva.
Il va, altresì, condannato ad eseguire le opere di riparazione straordinaria del CP_2 lastrico solare analiticamente indicate dal ctu nel punto 7 pag. 13 della relazione, alla quale si rinvia integralmente.
Anche in questo caso, i costi per la riparazione straordinaria dovranno essere ripartiti in base a quanto stabilito dall'art. 1226 c.c..
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni pari ai costi da sostenere per il soggiorno del nucleo familiare di durante il tempo necessario ad eseguire i Parte_1 lavori nell'appartamento, atteso che il ctu ha accertato che “Le lavorazioni necessarie per eliminare i danni all'immobile di parte attrice, sono compatibili con la permanenza del nucleo familiare all'interno dell'appartamento”.
Quanto alle domande di manleva proposte dal convenuto esse vanno rigettate CP_1 alla luce della (co)responsabilità accertata dello stesso nella produzione dei danni, mentre va dichiarata inammissibile quella nei confronti degli eredi per il pagamento dei lavori Pt_5 di ristrutturazione, atteso che nel presente giudizio alcuna domanda di pagamento dei lavori è stata formulata nei loro confronti.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti degli attori e la soccombenza di nei confronti dei terzi chiamati. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore degli attori della somma di euro CP_1
1.886,27, oltre iva;
2) Condanna il al pagamento in favore degli attori della Controparte_8 somma di euro 3.772,55, oltre iva;
3) Condanna il ad eseguire i lavori di riparazione Controparte_8 straordinaria del lastrico solare analiticamente indicate dal ctu al punto 7 pag. 13 della relazione peritate;
4) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 280,00 per spese vive ed euro 3.400,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di ctu come liquidate
Pagina 6 di 7 con separato decreto;
6) Rigetta le domande di manleva, in relazione alla richiesta di risarcimento danni, proposte da nei confronti dei terzi chiamati;
CP_1
7) Dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1 degli eredi per il pagamento dei lavori di ristrutturazione;
Pt_5
8) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_3 che si liquidano in euro 852,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
9) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_4
, nella sua qualità, che si liquidano in euro 1.276.00 per compenso, oltre iva,
[...] cpa e rimb. forf. del 15%;
10) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Salvatore CP_1
RI RD, difensore di dichiaratosi antistatario, che si Controparte_6 liquidano in euro 1.276.00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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