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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1696 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1696 /2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SANTAGATA ALESSIA e dall'Avv. MORGIA MATTIA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/09/1969;
rappresentato e difeso dall'Avv. DI MAURO MARIA GEMMA del Foro di Padova
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 10.12.2024, parte ricorrente ha chiesto di emettersi sentenza parziale sullo status e parte resistente non si è opposta.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Loria (TV) in data 17/06/1995; che dall'unione Controparte_1
erano nate due figlie, in data 5/04/2000 e in data 15/06/2005, entrambe maggiorenni Per_1 Per_2
ma la seconda non economicamente autosufficiente;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi a causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi. La ricorrente chiedeva che questo Tribunale pronunciasse inaudita altera parte i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. e, in ogni caso, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22
c.p.c. Chiedeva, altresì, di dichiararsi, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, oltre alla previsione di un assegno mensile a carico di pari ad € 1.500,00 a titolo di mantenimento del Controparte_1 coniuge separato, nonché un ulteriore assegno mensile pari ad € 800,00 a favore della figlia , Per_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, con concorso al 50% al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Il Giudice designato, non ravvisando un pregiudizio imminente ed irreparabile a fondamento dell'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c., ne disponeva il rigetto.
Costituitosi in giudizio aderiva alla domanda di separazione, chiedendo, Controparte_1
tuttavia, di pronunciare l'addebito nei confronti della ricorrente ex art. 151, comma 2, c.c. per violazione dei doveri coniugali, per provata infedeltà della coniuge, nonché per violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale nel matrimonio e del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 143, comma 2, c.c.
Incardinato il giudizio, stante la mancata conciliazione delle parti comparse personalmente all'udienza “filtro” del 17/06/2024, faceva seguito il deposito di una memoria di costituzione integrativa del resistente nonché delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. Alla prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., tenutasi in data 10/12/2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice relatore, il quale, sentiti i coniugi separatamente, con successivo provvedimento del 18-20/12/2024, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, emetteva i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione limitatamente allo status coniugale,
2 disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione del parere di competenza.
***
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
Pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Viste, altresì, le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda sullo status coniugale, deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale delle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di Loria (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice relatore sulle domande accessorie, compresa la domanda di addebito avanzata dal resistente.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Loria (TV) in data 17/06/1995, con atto trascritto al n. 24, parte II, serie A, anno 1995;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Loria (TV) al n. 24, parte II, serie A, anno 1995;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 18/02/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1696 /2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SANTAGATA ALESSIA e dall'Avv. MORGIA MATTIA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/09/1969;
rappresentato e difeso dall'Avv. DI MAURO MARIA GEMMA del Foro di Padova
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 10.12.2024, parte ricorrente ha chiesto di emettersi sentenza parziale sullo status e parte resistente non si è opposta.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/04/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Loria (TV) in data 17/06/1995; che dall'unione Controparte_1
erano nate due figlie, in data 5/04/2000 e in data 15/06/2005, entrambe maggiorenni Per_1 Per_2
ma la seconda non economicamente autosufficiente;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi a causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi. La ricorrente chiedeva che questo Tribunale pronunciasse inaudita altera parte i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. e, in ogni caso, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22
c.p.c. Chiedeva, altresì, di dichiararsi, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, oltre alla previsione di un assegno mensile a carico di pari ad € 1.500,00 a titolo di mantenimento del Controparte_1 coniuge separato, nonché un ulteriore assegno mensile pari ad € 800,00 a favore della figlia , Per_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, con concorso al 50% al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Il Giudice designato, non ravvisando un pregiudizio imminente ed irreparabile a fondamento dell'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c., ne disponeva il rigetto.
Costituitosi in giudizio aderiva alla domanda di separazione, chiedendo, Controparte_1
tuttavia, di pronunciare l'addebito nei confronti della ricorrente ex art. 151, comma 2, c.c. per violazione dei doveri coniugali, per provata infedeltà della coniuge, nonché per violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale nel matrimonio e del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 143, comma 2, c.c.
Incardinato il giudizio, stante la mancata conciliazione delle parti comparse personalmente all'udienza “filtro” del 17/06/2024, faceva seguito il deposito di una memoria di costituzione integrativa del resistente nonché delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. Alla prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., tenutasi in data 10/12/2024, le parti comparivano dinanzi al Giudice relatore, il quale, sentiti i coniugi separatamente, con successivo provvedimento del 18-20/12/2024, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, emetteva i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione limitatamente allo status coniugale,
2 disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione del parere di competenza.
***
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
Pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Viste, altresì, le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda sullo status coniugale, deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale delle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di Loria (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice relatore sulle domande accessorie, compresa la domanda di addebito avanzata dal resistente.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Loria (TV) in data 17/06/1995, con atto trascritto al n. 24, parte II, serie A, anno 1995;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Loria (TV) al n. 24, parte II, serie A, anno 1995;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 18/02/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
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