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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4210/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4210 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 07.07.2025, vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Pozzi di VE (LU) via Cascine n. 288/F, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Elena Pepe (C.F. e CodiceFiscale_2
AR MI (C.F: ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio CodiceFiscale_3 sito in Pisa Borgo Stretto n. 4
-ATTRICE-
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._4 residente in Montopoli in Val d'Arno (PI) loc. Castel del Bosco via dei Girasoli (già via di Vaiano) n. 14, in proprio e quale erede di e , rappresentato e difeso, giusta Per_1 Persona_2 procura in atti, dall'avv. Daniela Vallini (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._5 presso e nello studio di quest'ultima sito in Fucecchio (FI) via 2 Giugno n.1
-CONVENUTO-
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate in data 07.04.2025.
***************************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione in data 24.9.2019, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e , in proprio nonché Controparte_1 Persona_2 entrambi impersonalmente e collettivamente quali eredi e quali rappresentanti l'eredità di
, deceduta in data 04.04.2019, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Per_1
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa: in via istruttoria: nominare un consulente tecnico d'ufficio per la stima degli immobili e formazione delle singole quote;
nel merito: ordinare lo scioglimento della comunione sugli immobili sopra descritti, posti in Montopoli in Val d'Arno (PI) e meglio rappresentati al catasto Fabbricati del Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) al foglio 7, part. 129, sub 1; ed al Catasto Terreni del Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) al foglio 7, particelle 100, 122, 123, 126, 127 con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa occorrendo vendita degli stessi ove ne venisse accertata l'indivisibilità; porre le spese a carico dei condividendo stessi e in caso di opposizione condannare gli opponenti alle spese e competenze del giudizio”.
Esponeva parte attrice, a sostegno delle proprie richieste, che:
-a seguito del decesso del proprio coniuge , avvenuto in data 26.02.2008, ella Persona_3
era stata chiamata all'eredità di quest'ultimo assieme ai di lui genitori Parte_1 [...]
e onchè al di lui fratello (doc.1); Per_2 Per_1 Controparte_1
-l'asse ereditario risultava essere costituito dai seguenti beni immobili: al Catasto Fabbricati del Comune di Monopoli in Val d'Arno (PI) al foglio 7, part. 129, sub. 1; al Catasto Terreni del Comune di Monopoli in Val d'Arno (PI) al foglio 7, particelle 100, 122, 123, 126, 127 (doc. 4);
- per effetto della successione legittima le quote sui predetti beni risultavano così suddivise: - alla moglie 2/3; - al padre : 1/12; - alla Parte_1 Persona_2 madre : 1/12; - al fratello : 1/6; Per_1 Controparte_1
- a seguito di decesso di nelle more del giudizio era deceduto, altresì, Per_1 [...]
e ad entrambi costoro era succeduto , convenuto nel Per_2 Controparte_1 presente giudizio, unico figlio superstite e attualmente comproprietario dei menzionati beni per la quota di 1/3;
Da qui la domanda della medesima, avanzata dopo aver inutilmente esperito la Parte_1 procedura di mediazione obbligatoria (cfr. doc.5) e finalizzata a sentir dichiarare lo scioglimento della comunione esistente sui cespiti sopra descritti i quali, per la loro conformazione, ella istante riteneva essere comodamente divisibili.
Si costituiva in giudizio , in proprio nonché quale accettante, con beneficio Controparte_1
d'inventario, l'eredità di e di , quest'ultimo deceduto il 15.10.2019 Per_1 Persona_2
(successivamente, quindi, alla notifica dell'atto di citazione), concludendo come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in tesi: differire lo scioglimento della comunione sugli immobili oggetto del presente giudizio, in quanto pregiudizievole per i creditori e perché inopportuno ed antieconomico. Con vittoria di spese e competenze;
in ipotesi: qualora il Giudice ritenga di non poter differire lo scioglimento della comunione di detti beni, ordinare lo scioglimento degli stessi, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa occorrendo vendita degli stessi ove ne venisse accertata l'indivisibilità. Spese compensate. “
Eccepiva, in primis, il convenuto l'invalidità dell'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità del de cuius , effettuata da parte attrice in data 19.01.2020. Persona_3
A suo dire, infatti, doveva essere considerata erede pura e semplice del Parte_1 predetto , atteso che la stessa era rimasta, successivamente alla morte del Persona_3 coniuge, nel pieno possesso dei beni ereditari, oltre ad avere compiuto atti dispositivi su questi ultimi, in assenza di alcuna autorizzazione da parte del Tribunale.
evidenziava, altresì, la pendenza, dinanzi a questo Tribunale, di una causa Controparte_1 civile -portante numero di RG. 61162/2012- promossa, dalla di lui madre , al fine di far Per_1 accertare e dichiarare la nullità dell'accettazione con beneficio dell'inventario effettuata dalla e che nelle more del presente giudizio era stata emessa dal Tribunale di Pisa, nel Parte_1 procedimento sopra indicato, sentenza n. 1051/2020 del 24.11.2020, passata in giudicato, mediante la quale, in accoglimento della domanda attorea, era stata Parte_1 dichiarata erede pura e semplice di , stante l'inefficacia dell'accettazione Persona_3 dell'eredità con beneficio di inventario dalla stessa effettuata
Il convenuto sottolineava, infine, l'inopportunità e antieconomicità dello scioglimento della comunione richiesta a causa della pendenza di posizioni debitorie ancora accese dei de cuius e paventando, pertanto, possibili azioni esecutive sui beni in comunione.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; dopodichè, in esito alla fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa medesima -medio tempore assegnata allo scrivente- veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 7.7.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'ambito di previsione di cui all'art 713 c.c., a mente del quale “I coeredi possono sempre domandare la divisione”.
Detta norma attribuisce, quindi, a ciascun coerede il diritto potestativo e imprescrittibile di chiedere in qualsiasi momento la divisione dei beni componenti la massa ereditaria, determinando in tal modo lo scioglimento della comunione ereditaria.
Orbene, appurata la qualità di (co)erede della quale in atti documentata, nulla osta Parte_1 all'accoglimento della domanda da lei avanzata.
A tale proposito deve essere rilevata l'inconferenza, sotto il profilo in esame, dell'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto in merito al fatto che con sentenza di questo Tribunale sia stata dichiarata l'inefficacia dell'accettazione con beneficio di inventario a suo tempo effettuata dalla e che quest'ultima sia stata dichiarata erede pura e semplice, Parte_1 trattandosi di circostanza inidonea a precludere l'accoglimento della domanda in esame.
Né risultano, al di là di mere asserzioni, fatti parimenti ostativi all'emanazione dell'invocata sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione ereditaria di cui trattasi.
Ciò posto, letta la relazione scritta depositata dal nominato CTU geom. se ne Per_4 condividono le argomentazioni e le conclusioni in quanto puntuali ed esaustive -anche riguardo alle risposte fornite, dallo stesso CTU, alle osservazioni formulate dalle parti in ordine alle valutazioni da lui espresse- nonchè immuni da vizi logico-giuridici tali da inficiarne la validità.
In particolare l'ausiliario del giudice, dopo aver accertato la divisibilità dei beni relitti, in oggi di proprietà di per la quota ideale di 2/3 e di per la quota ideale Parte_1 Controparte_1 di 1/3, ha elaborato un progetto divisionale contemplante la formazione di n. 2 lotti: il Lotto 1 - da assegnarsi a parte attrice- e, segnatamente, “porzione più grande posta ad Ovest, formato dalle particelle 100, 122, 123, porzione part. 126 e porzione part. 127, sviluppato per una superficie complessiva di mq. 555 circa;
il Lotto 2, da assegnarsi al convenuto, comprensivo della “porzione più piccola posta ad Est, formato dalle due residue porzioni delle particelle 126 e 127, sviluppato per una superficie complessiva di mq. 295 circa”.
Tale progetto di divisione, come precisato nella relazione peritale, “consente sia la salvaguardia dello stato dei luoghi (presenza di contatori e relative sotto utenze, strada di accesso, limiti di proprietà materializzabili) che il rispetto delle quote di comproprietà”.
Il CTU ha, inoltre, chiarito che “Lo scrivente CTU precisa, inoltre, che poter addivenire al progetto di divisione prospettato, occorre sostenere le stimate seguenti spese relative agli interventi e prestazioni professionali da eseguire: - Oneri per lo spostamento della pompa e dell'autoclave all'interno della proprietà : €. 500,00; - Oneri Catastali per la CP_1 soppressione della Particella 129 subalterno 1 e per il frazionamento delle particelle 126 e 127:
€. 1.500,00”.
Ne discende che deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente, tra l'attrice e il convenuto, relativamente ai beni immobili meglio individuati e descritti nell'elaborato del CTU, conformemente al progetto di divisione redatto da quest'ultimo, con conseguente assegnazione a dei cespiti componenti il lotto 1 sopra indicato e Parte_1
a di quelli componenti il lotto 2: il tutto disponendo il pagamento da parte Controparte_1 dell'attrice, in favore del convenuto, del conguaglio quantificato, dal geom. in € Per_4
2.665,00, oltre -trattandosi di debito di valore (cfr., tra le altre, Cass. n. 6931/2016)- rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dalla data della relazione di CTU fino a quella della presente decisione e interessi (compensativi) di legge, sulla somma come sopra rivalutata, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (cfr., sul punto, Cass. n. 406/2014) fino al saldo effettivo. Le menzionate spese da sostenersi per l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni professionali che il CTU ha indicato come necessari per la concreta attuazione del progetto di divisione dovranno, al pari delle altre a ciò occorrenti, essere sostenute dai condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote ereditarie, con fissazione del termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza per l'espletamento di detti incombenti, da effettuarsi sotto la direzione e a cura del CTU.
Quanto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico della massa, in quanto necessarie a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, nella misura del 50 per cento, e poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza, in considerazione della sua ingiustificata resistenza alla domanda proposta ex adverso, nella misura del restante 50 per cento (cfr. tra le altre, su tali tematiche, Cass. ordinanza n. 8578/2024).
Farà, altresì, carico alla massa -e dovrà, quindi, essere suddiviso tra i condividenti in misura corrispondente alle rispettive quote- l'ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato, essendo la consulenza tecnica un incombente istruttorio svolto nell'interesse comune delle parti (cfr., da ultimo, Cass. ordinanza n. 20606/2025).
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e Parte_1 CP_1
relativamente ai beni meglio individuati e descritti nella relazione del CTU geom.
[...] in atti;
Per_4
2) dispone che la divisione dei beni sopra indicati avvenga mediante l'assegnazione a dei beni componenti il Lotto 1 formato dal nominato CTU, ovvero “porzione Parte_1 più grande posta ad Ovest, formato dalle particelle 100, 122, 123, porzione part. 126 e porzione part. 127, sviluppato per una superficie complessiva di mq. 555 circa”, e a dei Controparte_1 beni componenti il Lotto 2 parimenti formato dal CTU, ovvero “porzione più piccola posta ad Est, formato dalle due residue porzioni delle particelle 126 e 127, sviluppato per una superficie complessiva di mq. 295 circa”;
3) dispone che versi a , a titolo di addebito dell'eccedenza di Parte_1 Controparte_1 valore dei beni a lei assegnati rispetto a quello della quota di sua pertinenza, la somma di € 2.665,00 (duemilaseicentosessantacinque/00), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dalla data della relazione di CTU fino a quella della presente decisione e interessi (compensativi) di legge, sulla somma come sopra rivalutata, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza fino al saldo effettivo;
4) dispone che le spese relative agli interventi e alle prestazioni professionali indicati, nella relazione del CTU, come necessari ai fini della concreta attuazione della divisione facciano carico ai condividenti, al pari delle altre a ciò occorrenti, in misura proporzionale alle rispettive quote ereditarie, fissando il termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza per l'espletamento di detti incombenti, da effettuarsi sotto la direzione e a cura del CTU, che incarica all'uopo;
5) dispone che le spese processuali -che liquida, quanto a quelle sostenute da parte attrice, in
€ 5.077,00 per competenze ed € 264,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge e, quanto a quelle sostenute dal convenuto, in € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge- facciano carico della -e, quindi, CP_2 ai condividenti in proporzione alle rispettive quote- nella misura del 50 per cento e al convenuto per il restante 50 per cento;
4) pone definitivamente a carico della massa – con conseguente suddivisione dello stesso tra i condividenti in misura corrispondente alle rispettive quote- l'ammontare del compenso spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato;
5) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, il 4.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4210 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 07.07.2025, vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Pozzi di VE (LU) via Cascine n. 288/F, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Elena Pepe (C.F. e CodiceFiscale_2
AR MI (C.F: ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio CodiceFiscale_3 sito in Pisa Borgo Stretto n. 4
-ATTRICE-
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._4 residente in Montopoli in Val d'Arno (PI) loc. Castel del Bosco via dei Girasoli (già via di Vaiano) n. 14, in proprio e quale erede di e , rappresentato e difeso, giusta Per_1 Persona_2 procura in atti, dall'avv. Daniela Vallini (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._5 presso e nello studio di quest'ultima sito in Fucecchio (FI) via 2 Giugno n.1
-CONVENUTO-
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate in data 07.04.2025.
***************************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione in data 24.9.2019, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e , in proprio nonché Controparte_1 Persona_2 entrambi impersonalmente e collettivamente quali eredi e quali rappresentanti l'eredità di
, deceduta in data 04.04.2019, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Per_1
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa: in via istruttoria: nominare un consulente tecnico d'ufficio per la stima degli immobili e formazione delle singole quote;
nel merito: ordinare lo scioglimento della comunione sugli immobili sopra descritti, posti in Montopoli in Val d'Arno (PI) e meglio rappresentati al catasto Fabbricati del Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) al foglio 7, part. 129, sub 1; ed al Catasto Terreni del Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) al foglio 7, particelle 100, 122, 123, 126, 127 con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa occorrendo vendita degli stessi ove ne venisse accertata l'indivisibilità; porre le spese a carico dei condividendo stessi e in caso di opposizione condannare gli opponenti alle spese e competenze del giudizio”.
Esponeva parte attrice, a sostegno delle proprie richieste, che:
-a seguito del decesso del proprio coniuge , avvenuto in data 26.02.2008, ella Persona_3
era stata chiamata all'eredità di quest'ultimo assieme ai di lui genitori Parte_1 [...]
e onchè al di lui fratello (doc.1); Per_2 Per_1 Controparte_1
-l'asse ereditario risultava essere costituito dai seguenti beni immobili: al Catasto Fabbricati del Comune di Monopoli in Val d'Arno (PI) al foglio 7, part. 129, sub. 1; al Catasto Terreni del Comune di Monopoli in Val d'Arno (PI) al foglio 7, particelle 100, 122, 123, 126, 127 (doc. 4);
- per effetto della successione legittima le quote sui predetti beni risultavano così suddivise: - alla moglie 2/3; - al padre : 1/12; - alla Parte_1 Persona_2 madre : 1/12; - al fratello : 1/6; Per_1 Controparte_1
- a seguito di decesso di nelle more del giudizio era deceduto, altresì, Per_1 [...]
e ad entrambi costoro era succeduto , convenuto nel Per_2 Controparte_1 presente giudizio, unico figlio superstite e attualmente comproprietario dei menzionati beni per la quota di 1/3;
Da qui la domanda della medesima, avanzata dopo aver inutilmente esperito la Parte_1 procedura di mediazione obbligatoria (cfr. doc.5) e finalizzata a sentir dichiarare lo scioglimento della comunione esistente sui cespiti sopra descritti i quali, per la loro conformazione, ella istante riteneva essere comodamente divisibili.
Si costituiva in giudizio , in proprio nonché quale accettante, con beneficio Controparte_1
d'inventario, l'eredità di e di , quest'ultimo deceduto il 15.10.2019 Per_1 Persona_2
(successivamente, quindi, alla notifica dell'atto di citazione), concludendo come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in tesi: differire lo scioglimento della comunione sugli immobili oggetto del presente giudizio, in quanto pregiudizievole per i creditori e perché inopportuno ed antieconomico. Con vittoria di spese e competenze;
in ipotesi: qualora il Giudice ritenga di non poter differire lo scioglimento della comunione di detti beni, ordinare lo scioglimento degli stessi, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante previa occorrendo vendita degli stessi ove ne venisse accertata l'indivisibilità. Spese compensate. “
Eccepiva, in primis, il convenuto l'invalidità dell'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità del de cuius , effettuata da parte attrice in data 19.01.2020. Persona_3
A suo dire, infatti, doveva essere considerata erede pura e semplice del Parte_1 predetto , atteso che la stessa era rimasta, successivamente alla morte del Persona_3 coniuge, nel pieno possesso dei beni ereditari, oltre ad avere compiuto atti dispositivi su questi ultimi, in assenza di alcuna autorizzazione da parte del Tribunale.
evidenziava, altresì, la pendenza, dinanzi a questo Tribunale, di una causa Controparte_1 civile -portante numero di RG. 61162/2012- promossa, dalla di lui madre , al fine di far Per_1 accertare e dichiarare la nullità dell'accettazione con beneficio dell'inventario effettuata dalla e che nelle more del presente giudizio era stata emessa dal Tribunale di Pisa, nel Parte_1 procedimento sopra indicato, sentenza n. 1051/2020 del 24.11.2020, passata in giudicato, mediante la quale, in accoglimento della domanda attorea, era stata Parte_1 dichiarata erede pura e semplice di , stante l'inefficacia dell'accettazione Persona_3 dell'eredità con beneficio di inventario dalla stessa effettuata
Il convenuto sottolineava, infine, l'inopportunità e antieconomicità dello scioglimento della comunione richiesta a causa della pendenza di posizioni debitorie ancora accese dei de cuius e paventando, pertanto, possibili azioni esecutive sui beni in comunione.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; dopodichè, in esito alla fissata udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa medesima -medio tempore assegnata allo scrivente- veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 7.7.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'ambito di previsione di cui all'art 713 c.c., a mente del quale “I coeredi possono sempre domandare la divisione”.
Detta norma attribuisce, quindi, a ciascun coerede il diritto potestativo e imprescrittibile di chiedere in qualsiasi momento la divisione dei beni componenti la massa ereditaria, determinando in tal modo lo scioglimento della comunione ereditaria.
Orbene, appurata la qualità di (co)erede della quale in atti documentata, nulla osta Parte_1 all'accoglimento della domanda da lei avanzata.
A tale proposito deve essere rilevata l'inconferenza, sotto il profilo in esame, dell'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto in merito al fatto che con sentenza di questo Tribunale sia stata dichiarata l'inefficacia dell'accettazione con beneficio di inventario a suo tempo effettuata dalla e che quest'ultima sia stata dichiarata erede pura e semplice, Parte_1 trattandosi di circostanza inidonea a precludere l'accoglimento della domanda in esame.
Né risultano, al di là di mere asserzioni, fatti parimenti ostativi all'emanazione dell'invocata sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione ereditaria di cui trattasi.
Ciò posto, letta la relazione scritta depositata dal nominato CTU geom. se ne Per_4 condividono le argomentazioni e le conclusioni in quanto puntuali ed esaustive -anche riguardo alle risposte fornite, dallo stesso CTU, alle osservazioni formulate dalle parti in ordine alle valutazioni da lui espresse- nonchè immuni da vizi logico-giuridici tali da inficiarne la validità.
In particolare l'ausiliario del giudice, dopo aver accertato la divisibilità dei beni relitti, in oggi di proprietà di per la quota ideale di 2/3 e di per la quota ideale Parte_1 Controparte_1 di 1/3, ha elaborato un progetto divisionale contemplante la formazione di n. 2 lotti: il Lotto 1 - da assegnarsi a parte attrice- e, segnatamente, “porzione più grande posta ad Ovest, formato dalle particelle 100, 122, 123, porzione part. 126 e porzione part. 127, sviluppato per una superficie complessiva di mq. 555 circa;
il Lotto 2, da assegnarsi al convenuto, comprensivo della “porzione più piccola posta ad Est, formato dalle due residue porzioni delle particelle 126 e 127, sviluppato per una superficie complessiva di mq. 295 circa”.
Tale progetto di divisione, come precisato nella relazione peritale, “consente sia la salvaguardia dello stato dei luoghi (presenza di contatori e relative sotto utenze, strada di accesso, limiti di proprietà materializzabili) che il rispetto delle quote di comproprietà”.
Il CTU ha, inoltre, chiarito che “Lo scrivente CTU precisa, inoltre, che poter addivenire al progetto di divisione prospettato, occorre sostenere le stimate seguenti spese relative agli interventi e prestazioni professionali da eseguire: - Oneri per lo spostamento della pompa e dell'autoclave all'interno della proprietà : €. 500,00; - Oneri Catastali per la CP_1 soppressione della Particella 129 subalterno 1 e per il frazionamento delle particelle 126 e 127:
€. 1.500,00”.
Ne discende che deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente, tra l'attrice e il convenuto, relativamente ai beni immobili meglio individuati e descritti nell'elaborato del CTU, conformemente al progetto di divisione redatto da quest'ultimo, con conseguente assegnazione a dei cespiti componenti il lotto 1 sopra indicato e Parte_1
a di quelli componenti il lotto 2: il tutto disponendo il pagamento da parte Controparte_1 dell'attrice, in favore del convenuto, del conguaglio quantificato, dal geom. in € Per_4
2.665,00, oltre -trattandosi di debito di valore (cfr., tra le altre, Cass. n. 6931/2016)- rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dalla data della relazione di CTU fino a quella della presente decisione e interessi (compensativi) di legge, sulla somma come sopra rivalutata, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (cfr., sul punto, Cass. n. 406/2014) fino al saldo effettivo. Le menzionate spese da sostenersi per l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni professionali che il CTU ha indicato come necessari per la concreta attuazione del progetto di divisione dovranno, al pari delle altre a ciò occorrenti, essere sostenute dai condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote ereditarie, con fissazione del termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza per l'espletamento di detti incombenti, da effettuarsi sotto la direzione e a cura del CTU.
Quanto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, si ritiene che le stesse debbano essere poste a carico della massa, in quanto necessarie a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, nella misura del 50 per cento, e poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza, in considerazione della sua ingiustificata resistenza alla domanda proposta ex adverso, nella misura del restante 50 per cento (cfr. tra le altre, su tali tematiche, Cass. ordinanza n. 8578/2024).
Farà, altresì, carico alla massa -e dovrà, quindi, essere suddiviso tra i condividenti in misura corrispondente alle rispettive quote- l'ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato, essendo la consulenza tecnica un incombente istruttorio svolto nell'interesse comune delle parti (cfr., da ultimo, Cass. ordinanza n. 20606/2025).
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e Parte_1 CP_1
relativamente ai beni meglio individuati e descritti nella relazione del CTU geom.
[...] in atti;
Per_4
2) dispone che la divisione dei beni sopra indicati avvenga mediante l'assegnazione a dei beni componenti il Lotto 1 formato dal nominato CTU, ovvero “porzione Parte_1 più grande posta ad Ovest, formato dalle particelle 100, 122, 123, porzione part. 126 e porzione part. 127, sviluppato per una superficie complessiva di mq. 555 circa”, e a dei Controparte_1 beni componenti il Lotto 2 parimenti formato dal CTU, ovvero “porzione più piccola posta ad Est, formato dalle due residue porzioni delle particelle 126 e 127, sviluppato per una superficie complessiva di mq. 295 circa”;
3) dispone che versi a , a titolo di addebito dell'eccedenza di Parte_1 Controparte_1 valore dei beni a lei assegnati rispetto a quello della quota di sua pertinenza, la somma di € 2.665,00 (duemilaseicentosessantacinque/00), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dalla data della relazione di CTU fino a quella della presente decisione e interessi (compensativi) di legge, sulla somma come sopra rivalutata, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza fino al saldo effettivo;
4) dispone che le spese relative agli interventi e alle prestazioni professionali indicati, nella relazione del CTU, come necessari ai fini della concreta attuazione della divisione facciano carico ai condividenti, al pari delle altre a ciò occorrenti, in misura proporzionale alle rispettive quote ereditarie, fissando il termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza per l'espletamento di detti incombenti, da effettuarsi sotto la direzione e a cura del CTU, che incarica all'uopo;
5) dispone che le spese processuali -che liquida, quanto a quelle sostenute da parte attrice, in
€ 5.077,00 per competenze ed € 264,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge e, quanto a quelle sostenute dal convenuto, in € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge- facciano carico della -e, quindi, CP_2 ai condividenti in proporzione alle rispettive quote- nella misura del 50 per cento e al convenuto per il restante 50 per cento;
4) pone definitivamente a carico della massa – con conseguente suddivisione dello stesso tra i condividenti in misura corrispondente alle rispettive quote- l'ammontare del compenso spettante al nominato C.T.U., come in atti già liquidato;
5) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, il 4.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza