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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/07/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N.1577/2023 R.G. Agr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione Agraria – composta dai Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere dott. Riccardo LEONETTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara MATTIA Esperto dott. Giuseppe MARRONE Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello di cui in epigrafe, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione specializzata agraria n.2810/2023 del 10.11.2023 tra
, elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Gianluca Clary, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pedarra come da procura speciale in atti
Appellante
e e nella qualità di eredi e successori del defunto Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in S. G. Rotondo presso lo studio dell'avv. Nicola Morcaldi, Persona_1 che li rappresenta e difende come da procura speciale in atti
Appellati
CONCLUSIONI: all'udienza del 25 giugno 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha evocato innanzi al Tribunale di Foggia per sentirlo condannare Parte_1 Persona_1
a pagargli l'importo di € 7.750,00 oltre accessori e spese di lite. A tal fine ha esposto che dal 2010 al 2019 aveva intrattenuto con il convenuto rapporti “a vario titolo”, in forza dei quali aveva eseguito lavori agricoli (aratura, trebbiatura, semina, coltivazione e altro) su alcuni terreni in Apricena in proprietà o comproprietà dell'altro, pagando all'inizio di ogni stagione a quest'ultimo, a titolo di “contributo”, l'importo di € 2.500,00 oltre ai contributi , per poi trattenere o farsi versare, a fine stagione, quanto prodotto/guadagnato, CP_3 previo regolamento tra loro dei reciproci rapporti e in particolare rendicontazione, da parte sua, delle spese effettuate in nome e per conto del proprietario;
e che però nel 2019 , interrotto senza preavviso ogni Per_1 rapporto con lui, non aveva più provveduto a pagargli la somma di € 7.750,00, pari a quanto ricavato quell'anno dalla vendita del raccolto di grano duro, al netto di alcune spese rendicontate.
Si è costituito e, nel lamentare la genericità e contraddittorietà delle avverse allegazioni, Persona_1 ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa, a tal fine esponendo che nel 2018, per via delle precarie condizioni di salute, si era fatto affiancare e spesso sostituire da nella cura del proprio fondo in cambio di Parte_1
1 una remunerazione per i lavori e, a discrezione, di una minima parte del ricavato del raccolto;
che però già quello stesso anno, a seguito di una flessione dei ricavi legata all'infelice scelta – presa dall'aiutante contro il suo volere – di coltivare metà campi a ceci anziché a grano duro, si erano verificate tra loro divergenze che avevano condotto alla cessazione di ogni rapporto;
e che comunque nessuna somma a titolo di contributo era mai stata versata da all'inizio dell'annata agraria (poiché ogni rapporto veniva regolato alla Parte_1 fine del raccolto), così come nessuna spesa – tanto meno nell'anno 2019 – era mai stata anticipata dall'attore.
Suscitato il contraddittorio sulla questione – rilevata d'ufficio – della competenza della sezione specializzata agraria, con ordinanza del 16.2.23 il Tribunale di Foggia ha dichiarato la propria incompetenza in favore di quest'ultimo giudice specializzato, innanzi al quale ha provveduto a riassumere la Parte_1 causa.
Con la sentenza appellata, la Sezione specializzata adìta in riassunzione ha rigettato la domanda attorea sul rilievo della mancata prova del dedotto rapporto agrario e, comunque, degli elementi (contributo, spese, ricavi) ad esso riferiti.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello per chiedere, in riforma della stessa, Parte_1 di dichiarare intervenuto tra le parti un contratto di affitto di fondo rustico, accertandone la durata e il canone secondo legge, con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Alla prima udienza del 26.6.24 è comparso soltanto il difensore dell'appellante, ha riferito di avere appreso del decesso – in data 27.3.24 – dell'appellato e ha ottenuto, al fine di documentare la circostanza, un rinvio alla nuova udienza del 23.10.24, all'esito della quale il giudicante, preso atto del certificato di morte di prodotto dal predetto difensore, ha dichiarato il processo interrotto ai sensi dell'art.300 Persona_1 co.4 c.p.c..
A seguito di una nuova riassunzione ad opera dell'appellante, si sono costituiti e Controparte_1
, quali eredi del defunto , eccependo l'estinzione del giudizio (per Controparte_2 Persona_1 tardiva riassunzione) e, comunque, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui hanno quindi chiesto il rigetto, con conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante alle spese e al pagamento di una somma ex art.96 cpc.
All'udienza del 25.6.25, svoltasi in presenza, le parti hanno discusso e la causa di appello è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
***
E' infondata l'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio, sollevata dagli appellati in riassunzione sul rilievo che, in caso di decesso della parte nel lasso temporale tra l'introduzione dell'impugnazione e la scadenza del termine per la sua costituzione, il processo sarebbe automaticamente interrotto sin dal momento della morte ex art.299 c.p.c. e andrebbe riassunto entro 3 mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo;
e che quindi nella specie, essendo tale conoscenza intervenuta – a seguito di PEC inoltrata al difensore dell'appellante – già in data 14.6.24, la riassunzione (avvenuta il 6.11.24 mediante deposito del ricorso) sarebbe stata tardiva.
Ciò in quanto questa Corte, pur dando atto dell'esistenza di pronunce anche recenti della S.C. nel senso invocato dagli eredi appellati, ritiene di condividere altro prevalente orientamento, autorevolmente avallato dalle SS.UU., secondo cui nel giudizio di impugnazione, in caso di morte della parte costituita in primo grado a mezzo di procuratore, per la regola dell'ultrattività del mandato alla lite il difensore continua a rappresentare la parte – la cui posizione giuridica risulta così stabilizzata – come se l'evento non si fosse verificato, salvo che nel corso del giudizio: si costituiscano gli eredi della parte defunta;
ovvero il procuratore della parte deceduta, munito di procura alle liti valida per gli ulteriori gradi di giudizio, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento; oppure ancora, rimasta la parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.300 co.4 c.p.c. (Cass. 11198/90; SS.UU. 15295/14).
Tale ultima ipotesi si è appunto verificata nel presente giudizio, sicchè il termine per la riassunzione ha preso a decorrere soltanto a partire dall'udienza del 23.10.24 con la documentazione – da parte del difensore
2 dell'appellante – dell'intervenuto decesso della controparte, a ciò conseguendo la tempestività della successiva riassunzione del 6.11.24.
E' invece da condividere, nei termini di cui appresso, l'ulteriore eccezione sollevata in via preliminare dagli eredi dell'originario appellato, secondo cui con l'impugnazione ha introdotto una Parte_1 domanda nuova in violazione del divieto di cui all'art.437 c.p.c..
Ed invero , che in primo grado aveva inequivocabilmente chiesto di condannare la Parte_1 controparte ad adempiere l'obbligazione di pagamento derivante da “rapporti a vario titolo” tra loro intervenuti, nell'atto di appello afferma di avere piuttosto avanzato in quella sede una richiesta di condanna di al “risarcimento” del danno da inadempimento del predetto obbligo;
e comunque non ripropone la Per_1 domanda di condanna avanzata in primo grado (il cui rigetto è dunque da ritenersi ormai coperto da giudicato) ma, piuttosto, chiede di “…dichiarare intervenuto tra le parti un contratto agrario – affitto di fondo rustico a coltivatore diretto;
applicarsi alla regolamentazione verbale degli accordi quanto disposto in via inderogabile dalla L. 203/1982 in ordine alla durata del contratto e al giusto canone da determinarsi secondo
i parametri di riferimento;
ripristinare il rapporto in essere indicando la scadenza naturale…”.
Si tratta tuttavia, come esattamente rilevato dagli eredi sin dalla loro costituzione, di circostanze di fatto e di diritto che in primo grado non erano mai state allegate né avevano mai costituito oggetto di una specifica domanda di accertamento, essendosi in quella sede limitato ad invocare, a Parte_1 fondamento della sua pretesa di pagamento non riproposta in appello, indefiniti rapporti “a vario titolo”; con la conseguenza che, sotto questo aspetto, l'impugnazione in esame è irrituale perché propone nova processuali in violazione dei divieti di legge.
Nella misura residua in cui il gravame può ritenersi ammissibile, in quanto volto a riproporre la generica richiesta (di accertamento dell'esistenza di un titolo negoziale giustificativo del diritto al pagamento) implicitamente contenuta nella domanda di condanna all'adempimento dell'obbligazione contrattuale proposta in primo grado, esso è da ritenersi senz'altro non suscettibile di accoglimento.
E' agevole rilevare, infatti, che con l'unico motivo di impugnazione si limita a Parte_1 confermare di avere invocato sin dall'inizio un rapporto di natura agraria (rispetto al quale – come detto – tenta irritualmente di indicare elementi di specificazione mai allegati prima di allora), e ne chiede l'accertamento, senza però formulare specifiche censure idonee a demolire il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, secondo il quale l'esistenza del rapporto contrattuale agrario da lui invocato non può ritenersi provata, tenuto conto: che il suo stesso difensore, nell'interloquire sulla questione di competenza sollevata d'ufficio, ha negato l'esistenza di un contratto di affitto tra le parti e dedotto che il suo assistito si era limitato a eseguire lavori su incarico del proprietario;
che coerente con tale ultimo inquadramento è l'allegazione dell'attore di avere sostenuto spese in nome e per conto del proprietario e non già nell'interesse proprio nell'ambito di un'autonoma gestione produttiva del fondo;
e che, comunque, non vi è prova documentale degli elementi costitutivi della domanda, né a tale carenza possono supplire le generiche prove orali articolate dalla parte.
Anzi a ben vedere l'appellante, lungi dal muovere chiare e specifiche censure alle ragioni di decisione contenute nella sentenza appellata, introduce ex novo ulteriori elementi di incertezza e contraddizione, da un lato inspiegabilmente declinando come domanda di risarcimento (non riproposta) quella che in origine era una domanda di adempimento, dall'altro lato allegando per la prima volta che il canone (pari ad € 2.200- 2.500,00) veniva da lui pagato non già all'inizio dell'annata agricola ma alla fine della stessa, in forma di detrazione dal ricavato a lui spettante.
Alla luce di quanto sopra, l'appello in esame, per la parte in cui è ammissibile, è del tutto infondato e va rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Per il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo sulla base ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 13.08.2022 n. 147 ed in relazione al valore della causa ed all'attività difensiva svolta.
3 Va rigettata, invece, la domanda di parte appellata di condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c., non ricorrendo i presupposti di legge per tale statuizione.
Si dà atto, infine, che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione Agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione specializzata agraria n. Parte_1
2810/2023 del 10.11.23:
1) Rigetta l'appello;
2) Rigetta la domanda degli appellati ex art.96 c.p.c.;
3) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado, che liquida nella misura di € 4.800,00 per compensi professionali, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Agraria della Corte, il 25.6.2025
Il Consigliere est.
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione Agraria – composta dai Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere dott. Riccardo LEONETTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara MATTIA Esperto dott. Giuseppe MARRONE Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello di cui in epigrafe, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione specializzata agraria n.2810/2023 del 10.11.2023 tra
, elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Gianluca Clary, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pedarra come da procura speciale in atti
Appellante
e e nella qualità di eredi e successori del defunto Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in S. G. Rotondo presso lo studio dell'avv. Nicola Morcaldi, Persona_1 che li rappresenta e difende come da procura speciale in atti
Appellati
CONCLUSIONI: all'udienza del 25 giugno 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha evocato innanzi al Tribunale di Foggia per sentirlo condannare Parte_1 Persona_1
a pagargli l'importo di € 7.750,00 oltre accessori e spese di lite. A tal fine ha esposto che dal 2010 al 2019 aveva intrattenuto con il convenuto rapporti “a vario titolo”, in forza dei quali aveva eseguito lavori agricoli (aratura, trebbiatura, semina, coltivazione e altro) su alcuni terreni in Apricena in proprietà o comproprietà dell'altro, pagando all'inizio di ogni stagione a quest'ultimo, a titolo di “contributo”, l'importo di € 2.500,00 oltre ai contributi , per poi trattenere o farsi versare, a fine stagione, quanto prodotto/guadagnato, CP_3 previo regolamento tra loro dei reciproci rapporti e in particolare rendicontazione, da parte sua, delle spese effettuate in nome e per conto del proprietario;
e che però nel 2019 , interrotto senza preavviso ogni Per_1 rapporto con lui, non aveva più provveduto a pagargli la somma di € 7.750,00, pari a quanto ricavato quell'anno dalla vendita del raccolto di grano duro, al netto di alcune spese rendicontate.
Si è costituito e, nel lamentare la genericità e contraddittorietà delle avverse allegazioni, Persona_1 ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa, a tal fine esponendo che nel 2018, per via delle precarie condizioni di salute, si era fatto affiancare e spesso sostituire da nella cura del proprio fondo in cambio di Parte_1
1 una remunerazione per i lavori e, a discrezione, di una minima parte del ricavato del raccolto;
che però già quello stesso anno, a seguito di una flessione dei ricavi legata all'infelice scelta – presa dall'aiutante contro il suo volere – di coltivare metà campi a ceci anziché a grano duro, si erano verificate tra loro divergenze che avevano condotto alla cessazione di ogni rapporto;
e che comunque nessuna somma a titolo di contributo era mai stata versata da all'inizio dell'annata agraria (poiché ogni rapporto veniva regolato alla Parte_1 fine del raccolto), così come nessuna spesa – tanto meno nell'anno 2019 – era mai stata anticipata dall'attore.
Suscitato il contraddittorio sulla questione – rilevata d'ufficio – della competenza della sezione specializzata agraria, con ordinanza del 16.2.23 il Tribunale di Foggia ha dichiarato la propria incompetenza in favore di quest'ultimo giudice specializzato, innanzi al quale ha provveduto a riassumere la Parte_1 causa.
Con la sentenza appellata, la Sezione specializzata adìta in riassunzione ha rigettato la domanda attorea sul rilievo della mancata prova del dedotto rapporto agrario e, comunque, degli elementi (contributo, spese, ricavi) ad esso riferiti.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello per chiedere, in riforma della stessa, Parte_1 di dichiarare intervenuto tra le parti un contratto di affitto di fondo rustico, accertandone la durata e il canone secondo legge, con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Alla prima udienza del 26.6.24 è comparso soltanto il difensore dell'appellante, ha riferito di avere appreso del decesso – in data 27.3.24 – dell'appellato e ha ottenuto, al fine di documentare la circostanza, un rinvio alla nuova udienza del 23.10.24, all'esito della quale il giudicante, preso atto del certificato di morte di prodotto dal predetto difensore, ha dichiarato il processo interrotto ai sensi dell'art.300 Persona_1 co.4 c.p.c..
A seguito di una nuova riassunzione ad opera dell'appellante, si sono costituiti e Controparte_1
, quali eredi del defunto , eccependo l'estinzione del giudizio (per Controparte_2 Persona_1 tardiva riassunzione) e, comunque, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui hanno quindi chiesto il rigetto, con conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante alle spese e al pagamento di una somma ex art.96 cpc.
All'udienza del 25.6.25, svoltasi in presenza, le parti hanno discusso e la causa di appello è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
***
E' infondata l'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio, sollevata dagli appellati in riassunzione sul rilievo che, in caso di decesso della parte nel lasso temporale tra l'introduzione dell'impugnazione e la scadenza del termine per la sua costituzione, il processo sarebbe automaticamente interrotto sin dal momento della morte ex art.299 c.p.c. e andrebbe riassunto entro 3 mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo;
e che quindi nella specie, essendo tale conoscenza intervenuta – a seguito di PEC inoltrata al difensore dell'appellante – già in data 14.6.24, la riassunzione (avvenuta il 6.11.24 mediante deposito del ricorso) sarebbe stata tardiva.
Ciò in quanto questa Corte, pur dando atto dell'esistenza di pronunce anche recenti della S.C. nel senso invocato dagli eredi appellati, ritiene di condividere altro prevalente orientamento, autorevolmente avallato dalle SS.UU., secondo cui nel giudizio di impugnazione, in caso di morte della parte costituita in primo grado a mezzo di procuratore, per la regola dell'ultrattività del mandato alla lite il difensore continua a rappresentare la parte – la cui posizione giuridica risulta così stabilizzata – come se l'evento non si fosse verificato, salvo che nel corso del giudizio: si costituiscano gli eredi della parte defunta;
ovvero il procuratore della parte deceduta, munito di procura alle liti valida per gli ulteriori gradi di giudizio, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento; oppure ancora, rimasta la parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.300 co.4 c.p.c. (Cass. 11198/90; SS.UU. 15295/14).
Tale ultima ipotesi si è appunto verificata nel presente giudizio, sicchè il termine per la riassunzione ha preso a decorrere soltanto a partire dall'udienza del 23.10.24 con la documentazione – da parte del difensore
2 dell'appellante – dell'intervenuto decesso della controparte, a ciò conseguendo la tempestività della successiva riassunzione del 6.11.24.
E' invece da condividere, nei termini di cui appresso, l'ulteriore eccezione sollevata in via preliminare dagli eredi dell'originario appellato, secondo cui con l'impugnazione ha introdotto una Parte_1 domanda nuova in violazione del divieto di cui all'art.437 c.p.c..
Ed invero , che in primo grado aveva inequivocabilmente chiesto di condannare la Parte_1 controparte ad adempiere l'obbligazione di pagamento derivante da “rapporti a vario titolo” tra loro intervenuti, nell'atto di appello afferma di avere piuttosto avanzato in quella sede una richiesta di condanna di al “risarcimento” del danno da inadempimento del predetto obbligo;
e comunque non ripropone la Per_1 domanda di condanna avanzata in primo grado (il cui rigetto è dunque da ritenersi ormai coperto da giudicato) ma, piuttosto, chiede di “…dichiarare intervenuto tra le parti un contratto agrario – affitto di fondo rustico a coltivatore diretto;
applicarsi alla regolamentazione verbale degli accordi quanto disposto in via inderogabile dalla L. 203/1982 in ordine alla durata del contratto e al giusto canone da determinarsi secondo
i parametri di riferimento;
ripristinare il rapporto in essere indicando la scadenza naturale…”.
Si tratta tuttavia, come esattamente rilevato dagli eredi sin dalla loro costituzione, di circostanze di fatto e di diritto che in primo grado non erano mai state allegate né avevano mai costituito oggetto di una specifica domanda di accertamento, essendosi in quella sede limitato ad invocare, a Parte_1 fondamento della sua pretesa di pagamento non riproposta in appello, indefiniti rapporti “a vario titolo”; con la conseguenza che, sotto questo aspetto, l'impugnazione in esame è irrituale perché propone nova processuali in violazione dei divieti di legge.
Nella misura residua in cui il gravame può ritenersi ammissibile, in quanto volto a riproporre la generica richiesta (di accertamento dell'esistenza di un titolo negoziale giustificativo del diritto al pagamento) implicitamente contenuta nella domanda di condanna all'adempimento dell'obbligazione contrattuale proposta in primo grado, esso è da ritenersi senz'altro non suscettibile di accoglimento.
E' agevole rilevare, infatti, che con l'unico motivo di impugnazione si limita a Parte_1 confermare di avere invocato sin dall'inizio un rapporto di natura agraria (rispetto al quale – come detto – tenta irritualmente di indicare elementi di specificazione mai allegati prima di allora), e ne chiede l'accertamento, senza però formulare specifiche censure idonee a demolire il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, secondo il quale l'esistenza del rapporto contrattuale agrario da lui invocato non può ritenersi provata, tenuto conto: che il suo stesso difensore, nell'interloquire sulla questione di competenza sollevata d'ufficio, ha negato l'esistenza di un contratto di affitto tra le parti e dedotto che il suo assistito si era limitato a eseguire lavori su incarico del proprietario;
che coerente con tale ultimo inquadramento è l'allegazione dell'attore di avere sostenuto spese in nome e per conto del proprietario e non già nell'interesse proprio nell'ambito di un'autonoma gestione produttiva del fondo;
e che, comunque, non vi è prova documentale degli elementi costitutivi della domanda, né a tale carenza possono supplire le generiche prove orali articolate dalla parte.
Anzi a ben vedere l'appellante, lungi dal muovere chiare e specifiche censure alle ragioni di decisione contenute nella sentenza appellata, introduce ex novo ulteriori elementi di incertezza e contraddizione, da un lato inspiegabilmente declinando come domanda di risarcimento (non riproposta) quella che in origine era una domanda di adempimento, dall'altro lato allegando per la prima volta che il canone (pari ad € 2.200- 2.500,00) veniva da lui pagato non già all'inizio dell'annata agricola ma alla fine della stessa, in forma di detrazione dal ricavato a lui spettante.
Alla luce di quanto sopra, l'appello in esame, per la parte in cui è ammissibile, è del tutto infondato e va rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Per il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo sulla base ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 13.08.2022 n. 147 ed in relazione al valore della causa ed all'attività difensiva svolta.
3 Va rigettata, invece, la domanda di parte appellata di condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c., non ricorrendo i presupposti di legge per tale statuizione.
Si dà atto, infine, che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione Agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione specializzata agraria n. Parte_1
2810/2023 del 10.11.23:
1) Rigetta l'appello;
2) Rigetta la domanda degli appellati ex art.96 c.p.c.;
3) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado, che liquida nella misura di € 4.800,00 per compensi professionali, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Agraria della Corte, il 25.6.2025
Il Consigliere est.
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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