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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9566 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5011/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SA TERNI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5011/2023 promossa da:
(c.f. , in proprio e in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (c.f. Persona_1 [...]
, e (c.f. ) residenti a [...] Parte_2 C.F._3
Lecco n. 3 dal 4.12.1997; (c.f. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._4
in Via Lecco n. 6 ; (c.f. ) residente a [...] C.F._5
n. 7 dal 7.1.2011; (c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._6 Parte_4
) e (c.f. ), residenti a CodiceFiscale_7 Parte_5 C.F._8
Milano in Via Lecco n. 7 dal 11.4.1997; (c.f. Controparte_3
residente a [...] dal 19.8.1998; C.F._9 [...]
(c.f. ), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità CP_4 C.F._10
genitoriale sui figli minori (c.f.. e (c.f. Persona_2 C.F._11 Parte_6
), e c.f. tutti residenti a [...]C.F._12 Parte_7 C.F._13
in Via Lecco n. 8 dal 28.10.1998; ,( ), Parte_8 C.F._14 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._15 Parte_10
) e (c.f. ) tutti residenti a [...]in C.F._16 Parte_11 C.F._17
Via Lecco n. 8 ; (c.f. ), in proprio e in qualità di Parte_12 C.F._18
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (c.f. Persona_3
, e (c.f. ) tutti residenti a C.F._19 Parte_13 C.F._20
Milano in Via Lecco n. 10 dal 11.4.1997; (c.f. ) residente a CP_5 C.F._21
pagina 1 di 15 Milano in Via Lecco n. 10; (c.f. ), residente a [...]Controparte_6 C.F._22
in Largo Fra Paolo Bellintani n. 2 dal 5.8.1997; (c.f. Controparte_7
), residente a [...]in Largo Fra Paolo Bellintani n. 2 dal 11.4.1997; C.F._23
(c.f. , residente a [...] Controparte_8 C.F._24
dal 16.1.2017; (c.f. ), residente a [...] C.F._25
DI n. 8; (c.f. Fisc. ), residente a [...] C.F._26
LO DI n. 24 ; (c.f. ) residente in [...] C.F._27
Melzo n. 12; (c.f. ), residente in [...] ; CP_12 C.F._28 [...]
(c.f. ), residente a [...]; CP_13 C.F._29 [...]
( ), residente a [...] ; Controparte_14 CodiceFiscale_30
(c.f. ), residente a [...] ; Parte_14 C.F._31
(c.f. e (c.f. Parte_15 C.F._32 Parte_16
) entrambi residenti a [...], tutti rappresentati e difesi, C.F._33
unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Roberto Risotti PP LI e DO RI
NI con studio a Milano in C.so Sempione n. 87, dove sono elettivamente domiciliati;
ATTORI contro
, (c.f. ) con sede in Milano, Palazzo Marino, Piazza della Scala Controparte_15 P.IVA_1
n. 2, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso, come da procura Persona_4
generale alle liti in data 15.03.2023, Repertorio 75374.15798 FZ, Raccolta n. 15798, Notaio dott. del Collegio Notarile di Milano, dagli avv.ti Antonello Mandarano, Enrico Persona_5
Barbagiovanni, Avv. Angela Bartolomeo , AL Pelucchi , Irma Marinelli, MA Autieri,
SA RI LI e TE RD dell'Avvocatura Comunale, presso i cui uffici in Milano,
Via della Guastalla n. 6, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
E con l'intervento di
Controparte_16
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Roberto Risotti CP_17
PP LI e DO RI NI con studio a Milano in C.so Sempione n. 87, dove sono elettivamente domiciliati;
pagina 2 di 15
INTERVENUTI
Conclusioni: per parte attrice e parte intervenuta: “1) nel merito, accertare e dichiarare che i rumori legati al fenomeno della c.d. movida e provenienti nelle ore serali e notturne dalle pubbliche vie del quartiere Lazzaretto-Melzo di Milano superano la normale tollerabilità e - per l'effetto - ordinare ex art. 844 c.c. al , in persona del suo Sindaco in carica, la Controparte_15 cessazione immediata delle immissioni sonore eccessive e/o di adottare efficaci misure sia per ricondurre tali immissioni entro i limiti della normale tollerabilità e sia per impedire le altre già descritte conseguenze negative per gli attori e gli intervenuti;
2) ordinare al , in persona del suo Sindaco in carica, ai sensi e per effetti di cui all'art. 614 Controparte_15 bis c.p.c., il pagamento di una penale, in favore di ciascun attore e intervenuto, pari a € 100,00 (cento), ovvero quell'altra somma maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di sua giustizia stabilire, per ogni giorno di ritardo nell'adempiere al predetto ordine;
3) accertare e dichiarare che l'inquinamento acustico derivante dalla c.d. movida nella suindicata zona Lazzaretto-Melzo di Milano e le altre dedotte conseguenze negative hanno provocato agli attori e agli intervenuti i descritti danni psico-fisici e materiali (che si perpetuano nel tempo) e – per l'effetto - condannare il CP_15 convenuto, in persona del suo Sindaco in carica, a pagare ex art. 2043 e/o 2051 c.c. a ciascuno degli attori e degli intervenuti la somma di € 90.000,00 (novantamila) ovvero quegli altri importi maggiori o minori che dovessero essere accertati in corso di causa ovvero essere stabiliti di giustizia da questo Ill.mo Tribunale (eventualmente diversificati in ragione di particolari situazioni e/o parametrati dal rispettivo periodo di residenza nel quartiere Lazzaretto-Melzo di Milano), a titolo di risarcimento dei danni materiali e/o da inabilità temporanea e parziale e/o da stress e/o da disagio esistenziale e/o biologico e/o morale e/o alla vita di relazione rispettivamente subiti dai medesimi;
in ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidate dal 24.7.2020 (data della diffida) ovvero, in via subordinata, dalla domanda al soddisfo;
comunque, con vittoria di spese e compensi tutti del presente giudizio, compresi quelli della procedura cautelare instaurata in corso di causa e i costi sia dell'esperita CTU che di CTP;
sentenza provvisoriamente esecutiva. In via istruttoria, gli attori e gli intervenuti insistono per l'accoglimento delle richieste istruttorie già dedotte con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 10.10.2023 e chiedono che – occorrendo - venga disposta ex a0rt. 258 e 259 c.p.c. l'ispezione dei luoghi, ossia delle pubbliche vie del quartiere Lazzaretto-Melzo di Milano, durante una o più sere di fine settimana”; per parte convenuta: “In via preliminare di rito: - dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione a tutte le domande aventi ad oggetto il sindacato sull'operato del e Controparte_15 ordini di facere;
- dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio e di legittimazione passiva del;
Controparte_15 nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., rigettando per l'effetto la domanda. Nel merito, in via principale: rigettare le domande tutte formulate nei confronti del in quanto infondate e non provate non Controparte_15 essendo ravvisabile alcun inadempimento né alcuna responsabilità in relazione all'asserito evento dannoso lamento. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione dell'istanza di interpello e dell'istanza di prova per testi”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio il , Controparte_15 deducendo che:
- abitavano a Milano nel c.d. Quartiere Lazzaretto-Melzo c.d. , meglio Controparte_18 identificato in citazione, all'interno del quale, dal 2016, nelle ore serali e notturne si verificava il fenomeno della c.d. movida;
- tale fenomeno determinava emissioni sonore superiori alla normale tollerabilità, cagionando un danno alla loro salute e incolumità psico-fisica;
- la c.d. movida comportava, altresì, il deprezzamento delle loro unità immobiliari, il danneggiamento degli stabili del quartiere e delle autovetture ivi posteggiate, nonché una generale situazione di degrado e insicurezza, come più volte segnalatao al Comune di Milano, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro. Chiedevano di ordinare al Milano la cessazione delle immissioni ovvero l'adozione di CP_15 misure idonee a ridurre dette immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità ai sensi pagina 3 di 15 dell'art. 844 c.c., con pronuncia accessoria ex art. 614bis c.p.c., e di condannarlo al risarcimento del danno subito a causa dell'esposizione alle stesse. Instauratosi il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta il Controparte_15 preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ed proprio difetto di legittimazione passiva;
, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dagli attori, almeno con riferimento ai fatti risalenti agli anni 2016 e 2017; nel merito contestava la propria responsabilità in ordine al danno prospettato da parte attrice.
Quindi depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., spiegavano intervento nel giudizio
[...]
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_16
e aderendo alla ricostruzione in fatto e in diritto degli attori e spiegando CP_16 CP_17 la medesima domanda degli attori .
Respinte le istanze istruttorie di parte attrice e intervenuta era ammessa consulenza tecnica d'ufficio fonometrica;
quindi la causa era posta in decisione , sulle conclusioni come precisate all'udienza del sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., , previa assegnazione dei termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.
*** *** ***
In via preliminare, devono esaminarsi le eccezioni di carenza di giurisdizione ordinaria, di difetto di legittimazione passiva e di mancata integrazione del contraddittorio sollevate da parte convenuta.
La preliminare eccezione afferente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario non è fondata. Per giurisprudenza pacifica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sul criterio del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio 1.
Nel caso in esame, gli attori hanno agito per la tutela dei loro diritti fondamentali alla salute, all'inviolabilità del domicilio, alla sicurezza pubblica e di proprietà privata – asseritamente lesi dalle immissioni sonore provocate nel quartiere in cui risiedono dal fenomeno della c.d. movida – chiedendo l'adozione, da parte della pubblica amministrazione convenuta, dei provvedimenti necessari al contenimento della rumorosità proveniente dalle pubbliche vie, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire a più riprese che “in tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda, proposta dai cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della Pubblica Amministrazione a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali o non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza, da parte della Pubblica Amministrazione, delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e di prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al
Giudice Ordinario non solo per conseguire la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni, ma anche per ottenere la condanna a un 'facere', tale domanda non investendo scelte e atti amministrativi della Pubblica Amministrazione, ma un'attività soggetta al principio del 'neminem laedere”2. 2 Cass. civ., Sez. Unite, ord. 12.10.2020 n. 21993; in senso conforme, Cass. civ., Sez. Unite, ord. 31.01.2025 n. 2312; Cass. civ. Sez. Unite, ord. 23.05.2023 n. 14209; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 13.04.2023 n. 9837; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 23.02.2023 n. 5668; Cass. civ. Sez. Unite, ord. 15.09.2022 n. 27175. pagina 4 di 15 La pretesa azionata dagli attori, dunque, essendo finalizzata a far valere, tra gli altri, il diritto soggettivo inviolabile alla salute – garantito dall'art. 32 Cost. e rispetto a cui la pubblica amministrazione è “priva di qualsiasi potere di affievolimento” 3 – non concerne l'esercizio del potere amministrativo, ma un comportamento materiale di pura inerzia delle autorità pubbliche, suscettibile di comprometterne il nucleo essenziale 4.
Ne consegue che la controversia per cui è causa ricade nella giurisdizione ordinaria. Parimenti, risulta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto sulla base del rilievo per cui le domande attoree rinverrebbero la propria causa petendi in una condotta illecita imputabile a soggetti terzi rispetto al . Controparte_15
Detta eccezione, infatti, concernendo il difetto di titolarità passiva del diritto sostanziale azionato dagli attori e non la carenza di legitimatio ad causam, attiene al merito del giudizio e non alle condizioni dell'azione. 5 Infine, il convenuto, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha eccepito il difetto integrazione del contraddittorio, assumendo che gli attori avrebbero dovuto chiamare in causa i gestori dei locali ubicati nel quartiere e le persone fisiche cui sarebbero direttamente riconducibili le immissioni rumorose per cui è causa. L'eccezione risulta infondata, atteso che, da un lato, nel caso di specie non pare configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario – in quanto le domande attrici sono state proposte nei confronti del CP_15 in qualità di ente proprietario delle pubbliche vie, come tale responsabile delle propagazioni rumorose provenienti dalle stesse e dei conseguenti danni cagionati a terzi – e, dall'altro, qualora il convenuto avesse ritenuto il fatto dannoso imputabile anche ad altri soggetti, avrebbe potuto formulare tempestivamente la relativa chiamata in causa nella comparsa di costituzione e risposta.
Ciò posto, nel merito, devesi osservar quanto segue . Con la prima domanda, la parte attrice e la parte intervenuta hanno agito ai sensi dell'art. 844 c.c., chiedendo di accertare che i rumori correlati al fenomeno della c.d. movida all'interno del quartiere
Lazzaretto-Melzo di Milano superano la soglia della normale tollerabilità e, di conseguenza, di ordinare al Comune di Milano la cessazione delle immissioni sonore ovvero l'adozione delle misure necessarie a ridurle, con condanna accessoria ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. L'art. 844 c.c. riconosce in capo al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni che superano la soglia della “normale tollerabilità” senza essere giustificate da “esigenze della produzione” il diritto alla cessazione delle stesse, nonché al risarcimento del danno.
Dunque, non sono previsti criteri o obblighi metodologici specifici per accertare il livello della normale tollerabilità, ma rimette tale valutazione alla discrezionalità del giudice, limitandosi ad ancorarla alla “condizione dei luoghi”. Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, le immissioni rumorose si reputano eccedenti la soglia della normale tollerabilità quando violano i limiti previsti da leggi e regolamenti di natura pubblicistica – come tali posti a presidio di interessi di carattere generale – ovvero quando, pur rispettando detti parametri, superano di 3dB il rumore di fondo caratteristico del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti.6
In altri termini, le norme di diritto pubblico costituiscono i criteri minimi di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni, sicché da essi il giudice può discostarsi solo per assicurare una tutela più estesa al privato, ove pervenga cioè ad un giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. in presenza di immissioni che, pur contenute nei limiti di legge, superino di 3db il rumore di fondo, risultando idonee ad arrecare un sensibile pregiudizio al singolo.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda ex art. 844 c.c., deve, dunque, verificarsi, in primo luogo, se gli attori, all'interno delle proprie abitazioni, siano esposti ad immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità.
Sul punto, la consulenza fonometrica espletata in corso di causa ha evidenziato che:
- “il quartiere Lazzaretto-Melzo è ubicato in zona semicentrale a Milano e risulta delimitato dalle seguenti vie: Oberdan, Viale Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Viale Tunisia, Via Melzo, Via Lambro e Via Paolo Mascagni” (p. 6 elaborato peritale);
- tale area rientra nella classe IV (aree di intensa attività umana) del Piano di Zonizzazione acustica comunale;
- dalle rilevazioni fonometriche eseguite dall'ARPA tra il 2016 e il 2022 e dall' tra il 2021 e il CP_19
2023, si evince il superamento dei limiti previsti dalla normativa pubblicistica in diece dei dodici procedimenti espletati dal primo ente e in una percentuale che varia dall'81% al 100% dei periodi notturni presi in considerazione dal secondo;
- il consulente tecnico incaricato ha preso atto del fatto che, dai sopralluoghi svolti al fine di individuare le unità abitative da cui effettuare le misurazioni fonometriche, via LO DI, in corrispondenza delle abitazioni attoree ubicate presso i civici 24 e 8, non risulta interessata dal fenomeno della c.d. movida;
- i punti di misura sono stati collocati presso quattro appartamenti attorei prospicienti via Melzo, via
Lecco e via Tadino e siti, rispettivamente, ai piani primo, secondo e terzo;
- i rilievi fonografici sono stati effettuati dalle 22.00 dell'8.06.2024 alle 6.00 del 9.06.2024;
- quanto ai parametri utilizzati, sono stati presi in considerazione, rispettivamente, “il riferimento normativo di carattere pubblicistico per quanto concerne la verifica del valore di immissione sonora assoluta nel periodo di riferimento notturno, da valutarsi in ambiente esterno” e il “il riferimento giurisprudenziale di cui al 1° comma dell'art. 844 del Codice Civile (C.C.) per la verifica delle lamentate immissioni di rumore all'interno degli ambienti abitativi”, non potendo, invece, trovare applicazione – né, peraltro, essendo oggetto di quesito peritale – i “valori limite differenziali d'immissione, indicati all'art. 4 del D.P.CM. 14.11.97 (…), validi per l'ambiente abitativo, (…) in quanto la rumorosità non è riconducibile ad una singola attività produttiva, commerciale o professionale ma in generale al fenomeno della cd “movida” per cui indistintamente riconducibile alla presenza di persone che permangono nelle pubbliche vie in fronte ai pubblici esercizi” (pp.18-19 elaborato peritale);
- sulla base delle misurazioni effettuate, il CTU ha riscontrato il superamento del valore di immissione sonora assoluta previsto dalla normativa pubblicistica per la zona oggetto di giudizio, come riportato nella seguente tabella:
(p. 44 elaborato peritale);
pagina 6 di 15 - quanto al paramento della normale tollerabilità, è, altresì, emerso “un superamento costante ad ogni orario dei limiti di normale tollerabilità nella condizione a finestre aperte per tutti gli alloggi con un valore massimo -inteso come differenza tra rumorosità intrusiva e rumorosità di fondo (L95-L95) pari a 32,2 dbA in corrispondenza dell'appartamento di via Melzo 12”, nonché “un superamento costante ad ogni orario dei limiti di normale tollerabilità nella condizione a finestre chiuse per tutti gli alloggi (salvo pochi percentili bassi nell'ultima ora di rumore intrusive e solo per gli alloggi di Via Tadino e via Melzo) con un valore massimo -inteso come differenza tra rumorosità intrusiva e rumorosità di fondo (L95-L95) pari a 22,5 dbA in corrispondenza dell'appartamento di via Lecco” (p. 44 elaborato peritale);
- quanto alla fonte delle immissioni, “le sorgenti di rumore prevalenti sono chiaramente riconducibili in via principale al rumore antropico della gente che staziona fuori dai locali e/o dai dehors ed in via minore alla musica diffusa proveniente da alcuni locali” (p. 45 elaborato peritale). Dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa – che va integralmente condivisa per congruità e logicità della stessa – è, pertanto, emersa la presenza, all'interno del quartiere Lazzaretto-Melzo, di immissioni rumorose eccedenti sia i limiti fissati dalla normativa pubblicistica sia il menzionato criterio differenziale di elaborazione giurisprudenziale.
Ciò si evince, in particolare, dalle rilevazioni fonometriche effettuate dal consulente tecnico nel corso della perizia, dalle misurazioni realizzate dall'ARPA in via Lambro tra il 19.05.2022 e il 23.05.2022 – che, diversamente dagli ulteriori dati raccolti dall'ente non riguardano uno specifico esercizio commerciale (p. 32 elaborato peritale) – e dai rilievi dell' relativi al periodo compreso tra il CP_19
2021 e il 2023.
Deve, peraltro, osservarsi che il convenuto non ha contestato l'effettiva esistenza di immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità, ma si è limitato, da un lato, ad evidenziare che, sulla base della ctu, l'area interessata risulta meno estesa rispetto a quanto prospettato dagli attori, che le misurazioni dell'ARPA, ad eccezione di quella riportata nel protocollo del 13.06.2022, riguardano singoli esercizi commerciali e che, dalle 2.00 in poi si riscontra un sensibile calo della rumorosità e, dall'altro, ad eccepire la propria carenza di titolarità passiva rispetto al rapporto dedotto in causa.
Né le osservazioni presentate dal convenuto in relazione alla consulenza tecnica non appaiono CP_15 idonee a confutarne le risultanze. In primo luogo, per quanto concerne l'area interessata dalle immissioni rumorose, il fatto che il consulente incaricato abbia escluso la presenza di c.d. movida in corrispondenza delle abitazioni attoree ubicate in via DI presso i civici 24 e 8 assume importanza esclusivamente sul piano risarcitorio, senza incidere sensibilmente sulla superficie oggetto di inibitoria. Infatti, via DI interseca via
Lazzaretto, via Settala e via Lecco, tre delle vie in cui il fenomeno della c.d. movida è maggiormente intenso. Pertanto, la circostanza per cui, all'altezza dei civici considerati, il consulente tecnico non abbia riscontrato la presenza di assembramenti antropici non appare di per sé idonea ad escludere l'intera via DI dalla pronuncia ex art. 844 c.c. Inoltre, con riferimento alle rilevazioni dell'ARPA, atteso che la presente controversia è stata instaurata nei confronti del di Milano e non dei gestori dei singoli esercizi commerciali ubicati nel CP_15 quartiere, nel valutare la presenza di immissioni eccedenti la soglia della normale tollerabilità si è tenuto conto esclusivamente della misurazione effettuata in via Lambro tra il 19.05.2022 e il
23.05.2022 e protocollata in data 13.06.2022.
Infine, benché dalle 2.00 in poi emerga un calo della rumorosità, le immissioni risultano in ogni caso eccedenti la soglia della normale tollerabilità e violano, pertanto, la disciplina di cui all'art. 844 c.c. Attesa l'effettiva esistenza di immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità, deve, dunque, esaminarsi l'eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto sollevata dal convenuto. pagina 7 di 15 Il Comune di Milano, in particolare, ha evidenziato, da una parte, di non essere l'autore materiale delle immissioni e, dall'altra, di non avere l'obbligo giuridico di farle cessare. Infatti, secondo la prospettazione di parte convenuta, detto obbligo non sarebbe previsto da nessuna disposizione legislativa – non versandosi nel caso di specie di un'ipotesi di responsabilità correlata alla proprietà della rete viaria – e, inoltre, esisterebbero specifiche obbligazioni in tal senso in capo ai titolari dei pubblici esercizi.
Detta eccezione non è fondata. Deve, infatti, osservarsi che la domanda ex art. 844 c.c. prescinde dall'accertamento della colpa e presuppone soltanto la verifica dell'esistenza della propagazione molesta e della sua provenienza dal fondo di proprietà del vicino. L'obbligo di provvedere per far cessare le emissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità è insito nel diritto di proprietà stesso e, pertanto, non può che gravare sul proprietario del fondo.
In altri termini, ai fini della domanda in esame, è irrilevante che il proprietario del fondo non coincida con l'autore materiale delle emissioni, né occorre una specifica normativa che configuri un obbligo di cessazione delle stesse a suo carico, essendo detta obbligazione già prevista dall'art. 844 c.c. Peraltro, la presenza di norme che disciplinano il comportamento del proprietario della rete viaria (in particolare, quanto agli obblighi manutentivi) non esclude che questi possa rispondere anche a diverso ed ulteriore titolo, quale quello concretamente dedotto in causa, fondato sull'art. 844 c.c., nonché sulle norme generali in tema di responsabilità extracontrattuale. Ne consegue, sul piano processuale, che “l'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono” .7 Nel caso in esame, dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa è emerso che “le sorgenti di rumore prevalenti sono chiaramente riconducibili in via principale al rumore antropico della gente che staziona fuori dai locali e/o dai dehors ed in via minore alla musica diffusa proveniente da alcuni locali” (p. 45 elaborato peritale). Le immissioni eccedenti la soglia della normale tollerabilità non provengono, dunque, dai singoli esercizi commerciali ubicati nel quartiere, ma dalla strada, di cui il Comune di Milano è proprietario e sul quale, pertanto, non può che gravare l'obbligo di farle cessare. Detta conclusione appare, peraltro, coerente non soltanto con il quadro normativo di riferimento, ma anche con la giurisprudenza di legittimità.
In particolare, in una vicenda analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “la Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere"”.8 Tanto premesso, atteso che il è proprietario delle vie da cui provengono le Controparte_15 immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità, la domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 844 c.c. è fondata e deve essere accolta, eccezion fatta esclusivamente per le pretese azionata in giudizio da e , che, come chiarito dalla consulenza Controparte_10 CP_9 tecnica, in quanto residenti presso i civici 24 e 8 di via LO DI, non risultano interessati dalle immissioni correlate al fenomeno della c.d. movida. Quanto al contenuto dell'inibitoria ex art. 844 c.c., attesa la complessità della situazione oggetto di causa – che necessita di una valutazione discrezionale dell'amministrazione in relazione all'utilizzo delle proprie risorse – appare preferibile assumere una pronuncia di condanna ad un facere generico, senza l'indicazione degli specifici rimedi da adottare per ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità.9
Pertanto, ritiene il Tribunale che debba ordinarsi al di far cessare le immissioni Controparte_15 rumorose superiori alla soglia della normale tollerabilità (così come definita dal CTU senza che sul punto sia stata formulata alcuna censura e ad eccezione delle immissioni sporadiche) nelle ore serali e notturne nelle quali la violazione è stata denunciata e constata dalla ctu, e cioè dalle ore 22 di sera fino alle 6 del mattina. In particolare, esse andranno ridotte con riferimento ai limiti dettati dalla zonizzazione acustica del territorio e dalla normativa regolante la materia per le ore serali e notturne e la relativa verifica andrà poi condotta con le medesime modalità e con i medesimi criteri seguiti dal Perso CTU Ing. Gli attori hanno proposto, altresì, la domanda accessoria di cui all'art. 614bis c.p.c.. In base a detta disposizione, “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza”. Inoltre, il giudice può fissare un termine di durata della misura e, per determinare l'ammontare della somma dovuta, tiene conto “del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni circostanza utile”. Nella specie, sussistono i presupposti per l'adozione dell'astreinte ex art. 614bis c.p.c. Infatti, l'ordine di far cessare le immissioni oggetto di causa rappresenta un provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro e, parimenti, nel corso del giudizio, non sono emersi elementi da cui potersi inferire la manifesta iniquità della penale. Per le ragioni che si esporranno contestualmente all'esame delle domande risarcitorie proposte dagli attori, risulta opportuno quantificare la penale in € 4,00 giornalieri per ciascuno degli stessi, con la sola eccezione – per le ragioni già evidenziate – di e . Controparte_10 CP_9
Attesa la complessità degli interessi che si contrappongono e la necessità, per il Comune di Milano, di valutare l'allocazione delle risorse a propria disposizione per far cessare le immissioni intollerabili, si ritiene equo assegnare al convenuto un "termine di grazia" per adempiere all'ordine giudiziale. La misura coercitiva viene, quindi, prevista per il ritardo nel ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità decorrente dalla scadenza di un termine dilatorio determinato in sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.
La parte attrice e la parte intervenuta hanno agito, altresì, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2059 c.c., chiedendo l'accertamento dei danni patiti a causa del fenomeno della c.d. movida a far data dal 2016 e la conseguente condanna del al risarcimento del danno. Controparte_15 In particolare, hanno lamentato che l'enorme afflusso di persone che quasi quotidianamente, nelle ore serali, si riversa all'interno del quartiere Lazzaretto-Melzo comporta il protrarsi dell'inquinamento 9 in senso conforme, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198. pagina 9 di 15 acustico sino a notte fonda, il verificarsi di frequenti episodi di criminalità, vandalismo, insudiciamento e imbrattamento, nonché l'impossibilità sia per gli abitanti della zona sia per i mezzi di soccorso di accedere all'area, con conseguente deprezzamento degli immobili ivi ubicati. Detto fenomeno – non adeguatamente fronteggiato dal Comune di Milano – ha determinato negli attori una condizione persistente di insonnia, nervosismo, stanchezza, stress, ansia, tensione psicologica, frustrazione, insicurezza, depressione, difficoltà di concentrazione e sbalzi d'umore, cagionando la lesione dei loro diritti alla quiete e al riposo, alla salute e all'incolumità psico-fisica, all'inviolabilità del domicilio, alla sicurezza pubblica e al rispetto della vita privata e familiare.
Sulla base di ciò, hanno quantificato equitativamente il danno patito da ciascun attore e da ciascun intervenuto nella somma di € 50,00 a notte, da moltiplicarsi per cinque sere a settimana a far data dal 2016, con scomputo di un periodo pari a sei mesi coincidente con la durata del c.d. lockdown totale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sul piano probatorio, a sostegno delle proprie pretese, hanno prodotto numerosi articoli di giornale pubblicati su più quotidiani sin dal 2016, svariate fotografie e video rappresentativi dello stato dei luoghi in periodi diversi dell'anno, la diffida stragiudiziale e la denuncia-querela notificate al Comune nel 2020, una perizia fonometrica di parte del 2022, nonché la documentazione medica relativa a e ad . Parte_12 Controparte_4 Rispetto alla domanda risarcitoria, il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nonché, nel merito, l'insussistenza della responsabilità della pubblica amministrazione in ordine al danno prospettato.
In particolare, il ha escluso la propria responsabilità rispetto ai fatti per cui è causa, Controparte_15 evidenziando l'imputabilità delle immissioni rumorose ai titolari dei pubblici esercizi ubicati nel quartiere ed ai relativi avventori, nonché la propria carenza di competenza in materia di ordine pubblico, con conseguente impossibilità di intervenire per allontanare le persone presenti sulla pubblica via. L'ente convenuto ha, altresì, eccepito l'assenza di colpa, deducendo di non essere rimasto inerte a fronte delle doglianze dei residenti del quartiere ed enumerando le molteplici iniziative adottate per contrastare il fenomeno della c.d. movida.
Infine, ha eccepito la mancata prova del danno da parte degli attori e degli intervenuti, contestandone, altresì, la quantificazione. In primo luogo, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione. Ai sensi dell'art. 2947 co. 1 c.c., “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. Pertanto, dal momento che l'atto di citazione è stato notificato al in data Controparte_15
30.01.2023, il diritto al risarcimento dei danni per i fatti anteriori al 30.01.2018 risulta prescritto.
Infatti, né la diffida stragiudiziale del 24.07.2020 (doc. 8 parte attrice) né la querela del 15.12.2020
(doc. 9 parte attrice) risultano idonee ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., attesa l'assoluta genericità delle stesse e l'assenza di qualsiasi riferimento alla pretesa risarcitoria – non potendosi ritenere ex se sufficiente a tal fine il mero richiamo alla possibilità di agire in giudizio (ex multis. 10
In relazione ai fatti successivi al 30.01.2018 nel merito devesi osservare che la responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. presuppone la condotta – attiva o omissiva – dolosa o colposa dell'agente, il verificarsi di un danno (c.d. danno evento), la sussistenza di un nesso di causalità 10 Cass. civ., Sez. III, 29.04.2005 n. 8988. pagina 10 di 15 materiale tra condotta e danno – da accertarsi secondo il criterio del più probabile che non – e, infine, il c.d. danno conseguenza, legato al danno materiale da un rapporto di causalità giuridica.
Nel caso di specie, risulta provata, quantomeno a far data dal maggio del 2021, la presenza, nel quartiere Lazzaretto-Melzo, di immissioni intollerabili riconducibili al fenomeno della c.d. movida. Detta circostanza emerge, in particolare, dai rilievi periodici eseguiti dall' tra il 20.05.2021 e il CP_19
26.06.2023 (pp. 33-34 elaborato peritale), dalla misurazione fonometrica dell'ARPA effettuata dal
19.05.2022 al 22.05.2022 (p. 32 elaborato peritale), nonché dalle risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa. Inoltre, la presenza di c.d. movida all'interno del quartiere si evince dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dal Infatti, l'ente convenuto ha adottato, sin dal 2021, Controparte_15 numerosi provvedimenti con cui ha preso atto della presenza del fenomeno nella zona oggetto di causa e ha intrapreso diverse iniziative volte a fronteggiarlo (docc. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 40 parte convenuta). L'esistenza della c.d. movida appare, altresì, suffragata, seppur su in piano meramente indiziario, dalle risultanze della perizia fonometrica di parte risalente all'ottobre del 2021 (doc. 5 parte attrice), dai numerosi articoli di giornale prodotti in giudizio (doc. 4 parte attrice) e dai contenuti visivi depositati dagli attori – di cui deve ribadirsi l'ammissibilità nel presente giudizio, attesa la tempestività della relativa istanza e la sussistenza delle esigenze difensive sottese alla stessa, e che, pur non recando data certa, appaiono comunque sintomatici di una condizione protrattasi per un lungo periodo, come si desume dal diverso abbigliamento dei soggetti ripresi – (docc. 3 e 12 parte attrice).
È peraltro ragionevole desumere che il fenomeno acustico non si sia modificato negli intervalli tra una misurazione e l'altra. Sarebbe, infatti, contrario alla logica e al senso comune ritenere che gli interventi tecnici abbiano colto, casualmente, nell'arco temporale di quattro anni, i soli momenti di superamento dei limiti. 11.
Quanto al periodo di tempo compreso tra il 30.01.2018 e il 20.05.2021, non vi è prova che la c.d. movida abbia provocato immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità. Le rilevazioni fonometriche afferenti a detto periodo, infatti, non riguardano le emissioni rumorose provenienti dalla strada pubblica, ma esclusivamente quelle prodotte da singoli esercizi commerciali
(pp. 27-31 elaborato peritale). Inoltre, deve escludersi che l'ulteriore documentazione prodotta dagli attori sia ex se idonea a provare l'esistenza del fatto dannoso, in quanto gli articoli di giornale (doc. 4 parte attrice) non forniscono alcuna informazione circa l'entità delle immissioni, le fotografie e i video non recano data certa (docc. 3, 12 parte attrice) e la diffida stragiudiziale e la denuncia querela notificate al Comune di Milano (docc.
8-9 parte attrice) sono atti di parte. Quanto all'area interessata dalle immissioni riconducibili alla c.d. movida, non vi è prova che la stessa ricomprenda via LO DI all'altezza dei civici 8 e 24, presso cui risiedono e Controparte_10
. Da un lato, infatti, il consulente tecnico ha evidenziato che “in fase di sopralluogo in CP_9 corrispondenza della via LO DI civico 24 (attore A) e civico 8 (attore I) non è risultata interessata dalla c.d. movida” (p. 23 elaborato peritale) e, dall'altro, non vi sono risultanze probatorie specificamente riferibili alle predette abitazioni. Pertanto, non essendovi prova del fatto dannoso, le domande risarcitorie proposte da e devono essere respinte Controparte_10 CP_9
Non appare invece fondato il rilievo di parte convenuta, in base a cui “per i rilievi fonometrici eseguiti in Largo Bellintani angolo via Palazzi non vi sono superamenti del valore di 55 dBA oltre che con finestre chiuse anche con finestre aperte” (p. 20 memoria di replica parte convenuta), dal momento che 11 cfr., nello stesso senso, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198. pagina 11 di 15 la CTU ha chiaramente dato atto del superamento dei limiti di normale tollerabilità sia a finestre aperte sia a finestre chiuse “per tutti gli alloggi” (pp. 43-44 elaborato peritale). Attesa la presenza, nel quartiere Lazzaretto-Melzo di immissioni rumorose correlate alla c.d. movida sin dal maggio dl 2021, deve, dunque, esaminarsi se siano ravvisabili gli ulteriori presupposti della responsabilità aquiliana.
Indubbiamente il fenomeno della c.d. movida e i relativi effetti non sono riconducibili ad una condotta attiva del di Milano. È, infatti, pacifico che ciò che accade nel quartiere Lazzaretto-Melzo non CP_15 dipende da eventi organizzati o autorizzati dal ma dalla libera aggregazione di un numero CP_15 eccessivo e incontrollato di persone, attirate dalla presenza delle numerose attività commerciali ubicate nella zona (cfr., nello stesso senso, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198). Ciò non vale, tuttavia, di per sé, ad escludere la titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto e la sua responsabilità, ben potendosi la stessa configurare anche in presenza di una condotta omissiva, laddove l'agente abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Sul punto, è da condividersi l'orientamento di legittimità secondo cui, in materia di immissioni provenienti da aree pubbliche, detto obbligo scaturisce dal dovere di osservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza a prudenza nella gestione dei propri beni gravante sulla stessa (Cass. civ., Sez.
Unite, ord. 23.05.2023 n. 14209).
Tanto premesso, deve, dunque, valutarsi se la condotta omissiva del sia colposa e se Controparte_15 sussista un rapporto di causalità tra la stessa e i fatti dedotti dagli attori. In altri termini, bisogna verificare se l'amministrazione convenuta abbia posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per la classificazione acustica della zona e per evitare o contenere gli effetti nocivi della c.d. movida.
La consulenza tecnica espletata in corso di causa ha dato atto delle iniziative intraprese dal CP_15
dal 2016 in poi per il contenimento delle immissioni rumorose all'interno del quartiere
[...]
Lazzaretto-Melzo. L'ente convenuto ha, in particolare, provveduto all'individuazione delle aree coinvolte dalla c.d. movida e alla sottoscrizione di un relativo protocollo d'intesa con la e gli CP_20 altri soggetti istituzionali coinvolti, ha introdotto limitazioni orarie e divieti di uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ha regolato le occupazioni di suolo pubblico e ha potenziato i servizi di vigilanza, controllo e prevenzione nella zona (p. 25 elaborato peritale). La parte convenuta ha, inoltre, allegato alla comparsa conclusionale l'ordinanza sindacale del 29.05.2025 (doc. 40 parte convenuta), con cui i provvedimenti adottati nel quartiere per cui è causa sono stati estesi ad altre aree della città interessate dalla c.d. movida, e la relazione finale di servizio relativa del 9.11.2024 (doc. 41 parte convenuta). Il ctu ha, tuttavia, evidenziato che le misure adottate dal “non si sono ad oggi Controparte_15 dimostrate sufficienti a risolvere il problema” (p. 45 elaborato peritale). Peraltro, non vi è prova che, allo stato, l'ente convenuto abbia adottato tutte le iniziative in suo potere per contrastare le immissioni rumorose correlate alla c.d. movida. In particolare, la legge sull'inquinamento acustico attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti volte a tutelare la salute pubblica e onera, altresì, l'ente comunale di esercitare il controllo sul rispetto della normativa (artt. 9, 14 L. 447/1995). Parimenti, il Testo Unico in materia di Enti Locali conferisce al sindaco ampi poteri di ordinanza volti a regolare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di tutelare le esigenze di riposo e tranquillità dei residenti (art. 50 TUEL). Analoghi poteri sono, altresì, riconosciuti all'amministrazione comunale dal d.lgs. 59/2010 e dalla legge regionale 6/2010.
pagina 12 di 15 Peraltro, lo stesso consulente tecnico ha ipotizzato una serie di misure che, unitamente ad un'implementazione dell'attività di controllo, potrebbe contribuire a ridurre le conseguenze negative legate al fenomeno della c.d. movida all'interno del quartiere (p. 45 elaborato peritale).
Sulla base di ciò, è, dunque, evidente, sulla base del criterio del più probabile che non, che la mancata adozione, da parte del , dei provvedimenti necessari a contrastare il fenomeno della Controparte_15
c.d. movida ha esposto i residenti del quartiere Lazzaretto-Melzo ad immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità. Quanto alla prova del danno, se, da una parte, la Suprema Corte ha chiarito che “l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite” (Cass. civ., Sez. Unite, 1.02.2017 n. 6611), dall'altra, ha, tuttavia, escluso che il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità possa “ritenersi sussistente “in re ipsa” (…). Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità” (Cass. civ., Sez. VI, ord. 18.07.2019 n. 19434). Nel caso in esame, alla luce dell'intensità delle immissioni rumorose riscontrate nel corso della consulenza tecnica e del corredo documentale prodotto in giudizio dagli attori e dagli intervenuti – da cui si evince il disagio dei residenti all'interno del quartiere Lazzaretto-Melzo – risulta evidente che gli stessi siano stati lesi nel loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività e al godimento dell'habitat domestico. Infatti, rumori dell'entità di quelli accertati impediscono di dormire, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il lavoro, le incombenze imposte dalla quotidianità, lo svago e le relazioni sociali (cfr., in termini analoghi, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198).
Quanto al criterio da utilizzarsi per la liquidazione, in via equitativa, del danno non patrimoniale, appare condivisibile l'orientamento adottato dalla Corte d'Appello di Torino in una pronuncia afferente ad una vicenda analoga a quella per cui è causa. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto opportuno prendere le mosse dal parametro individuato dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano per il calcolo dell'inabilità temporanea assoluta, in quanto “coerente con la conseguenza pregiudizievole ravvisabile nel caso di specie rappresentata dalla turbativa della vita quotidiana causata dal rumore eccessivo” (Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198). Detto parametro, tuttavia, non può essere preso in considerazione nella sua interezza, dal momento che gli attori e gli intervenuti non hanno agito per il risarcimento di un danno biologico. In secondo luogo, l'entità delle immissioni rumorose varia nelle diverse stagioni e non si estende a tutte le giornate e all'intera giornata, ma riguarda le sole ore serali. Alla luce di ciò, appare equo fare riferimento alla percentuale del 10% di € 115,00 (valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in base alle
Tabelle del Tribunale di Milano del 2024), da ridursi poi ad un terzo in ragione degli altri fattori (in particolare, del numero di ore giornaliere coinvolte dal fenomeno, della sua variabilità nel corso dell'anno e del modo in cui il pregiudizio è stato prospettato). Il relativo importo, pari ad € 3,83 giornalieri, arrotondato ad € 4,00, va moltiplicato per cinque giorni alla settimana – come da domanda
– a far data dal 20.05.2021. Il va, quindi, condannato al pagamento in favore di ciascuna attore, con la sola Controparte_15 eccezione – per le ragioni su esposte – di e di una somma pari ad € CP_9 Controparte_10
4.700,00, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo. pagina 13 di 15 Stante la valutazione di tipo equitativo ed effettuata con riferimento a valori già attuali, si tratta di valore determinato alla data odierna e non suscettibile di ulteriore rivalutazione.
Il Comune di Milano è risultato soccombente nei confronti degli attori Parte_1 in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su ,
[...] Persona_1 [...]
, , , , , Parte_2 Controparte_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
in proprio e in qualità di esercente la Controparte_3 Controparte_4 responsabilità genitoriale su , e Persona_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
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[...] Controparte_14 Parte_14 Parte_15 Parte_16 intervenuti in proprio e in qualità di esercente la Controparte_16 responsabilità genitoriale su e e, di conseguenza, è tenuto a rifondere nei CP_16 CP_17 loro confronti le spese processuali, che vengono liquidate sulla base del D.M. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile della causa, con applicazione di un aumento – in considerazione delle linea difensiva unitaria per tutti i soggetti assistiti – pari al 15% per ogni soggetto oltre il primo e fino al decimo, e del 5% per ogni soggetto oltre il decimo e fino al trentesimo.
Da ultimo, le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico del . Controparte_15
Si ritiene, invece, che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra gli attori e e il dovendosi Controparte_10 CP_9 Controparte_15 considerare la novità delle questioni trattate e il fatto che solo grazie all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è stato possibile escludere l'effettiva sussistenza del fenomeno della c.d. movida in corrispondenza delle loro abitazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. Ordina al Comune di Milano di far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità nel c.d. Quartiere Lazzaretto-Melzo delimitato dalle seguenti vie: Oberdan, Viale Vittorio
Veneto, Piazza della Repubblica, Viale Tunisia, Via Melzo, Via Lambro e Via Paolo Mascagni (p. 6 elaborato peritale), come meglio indicato in parte motiva alla pagina 9; 2. Fissa la somma di denaro dovuta dal per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del Controparte_15 provvedimento di cui al precedente punto in € 4,00 giornalieri in favore di ciascuno degli attori e degli intervenuti - a decorrere dalla scadenza di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza- ad eccezione di e;
Controparte_10 CP_9
3. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_15 della somma di euro 4.700, oltre agli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo , a favore di ciascuno dei seguenti attori: Parte_1 in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su ,
[...] Persona_1 [...]
, , , , Parte_2 Controparte_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
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[...] Controparte_3 Controparte_4 genitore esercente la responsabilità genitoriale su e , Persona_2 Parte_6 Parte_7
, , , in Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su , Persona_3 Parte_13
, , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 Parte_14 Parte_15 Pt_16
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità
[...] Controparte_16 genitoriale su e;
CP_16 CP_17 pagina 14 di 15 4. Rigetta le domande proposte da e nei confronti del Controparte_10 CP_9 CP_15
;
[...]
5. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio , liquidate con decreto in corso di causa, in via definitiva carico del , in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_15
6. Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese di lite Controparte_15 in favore di in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale su , , , Persona_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_3 CP_3 [...]
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su e CP_4 Persona_2 [...]
, Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su
[...] Parte_12 [...]
, , Per_3 Parte_13 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , ,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Parte_14
in proprio e in
[...] Parte_15 Parte_16 Controparte_16 qualità di esercente la responsabilità genitoriale su e di , che si liquidano in CP_16 CP_17 euro 1.999,00 per le spese e in euro 34.900,32 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
7. Dichiara compensate le spese del giudizio tra e e il Controparte_10 CP_9 CP_15
.
[...]
Milano, 26.11.2025
Il Giudice
SA TE
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ.,Sez. Unite, ord. 24.01.2024 n. 2368. 3 Cass. civ., Sez. Unite, ord. 27.02.2013 n. 4848 4 Cass. civ., Sez. Unite, ord. 27.07.2022 n. 23436 5 in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 27.11.2023 n. 32814. 6 Cass. civ., Sez. II, ord.
1.10.2018 n. 23754; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 27.02.2013 n. 4848. pagina 5 di 15 7 Cass. civ., Sez. Unite, 27.02.3013 n. 4848. 8 Cass. civ., Sez. III, 23.05.2023 n. 14209. pagina 8 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SA TERNI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5011/2023 promossa da:
(c.f. , in proprio e in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (c.f. Persona_1 [...]
, e (c.f. ) residenti a [...] Parte_2 C.F._3
Lecco n. 3 dal 4.12.1997; (c.f. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._4
in Via Lecco n. 6 ; (c.f. ) residente a [...] C.F._5
n. 7 dal 7.1.2011; (c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._6 Parte_4
) e (c.f. ), residenti a CodiceFiscale_7 Parte_5 C.F._8
Milano in Via Lecco n. 7 dal 11.4.1997; (c.f. Controparte_3
residente a [...] dal 19.8.1998; C.F._9 [...]
(c.f. ), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità CP_4 C.F._10
genitoriale sui figli minori (c.f.. e (c.f. Persona_2 C.F._11 Parte_6
), e c.f. tutti residenti a [...]C.F._12 Parte_7 C.F._13
in Via Lecco n. 8 dal 28.10.1998; ,( ), Parte_8 C.F._14 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._15 Parte_10
) e (c.f. ) tutti residenti a [...]in C.F._16 Parte_11 C.F._17
Via Lecco n. 8 ; (c.f. ), in proprio e in qualità di Parte_12 C.F._18
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (c.f. Persona_3
, e (c.f. ) tutti residenti a C.F._19 Parte_13 C.F._20
Milano in Via Lecco n. 10 dal 11.4.1997; (c.f. ) residente a CP_5 C.F._21
pagina 1 di 15 Milano in Via Lecco n. 10; (c.f. ), residente a [...]Controparte_6 C.F._22
in Largo Fra Paolo Bellintani n. 2 dal 5.8.1997; (c.f. Controparte_7
), residente a [...]in Largo Fra Paolo Bellintani n. 2 dal 11.4.1997; C.F._23
(c.f. , residente a [...] Controparte_8 C.F._24
dal 16.1.2017; (c.f. ), residente a [...] C.F._25
DI n. 8; (c.f. Fisc. ), residente a [...] C.F._26
LO DI n. 24 ; (c.f. ) residente in [...] C.F._27
Melzo n. 12; (c.f. ), residente in [...] ; CP_12 C.F._28 [...]
(c.f. ), residente a [...]; CP_13 C.F._29 [...]
( ), residente a [...] ; Controparte_14 CodiceFiscale_30
(c.f. ), residente a [...] ; Parte_14 C.F._31
(c.f. e (c.f. Parte_15 C.F._32 Parte_16
) entrambi residenti a [...], tutti rappresentati e difesi, C.F._33
unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Roberto Risotti PP LI e DO RI
NI con studio a Milano in C.so Sempione n. 87, dove sono elettivamente domiciliati;
ATTORI contro
, (c.f. ) con sede in Milano, Palazzo Marino, Piazza della Scala Controparte_15 P.IVA_1
n. 2, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso, come da procura Persona_4
generale alle liti in data 15.03.2023, Repertorio 75374.15798 FZ, Raccolta n. 15798, Notaio dott. del Collegio Notarile di Milano, dagli avv.ti Antonello Mandarano, Enrico Persona_5
Barbagiovanni, Avv. Angela Bartolomeo , AL Pelucchi , Irma Marinelli, MA Autieri,
SA RI LI e TE RD dell'Avvocatura Comunale, presso i cui uffici in Milano,
Via della Guastalla n. 6, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
E con l'intervento di
Controparte_16
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Roberto Risotti CP_17
PP LI e DO RI NI con studio a Milano in C.so Sempione n. 87, dove sono elettivamente domiciliati;
pagina 2 di 15
INTERVENUTI
Conclusioni: per parte attrice e parte intervenuta: “1) nel merito, accertare e dichiarare che i rumori legati al fenomeno della c.d. movida e provenienti nelle ore serali e notturne dalle pubbliche vie del quartiere Lazzaretto-Melzo di Milano superano la normale tollerabilità e - per l'effetto - ordinare ex art. 844 c.c. al , in persona del suo Sindaco in carica, la Controparte_15 cessazione immediata delle immissioni sonore eccessive e/o di adottare efficaci misure sia per ricondurre tali immissioni entro i limiti della normale tollerabilità e sia per impedire le altre già descritte conseguenze negative per gli attori e gli intervenuti;
2) ordinare al , in persona del suo Sindaco in carica, ai sensi e per effetti di cui all'art. 614 Controparte_15 bis c.p.c., il pagamento di una penale, in favore di ciascun attore e intervenuto, pari a € 100,00 (cento), ovvero quell'altra somma maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di sua giustizia stabilire, per ogni giorno di ritardo nell'adempiere al predetto ordine;
3) accertare e dichiarare che l'inquinamento acustico derivante dalla c.d. movida nella suindicata zona Lazzaretto-Melzo di Milano e le altre dedotte conseguenze negative hanno provocato agli attori e agli intervenuti i descritti danni psico-fisici e materiali (che si perpetuano nel tempo) e – per l'effetto - condannare il CP_15 convenuto, in persona del suo Sindaco in carica, a pagare ex art. 2043 e/o 2051 c.c. a ciascuno degli attori e degli intervenuti la somma di € 90.000,00 (novantamila) ovvero quegli altri importi maggiori o minori che dovessero essere accertati in corso di causa ovvero essere stabiliti di giustizia da questo Ill.mo Tribunale (eventualmente diversificati in ragione di particolari situazioni e/o parametrati dal rispettivo periodo di residenza nel quartiere Lazzaretto-Melzo di Milano), a titolo di risarcimento dei danni materiali e/o da inabilità temporanea e parziale e/o da stress e/o da disagio esistenziale e/o biologico e/o morale e/o alla vita di relazione rispettivamente subiti dai medesimi;
in ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidate dal 24.7.2020 (data della diffida) ovvero, in via subordinata, dalla domanda al soddisfo;
comunque, con vittoria di spese e compensi tutti del presente giudizio, compresi quelli della procedura cautelare instaurata in corso di causa e i costi sia dell'esperita CTU che di CTP;
sentenza provvisoriamente esecutiva. In via istruttoria, gli attori e gli intervenuti insistono per l'accoglimento delle richieste istruttorie già dedotte con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 10.10.2023 e chiedono che – occorrendo - venga disposta ex a0rt. 258 e 259 c.p.c. l'ispezione dei luoghi, ossia delle pubbliche vie del quartiere Lazzaretto-Melzo di Milano, durante una o più sere di fine settimana”; per parte convenuta: “In via preliminare di rito: - dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione a tutte le domande aventi ad oggetto il sindacato sull'operato del e Controparte_15 ordini di facere;
- dichiarare il difetto di integrazione del contraddittorio e di legittimazione passiva del;
Controparte_15 nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., rigettando per l'effetto la domanda. Nel merito, in via principale: rigettare le domande tutte formulate nei confronti del in quanto infondate e non provate non Controparte_15 essendo ravvisabile alcun inadempimento né alcuna responsabilità in relazione all'asserito evento dannoso lamento. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione dell'istanza di interpello e dell'istanza di prova per testi”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio il , Controparte_15 deducendo che:
- abitavano a Milano nel c.d. Quartiere Lazzaretto-Melzo c.d. , meglio Controparte_18 identificato in citazione, all'interno del quale, dal 2016, nelle ore serali e notturne si verificava il fenomeno della c.d. movida;
- tale fenomeno determinava emissioni sonore superiori alla normale tollerabilità, cagionando un danno alla loro salute e incolumità psico-fisica;
- la c.d. movida comportava, altresì, il deprezzamento delle loro unità immobiliari, il danneggiamento degli stabili del quartiere e delle autovetture ivi posteggiate, nonché una generale situazione di degrado e insicurezza, come più volte segnalatao al Comune di Milano, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro. Chiedevano di ordinare al Milano la cessazione delle immissioni ovvero l'adozione di CP_15 misure idonee a ridurre dette immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità ai sensi pagina 3 di 15 dell'art. 844 c.c., con pronuncia accessoria ex art. 614bis c.p.c., e di condannarlo al risarcimento del danno subito a causa dell'esposizione alle stesse. Instauratosi il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta il Controparte_15 preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ed proprio difetto di legittimazione passiva;
, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dagli attori, almeno con riferimento ai fatti risalenti agli anni 2016 e 2017; nel merito contestava la propria responsabilità in ordine al danno prospettato da parte attrice.
Quindi depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., spiegavano intervento nel giudizio
[...]
, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su Controparte_16
e aderendo alla ricostruzione in fatto e in diritto degli attori e spiegando CP_16 CP_17 la medesima domanda degli attori .
Respinte le istanze istruttorie di parte attrice e intervenuta era ammessa consulenza tecnica d'ufficio fonometrica;
quindi la causa era posta in decisione , sulle conclusioni come precisate all'udienza del sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., , previa assegnazione dei termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.
*** *** ***
In via preliminare, devono esaminarsi le eccezioni di carenza di giurisdizione ordinaria, di difetto di legittimazione passiva e di mancata integrazione del contraddittorio sollevate da parte convenuta.
La preliminare eccezione afferente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario non è fondata. Per giurisprudenza pacifica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sul criterio del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio 1.
Nel caso in esame, gli attori hanno agito per la tutela dei loro diritti fondamentali alla salute, all'inviolabilità del domicilio, alla sicurezza pubblica e di proprietà privata – asseritamente lesi dalle immissioni sonore provocate nel quartiere in cui risiedono dal fenomeno della c.d. movida – chiedendo l'adozione, da parte della pubblica amministrazione convenuta, dei provvedimenti necessari al contenimento della rumorosità proveniente dalle pubbliche vie, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire a più riprese che “in tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda, proposta dai cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della Pubblica Amministrazione a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali o non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza, da parte della Pubblica Amministrazione, delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e di prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al
Giudice Ordinario non solo per conseguire la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni, ma anche per ottenere la condanna a un 'facere', tale domanda non investendo scelte e atti amministrativi della Pubblica Amministrazione, ma un'attività soggetta al principio del 'neminem laedere”2. 2 Cass. civ., Sez. Unite, ord. 12.10.2020 n. 21993; in senso conforme, Cass. civ., Sez. Unite, ord. 31.01.2025 n. 2312; Cass. civ. Sez. Unite, ord. 23.05.2023 n. 14209; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 13.04.2023 n. 9837; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 23.02.2023 n. 5668; Cass. civ. Sez. Unite, ord. 15.09.2022 n. 27175. pagina 4 di 15 La pretesa azionata dagli attori, dunque, essendo finalizzata a far valere, tra gli altri, il diritto soggettivo inviolabile alla salute – garantito dall'art. 32 Cost. e rispetto a cui la pubblica amministrazione è “priva di qualsiasi potere di affievolimento” 3 – non concerne l'esercizio del potere amministrativo, ma un comportamento materiale di pura inerzia delle autorità pubbliche, suscettibile di comprometterne il nucleo essenziale 4.
Ne consegue che la controversia per cui è causa ricade nella giurisdizione ordinaria. Parimenti, risulta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto sulla base del rilievo per cui le domande attoree rinverrebbero la propria causa petendi in una condotta illecita imputabile a soggetti terzi rispetto al . Controparte_15
Detta eccezione, infatti, concernendo il difetto di titolarità passiva del diritto sostanziale azionato dagli attori e non la carenza di legitimatio ad causam, attiene al merito del giudizio e non alle condizioni dell'azione. 5 Infine, il convenuto, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha eccepito il difetto integrazione del contraddittorio, assumendo che gli attori avrebbero dovuto chiamare in causa i gestori dei locali ubicati nel quartiere e le persone fisiche cui sarebbero direttamente riconducibili le immissioni rumorose per cui è causa. L'eccezione risulta infondata, atteso che, da un lato, nel caso di specie non pare configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario – in quanto le domande attrici sono state proposte nei confronti del CP_15 in qualità di ente proprietario delle pubbliche vie, come tale responsabile delle propagazioni rumorose provenienti dalle stesse e dei conseguenti danni cagionati a terzi – e, dall'altro, qualora il convenuto avesse ritenuto il fatto dannoso imputabile anche ad altri soggetti, avrebbe potuto formulare tempestivamente la relativa chiamata in causa nella comparsa di costituzione e risposta.
Ciò posto, nel merito, devesi osservar quanto segue . Con la prima domanda, la parte attrice e la parte intervenuta hanno agito ai sensi dell'art. 844 c.c., chiedendo di accertare che i rumori correlati al fenomeno della c.d. movida all'interno del quartiere
Lazzaretto-Melzo di Milano superano la soglia della normale tollerabilità e, di conseguenza, di ordinare al Comune di Milano la cessazione delle immissioni sonore ovvero l'adozione delle misure necessarie a ridurle, con condanna accessoria ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. L'art. 844 c.c. riconosce in capo al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni che superano la soglia della “normale tollerabilità” senza essere giustificate da “esigenze della produzione” il diritto alla cessazione delle stesse, nonché al risarcimento del danno.
Dunque, non sono previsti criteri o obblighi metodologici specifici per accertare il livello della normale tollerabilità, ma rimette tale valutazione alla discrezionalità del giudice, limitandosi ad ancorarla alla “condizione dei luoghi”. Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, le immissioni rumorose si reputano eccedenti la soglia della normale tollerabilità quando violano i limiti previsti da leggi e regolamenti di natura pubblicistica – come tali posti a presidio di interessi di carattere generale – ovvero quando, pur rispettando detti parametri, superano di 3dB il rumore di fondo caratteristico del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti.6
In altri termini, le norme di diritto pubblico costituiscono i criteri minimi di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni, sicché da essi il giudice può discostarsi solo per assicurare una tutela più estesa al privato, ove pervenga cioè ad un giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. in presenza di immissioni che, pur contenute nei limiti di legge, superino di 3db il rumore di fondo, risultando idonee ad arrecare un sensibile pregiudizio al singolo.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda ex art. 844 c.c., deve, dunque, verificarsi, in primo luogo, se gli attori, all'interno delle proprie abitazioni, siano esposti ad immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità.
Sul punto, la consulenza fonometrica espletata in corso di causa ha evidenziato che:
- “il quartiere Lazzaretto-Melzo è ubicato in zona semicentrale a Milano e risulta delimitato dalle seguenti vie: Oberdan, Viale Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Viale Tunisia, Via Melzo, Via Lambro e Via Paolo Mascagni” (p. 6 elaborato peritale);
- tale area rientra nella classe IV (aree di intensa attività umana) del Piano di Zonizzazione acustica comunale;
- dalle rilevazioni fonometriche eseguite dall'ARPA tra il 2016 e il 2022 e dall' tra il 2021 e il CP_19
2023, si evince il superamento dei limiti previsti dalla normativa pubblicistica in diece dei dodici procedimenti espletati dal primo ente e in una percentuale che varia dall'81% al 100% dei periodi notturni presi in considerazione dal secondo;
- il consulente tecnico incaricato ha preso atto del fatto che, dai sopralluoghi svolti al fine di individuare le unità abitative da cui effettuare le misurazioni fonometriche, via LO DI, in corrispondenza delle abitazioni attoree ubicate presso i civici 24 e 8, non risulta interessata dal fenomeno della c.d. movida;
- i punti di misura sono stati collocati presso quattro appartamenti attorei prospicienti via Melzo, via
Lecco e via Tadino e siti, rispettivamente, ai piani primo, secondo e terzo;
- i rilievi fonografici sono stati effettuati dalle 22.00 dell'8.06.2024 alle 6.00 del 9.06.2024;
- quanto ai parametri utilizzati, sono stati presi in considerazione, rispettivamente, “il riferimento normativo di carattere pubblicistico per quanto concerne la verifica del valore di immissione sonora assoluta nel periodo di riferimento notturno, da valutarsi in ambiente esterno” e il “il riferimento giurisprudenziale di cui al 1° comma dell'art. 844 del Codice Civile (C.C.) per la verifica delle lamentate immissioni di rumore all'interno degli ambienti abitativi”, non potendo, invece, trovare applicazione – né, peraltro, essendo oggetto di quesito peritale – i “valori limite differenziali d'immissione, indicati all'art. 4 del D.P.CM. 14.11.97 (…), validi per l'ambiente abitativo, (…) in quanto la rumorosità non è riconducibile ad una singola attività produttiva, commerciale o professionale ma in generale al fenomeno della cd “movida” per cui indistintamente riconducibile alla presenza di persone che permangono nelle pubbliche vie in fronte ai pubblici esercizi” (pp.18-19 elaborato peritale);
- sulla base delle misurazioni effettuate, il CTU ha riscontrato il superamento del valore di immissione sonora assoluta previsto dalla normativa pubblicistica per la zona oggetto di giudizio, come riportato nella seguente tabella:
(p. 44 elaborato peritale);
pagina 6 di 15 - quanto al paramento della normale tollerabilità, è, altresì, emerso “un superamento costante ad ogni orario dei limiti di normale tollerabilità nella condizione a finestre aperte per tutti gli alloggi con un valore massimo -inteso come differenza tra rumorosità intrusiva e rumorosità di fondo (L95-L95) pari a 32,2 dbA in corrispondenza dell'appartamento di via Melzo 12”, nonché “un superamento costante ad ogni orario dei limiti di normale tollerabilità nella condizione a finestre chiuse per tutti gli alloggi (salvo pochi percentili bassi nell'ultima ora di rumore intrusive e solo per gli alloggi di Via Tadino e via Melzo) con un valore massimo -inteso come differenza tra rumorosità intrusiva e rumorosità di fondo (L95-L95) pari a 22,5 dbA in corrispondenza dell'appartamento di via Lecco” (p. 44 elaborato peritale);
- quanto alla fonte delle immissioni, “le sorgenti di rumore prevalenti sono chiaramente riconducibili in via principale al rumore antropico della gente che staziona fuori dai locali e/o dai dehors ed in via minore alla musica diffusa proveniente da alcuni locali” (p. 45 elaborato peritale). Dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa – che va integralmente condivisa per congruità e logicità della stessa – è, pertanto, emersa la presenza, all'interno del quartiere Lazzaretto-Melzo, di immissioni rumorose eccedenti sia i limiti fissati dalla normativa pubblicistica sia il menzionato criterio differenziale di elaborazione giurisprudenziale.
Ciò si evince, in particolare, dalle rilevazioni fonometriche effettuate dal consulente tecnico nel corso della perizia, dalle misurazioni realizzate dall'ARPA in via Lambro tra il 19.05.2022 e il 23.05.2022 – che, diversamente dagli ulteriori dati raccolti dall'ente non riguardano uno specifico esercizio commerciale (p. 32 elaborato peritale) – e dai rilievi dell' relativi al periodo compreso tra il CP_19
2021 e il 2023.
Deve, peraltro, osservarsi che il convenuto non ha contestato l'effettiva esistenza di immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità, ma si è limitato, da un lato, ad evidenziare che, sulla base della ctu, l'area interessata risulta meno estesa rispetto a quanto prospettato dagli attori, che le misurazioni dell'ARPA, ad eccezione di quella riportata nel protocollo del 13.06.2022, riguardano singoli esercizi commerciali e che, dalle 2.00 in poi si riscontra un sensibile calo della rumorosità e, dall'altro, ad eccepire la propria carenza di titolarità passiva rispetto al rapporto dedotto in causa.
Né le osservazioni presentate dal convenuto in relazione alla consulenza tecnica non appaiono CP_15 idonee a confutarne le risultanze. In primo luogo, per quanto concerne l'area interessata dalle immissioni rumorose, il fatto che il consulente incaricato abbia escluso la presenza di c.d. movida in corrispondenza delle abitazioni attoree ubicate in via DI presso i civici 24 e 8 assume importanza esclusivamente sul piano risarcitorio, senza incidere sensibilmente sulla superficie oggetto di inibitoria. Infatti, via DI interseca via
Lazzaretto, via Settala e via Lecco, tre delle vie in cui il fenomeno della c.d. movida è maggiormente intenso. Pertanto, la circostanza per cui, all'altezza dei civici considerati, il consulente tecnico non abbia riscontrato la presenza di assembramenti antropici non appare di per sé idonea ad escludere l'intera via DI dalla pronuncia ex art. 844 c.c. Inoltre, con riferimento alle rilevazioni dell'ARPA, atteso che la presente controversia è stata instaurata nei confronti del di Milano e non dei gestori dei singoli esercizi commerciali ubicati nel CP_15 quartiere, nel valutare la presenza di immissioni eccedenti la soglia della normale tollerabilità si è tenuto conto esclusivamente della misurazione effettuata in via Lambro tra il 19.05.2022 e il
23.05.2022 e protocollata in data 13.06.2022.
Infine, benché dalle 2.00 in poi emerga un calo della rumorosità, le immissioni risultano in ogni caso eccedenti la soglia della normale tollerabilità e violano, pertanto, la disciplina di cui all'art. 844 c.c. Attesa l'effettiva esistenza di immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità, deve, dunque, esaminarsi l'eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto sollevata dal convenuto. pagina 7 di 15 Il Comune di Milano, in particolare, ha evidenziato, da una parte, di non essere l'autore materiale delle immissioni e, dall'altra, di non avere l'obbligo giuridico di farle cessare. Infatti, secondo la prospettazione di parte convenuta, detto obbligo non sarebbe previsto da nessuna disposizione legislativa – non versandosi nel caso di specie di un'ipotesi di responsabilità correlata alla proprietà della rete viaria – e, inoltre, esisterebbero specifiche obbligazioni in tal senso in capo ai titolari dei pubblici esercizi.
Detta eccezione non è fondata. Deve, infatti, osservarsi che la domanda ex art. 844 c.c. prescinde dall'accertamento della colpa e presuppone soltanto la verifica dell'esistenza della propagazione molesta e della sua provenienza dal fondo di proprietà del vicino. L'obbligo di provvedere per far cessare le emissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità è insito nel diritto di proprietà stesso e, pertanto, non può che gravare sul proprietario del fondo.
In altri termini, ai fini della domanda in esame, è irrilevante che il proprietario del fondo non coincida con l'autore materiale delle emissioni, né occorre una specifica normativa che configuri un obbligo di cessazione delle stesse a suo carico, essendo detta obbligazione già prevista dall'art. 844 c.c. Peraltro, la presenza di norme che disciplinano il comportamento del proprietario della rete viaria (in particolare, quanto agli obblighi manutentivi) non esclude che questi possa rispondere anche a diverso ed ulteriore titolo, quale quello concretamente dedotto in causa, fondato sull'art. 844 c.c., nonché sulle norme generali in tema di responsabilità extracontrattuale. Ne consegue, sul piano processuale, che “l'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono” .7 Nel caso in esame, dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa è emerso che “le sorgenti di rumore prevalenti sono chiaramente riconducibili in via principale al rumore antropico della gente che staziona fuori dai locali e/o dai dehors ed in via minore alla musica diffusa proveniente da alcuni locali” (p. 45 elaborato peritale). Le immissioni eccedenti la soglia della normale tollerabilità non provengono, dunque, dai singoli esercizi commerciali ubicati nel quartiere, ma dalla strada, di cui il Comune di Milano è proprietario e sul quale, pertanto, non può che gravare l'obbligo di farle cessare. Detta conclusione appare, peraltro, coerente non soltanto con il quadro normativo di riferimento, ma anche con la giurisprudenza di legittimità.
In particolare, in una vicenda analoga a quella in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “la Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere"”.8 Tanto premesso, atteso che il è proprietario delle vie da cui provengono le Controparte_15 immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità, la domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 844 c.c. è fondata e deve essere accolta, eccezion fatta esclusivamente per le pretese azionata in giudizio da e , che, come chiarito dalla consulenza Controparte_10 CP_9 tecnica, in quanto residenti presso i civici 24 e 8 di via LO DI, non risultano interessati dalle immissioni correlate al fenomeno della c.d. movida. Quanto al contenuto dell'inibitoria ex art. 844 c.c., attesa la complessità della situazione oggetto di causa – che necessita di una valutazione discrezionale dell'amministrazione in relazione all'utilizzo delle proprie risorse – appare preferibile assumere una pronuncia di condanna ad un facere generico, senza l'indicazione degli specifici rimedi da adottare per ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità.9
Pertanto, ritiene il Tribunale che debba ordinarsi al di far cessare le immissioni Controparte_15 rumorose superiori alla soglia della normale tollerabilità (così come definita dal CTU senza che sul punto sia stata formulata alcuna censura e ad eccezione delle immissioni sporadiche) nelle ore serali e notturne nelle quali la violazione è stata denunciata e constata dalla ctu, e cioè dalle ore 22 di sera fino alle 6 del mattina. In particolare, esse andranno ridotte con riferimento ai limiti dettati dalla zonizzazione acustica del territorio e dalla normativa regolante la materia per le ore serali e notturne e la relativa verifica andrà poi condotta con le medesime modalità e con i medesimi criteri seguiti dal Perso CTU Ing. Gli attori hanno proposto, altresì, la domanda accessoria di cui all'art. 614bis c.p.c.. In base a detta disposizione, “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza”. Inoltre, il giudice può fissare un termine di durata della misura e, per determinare l'ammontare della somma dovuta, tiene conto “del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni circostanza utile”. Nella specie, sussistono i presupposti per l'adozione dell'astreinte ex art. 614bis c.p.c. Infatti, l'ordine di far cessare le immissioni oggetto di causa rappresenta un provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro e, parimenti, nel corso del giudizio, non sono emersi elementi da cui potersi inferire la manifesta iniquità della penale. Per le ragioni che si esporranno contestualmente all'esame delle domande risarcitorie proposte dagli attori, risulta opportuno quantificare la penale in € 4,00 giornalieri per ciascuno degli stessi, con la sola eccezione – per le ragioni già evidenziate – di e . Controparte_10 CP_9
Attesa la complessità degli interessi che si contrappongono e la necessità, per il Comune di Milano, di valutare l'allocazione delle risorse a propria disposizione per far cessare le immissioni intollerabili, si ritiene equo assegnare al convenuto un "termine di grazia" per adempiere all'ordine giudiziale. La misura coercitiva viene, quindi, prevista per il ritardo nel ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità decorrente dalla scadenza di un termine dilatorio determinato in sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza.
La parte attrice e la parte intervenuta hanno agito, altresì, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2059 c.c., chiedendo l'accertamento dei danni patiti a causa del fenomeno della c.d. movida a far data dal 2016 e la conseguente condanna del al risarcimento del danno. Controparte_15 In particolare, hanno lamentato che l'enorme afflusso di persone che quasi quotidianamente, nelle ore serali, si riversa all'interno del quartiere Lazzaretto-Melzo comporta il protrarsi dell'inquinamento 9 in senso conforme, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198. pagina 9 di 15 acustico sino a notte fonda, il verificarsi di frequenti episodi di criminalità, vandalismo, insudiciamento e imbrattamento, nonché l'impossibilità sia per gli abitanti della zona sia per i mezzi di soccorso di accedere all'area, con conseguente deprezzamento degli immobili ivi ubicati. Detto fenomeno – non adeguatamente fronteggiato dal Comune di Milano – ha determinato negli attori una condizione persistente di insonnia, nervosismo, stanchezza, stress, ansia, tensione psicologica, frustrazione, insicurezza, depressione, difficoltà di concentrazione e sbalzi d'umore, cagionando la lesione dei loro diritti alla quiete e al riposo, alla salute e all'incolumità psico-fisica, all'inviolabilità del domicilio, alla sicurezza pubblica e al rispetto della vita privata e familiare.
Sulla base di ciò, hanno quantificato equitativamente il danno patito da ciascun attore e da ciascun intervenuto nella somma di € 50,00 a notte, da moltiplicarsi per cinque sere a settimana a far data dal 2016, con scomputo di un periodo pari a sei mesi coincidente con la durata del c.d. lockdown totale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sul piano probatorio, a sostegno delle proprie pretese, hanno prodotto numerosi articoli di giornale pubblicati su più quotidiani sin dal 2016, svariate fotografie e video rappresentativi dello stato dei luoghi in periodi diversi dell'anno, la diffida stragiudiziale e la denuncia-querela notificate al Comune nel 2020, una perizia fonometrica di parte del 2022, nonché la documentazione medica relativa a e ad . Parte_12 Controparte_4 Rispetto alla domanda risarcitoria, il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nonché, nel merito, l'insussistenza della responsabilità della pubblica amministrazione in ordine al danno prospettato.
In particolare, il ha escluso la propria responsabilità rispetto ai fatti per cui è causa, Controparte_15 evidenziando l'imputabilità delle immissioni rumorose ai titolari dei pubblici esercizi ubicati nel quartiere ed ai relativi avventori, nonché la propria carenza di competenza in materia di ordine pubblico, con conseguente impossibilità di intervenire per allontanare le persone presenti sulla pubblica via. L'ente convenuto ha, altresì, eccepito l'assenza di colpa, deducendo di non essere rimasto inerte a fronte delle doglianze dei residenti del quartiere ed enumerando le molteplici iniziative adottate per contrastare il fenomeno della c.d. movida.
Infine, ha eccepito la mancata prova del danno da parte degli attori e degli intervenuti, contestandone, altresì, la quantificazione. In primo luogo, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione. Ai sensi dell'art. 2947 co. 1 c.c., “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. Pertanto, dal momento che l'atto di citazione è stato notificato al in data Controparte_15
30.01.2023, il diritto al risarcimento dei danni per i fatti anteriori al 30.01.2018 risulta prescritto.
Infatti, né la diffida stragiudiziale del 24.07.2020 (doc. 8 parte attrice) né la querela del 15.12.2020
(doc. 9 parte attrice) risultano idonee ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., attesa l'assoluta genericità delle stesse e l'assenza di qualsiasi riferimento alla pretesa risarcitoria – non potendosi ritenere ex se sufficiente a tal fine il mero richiamo alla possibilità di agire in giudizio (ex multis. 10
In relazione ai fatti successivi al 30.01.2018 nel merito devesi osservare che la responsabilità extracontrattuale ex art 2043 c.c. presuppone la condotta – attiva o omissiva – dolosa o colposa dell'agente, il verificarsi di un danno (c.d. danno evento), la sussistenza di un nesso di causalità 10 Cass. civ., Sez. III, 29.04.2005 n. 8988. pagina 10 di 15 materiale tra condotta e danno – da accertarsi secondo il criterio del più probabile che non – e, infine, il c.d. danno conseguenza, legato al danno materiale da un rapporto di causalità giuridica.
Nel caso di specie, risulta provata, quantomeno a far data dal maggio del 2021, la presenza, nel quartiere Lazzaretto-Melzo, di immissioni intollerabili riconducibili al fenomeno della c.d. movida. Detta circostanza emerge, in particolare, dai rilievi periodici eseguiti dall' tra il 20.05.2021 e il CP_19
26.06.2023 (pp. 33-34 elaborato peritale), dalla misurazione fonometrica dell'ARPA effettuata dal
19.05.2022 al 22.05.2022 (p. 32 elaborato peritale), nonché dalle risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa. Inoltre, la presenza di c.d. movida all'interno del quartiere si evince dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dal Infatti, l'ente convenuto ha adottato, sin dal 2021, Controparte_15 numerosi provvedimenti con cui ha preso atto della presenza del fenomeno nella zona oggetto di causa e ha intrapreso diverse iniziative volte a fronteggiarlo (docc. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 40 parte convenuta). L'esistenza della c.d. movida appare, altresì, suffragata, seppur su in piano meramente indiziario, dalle risultanze della perizia fonometrica di parte risalente all'ottobre del 2021 (doc. 5 parte attrice), dai numerosi articoli di giornale prodotti in giudizio (doc. 4 parte attrice) e dai contenuti visivi depositati dagli attori – di cui deve ribadirsi l'ammissibilità nel presente giudizio, attesa la tempestività della relativa istanza e la sussistenza delle esigenze difensive sottese alla stessa, e che, pur non recando data certa, appaiono comunque sintomatici di una condizione protrattasi per un lungo periodo, come si desume dal diverso abbigliamento dei soggetti ripresi – (docc. 3 e 12 parte attrice).
È peraltro ragionevole desumere che il fenomeno acustico non si sia modificato negli intervalli tra una misurazione e l'altra. Sarebbe, infatti, contrario alla logica e al senso comune ritenere che gli interventi tecnici abbiano colto, casualmente, nell'arco temporale di quattro anni, i soli momenti di superamento dei limiti. 11.
Quanto al periodo di tempo compreso tra il 30.01.2018 e il 20.05.2021, non vi è prova che la c.d. movida abbia provocato immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità. Le rilevazioni fonometriche afferenti a detto periodo, infatti, non riguardano le emissioni rumorose provenienti dalla strada pubblica, ma esclusivamente quelle prodotte da singoli esercizi commerciali
(pp. 27-31 elaborato peritale). Inoltre, deve escludersi che l'ulteriore documentazione prodotta dagli attori sia ex se idonea a provare l'esistenza del fatto dannoso, in quanto gli articoli di giornale (doc. 4 parte attrice) non forniscono alcuna informazione circa l'entità delle immissioni, le fotografie e i video non recano data certa (docc. 3, 12 parte attrice) e la diffida stragiudiziale e la denuncia querela notificate al Comune di Milano (docc.
8-9 parte attrice) sono atti di parte. Quanto all'area interessata dalle immissioni riconducibili alla c.d. movida, non vi è prova che la stessa ricomprenda via LO DI all'altezza dei civici 8 e 24, presso cui risiedono e Controparte_10
. Da un lato, infatti, il consulente tecnico ha evidenziato che “in fase di sopralluogo in CP_9 corrispondenza della via LO DI civico 24 (attore A) e civico 8 (attore I) non è risultata interessata dalla c.d. movida” (p. 23 elaborato peritale) e, dall'altro, non vi sono risultanze probatorie specificamente riferibili alle predette abitazioni. Pertanto, non essendovi prova del fatto dannoso, le domande risarcitorie proposte da e devono essere respinte Controparte_10 CP_9
Non appare invece fondato il rilievo di parte convenuta, in base a cui “per i rilievi fonometrici eseguiti in Largo Bellintani angolo via Palazzi non vi sono superamenti del valore di 55 dBA oltre che con finestre chiuse anche con finestre aperte” (p. 20 memoria di replica parte convenuta), dal momento che 11 cfr., nello stesso senso, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198. pagina 11 di 15 la CTU ha chiaramente dato atto del superamento dei limiti di normale tollerabilità sia a finestre aperte sia a finestre chiuse “per tutti gli alloggi” (pp. 43-44 elaborato peritale). Attesa la presenza, nel quartiere Lazzaretto-Melzo di immissioni rumorose correlate alla c.d. movida sin dal maggio dl 2021, deve, dunque, esaminarsi se siano ravvisabili gli ulteriori presupposti della responsabilità aquiliana.
Indubbiamente il fenomeno della c.d. movida e i relativi effetti non sono riconducibili ad una condotta attiva del di Milano. È, infatti, pacifico che ciò che accade nel quartiere Lazzaretto-Melzo non CP_15 dipende da eventi organizzati o autorizzati dal ma dalla libera aggregazione di un numero CP_15 eccessivo e incontrollato di persone, attirate dalla presenza delle numerose attività commerciali ubicate nella zona (cfr., nello stesso senso, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198). Ciò non vale, tuttavia, di per sé, ad escludere la titolarità passiva del rapporto in capo al convenuto e la sua responsabilità, ben potendosi la stessa configurare anche in presenza di una condotta omissiva, laddove l'agente abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Sul punto, è da condividersi l'orientamento di legittimità secondo cui, in materia di immissioni provenienti da aree pubbliche, detto obbligo scaturisce dal dovere di osservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza a prudenza nella gestione dei propri beni gravante sulla stessa (Cass. civ., Sez.
Unite, ord. 23.05.2023 n. 14209).
Tanto premesso, deve, dunque, valutarsi se la condotta omissiva del sia colposa e se Controparte_15 sussista un rapporto di causalità tra la stessa e i fatti dedotti dagli attori. In altri termini, bisogna verificare se l'amministrazione convenuta abbia posto in essere tutto quanto era in suo potere per ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti previsti per la classificazione acustica della zona e per evitare o contenere gli effetti nocivi della c.d. movida.
La consulenza tecnica espletata in corso di causa ha dato atto delle iniziative intraprese dal CP_15
dal 2016 in poi per il contenimento delle immissioni rumorose all'interno del quartiere
[...]
Lazzaretto-Melzo. L'ente convenuto ha, in particolare, provveduto all'individuazione delle aree coinvolte dalla c.d. movida e alla sottoscrizione di un relativo protocollo d'intesa con la e gli CP_20 altri soggetti istituzionali coinvolti, ha introdotto limitazioni orarie e divieti di uso del vetro nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ha regolato le occupazioni di suolo pubblico e ha potenziato i servizi di vigilanza, controllo e prevenzione nella zona (p. 25 elaborato peritale). La parte convenuta ha, inoltre, allegato alla comparsa conclusionale l'ordinanza sindacale del 29.05.2025 (doc. 40 parte convenuta), con cui i provvedimenti adottati nel quartiere per cui è causa sono stati estesi ad altre aree della città interessate dalla c.d. movida, e la relazione finale di servizio relativa del 9.11.2024 (doc. 41 parte convenuta). Il ctu ha, tuttavia, evidenziato che le misure adottate dal “non si sono ad oggi Controparte_15 dimostrate sufficienti a risolvere il problema” (p. 45 elaborato peritale). Peraltro, non vi è prova che, allo stato, l'ente convenuto abbia adottato tutte le iniziative in suo potere per contrastare le immissioni rumorose correlate alla c.d. movida. In particolare, la legge sull'inquinamento acustico attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti volte a tutelare la salute pubblica e onera, altresì, l'ente comunale di esercitare il controllo sul rispetto della normativa (artt. 9, 14 L. 447/1995). Parimenti, il Testo Unico in materia di Enti Locali conferisce al sindaco ampi poteri di ordinanza volti a regolare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di tutelare le esigenze di riposo e tranquillità dei residenti (art. 50 TUEL). Analoghi poteri sono, altresì, riconosciuti all'amministrazione comunale dal d.lgs. 59/2010 e dalla legge regionale 6/2010.
pagina 12 di 15 Peraltro, lo stesso consulente tecnico ha ipotizzato una serie di misure che, unitamente ad un'implementazione dell'attività di controllo, potrebbe contribuire a ridurre le conseguenze negative legate al fenomeno della c.d. movida all'interno del quartiere (p. 45 elaborato peritale).
Sulla base di ciò, è, dunque, evidente, sulla base del criterio del più probabile che non, che la mancata adozione, da parte del , dei provvedimenti necessari a contrastare il fenomeno della Controparte_15
c.d. movida ha esposto i residenti del quartiere Lazzaretto-Melzo ad immissioni rumorose eccedenti la soglia della normale tollerabilità. Quanto alla prova del danno, se, da una parte, la Suprema Corte ha chiarito che “l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite” (Cass. civ., Sez. Unite, 1.02.2017 n. 6611), dall'altra, ha, tuttavia, escluso che il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità possa “ritenersi sussistente “in re ipsa” (…). Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità” (Cass. civ., Sez. VI, ord. 18.07.2019 n. 19434). Nel caso in esame, alla luce dell'intensità delle immissioni rumorose riscontrate nel corso della consulenza tecnica e del corredo documentale prodotto in giudizio dagli attori e dagli intervenuti – da cui si evince il disagio dei residenti all'interno del quartiere Lazzaretto-Melzo – risulta evidente che gli stessi siano stati lesi nel loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle normali attività e al godimento dell'habitat domestico. Infatti, rumori dell'entità di quelli accertati impediscono di dormire, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il lavoro, le incombenze imposte dalla quotidianità, lo svago e le relazioni sociali (cfr., in termini analoghi, Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198).
Quanto al criterio da utilizzarsi per la liquidazione, in via equitativa, del danno non patrimoniale, appare condivisibile l'orientamento adottato dalla Corte d'Appello di Torino in una pronuncia afferente ad una vicenda analoga a quella per cui è causa. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto opportuno prendere le mosse dal parametro individuato dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano per il calcolo dell'inabilità temporanea assoluta, in quanto “coerente con la conseguenza pregiudizievole ravvisabile nel caso di specie rappresentata dalla turbativa della vita quotidiana causata dal rumore eccessivo” (Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198). Detto parametro, tuttavia, non può essere preso in considerazione nella sua interezza, dal momento che gli attori e gli intervenuti non hanno agito per il risarcimento di un danno biologico. In secondo luogo, l'entità delle immissioni rumorose varia nelle diverse stagioni e non si estende a tutte le giornate e all'intera giornata, ma riguarda le sole ore serali. Alla luce di ciò, appare equo fare riferimento alla percentuale del 10% di € 115,00 (valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in base alle
Tabelle del Tribunale di Milano del 2024), da ridursi poi ad un terzo in ragione degli altri fattori (in particolare, del numero di ore giornaliere coinvolte dal fenomeno, della sua variabilità nel corso dell'anno e del modo in cui il pregiudizio è stato prospettato). Il relativo importo, pari ad € 3,83 giornalieri, arrotondato ad € 4,00, va moltiplicato per cinque giorni alla settimana – come da domanda
– a far data dal 20.05.2021. Il va, quindi, condannato al pagamento in favore di ciascuna attore, con la sola Controparte_15 eccezione – per le ragioni su esposte – di e di una somma pari ad € CP_9 Controparte_10
4.700,00, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo. pagina 13 di 15 Stante la valutazione di tipo equitativo ed effettuata con riferimento a valori già attuali, si tratta di valore determinato alla data odierna e non suscettibile di ulteriore rivalutazione.
Il Comune di Milano è risultato soccombente nei confronti degli attori Parte_1 in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su ,
[...] Persona_1 [...]
, , , , , Parte_2 Controparte_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
in proprio e in qualità di esercente la Controparte_3 Controparte_4 responsabilità genitoriale su , e Persona_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , in proprio e in qualità di Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 esercente la responsabilità genitoriale su , , Persona_3 Parte_13 CP_5 CP_6
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[...] Controparte_14 Parte_14 Parte_15 Parte_16 intervenuti in proprio e in qualità di esercente la Controparte_16 responsabilità genitoriale su e e, di conseguenza, è tenuto a rifondere nei CP_16 CP_17 loro confronti le spese processuali, che vengono liquidate sulla base del D.M. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile della causa, con applicazione di un aumento – in considerazione delle linea difensiva unitaria per tutti i soggetti assistiti – pari al 15% per ogni soggetto oltre il primo e fino al decimo, e del 5% per ogni soggetto oltre il decimo e fino al trentesimo.
Da ultimo, le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico del . Controparte_15
Si ritiene, invece, che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra gli attori e e il dovendosi Controparte_10 CP_9 Controparte_15 considerare la novità delle questioni trattate e il fatto che solo grazie all'esito della consulenza tecnica d'ufficio è stato possibile escludere l'effettiva sussistenza del fenomeno della c.d. movida in corrispondenza delle loro abitazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. Ordina al Comune di Milano di far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità nel c.d. Quartiere Lazzaretto-Melzo delimitato dalle seguenti vie: Oberdan, Viale Vittorio
Veneto, Piazza della Repubblica, Viale Tunisia, Via Melzo, Via Lambro e Via Paolo Mascagni (p. 6 elaborato peritale), come meglio indicato in parte motiva alla pagina 9; 2. Fissa la somma di denaro dovuta dal per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del Controparte_15 provvedimento di cui al precedente punto in € 4,00 giornalieri in favore di ciascuno degli attori e degli intervenuti - a decorrere dalla scadenza di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza- ad eccezione di e;
Controparte_10 CP_9
3. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_15 della somma di euro 4.700, oltre agli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo , a favore di ciascuno dei seguenti attori: Parte_1 in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su ,
[...] Persona_1 [...]
, , , , Parte_2 Controparte_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in proprio e in qualità di
[...] Controparte_3 Controparte_4 genitore esercente la responsabilità genitoriale su e , Persona_2 Parte_6 Parte_7
, , , in Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su , Persona_3 Parte_13
, , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] Controparte_13 Controparte_14 Parte_14 Parte_15 Pt_16
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità
[...] Controparte_16 genitoriale su e;
CP_16 CP_17 pagina 14 di 15 4. Rigetta le domande proposte da e nei confronti del Controparte_10 CP_9 CP_15
;
[...]
5. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio , liquidate con decreto in corso di causa, in via definitiva carico del , in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_15
6. Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese di lite Controparte_15 in favore di in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale su , , , Persona_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_3 CP_3 [...]
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su e CP_4 Persona_2 [...]
, Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su
[...] Parte_12 [...]
, , Per_3 Parte_13 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , ,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Parte_14
in proprio e in
[...] Parte_15 Parte_16 Controparte_16 qualità di esercente la responsabilità genitoriale su e di , che si liquidano in CP_16 CP_17 euro 1.999,00 per le spese e in euro 34.900,32 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
7. Dichiara compensate le spese del giudizio tra e e il Controparte_10 CP_9 CP_15
.
[...]
Milano, 26.11.2025
Il Giudice
SA TE
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ.,Sez. Unite, ord. 24.01.2024 n. 2368. 3 Cass. civ., Sez. Unite, ord. 27.02.2013 n. 4848 4 Cass. civ., Sez. Unite, ord. 27.07.2022 n. 23436 5 in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 27.11.2023 n. 32814. 6 Cass. civ., Sez. II, ord.
1.10.2018 n. 23754; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 27.02.2013 n. 4848. pagina 5 di 15 7 Cass. civ., Sez. Unite, 27.02.3013 n. 4848. 8 Cass. civ., Sez. III, 23.05.2023 n. 14209. pagina 8 di 15