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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/12/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3127/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 4 dicembre 2025 ad ore 11,30 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3127/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LAURETIS ENZO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DELLA CORTE ANNA CHIARA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEMPORI Controparte_1 C.F._2
FEDERICA
CONVENUTO OPPOSTO
Lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti recanti le conclusioni: per l'attrice opponente “voglia l' ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte Parte_1 le causali, eccezioni e motivi in fatto e diritto di cui narrativa revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il DI n. 817 anno 2023, emesso dal Tribunale di Livorno in Persona del Giudice Monocratico
Dottoressa Simona Capurso in data 30 agosto anno 2023, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”; per il convenuto opposto : “IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Controparte_1
Livorno - ogni contraria deduzione, eccezione e istanza respinta - rigettare l'opposizione proposta dalla
Sig.ra siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 817/2023. IN VIA RICONVEZIONALE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, accertata l'esecuzione dei lavori extra – capitolato non contabilizzati dalla , Controparte_2 condannare la Sig.ra al pagamento della somma di euro 7.000,00 ovvero quella diversa Parte_1 somma che risulterà di giustizia, anche all'esito dell'espletanda C.T.U. richiesta dall'opponente e che dovrà quantificare anche i lavori extra sopra elencati. Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
pagina 1 di 11 Che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. A seguito di ricorso di , il Tribunale di Livorno, con decreto del 30 agosto Controparte_1
2023, ingiungeva a di pagare la somma di euro 42.616,45, oltre accessori. Parte_1
A sostegno del ricorso l'appaltatore deduceva che aveva svolto le opere Controparte_1 commissionate da nell'immobile ubicato in Livorno Via Sant'Alò n.65, ma la Parte_1 committente non aveva pagato il corrispettivo delle opere portato dalle fatture 9 del 24 marzo 2023 di euro 6.217,45, 4 dell'8 febbraio 2023 di euro 16.500,00 e 6 del 16 marzo 2023 di euro 19.829,00.
II. Con atto notificato in data 6 novembre 2023, proponeva opposizione e deduceva Parte_1 che:
aveva eseguito le opere commissionate, ma il credito residuo era di euro Controparte_1
4.710,00 e non di euro 6.217,70 in quanto non era dovuta la somma di euro 1.998,34 perché il cantiere non era stato realizzato, non erano stati installati tre bagni chimici, non era stata montata la rete di 60 metri e il costo di installazione del quadro elettrico era stato sopportato dall'elettricista; il residuo credito di euro 4.710,00 era estinto per compensazione con il credito vantato dalla Pt_1 derivante dall'obbligo di di rimborsare alla committente il costo di
[...] Controparte_1 riparazioni dei danni provocati all'immobile durante i lavori e il costo sostenuto dalla stessa per il risarcimento del danno effettuato in favore dei vicini di casa a seguito del danneggiamento della proprietà confinante;
nell'esecuzione dei lavori di scavo per la realizzazione del cordolo di consolidamento perimetrale nell'agosto del 2022 aveva reciso la tubazione GPL in comune con la proprietà Controparte_1 confinante di il costo di riparazione ammontava ad euro 3.500,00; Persona_1 alcune opere portate dalle 4 dell'8 febbraio 2023 di euro 16.500,00 e 6 del 16 marzo 2023 di euro
19.829,00 non erano state effettuate;
il prezzo delle opere eseguite non era stato pattuito e non era dovuto nella misura richiesta;
le opere non erano state consegnate e non erano state accettate;
non era stata eseguita l'opera di predisposizione dell'appartamento per il climatizzatore, non era stata predisposta la presa per la tv in camera, non erano state fatte le tracce per impianto elettrico in bagno,
l'assistenza all'idraulico era stata solo parziale, non era stata ripristinata la canna fumaria, non era stato fatto lo scasso del soffitto in camera, il compenso per la predisposizione del foro passante in solaio era stata richiesto due volte, non era stato eseguito il rialllineamento e il rinzaffo delle pareti nel bagno in pietra. pagina 2 di 11 la realizzazione degli arricci nei bagni era stata eseguita non in modo parziale;
la realizzazione dei massetti e degli intonaci non era stata eseguita nella misura indicata dall'appaltatore e il relativo prezzo richiesto non era corretto.
III. Con comparsa depositata in data 29 dicembre 2023 si costituiva in giudizio , Controparte_1 il quale deduceva che: ne mese di agosto 2022 commissionava ad l'esecuzione di Parte_1 Controparte_1 lavori di ristrutturazione dell'abitazione ubicata in Livorno Via S. Alò n.65, di cui una parte veniva diretta dall'Ing. una parte dal Geom. Persona_2 Controparte_3
in relazione ai lavori diretti dall'Ing. la committente rimaneva debitrice Persona_2 dell'importo di euro 6.217,45 (fattura n.9 del 24 marzo 2023), di cui la somma di euro 1.500,00 derivava dall'omesso rimborso dell'acquisto dei materiali;
in relazione ai lavori diretti dal Geom. la committente non aveva pagato il Controparte_3 corrispettivo;
in relazione a tali lavori la committente aveva richiesto durante la relativa esecuzione il compimento di opere inizialmente non previste;
i lavori in esame erano quelli elencati nel documento n.2 allegato alla comparsa intestato ”; le opere e i prezzi Controparte_4 indicati nel documento erano stati concordati con la committente ed il direttore dei lavori;
dopo la conclusione dei lavori del dicembre 2022 e dopo la richiesta di pagamento del 22 marzo 2023 avanzata da , il legale della committente, con lettera del giorno 11 aprile 2023, Controparte_1 eccepiva l'inadempimento all'obbligazione contrattuale di terminare i lavori e successivamente, con lettera a mezzo email del 18 maggio 2023, indicava quali opere non sarebbero state eseguite e alcuni difetti delle opere eseguite;
la contestazione sui danni era tardiva in quanto avanzata solo dopo la richiesta di pagamento del corrispettivo dell'appalto; in relazione alla contestazione della mancata esecuzione della predisposizione del cantiere,
l'appaltatore aveva ripristinato la salita per l'accesso al cantiere, realizzato il punto di carico e scarico macerie con il montacarico, la fornitura e posa in opera dei tubi di scarico delle macerie e il montaggio della baracca da cantiere;
in relazione alla contestazione della recisione del tubo del gas, non si era verificato alcun danno patrimoniale perché il tubo doveva essere sostituito in quanto non era conforme alla normativa di riferimento e doveva essere separato dalla fornitura di gas dell'immobile posizionato al piano superiore di quello dell'attrice;
pagina 3 di 11 la predisposizione delle opere necessarie all'installazione del climatizzatore dell'appartamento non era stata commissionata all'appaltatore; in relazione alla realizzazione delle tracce sulle pareti per l'installazione dei cavi elettrici e delle tubazioni idrauliche, l'appaltatore aveva eseguito quelle che gli erano state indicate dalla committente, dall'idraulico e dall'elettricista; in relazione alla sostituzione della canna fumaria, l'appaltatore aveva rimosso la vecchia canna fumaria e predisposto l'edificio per l'installazione della nuova canna fumaria;
in relazione alla contestazione dell'omesso scasso del soffitto in camera, l'appaltatore aveva eseguito unicamente il lavoro richiesto, ovvero la rimozione dello scarico che attraversava l'intero soffitto della camera;
l'opera di riallineamento e rinsaffo delle pareti del bagno in pietra era stato realizzato dall'appaltatore;
l'opera di arriccio de bagni era stata eseguita per tutta la parte della parete che non richiedeva l'intervento dell'idraulico, mentre la parte che richiedeva l'intervento dell'idraulico era stata lasciata incompiuta perché l'idraulico potesse intervenire;
l'opera di rimozione delle persiane e delle finestre era stata eseguita in quanto commissionata dalla committente;
in relazione alla esecuzione difettosa del pavimento della stanza del piano terra, se il difetto fosse stato segnalato dal direttore dei lavori, l'appaltatore avrebbe posto rimedio allo stesso;
la contestazione sull'esecuzione difettosa dei massetti e degli intonaci era tardiva e non era stata indicata dal direttore dei lavori;
l'appaltatore aveva eseguito altre opere non richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo, opere consistite nella sostituzione della cassetta di derivazione, nel ritrovamento di due cassette elettriche murate, nella pulizia dei corrugati, nella realizzazione di corrugati, nella predisposizione dell'adduzione dell'acqua calda e fredda, nella predisposizione dell'impianto elettrico nel terzo bagno, nel rifacimento del muro della camera per due volte, nella realizzazione dei massetti armati e nell'assistenza alla ditta per il livellamento dei pavimenti;
la committente doveva infine rispondere per la sottrazione degli attrezzi di lavori dal cantiere patito dall'appaltatore a causa dei molteplici lavoratori che la committente ha chiamato a lavorare nel cantiere;
il prezzo richiesto per le opere era stato concordato con la committente ed era inferiore al prezziario predisposto dalla delibera della Regione Toscana invocata dalla committente.
pagina 4 di 11 In conclusione, l'opposto domandava la conferma del decreto opposto e la Controparte_1 condanna della opponente in via riconvenzionale a pagare anche l'importo di euro 7.000.00 quale corrispettivo per i lavori non indicati in ricorso.
IV. Con memoria depositata in data 7 maggio 2024, la opponente contestava la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da in quanto domanda nuova. Controparte_1
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove testimoniali e a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opposto. La domanda di condanna al pagamento del compenso per opere svolte in esecuzione del medesimo contratto di appalto posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024: “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi”; Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del
27/11/2023: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”.
pagina 5 di 11 Nel merito, però, la domanda riconvenzionale è infondata in quanto, a titolo esemplificativo, la richiesta in via riconvenzionale di pagamento del compenso nella realizzazione dei massetti armati e nell'assistenza alla ditta per il livellamento dei pavimenti è già contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo in quanto è sufficiente leggere il documento n.2, recante l'indicazione delle opere svolte e ricomprese nelle fatture 9 del 24 marzo 2023 di euro 6.217,45, 4 dell'8 febbraio 2023 di euro 16.500,00
e 6 del 16 marzo 2023 di euro 19.829,00, per trovare ad esempio “realizzazione massetto strutturale tipo weber 1400 più codi di rondine ogni metro per tutto il perimetro più riempimento delle zone avvallate, spessore minimo cm 4”.
Anche la pulizia dei corrugati e la realizzazione di corrugati è indicata sempre nel citato documento n.2 alla voce 1B del titolo “demolizione/rimozione”.
Comunque, sul punto, la domanda giudiziale e le relative allegazioni (come sopra evidenziate) sono talmente generiche e contraddittorie che rendono la domanda infondata.
Passando ad esaminare le altre questioni controverse, ritiene il Giudice di basare la decisione sulla testimonianza del direttore dei lavori e del direttore dei lavori Geom. Persona_2 [...] entrambi sentiti all'udienza del 16 ottobre 2025. CP_3
La deposizione dei predetti individui è dirimente ai fini della decisione in quanto il direttore dei lavori rappresenta nel cantiere con l'appaltatore il committente.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023: “in tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata”.
Il testimone ha riferito che: “ho svolto un incarico professionale per conto della Persona_2
e più precisamente di direttore dei lavori svolti in Via Santalò 65 a Livorno. Parte_1 CP_1
ha eseguito opere di rifacimento dell'appartamento a piano terra. Ha fatto interventi strutturali
[...] ed edili. Non ricordo di un contratto scritto di appalto. Prendo visione del documento n.2 di parte opposta e ricordo di non averlo mai visto. Sono stato almeno 30 volte a verificare il cantiere e quindi ho visto le opere che ha eseguito il . Vedo il risultato della somma dei lavori di euro 33.090,00 e CP_1 ricordo che tale somma coincide grosso modo con il primo stato avanzamento lavori. Ricordo di aver redatto il primo stato di avanzamento lavori. Ricordo che gli stati di avanzamento lavori sono stati pagina 6 di 11 concordati con la committente. Ricordo che vi sono stati due stati di avanzamento lavori e poi quello finale. Mi risulta che le fatture emesse dal sono state pagate dalla committente e io ho le CP_1 copie dei bonifici. Ricollego queste fatture e questi bonifici ai lavori del 110%. I lavori di ristrutturazione, che dovevano beneficiare del bonus fiscale del 110%, sono stati poi modificati.
Ricordo che si trattava di un edificio fatiscente che nella fase di ristrutturazione ha richiesto lavori che inizialmente non erano stati previsti. Confermo il capitolo 3 e ricordo che i lavori sull'appartamento della sono stati concordati tra lei, il suo compagno e . Posso dire che in larga Pt_1 CP_1 maggioranza tutti i lavori sono stati concordati. In 35 anni di svolgimento della mia professione il cantiere della è stato quello più difficile perché la e il compagno, nonostante la Pt_1 Pt_1 presenza del cantiere che era interdetto ai non addetti ai lavori, erano sempre presenti e criticavano le opere, io sono stato più volte offeso dal compagno della ho proseguito la mia opera Pt_1 professionale. Durante i lavori emergevano delle opere diverse e nuove da fare e venivano concordate con il committente in base alle relative risorse economiche. Non sono in grado di distinguere se tutte le opere da me seguite potevano rientrare nel beneficio del 110%. Può darsi che in relazione ad alcuni lavori svolti dal la anche io abbia chiesto che fossero rifatti meglio. Ricordo che, CP_1 Pt_1
a mio giudizio, il ha eseguito i lavori nella media della tecnica costruttiva. Sul capitolo 8 CP_1 non mi ricordo dei lavori ivi elencati. Ricordo ad esempio di una sostituzione del tubo dell'acqua al primo piano. Sono passati però tre anni e non ricordo bene nello specifico i lavori fatti dal . CP_1
Sul capitolo 9 ricordo che il mi disse che i suoi attrezzi erano stati portati via da altre ditte Tes_1 che avevano lavorato in cantiere;
ricordo della realizzazione dei massetti armati di 8 cm al primo piano, questo massetto armato è stato fatto su mia disposizione;
preciso che io ero il direttore dei lavori del piano terra e questi massetto armato è stato fatto al primo piano, di cui però il direttore dei lavori era il
Geom. Prendo di nuovo visione del documento n.2 e confermo che il prezzo totale ivi CP_3 indicato corrisponde al primo SAL del piano terra;
ricordo che il ha lavorato al piano terra e CP_1 al primo piano;
confermo che il ha eseguito i massetti nella platea esterna di 18 cm, non CP_1 ricordo dell'assistenza alla ditta che ha costruito i pavimenti radianti. Ricordo che i lavori di ristrutturazione di questo edificio avevano due procedimenti amministrativi diversi, del piano terra mi sono occupato io anche come direttore dei lavori, ricordo che i lavori che rientravano nel supersismabonus avevano ad oggetto solo il piano terra;
del primo piano il direttore dei lavori è stato il geom. Sono stato pagato per intero dal committente”. CP_3
pagina 7 di 11 Da essa si desume che le opere relative alla fattura 9 del 24 marzo 2023 di euro 6.217,45 sono state eseguire ed il relativo compenso è stato pattuito d'accordo tra la committente e Parte_1
l'appaltatore . Controparte_1
L'altro direttore dei lavori Geom ha dichiarato che: “ho svolto l'incarico Controparte_3 professionale su incarico della nel cantiere di Livorno Via Santalò e mi sono occupato delle Pt_1 opere che beneficiavano del bonus 50%, che sono state svolte al primo piano. Ricordo che ho redatto il contratto di appalto con il relativo capitolato dei lavori e ricorso che questo capitolato è stato firmato dalla ma a me il contratto non è mai stato restituito firmato da entrambe le parti. Ho fatto dei Pt_1 sopralluoghi in cantiere e il ha fatto i lavori inerenti le modifiche interni, i rifacimenti dei CP_1 servizi igienici, opere di assistenza muraria per l'installazione degli impianti e opere sulle superfici verticali e orizzontali;
confermo che il si è occupato del primo piano e del piano terreno;
CP_1 ricordo del rifacimento dei massetti al primo piano;
ho visto dei consolidamenti e scavi all'esterno dell'edificio, che sono stati svolti dal , non si trattava di opere di mia competenza, ma le ho CP_1 viste accedendo al cantiere;
prendo visione delle foto prodotte con il documento 5 e posso dire che rappresentano il cantiere della Sul capitolo D ricordo che era stata posta una rete di circa 2 Pt_1 metri in ferro, sul capitolo E ricordo di aver predisposto il capitolato prima dell'inizio dei lavori, tale capitolato era allegato al contratto, consegnai il capitolato alla che lo firmò e lo consegnò al Pt_1
, sulla base di questo capitolato ho diretto i lavori del , sul capitolo F ricordo che il CP_1 CP_1 contratto e il capitolato non mi è stato restituito firmato, aggiungo che il contratto firmato mi sarebbe servito per redigere la contabilità dei lavori finale e per indicare i lavori extracxapitolato, approvandoli;
non ho potuto fare questo ho detto per la mancanza del contratto firmato;
prendo visione del documento n.2 di parte opposta e confermo che si tratta di un capitolato che presentò il nel mio Pt_2 ufficio in presenza della si trattava di una capitolato che presentava più lavori rispetto a quelli Pt_1 da me inizialmente indicati nel capitolato che avevo predisposto io. Ricordo che la non era Pt_1
d'accordo sul corrispettivo e non era d'accordo perché diceva che alcuni lavori non erano stati fatti, alcuni lavori non erano stati commissionati e la chiese un occhio di riguardo ai danni fatti
Pt_1 durante i lavori;
sul capitolo I ricordo che durante le lavorazioni sono stati recisi dei cavi che servivano le abitazioni vicine, i lavori di riparazione mi risulta siano stati pagati dalla confermo il
Pt_1 capitolo L sul taglio dei cavi e sempre sono state pagate le riparazioni dalla rosini. Sul capitolo N ricordo che quando ci trovammo a parlare dinanzi al capitolato di cui sopra ho detto la si
Pt_1 lamentò che il , senza la sua autorizzazione, aveva tolto gli infissi e forse erano stati CP_1 accatastati in cantiere. Non so se la veva ordinato altri infissi perchè si tratta di una opera del
Pt_1
pagina 8 di 11 110%. Ricordo che nella riunione per il capitolato del , l'impianto di climatizzazione fu un Pt_2 argomento di discussione e mi sembra che il tema fosse che non era stato fatto l'impianto per posizionare il climatizzatore e ricordo anche che prima dell'inizio dei lavori la aveva fatti Pt_1 eseguire la rimozione dei solai al piano terra e anche al primo piano. Non ricordo dello smaltimento dell'impianto idraulico e della parete della cucina descritto al capitolo P, ricordo solo che in economia la committente aveva fatto tante opere di demolizione prima che iniziassero i lavori del Pt_1
, ma non ricordo quali. È vero il capitolo Q. sul capitolo R posso dire che si tratta CP_1 sicuramente di un foro lasciato dal o da altre ditte durante le lavorazioni;
sul capitolo S non CP_1 sono stato io ha disporre l'esecuzione di questa rete elettrosaldata e non mi risulta che la committente abbia dato tale incarico al;
ricordo però che il giustificò tale opera per consentire CP_1 CP_1
l'accesso del mezzo al cantiere, prendo visione del documento 2 di parte opposta e non posso dire se tali lavori sono stati eseguiti dal perché come ho già detto questo documento non è stato CP_1 redatto da me, ma è stato presentato dal in occasione della riunione con la resso il CP_1 Pt_1 mio ufficio prima della fine dei lavori;
con questo documento il tinella voleva quantificare il suo corrispettivo per le opere che diceva di aver eseguito;
ricordo che la veva firmato il capitolato Pt_1
e lo aveva consegnato al , che l'ha portato via con sé e l'ho anche visto diverse volte nel
CP_1 furgone del;
aggiungo che leggendo il documento n.2 parte delle opere sono indicate anche
CP_1 nel capitolato che ho predisposto io, ma ovviamente i prezzi sono stati determinati dal in
CP_1 questo documento n.
2. Io ho seguito i lavori del piano primo, posso dire. Ad esempio, che il
CP_1 ha fatto l'assistenza muraria per l'impianto elettrico e i lavori sono stati fatti al piano terra e al primo piano e quindi in parte si tratta di opere che rientrano nel bonus del 50% che ho seguito io;
preciso che il documento n.2 rappresenta opere che rientrano nel bonus del 50% di cui mi sono occupato io, aggiungo che tali opere sono state fatte al piano terra, di cui mi sono occupato io, e parte anche al primo piano”.
Dalla deposizione si evince che il documento n.2, che elenca le opere ed il relativo compenso, che sono state poste a base delle fatture 4 dell'8 febbraio 2023 di euro 16.500,00 e 6 del 16 marzo 2023 di euro
19.829,00, è stato oggetto di discussione davanti al direttore dei lavori Geom tra il Controparte_3 committente e l'appaltatore . Parte_1 Controparte_1
Il direttore dei lavori ha dichiarato che il documento n.2 riprendeva una parte delle opere che lo stesso direttore dei lavori aveva indicato nel capitolato che aveva predisposto. Ha aggiunto anche che aveva predisposto il capitolato prima dell'inizio dei lavori, che tale capitolato era allegato al contratto e che aveva consegnato il capitolato alla la quale lo aveva sottoscritto e consegnato al . Pt_1 CP_1
pagina 9 di 11 E', quindi, provato che parte dei lavori indicati dalla erano stati commissionati dalla stessa a Pt_1 mezzo del proprio direttore dei lavori.
Dalla deposizione dell'altro direttore dei lavori emerge la prova ulteriore che il Persona_2 documento n.2 recava un corrispettivo simile a quello pattuito per le opere del primo stato di avanzamento lavori, che le opere del primo stato avanzamento lavori erano state eseguite e che la committente aveva ripetutamente chiesto di eseguire delle opere diverse da quelle Parte_1 inizialmente previste all'appaltatore . Controparte_1
Ne consegue la prova presuntiva dell'esecuzione delle opere indicate nel documento n.2 in quanto è certo che rispetto all'iniziale capitolato redatto dal direttore dei lavori Geom la Controparte_3 committente aveva chiesto l'esecuzione di ulteriori e diversi lavori. Parte_1
E' provato, infine, a mezzo presunzioni ai sensi dell'art. 2729 cc, che il corrispettivo delle opere è stato concordato dalle parti nella misura indicata dal citato documento n.2.
Se è provato che durante l'esecuzione dei lavori la committente ha reiteratamente chiesto di eseguire delle opere ulteriori e delle opere diverse da quelle inizialmente indicate nel capitolato redatto dal direttore dei lavori Geom. è altrettanto vero che deve ritenersi provato per Controparte_3 presunzione un accordo sul corrispettivo per quello opere.
In relazione ai difetti delle opere contestati dalla opponente occorre evidenziare che l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto opposto appare fondata ai sensi dell'art. 1667 II comma cc.
La tesi difensiva della opponente secondo cui l'opera appaltata non sarebbe terminata e non sarebbe stata accettata non è fondata in quanto dalla deposizione del Geom. si evince la Controparte_3 prova di un incontro tra le parti in cui venne discusso il documento n.2 recante l'indicazione dei lavori eseguiti e del relativo corrispettivo.
E' ovvio che la riunione vi è stata quando i lavori erano stati conclusi e l'opera consegnata.
L'appaltatore ha dedotto che, dopo la conclusione dei lavori del dicembre 2022 e dopo la richiesta di pagamento del 22 marzo 2023 avanzata da , il legale della committente, con Controparte_1 lettera del giorno 11 aprile 2023, eccepiva l'inadempimento all'obbligazione contrattuale di terminare i lavori e successivamente, con lettera a mezzo email del 18 maggio 2023, indicava quali opere non sarebbero state eseguite e alcuni difetti delle opere eseguite.
A tale eccezione di decadenza parte opponente non ha replicato con la memoria depositata in data 7 maggio 2024.
pagina 10 di 11 I difetti sono stati contestati dopo 60 giorni dalla conclusione dei lavori da parte di CP_1
e conseguentemente la domanda di riduzione del corrispettivo e di risarcimento del danno
[...] non sono ammissibili per intervenuta decadenza.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1 lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro ? per spese ed Controparte_1 euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto del Tribunale di Livorno del 30 agosto 2023; condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a Parte_1 CP_1
la somma di euro 286,00 per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al
[...] rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 4 dicembre 2025 ad ore 11,30 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3127/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LAURETIS ENZO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DELLA CORTE ANNA CHIARA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEMPORI Controparte_1 C.F._2
FEDERICA
CONVENUTO OPPOSTO
Lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti recanti le conclusioni: per l'attrice opponente “voglia l' ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte Parte_1 le causali, eccezioni e motivi in fatto e diritto di cui narrativa revocare e dichiarare nullo e privo di effetti il DI n. 817 anno 2023, emesso dal Tribunale di Livorno in Persona del Giudice Monocratico
Dottoressa Simona Capurso in data 30 agosto anno 2023, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”; per il convenuto opposto : “IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Controparte_1
Livorno - ogni contraria deduzione, eccezione e istanza respinta - rigettare l'opposizione proposta dalla
Sig.ra siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 817/2023. IN VIA RICONVEZIONALE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, accertata l'esecuzione dei lavori extra – capitolato non contabilizzati dalla , Controparte_2 condannare la Sig.ra al pagamento della somma di euro 7.000,00 ovvero quella diversa Parte_1 somma che risulterà di giustizia, anche all'esito dell'espletanda C.T.U. richiesta dall'opponente e che dovrà quantificare anche i lavori extra sopra elencati. Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
pagina 1 di 11 Che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. A seguito di ricorso di , il Tribunale di Livorno, con decreto del 30 agosto Controparte_1
2023, ingiungeva a di pagare la somma di euro 42.616,45, oltre accessori. Parte_1
A sostegno del ricorso l'appaltatore deduceva che aveva svolto le opere Controparte_1 commissionate da nell'immobile ubicato in Livorno Via Sant'Alò n.65, ma la Parte_1 committente non aveva pagato il corrispettivo delle opere portato dalle fatture 9 del 24 marzo 2023 di euro 6.217,45, 4 dell'8 febbraio 2023 di euro 16.500,00 e 6 del 16 marzo 2023 di euro 19.829,00.
II. Con atto notificato in data 6 novembre 2023, proponeva opposizione e deduceva Parte_1 che:
aveva eseguito le opere commissionate, ma il credito residuo era di euro Controparte_1
4.710,00 e non di euro 6.217,70 in quanto non era dovuta la somma di euro 1.998,34 perché il cantiere non era stato realizzato, non erano stati installati tre bagni chimici, non era stata montata la rete di 60 metri e il costo di installazione del quadro elettrico era stato sopportato dall'elettricista; il residuo credito di euro 4.710,00 era estinto per compensazione con il credito vantato dalla Pt_1 derivante dall'obbligo di di rimborsare alla committente il costo di
[...] Controparte_1 riparazioni dei danni provocati all'immobile durante i lavori e il costo sostenuto dalla stessa per il risarcimento del danno effettuato in favore dei vicini di casa a seguito del danneggiamento della proprietà confinante;
nell'esecuzione dei lavori di scavo per la realizzazione del cordolo di consolidamento perimetrale nell'agosto del 2022 aveva reciso la tubazione GPL in comune con la proprietà Controparte_1 confinante di il costo di riparazione ammontava ad euro 3.500,00; Persona_1 alcune opere portate dalle 4 dell'8 febbraio 2023 di euro 16.500,00 e 6 del 16 marzo 2023 di euro
19.829,00 non erano state effettuate;
il prezzo delle opere eseguite non era stato pattuito e non era dovuto nella misura richiesta;
le opere non erano state consegnate e non erano state accettate;
non era stata eseguita l'opera di predisposizione dell'appartamento per il climatizzatore, non era stata predisposta la presa per la tv in camera, non erano state fatte le tracce per impianto elettrico in bagno,
l'assistenza all'idraulico era stata solo parziale, non era stata ripristinata la canna fumaria, non era stato fatto lo scasso del soffitto in camera, il compenso per la predisposizione del foro passante in solaio era stata richiesto due volte, non era stato eseguito il rialllineamento e il rinzaffo delle pareti nel bagno in pietra. pagina 2 di 11 la realizzazione degli arricci nei bagni era stata eseguita non in modo parziale;
la realizzazione dei massetti e degli intonaci non era stata eseguita nella misura indicata dall'appaltatore e il relativo prezzo richiesto non era corretto.
III. Con comparsa depositata in data 29 dicembre 2023 si costituiva in giudizio , Controparte_1 il quale deduceva che: ne mese di agosto 2022 commissionava ad l'esecuzione di Parte_1 Controparte_1 lavori di ristrutturazione dell'abitazione ubicata in Livorno Via S. Alò n.65, di cui una parte veniva diretta dall'Ing. una parte dal Geom. Persona_2 Controparte_3
in relazione ai lavori diretti dall'Ing. la committente rimaneva debitrice Persona_2 dell'importo di euro 6.217,45 (fattura n.9 del 24 marzo 2023), di cui la somma di euro 1.500,00 derivava dall'omesso rimborso dell'acquisto dei materiali;
in relazione ai lavori diretti dal Geom. la committente non aveva pagato il Controparte_3 corrispettivo;
in relazione a tali lavori la committente aveva richiesto durante la relativa esecuzione il compimento di opere inizialmente non previste;
i lavori in esame erano quelli elencati nel documento n.2 allegato alla comparsa intestato ”; le opere e i prezzi Controparte_4 indicati nel documento erano stati concordati con la committente ed il direttore dei lavori;
dopo la conclusione dei lavori del dicembre 2022 e dopo la richiesta di pagamento del 22 marzo 2023 avanzata da , il legale della committente, con lettera del giorno 11 aprile 2023, Controparte_1 eccepiva l'inadempimento all'obbligazione contrattuale di terminare i lavori e successivamente, con lettera a mezzo email del 18 maggio 2023, indicava quali opere non sarebbero state eseguite e alcuni difetti delle opere eseguite;
la contestazione sui danni era tardiva in quanto avanzata solo dopo la richiesta di pagamento del corrispettivo dell'appalto; in relazione alla contestazione della mancata esecuzione della predisposizione del cantiere,
l'appaltatore aveva ripristinato la salita per l'accesso al cantiere, realizzato il punto di carico e scarico macerie con il montacarico, la fornitura e posa in opera dei tubi di scarico delle macerie e il montaggio della baracca da cantiere;
in relazione alla contestazione della recisione del tubo del gas, non si era verificato alcun danno patrimoniale perché il tubo doveva essere sostituito in quanto non era conforme alla normativa di riferimento e doveva essere separato dalla fornitura di gas dell'immobile posizionato al piano superiore di quello dell'attrice;
pagina 3 di 11 la predisposizione delle opere necessarie all'installazione del climatizzatore dell'appartamento non era stata commissionata all'appaltatore; in relazione alla realizzazione delle tracce sulle pareti per l'installazione dei cavi elettrici e delle tubazioni idrauliche, l'appaltatore aveva eseguito quelle che gli erano state indicate dalla committente, dall'idraulico e dall'elettricista; in relazione alla sostituzione della canna fumaria, l'appaltatore aveva rimosso la vecchia canna fumaria e predisposto l'edificio per l'installazione della nuova canna fumaria;
in relazione alla contestazione dell'omesso scasso del soffitto in camera, l'appaltatore aveva eseguito unicamente il lavoro richiesto, ovvero la rimozione dello scarico che attraversava l'intero soffitto della camera;
l'opera di riallineamento e rinsaffo delle pareti del bagno in pietra era stato realizzato dall'appaltatore;
l'opera di arriccio de bagni era stata eseguita per tutta la parte della parete che non richiedeva l'intervento dell'idraulico, mentre la parte che richiedeva l'intervento dell'idraulico era stata lasciata incompiuta perché l'idraulico potesse intervenire;
l'opera di rimozione delle persiane e delle finestre era stata eseguita in quanto commissionata dalla committente;
in relazione alla esecuzione difettosa del pavimento della stanza del piano terra, se il difetto fosse stato segnalato dal direttore dei lavori, l'appaltatore avrebbe posto rimedio allo stesso;
la contestazione sull'esecuzione difettosa dei massetti e degli intonaci era tardiva e non era stata indicata dal direttore dei lavori;
l'appaltatore aveva eseguito altre opere non richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo, opere consistite nella sostituzione della cassetta di derivazione, nel ritrovamento di due cassette elettriche murate, nella pulizia dei corrugati, nella realizzazione di corrugati, nella predisposizione dell'adduzione dell'acqua calda e fredda, nella predisposizione dell'impianto elettrico nel terzo bagno, nel rifacimento del muro della camera per due volte, nella realizzazione dei massetti armati e nell'assistenza alla ditta per il livellamento dei pavimenti;
la committente doveva infine rispondere per la sottrazione degli attrezzi di lavori dal cantiere patito dall'appaltatore a causa dei molteplici lavoratori che la committente ha chiamato a lavorare nel cantiere;
il prezzo richiesto per le opere era stato concordato con la committente ed era inferiore al prezziario predisposto dalla delibera della Regione Toscana invocata dalla committente.
pagina 4 di 11 In conclusione, l'opposto domandava la conferma del decreto opposto e la Controparte_1 condanna della opponente in via riconvenzionale a pagare anche l'importo di euro 7.000.00 quale corrispettivo per i lavori non indicati in ricorso.
IV. Con memoria depositata in data 7 maggio 2024, la opponente contestava la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da in quanto domanda nuova. Controparte_1
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove testimoniali e a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opposto. La domanda di condanna al pagamento del compenso per opere svolte in esecuzione del medesimo contratto di appalto posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024: “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi”; Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del
27/11/2023: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”.
pagina 5 di 11 Nel merito, però, la domanda riconvenzionale è infondata in quanto, a titolo esemplificativo, la richiesta in via riconvenzionale di pagamento del compenso nella realizzazione dei massetti armati e nell'assistenza alla ditta per il livellamento dei pavimenti è già contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo in quanto è sufficiente leggere il documento n.2, recante l'indicazione delle opere svolte e ricomprese nelle fatture 9 del 24 marzo 2023 di euro 6.217,45, 4 dell'8 febbraio 2023 di euro 16.500,00
e 6 del 16 marzo 2023 di euro 19.829,00, per trovare ad esempio “realizzazione massetto strutturale tipo weber 1400 più codi di rondine ogni metro per tutto il perimetro più riempimento delle zone avvallate, spessore minimo cm 4”.
Anche la pulizia dei corrugati e la realizzazione di corrugati è indicata sempre nel citato documento n.2 alla voce 1B del titolo “demolizione/rimozione”.
Comunque, sul punto, la domanda giudiziale e le relative allegazioni (come sopra evidenziate) sono talmente generiche e contraddittorie che rendono la domanda infondata.
Passando ad esaminare le altre questioni controverse, ritiene il Giudice di basare la decisione sulla testimonianza del direttore dei lavori e del direttore dei lavori Geom. Persona_2 [...] entrambi sentiti all'udienza del 16 ottobre 2025. CP_3
La deposizione dei predetti individui è dirimente ai fini della decisione in quanto il direttore dei lavori rappresenta nel cantiere con l'appaltatore il committente.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023: “in tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata”.
Il testimone ha riferito che: “ho svolto un incarico professionale per conto della Persona_2
e più precisamente di direttore dei lavori svolti in Via Santalò 65 a Livorno. Parte_1 CP_1
ha eseguito opere di rifacimento dell'appartamento a piano terra. Ha fatto interventi strutturali
[...] ed edili. Non ricordo di un contratto scritto di appalto. Prendo visione del documento n.2 di parte opposta e ricordo di non averlo mai visto. Sono stato almeno 30 volte a verificare il cantiere e quindi ho visto le opere che ha eseguito il . Vedo il risultato della somma dei lavori di euro 33.090,00 e CP_1 ricordo che tale somma coincide grosso modo con il primo stato avanzamento lavori. Ricordo di aver redatto il primo stato di avanzamento lavori. Ricordo che gli stati di avanzamento lavori sono stati pagina 6 di 11 concordati con la committente. Ricordo che vi sono stati due stati di avanzamento lavori e poi quello finale. Mi risulta che le fatture emesse dal sono state pagate dalla committente e io ho le CP_1 copie dei bonifici. Ricollego queste fatture e questi bonifici ai lavori del 110%. I lavori di ristrutturazione, che dovevano beneficiare del bonus fiscale del 110%, sono stati poi modificati.
Ricordo che si trattava di un edificio fatiscente che nella fase di ristrutturazione ha richiesto lavori che inizialmente non erano stati previsti. Confermo il capitolo 3 e ricordo che i lavori sull'appartamento della sono stati concordati tra lei, il suo compagno e . Posso dire che in larga Pt_1 CP_1 maggioranza tutti i lavori sono stati concordati. In 35 anni di svolgimento della mia professione il cantiere della è stato quello più difficile perché la e il compagno, nonostante la Pt_1 Pt_1 presenza del cantiere che era interdetto ai non addetti ai lavori, erano sempre presenti e criticavano le opere, io sono stato più volte offeso dal compagno della ho proseguito la mia opera Pt_1 professionale. Durante i lavori emergevano delle opere diverse e nuove da fare e venivano concordate con il committente in base alle relative risorse economiche. Non sono in grado di distinguere se tutte le opere da me seguite potevano rientrare nel beneficio del 110%. Può darsi che in relazione ad alcuni lavori svolti dal la anche io abbia chiesto che fossero rifatti meglio. Ricordo che, CP_1 Pt_1
a mio giudizio, il ha eseguito i lavori nella media della tecnica costruttiva. Sul capitolo 8 CP_1 non mi ricordo dei lavori ivi elencati. Ricordo ad esempio di una sostituzione del tubo dell'acqua al primo piano. Sono passati però tre anni e non ricordo bene nello specifico i lavori fatti dal . CP_1
Sul capitolo 9 ricordo che il mi disse che i suoi attrezzi erano stati portati via da altre ditte Tes_1 che avevano lavorato in cantiere;
ricordo della realizzazione dei massetti armati di 8 cm al primo piano, questo massetto armato è stato fatto su mia disposizione;
preciso che io ero il direttore dei lavori del piano terra e questi massetto armato è stato fatto al primo piano, di cui però il direttore dei lavori era il
Geom. Prendo di nuovo visione del documento n.2 e confermo che il prezzo totale ivi CP_3 indicato corrisponde al primo SAL del piano terra;
ricordo che il ha lavorato al piano terra e CP_1 al primo piano;
confermo che il ha eseguito i massetti nella platea esterna di 18 cm, non CP_1 ricordo dell'assistenza alla ditta che ha costruito i pavimenti radianti. Ricordo che i lavori di ristrutturazione di questo edificio avevano due procedimenti amministrativi diversi, del piano terra mi sono occupato io anche come direttore dei lavori, ricordo che i lavori che rientravano nel supersismabonus avevano ad oggetto solo il piano terra;
del primo piano il direttore dei lavori è stato il geom. Sono stato pagato per intero dal committente”. CP_3
pagina 7 di 11 Da essa si desume che le opere relative alla fattura 9 del 24 marzo 2023 di euro 6.217,45 sono state eseguire ed il relativo compenso è stato pattuito d'accordo tra la committente e Parte_1
l'appaltatore . Controparte_1
L'altro direttore dei lavori Geom ha dichiarato che: “ho svolto l'incarico Controparte_3 professionale su incarico della nel cantiere di Livorno Via Santalò e mi sono occupato delle Pt_1 opere che beneficiavano del bonus 50%, che sono state svolte al primo piano. Ricordo che ho redatto il contratto di appalto con il relativo capitolato dei lavori e ricorso che questo capitolato è stato firmato dalla ma a me il contratto non è mai stato restituito firmato da entrambe le parti. Ho fatto dei Pt_1 sopralluoghi in cantiere e il ha fatto i lavori inerenti le modifiche interni, i rifacimenti dei CP_1 servizi igienici, opere di assistenza muraria per l'installazione degli impianti e opere sulle superfici verticali e orizzontali;
confermo che il si è occupato del primo piano e del piano terreno;
CP_1 ricordo del rifacimento dei massetti al primo piano;
ho visto dei consolidamenti e scavi all'esterno dell'edificio, che sono stati svolti dal , non si trattava di opere di mia competenza, ma le ho CP_1 viste accedendo al cantiere;
prendo visione delle foto prodotte con il documento 5 e posso dire che rappresentano il cantiere della Sul capitolo D ricordo che era stata posta una rete di circa 2 Pt_1 metri in ferro, sul capitolo E ricordo di aver predisposto il capitolato prima dell'inizio dei lavori, tale capitolato era allegato al contratto, consegnai il capitolato alla che lo firmò e lo consegnò al Pt_1
, sulla base di questo capitolato ho diretto i lavori del , sul capitolo F ricordo che il CP_1 CP_1 contratto e il capitolato non mi è stato restituito firmato, aggiungo che il contratto firmato mi sarebbe servito per redigere la contabilità dei lavori finale e per indicare i lavori extracxapitolato, approvandoli;
non ho potuto fare questo ho detto per la mancanza del contratto firmato;
prendo visione del documento n.2 di parte opposta e confermo che si tratta di un capitolato che presentò il nel mio Pt_2 ufficio in presenza della si trattava di una capitolato che presentava più lavori rispetto a quelli Pt_1 da me inizialmente indicati nel capitolato che avevo predisposto io. Ricordo che la non era Pt_1
d'accordo sul corrispettivo e non era d'accordo perché diceva che alcuni lavori non erano stati fatti, alcuni lavori non erano stati commissionati e la chiese un occhio di riguardo ai danni fatti
Pt_1 durante i lavori;
sul capitolo I ricordo che durante le lavorazioni sono stati recisi dei cavi che servivano le abitazioni vicine, i lavori di riparazione mi risulta siano stati pagati dalla confermo il
Pt_1 capitolo L sul taglio dei cavi e sempre sono state pagate le riparazioni dalla rosini. Sul capitolo N ricordo che quando ci trovammo a parlare dinanzi al capitolato di cui sopra ho detto la si
Pt_1 lamentò che il , senza la sua autorizzazione, aveva tolto gli infissi e forse erano stati CP_1 accatastati in cantiere. Non so se la veva ordinato altri infissi perchè si tratta di una opera del
Pt_1
pagina 8 di 11 110%. Ricordo che nella riunione per il capitolato del , l'impianto di climatizzazione fu un Pt_2 argomento di discussione e mi sembra che il tema fosse che non era stato fatto l'impianto per posizionare il climatizzatore e ricordo anche che prima dell'inizio dei lavori la aveva fatti Pt_1 eseguire la rimozione dei solai al piano terra e anche al primo piano. Non ricordo dello smaltimento dell'impianto idraulico e della parete della cucina descritto al capitolo P, ricordo solo che in economia la committente aveva fatto tante opere di demolizione prima che iniziassero i lavori del Pt_1
, ma non ricordo quali. È vero il capitolo Q. sul capitolo R posso dire che si tratta CP_1 sicuramente di un foro lasciato dal o da altre ditte durante le lavorazioni;
sul capitolo S non CP_1 sono stato io ha disporre l'esecuzione di questa rete elettrosaldata e non mi risulta che la committente abbia dato tale incarico al;
ricordo però che il giustificò tale opera per consentire CP_1 CP_1
l'accesso del mezzo al cantiere, prendo visione del documento 2 di parte opposta e non posso dire se tali lavori sono stati eseguiti dal perché come ho già detto questo documento non è stato CP_1 redatto da me, ma è stato presentato dal in occasione della riunione con la resso il CP_1 Pt_1 mio ufficio prima della fine dei lavori;
con questo documento il tinella voleva quantificare il suo corrispettivo per le opere che diceva di aver eseguito;
ricordo che la veva firmato il capitolato Pt_1
e lo aveva consegnato al , che l'ha portato via con sé e l'ho anche visto diverse volte nel
CP_1 furgone del;
aggiungo che leggendo il documento n.2 parte delle opere sono indicate anche
CP_1 nel capitolato che ho predisposto io, ma ovviamente i prezzi sono stati determinati dal in
CP_1 questo documento n.
2. Io ho seguito i lavori del piano primo, posso dire. Ad esempio, che il
CP_1 ha fatto l'assistenza muraria per l'impianto elettrico e i lavori sono stati fatti al piano terra e al primo piano e quindi in parte si tratta di opere che rientrano nel bonus del 50% che ho seguito io;
preciso che il documento n.2 rappresenta opere che rientrano nel bonus del 50% di cui mi sono occupato io, aggiungo che tali opere sono state fatte al piano terra, di cui mi sono occupato io, e parte anche al primo piano”.
Dalla deposizione si evince che il documento n.2, che elenca le opere ed il relativo compenso, che sono state poste a base delle fatture 4 dell'8 febbraio 2023 di euro 16.500,00 e 6 del 16 marzo 2023 di euro
19.829,00, è stato oggetto di discussione davanti al direttore dei lavori Geom tra il Controparte_3 committente e l'appaltatore . Parte_1 Controparte_1
Il direttore dei lavori ha dichiarato che il documento n.2 riprendeva una parte delle opere che lo stesso direttore dei lavori aveva indicato nel capitolato che aveva predisposto. Ha aggiunto anche che aveva predisposto il capitolato prima dell'inizio dei lavori, che tale capitolato era allegato al contratto e che aveva consegnato il capitolato alla la quale lo aveva sottoscritto e consegnato al . Pt_1 CP_1
pagina 9 di 11 E', quindi, provato che parte dei lavori indicati dalla erano stati commissionati dalla stessa a Pt_1 mezzo del proprio direttore dei lavori.
Dalla deposizione dell'altro direttore dei lavori emerge la prova ulteriore che il Persona_2 documento n.2 recava un corrispettivo simile a quello pattuito per le opere del primo stato di avanzamento lavori, che le opere del primo stato avanzamento lavori erano state eseguite e che la committente aveva ripetutamente chiesto di eseguire delle opere diverse da quelle Parte_1 inizialmente previste all'appaltatore . Controparte_1
Ne consegue la prova presuntiva dell'esecuzione delle opere indicate nel documento n.2 in quanto è certo che rispetto all'iniziale capitolato redatto dal direttore dei lavori Geom la Controparte_3 committente aveva chiesto l'esecuzione di ulteriori e diversi lavori. Parte_1
E' provato, infine, a mezzo presunzioni ai sensi dell'art. 2729 cc, che il corrispettivo delle opere è stato concordato dalle parti nella misura indicata dal citato documento n.2.
Se è provato che durante l'esecuzione dei lavori la committente ha reiteratamente chiesto di eseguire delle opere ulteriori e delle opere diverse da quelle inizialmente indicate nel capitolato redatto dal direttore dei lavori Geom. è altrettanto vero che deve ritenersi provato per Controparte_3 presunzione un accordo sul corrispettivo per quello opere.
In relazione ai difetti delle opere contestati dalla opponente occorre evidenziare che l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto opposto appare fondata ai sensi dell'art. 1667 II comma cc.
La tesi difensiva della opponente secondo cui l'opera appaltata non sarebbe terminata e non sarebbe stata accettata non è fondata in quanto dalla deposizione del Geom. si evince la Controparte_3 prova di un incontro tra le parti in cui venne discusso il documento n.2 recante l'indicazione dei lavori eseguiti e del relativo corrispettivo.
E' ovvio che la riunione vi è stata quando i lavori erano stati conclusi e l'opera consegnata.
L'appaltatore ha dedotto che, dopo la conclusione dei lavori del dicembre 2022 e dopo la richiesta di pagamento del 22 marzo 2023 avanzata da , il legale della committente, con Controparte_1 lettera del giorno 11 aprile 2023, eccepiva l'inadempimento all'obbligazione contrattuale di terminare i lavori e successivamente, con lettera a mezzo email del 18 maggio 2023, indicava quali opere non sarebbero state eseguite e alcuni difetti delle opere eseguite.
A tale eccezione di decadenza parte opponente non ha replicato con la memoria depositata in data 7 maggio 2024.
pagina 10 di 11 I difetti sono stati contestati dopo 60 giorni dalla conclusione dei lavori da parte di CP_1
e conseguentemente la domanda di riduzione del corrispettivo e di risarcimento del danno
[...] non sono ammissibili per intervenuta decadenza.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1 lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro ? per spese ed Controparte_1 euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1 provvede: respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto del Tribunale di Livorno del 30 agosto 2023; condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a Parte_1 CP_1
la somma di euro 286,00 per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al
[...] rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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