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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17243/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: “solo danni a cose”, e vertente
TRA
(c.f. , elett.te dom.ta in Campagna (SA), alla via Parte_1 C.F._1
Vetrale n.28, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Benedetto (c.f. ; C.F._2
p.e.c.: , dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura Email_1 in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Campagna, via Vetrale n. 28, come da mandato in atti
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Napoli, alla Piazza Controparte_1 C.F._3
Garibaldi n.73, presso lo studio dell'Avv. Corrado Di Maso (c.f. ; p.e.c.: C.F._4
, dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura in Email_2 calce all'atto di costituzione
NONCHÉ
, in persona dell'amministratore pro tempore,dott. Controparte_2
, elett.te dom.to in Campagna (SA) – fraz. Quadrivio- alla via Goffredo Controparte_3
Mameli n.31, presso lo studio dell'avv. Tobia Mirra (c.f.: p.e.c.: C.F._5
, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce all' atto di Email_3
comparsa e costituzione.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 08.04.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno concluso come note di trattazione scritta, cui integralmente si rimanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
affinché fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dall'immobile di Controparte_1
sua proprietà in occasione del fenomeno infiltrativo verificatosi a far data dal 2017.
A sostegno dell'azione, parte attrice deduceva: di essere comproprietaria della unità abitativa sita in Napoli alla via Pontenuovo n. 45, piano secondo, interno 16, condotto in locazione ai sig.ri e;
che, l'immobile attoreo è sovrastato al Controparte_4 Controparte_5 piano terzo dall' appartamento di proprietà di che, a partire dalla fine Controparte_1 dell'anno 2017, si verificavano infiltrazioni, provenienti dall'immobile convenuto, che interessavano “ prima la stanza da bagno, per poi estendersi alla cucina e alla camera da letto”; che le percolazioni interessavano “principalmente …la zona dei soffitti delle suddette stanza, dotate di controsoffittatura in cartongesso” e dalle stesse ne derivava, dapprima l'ammaloramento delle pitturazioni e, in seguito, “un degrado sempre maggiore delle strutture”, sino a determinare il danneggiamento dell'impianto elettrico;
che, nel febbraio del 2019, la situazione peggiorava drasticamente posto si verificava la rottura della “controsoffittatura presente nella camera da letto” e la caduta di calcinacci nella stanza da bagno;
che, dunque, gli inquilini dell'immobile attoreo richiedevano l'intervento dei vigili del fuoco i quali, a seguito di sopralluogo, redigevano verbale di intervento con cui i conduttori della proprietà venivano Pt_1
diffidati ad utilizzare i luoghi oggetto di crolli fino alla loro eliminazione, con intimazione a far eseguire i lavori con urgenza (cfr. verbale VV.FF. prot.140061/2019- pag. 16-17 produzione attorea); che i conduttori dell'immobile attoreo invitavano, dunque, con lettera raccomandata del
26. 02. 2019 (cfr. p.
7- produzione attorea), invitavano la signora Controparte_6 Pt_1
e l'amministratore p.t. del condominio ad intervenire per
[...] Controparte_1
l'eliminazione dello stato di pericolo, al ripristino dell'immobile e al risarcimento di tutti i danni patiti e consequenziali all'evento dannoso;
che, la LI ed i coniugi procedevano a CP_4 conferire incarico, rispettivamente, al geometra e all'architetto , al fine di Per_1 CP_7 periziare lo stato dei luoghi e stimare i danni patiti dall'appartamento; che, all'esito di siffatte perizie, emergevano “segni di caduta calcinacci nella camera da letto nella cucina, e nella camera del letto si era avuto lo sfondamento della controsoffitto cattura dovuto al distacco di calcinacci di intonaco di alcune tavelle, che la controsoffittatura della cucina si presentava lesionata in più punti e, all'esito dei saggi effettuati, si era potuto scorgere che la stessa
“reggeva” calcinacci distaccatasi dal solaio oltre al distacco di intonaco dovuto ad una evidente infiltrazione di acqua”; che, pertanto, parte attrice inutilmente richiedeva alla sig.ra
[...]
a mezzo di due lettere A.R. (cfr. pp.
3-4 produzione attorea), un intervento immediato e CP_1 risolutivo atto a risolvere la grave situazione creatasi nell'appartamento dell'attrice.
Nello specifico, parte attrice concludeva chiedendo: “dichiarare la convenuta CP_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 responsabile dell'evento lesivo;
b) per l'effetto condannare la convenuta la CP_1 CP_1
risarcire la sig.ra dei danni subiti all'unità abitativa come sopra CP_1 Parte_1
individuata e menzionata, che si quantificano in complessivi euro 10.000,00 per le causali specificate in premessa, e /o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della costituzione in mora a quello dell'effettivo soddisfo;
c) condannare, inoltre la convenuta al ristoro delle Controparte_1 spese e compensi di causa con l'attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva così in giudizio la quale, in via preliminare, chiedeva, ed Controparte_1
otteneva, la chiamata in giudizio ex art. 292 c.p.c. del Condominio Via Pontenuovo n.45, in quanto unico responsabile dei danni patiti dall'immobile di proprietà . A sostegno della sua Pt_1
richiesta, parte convenuta deduceva che, come riscontrato a seguito di intervento del Servizio
Sicurezza Abitativa del Comune di Napoli, avutosi in data 26.05.2019, i fenomeni infiltrativi per cui è causa fossero “presumibilmente provenienti o dal cattivo funzionamento delle pluviali condominiali e/o per le cattive impermeabilizzazioni fatte a due piccoli terrazzini ubicati al terzo piano” e, dunque, da beni di “indubbia natura e funzione condominiale”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.03.2022, si costituiva in giudizio l'ente di gestione, il quale eccepiva, in via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva deducendo che, avendo parte attrice agito per il risarcimento dei danni prodotti dalle infiltrazioni provenienti da beni di proprietà esclusiva della non sussistesse alcun CP_8 CP_1
obbligo di prevenzione e di vigilanza in capo al CP_2
Nello specifico, il terzo chiamato deduceva che, a seguito di una ricognizione dei luoghi di causa, “i danni effettivamente sofferti all'appartamento dell'attrice a causa del cattivo funzionamento di tubazioni di scarico delle acque destinate a servizio esclusivo di proprietà individuali, ovvero si tratta di tubazioni di scarico della cucina e/o bagno della sig.ra CP_1
che passano sotto il massetto dell'appartamento a livello ed immesse abusivamente nelle pluviali condominiali”.
L'ente di gestione eccepiva altresì l'infondatezza della chiamata in causa a norma degli artt. 2712 c.c. e 2719 c.c., disconoscendo, fatti, cose ivi rappresentante, nonché la conformità agli originali delle fotocopie prodotte da parte convenuta.
2. Nel corso del presente giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c per il deposito di memorie istruttorie e veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio dall'ausiliario all'uopo nominato, ing. , che provvedeva a depositare Persona_2
l'elaborato finale in data 08.08.2023.
3. Nelle more del giudizio, la , in data 27.09.2023, proponeva ricorso a norma Pt_1 dell'art. 700 c.p.c. avvero ed il Condominio Via Pontenuovo n.45, per il Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 pericolo di crollo del solaio dell'appartamento attoreo, medio tempore condotto in locazione a nuovi inquilini, interessato da un aggravamento del fenomeno infiltrativo, dovuto all'insorgere delle piogge autunnali, derivante dal terrazzo di proprietà con il quale veniva CP_1 richiesta la condanna dei resistenti all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni, così come individuate dal CTU nominato, ing. . Persona_2
Veniva, quindi, aperto un subprocedimento innanzi a questo Tribunale tra le stesse parti che, a seguito di riqualificazione della domanda ex art. 1172 c.c., si concludeva con ordinanza del 09.01.2024, con cui veniva ordinata ai resistenti “l'immediata esecuzione - nel rispetto assoluto della normativa vigente, e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni – delle opere indicate nella relazione di consulenza tecnica a firma dell' ing. - da intendersi Persona_2
integralmente richiamata- e segnatamente alle pagg. 17 e 18 della predetta relazione;
spese al definitivo”.
4. Orbene, venendo alle questioni di diritto oggetto del presente giudizio occorre, in via preliminare, riqualificare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente di gestione in eccezione di difetto di titolarità passiva.
Invero, avendo il fondato l'eccezione de qua sulla natura, non già CP_2
condominiale, bensì individuale delle rebus dalla cui negligente custodia sarebbero dipesi i danni per cui è causa, l'accertamento della relativa fondatezza, attenendo all'individuazione del soggetto cui in concreto addebitare la responsabilità del fatto illecito, e, dunque, al merito della questione, va congiuntamente allo stesso effettuato.
5. Quanto, invece, all'eccezione formulata a norma degli artt. 2712 e 2719 c.c. dal
Condominio Via Pontenuovo n.45, la stessa va rigettata posto che la contestazione della conformità all'originale di fatti e cose rappresentati nell'atto di citazione rectius di chiamata in giudizio, nonché degli atti prodotti dalla parte, è da ritenersi inefficace, poiché formulata con clausole di stile generiche ed onnicomprensive, nonché in difetto delle indicazioni specifiche, chiare e circostanziate, tanto con riferimento al fatto, alla cosa e al documento che si intendeva contestare, quanto in relazione agli aspetti per i quali si assume differiscano dall'originale (cfr.
Cass Civ. Sez II, sentenza n.27633/2018).
6. Tanto premesso, la domanda attorea va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e giova all'uopo rammentare i principi di diritto in tema di responsabilità da cose in custodia.
Per costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa pericolosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Il bene può essere considerato pericoloso anche quando la sua pericolosità derivi non già dalla sua
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 intrinseca natura, bensì “per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni” e, quindi, per effetto della combinazione del bene con tale elemento esterno (cfr
Cass. civ., sent. n. 25243 del 29.11.2006), purché tale elemento non comporti una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, in alcun modo ipotizzabile dal custode e, quindi, tale da integrare il fortuito (cfr Cass. civ., sent. n. 4495 del 24.02.2011; Cass. civ., ord. n. 6703 del 19.03.2018; Cass. civ., ord. n. 16295 del 18.06.2019; Cass. civ. ord. n. 6826 del 11.03.2021).
La responsabilità del custode si configura pertanto come responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'accoglimento della domanda fondata sul disposto dell'art. 2051 c.c. la prova di un nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la colpa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, di talché il caso fortuito idoneo ad integrare prova liberatoria dalla responsabilità del custode non attiene ad un comportamento del soggetto responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, il quale deve risultare cagionato da un fattore esterno, avente i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, che potrebbe essere costituito da un comportamento colposo del medesimo danneggiato (cfr, fra le altre, Cass. civ., sent. n. 20359 del 21.10.2005; Cass. civ., sent. n. 20317 del 20.10.2005; Cass. civ., sent. n.
15384 del 06.07.2006).
7. Alla stregua dei principi esposti deve ritenersi che, sulla base delle rispettive deduzioni delle parti e della documentazione prodotta in giudizio, sia stata raggiunta la prova della responsabilità della sig.ra e del , nella Controparte_1 Controparte_9 verificazione di taluni dei danni subiti dall'immobile di proprietà e, dunque, che la Pt_1
domanda attorea meriti accoglimento, ancorché parziale, per i motivi che seguono.
Infatti, all' esito dell'espletata c.t.u., risulta provata sia l'esistenza del danno – sia pure in misura ridotta rispetto a quanto domandato - sia il nesso causale con le cose rientranti nell'ambito della custodia della parte convenuta e del terzo chiamato in causa.
Invero, stando alla relazione depositata dall'ausiliario del giudice, che si ritiene di condividere in quanto basata su adeguati accertamenti tecnici e valutazioni condivisibili, dall'esame dei luoghi è stato possibile rilevare che “le infiltrazioni lamentate nell'atto di citazione della Sig.ra sono state effettivamente riscontrate su porzioni dei solai e CP_10 delle murature adiacenti della camera da letto, del bagno, della stanza cucina/pranzo” (cfr. p.
7- elaborato peritale depositato in data 08-08.2023).
8. Nel vano adibito a cucina/sala da pranzo venivano accertatati “distacchi di materiali dal solaio, anche durante il periodo di svolgimento delle operazioni peritali, che hanno causato la frattura dell'esistente controsoffitto in cartongesso”, che venivano causalmente imputati dall'ausiliare del giudice ad una “carenza del sistema di impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante, soprattutto in prossimità del punto di immissione delle acque meteoriche
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 nella pluviale condominiale”(cfr. pag. 8 e 15- elaborato peritale depositato in data 8-08-2023).
Ai fini dell'accertamento della responsabilità giuridica non si può però prescindere dal richiamare quella giurisprudenza consolidatasi in materia, ad avviso della quale “la terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti
…deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la CP_11
medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo …al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico atto di disposizione contenuto nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito” (Cass. Civ.,
n. 20287/2017, conforme Cass. Civ., n. 4501/2015).
Invero “in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4,
c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio”.
Ebbene, nel caso di specie, è stato pienamente provato che il fenomeno infiltrativo ebbe a verificarsi per effetto della carente impermeabilizzazione del terrazzo a livello dell'immobile di proprietà de CP_1
Al contrario, il chiamato in giudizio, ancorché abbia dedotto che la cattiva CP_2
impermeabilizzazione della terrazza de qua fosse imputabile ad un mutamento dei luoghi posto in essere dalla sig.ra in difetto di apposita autorizzazione, non ha fornito la prova CP_1
rigorosa della imputabilità del danno alla convenuta. CP_8
Pertanto, posta la funzione di copertura dell'intero edificio condominiale assolta dal terrazzo di proprietà e, dunque, la sua riconducibilità ai beni di uso comune di cui CP_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 all'art. 1117 c.c., deve ritenersi sussistente la concorrente responsabilità ex art. 2055 c.c. della convenuta e dell'ente di gestione nella causazione dei danni arrecati al vano cucina/sala da pranzo di proprietà . Pt_1
La quantificazione dei danni, sulla scorta della stima effettuata dall'ausiliario del giudice, possono essere liquidati in euro 2.562,02, quale costo dei lavori funzionali al ripristino delle finiture danneggiate dalle percolazioni, al cui risarcimento sono solidalmente tenuti, ex art. 2055
c.c., la convenuta ed il condominio chiamato in causa, secondo il criterio di riparto CP_1
interno disposto dall'art.1126 c.c.
Su tale importo deve essere riconosciuta l'I.V.A., nella misura di legge e, ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro, occorre riportare le somme sopraindicate alla data dell'evento dannoso, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U.
1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una devalutazione nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (2017) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è, quindi, quella risultante dalla devalutazione di euro € 2.562,02, al momento dell'insorgere del fenomeno infiltrativo
(2017), pari ad € 2.163,87.
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 2017 all'attualità.
Sulla somma di € 2.879,91, vanno invece calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
9. Quanto, invece, agli ulteriori vani interessati dai fenomeni infiltrativi, il ctu nominato, ancorché abbia accertato danni da percolazioni tanto nella camera da letto, quanto nell'ambiente bagno, ha escluso che gli stessi possano essere causalmente imputabili alla res in custodia di parte convenuta.
Più nel dettaglio, l'Ing. , ha precisato che “non essendo presenti, Per_2 nell'appartamento della resistente , impianti idrici di bagni o cucina sovrastanti la CP_1
camera da letto e bagno dell'appartamento della ricorrente, escludendo cosi il flusso di acqua dall'interno dell'appartamento nelle suddette aree danneggiate, sulla base delle indagini
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 effettuate è presumibile attribuire la provenienza delle infiltrazioni all'adiacente e sovrastante terrazzo confinante…il cui proprietario non è stato chiamato in causa nel presente procedimento.” (cfr. p. 15- elaborato peritale depositato in data 08.08.2023).
Ebbene, ancorché i danni alla camera da letto ed al vano bagno siano imputabili alle infiltrazioni promananti dal terrazzo confinante a quello di proprietà e, dunque, CP_1 nonostante anche siffatto bene, assolvendo una funzione di copertura dell'edificio , CP_11 possa essere ricondotto ai beni di uso comune di cui all'art. 1117 c.c., non può procedersi, in questa sede, alla condanna dell'ente di gestione al relativo risarcimento.
Va, infatti, rilevato che, nell'atto introduttivo, parte attrice avanzava ogni sua pretesa nei confronti della sola condomina convenuta, senza, invece, formulare alcuna domanda nei confronti del neppure all'esito della chiamata in giudizio dello stesso ex art. 292 CP_2
c.p.c.
Pertanto, non avendo parte attrice formulato apposita domanda nei confronti dell'ente di gestione, né evocato in giudizio il proprietario della res pericolosa, dalla cui negligente custodia sono dipesi i danni de quibus, non può ritenersi invocabile la responsabilità solidale del e, dunque, non può procedersi alla condanna dello stesso a Controparte_9 norma dell'art. 2051 c.c.
10. A non potersi ritenere meritevole di accoglimento è, altresì, la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento del bene immobile, formulata solo nella prima memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c,, funzionale alla c.d. emendatio libelli e, dunque, alla mera precisazione della domanda.
Invero, occorre sottolineare che parte attrice deduceva, a fondamento della relativa azione, tanto una lesione del suo diritto al concreto godimento del bene derivante dalla parziale inabitabilità degli ambienti sottoposti ai fenomeni infiltrativi, quanto la mancata percezione dei frutti civili del bene per effetto della comunicata volontà dal conduttore di recedere dal contratto di locazione.
Ebbene, con riferimento al mancato godimento del bene inteso quale mancata disponibilità del bene, deve rilevarsi che avendo la condotto in locazione l'immobile interessato dalle Pt_1
percolazioni ai coniugi e, dunque, avendo contrattualmente ceduto il suo diritto di CP_4 godimento inerente all'immobile, legittimati alla relativa azione sarebbero stati, in astratto, esclusivamente gli stessi, in quanto unici detentori del bene.
Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento del danno per la comunicata volontà dei conduttori di recedere dal contratto di locazione, la relativa domanda deve ritenersi inammissibile.
Invero, ancorché la , quale proprietaria-locatrice, fosse astrattamente legittimata a far Pt_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 valere in giudizio una siffatta pretesa risarcitoria, avendo proposto la relativa domanda solo nella prima memoria istruttoria, la stessa deve considerarsi nuova, poiché costituisce “una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema
d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno
2015, 12310)” ed in quanto tale, inammissibile.
11. Sulla base del principio della ragione più liquida ogni altra questione deve ritenersi assorbita:
12. Le spese di lite, ivi comprese quelle afferenti al subprocedimento ex art.1172 c.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
14. Le spese di ctu, già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della convenuta e del terzo chiamato in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela
Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiara la responsabilità di ed il Controparte_1 Controparte_12
nella causazione dei danni da infiltrazioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
[...]
condanna ed il Condominio Via Pontenuovo n.45, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di di risarcimento del danno, Parte_1
della somma di Euro 2.879,91, oltre IVA;
nonché gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo;
2. rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
3. condanna ed il Condominio Via Pontenuovo n.45, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 5.341
(cinquemilatrecentoquarantuno/00), di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. condanna ed il Condominio Via Pontenuovo n.45, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese di lite del giudizio ex art. 1172 c.c., che si liquidano complessivamente in euro 3.762
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 (tremilasettecentosessantadue/00), di cui euro 259,00 per esborsi ed euro 3.503 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. pone definitivamente a carico di e del Controparte_1 Controparte_9
le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa come da separato
[...]
decreto, per cui condanna al pagamento nei confronti di chi abbia anticipatamente saldato il ctu.
Così deciso in Napoli il 21.5.25
Il Giudice
Angela Arena
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17243/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: “solo danni a cose”, e vertente
TRA
(c.f. , elett.te dom.ta in Campagna (SA), alla via Parte_1 C.F._1
Vetrale n.28, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Benedetto (c.f. ; C.F._2
p.e.c.: , dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura Email_1 in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Campagna, via Vetrale n. 28, come da mandato in atti
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Napoli, alla Piazza Controparte_1 C.F._3
Garibaldi n.73, presso lo studio dell'Avv. Corrado Di Maso (c.f. ; p.e.c.: C.F._4
, dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura in Email_2 calce all'atto di costituzione
NONCHÉ
, in persona dell'amministratore pro tempore,dott. Controparte_2
, elett.te dom.to in Campagna (SA) – fraz. Quadrivio- alla via Goffredo Controparte_3
Mameli n.31, presso lo studio dell'avv. Tobia Mirra (c.f.: p.e.c.: C.F._5
, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce all' atto di Email_3
comparsa e costituzione.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 08.04.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno concluso come note di trattazione scritta, cui integralmente si rimanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
affinché fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dall'immobile di Controparte_1
sua proprietà in occasione del fenomeno infiltrativo verificatosi a far data dal 2017.
A sostegno dell'azione, parte attrice deduceva: di essere comproprietaria della unità abitativa sita in Napoli alla via Pontenuovo n. 45, piano secondo, interno 16, condotto in locazione ai sig.ri e;
che, l'immobile attoreo è sovrastato al Controparte_4 Controparte_5 piano terzo dall' appartamento di proprietà di che, a partire dalla fine Controparte_1 dell'anno 2017, si verificavano infiltrazioni, provenienti dall'immobile convenuto, che interessavano “ prima la stanza da bagno, per poi estendersi alla cucina e alla camera da letto”; che le percolazioni interessavano “principalmente …la zona dei soffitti delle suddette stanza, dotate di controsoffittatura in cartongesso” e dalle stesse ne derivava, dapprima l'ammaloramento delle pitturazioni e, in seguito, “un degrado sempre maggiore delle strutture”, sino a determinare il danneggiamento dell'impianto elettrico;
che, nel febbraio del 2019, la situazione peggiorava drasticamente posto si verificava la rottura della “controsoffittatura presente nella camera da letto” e la caduta di calcinacci nella stanza da bagno;
che, dunque, gli inquilini dell'immobile attoreo richiedevano l'intervento dei vigili del fuoco i quali, a seguito di sopralluogo, redigevano verbale di intervento con cui i conduttori della proprietà venivano Pt_1
diffidati ad utilizzare i luoghi oggetto di crolli fino alla loro eliminazione, con intimazione a far eseguire i lavori con urgenza (cfr. verbale VV.FF. prot.140061/2019- pag. 16-17 produzione attorea); che i conduttori dell'immobile attoreo invitavano, dunque, con lettera raccomandata del
26. 02. 2019 (cfr. p.
7- produzione attorea), invitavano la signora Controparte_6 Pt_1
e l'amministratore p.t. del condominio ad intervenire per
[...] Controparte_1
l'eliminazione dello stato di pericolo, al ripristino dell'immobile e al risarcimento di tutti i danni patiti e consequenziali all'evento dannoso;
che, la LI ed i coniugi procedevano a CP_4 conferire incarico, rispettivamente, al geometra e all'architetto , al fine di Per_1 CP_7 periziare lo stato dei luoghi e stimare i danni patiti dall'appartamento; che, all'esito di siffatte perizie, emergevano “segni di caduta calcinacci nella camera da letto nella cucina, e nella camera del letto si era avuto lo sfondamento della controsoffitto cattura dovuto al distacco di calcinacci di intonaco di alcune tavelle, che la controsoffittatura della cucina si presentava lesionata in più punti e, all'esito dei saggi effettuati, si era potuto scorgere che la stessa
“reggeva” calcinacci distaccatasi dal solaio oltre al distacco di intonaco dovuto ad una evidente infiltrazione di acqua”; che, pertanto, parte attrice inutilmente richiedeva alla sig.ra
[...]
a mezzo di due lettere A.R. (cfr. pp.
3-4 produzione attorea), un intervento immediato e CP_1 risolutivo atto a risolvere la grave situazione creatasi nell'appartamento dell'attrice.
Nello specifico, parte attrice concludeva chiedendo: “dichiarare la convenuta CP_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 responsabile dell'evento lesivo;
b) per l'effetto condannare la convenuta la CP_1 CP_1
risarcire la sig.ra dei danni subiti all'unità abitativa come sopra CP_1 Parte_1
individuata e menzionata, che si quantificano in complessivi euro 10.000,00 per le causali specificate in premessa, e /o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della costituzione in mora a quello dell'effettivo soddisfo;
c) condannare, inoltre la convenuta al ristoro delle Controparte_1 spese e compensi di causa con l'attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva così in giudizio la quale, in via preliminare, chiedeva, ed Controparte_1
otteneva, la chiamata in giudizio ex art. 292 c.p.c. del Condominio Via Pontenuovo n.45, in quanto unico responsabile dei danni patiti dall'immobile di proprietà . A sostegno della sua Pt_1
richiesta, parte convenuta deduceva che, come riscontrato a seguito di intervento del Servizio
Sicurezza Abitativa del Comune di Napoli, avutosi in data 26.05.2019, i fenomeni infiltrativi per cui è causa fossero “presumibilmente provenienti o dal cattivo funzionamento delle pluviali condominiali e/o per le cattive impermeabilizzazioni fatte a due piccoli terrazzini ubicati al terzo piano” e, dunque, da beni di “indubbia natura e funzione condominiale”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.03.2022, si costituiva in giudizio l'ente di gestione, il quale eccepiva, in via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva deducendo che, avendo parte attrice agito per il risarcimento dei danni prodotti dalle infiltrazioni provenienti da beni di proprietà esclusiva della non sussistesse alcun CP_8 CP_1
obbligo di prevenzione e di vigilanza in capo al CP_2
Nello specifico, il terzo chiamato deduceva che, a seguito di una ricognizione dei luoghi di causa, “i danni effettivamente sofferti all'appartamento dell'attrice a causa del cattivo funzionamento di tubazioni di scarico delle acque destinate a servizio esclusivo di proprietà individuali, ovvero si tratta di tubazioni di scarico della cucina e/o bagno della sig.ra CP_1
che passano sotto il massetto dell'appartamento a livello ed immesse abusivamente nelle pluviali condominiali”.
L'ente di gestione eccepiva altresì l'infondatezza della chiamata in causa a norma degli artt. 2712 c.c. e 2719 c.c., disconoscendo, fatti, cose ivi rappresentante, nonché la conformità agli originali delle fotocopie prodotte da parte convenuta.
2. Nel corso del presente giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c per il deposito di memorie istruttorie e veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio dall'ausiliario all'uopo nominato, ing. , che provvedeva a depositare Persona_2
l'elaborato finale in data 08.08.2023.
3. Nelle more del giudizio, la , in data 27.09.2023, proponeva ricorso a norma Pt_1 dell'art. 700 c.p.c. avvero ed il Condominio Via Pontenuovo n.45, per il Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 pericolo di crollo del solaio dell'appartamento attoreo, medio tempore condotto in locazione a nuovi inquilini, interessato da un aggravamento del fenomeno infiltrativo, dovuto all'insorgere delle piogge autunnali, derivante dal terrazzo di proprietà con il quale veniva CP_1 richiesta la condanna dei resistenti all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni, così come individuate dal CTU nominato, ing. . Persona_2
Veniva, quindi, aperto un subprocedimento innanzi a questo Tribunale tra le stesse parti che, a seguito di riqualificazione della domanda ex art. 1172 c.c., si concludeva con ordinanza del 09.01.2024, con cui veniva ordinata ai resistenti “l'immediata esecuzione - nel rispetto assoluto della normativa vigente, e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni – delle opere indicate nella relazione di consulenza tecnica a firma dell' ing. - da intendersi Persona_2
integralmente richiamata- e segnatamente alle pagg. 17 e 18 della predetta relazione;
spese al definitivo”.
4. Orbene, venendo alle questioni di diritto oggetto del presente giudizio occorre, in via preliminare, riqualificare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente di gestione in eccezione di difetto di titolarità passiva.
Invero, avendo il fondato l'eccezione de qua sulla natura, non già CP_2
condominiale, bensì individuale delle rebus dalla cui negligente custodia sarebbero dipesi i danni per cui è causa, l'accertamento della relativa fondatezza, attenendo all'individuazione del soggetto cui in concreto addebitare la responsabilità del fatto illecito, e, dunque, al merito della questione, va congiuntamente allo stesso effettuato.
5. Quanto, invece, all'eccezione formulata a norma degli artt. 2712 e 2719 c.c. dal
Condominio Via Pontenuovo n.45, la stessa va rigettata posto che la contestazione della conformità all'originale di fatti e cose rappresentati nell'atto di citazione rectius di chiamata in giudizio, nonché degli atti prodotti dalla parte, è da ritenersi inefficace, poiché formulata con clausole di stile generiche ed onnicomprensive, nonché in difetto delle indicazioni specifiche, chiare e circostanziate, tanto con riferimento al fatto, alla cosa e al documento che si intendeva contestare, quanto in relazione agli aspetti per i quali si assume differiscano dall'originale (cfr.
Cass Civ. Sez II, sentenza n.27633/2018).
6. Tanto premesso, la domanda attorea va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e giova all'uopo rammentare i principi di diritto in tema di responsabilità da cose in custodia.
Per costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa pericolosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Il bene può essere considerato pericoloso anche quando la sua pericolosità derivi non già dalla sua
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 intrinseca natura, bensì “per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni” e, quindi, per effetto della combinazione del bene con tale elemento esterno (cfr
Cass. civ., sent. n. 25243 del 29.11.2006), purché tale elemento non comporti una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, in alcun modo ipotizzabile dal custode e, quindi, tale da integrare il fortuito (cfr Cass. civ., sent. n. 4495 del 24.02.2011; Cass. civ., ord. n. 6703 del 19.03.2018; Cass. civ., ord. n. 16295 del 18.06.2019; Cass. civ. ord. n. 6826 del 11.03.2021).
La responsabilità del custode si configura pertanto come responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'accoglimento della domanda fondata sul disposto dell'art. 2051 c.c. la prova di un nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la colpa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, di talché il caso fortuito idoneo ad integrare prova liberatoria dalla responsabilità del custode non attiene ad un comportamento del soggetto responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, il quale deve risultare cagionato da un fattore esterno, avente i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, che potrebbe essere costituito da un comportamento colposo del medesimo danneggiato (cfr, fra le altre, Cass. civ., sent. n. 20359 del 21.10.2005; Cass. civ., sent. n. 20317 del 20.10.2005; Cass. civ., sent. n.
15384 del 06.07.2006).
7. Alla stregua dei principi esposti deve ritenersi che, sulla base delle rispettive deduzioni delle parti e della documentazione prodotta in giudizio, sia stata raggiunta la prova della responsabilità della sig.ra e del , nella Controparte_1 Controparte_9 verificazione di taluni dei danni subiti dall'immobile di proprietà e, dunque, che la Pt_1
domanda attorea meriti accoglimento, ancorché parziale, per i motivi che seguono.
Infatti, all' esito dell'espletata c.t.u., risulta provata sia l'esistenza del danno – sia pure in misura ridotta rispetto a quanto domandato - sia il nesso causale con le cose rientranti nell'ambito della custodia della parte convenuta e del terzo chiamato in causa.
Invero, stando alla relazione depositata dall'ausiliario del giudice, che si ritiene di condividere in quanto basata su adeguati accertamenti tecnici e valutazioni condivisibili, dall'esame dei luoghi è stato possibile rilevare che “le infiltrazioni lamentate nell'atto di citazione della Sig.ra sono state effettivamente riscontrate su porzioni dei solai e CP_10 delle murature adiacenti della camera da letto, del bagno, della stanza cucina/pranzo” (cfr. p.
7- elaborato peritale depositato in data 08-08.2023).
8. Nel vano adibito a cucina/sala da pranzo venivano accertatati “distacchi di materiali dal solaio, anche durante il periodo di svolgimento delle operazioni peritali, che hanno causato la frattura dell'esistente controsoffitto in cartongesso”, che venivano causalmente imputati dall'ausiliare del giudice ad una “carenza del sistema di impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante, soprattutto in prossimità del punto di immissione delle acque meteoriche
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 nella pluviale condominiale”(cfr. pag. 8 e 15- elaborato peritale depositato in data 8-08-2023).
Ai fini dell'accertamento della responsabilità giuridica non si può però prescindere dal richiamare quella giurisprudenza consolidatasi in materia, ad avviso della quale “la terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti
…deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la CP_11
medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo …al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico atto di disposizione contenuto nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito” (Cass. Civ.,
n. 20287/2017, conforme Cass. Civ., n. 4501/2015).
Invero “in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4,
c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio”.
Ebbene, nel caso di specie, è stato pienamente provato che il fenomeno infiltrativo ebbe a verificarsi per effetto della carente impermeabilizzazione del terrazzo a livello dell'immobile di proprietà de CP_1
Al contrario, il chiamato in giudizio, ancorché abbia dedotto che la cattiva CP_2
impermeabilizzazione della terrazza de qua fosse imputabile ad un mutamento dei luoghi posto in essere dalla sig.ra in difetto di apposita autorizzazione, non ha fornito la prova CP_1
rigorosa della imputabilità del danno alla convenuta. CP_8
Pertanto, posta la funzione di copertura dell'intero edificio condominiale assolta dal terrazzo di proprietà e, dunque, la sua riconducibilità ai beni di uso comune di cui CP_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 all'art. 1117 c.c., deve ritenersi sussistente la concorrente responsabilità ex art. 2055 c.c. della convenuta e dell'ente di gestione nella causazione dei danni arrecati al vano cucina/sala da pranzo di proprietà . Pt_1
La quantificazione dei danni, sulla scorta della stima effettuata dall'ausiliario del giudice, possono essere liquidati in euro 2.562,02, quale costo dei lavori funzionali al ripristino delle finiture danneggiate dalle percolazioni, al cui risarcimento sono solidalmente tenuti, ex art. 2055
c.c., la convenuta ed il condominio chiamato in causa, secondo il criterio di riparto CP_1
interno disposto dall'art.1126 c.c.
Su tale importo deve essere riconosciuta l'I.V.A., nella misura di legge e, ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro, occorre riportare le somme sopraindicate alla data dell'evento dannoso, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U.
1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una devalutazione nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (2017) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è, quindi, quella risultante dalla devalutazione di euro € 2.562,02, al momento dell'insorgere del fenomeno infiltrativo
(2017), pari ad € 2.163,87.
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 2017 all'attualità.
Sulla somma di € 2.879,91, vanno invece calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
9. Quanto, invece, agli ulteriori vani interessati dai fenomeni infiltrativi, il ctu nominato, ancorché abbia accertato danni da percolazioni tanto nella camera da letto, quanto nell'ambiente bagno, ha escluso che gli stessi possano essere causalmente imputabili alla res in custodia di parte convenuta.
Più nel dettaglio, l'Ing. , ha precisato che “non essendo presenti, Per_2 nell'appartamento della resistente , impianti idrici di bagni o cucina sovrastanti la CP_1
camera da letto e bagno dell'appartamento della ricorrente, escludendo cosi il flusso di acqua dall'interno dell'appartamento nelle suddette aree danneggiate, sulla base delle indagini
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 effettuate è presumibile attribuire la provenienza delle infiltrazioni all'adiacente e sovrastante terrazzo confinante…il cui proprietario non è stato chiamato in causa nel presente procedimento.” (cfr. p. 15- elaborato peritale depositato in data 08.08.2023).
Ebbene, ancorché i danni alla camera da letto ed al vano bagno siano imputabili alle infiltrazioni promananti dal terrazzo confinante a quello di proprietà e, dunque, CP_1 nonostante anche siffatto bene, assolvendo una funzione di copertura dell'edificio , CP_11 possa essere ricondotto ai beni di uso comune di cui all'art. 1117 c.c., non può procedersi, in questa sede, alla condanna dell'ente di gestione al relativo risarcimento.
Va, infatti, rilevato che, nell'atto introduttivo, parte attrice avanzava ogni sua pretesa nei confronti della sola condomina convenuta, senza, invece, formulare alcuna domanda nei confronti del neppure all'esito della chiamata in giudizio dello stesso ex art. 292 CP_2
c.p.c.
Pertanto, non avendo parte attrice formulato apposita domanda nei confronti dell'ente di gestione, né evocato in giudizio il proprietario della res pericolosa, dalla cui negligente custodia sono dipesi i danni de quibus, non può ritenersi invocabile la responsabilità solidale del e, dunque, non può procedersi alla condanna dello stesso a Controparte_9 norma dell'art. 2051 c.c.
10. A non potersi ritenere meritevole di accoglimento è, altresì, la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento del bene immobile, formulata solo nella prima memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c,, funzionale alla c.d. emendatio libelli e, dunque, alla mera precisazione della domanda.
Invero, occorre sottolineare che parte attrice deduceva, a fondamento della relativa azione, tanto una lesione del suo diritto al concreto godimento del bene derivante dalla parziale inabitabilità degli ambienti sottoposti ai fenomeni infiltrativi, quanto la mancata percezione dei frutti civili del bene per effetto della comunicata volontà dal conduttore di recedere dal contratto di locazione.
Ebbene, con riferimento al mancato godimento del bene inteso quale mancata disponibilità del bene, deve rilevarsi che avendo la condotto in locazione l'immobile interessato dalle Pt_1
percolazioni ai coniugi e, dunque, avendo contrattualmente ceduto il suo diritto di CP_4 godimento inerente all'immobile, legittimati alla relativa azione sarebbero stati, in astratto, esclusivamente gli stessi, in quanto unici detentori del bene.
Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento del danno per la comunicata volontà dei conduttori di recedere dal contratto di locazione, la relativa domanda deve ritenersi inammissibile.
Invero, ancorché la , quale proprietaria-locatrice, fosse astrattamente legittimata a far Pt_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 valere in giudizio una siffatta pretesa risarcitoria, avendo proposto la relativa domanda solo nella prima memoria istruttoria, la stessa deve considerarsi nuova, poiché costituisce “una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema
d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno
2015, 12310)” ed in quanto tale, inammissibile.
11. Sulla base del principio della ragione più liquida ogni altra questione deve ritenersi assorbita:
12. Le spese di lite, ivi comprese quelle afferenti al subprocedimento ex art.1172 c.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
14. Le spese di ctu, già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della convenuta e del terzo chiamato in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela
Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice, dichiara la responsabilità di ed il Controparte_1 Controparte_12
nella causazione dei danni da infiltrazioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
[...]
condanna ed il Condominio Via Pontenuovo n.45, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di di risarcimento del danno, Parte_1
della somma di Euro 2.879,91, oltre IVA;
nonché gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo;
2. rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
3. condanna ed il Condominio Via Pontenuovo n.45, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 5.341
(cinquemilatrecentoquarantuno/00), di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. condanna ed il Condominio Via Pontenuovo n.45, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese di lite del giudizio ex art. 1172 c.c., che si liquidano complessivamente in euro 3.762
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 (tremilasettecentosessantadue/00), di cui euro 259,00 per esborsi ed euro 3.503 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. pone definitivamente a carico di e del Controparte_1 Controparte_9
le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa come da separato
[...]
decreto, per cui condanna al pagamento nei confronti di chi abbia anticipatamente saldato il ctu.
Così deciso in Napoli il 21.5.25
Il Giudice
Angela Arena
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10