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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3233 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e dife- Parte_1
sa dall'avv. Sabia Carmelinda, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
RO
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Vecchio Ivano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 29 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30 novembre 2022, Parte_1
premettendo di avere - in data 7 settembre 1982 - contratto matrimonio con
R_
, dalla cui unione sono nati quattro figli , Controparte_1 R_2
R_ e , tutti maggiorenni, ma solo quest'ultimo non ancora Persona_4
economicamente indipendente, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che - dopo anni di serena vita ma- trimoniale - sono insorte tra i coniugi delle incomprensioni tali da rendere in- tollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, la previ- sione a carico del di versarle un assegno mensile a titolo di manteni- CP_1
mento del figlio di euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché di euro 400,00 per il mantenimento della stessa.
Costituitosi con comparsa, depositata il 7 febbraio 2023, Parte_2
ha aderito alla domanda principale, dichiarandosi disponibile a contribui-
[...]
re al mantenimento del figlio e della moglie mediante il versamento di un as- segno complessivo di euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, non opponendosi all'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla moglie.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708
- 2 - c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con comparsa, depositata il 19 settembre 2023, ha in- Controparte_1
sisto nelle articolate difese.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno del- le difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
Per il resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto dispo- sto con l'ordinanza presidenziale del 7 marzo 2023.
Pertanto, va previsto l'obbligo in capo al di contribuire al man- CP_1
tenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economica- Persona_4
mente indipendente, corrispondendo alla , entro il giorno dieci di Pt_1
ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 250,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 70 % delle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e al figlio, con lei Pt_1
convivente.
Venendo, adesso, alla richiesta di mantenimento avanzata dalla Pt_1
in suo favore, va rammentato, innanzitutto, che tra le condizioni per il ricono- scimento del diritto al mantenimento nella fase della separazione rilevano sia la sussistenza di una disparità economica tra le parti, sia la circostanza che uno
- 3 - dei due coniugi non sia titolare di adeguati redditi propri, cioè di redditi che permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costan- za di matrimonio, inteso come standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (cfr. Cass. N. 5061/2006 e n. 6699/2009).
Tanto chiarito, nel caso di specie, in assenza di elementi di novità, e rite- nuta l'inammissibilità della documentazione prodotta in allegato alle comparse conclusionali dal tenuto conto dello squilibrio reddituale esistente CP_1
tra i coniugi, dal momento che il è impiegato presso un'impresa di CP_1
ortofrutta e, in ogni caso, in possesso di capacità lavorativa, pertanto, può contare su un reddito mensile fisso, mentre la non risulta svolgere Pt_3
attività lavorativa, né di percepire redditi adeguati;
considerata, inoltre, la du- rata del matrimonio, celebrato nel 1982, va confermato l'obbligo in capo a di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro 350,00, da corri- spondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...], il [...], e , nato a [...], il 13 luglio Controparte_1
- 4 - 1959, i quali hanno contratto matrimonio il 7 settembre 1982, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Licata, anno 1982, parte II, Se- rie A, numero 179; pone a carico di l'obbligo di contribuire al manteni- Controparte_1
mento del figlio corrispondendo a Persona_5 Pt_1 Pt_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00
[...]
euro, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 70 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
assegna l'uso della casa coniugale a e al figlio, Parte_1
con lei convivente;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
un assegno di mantenimento in favore della stessa di euro Controparte_2
350,00, rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi cinque giorni di ogni mese;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 6 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3233 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e dife- Parte_1
sa dall'avv. Sabia Carmelinda, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
RO
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Vecchio Ivano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 29 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30 novembre 2022, Parte_1
premettendo di avere - in data 7 settembre 1982 - contratto matrimonio con
R_
, dalla cui unione sono nati quattro figli , Controparte_1 R_2
R_ e , tutti maggiorenni, ma solo quest'ultimo non ancora Persona_4
economicamente indipendente, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che - dopo anni di serena vita ma- trimoniale - sono insorte tra i coniugi delle incomprensioni tali da rendere in- tollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, la previ- sione a carico del di versarle un assegno mensile a titolo di manteni- CP_1
mento del figlio di euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché di euro 400,00 per il mantenimento della stessa.
Costituitosi con comparsa, depositata il 7 febbraio 2023, Parte_2
ha aderito alla domanda principale, dichiarandosi disponibile a contribui-
[...]
re al mantenimento del figlio e della moglie mediante il versamento di un as- segno complessivo di euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, non opponendosi all'assegnazione dell'uso della casa coniugale alla moglie.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708
- 2 - c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con comparsa, depositata il 19 settembre 2023, ha in- Controparte_1
sisto nelle articolate difese.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno del- le difese reciproche oltre che la mancata opposizione del resistente.
Per il resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto dispo- sto con l'ordinanza presidenziale del 7 marzo 2023.
Pertanto, va previsto l'obbligo in capo al di contribuire al man- CP_1
tenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economica- Persona_4
mente indipendente, corrispondendo alla , entro il giorno dieci di Pt_1
ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 250,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 70 % delle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e al figlio, con lei Pt_1
convivente.
Venendo, adesso, alla richiesta di mantenimento avanzata dalla Pt_1
in suo favore, va rammentato, innanzitutto, che tra le condizioni per il ricono- scimento del diritto al mantenimento nella fase della separazione rilevano sia la sussistenza di una disparità economica tra le parti, sia la circostanza che uno
- 3 - dei due coniugi non sia titolare di adeguati redditi propri, cioè di redditi che permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costan- za di matrimonio, inteso come standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (cfr. Cass. N. 5061/2006 e n. 6699/2009).
Tanto chiarito, nel caso di specie, in assenza di elementi di novità, e rite- nuta l'inammissibilità della documentazione prodotta in allegato alle comparse conclusionali dal tenuto conto dello squilibrio reddituale esistente CP_1
tra i coniugi, dal momento che il è impiegato presso un'impresa di CP_1
ortofrutta e, in ogni caso, in possesso di capacità lavorativa, pertanto, può contare su un reddito mensile fisso, mentre la non risulta svolgere Pt_3
attività lavorativa, né di percepire redditi adeguati;
considerata, inoltre, la du- rata del matrimonio, celebrato nel 1982, va confermato l'obbligo in capo a di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro 350,00, da corri- spondersi entro i primi dieci giorni di ogni mese.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...], il [...], e , nato a [...], il 13 luglio Controparte_1
- 4 - 1959, i quali hanno contratto matrimonio il 7 settembre 1982, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Licata, anno 1982, parte II, Se- rie A, numero 179; pone a carico di l'obbligo di contribuire al manteni- Controparte_1
mento del figlio corrispondendo a Persona_5 Pt_1 Pt_1
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro 250,00
[...]
euro, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 70 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
assegna l'uso della casa coniugale a e al figlio, Parte_1
con lei convivente;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
un assegno di mantenimento in favore della stessa di euro Controparte_2
350,00, rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi cinque giorni di ogni mese;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 6 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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