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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1167/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 25 ottobre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SPADARO MARCO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SABATO SIMONETTA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1028/2021 pubblicata il
03/06/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in via istruttoria, disporre il rinnovo della CTU già espletata nel giudizio di primo grado;
Nel merito ritenere e dichiarare nulla, annullare e/o con qualunque altra statuizione riformare la impugnata sentenza, accogliendo le seguenti conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione e la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: - in via principale, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento n. 61040444 intercorso tra le parti è usuraio per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento, come da perizia allegata;
sempre in via principale, accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati al contratto di finanziamento n. 61040444 e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione della somma di Euro. 46.219,11 Controparte_1
indebitamente dal cliente corrisposta a titolo di interessi usurari non dovuti;
- sempre in via principale condannare la convenuta al risarcimento danni CP_2
ex art. 2043 c.c. nella misura forfettariamente stabilita di Euro 5.000,00; - In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento n.
61040444 intercorso tra le parti sia stato stipulato in violazione degli artt. 1283,
1284, 1418 e 1419 c.c. e 125-bis D. Lgs. 385/1993 - sempre in via subordinata, accertare e dichiarare il contrasto delle modalità di rimborso dello stesso contratto con le nonne imperative e la presenza di elementi di indeterminatezza
e, per l'effetto, condannare la alla restituzione della Controparte_1
somma di Euro 13.131,57 indebitamente corrisposta, sostituendo il tasso corrispettivo con il tasso legale ex art. 1284 c.c. - Con vittoria di spese e compensi di difesa del doppio grado di giudizio”
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa: RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO n1) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'inammissibilità in rito e/o
l'infondatezza nel merito della richiesta di inibitoria avanzata dal Sig. e, Pt_1 per l'effetto, rigettarla;
IN VIA PRELIMINARE 2) ritenere e dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento del gravame;
3)
pag. 2/10 in subordine, rispetto al precedente punto 2), ritenere e dichiarare
l'inammissibilità del gravame stante la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 cpc;
4) in ogni caso, ritenere e dichiarare, ex art. 346 cpc, rinunciate le domande in punto di usura soggettiva e di risarcimento del danno, non espressamente riproposte con l'appello dal Sig. ; NEL MERITO 5) in Pt_1
subordine rispetto ai punti precedenti e sulla scorta delle ragioni espresse nei superiori paragrafi, rigettare tutti i motivi di gravame sollevati dall'appellante;
6) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1028 dell'1-3.06.2021, resa dal Tribunale Civile di Siracusa, in persona della dott.ssa Carolina
Burrascano; 7) condannare parte attrice ex art. 96, III comma c.p.c.; 8) con vittoria di spese e compensi della presente fase.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1028/2021 pubblicata il 03/06/2021, il Tribunale di Siracusa rigettava le domande proposte da e lo condannava al pagamento Parte_1
delle spese di giudizio.
In particolare il primo giudice, sulla scorta delle conclusioni cui era pervenuto il
CTU, rilevava che: era infondato l'assunto secondo cui l'eventuale carattere usuraio degli interessi di mora determinerebbe, per ciò solo, la nullità della distinta clausola di determinazione degli interessi corrispettivi, posto che in tale ipotesi (di usurarietà della clausola di interessi moratori), trattandosi di clausole autonome aventi distinta funzione, ai sensi degli artt. 1815 comma 2 e 1419 c.c., sarebbe nulla la sola clausola di determinazione degli interessi moratori usurari ma sarebbero comunque dovuti gli interessi corrispettivi, se rispettosi del tasso soglia;
l'usurarietà degli interessi di mora non contagia gli interessi corrispettivi legittimi;
l'espletata CTU aveva comunque escluso qualsivoglia superamento del tasso soglia con riferimento alle specifiche doglianze lamentate dall'attore, con conseguente legittimità del contratto di finanziamento oggetto di giudizio.
pag. 3/10 Con atto di citazione notificato il 20/07/2021 ha proposto Parte_1
appello per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
Si è costituita , istando per l'inammissibilità e Controparte_1
infondatezza dell'appello e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 21/02/2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 25/10/2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle pag. 4/10 impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre rilevare in via generale che, sebbene il primo giudice non abbia compiutamente esaminato in sentenza le varie eccezioni sollevate dall'odierna parte appellante, lo stesso ha richiamato le conclusioni raggiunte dal CTU che le aveva esaminate, conclusioni che a giudizio del Collegio sono assolutamente corrette e condivisibili, alla luce della giurisprudenza della Corte di legittimità.
Ed invero, nei motivi di appello il lamenta: Pt_1
A) che la decisione non si è confrontata con la questione sollevata che non era, nella specie, la conseguenza di una eventuale usurarietà degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi dovuti ma afferiva alle modalità di calcolo del tasso effettivo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, dovendosi, a tal fine, sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori pattuiti.
A tal proposito va evidenziato come risulti pacifico in giurisprudenza (cfr. tra le tante Cass. 06/05/2022, n. 14472) che “ai fini della determinazione del tasso soglia nell'usura bancaria, non è consentito il cumulo materiale delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
pag. 5/10 B) l'erronea applicazione concreta della formula impiegata per il calcolo del
TEG, che non avrebbe tenuto conto del compenso (penale) per anticipata estinzione del rapporto in misura pari al 2%, e della incidenza dei costi per spese assicurative e di istruttoria (per Euro 5-670,00) addebitati al cliente con la prima rata del finanziamento.
Sul punto non può che condividersi la relazione di CTU, avendo il consulente precisato che le spese le assicurative sono state calcolate (v. pag 4 in cui è precisato che tra le spese rientranti nel calcolo del TEG vi è pure il premio relativo alla polizza assicurativa abbinata al finanziamento e pari ad € 2.670,00) e che tutte le spese sostenute dal debitore attengono alla durata complessiva del finanziamento e quindi sulle singole rate influiscono solo in quota parte, mentre non è corretto far gravare tutte le spese esclusivamente sulla prima rata del finanziamento).
In merito alla penale per anticipata estinzione del rapporto, la Corte di
Cassazione ha costantemente affermato che “la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (cfr. tra le tante Cass. 14/03/2022, n. 8109).
C) Il CTU avrebbe indicato la formula per la determinazione del TEG, ma non come sia arrivato ad un valore, non fornendo i passaggi dei calcoli e lo schema pag. 6/10 che permetta di arrivare a quel risultato, proponendo un differente metodo di calcolo.
Tuttavia, il CTU ha già compiutamente risposta a tale osservazioni rilevando che la formula cui fa riferimento il CTP di parte appellante è da utilizzare per le categorie 1, 2, 5 e 9 delle istruzioni della Banca d'Italia, mentre la fattispecie che andiamo a trattare è la categoria 10, evidenziando inoltre che l'affermazione del
CTP secondo cui il CTU dice di applicare la formula del TAEG invece di quella del TEG non risponde al vero, e comunque i due tassi possono essere diversi in quanto nel TEG sono escluse tutta una categoria di spese che invece sono incluse nel TAEG, come ad esempio le imposte e tasse, gli interessi di mora e le spese per estinzione anticipata del finanziamento, e che per il raffronto con il tasso soglia, come anche indicato nel mandato del Giudice, l'indice da prendere in considerazione è esclusivamente il TEG, già indicata al punto C3 lettera b) delle
Istruzioni citate a pag.12 della relazione.
Il motivo di appello non fa che riproporre la questione ma non si confronta con le superiori considerazioni.
D) la erronea omessa considerazione dei costi derivanti dall'applicazione del compenso (penale) dovuto alla banca nel caso di anticipata estinzione del contratto (2% del valore del capitale anticipatamente restituito) e dell'incidenza dei costi di istruttoria (Euro 3.000) e di assicurazione (Euro 2.670) addebitati dalla banca al momento del pagamento della prima rata del mutuo, voci che secondo l'appellante una volta inserite nella formula del TAEG lo andrebbero ad aumentare sino all'8,253% è, dunque, ben superiore al TAEG indicato dalla nel contratto (7,65%) con conseguente violazione dell'art. 125-bis D. Lgs. CP_2
385/1993 e degli 1346, 1419, 1284 c.c.
Osserva il Collegio che alle superiori questioni si è già risposto al punto a), dovendosi solo precisare che nessuna indeterminatezza è riscontrabile nel caso in esame atteso che tali voci sono state specificamente indicate in contratto.
pag. 7/10 E) la nullità del contratto per anatocismo da piano di ammortamento alla francese.
Osserva la Corte che le rate, stante la scelta del mutuatario di prevedere un tasso di interesse in parte fisso e in parte variabile, non possono essere predeterminate con certezza ed il piano di ammortamento allegato al contratto rappresenta la mera proiezione attuale dell'ammortamento (formulato nella forma dell'ammortamento alla francese, ovverosia con rate comprensive di capitali ed interessi), suscettibile di modifica in ragione dell'aumento o della diminuzione del tasso Euribor.
È pertanto privo di pregio quanto affermato dal a proposito del fatto Pt_1 che il piano di ammortamento “era aleatorio perché rimesso alla variazione dei tassi”, discendendo la variazione dell'importo delle rate dalla tipologia del tasso per il quale aveva optato il contraente.
Pure infondata è la deduzione, genericamente espressa, afferente il fatto che l'ammortamento celerebbe il regime composto degli interessi.
Dovendosi premettere che nel contratto non è prevista l'applicazione dell'anatocismo sugli interessi corrispettivi, rileva la Corte che l'affermazione dell'appellante è legata alla illegittimità tout court dell'ammortamento cd. alla francese, che sarebbe di per sé “intrinsecamente illegittimo perché realizzante gli stessi effetti vietati dall'art. 1283 c.c.”.
Tuttavia, tale asserzione è errata.
Ed invero, come recentemente affermato dalla Corte di cassazione (sentenza n.
15130/2024, resa a sezioni unite, a proposito del mutuo a tasso fisso, ma qui, per ciò che interessa, logicamente applicabile) “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione
pag. 8/10 della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Il maggior carico di interessi del prestito non dipende infatti - e comunque non
è una caratteristica propria dei piani di ammortamento alla francese standardizzati - da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti
(propriamente anatocistici), ma dalla tipologia del piano concordato tra le parti.
Pertanto, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. alla francese, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (v. Cass. n. 13144/2023).
e) l'applicazione di un tasso Euribor superiore a quello effettivo.
Anche in questo caso il CTU ha compiutamente risposto alle osservazioni mosse dal CTP dell'appellante, evidenziando che “il contratto di finanziamento all'art.4 dice che il dato da prendere in considerazione per la quota variabile
Euribor 1 mese/360 è quello calcolato il penultimo giorno lavorativo bancario. Il
CTP, invece, considera l'ultimo giorno lavorativo bancario e ciò da origine alle differenze da lui riscontate, che sono comunque nell'ordine di millesimi”.
Al rigetto integrale dell'appello, consegue la condanna del alle spese Pt_1
anche di questo grado di giudizio, che vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta pari a € 51.219,11).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1028/2021 pubblicata in
[...]
data 03/06/2021 così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 11/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1167/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 25 ottobre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SPADARO MARCO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SABATO SIMONETTA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1028/2021 pubblicata il
03/06/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in via istruttoria, disporre il rinnovo della CTU già espletata nel giudizio di primo grado;
Nel merito ritenere e dichiarare nulla, annullare e/o con qualunque altra statuizione riformare la impugnata sentenza, accogliendo le seguenti conclusioni già rassegnate con l'atto di citazione e la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: - in via principale, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento n. 61040444 intercorso tra le parti è usuraio per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento, come da perizia allegata;
sempre in via principale, accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati al contratto di finanziamento n. 61040444 e, per l'effetto, condannare la appellata alla restituzione della somma di Euro. 46.219,11 Controparte_1
indebitamente dal cliente corrisposta a titolo di interessi usurari non dovuti;
- sempre in via principale condannare la convenuta al risarcimento danni CP_2
ex art. 2043 c.c. nella misura forfettariamente stabilita di Euro 5.000,00; - In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento n.
61040444 intercorso tra le parti sia stato stipulato in violazione degli artt. 1283,
1284, 1418 e 1419 c.c. e 125-bis D. Lgs. 385/1993 - sempre in via subordinata, accertare e dichiarare il contrasto delle modalità di rimborso dello stesso contratto con le nonne imperative e la presenza di elementi di indeterminatezza
e, per l'effetto, condannare la alla restituzione della Controparte_1
somma di Euro 13.131,57 indebitamente corrisposta, sostituendo il tasso corrispettivo con il tasso legale ex art. 1284 c.c. - Con vittoria di spese e compensi di difesa del doppio grado di giudizio”
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa: RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO n1) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'inammissibilità in rito e/o
l'infondatezza nel merito della richiesta di inibitoria avanzata dal Sig. e, Pt_1 per l'effetto, rigettarla;
IN VIA PRELIMINARE 2) ritenere e dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento del gravame;
3)
pag. 2/10 in subordine, rispetto al precedente punto 2), ritenere e dichiarare
l'inammissibilità del gravame stante la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 cpc;
4) in ogni caso, ritenere e dichiarare, ex art. 346 cpc, rinunciate le domande in punto di usura soggettiva e di risarcimento del danno, non espressamente riproposte con l'appello dal Sig. ; NEL MERITO 5) in Pt_1
subordine rispetto ai punti precedenti e sulla scorta delle ragioni espresse nei superiori paragrafi, rigettare tutti i motivi di gravame sollevati dall'appellante;
6) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1028 dell'1-3.06.2021, resa dal Tribunale Civile di Siracusa, in persona della dott.ssa Carolina
Burrascano; 7) condannare parte attrice ex art. 96, III comma c.p.c.; 8) con vittoria di spese e compensi della presente fase.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1028/2021 pubblicata il 03/06/2021, il Tribunale di Siracusa rigettava le domande proposte da e lo condannava al pagamento Parte_1
delle spese di giudizio.
In particolare il primo giudice, sulla scorta delle conclusioni cui era pervenuto il
CTU, rilevava che: era infondato l'assunto secondo cui l'eventuale carattere usuraio degli interessi di mora determinerebbe, per ciò solo, la nullità della distinta clausola di determinazione degli interessi corrispettivi, posto che in tale ipotesi (di usurarietà della clausola di interessi moratori), trattandosi di clausole autonome aventi distinta funzione, ai sensi degli artt. 1815 comma 2 e 1419 c.c., sarebbe nulla la sola clausola di determinazione degli interessi moratori usurari ma sarebbero comunque dovuti gli interessi corrispettivi, se rispettosi del tasso soglia;
l'usurarietà degli interessi di mora non contagia gli interessi corrispettivi legittimi;
l'espletata CTU aveva comunque escluso qualsivoglia superamento del tasso soglia con riferimento alle specifiche doglianze lamentate dall'attore, con conseguente legittimità del contratto di finanziamento oggetto di giudizio.
pag. 3/10 Con atto di citazione notificato il 20/07/2021 ha proposto Parte_1
appello per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
Si è costituita , istando per l'inammissibilità e Controparte_1
infondatezza dell'appello e formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 21/02/2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 25/10/2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle pag. 4/10 impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre rilevare in via generale che, sebbene il primo giudice non abbia compiutamente esaminato in sentenza le varie eccezioni sollevate dall'odierna parte appellante, lo stesso ha richiamato le conclusioni raggiunte dal CTU che le aveva esaminate, conclusioni che a giudizio del Collegio sono assolutamente corrette e condivisibili, alla luce della giurisprudenza della Corte di legittimità.
Ed invero, nei motivi di appello il lamenta: Pt_1
A) che la decisione non si è confrontata con la questione sollevata che non era, nella specie, la conseguenza di una eventuale usurarietà degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi dovuti ma afferiva alle modalità di calcolo del tasso effettivo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, dovendosi, a tal fine, sommare gli interessi corrispettivi e quelli moratori pattuiti.
A tal proposito va evidenziato come risulti pacifico in giurisprudenza (cfr. tra le tante Cass. 06/05/2022, n. 14472) che “ai fini della determinazione del tasso soglia nell'usura bancaria, non è consentito il cumulo materiale delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
pag. 5/10 B) l'erronea applicazione concreta della formula impiegata per il calcolo del
TEG, che non avrebbe tenuto conto del compenso (penale) per anticipata estinzione del rapporto in misura pari al 2%, e della incidenza dei costi per spese assicurative e di istruttoria (per Euro 5-670,00) addebitati al cliente con la prima rata del finanziamento.
Sul punto non può che condividersi la relazione di CTU, avendo il consulente precisato che le spese le assicurative sono state calcolate (v. pag 4 in cui è precisato che tra le spese rientranti nel calcolo del TEG vi è pure il premio relativo alla polizza assicurativa abbinata al finanziamento e pari ad € 2.670,00) e che tutte le spese sostenute dal debitore attengono alla durata complessiva del finanziamento e quindi sulle singole rate influiscono solo in quota parte, mentre non è corretto far gravare tutte le spese esclusivamente sulla prima rata del finanziamento).
In merito alla penale per anticipata estinzione del rapporto, la Corte di
Cassazione ha costantemente affermato che “la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (cfr. tra le tante Cass. 14/03/2022, n. 8109).
C) Il CTU avrebbe indicato la formula per la determinazione del TEG, ma non come sia arrivato ad un valore, non fornendo i passaggi dei calcoli e lo schema pag. 6/10 che permetta di arrivare a quel risultato, proponendo un differente metodo di calcolo.
Tuttavia, il CTU ha già compiutamente risposta a tale osservazioni rilevando che la formula cui fa riferimento il CTP di parte appellante è da utilizzare per le categorie 1, 2, 5 e 9 delle istruzioni della Banca d'Italia, mentre la fattispecie che andiamo a trattare è la categoria 10, evidenziando inoltre che l'affermazione del
CTP secondo cui il CTU dice di applicare la formula del TAEG invece di quella del TEG non risponde al vero, e comunque i due tassi possono essere diversi in quanto nel TEG sono escluse tutta una categoria di spese che invece sono incluse nel TAEG, come ad esempio le imposte e tasse, gli interessi di mora e le spese per estinzione anticipata del finanziamento, e che per il raffronto con il tasso soglia, come anche indicato nel mandato del Giudice, l'indice da prendere in considerazione è esclusivamente il TEG, già indicata al punto C3 lettera b) delle
Istruzioni citate a pag.12 della relazione.
Il motivo di appello non fa che riproporre la questione ma non si confronta con le superiori considerazioni.
D) la erronea omessa considerazione dei costi derivanti dall'applicazione del compenso (penale) dovuto alla banca nel caso di anticipata estinzione del contratto (2% del valore del capitale anticipatamente restituito) e dell'incidenza dei costi di istruttoria (Euro 3.000) e di assicurazione (Euro 2.670) addebitati dalla banca al momento del pagamento della prima rata del mutuo, voci che secondo l'appellante una volta inserite nella formula del TAEG lo andrebbero ad aumentare sino all'8,253% è, dunque, ben superiore al TAEG indicato dalla nel contratto (7,65%) con conseguente violazione dell'art. 125-bis D. Lgs. CP_2
385/1993 e degli 1346, 1419, 1284 c.c.
Osserva il Collegio che alle superiori questioni si è già risposto al punto a), dovendosi solo precisare che nessuna indeterminatezza è riscontrabile nel caso in esame atteso che tali voci sono state specificamente indicate in contratto.
pag. 7/10 E) la nullità del contratto per anatocismo da piano di ammortamento alla francese.
Osserva la Corte che le rate, stante la scelta del mutuatario di prevedere un tasso di interesse in parte fisso e in parte variabile, non possono essere predeterminate con certezza ed il piano di ammortamento allegato al contratto rappresenta la mera proiezione attuale dell'ammortamento (formulato nella forma dell'ammortamento alla francese, ovverosia con rate comprensive di capitali ed interessi), suscettibile di modifica in ragione dell'aumento o della diminuzione del tasso Euribor.
È pertanto privo di pregio quanto affermato dal a proposito del fatto Pt_1 che il piano di ammortamento “era aleatorio perché rimesso alla variazione dei tassi”, discendendo la variazione dell'importo delle rate dalla tipologia del tasso per il quale aveva optato il contraente.
Pure infondata è la deduzione, genericamente espressa, afferente il fatto che l'ammortamento celerebbe il regime composto degli interessi.
Dovendosi premettere che nel contratto non è prevista l'applicazione dell'anatocismo sugli interessi corrispettivi, rileva la Corte che l'affermazione dell'appellante è legata alla illegittimità tout court dell'ammortamento cd. alla francese, che sarebbe di per sé “intrinsecamente illegittimo perché realizzante gli stessi effetti vietati dall'art. 1283 c.c.”.
Tuttavia, tale asserzione è errata.
Ed invero, come recentemente affermato dalla Corte di cassazione (sentenza n.
15130/2024, resa a sezioni unite, a proposito del mutuo a tasso fisso, ma qui, per ciò che interessa, logicamente applicabile) “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione
pag. 8/10 della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Il maggior carico di interessi del prestito non dipende infatti - e comunque non
è una caratteristica propria dei piani di ammortamento alla francese standardizzati - da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti
(propriamente anatocistici), ma dalla tipologia del piano concordato tra le parti.
Pertanto, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. alla francese, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (v. Cass. n. 13144/2023).
e) l'applicazione di un tasso Euribor superiore a quello effettivo.
Anche in questo caso il CTU ha compiutamente risposto alle osservazioni mosse dal CTP dell'appellante, evidenziando che “il contratto di finanziamento all'art.4 dice che il dato da prendere in considerazione per la quota variabile
Euribor 1 mese/360 è quello calcolato il penultimo giorno lavorativo bancario. Il
CTP, invece, considera l'ultimo giorno lavorativo bancario e ciò da origine alle differenze da lui riscontate, che sono comunque nell'ordine di millesimi”.
Al rigetto integrale dell'appello, consegue la condanna del alle spese Pt_1
anche di questo grado di giudizio, che vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta pari a € 51.219,11).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1028/2021 pubblicata in
[...]
data 03/06/2021 così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 11/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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