Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1948, n. 1580
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 febbraio 1949
Art. 4.
Sono a totale carico degli allievi le spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonche' quelle di carattere personale e straordinario.
Sono inoltre poste a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1949