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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 31/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2881/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA
, C.F. , e C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Terni, via Armellini, n. 1, presso CodiceFiscale_2 lo studio dell'avv.to Folco Trabalza che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI e
, C.F. , e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
, C.F. , elettivamente domiciliate in Terni, via
[...] CodiceFiscale_4
Angeloni, n. 16, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Porrazzini che le rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI e
C.F. in persona della Controparte_3 P.IVA_1
C.F. procuratrice speciale della Controparte_4 P.IVA_2
C.F. elettivamente domiciliata Controparte_5 P.IVA_3 presso il domicilio digitale del difensore ( e rappresentata e Email_1 difesa dall'avv.to Ludovico De Benedictis, come da procura in atti;
OPPOSTA nonché
C.F. elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_6 P.IVA_4 digitale del difensore ( e rappresentata e difesa dall'avv.to Email_1
Ludovico De Benedictis, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 16 conclusioni: all'udienza del 10/12/2024 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 14/10/2022, Controparte_3 asseriva di essere creditrice dell'importo complessivo pari ad euro 214.475,01 (di cui euro 138.081,56 a titolo di esposizione debitoria residua del finanziamento chirografario ed euro 76.393,45 a titolo di saldo debitore del conto corrente affidato n. 001/00478/00001200290/001), nei confronti di Parte_2 CP_2 Parte_1
e quali fideiussori della società debitrice principale Service S.r.l. Controparte_1 CP_7 in liquidazione, in concordato preventivo omologato, e, in particolare, quanto a Parte_2
e in virtù di fideiussione specifica rilasciata in
[...] CP_2 Controparte_1 relazione al mutuo chirografario e fideiussione omnibus sino a concorrenza dell'importo di euro 580.000,00, fideiussione quest'ultima rilasciata anche da Parte_1
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 214.475,01, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 25/10/2022, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 855 (R.G. n. 2291/2022), senza concedere la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, gli opponenti convenivano in giudizio parte opposta, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, revocarsi, annullarsi e, comunque, dichiararsi la nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, dichiararsi la nullità totale delle fideiussioni specifiche per violazione della normativa antitrust, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e riserva di azione risarcitoria;
in via ulteriormente gradata, dichiararsi la nullità parziale delle fideiussioni specifiche (e, in particolare, delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8) per violazione della normativa antitrust e, per effetto della nullità dell'art. 6 delle fideiussioni specifiche, dichiararsi la decadenza di controparte dalla domanda ai sensi dell'art. 1957 c.c.; dichiararsi la nullità totale o parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti per violazione della normativa antitrust, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (in caso di nullità parziale per nullità della lettera f) e conseguente decadenza di controparte ex art. 1957 c.c.) e riserva di azione risarcitoria;
in via ulteriormente subordinata, dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal consumatore per violazione della normativa Parte_1 consumeristica, con conseguente accertamento negativo del credito nei suoi confronti e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, dichiararsi la nullità delle clausole vessatorie contenute in tale fideiussione rilasciata da e, in particolare, dell'art. f), con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo e decadenza di controparte ex art. 1957 c.c.; dichiararsi l'estinzione della fideiussione rilasciata da ex art. 1956 c.c.; in Parte_1 subordine, nel caso di ritenuta incompetenza sulle domande proposte in relazione alla normativa antitrust, riconoscere la competenza funzionale della Corte di Appello di Perugia e, a fronte della pregiudizialità della decisione, sospendere ex art. 295 c.p.c. il procedimento ovvero rimettere la causa al giudice di secondo grado, assegnando termine per la riassunzione. A fondamento delle richieste formulate, gli opponenti hanno avanzato le seguenti doglianze: a) mancanza di potere sostanziale di rappresentanza in capo al soggetto che ha proposto l'azione monitoria in ragione della nullità per indeterminatezza e indeterminabilità delle procure;
pagina 2 di 16 b)inesigibilità della pretesa creditoria in ragione della mancata prova dalla lettura del contratto di finanziamento della erogazione e della quietanza e della mancata produzione, quanto al contratto di conto corrente, del contratto di apertura di credito e degli estratti conto;
c) nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta in ragione degli elementi sopra esposti (mancata prova della erogazione e mancata produzione degli estratti del conto corrente), con conseguente revoca del decreto e valenza ostativa alla concessione della provvisoria esecuzione;
d) inesistenza della pretesa creditoria della banca in relazione al contratto di finanziamento in ragione del mancato perfezionamento del contratto di mutuo in considerazione della mancata prova della erogazione e della contestazione in ordine alla mancata restituzione, anche da parte della;
contestazione del capitale residuo, del tasso di interessi e delle spese pretese CP_8 dalla banca;
e) non debenza delle somme richieste in relazione al conto corrente in ragione della mancata prova dell'apertura del credito e della applicazione di interessi anatocistici, del tasso di interesse praticato, e delle spese, nonché del pagamento da parte del debitore principale e del concordato;
f)nullità, totale ed in subordine parziale, delle fideiussioni specifiche per violazione della normativa antitrust, non venendo nel caso in esame in rilievo un contratto autonomo di garanzia, con conseguente decadenza e liberazione degli opponenti Controparte_9 CP_2
e in relazione al rimborso del finanziamento chirografario,
[...] Controparte_1 avendo la banca contestato il mancato pagamento delle rate e revocato il finanziamento in data 23/07/2013 e avendo, poi, atteso 9 anni dalla scadenza della obbligazione principale, a nulla rilevando la lettera del 18/02/2014 poiché non ricevuta dai fideiussori e, comunque, irrilevante;
g)violazione della normativa consumeristica nella fideiussione omnibus rilasciata da Pt_1 in data 18/09/2009, quale consumatore, avendo agito per scopi estranei alla attività di
[...] impresa quale persona fisica, con conseguente nullità della fideiussione, tenuto conto del significativo squilibrio generato dal contratto, avuto particolare riguardo alle clausole sub b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o ed r;
h) nullità, totale o in subordine parziale, delle fideiussioni omnibus prestate da tutti gli opponenti con lettere del 18/09/2009 per violazione della normativa antitrust, non essendo configurabile il contratto autonomo di garanzia, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. e liberazione dei fideiussori, anche tenuto conto della violazione della buona fede;
i) estinzione della fideiussione rilasciata dal consumatore per aver la banca fatto Parte_1 credito al debitore principale senza speciale autorizzazione del garante, pur essendo a conoscenza delle difficili condizioni patrimoniali della società, stante l'apertura di credito in conto corrente per euro 20.000,00, utilizzata alla data del 23/07/2013 per euro 76.568,80; l) improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza funzionale per materia e per territorio in favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in relazione alla violazione della normativa antitrust, disponendo la separazione;
nel merito, respingersi l'opposizione poiché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto opposto;
in subordine, condannare gli opponenti al pagamento delle somme accertate a debito all'esito dell'istruttoria, oltre accessori. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
pagina 3 di 16 -infondatezza delle eccezioni svolte con riferimento al potere sostanziale di rappresentanza in capo a stante il conferimento dei poteri di ordinaria amministrazione tra cui il Parte_3 recupero dei crediti per conto di terzi e propri, nonché al difetto di rappresentanza della CRO in considerazione del contenuto della procura speciale del 24/04/2018 e, infine, al problema dedotto con riferimento alla Service S.rl., avendo la CP_4 Controparte_10 con la procura speciale a più affari rogata in data 7/06/2018 costituito la Controparte_4 propria procuratrice speciale, contestando al contempo qualsivoglia indeterminatezza in ragione della specificazione operata mediante il ricorso al termine credito;
-sussistenza del credito azionato in via monitoria con riferimento al contratto di finanziamento, non essendo stato effettuato alcun rimborso da parte della società debitrice principale, dalla procedura di concordato e dalla;
CP_8
-con riferimento al conto corrente, ricostruite le scansioni cronologiche dei rapporti a far data dal 2002, richiamato l'affidamento sul medesimo e, comunque, in termini generali lo scoperto di conto corrente, sussistenza del credito azionato in ragione della contestazione in ordine ai pagamenti effettuati dalla debitrice principale e dal concordato;
-incompetenza funzionale con riferimento alle domande di nullità delle fideiussioni in ragione della competenza del Tribunale per le Imprese presso il Tribunale di Roma;
-esclusione della qualità di consumatore in capo a il quale all'epoca del rilascio Parte_1 della fideiussione omnibus era comproprietario in comunione dei beni con la moglie
[...] delle quote societarie della società debitrice principale e dal 26/02/2010 al Controparte_1
16/04/2013 aveva rivestito la carica di consigliere di amministrazione e responsabile tecnico della medesima società;
-mancata prova dei profili di illegittimità delle fideiussioni poiché sforniti di riscontri e, quanto alla violazione della normativa antitrust, mancata riconducibilità delle fideiussioni al lasso temporale (ottobre 2002/maggio 2005) al quale era stata limitata l'istruttoria ed a quelle specifiche e, comunque, esclusione della nullità integrale e, infine, ricorrenza nel caso di specie del contratto autonomo di garanzia in ragione della clausola a prima richiesta;
-inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. in quanto nel caso di specie la durata delle garanzie era correlata all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale e, in ogni caso, il debitore principale con la presentazione della domanda di concordato aveva riconosciuto il credito azionato con il ricorso monitorio;
-insussistenza di qualsivoglia decadenza ex art. 1957 in relazione alle fideiussioni per cui è causa posto che, per un verso, l'istanza può essere inoltrata al debitore principale ed al fideiussore, e, per altro verso, in caso di clausola a prima richiesta ben può essere rappresentata da una richiesta stragiudiziale di pagamento, inoltrata dalla CRO in data 23/07/2013 e ricevuta dal debitore principale e dai fideiussori, fatta eccezione per e, comunque, avendo Parte_1 la CRO ottenuto il riconoscimento del credito nell'ambito della procedura concordataria. All'udienza del 9/05/2023, il giudice concedeva breve rinvio nel rispetto del contraddittorio, stante la data di visibilità del fascicolo, alla data del 21/06/2023 e, all'esito di tale udienza, assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza riservata del 19/07/2023, il giudice respingeva l'istanza ex art. 648 c.p.c. e disponeva procedersi alla mediazione, con rinvio dell'udienza al successivo 19/12/2023. All'udienza del 19/12/2023, esperita la mediazione nella concorde rappresentazione delle parti, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 20/03/2024.
pagina 4 di 16 Con comparsa depositata in data 11/01/2024, e CP_2 Controparte_1 rinnovavano la costituzione con nuovo difensore, insistendo in tutte le difese già spiegate. All'udienza del 20/03/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva, sulle richieste e deduzioni istruttorie delle parti. Con ordinanza riservata del 18/04/2024, il giudice ammetteva la prova e fissava il calendario del processo, con rinvio alla data del 14/05/2024 per assunzione della prova orale a detta udienza la prova orale, il procedimento veniva rinviato all'udienza del Per_1
24/09/2024 per esame documenti ex art. 210 c.p.c. All'udienza del 24/09/2024, il giudice, sulla concorde richiesta delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 10/12/2024. Con comparsa depositata in data 10/12/2024, interveniva in giudizio Controparte_6 allegando di essere subentrata nella titolarità del credito e ribadendo le difese della parte opposta. All'esito dell'udienza del 10/12/2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SULLE QUESTIONI DI RITO. In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, sulla concorde richiesta delle parti. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio per essere in tesi il procedimento devoluto al Tribunale per le Imprese. L'eccezione riposa sul fatto che, avendo gli opponenti dedotto la nullità delle fideiussioni in atti perché predisposte in conformità del modello uniforme ABI e la conseguente configurabilità di una intesa restrittiva della concorrenza, verrebbe in rilievo la competenza della Sezione Specializzata in attuazione del disposto dell'art. 33, comma II, L. n. 287/1990. La tesi non può essere condivisa in virtù delle considerazioni di seguito esposte. Nel caso di specie nelle conclusioni rassegnate nelle opposizioni proposte gli opponenti hanno richiesto la revoca del decreto ingiuntivo a fronte della nullità delle fideiussioni. In altri termini, gli stessi hanno sollevato l'eccezione di nullità al fine di ottenere il rigetto della pretesa della opposta mediante la revoca del decreto ingiuntivo e non hanno, invece, come è proprio della domanda riconvenzionale, chiesto un provvedimento giudiziale a loro favorevole che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale (v. Cass., n. 16314/2007: “A differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale), l'eccezione riconvenzionale esprime una richiesta che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo”; Cass., n. 9044/2010; Cass., n. 4233/2012; Cass., n. 16339/2015).
pagina 5 di 16 Dunque, il risultato processuale che gli opponenti tendono ad ottenere va individuato esclusivamente nel rigetto della domanda proposta da parte opposta, attrice sostanziale, ragion per cui nel caso in esame viene in rilievo una eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale (Cass., n. 21472/2016). Si ritiene, pertanto, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito prevalente (Tribunale Padova, sentenza 29/01/2019; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16/01/2019; Tribunale di Verona 1°/10/2018) che la questione possa essere esaminata dal Tribunale adito, nonostante la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Perugia (v. anche Cass., n. 18223/2002 e Cass., n. 287/2009). Sempre in via pregiudiziale, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Sulla eccezione sollevata dagli opponenti relativa alla mancanza di potere sostanziale di rappresentanza in capo al soggetto che ha proposto l'azione monitoria in ragione della nullità per indeterminatezza e indeterminabilità delle procure, vanno svolte le considerazioni che seguono. In fatto, si osserva che la ha dichiarato di agire “in Controparte_3 persona della , procuratrice speciale della Controparte_4 [...] in virtù di procura speciale rilasciata dalla società Controparte_5 [...]
(incorporata dalla e mandataria per Controparte_10 Controparte_5 la gestione e per il recupero dei crediti come da mandato sottoscritto dalla
[...] al quale la ha aderito con Controparte_11 CP_12 comunicazione in pari data, nonché procuratrice speciale della CP_12
A sostegno della allegazione, parte opposta ha prodotto:
-visura camerale della (doc. 1 nel fascicolo monitorio); Controparte_4
-procura speciale del 24/04/2008, rep. n. 8099, racc. n. 5929, con la quale
[...] nomina e costituisce sua procuratrice speciale la Controparte_3 [...]
“conferendo alla stessa la potestà di agire in nome e per conto della Controparte_10 in via continuativa e disgiunta per il compimento di Controparte_3 ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione del recupero dei crediti” (v. doc. 4 nel fascicolo monitorio);
-procura speciale a più affari del 7/06/2018, rep. n. 64327, racc. n. 32044, con la quale la nella qualità di mandataria e procuratrice della Controparte_10 [...]
-richiamata la procura del 24/04/2018, n. 8099/5929, con la Controparte_3 quale ha attribuito a “i Controparte_3 Controparte_10 poteri di compiere, in nome e per conto di ogni Controparte_3 attività adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti”, con riconoscimento della facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati- ha nominato e costituito sua procuratrice speciale
[...]
conferendo alla stessa “la potestà di agire in nome e per conto della Controparte_13
in via continuativa e disgiunta per il compimento di Controparte_3 ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione ed al recupero dei crediti” (v. doc. 2 nel fascicolo monitorio);
pagina 6 di 16 -visura camerale della dalla quale risulta la fusione Controparte_5 mediante incorporazione di in data 1°/12/2021 (v. doc 3 nel Controparte_10 fascicolo monitorio). Dunque, parte opposta ha prodotto in giudizio documentazione idonea a comprovare l'allegazione. Quanto alle contestazioni svolte da parte opponente, in primo luogo la doglianza articolata riguarda “la mancanza del potere sostanziale di rappresentanza in capo al soggetto che ha proposto l'azione monitoria”, in ragione del fatto che “il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dal dr. , che ha dichiarato di agire Parte_3 quale direttore generale e procuratore, della e procuratore Controparte_4 speciale della , incorporante della Controparte_5 CP_10 [...]
, mandataria per la gestione e per il recupero dei crediti della Controparte_14
mandato al quale la Controparte_11 [...]
avrebbe aderito con comunicazione del 29 dicembre 2017, Controparte_3 nonché quale procuratrice speciale della medesima, in Controparte_3 forza della procura speciale a rogito del Notaio in del 24 aprile Parte_4 CP_3
2018, rep. n. 8099”, lamentando che “la ricostruzione del conferimento dei poteri da un soggetto all'altro di per sé è tutt'altro che agevole” e richiamando i documenti depositati. In particolare, parte opponente ha lamentato che “tutte le procure sono nulle per la indeterminatezza e la indeterminabilità” e, quanto alla procura conferita a Parte_3 dal CdA del 29/07/2020, non è previsto alcun potere neppure generico di recupero
[...] dei crediti. La prima doglianza non appare condivisibile a fronte del riferimento alla gestione e al recupero dei crediti, mentre con riferimento alla carenza di potere in capo a Parte_3
vanno svolte le considerazioni che seguono.
[...]
L'impostazione difensiva di parte opponente va disattesa nella misura in cui, come sopra accennato, risulta versata in atti la visura camerale della da Controparte_4 cui emerge che, a (direttore generale, procuratore e rappresentante Parte_3 dell'impresa), “con verbale di CDA del 29/07/2020, oltre alla legale rappresentanza, sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dell'attività sociale, da esercitarsi in firma singola” e, al contempo, l'oggetto della società prevede
“l'attività esecutiva e l'organizzazione materiale per la gestione, il sollecito e il recupero dei crediti per conto di terzi e propri” (v. doc. 1 nel fascicolo monitorio). Quanto alla lamentata “carenza di potere in capo alla e in Controparte_13 capo alla , in ragione della mancanza dei mandati e delle Controparte_5 procure sostanziali mediante i quali la ha conferito il Controparte_3 potere alla e la ha conferito il potere Controparte_10 Controparte_10 alla si osserva che: Controparte_13
-con riferimento alla prima doglianza (mandati e procure di conferimento di potere da alla , risulta versata in atti procura speciale del CP_12 Controparte_10
24/04/2008, rep. n. 8099, racc. n. 5929, con la quale Controparte_3 nomina e costituisce sua procuratrice speciale la “conferendo Controparte_10 alla stessa la potestà di agire in nome e per conto della Controparte_3 in via continuativa e disgiunta per il compimento di ogni attività, adempimento e
[...]
pagina 7 di 16 formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione del recupero dei crediti” (v. doc. 4 nel fascicolo monitorio);
-con riferimento alla seconda doglianza (mandati e procure di conferimento di potere da alla , risulta versata in atti la procura Controparte_10 Controparte_13 speciale a più affari del 7/06/2018, rep. n. 64327, racc. n. 32044, con la quale la CP_10 nella qualità di mandataria e procuratrice della Controparte_10 Controparte_3
- ha nominato e costituito sua procuratrice speciale
[...] Controparte_13
conferendo alla stessa “la potestà di agire in nome e per conto della
[...] [...]
in via continuativa e disgiunta per il compimento di ogni Controparte_3 attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione ed al recupero dei crediti” (v. doc. 2 nel fascicolo monitorio). Non si condividono, sul punto, le doglianze degli opponenti nella parte in cui hanno dedotto la necessità di indicare i singoli crediti o la tipologia o categorie di credito, posto che l'individuazione appare inequivoca nella sua portata oggettiva, riguardante la gestione o il recupero dei crediti, senza limitazioni.
2.VALUTAZIONE DEL MERITO DELLA FATTISPECIE. Ai fini della delimitazione del thema decidendum, tenuto conto della complessità dei motivi di opposizione formulati, giova osservare che gli opponenti hanno lamentato la mancata prova e, comunque, l'insussistenza del credito, complessivamente azionato dalla banca, in relazione al rapporto di conto corrente e al finanziamento, nonché hanno eccepito la liberazione dei fideiussori, invocando il disposto di cui all'art. 1957 c.c., a fronte della nullità delle clausole in deroga sotto diversi profili (violazione della normativa antitrust e della disciplina a tutela del consumatore quanto alla posizione di
. Parte_1
2.A. SULL'ESPOSIZIONE DEBITORIA DEL CONTO CORRENTE (azionata nella misura di euro 76.393,45). Con riferimento all'esposizione debitoria maturata in relazione al rapporto di conto corrente, in applicazione della ragione più liquida, vanno svolte le considerazioni che seguono, le quali assorbono le ulteriori questioni prospettate dalle parti. Occorre evidenziare, in via preliminare, in diritto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -che si caratterizza quale giudizio a parti invertite - l'ingiungente opposto assume la posizione sostanziale di attore, laddove parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuta (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021). Dunque, nel caso di specie, parte opposta è onerata di provare l'andamento del rapporto al fine di fornire la piena prova della propria pretesa, operando la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 esclusivamente nella fase monitoria e non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'attore in senso sostanziale, ossia colui che ha agito in via monitoria, è gravato dell'onere di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass., n. 2751 del 25/02/2002; conformi: Cass. n. 12233/2003, Cass. n. 14234/2003). In particolare, la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente “deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass., n. 23313/2018 cit.; v. anche Cass., n. 23856/2021, in motivazione per l'affermazione secondo la quale costituisce principio pagina 8 di 16 consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui la banca è onerata di documentare l'intera durata dello svolgimento del rapporto, con richiamo a numerosi precedenti). Dunque, laddove l'opposizione sia fondata su motivi non solo formali ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, come nel caso di specie, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca o alla cessionaria del credito che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo in ragione dell'invocato subentro nella posizione dell'istituto di credito cedente, documentare l'andamento del rapporto così da fornire la piena prova della propria pretesa, trovando applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 50 TUB in tema di estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca esclusivamente nel procedimento speciale monitorio (Cass., n. 146460/2018, cit., in motivazione). Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto che nella fattispecie in esame l'istituto di credito in sede monitoria ha prodotto esclusivamente l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 TUB (v. doc. 22) e non ha integrato le produzioni documentali nel corso del giudizio di opposizione mediante le movimentazioni contenenti l'andamento del rapporto, mentre parte opponente ha lamentato l'applicazione di poste illegittime da parte della banca sin dall'atto introduttivo, tra le quali la MS (la cui pattuizione alla stregua del conto corrente prodotto non può ritenersi legittima nella misura in cui viene prevista esclusivamente la misura percentuale: 1%; v., in fatto, doc. 21 nel fascicolo di parte opposta e in diritto, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., n. 19825/2022 e, nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 504 del 29/08/2024). Il comportamento processuale della banca, va messo in relazione con l'allegazione contenuta nel ricorso monitorio in ordine alla riduzione della pretesa risultante dall'estratto ex art. 50 TUB (in misura pari a euro 83.379,54) alla minore somma di euro 76.393,45, motivata sulla circostanza che “in ossequio ai più rigorosi orientamenti in materia” l'istituto “ha comunque proceduto ad uno spontaneo ricalcolo del rapporto” (v. ricorso monitorio), senza che sia dato comprendere il calcolo operato per ridurre il credito e le voci espunte in ossequio ai principi richiamati. Segue il mancato riconoscimento dell'importo richiesto a tale titolo per complessivi euro 76.393,45 e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 2 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (importo azionato euro 138.081,56). Pt_5
Passando all'esame delle doglianze articolate con riferimento al contratto di finanziamento, occorre osservare in fatto che il contratto in esame è stato stipulato in data 2/03/2007 e ha a oggetto la concessione dell'importo pari a euro 240.000,00, mediante accredito in pari data rispetto alla stipula sul conto corrente intestato alla debitrice principale, e la restituzione mediante 144 rate mensili, nonché contempla il tasso degli interessi corrispettivi variabile con parametro di riferimento l'Euribor 360, con valore del parametro del 3,650% e spread del 1,000% (pari al momento della stipula al 4,650%), e l'interesse di mora con maggiorazione del tasso in misura pari al 2% (ossia con tasso al momento della stipula pari al 6,650%). Ciò chiarito in fatto, la doglianza relativa alla nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta va respinta, dovendosi, al riguardo, rammentare che secondo consolidato pagina 9 di 16 orientamento della Suprema Corte, che si condivide, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo, volto a farne valere i vizi ovvero originarie ragioni di invalidità ma, piuttosto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex art. 633 c.p.c., con conseguente necessità di esaminare i motivi articolati nel merito dalla parte opponente (Cass., n. 11302/2007; Cass., n. 5844/2006; Cass., n. 2573/2002). La censura relativa alla mancata prova dalla lettura del contratto di finanziamento della erogazione e della quietanza non appare condivisibile. Sul punto, si osserva che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), mentre la prova dell'erogazione del credito emerge presuntivamente dal pagamento parziale delle rate evincibile dalla richiesta in via monitoria di un importo inferiore a quello erogato in sede di finanziamento (rispettivamente euro 138.081,56 ed euro 240.000,00), pagamento parziale che, all'evidenza, non sarebbe stato effettuato dal debitore principale nell'ipotesi di mancata percezione dell'importo finanziato, spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Dunque, risulta soddisfatto l'onere probatorio gravante su parte opposta, quale attrice sostanziale, e le doglianze di parte opponente in punto di mancata prova dell'erogazione e della quietanza -come ribadite anche nella comparsa conclusionale- appaiono formali e non tengono conto, come sopra detto, del fatto che la prova della percezione da parte della società mutuataria delle somme oggetto del finanziamento è raggiunta in via presuntiva dai pagamenti in restituzione effettuati nel corso degli anni. Sul punto, occorre, al contempo, precisare che sulla base delle chiare previsioni contrattuali l'erogazione (in un'unica soluzione) è prevista il 2/03/2007 con accredito sul conto corrente della debitrice principale, ossia in pari data rispetto alla stipula, ragion per cui, parimenti, infondata è la doglianza relativa al mancato perfezionamento del contratto di mutuo, dovendosi precisare che la lettura del contratto operata dagli opponenti Pt_2
e nella memoria di replica non appare condivisibile, posto che il
[...] Parte_1 negozio espressamente prevede quale modalità di erogazione l'unica soluzione, circostanza questa che esclude ogni valore alla espressione riportata tra parentesi “nel caso di più erogazioni”, poiché evenienza all'evidenza non ricorrente nel caso in esame. All'esito dell'istruttoria svolta, inoltre, si ritiene che non sia emersa la prova di pagamenti in misura superiore rispetto a quelli riconosciuti dalla banca da parte del concordato ovvero della (sul punto, si rimanda alle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza CP_8 del 14/05/2024 da dipendente della , la quale ha confermato che Testimone_1 CP_8 quest'ultima non ha liquidato la garanzia alla banca), dovendosi precisare che la responsabilità della banca per la decadenza dalla garanzia -come invocata nella memoria pagina 10 di 16 ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. (v. punto 6) delle conclusioni di tale memoria), oltre che tardiva (non avendo parte opponente formulato domanda di risarcimento nell'atto introduttivo, posta la riserva di proposizione della domanda ivi articolata), è, comunque, infondata nel merito, non risultando provato che il mancato rilascio da parte del debitore principale del mandato per la canalizzazione del contributo sia imputabile alla banca in difetto di ulteriori elementi neanche allegati (che il mandato deve essere rilasciato dal cliente si desume dalla dichiarazioni della testimone “In particolare, nel Testimone_1 mandato il cliente dà indicazione alla banca affinché il contributo versato dalla società elettrica in favore del cliente della banca … sia canalizzato su un conto corrente ove è stato erogato il finanziamento garantito”), mentre le ulteriori contestazioni appaiono manifestamente generiche e non possono, quindi, trovare ingresso nella presente sede (v. atto di citazione in opposizione: “Sempre in via logicamente subordinata, gli opponenti contestano altresì l'ammontare del residuo capitale, il tasso degli interessi e le spese, pretesi dalla banca”).
2.C. SULLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE RILASCIATE DA Parte_2
E CP_2 Controparte_1
Con riferimento alle fideiussioni rilasciate da e Parte_2 CP_2 CP_1
giova osservare in fatto che detti opponenti hanno rilasciato, in primo Controparte_1 luogo, fideiussione specifica in relazione al finanziamento chirografario per cui è causa, nonché è pacifico tra le parti -oltre che documentalmente provato- che tali opponenti non hanno rilasciato la garanzia nella qualità di consumatori. In particolare, le fideiussioni in questione, richiamato il finanziamento, prevedono “con la presente Vi comunico di costituirmi fideiussore del predetto debitore nei confronti di codesta banca per tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione” (v., rispettivamente, doc. 7 per doc. 8 per e doc. 9 per Parte_2 CP_2 [...]
. Controparte_1
Gli opponenti, con riferimento a tali fideiussioni, invocano la nullità, totale e in subordine parziale, per violazione della normativa antitrust, non venendo in rilievo nella loro tesi nel caso in esame un contratto autonomo di garanzia, con conseguente decadenza e liberazione degli opponenti, avendo la banca contestato il mancato pagamento delle rate e revocato il finanziamento in data 23/07/2013 e avendo, poi, atteso 9 anni dalla scadenza della obbligazione principale, senza che sia possibile assegnare rilievo alla lettera del
18/02/2014 poiché non ricevuta dai fideiussori e, comunque, irrilevante. La tesi non può essere condivisa poiché nel caso in esame vengono in rilievo fideiussioni specifiche e non omnibus poiché previste nel contratto di mutuo. Da tale elemento in fatto discende in diritto che i principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di nullità parziale delle clausole non possano trovare applicazione nel caso di specie in cui il garante si è impegnato in solido con la parte debitrice per una obbligazione singolarmente determinata (Cass., n. 10689 del
19/04/2024, in motivazione), secondo quanto già affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (Tribunale Bologna, Sez. spec. Imprese, 13/01/2022, per l'affermazione dell'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 poiché tale provvedimento riguarda le fideiussioni omnibus che presentano
“una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile”; Tribunale Pescara, 6/03/2023, per l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 alle pagina 11 di 16 fideiussioni specifiche;
nello stesso senso: Tribunale Ascoli Piceno n. 47 del 18/01/2024; Tribunale Milano, Sez. spec. Imprese, n. 5481 del 21/06/2022). Resta da precisare che l'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica è stata di recente avallata dalla Suprema Corte, che con decisione n. 33472 del 19/12/2024, in motivazione ha ribadito che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie” (detta sentenza richiama, al contempo, Cass., n. 19401 del 15/07/2024, che, in motivazione, rimarca “che la fideiussione sottoscritta … era chiaramente una “Fideiussione specifica” … e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus”). Tale orientamento è stato recentemente ribadito da Cass., n. 657 del 10/01/2025 (in motivazione: “l'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”), e da Cass., n. 1170 del 17/01/2025 (sempre in motivazione: “giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”). Segue il rigetto del motivo di opposizione come formulato.
2.D) SULLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS RILASCIATE DA Parte_2
CP_2 Controparte_1 Parte_1
Posto che con riferimento agli opponenti che hanno rilasciato fideiussione specifica (ossia e la questione della validità della Parte_2 CP_2 Controparte_1 fideiussione omnibus è assorbita dalla sopra richiamata piena operatività delle fideiussioni specifiche, appare opportuno esaminare la posizione di con riferimento alla Parte_1 quale è stata invocata la qualità di consumatore. Al riguardo, si osserva in fatto che risulta incontestato che è coniugato con Parte_1
e, al contempo, la titolarità in capo alla stessa della quota pari a Controparte_1 poco più di 1/3 della società debitrice principale (sull'ammontare della quota, v. visura camerale in atti, da cui risulta la partecipazione della in misura pari a 34.000,00 CP_1 su capitale complessivo di euro 100.000,00, mentre le quote dei soci e Parte_2 ammontano a 33.000,00 ciascuno). CP_2
Ciò chiarito in fatto, va rammentato in diritto che, a seguito della riforma del diritto di famiglia operata dalla L. n. 151/1975, la comunione legale è il regime patrimoniale legale tra i coniugi, ragion per cui in mancanza di convenzioni matrimoniali idonee a introdurre un diverso regime rispetto a quello ordinario, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolamentati dal regime della comunione. Ne consegue che l'insussistenza del regime ordinario deve essere provata da chi l'invoca ai sensi dell'art. 2697 c.c. Nel caso di specie, tuttavia, il signor non ha specificamente contestato la Parte_1 sussistenza del regime ordinario (tale non potendosi ritenere quanto sostenuto nella pagina 12 di 16 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.: “posto che fosse in comunione”), né ha provato l'esistenza di una convenzione matrimoniale tra i coniugi tesa a introdurre la separazione dei beni. Si ritiene, pertanto, che, a fronte della allegazione di parte opposta in merito al regime ordinario di comunione e della mancata contestazione e prova ad opera dell'opponente di un regime diverso, nel caso di specie è stata data adeguata prova della comunione legale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
Né risulta anche solo allegato che la partecipazione societaria è stata acquisita in epoca antecedente alla costituzione della società, avvenuta nell'anno 28/03/2000. Ne consegue che ai sensi del chiaro disposto dell'art. 177, lett. a), c.c. secondo il quale, notoriamente, costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, la partecipazione societaria in una S.r.l., bene immateriale equiparato ex art. 812 c.c. a bene mobile materiale (Cass., n. 7409/1986; Cass., n. 697/1997), rientra nella comunione legale (per l'affermazione espressa nelle S.p.a., v. Cass., n. 7437/1994; Cass., n. 5172/1999). Dunque, si ritiene provata la titolarità in virtù della comunione legale della quota di partecipazione societaria della società garantita nella misura di poco superiore a 1/3. Al, contempo, non può non essere evidenziato che dalle stesse visure prodotte da parte opponente emerge che ha assunto la carica di consigliere con atto del Parte_1
26/02/2010 e di responsabile tecnico in data 21/03/2010 fino all'iscrizione della cessazione dalle cariche il 16/04/2013. Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che secondo recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.; Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023). Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertata una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita da parte di (pari a poco più CP_1 CP_1 di 1/3 e lievemente superiore agli altri due soci), coniuge di e, per l'effetto, Parte_1 in capo a in ragione della comprovata comunione legale (v. considerazioni Parte_1 sopra svolte). Tale partecipazione è all'evidenza non trascurabile -perché di poco superiore a quella degli altri due soci- e consente, di per sé, di ritenere positivamente accertato il collegamento funzionale che porta a escludere la qualità di consumatore in capo a Pt_1
(per la valorizzazione quale quota consistente e non trascurabile di quella posseduta
[...] nella misura di ¼ del capitale sociale, ossia del 25% e, quindi, in misura inferiore a quella pagina 13 di 16 che viene in rilievo nel caso di specie: v. Cass., n. 25459/2023, cit., in motivazione: “In primo luogo, il ricorrente era titolare della quota, “consistente” e non “trascurabile”, di un quarto del capitale sociale”; per lo stretto collegamento in caso di partecipazione societaria non trascurabile, v. anche Tribunale Nocera Inferiore, 14/04/2023), circostanza questa da mettere in relazione con la qualifica di Consigliere e responsabile assunta successivamente al rilascio della fideiussione poiché, contrariamente agli assunti difensivi di parte opponente, proprio l'assunzione di un ruolo attivo anche di amministrazione nella società in epoca comunque prossima al rilascio della fideiussione (rilascio della fideiussione in data 18/09/2009 assunzione della carica di consigliere il 26/02/2010, ossia circa 5 mesi dopo) concorda del tutto con la sussistenza di un rilevante collegamento funzionale con la società già al momento del rilascio della fideiussione in ragione della condivisa partecipazione con la moglie alla società in misura non trascurabile. Ad avviso di chi scrive, non può, dunque, essere invocata la qualità di consumatore da parte di Parte_1
Ciò premesso, con riferimento alla doglianza relativa alla violazione della normativa antitrust, devono essere svolte le considerazioni che seguono in punto di inquadramento giuridico della fattispecie contrattuale in esame nell'ambito della fideiussione ovvero del contratto autonomo di garanzia. Difatti, nell'ipotesi di inquadramento nel contratto autonomo di garanzia deve essere esclusa a monte l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme, Cass., n. 7883/2017) e, conseguentemente, ogni questione relativa alla nullità della clausola che prevede detta deroga in relazione alla violazione della normativa antitrust (v., sul punto, Cass., n. 660 del 10/01/2025, in motivazione: “La natura attribuita dal giudice di merito alla garanzia (contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione omnibus), che trova in questa sede conferma, impone di ritenere l'infondatezza anche del primo motivo di censura, poiché non possono ad essa estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla sola fattispecie – la cui notoria diversità rispetto alla prima è tale da non richiedere ulteriori specificazioni in questa sede – della fideiussione cd. omnibus”). Sul punto, vanno svolte le seguenti preliminari considerazioni in diritto. Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, il contratto autonomo di garanzia, che costituisce espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale - diversamente dal contratto di fideiussione, che, invece, garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, stante l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante – e rinviene causa concreta nel trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, laddove, invece, nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme: Cass., n. 30181/2018). In sintesi, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia in quanto “l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il
pagina 14 di 16 creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (v. Cass., n. 19693/2022, che in motivazione richiama Cass., n. 8874/2021) Ciò chiarito in termini generali in punto di distinzione delle due fattispecie, ai fini della individuazione della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, premessa la non decisività del dato contestuale del contratto ai fini della ricostruzione della volontà delle parti con riferimento alla definizione formale del contratto come fideiussione (Cass., n. 32786/2022), nell'operazione interpretativa tesa a verificare la sussistenza del contratto autonomo di garanzia assumono particolare rilievo l'inserimento nella fattispecie contrattuale di espressioni quali “a prima richiesta e senza eccezioni” poiché idonee a qualificare di per sé la fattispecie in termini di contratto autonomo di garanzia in ragione dell'incompatibilità con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass., n. 22233/2014). In particolare, va richiamata una recente sentenza della Suprema Corte che, nel dare continuità all'orientamento sopra indicato, al fine di individuare la deroga alla normale accessorietà che caratterizza la fideiussione e, conseguentemente, operare l'inquadramento nel contratto autonomo di garanzia, ha attribuito rilievo decisivo alla previsione del pagamento alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore quanto dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio, a quella relativa alla non proponibilità di eccezioni “riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dal contratto” – a fronte della deroga implica al disposto degli artt. 1945 e 1952 c.c. -, nonché, infine, alla espressa previsione secondo la quale “in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida” a fronte della “perfetta coerenza” della previsione con la natura autonoma del contratto di garanzia (v., in particolare, Cass., n. 9569/2018, in motivazione). Facendo applicazione di tali coordinate teoriche alla fattispecie concreta, preme osservare che la fideiussione in questione (con argomentazioni estensibili agli altri opponenti, ancorché superflue in ragione della responsabilità in virtù delle fideiussioni specifiche) contiene espressa menzione di tutte le clausole indicate dalla Suprema Corte ai fini della sussistenza del contratto autonomo di garanzia e, in particolare:
-lett. g: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”;
-lett. h: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
-lett. i: “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”. Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, l'invocata liberazione del garante (rectius: dei garanti) ex art. 1957 c.c. è infondata, così come quella formulata con riferimento all'art. 1956 c.c. (erogazione del credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del garante), parimenti non invocabile nel caso di specie (v. Cass., n. 30509/2019, che in motivazione richiama numerosi precedenti conformi: Cass., 10
pagina 15 di 16 maggio 2002, n. 6728, Cass., 10 giugno 2004, n. 10486, Cass., 14 febbraio 2007, n. 3257, Cass., S.U., n. 3947/2010). Segue il rigetto della doglianza formulata. Resta da precisare, quanto all'esistenza della garanzia rilasciata da , che la CP_8 fideiussione rilasciata da (e dagli altri opponenti) prevede alla lett. m) che Parte_1
“la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo” (analoghe previsioni sono contenute nelle fideiussioni specifiche al n. 10: “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale
o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo”), ragion per cui le deduzioni svolte sul punto dagli opponenti in merito al fatto di aver confidato sulla garanzia rilasciata da poiché “riduceva CP_8 grandemente il loro rischio” (v. pag. 7 della comparsa conclusionale depositata dagli opponenti e e pag. 3 della comparsa conclusionale depositate da Pt_1 Parte_2
e appare motivo irrilevante ai fini della definizione CP_2 Controparte_1 della fattispecie (v. anche considerazioni sopra svolte), non potendosi ritenere - contrariamente agli assunti delle opponenti e contenute negli scritti Pt_1 CP_1 conclusionali- che dette garanzie siano sussidiarie. Rilevato, infine, che è incontestata la cessione del credito in favore dell'intervenuta (sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione), dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti, in via solidale, al pagamento in favore dell'intervenuta dell'importo pari a euro 138.081,56, oltre interessi come domanda. Il rigetto parziale della pretesa azionata in via monitoria giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, la restante metà viene liquidata, giusta soccombenza in favore della opposta e dell'intervenuta in relazione alla rispettiva partecipazione alle scansioni cronologiche che hanno caratterizzato il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della parte intervenuta dell'importo pari a euro 138.081,56, oltre interessi come domanda;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso della metà delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 5.000,00 in favore di parte opposta e in euro 2.000,00 in favore della parte intervenuta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite (complessivi euro 7.000,00). 29/03/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice (Marzia Di Bari)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA
, C.F. , e C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Terni, via Armellini, n. 1, presso CodiceFiscale_2 lo studio dell'avv.to Folco Trabalza che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI e
, C.F. , e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
, C.F. , elettivamente domiciliate in Terni, via
[...] CodiceFiscale_4
Angeloni, n. 16, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Porrazzini che le rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI e
C.F. in persona della Controparte_3 P.IVA_1
C.F. procuratrice speciale della Controparte_4 P.IVA_2
C.F. elettivamente domiciliata Controparte_5 P.IVA_3 presso il domicilio digitale del difensore ( e rappresentata e Email_1 difesa dall'avv.to Ludovico De Benedictis, come da procura in atti;
OPPOSTA nonché
C.F. elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_6 P.IVA_4 digitale del difensore ( e rappresentata e difesa dall'avv.to Email_1
Ludovico De Benedictis, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 16 conclusioni: all'udienza del 10/12/2024 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 14/10/2022, Controparte_3 asseriva di essere creditrice dell'importo complessivo pari ad euro 214.475,01 (di cui euro 138.081,56 a titolo di esposizione debitoria residua del finanziamento chirografario ed euro 76.393,45 a titolo di saldo debitore del conto corrente affidato n. 001/00478/00001200290/001), nei confronti di Parte_2 CP_2 Parte_1
e quali fideiussori della società debitrice principale Service S.r.l. Controparte_1 CP_7 in liquidazione, in concordato preventivo omologato, e, in particolare, quanto a Parte_2
e in virtù di fideiussione specifica rilasciata in
[...] CP_2 Controparte_1 relazione al mutuo chirografario e fideiussione omnibus sino a concorrenza dell'importo di euro 580.000,00, fideiussione quest'ultima rilasciata anche da Parte_1
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 214.475,01, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 25/10/2022, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 855 (R.G. n. 2291/2022), senza concedere la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, gli opponenti convenivano in giudizio parte opposta, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, revocarsi, annullarsi e, comunque, dichiararsi la nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, dichiararsi la nullità totale delle fideiussioni specifiche per violazione della normativa antitrust, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e riserva di azione risarcitoria;
in via ulteriormente gradata, dichiararsi la nullità parziale delle fideiussioni specifiche (e, in particolare, delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8) per violazione della normativa antitrust e, per effetto della nullità dell'art. 6 delle fideiussioni specifiche, dichiararsi la decadenza di controparte dalla domanda ai sensi dell'art. 1957 c.c.; dichiararsi la nullità totale o parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti per violazione della normativa antitrust, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (in caso di nullità parziale per nullità della lettera f) e conseguente decadenza di controparte ex art. 1957 c.c.) e riserva di azione risarcitoria;
in via ulteriormente subordinata, dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal consumatore per violazione della normativa Parte_1 consumeristica, con conseguente accertamento negativo del credito nei suoi confronti e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, dichiararsi la nullità delle clausole vessatorie contenute in tale fideiussione rilasciata da e, in particolare, dell'art. f), con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo e decadenza di controparte ex art. 1957 c.c.; dichiararsi l'estinzione della fideiussione rilasciata da ex art. 1956 c.c.; in Parte_1 subordine, nel caso di ritenuta incompetenza sulle domande proposte in relazione alla normativa antitrust, riconoscere la competenza funzionale della Corte di Appello di Perugia e, a fronte della pregiudizialità della decisione, sospendere ex art. 295 c.p.c. il procedimento ovvero rimettere la causa al giudice di secondo grado, assegnando termine per la riassunzione. A fondamento delle richieste formulate, gli opponenti hanno avanzato le seguenti doglianze: a) mancanza di potere sostanziale di rappresentanza in capo al soggetto che ha proposto l'azione monitoria in ragione della nullità per indeterminatezza e indeterminabilità delle procure;
pagina 2 di 16 b)inesigibilità della pretesa creditoria in ragione della mancata prova dalla lettura del contratto di finanziamento della erogazione e della quietanza e della mancata produzione, quanto al contratto di conto corrente, del contratto di apertura di credito e degli estratti conto;
c) nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta in ragione degli elementi sopra esposti (mancata prova della erogazione e mancata produzione degli estratti del conto corrente), con conseguente revoca del decreto e valenza ostativa alla concessione della provvisoria esecuzione;
d) inesistenza della pretesa creditoria della banca in relazione al contratto di finanziamento in ragione del mancato perfezionamento del contratto di mutuo in considerazione della mancata prova della erogazione e della contestazione in ordine alla mancata restituzione, anche da parte della;
contestazione del capitale residuo, del tasso di interessi e delle spese pretese CP_8 dalla banca;
e) non debenza delle somme richieste in relazione al conto corrente in ragione della mancata prova dell'apertura del credito e della applicazione di interessi anatocistici, del tasso di interesse praticato, e delle spese, nonché del pagamento da parte del debitore principale e del concordato;
f)nullità, totale ed in subordine parziale, delle fideiussioni specifiche per violazione della normativa antitrust, non venendo nel caso in esame in rilievo un contratto autonomo di garanzia, con conseguente decadenza e liberazione degli opponenti Controparte_9 CP_2
e in relazione al rimborso del finanziamento chirografario,
[...] Controparte_1 avendo la banca contestato il mancato pagamento delle rate e revocato il finanziamento in data 23/07/2013 e avendo, poi, atteso 9 anni dalla scadenza della obbligazione principale, a nulla rilevando la lettera del 18/02/2014 poiché non ricevuta dai fideiussori e, comunque, irrilevante;
g)violazione della normativa consumeristica nella fideiussione omnibus rilasciata da Pt_1 in data 18/09/2009, quale consumatore, avendo agito per scopi estranei alla attività di
[...] impresa quale persona fisica, con conseguente nullità della fideiussione, tenuto conto del significativo squilibrio generato dal contratto, avuto particolare riguardo alle clausole sub b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o ed r;
h) nullità, totale o in subordine parziale, delle fideiussioni omnibus prestate da tutti gli opponenti con lettere del 18/09/2009 per violazione della normativa antitrust, non essendo configurabile il contratto autonomo di garanzia, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. e liberazione dei fideiussori, anche tenuto conto della violazione della buona fede;
i) estinzione della fideiussione rilasciata dal consumatore per aver la banca fatto Parte_1 credito al debitore principale senza speciale autorizzazione del garante, pur essendo a conoscenza delle difficili condizioni patrimoniali della società, stante l'apertura di credito in conto corrente per euro 20.000,00, utilizzata alla data del 23/07/2013 per euro 76.568,80; l) improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza funzionale per materia e per territorio in favore del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in relazione alla violazione della normativa antitrust, disponendo la separazione;
nel merito, respingersi l'opposizione poiché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il decreto opposto;
in subordine, condannare gli opponenti al pagamento delle somme accertate a debito all'esito dell'istruttoria, oltre accessori. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
pagina 3 di 16 -infondatezza delle eccezioni svolte con riferimento al potere sostanziale di rappresentanza in capo a stante il conferimento dei poteri di ordinaria amministrazione tra cui il Parte_3 recupero dei crediti per conto di terzi e propri, nonché al difetto di rappresentanza della CRO in considerazione del contenuto della procura speciale del 24/04/2018 e, infine, al problema dedotto con riferimento alla Service S.rl., avendo la CP_4 Controparte_10 con la procura speciale a più affari rogata in data 7/06/2018 costituito la Controparte_4 propria procuratrice speciale, contestando al contempo qualsivoglia indeterminatezza in ragione della specificazione operata mediante il ricorso al termine credito;
-sussistenza del credito azionato in via monitoria con riferimento al contratto di finanziamento, non essendo stato effettuato alcun rimborso da parte della società debitrice principale, dalla procedura di concordato e dalla;
CP_8
-con riferimento al conto corrente, ricostruite le scansioni cronologiche dei rapporti a far data dal 2002, richiamato l'affidamento sul medesimo e, comunque, in termini generali lo scoperto di conto corrente, sussistenza del credito azionato in ragione della contestazione in ordine ai pagamenti effettuati dalla debitrice principale e dal concordato;
-incompetenza funzionale con riferimento alle domande di nullità delle fideiussioni in ragione della competenza del Tribunale per le Imprese presso il Tribunale di Roma;
-esclusione della qualità di consumatore in capo a il quale all'epoca del rilascio Parte_1 della fideiussione omnibus era comproprietario in comunione dei beni con la moglie
[...] delle quote societarie della società debitrice principale e dal 26/02/2010 al Controparte_1
16/04/2013 aveva rivestito la carica di consigliere di amministrazione e responsabile tecnico della medesima società;
-mancata prova dei profili di illegittimità delle fideiussioni poiché sforniti di riscontri e, quanto alla violazione della normativa antitrust, mancata riconducibilità delle fideiussioni al lasso temporale (ottobre 2002/maggio 2005) al quale era stata limitata l'istruttoria ed a quelle specifiche e, comunque, esclusione della nullità integrale e, infine, ricorrenza nel caso di specie del contratto autonomo di garanzia in ragione della clausola a prima richiesta;
-inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. in quanto nel caso di specie la durata delle garanzie era correlata all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale e, in ogni caso, il debitore principale con la presentazione della domanda di concordato aveva riconosciuto il credito azionato con il ricorso monitorio;
-insussistenza di qualsivoglia decadenza ex art. 1957 in relazione alle fideiussioni per cui è causa posto che, per un verso, l'istanza può essere inoltrata al debitore principale ed al fideiussore, e, per altro verso, in caso di clausola a prima richiesta ben può essere rappresentata da una richiesta stragiudiziale di pagamento, inoltrata dalla CRO in data 23/07/2013 e ricevuta dal debitore principale e dai fideiussori, fatta eccezione per e, comunque, avendo Parte_1 la CRO ottenuto il riconoscimento del credito nell'ambito della procedura concordataria. All'udienza del 9/05/2023, il giudice concedeva breve rinvio nel rispetto del contraddittorio, stante la data di visibilità del fascicolo, alla data del 21/06/2023 e, all'esito di tale udienza, assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza riservata del 19/07/2023, il giudice respingeva l'istanza ex art. 648 c.p.c. e disponeva procedersi alla mediazione, con rinvio dell'udienza al successivo 19/12/2023. All'udienza del 19/12/2023, esperita la mediazione nella concorde rappresentazione delle parti, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 20/03/2024.
pagina 4 di 16 Con comparsa depositata in data 11/01/2024, e CP_2 Controparte_1 rinnovavano la costituzione con nuovo difensore, insistendo in tutte le difese già spiegate. All'udienza del 20/03/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva, sulle richieste e deduzioni istruttorie delle parti. Con ordinanza riservata del 18/04/2024, il giudice ammetteva la prova e fissava il calendario del processo, con rinvio alla data del 14/05/2024 per assunzione della prova orale a detta udienza la prova orale, il procedimento veniva rinviato all'udienza del Per_1
24/09/2024 per esame documenti ex art. 210 c.p.c. All'udienza del 24/09/2024, il giudice, sulla concorde richiesta delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 10/12/2024. Con comparsa depositata in data 10/12/2024, interveniva in giudizio Controparte_6 allegando di essere subentrata nella titolarità del credito e ribadendo le difese della parte opposta. All'esito dell'udienza del 10/12/2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SULLE QUESTIONI DI RITO. In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, sulla concorde richiesta delle parti. In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio per essere in tesi il procedimento devoluto al Tribunale per le Imprese. L'eccezione riposa sul fatto che, avendo gli opponenti dedotto la nullità delle fideiussioni in atti perché predisposte in conformità del modello uniforme ABI e la conseguente configurabilità di una intesa restrittiva della concorrenza, verrebbe in rilievo la competenza della Sezione Specializzata in attuazione del disposto dell'art. 33, comma II, L. n. 287/1990. La tesi non può essere condivisa in virtù delle considerazioni di seguito esposte. Nel caso di specie nelle conclusioni rassegnate nelle opposizioni proposte gli opponenti hanno richiesto la revoca del decreto ingiuntivo a fronte della nullità delle fideiussioni. In altri termini, gli stessi hanno sollevato l'eccezione di nullità al fine di ottenere il rigetto della pretesa della opposta mediante la revoca del decreto ingiuntivo e non hanno, invece, come è proprio della domanda riconvenzionale, chiesto un provvedimento giudiziale a loro favorevole che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale (v. Cass., n. 16314/2007: “A differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale), l'eccezione riconvenzionale esprime una richiesta che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo”; Cass., n. 9044/2010; Cass., n. 4233/2012; Cass., n. 16339/2015).
pagina 5 di 16 Dunque, il risultato processuale che gli opponenti tendono ad ottenere va individuato esclusivamente nel rigetto della domanda proposta da parte opposta, attrice sostanziale, ragion per cui nel caso in esame viene in rilievo una eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale (Cass., n. 21472/2016). Si ritiene, pertanto, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito prevalente (Tribunale Padova, sentenza 29/01/2019; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16/01/2019; Tribunale di Verona 1°/10/2018) che la questione possa essere esaminata dal Tribunale adito, nonostante la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Perugia (v. anche Cass., n. 18223/2002 e Cass., n. 287/2009). Sempre in via pregiudiziale, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Sulla eccezione sollevata dagli opponenti relativa alla mancanza di potere sostanziale di rappresentanza in capo al soggetto che ha proposto l'azione monitoria in ragione della nullità per indeterminatezza e indeterminabilità delle procure, vanno svolte le considerazioni che seguono. In fatto, si osserva che la ha dichiarato di agire “in Controparte_3 persona della , procuratrice speciale della Controparte_4 [...] in virtù di procura speciale rilasciata dalla società Controparte_5 [...]
(incorporata dalla e mandataria per Controparte_10 Controparte_5 la gestione e per il recupero dei crediti come da mandato sottoscritto dalla
[...] al quale la ha aderito con Controparte_11 CP_12 comunicazione in pari data, nonché procuratrice speciale della CP_12
A sostegno della allegazione, parte opposta ha prodotto:
-visura camerale della (doc. 1 nel fascicolo monitorio); Controparte_4
-procura speciale del 24/04/2008, rep. n. 8099, racc. n. 5929, con la quale
[...] nomina e costituisce sua procuratrice speciale la Controparte_3 [...]
“conferendo alla stessa la potestà di agire in nome e per conto della Controparte_10 in via continuativa e disgiunta per il compimento di Controparte_3 ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione del recupero dei crediti” (v. doc. 4 nel fascicolo monitorio);
-procura speciale a più affari del 7/06/2018, rep. n. 64327, racc. n. 32044, con la quale la nella qualità di mandataria e procuratrice della Controparte_10 [...]
-richiamata la procura del 24/04/2018, n. 8099/5929, con la Controparte_3 quale ha attribuito a “i Controparte_3 Controparte_10 poteri di compiere, in nome e per conto di ogni Controparte_3 attività adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti”, con riconoscimento della facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati- ha nominato e costituito sua procuratrice speciale
[...]
conferendo alla stessa “la potestà di agire in nome e per conto della Controparte_13
in via continuativa e disgiunta per il compimento di Controparte_3 ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione ed al recupero dei crediti” (v. doc. 2 nel fascicolo monitorio);
pagina 6 di 16 -visura camerale della dalla quale risulta la fusione Controparte_5 mediante incorporazione di in data 1°/12/2021 (v. doc 3 nel Controparte_10 fascicolo monitorio). Dunque, parte opposta ha prodotto in giudizio documentazione idonea a comprovare l'allegazione. Quanto alle contestazioni svolte da parte opponente, in primo luogo la doglianza articolata riguarda “la mancanza del potere sostanziale di rappresentanza in capo al soggetto che ha proposto l'azione monitoria”, in ragione del fatto che “il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dal dr. , che ha dichiarato di agire Parte_3 quale direttore generale e procuratore, della e procuratore Controparte_4 speciale della , incorporante della Controparte_5 CP_10 [...]
, mandataria per la gestione e per il recupero dei crediti della Controparte_14
mandato al quale la Controparte_11 [...]
avrebbe aderito con comunicazione del 29 dicembre 2017, Controparte_3 nonché quale procuratrice speciale della medesima, in Controparte_3 forza della procura speciale a rogito del Notaio in del 24 aprile Parte_4 CP_3
2018, rep. n. 8099”, lamentando che “la ricostruzione del conferimento dei poteri da un soggetto all'altro di per sé è tutt'altro che agevole” e richiamando i documenti depositati. In particolare, parte opponente ha lamentato che “tutte le procure sono nulle per la indeterminatezza e la indeterminabilità” e, quanto alla procura conferita a Parte_3 dal CdA del 29/07/2020, non è previsto alcun potere neppure generico di recupero
[...] dei crediti. La prima doglianza non appare condivisibile a fronte del riferimento alla gestione e al recupero dei crediti, mentre con riferimento alla carenza di potere in capo a Parte_3
vanno svolte le considerazioni che seguono.
[...]
L'impostazione difensiva di parte opponente va disattesa nella misura in cui, come sopra accennato, risulta versata in atti la visura camerale della da Controparte_4 cui emerge che, a (direttore generale, procuratore e rappresentante Parte_3 dell'impresa), “con verbale di CDA del 29/07/2020, oltre alla legale rappresentanza, sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dell'attività sociale, da esercitarsi in firma singola” e, al contempo, l'oggetto della società prevede
“l'attività esecutiva e l'organizzazione materiale per la gestione, il sollecito e il recupero dei crediti per conto di terzi e propri” (v. doc. 1 nel fascicolo monitorio). Quanto alla lamentata “carenza di potere in capo alla e in Controparte_13 capo alla , in ragione della mancanza dei mandati e delle Controparte_5 procure sostanziali mediante i quali la ha conferito il Controparte_3 potere alla e la ha conferito il potere Controparte_10 Controparte_10 alla si osserva che: Controparte_13
-con riferimento alla prima doglianza (mandati e procure di conferimento di potere da alla , risulta versata in atti procura speciale del CP_12 Controparte_10
24/04/2008, rep. n. 8099, racc. n. 5929, con la quale Controparte_3 nomina e costituisce sua procuratrice speciale la “conferendo Controparte_10 alla stessa la potestà di agire in nome e per conto della Controparte_3 in via continuativa e disgiunta per il compimento di ogni attività, adempimento e
[...]
pagina 7 di 16 formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione del recupero dei crediti” (v. doc. 4 nel fascicolo monitorio);
-con riferimento alla seconda doglianza (mandati e procure di conferimento di potere da alla , risulta versata in atti la procura Controparte_10 Controparte_13 speciale a più affari del 7/06/2018, rep. n. 64327, racc. n. 32044, con la quale la CP_10 nella qualità di mandataria e procuratrice della Controparte_10 Controparte_3
- ha nominato e costituito sua procuratrice speciale
[...] Controparte_13
conferendo alla stessa “la potestà di agire in nome e per conto della
[...] [...]
in via continuativa e disgiunta per il compimento di ogni Controparte_3 attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione ed al recupero dei crediti” (v. doc. 2 nel fascicolo monitorio). Non si condividono, sul punto, le doglianze degli opponenti nella parte in cui hanno dedotto la necessità di indicare i singoli crediti o la tipologia o categorie di credito, posto che l'individuazione appare inequivoca nella sua portata oggettiva, riguardante la gestione o il recupero dei crediti, senza limitazioni.
2.VALUTAZIONE DEL MERITO DELLA FATTISPECIE. Ai fini della delimitazione del thema decidendum, tenuto conto della complessità dei motivi di opposizione formulati, giova osservare che gli opponenti hanno lamentato la mancata prova e, comunque, l'insussistenza del credito, complessivamente azionato dalla banca, in relazione al rapporto di conto corrente e al finanziamento, nonché hanno eccepito la liberazione dei fideiussori, invocando il disposto di cui all'art. 1957 c.c., a fronte della nullità delle clausole in deroga sotto diversi profili (violazione della normativa antitrust e della disciplina a tutela del consumatore quanto alla posizione di
. Parte_1
2.A. SULL'ESPOSIZIONE DEBITORIA DEL CONTO CORRENTE (azionata nella misura di euro 76.393,45). Con riferimento all'esposizione debitoria maturata in relazione al rapporto di conto corrente, in applicazione della ragione più liquida, vanno svolte le considerazioni che seguono, le quali assorbono le ulteriori questioni prospettate dalle parti. Occorre evidenziare, in via preliminare, in diritto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -che si caratterizza quale giudizio a parti invertite - l'ingiungente opposto assume la posizione sostanziale di attore, laddove parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuta (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021). Dunque, nel caso di specie, parte opposta è onerata di provare l'andamento del rapporto al fine di fornire la piena prova della propria pretesa, operando la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 esclusivamente nella fase monitoria e non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'attore in senso sostanziale, ossia colui che ha agito in via monitoria, è gravato dell'onere di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass., n. 2751 del 25/02/2002; conformi: Cass. n. 12233/2003, Cass. n. 14234/2003). In particolare, la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente “deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass., n. 23313/2018 cit.; v. anche Cass., n. 23856/2021, in motivazione per l'affermazione secondo la quale costituisce principio pagina 8 di 16 consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui la banca è onerata di documentare l'intera durata dello svolgimento del rapporto, con richiamo a numerosi precedenti). Dunque, laddove l'opposizione sia fondata su motivi non solo formali ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, come nel caso di specie, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca o alla cessionaria del credito che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo in ragione dell'invocato subentro nella posizione dell'istituto di credito cedente, documentare l'andamento del rapporto così da fornire la piena prova della propria pretesa, trovando applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 50 TUB in tema di estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca esclusivamente nel procedimento speciale monitorio (Cass., n. 146460/2018, cit., in motivazione). Tanto premesso in diritto, va osservato in fatto che nella fattispecie in esame l'istituto di credito in sede monitoria ha prodotto esclusivamente l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 TUB (v. doc. 22) e non ha integrato le produzioni documentali nel corso del giudizio di opposizione mediante le movimentazioni contenenti l'andamento del rapporto, mentre parte opponente ha lamentato l'applicazione di poste illegittime da parte della banca sin dall'atto introduttivo, tra le quali la MS (la cui pattuizione alla stregua del conto corrente prodotto non può ritenersi legittima nella misura in cui viene prevista esclusivamente la misura percentuale: 1%; v., in fatto, doc. 21 nel fascicolo di parte opposta e in diritto, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., n. 19825/2022 e, nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 504 del 29/08/2024). Il comportamento processuale della banca, va messo in relazione con l'allegazione contenuta nel ricorso monitorio in ordine alla riduzione della pretesa risultante dall'estratto ex art. 50 TUB (in misura pari a euro 83.379,54) alla minore somma di euro 76.393,45, motivata sulla circostanza che “in ossequio ai più rigorosi orientamenti in materia” l'istituto “ha comunque proceduto ad uno spontaneo ricalcolo del rapporto” (v. ricorso monitorio), senza che sia dato comprendere il calcolo operato per ridurre il credito e le voci espunte in ossequio ai principi richiamati. Segue il mancato riconoscimento dell'importo richiesto a tale titolo per complessivi euro 76.393,45 e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 2 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (importo azionato euro 138.081,56). Pt_5
Passando all'esame delle doglianze articolate con riferimento al contratto di finanziamento, occorre osservare in fatto che il contratto in esame è stato stipulato in data 2/03/2007 e ha a oggetto la concessione dell'importo pari a euro 240.000,00, mediante accredito in pari data rispetto alla stipula sul conto corrente intestato alla debitrice principale, e la restituzione mediante 144 rate mensili, nonché contempla il tasso degli interessi corrispettivi variabile con parametro di riferimento l'Euribor 360, con valore del parametro del 3,650% e spread del 1,000% (pari al momento della stipula al 4,650%), e l'interesse di mora con maggiorazione del tasso in misura pari al 2% (ossia con tasso al momento della stipula pari al 6,650%). Ciò chiarito in fatto, la doglianza relativa alla nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta va respinta, dovendosi, al riguardo, rammentare che secondo consolidato pagina 9 di 16 orientamento della Suprema Corte, che si condivide, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo, volto a farne valere i vizi ovvero originarie ragioni di invalidità ma, piuttosto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex art. 633 c.p.c., con conseguente necessità di esaminare i motivi articolati nel merito dalla parte opponente (Cass., n. 11302/2007; Cass., n. 5844/2006; Cass., n. 2573/2002). La censura relativa alla mancata prova dalla lettura del contratto di finanziamento della erogazione e della quietanza non appare condivisibile. Sul punto, si osserva che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), mentre la prova dell'erogazione del credito emerge presuntivamente dal pagamento parziale delle rate evincibile dalla richiesta in via monitoria di un importo inferiore a quello erogato in sede di finanziamento (rispettivamente euro 138.081,56 ed euro 240.000,00), pagamento parziale che, all'evidenza, non sarebbe stato effettuato dal debitore principale nell'ipotesi di mancata percezione dell'importo finanziato, spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Dunque, risulta soddisfatto l'onere probatorio gravante su parte opposta, quale attrice sostanziale, e le doglianze di parte opponente in punto di mancata prova dell'erogazione e della quietanza -come ribadite anche nella comparsa conclusionale- appaiono formali e non tengono conto, come sopra detto, del fatto che la prova della percezione da parte della società mutuataria delle somme oggetto del finanziamento è raggiunta in via presuntiva dai pagamenti in restituzione effettuati nel corso degli anni. Sul punto, occorre, al contempo, precisare che sulla base delle chiare previsioni contrattuali l'erogazione (in un'unica soluzione) è prevista il 2/03/2007 con accredito sul conto corrente della debitrice principale, ossia in pari data rispetto alla stipula, ragion per cui, parimenti, infondata è la doglianza relativa al mancato perfezionamento del contratto di mutuo, dovendosi precisare che la lettura del contratto operata dagli opponenti Pt_2
e nella memoria di replica non appare condivisibile, posto che il
[...] Parte_1 negozio espressamente prevede quale modalità di erogazione l'unica soluzione, circostanza questa che esclude ogni valore alla espressione riportata tra parentesi “nel caso di più erogazioni”, poiché evenienza all'evidenza non ricorrente nel caso in esame. All'esito dell'istruttoria svolta, inoltre, si ritiene che non sia emersa la prova di pagamenti in misura superiore rispetto a quelli riconosciuti dalla banca da parte del concordato ovvero della (sul punto, si rimanda alle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza CP_8 del 14/05/2024 da dipendente della , la quale ha confermato che Testimone_1 CP_8 quest'ultima non ha liquidato la garanzia alla banca), dovendosi precisare che la responsabilità della banca per la decadenza dalla garanzia -come invocata nella memoria pagina 10 di 16 ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. (v. punto 6) delle conclusioni di tale memoria), oltre che tardiva (non avendo parte opponente formulato domanda di risarcimento nell'atto introduttivo, posta la riserva di proposizione della domanda ivi articolata), è, comunque, infondata nel merito, non risultando provato che il mancato rilascio da parte del debitore principale del mandato per la canalizzazione del contributo sia imputabile alla banca in difetto di ulteriori elementi neanche allegati (che il mandato deve essere rilasciato dal cliente si desume dalla dichiarazioni della testimone “In particolare, nel Testimone_1 mandato il cliente dà indicazione alla banca affinché il contributo versato dalla società elettrica in favore del cliente della banca … sia canalizzato su un conto corrente ove è stato erogato il finanziamento garantito”), mentre le ulteriori contestazioni appaiono manifestamente generiche e non possono, quindi, trovare ingresso nella presente sede (v. atto di citazione in opposizione: “Sempre in via logicamente subordinata, gli opponenti contestano altresì l'ammontare del residuo capitale, il tasso degli interessi e le spese, pretesi dalla banca”).
2.C. SULLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE RILASCIATE DA Parte_2
E CP_2 Controparte_1
Con riferimento alle fideiussioni rilasciate da e Parte_2 CP_2 CP_1
giova osservare in fatto che detti opponenti hanno rilasciato, in primo Controparte_1 luogo, fideiussione specifica in relazione al finanziamento chirografario per cui è causa, nonché è pacifico tra le parti -oltre che documentalmente provato- che tali opponenti non hanno rilasciato la garanzia nella qualità di consumatori. In particolare, le fideiussioni in questione, richiamato il finanziamento, prevedono “con la presente Vi comunico di costituirmi fideiussore del predetto debitore nei confronti di codesta banca per tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione” (v., rispettivamente, doc. 7 per doc. 8 per e doc. 9 per Parte_2 CP_2 [...]
. Controparte_1
Gli opponenti, con riferimento a tali fideiussioni, invocano la nullità, totale e in subordine parziale, per violazione della normativa antitrust, non venendo in rilievo nella loro tesi nel caso in esame un contratto autonomo di garanzia, con conseguente decadenza e liberazione degli opponenti, avendo la banca contestato il mancato pagamento delle rate e revocato il finanziamento in data 23/07/2013 e avendo, poi, atteso 9 anni dalla scadenza della obbligazione principale, senza che sia possibile assegnare rilievo alla lettera del
18/02/2014 poiché non ricevuta dai fideiussori e, comunque, irrilevante. La tesi non può essere condivisa poiché nel caso in esame vengono in rilievo fideiussioni specifiche e non omnibus poiché previste nel contratto di mutuo. Da tale elemento in fatto discende in diritto che i principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di nullità parziale delle clausole non possano trovare applicazione nel caso di specie in cui il garante si è impegnato in solido con la parte debitrice per una obbligazione singolarmente determinata (Cass., n. 10689 del
19/04/2024, in motivazione), secondo quanto già affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (Tribunale Bologna, Sez. spec. Imprese, 13/01/2022, per l'affermazione dell'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 poiché tale provvedimento riguarda le fideiussioni omnibus che presentano
“una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile”; Tribunale Pescara, 6/03/2023, per l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 alle pagina 11 di 16 fideiussioni specifiche;
nello stesso senso: Tribunale Ascoli Piceno n. 47 del 18/01/2024; Tribunale Milano, Sez. spec. Imprese, n. 5481 del 21/06/2022). Resta da precisare che l'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica è stata di recente avallata dalla Suprema Corte, che con decisione n. 33472 del 19/12/2024, in motivazione ha ribadito che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie” (detta sentenza richiama, al contempo, Cass., n. 19401 del 15/07/2024, che, in motivazione, rimarca “che la fideiussione sottoscritta … era chiaramente una “Fideiussione specifica” … e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus”). Tale orientamento è stato recentemente ribadito da Cass., n. 657 del 10/01/2025 (in motivazione: “l'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”), e da Cass., n. 1170 del 17/01/2025 (sempre in motivazione: “giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”). Segue il rigetto del motivo di opposizione come formulato.
2.D) SULLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS RILASCIATE DA Parte_2
CP_2 Controparte_1 Parte_1
Posto che con riferimento agli opponenti che hanno rilasciato fideiussione specifica (ossia e la questione della validità della Parte_2 CP_2 Controparte_1 fideiussione omnibus è assorbita dalla sopra richiamata piena operatività delle fideiussioni specifiche, appare opportuno esaminare la posizione di con riferimento alla Parte_1 quale è stata invocata la qualità di consumatore. Al riguardo, si osserva in fatto che risulta incontestato che è coniugato con Parte_1
e, al contempo, la titolarità in capo alla stessa della quota pari a Controparte_1 poco più di 1/3 della società debitrice principale (sull'ammontare della quota, v. visura camerale in atti, da cui risulta la partecipazione della in misura pari a 34.000,00 CP_1 su capitale complessivo di euro 100.000,00, mentre le quote dei soci e Parte_2 ammontano a 33.000,00 ciascuno). CP_2
Ciò chiarito in fatto, va rammentato in diritto che, a seguito della riforma del diritto di famiglia operata dalla L. n. 151/1975, la comunione legale è il regime patrimoniale legale tra i coniugi, ragion per cui in mancanza di convenzioni matrimoniali idonee a introdurre un diverso regime rispetto a quello ordinario, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolamentati dal regime della comunione. Ne consegue che l'insussistenza del regime ordinario deve essere provata da chi l'invoca ai sensi dell'art. 2697 c.c. Nel caso di specie, tuttavia, il signor non ha specificamente contestato la Parte_1 sussistenza del regime ordinario (tale non potendosi ritenere quanto sostenuto nella pagina 12 di 16 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.: “posto che fosse in comunione”), né ha provato l'esistenza di una convenzione matrimoniale tra i coniugi tesa a introdurre la separazione dei beni. Si ritiene, pertanto, che, a fronte della allegazione di parte opposta in merito al regime ordinario di comunione e della mancata contestazione e prova ad opera dell'opponente di un regime diverso, nel caso di specie è stata data adeguata prova della comunione legale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
Né risulta anche solo allegato che la partecipazione societaria è stata acquisita in epoca antecedente alla costituzione della società, avvenuta nell'anno 28/03/2000. Ne consegue che ai sensi del chiaro disposto dell'art. 177, lett. a), c.c. secondo il quale, notoriamente, costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, la partecipazione societaria in una S.r.l., bene immateriale equiparato ex art. 812 c.c. a bene mobile materiale (Cass., n. 7409/1986; Cass., n. 697/1997), rientra nella comunione legale (per l'affermazione espressa nelle S.p.a., v. Cass., n. 7437/1994; Cass., n. 5172/1999). Dunque, si ritiene provata la titolarità in virtù della comunione legale della quota di partecipazione societaria della società garantita nella misura di poco superiore a 1/3. Al, contempo, non può non essere evidenziato che dalle stesse visure prodotte da parte opponente emerge che ha assunto la carica di consigliere con atto del Parte_1
26/02/2010 e di responsabile tecnico in data 21/03/2010 fino all'iscrizione della cessazione dalle cariche il 16/04/2013. Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che secondo recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.; Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023). Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertata una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita da parte di (pari a poco più CP_1 CP_1 di 1/3 e lievemente superiore agli altri due soci), coniuge di e, per l'effetto, Parte_1 in capo a in ragione della comprovata comunione legale (v. considerazioni Parte_1 sopra svolte). Tale partecipazione è all'evidenza non trascurabile -perché di poco superiore a quella degli altri due soci- e consente, di per sé, di ritenere positivamente accertato il collegamento funzionale che porta a escludere la qualità di consumatore in capo a Pt_1
(per la valorizzazione quale quota consistente e non trascurabile di quella posseduta
[...] nella misura di ¼ del capitale sociale, ossia del 25% e, quindi, in misura inferiore a quella pagina 13 di 16 che viene in rilievo nel caso di specie: v. Cass., n. 25459/2023, cit., in motivazione: “In primo luogo, il ricorrente era titolare della quota, “consistente” e non “trascurabile”, di un quarto del capitale sociale”; per lo stretto collegamento in caso di partecipazione societaria non trascurabile, v. anche Tribunale Nocera Inferiore, 14/04/2023), circostanza questa da mettere in relazione con la qualifica di Consigliere e responsabile assunta successivamente al rilascio della fideiussione poiché, contrariamente agli assunti difensivi di parte opponente, proprio l'assunzione di un ruolo attivo anche di amministrazione nella società in epoca comunque prossima al rilascio della fideiussione (rilascio della fideiussione in data 18/09/2009 assunzione della carica di consigliere il 26/02/2010, ossia circa 5 mesi dopo) concorda del tutto con la sussistenza di un rilevante collegamento funzionale con la società già al momento del rilascio della fideiussione in ragione della condivisa partecipazione con la moglie alla società in misura non trascurabile. Ad avviso di chi scrive, non può, dunque, essere invocata la qualità di consumatore da parte di Parte_1
Ciò premesso, con riferimento alla doglianza relativa alla violazione della normativa antitrust, devono essere svolte le considerazioni che seguono in punto di inquadramento giuridico della fattispecie contrattuale in esame nell'ambito della fideiussione ovvero del contratto autonomo di garanzia. Difatti, nell'ipotesi di inquadramento nel contratto autonomo di garanzia deve essere esclusa a monte l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme, Cass., n. 7883/2017) e, conseguentemente, ogni questione relativa alla nullità della clausola che prevede detta deroga in relazione alla violazione della normativa antitrust (v., sul punto, Cass., n. 660 del 10/01/2025, in motivazione: “La natura attribuita dal giudice di merito alla garanzia (contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione omnibus), che trova in questa sede conferma, impone di ritenere l'infondatezza anche del primo motivo di censura, poiché non possono ad essa estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla sola fattispecie – la cui notoria diversità rispetto alla prima è tale da non richiedere ulteriori specificazioni in questa sede – della fideiussione cd. omnibus”). Sul punto, vanno svolte le seguenti preliminari considerazioni in diritto. Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, il contratto autonomo di garanzia, che costituisce espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale - diversamente dal contratto di fideiussione, che, invece, garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, stante l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante – e rinviene causa concreta nel trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, laddove, invece, nella fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; successiva conforme: Cass., n. 30181/2018). In sintesi, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia in quanto “l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il
pagina 14 di 16 creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (v. Cass., n. 19693/2022, che in motivazione richiama Cass., n. 8874/2021) Ciò chiarito in termini generali in punto di distinzione delle due fattispecie, ai fini della individuazione della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, premessa la non decisività del dato contestuale del contratto ai fini della ricostruzione della volontà delle parti con riferimento alla definizione formale del contratto come fideiussione (Cass., n. 32786/2022), nell'operazione interpretativa tesa a verificare la sussistenza del contratto autonomo di garanzia assumono particolare rilievo l'inserimento nella fattispecie contrattuale di espressioni quali “a prima richiesta e senza eccezioni” poiché idonee a qualificare di per sé la fattispecie in termini di contratto autonomo di garanzia in ragione dell'incompatibilità con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass., n. 22233/2014). In particolare, va richiamata una recente sentenza della Suprema Corte che, nel dare continuità all'orientamento sopra indicato, al fine di individuare la deroga alla normale accessorietà che caratterizza la fideiussione e, conseguentemente, operare l'inquadramento nel contratto autonomo di garanzia, ha attribuito rilievo decisivo alla previsione del pagamento alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore quanto dovuto per capitale, interessi ed ogni altro accessorio, a quella relativa alla non proponibilità di eccezioni “riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dal contratto” – a fronte della deroga implica al disposto degli artt. 1945 e 1952 c.c. -, nonché, infine, alla espressa previsione secondo la quale “in deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida” a fronte della “perfetta coerenza” della previsione con la natura autonoma del contratto di garanzia (v., in particolare, Cass., n. 9569/2018, in motivazione). Facendo applicazione di tali coordinate teoriche alla fattispecie concreta, preme osservare che la fideiussione in questione (con argomentazioni estensibili agli altri opponenti, ancorché superflue in ragione della responsabilità in virtù delle fideiussioni specifiche) contiene espressa menzione di tutte le clausole indicate dalla Suprema Corte ai fini della sussistenza del contratto autonomo di garanzia e, in particolare:
-lett. g: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”;
-lett. h: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
-lett. i: “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”. Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, l'invocata liberazione del garante (rectius: dei garanti) ex art. 1957 c.c. è infondata, così come quella formulata con riferimento all'art. 1956 c.c. (erogazione del credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del garante), parimenti non invocabile nel caso di specie (v. Cass., n. 30509/2019, che in motivazione richiama numerosi precedenti conformi: Cass., 10
pagina 15 di 16 maggio 2002, n. 6728, Cass., 10 giugno 2004, n. 10486, Cass., 14 febbraio 2007, n. 3257, Cass., S.U., n. 3947/2010). Segue il rigetto della doglianza formulata. Resta da precisare, quanto all'esistenza della garanzia rilasciata da , che la CP_8 fideiussione rilasciata da (e dagli altri opponenti) prevede alla lett. m) che Parte_1
“la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo” (analoghe previsioni sono contenute nelle fideiussioni specifiche al n. 10: “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale
o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo”), ragion per cui le deduzioni svolte sul punto dagli opponenti in merito al fatto di aver confidato sulla garanzia rilasciata da poiché “riduceva CP_8 grandemente il loro rischio” (v. pag. 7 della comparsa conclusionale depositata dagli opponenti e e pag. 3 della comparsa conclusionale depositate da Pt_1 Parte_2
e appare motivo irrilevante ai fini della definizione CP_2 Controparte_1 della fattispecie (v. anche considerazioni sopra svolte), non potendosi ritenere - contrariamente agli assunti delle opponenti e contenute negli scritti Pt_1 CP_1 conclusionali- che dette garanzie siano sussidiarie. Rilevato, infine, che è incontestata la cessione del credito in favore dell'intervenuta (sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione), dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti, in via solidale, al pagamento in favore dell'intervenuta dell'importo pari a euro 138.081,56, oltre interessi come domanda. Il rigetto parziale della pretesa azionata in via monitoria giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, la restante metà viene liquidata, giusta soccombenza in favore della opposta e dell'intervenuta in relazione alla rispettiva partecipazione alle scansioni cronologiche che hanno caratterizzato il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della parte intervenuta dell'importo pari a euro 138.081,56, oltre interessi come domanda;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso della metà delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 5.000,00 in favore di parte opposta e in euro 2.000,00 in favore della parte intervenuta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite (complessivi euro 7.000,00). 29/03/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice (Marzia Di Bari)
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