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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2868/2025 depositato il 21/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ministeri Dip. Affari Interni E Terr.-Dir.centr. Risorse Fin. E Strum.-Vi Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Via Dei Mille, Isol.221, N.65 98100 Messina ME
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000394885000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000394885000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000394885000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000394885000 BOLLO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000394885000 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnava nei confronti di:
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese - in persona del legale rappresentante pro tempore;
Agenzia Entrate ON, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Regione Siciliana - Ass. Econ. Dipartimento Finanza e credito Serv. 2 Tasse Auto, in persona del legale rappresentante pro tempore
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina,
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Messina
l'intimazione di pagamento n. 29520259000394885/000, notificata il 5 febbraio 2025, emessa per un recupero crediti dell'anno 2017, per un importo di euro 32.763,85, per Iva 2017, Irpef 2020, tassa automobilistica 2020
e 2021, Diritto camerale 2018, emesso per complessivi Euro 33.589,84 in relazione a cartelle di pagamento emesse sulla base di ruoli formati da diversi Enti impositori Restava esclusa dall'impugnazione il ruolo relativo alla contravvenzione al codice della strada.
Eccepiva:
1. mancata notifica delle cartelle di pagamento portate dall'intimazione di pagamento;
2. Carenza di motivazione;
3. Illegittimità del recupero relativo al credito di imposta. Precisava che L'atto di riscossione è stato emesso sul presupposto che la contribuente non avesse diritto ad una agevolazione relativa al credito ex lege
221/2012. La Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca delle agevolazioni dinnanzi al Presidente della Regione Sicilia, in attesa di definizione
4. Illegittimità dell'intimazione per difetto di motivazione con riferimento alla revoca dell'agevolazione;
5. illegittimità della revoca dell'agevolazione per violazione di legge;
6. prescrizione del credito
Si costituivano nel presente giudizio:
-la Regione Siciliana, la quale contestava le opposte difese, sostenendo l'avvenuta regolare notifica delle cartelle sottostante, come da documentazione che produceva ed il mancato maturarsi del termine prescrizionale;
-l'Agenzia delle Entrate la quale si difendeva in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29520220029824392000 e 29520240012403640000, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle sottese regolarmente notificate e non opposte, divenendo definitive. Non accettava quindi alcun contraddittorio sui profili di merito. Contestava, quindi, tutti i motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto.
- l'Agenzia delle Entrate – ON, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo smentita la prima eccezione di parte, considerata la regolare notifica a mezzo pec delle cartelle presupposte.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese, il quale in relazione alla cartella n. 29520190013738481000, notificata il 12.12.2019 (Ente che ha emesso il ruolo: Min.delle
Imprese e del Made in Italy - Settore contenzioso Ministero Sviluppo Economico - revoca agevolazioni legge
221/12 ZFU Totale Ente (€) 32.757,97 + spese notifica) faceva presente la fondatezza nel merito della pretesa dell'amministrazione, evidenziando che la cartella di pagamento era stata impugnata ed il relativo procedimento risultava pendente dinanzi al giudice ordinario, a seguito della sentenza n. 308/7/21 dichiarativa del difetto di giurisdizione. Precisava che anche il decreto di revoca n. 38018 del 28.4.17 veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria, la quale con sentenza n. 6079 del 17.10.2017 aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
In esito alla camera di consiglio del 10 luglio 2025 veniva accolta l'istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente.
All'odierna udienza, sentite le parti (il difensore della società ricorrente, eccepiva la tardività della costituzione in giudizio della Regione Siciliana e quindi della produzione documentale, nonché la mancata conformità degli atti depositati, insistendo per il resto nel ricorso;
mentre l'ufficio resistente si opponeva e chiedeva il rigetto del ricorso), la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del G.O. in relazione alla parte dell'intimazione che fa riferimento alla cartella di pagamento n. 29520190013738481000, con rigetto nel resto del ricorso.
Intanto occorre precisare che del tutto infondata si appalesa la prima delle eccezioni mosse dalla contribuente, ossia l'asserita mancata notifica degli atti presupposti, segnatamente delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta.
Invero, dalla documentazione prodotta dagli enti resistenti si ricava pacificamente (posto che nessun rilievo in merito alla documentazione prodotta, ad eccezione della censura formale relativa alla mancata attestazione di conformità ed alla tardività della produzione della Regione Siciliana, sulle quali si tornerà a breve, è stato sollevato dalla ricorrente destinataria di tali notifiche).
Più in particolare, è emerso che:
-la cartella 29520190013738481000 è stata notificata in data 12/12/2019.
- la cartella 29520220029824392000 è stata notificata in data 31/01/2023;
- la cartella 29520220029824400000 è stata notificata in data 02/02/2023
- la cartella 29520230018459472000 è stata notificata in data 12/05/2023
- la cartella 29520240012403640000 è stata notifica in data 22/04/2024
- la cartella 29520240023535639000 è stata notificata in data 30/04/2024.
Come già anticipato, in ordine alla parte dell'intimazione richiamante la cartella n. 29520190013738481000 va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Invero, dalla difesa del Ministero dello Sviluppo Economico si ricava come in relazione a tale cartella risulta pendente altro ricorso, inizialmente instaurato presso la Commissione Tributaria di Messina e successivamente, a seguito del difetto di giurisdizione dalla stessa dichiarato con sentenza n. 308/7/21, instaurato dinanzi al Giudice ordinario, così come dinanzi allo stesso giudice ordinario risulta incardinato il procedimento avente ad oggetto il decreto di revoca n. 38118 del 28.04.2017 a seguito di analoga sentenza della commissione tributaria n. 6079 del 17.10.2017 che ha escluso la propria giurisdizione.
Tali provvedimenti non risultano essere stati impugnati, come del resto confermato dal difensore durante la discussione all'odierna udienza.
Ne deriva che va, anche in questa sede, declinata la giurisdizione del giudice tributario.
Peraltro, l'avvenuta notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto dell'odierna intimazione che,
a dispetto di quanto qui lamentato, risultava non soltanto ritualmente notificata ma anche in precedenza opposta dalla stessa società ricorrente, esclude che in questa sede possano essere fatte valere questioni afferenti al merito della pretesa.
Quanto alle altre pretese, di natura tributaria, oggetto delle altre cartelle di pagamento opposte, l'avvenuta notifica di queste ultime, nelle date sopra indicate, esclude il maturarsi dell'eccepita prescrizione che, all'evidenza, deve farsi decorrere proprio dalla documentata notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato e ciò avuto riguardo ai termini prescrizionali previsti per ciascuno dei crediti da essi portate (segnatamente: diritti camerali 2018; Irpef 2020; Iva 2017; tassa auto 2020-2021).
Tali argomentazioni riguardano anche la tassa auto, posto che la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento che ad essa fanno riferimento (cartella n. 29520230018459472000 e cartella n.
29520240023535639000) è stata tempestivamente depositata in atti, ancor prima della costituzione della
Regione Siciliana, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, già costituitasi in data 17.06.2025, per cui alcun rilievo assume l'eccezione oggi sollevata dalla contribuente circa la tardività della costituzione dell'ente impositore.
Infine, in relazione alla documentazione prodotta dagli enti resistenti va rilevato che va disattesa l'eccezione proposta dalla ricorrente a mezzo del proprio difensore nel corso dell'odierna udienza, circa la mancata conformità della copia degli atti agli originali, ai sensi dell'art. 25/bis del D.Lgs 546/92, posto che la recente
Suprema Corte (Cass. civ. Ordinanza n. 26200/2024 del 07.10.2024) ha chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n.
16557 del 20 giugno 2019), precisando che a sostegno di questa conclusione depongono sia dati formali sia considerazioni di ordine logico.
L'assunto della ricorrente non appare condivisibile, infatti, ove si consideri che l'interpretazione maggiormente plausibile della norma, in mancanza allo stato di interventi della giurisprudenza di legittimità, non può che ricavarsi dal contesto redazionale della stessa, atteso che la predetta disposizione si inserisce nella previsione, contenuta medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”.
Ebbene, a parere del giudicante, una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità.
Devono trovare, quindi, applicazione nel caso di specie, le regole generali contemplate dal CAD, secondo cui “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (art. 22 co. 3 CAD).
Tale disconoscimento, in ossequio ai principi interpretativi già consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, non può essere peraltro generico, dovendo essere specifico ed argomentato.
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto ripetutamente espresso dalla S.C., ossia che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni" (Cfr. Cassazione civile, sezione 5, sent. n. 16557 del 20.06.2019. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso;
nello stesso senso cfr. Cass. civ. sezione 6-5, ordinanza n. 14279 del 25.052021; Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20.12.2021).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha efficacemente disconosciuto la mancata conformità, secondo quanto richiesto dalla S.C., essendosi limitata ad eccepire la mancata attestazione di conformità, affidandosi ad una clausola di stile generica, senza indicare alcun elemento chiaro e specifico idoneo a circoscrivere i termini della contestazione, ossia i dati dissonanti tra l'atto prodotto rispetto a quello originale.
Analogamente priva di fondatezza è l'ulteriore censura relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, posto che la struttura ed il contenuto dello stesso risulta del tutto conforme alle previsioni di legge, secondo la declinazione invalsa nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “ l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (così, in motivazione Cass., Sez. 5, n. 24024 del 25/11/2015).
Orbene, nella fattispecie in esame tali requisiti risultano pienamente adempiuti, atteso che l'atto opposto contiene tutte le indicazioni e le informazioni utili per rendere edotto il contribuente del contenuto della pretesa azionata dalla pubblica amministrazione, facendo riferimento ad atti presupposti a lui correttamente notificati (come sopra esposto) da cui ricavare ogni elemento fondante il suo debito.
Le spese seguono la soccombenza ed avuto riguardo al diverso valore delle pretese delle amministrazioni resistenti possono essere liquidati in €. 2.409,00 (€. 885,00 trattazione- 426,00 introduttiva;
1.098,00 decisione) nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia delle Entrate-ON ed in €. 230,00 (già decurtato del 20%) per gli altri enti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione 8, in composizione collegiale, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria limitatamente alla parte dell'intimazione che richiama la cartella di pagamento n. 29520190013738481000 dovendosi ritenere la giurisdizione del
Giudice Ordinario e rigetta nel resto il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore degli enti resistenti delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano quanto al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Agenzia delle Entrate-
ON, in €. 2.409,00, ciascuno, e quanto agli altri enti resistenti, in €. 230,00, ciascuno, oltre, per tutti, al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA ove dovute come per legge.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Andrea Pagano)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2868/2025 depositato il 21/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ministeri Dip. Affari Interni E Terr.-Dir.centr. Risorse Fin. E Strum.-Vi Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Messina - Via Dei Mille, Isol.221, N.65 98100 Messina ME
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000394885000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000394885000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000394885000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000394885000 BOLLO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000394885000 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnava nei confronti di:
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese - in persona del legale rappresentante pro tempore;
Agenzia Entrate ON, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Regione Siciliana - Ass. Econ. Dipartimento Finanza e credito Serv. 2 Tasse Auto, in persona del legale rappresentante pro tempore
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina,
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Messina
l'intimazione di pagamento n. 29520259000394885/000, notificata il 5 febbraio 2025, emessa per un recupero crediti dell'anno 2017, per un importo di euro 32.763,85, per Iva 2017, Irpef 2020, tassa automobilistica 2020
e 2021, Diritto camerale 2018, emesso per complessivi Euro 33.589,84 in relazione a cartelle di pagamento emesse sulla base di ruoli formati da diversi Enti impositori Restava esclusa dall'impugnazione il ruolo relativo alla contravvenzione al codice della strada.
Eccepiva:
1. mancata notifica delle cartelle di pagamento portate dall'intimazione di pagamento;
2. Carenza di motivazione;
3. Illegittimità del recupero relativo al credito di imposta. Precisava che L'atto di riscossione è stato emesso sul presupposto che la contribuente non avesse diritto ad una agevolazione relativa al credito ex lege
221/2012. La Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca delle agevolazioni dinnanzi al Presidente della Regione Sicilia, in attesa di definizione
4. Illegittimità dell'intimazione per difetto di motivazione con riferimento alla revoca dell'agevolazione;
5. illegittimità della revoca dell'agevolazione per violazione di legge;
6. prescrizione del credito
Si costituivano nel presente giudizio:
-la Regione Siciliana, la quale contestava le opposte difese, sostenendo l'avvenuta regolare notifica delle cartelle sottostante, come da documentazione che produceva ed il mancato maturarsi del termine prescrizionale;
-l'Agenzia delle Entrate la quale si difendeva in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29520220029824392000 e 29520240012403640000, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle sottese regolarmente notificate e non opposte, divenendo definitive. Non accettava quindi alcun contraddittorio sui profili di merito. Contestava, quindi, tutti i motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto.
- l'Agenzia delle Entrate – ON, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo smentita la prima eccezione di parte, considerata la regolare notifica a mezzo pec delle cartelle presupposte.
- Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese, il quale in relazione alla cartella n. 29520190013738481000, notificata il 12.12.2019 (Ente che ha emesso il ruolo: Min.delle
Imprese e del Made in Italy - Settore contenzioso Ministero Sviluppo Economico - revoca agevolazioni legge
221/12 ZFU Totale Ente (€) 32.757,97 + spese notifica) faceva presente la fondatezza nel merito della pretesa dell'amministrazione, evidenziando che la cartella di pagamento era stata impugnata ed il relativo procedimento risultava pendente dinanzi al giudice ordinario, a seguito della sentenza n. 308/7/21 dichiarativa del difetto di giurisdizione. Precisava che anche il decreto di revoca n. 38018 del 28.4.17 veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria, la quale con sentenza n. 6079 del 17.10.2017 aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
In esito alla camera di consiglio del 10 luglio 2025 veniva accolta l'istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente.
All'odierna udienza, sentite le parti (il difensore della società ricorrente, eccepiva la tardività della costituzione in giudizio della Regione Siciliana e quindi della produzione documentale, nonché la mancata conformità degli atti depositati, insistendo per il resto nel ricorso;
mentre l'ufficio resistente si opponeva e chiedeva il rigetto del ricorso), la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del G.O. in relazione alla parte dell'intimazione che fa riferimento alla cartella di pagamento n. 29520190013738481000, con rigetto nel resto del ricorso.
Intanto occorre precisare che del tutto infondata si appalesa la prima delle eccezioni mosse dalla contribuente, ossia l'asserita mancata notifica degli atti presupposti, segnatamente delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta.
Invero, dalla documentazione prodotta dagli enti resistenti si ricava pacificamente (posto che nessun rilievo in merito alla documentazione prodotta, ad eccezione della censura formale relativa alla mancata attestazione di conformità ed alla tardività della produzione della Regione Siciliana, sulle quali si tornerà a breve, è stato sollevato dalla ricorrente destinataria di tali notifiche).
Più in particolare, è emerso che:
-la cartella 29520190013738481000 è stata notificata in data 12/12/2019.
- la cartella 29520220029824392000 è stata notificata in data 31/01/2023;
- la cartella 29520220029824400000 è stata notificata in data 02/02/2023
- la cartella 29520230018459472000 è stata notificata in data 12/05/2023
- la cartella 29520240012403640000 è stata notifica in data 22/04/2024
- la cartella 29520240023535639000 è stata notificata in data 30/04/2024.
Come già anticipato, in ordine alla parte dell'intimazione richiamante la cartella n. 29520190013738481000 va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Invero, dalla difesa del Ministero dello Sviluppo Economico si ricava come in relazione a tale cartella risulta pendente altro ricorso, inizialmente instaurato presso la Commissione Tributaria di Messina e successivamente, a seguito del difetto di giurisdizione dalla stessa dichiarato con sentenza n. 308/7/21, instaurato dinanzi al Giudice ordinario, così come dinanzi allo stesso giudice ordinario risulta incardinato il procedimento avente ad oggetto il decreto di revoca n. 38118 del 28.04.2017 a seguito di analoga sentenza della commissione tributaria n. 6079 del 17.10.2017 che ha escluso la propria giurisdizione.
Tali provvedimenti non risultano essere stati impugnati, come del resto confermato dal difensore durante la discussione all'odierna udienza.
Ne deriva che va, anche in questa sede, declinata la giurisdizione del giudice tributario.
Peraltro, l'avvenuta notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto dell'odierna intimazione che,
a dispetto di quanto qui lamentato, risultava non soltanto ritualmente notificata ma anche in precedenza opposta dalla stessa società ricorrente, esclude che in questa sede possano essere fatte valere questioni afferenti al merito della pretesa.
Quanto alle altre pretese, di natura tributaria, oggetto delle altre cartelle di pagamento opposte, l'avvenuta notifica di queste ultime, nelle date sopra indicate, esclude il maturarsi dell'eccepita prescrizione che, all'evidenza, deve farsi decorrere proprio dalla documentata notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato e ciò avuto riguardo ai termini prescrizionali previsti per ciascuno dei crediti da essi portate (segnatamente: diritti camerali 2018; Irpef 2020; Iva 2017; tassa auto 2020-2021).
Tali argomentazioni riguardano anche la tassa auto, posto che la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento che ad essa fanno riferimento (cartella n. 29520230018459472000 e cartella n.
29520240023535639000) è stata tempestivamente depositata in atti, ancor prima della costituzione della
Regione Siciliana, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, già costituitasi in data 17.06.2025, per cui alcun rilievo assume l'eccezione oggi sollevata dalla contribuente circa la tardività della costituzione dell'ente impositore.
Infine, in relazione alla documentazione prodotta dagli enti resistenti va rilevato che va disattesa l'eccezione proposta dalla ricorrente a mezzo del proprio difensore nel corso dell'odierna udienza, circa la mancata conformità della copia degli atti agli originali, ai sensi dell'art. 25/bis del D.Lgs 546/92, posto che la recente
Suprema Corte (Cass. civ. Ordinanza n. 26200/2024 del 07.10.2024) ha chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n.
16557 del 20 giugno 2019), precisando che a sostegno di questa conclusione depongono sia dati formali sia considerazioni di ordine logico.
L'assunto della ricorrente non appare condivisibile, infatti, ove si consideri che l'interpretazione maggiormente plausibile della norma, in mancanza allo stato di interventi della giurisprudenza di legittimità, non può che ricavarsi dal contesto redazionale della stessa, atteso che la predetta disposizione si inserisce nella previsione, contenuta medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”.
Ebbene, a parere del giudicante, una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità.
Devono trovare, quindi, applicazione nel caso di specie, le regole generali contemplate dal CAD, secondo cui “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (art. 22 co. 3 CAD).
Tale disconoscimento, in ossequio ai principi interpretativi già consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, non può essere peraltro generico, dovendo essere specifico ed argomentato.
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto ripetutamente espresso dalla S.C., ossia che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni" (Cfr. Cassazione civile, sezione 5, sent. n. 16557 del 20.06.2019. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso;
nello stesso senso cfr. Cass. civ. sezione 6-5, ordinanza n. 14279 del 25.052021; Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20.12.2021).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha efficacemente disconosciuto la mancata conformità, secondo quanto richiesto dalla S.C., essendosi limitata ad eccepire la mancata attestazione di conformità, affidandosi ad una clausola di stile generica, senza indicare alcun elemento chiaro e specifico idoneo a circoscrivere i termini della contestazione, ossia i dati dissonanti tra l'atto prodotto rispetto a quello originale.
Analogamente priva di fondatezza è l'ulteriore censura relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, posto che la struttura ed il contenuto dello stesso risulta del tutto conforme alle previsioni di legge, secondo la declinazione invalsa nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “ l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa" (così, in motivazione Cass., Sez. 5, n. 24024 del 25/11/2015).
Orbene, nella fattispecie in esame tali requisiti risultano pienamente adempiuti, atteso che l'atto opposto contiene tutte le indicazioni e le informazioni utili per rendere edotto il contribuente del contenuto della pretesa azionata dalla pubblica amministrazione, facendo riferimento ad atti presupposti a lui correttamente notificati (come sopra esposto) da cui ricavare ogni elemento fondante il suo debito.
Le spese seguono la soccombenza ed avuto riguardo al diverso valore delle pretese delle amministrazioni resistenti possono essere liquidati in €. 2.409,00 (€. 885,00 trattazione- 426,00 introduttiva;
1.098,00 decisione) nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia delle Entrate-ON ed in €. 230,00 (già decurtato del 20%) per gli altri enti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, sezione 8, in composizione collegiale, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria limitatamente alla parte dell'intimazione che richiama la cartella di pagamento n. 29520190013738481000 dovendosi ritenere la giurisdizione del
Giudice Ordinario e rigetta nel resto il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore degli enti resistenti delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano quanto al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Agenzia delle Entrate-
ON, in €. 2.409,00, ciascuno, e quanto agli altri enti resistenti, in €. 230,00, ciascuno, oltre, per tutti, al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA ove dovute come per legge.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Andrea Pagano)