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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1706/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1706/2021, trattenuta in decisione in data
3.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare, promossa da:
EN SA RI c.f. [...], nata il [...] a [...] e residente in [...]
VE TE c.f. [...]nato il [...] a [...] e residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati in Campobasso, al Corso Bucci n. 76, “Città nella Città”, presso lo studio dell'Avv. Mario PETRUCCIANI, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giulia MAURI
OPPONENTI contro
IF PL INVESTING SPA (04494710272 – già IF PL Spa) e per essa, quale mandataria,
IF PL SERVICING SPA (04602210272) già GEMINI SPA, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, difesa dall'avv. Marco ROSSI, presso il cui studio in Verona, v.lo S.
Bernardino 5A, è elettivamente domiciliata
OPPOSTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, EN SA
RI e VE TE citavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la IF PL
SERVICING spa, quale mandataria della IF PL INVESTING spa, opponendosi al D.I. n.
501/2021 emesso da questo Tribunale il 14.09.2021 per euro 13.601,30 nei confronti di entrambi e per ulteriori euro 3.662,57 nei confronti della sola GENITILI, chiedendone la revoca;
a sostegno della opposizione, invocavano: la carenza di legittimazione attiva della
IF PL SE spa, che non aveva dimostrato di essere mandataria della IF PL
TI spa;
la carenza di procura alle liti conferita dall'avv. Antonello SENES all'avv.
Claudia SANTILLI;
la carenza di legittimazione ad agire, a monte, anche della FIS PL
TI spa, che non aveva dato prova di essere titolare dei crediti oggetto di recupero nella presente sede, originariamente nella titolarità di AGOS DUCATO;
l'incompetenza per valore del Tribunale, per essere competente il Giudice di Pace rispetto al credito di euro 3.662,57 asseritamente vantato nei confronti della sola EN;
l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa;
la violazione del divieto di anatocismo, in ragione di applicazione di piano di ammortamento alla francese;
l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, il computo di voci di spesa non dovute e mai concordate;
in ogni caso, riferivano di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento o, comunque, di non ricordare di averlo sottoscritto, ed insistevano per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del
D.I. opposto.
Si costituiva la IF PL TI spa e, per essa, quale mandataria, la IF PL SE spa, rappresentando che la Banca IF aveva acquistato i crediti oggetto di recupero da
AGOS DUCATO in ragione di contratto di cessione ritualmente notificato agli odierni opponenti;
riferivano che la IF PL aveva mutato denominazione in IF TI spa e che la odierna IF PL SE agiva quale sua mandataria, come da documento n. 1 depositato in sede monitoria;
deduceva che l'avv. SENES, procuratore generale alle liti di
IF PL, aveva la capacità di conferire la procura alle liti all'avv. Claudia SANTILLI, che aveva curato la fase monitoria, come da procura notarile in atti, e che le altre contestazioni erano infondate e meramente dilatorie;
invero, ai sensi dell'art. 33 cpc, la competenza a conoscere la controversia apparteneva all'odierno Tribunale;
inoltre, i crediti non erano affatto pagina 2 di 8 prescritti, valutata la data di stipula dei finanziamenti e la data dell'ultimo pagamento, specificatamente indicata a pag. 3 della comparsa;
chiedeva, in conclusione, il rigetto dell'opposizione.
La causa, previa concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, è stata istruita con la documentazione depositata.
__________
1.L'opposizione va rigettata.
2. Emerge dagli atti che IF PL aveva mutato la propria denominazione sociale in IF PL
TI (doc. 1 fascicolo opposta) e che IF PL SE, già GEMINI spa, circostanza neppure contestata, ha agito nella presente sede in qualità di mandataria di IF PL
TI (cfr. doc. 1 monitorio);
Quanto alle contestazioni sulla procura, emerge dagli atti che l'Avv. Senes (procuratore generale alle liti di IF PL TI) aveva la capacità di sottoscrivere la procura alle liti conferita all'Avv. Santilli, ossia al legale che risulta aver curato la fase monitoria, in quanto i poteri conferiti all'avv. Senes erano espressamente indicati nella procura notarile prodotta sub doc. 2 monitorio e, tra essi, figurava anche il potere di nominare legali e conferire procure (cfr. punti nn. 10 e 12) e, comunque, di porre in essere tutte le attività utili ed opportune -in sede giudiziale e stragiudiziale- nell'interesse delle mandanti.
3.Quanto al difetto di legittimazione attiva della IF, dagli atti emerge che Banca IF acquistava un portafoglio di crediti pecuniari da AGOS, come da contratto di cessione dei crediti stipulato ex art. 1260 c.c. nel giugno 2018 (cfr. doc. 4 monitorio), il cui contenuto non è stato specificamente contestato;
dagli allegati al contratto risultava quali fossero i singoli rapporti ceduti, tra i quali erano ricompresi quelli oggetto di causa (cfr. doc. 8 e 9 della comparsa di risposta della opposta), rapporti che, comunque, erano già individuati in base a specifiche caratteristiche nel testo del contratto.
La cessione dei crediti è stata inoltre notificata a parte opponente il 14.06.2018 (doc. 5, 6, 9,
10, 12 e 13 monitorio);
pagina 3 di 8 IF PL, appartenente al Gruppo Banca IF e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IF, quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IF, è divenuta titolare del credito oggi ingiunto, come da atto allegato al doc. 7.
Emerge, quindi, nel caso in esame che vi sia stata la cessione dei crediti da AGOS alla
Banca IF e che il rapporto controverso sia stato oggetto di cessione, per cui non residuano dubbi sulla titolarità del rapporto controverso in capo alla IF PL TI spa, di cui la
IF PL SE spa è mandataria.
4. Quanto alla eccepita incompetenza per valore del Tribunale, per asserita competenza del
Giudice di Pace di Campobasso in ordine al credito di euro 3.662,57, richiesto in pagamento solo nei confronti della sola EN SA RI, si osserva che, ai sensi dell'art. 33 cpc, è possibile proporre davanti allo stesso giudice le cause relative a condebitori solidali e, comunque, alla sig. ra EN è stato ingiunto di pagare il complessivo importo di euro
17.263,87, somma rientrante nella competenza per valore dell'adito Tribunale, per cui un frazionamento del recupero del credito sarebbe stato incongruo e sarebbe andato a detrimento della stessa opponente, che avrebbe dovuto subire due processi dinanzi a due giudici diversi.
Del resto, l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010, Rv.
615207 - 01); nel caso in esame, la proposizione di entrambe le domande dinanzi a questo
Tribunale si giustificava in ragione del fatto che il debitore di entrambi i rapporti era la
LE e che il credito maggiore rientrava pacificamente nella competenza per valore dell'adito Tribunale.
5.L'eccezione di prescrizione risulta del pari infondata;
invero, i due contratti di finanziamento risultano sottoscritti in data 11.01.2011 e 5.11.2012; agli atti è presente anche la lettera pagina 4 di 8 raccomandata del 14.06.2018, ricevuta dal debitore il 6.07.2018, interruttiva della prescrizione;
pertanto, il termine di prescrizione decennale non risulta affatto spirato: tenuto conto della data di sottoscrizione dei due contratti;
valutata la data di pagamento dell'ultima rata (in entrambi i contratti risalente all'anno 2016, cfr. doc. 7 e 14 allegati al ricorso monitorio); preso atto dell'interruzione del termine prescrizionale decennale nel luglio 2018;
e della ulteriore interruzione del termine prescrizionale anche in data 23.09.2021, data di notifica del D.I. n. 501/2021 oggi opposto.
6. Parte opposta ha prodotto in giudizio di due contratti di finanziamento, la cui sottoscrizione non è stata espressamente né specificamente disconosciuta.
In particolare, dagli atti depositati emerge che:
EN IS AR aveva stipulato con AGOS-DUCATO S.P.A. il contratto n. 46939072
(doc.03 opposta); le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto erano assunte in qualità di coobbligato dal Sig. VE STEFANO;
AGOS-DUCATO S.P.A. cedeva pro soluto il proprio credito a Banca Ifis S.p.A. con atto del 14/06/2018; in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 13.601,30 di cui €
13.438,00 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto (doc.07) ed € 163,30 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di € 13.438,00 al tasso legale dalla data di decadenza dal beneficio del termine;
EN IS AR aveva inoltre stipulato con AGOS-DUCATO S.P.A. ulteriore contratto n. 5432518787862018 (doc.11); AGOS-DUCATO S.P.A. cedeva pro soluto il proprio credito a
Banca Ifis S.p.A. con atto del 14/06/2018 (doc. 4); in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 3.662,57 di cui € 3.618,44 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto (doc.14), ed € 44,13 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di € 3.618,44 al tasso legale dalla data di decadenza dal beneficio del termine.
Ciò posto, si osserva che le residue doglianze mosse dagli opponenti, quali l'applicazione indebita di anatocismo, l'applicazione di interessi usurari, l'addebito di spese non dovute, sono formulate in modo del tutto generico.
Invero, sono depositati agli atti i contratti e gli estratti conto che evidenziano l'andamento del rapporto;
emerge quindi che la parte opponente, EN, aveva ricevuto la somma oggetto dei due finanziamenti, mentre non è stata provata la integrale restituzione delle somme pagina 5 di 8 mutuate (onere che gravava sul debitore e sul garante, quanto al rapporto in ordine al quale era stata prestata fideiussione), né il pagamento degli interessi e dei costi del finanziamento, che risultavano validamente pattuiti.
Anche le doglianze circa l'applicazione indebita di interessi anatocistici per il sistema di ammortamento “alla francese” concretamente adottato vanno disattese;
invero, nel sistema in esame non si ravvisa alcuna pratica indebita di anatocismo;
tale impostazione interpretativa risulta da ultimo confortata dalla pronuncia a S.U. della Cassazione n. 15130 del 29 maggio
2024 (che si è espressa in sede di rinvio pregiudiziale in ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese “a tasso fisso”) e, quindi, può affermarsi che tale sistema di rimborso, di per sé, non comporta né un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza, dato che la caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo (in caso di pattuizione di tasso fisso), in cui la quota interessi decresce progressivamente e, nel contempo, vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo una diversa costruzione delle rate.
La difesa dell'opponente si è peraltro limitata a sollevare generiche contestazioni in ordine alla componente accessoria del credito ingiunto, senza alcun concreto e specifico riferimento ai patti e alle condizioni regolative del rapporto. Anche con riferimento alla clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e/o moratori, l'opponente non si è fatto carico di indicare il contenuto della clausola di cui lamenta apoditticamente l'indeterminatezza, né tanto meno le motivazioni di tale presunta indeterminatezza o invalidità.
Ad ogni modo, le doglianze volte a sostenere la nullità del contratto o delle singole clausole per indeterminatezza dell'oggetto, per la tipologia di ammortamento prevista, per mancata specificazione dei criteri di determinazione del tasso di interesse convenuto o applicato rimangono confutate in ragione della documentazione prodotta dalla creditrice opposta.
Nel contratto di mutuo e negli allegati, richiamati a farne parte integrante, risultano infatti espressamente indicate le condizioni economiche regolative del rapporto, specificamente approvate per iscritto dal debitore opponente.
Dalla lettura del contratto e del documento di sintesi può quindi evincersi in maniera inconfutabile la misura e la metodologia di applicazione degli interessi sia corrispettivi che pagina 6 di 8 moratori. Senza contare che le questioni relative all'ipotetico superamento del tasso di interesse legale sono mosse in modo del tutto generico, in quanto non recano alcun riferimento numerico e specifico al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Parimenti è documentata l'assunzione della qualità di garante del finanziamento da parte di
VE TE.
In ultima analisi, le difese dell'opponente sono generiche, lacunose e, comunque, non fondate, giacché nel contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente e prodotto in atti risultano espressamente indicati l'importo finanziato, il numero e l'importo delle rate mensili,
l'importo degli interessi dell'operazione, il totale da rimborsare, il TAN, il TAEG e, quindi, tutte le clausole relative agli oneri aggiuntivi che si pongono come corrispettivo e condizione necessaria della fruizione del finanziamento (interessi, tan, taeg, commissioni finanziarie, commissioni accessorie, rimborso spese contrattuali); dall'estratto conto versato in atti si evince quindi la sussistenza del debito della parte opponente nella misura sopra già indicata, dovuta in relazione ai contratti in esame, somma che parte opponente non ha provato di aver rimborsato.
Neppure è stata operata una quantificazione degli esborsi/oneri/interessi/spese asseritamente non dovuti, e neanche è stata richiesta o espletata una consulenza contabile, che nel presente processo avrebbe avuto valenza meramente esplorativa.
7.L'opposizione va, quindi, rigettata perché infondata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo, valutata la bassa complessità delle questioni in fatto e diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o rigettata, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 501/2021, di cui conferma l'esecutività;
2) Condanna EN SA RI e VE TE al pagamento delle spese processuali in favore di IF PL SE spa, quale mandataria di IF PL
TI spa, spese che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
pagina 7 di 8 Campobasso, 7 gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1706/2021, trattenuta in decisione in data
3.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare, promossa da:
EN SA RI c.f. [...], nata il [...] a [...] e residente in [...]
VE TE c.f. [...]nato il [...] a [...] e residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati in Campobasso, al Corso Bucci n. 76, “Città nella Città”, presso lo studio dell'Avv. Mario PETRUCCIANI, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giulia MAURI
OPPONENTI contro
IF PL INVESTING SPA (04494710272 – già IF PL Spa) e per essa, quale mandataria,
IF PL SERVICING SPA (04602210272) già GEMINI SPA, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, difesa dall'avv. Marco ROSSI, presso il cui studio in Verona, v.lo S.
Bernardino 5A, è elettivamente domiciliata
OPPOSTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, EN SA
RI e VE TE citavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la IF PL
SERVICING spa, quale mandataria della IF PL INVESTING spa, opponendosi al D.I. n.
501/2021 emesso da questo Tribunale il 14.09.2021 per euro 13.601,30 nei confronti di entrambi e per ulteriori euro 3.662,57 nei confronti della sola GENITILI, chiedendone la revoca;
a sostegno della opposizione, invocavano: la carenza di legittimazione attiva della
IF PL SE spa, che non aveva dimostrato di essere mandataria della IF PL
TI spa;
la carenza di procura alle liti conferita dall'avv. Antonello SENES all'avv.
Claudia SANTILLI;
la carenza di legittimazione ad agire, a monte, anche della FIS PL
TI spa, che non aveva dato prova di essere titolare dei crediti oggetto di recupero nella presente sede, originariamente nella titolarità di AGOS DUCATO;
l'incompetenza per valore del Tribunale, per essere competente il Giudice di Pace rispetto al credito di euro 3.662,57 asseritamente vantato nei confronti della sola EN;
l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa;
la violazione del divieto di anatocismo, in ragione di applicazione di piano di ammortamento alla francese;
l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, il computo di voci di spesa non dovute e mai concordate;
in ogni caso, riferivano di non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento o, comunque, di non ricordare di averlo sottoscritto, ed insistevano per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del
D.I. opposto.
Si costituiva la IF PL TI spa e, per essa, quale mandataria, la IF PL SE spa, rappresentando che la Banca IF aveva acquistato i crediti oggetto di recupero da
AGOS DUCATO in ragione di contratto di cessione ritualmente notificato agli odierni opponenti;
riferivano che la IF PL aveva mutato denominazione in IF TI spa e che la odierna IF PL SE agiva quale sua mandataria, come da documento n. 1 depositato in sede monitoria;
deduceva che l'avv. SENES, procuratore generale alle liti di
IF PL, aveva la capacità di conferire la procura alle liti all'avv. Claudia SANTILLI, che aveva curato la fase monitoria, come da procura notarile in atti, e che le altre contestazioni erano infondate e meramente dilatorie;
invero, ai sensi dell'art. 33 cpc, la competenza a conoscere la controversia apparteneva all'odierno Tribunale;
inoltre, i crediti non erano affatto pagina 2 di 8 prescritti, valutata la data di stipula dei finanziamenti e la data dell'ultimo pagamento, specificatamente indicata a pag. 3 della comparsa;
chiedeva, in conclusione, il rigetto dell'opposizione.
La causa, previa concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, è stata istruita con la documentazione depositata.
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1.L'opposizione va rigettata.
2. Emerge dagli atti che IF PL aveva mutato la propria denominazione sociale in IF PL
TI (doc. 1 fascicolo opposta) e che IF PL SE, già GEMINI spa, circostanza neppure contestata, ha agito nella presente sede in qualità di mandataria di IF PL
TI (cfr. doc. 1 monitorio);
Quanto alle contestazioni sulla procura, emerge dagli atti che l'Avv. Senes (procuratore generale alle liti di IF PL TI) aveva la capacità di sottoscrivere la procura alle liti conferita all'Avv. Santilli, ossia al legale che risulta aver curato la fase monitoria, in quanto i poteri conferiti all'avv. Senes erano espressamente indicati nella procura notarile prodotta sub doc. 2 monitorio e, tra essi, figurava anche il potere di nominare legali e conferire procure (cfr. punti nn. 10 e 12) e, comunque, di porre in essere tutte le attività utili ed opportune -in sede giudiziale e stragiudiziale- nell'interesse delle mandanti.
3.Quanto al difetto di legittimazione attiva della IF, dagli atti emerge che Banca IF acquistava un portafoglio di crediti pecuniari da AGOS, come da contratto di cessione dei crediti stipulato ex art. 1260 c.c. nel giugno 2018 (cfr. doc. 4 monitorio), il cui contenuto non è stato specificamente contestato;
dagli allegati al contratto risultava quali fossero i singoli rapporti ceduti, tra i quali erano ricompresi quelli oggetto di causa (cfr. doc. 8 e 9 della comparsa di risposta della opposta), rapporti che, comunque, erano già individuati in base a specifiche caratteristiche nel testo del contratto.
La cessione dei crediti è stata inoltre notificata a parte opponente il 14.06.2018 (doc. 5, 6, 9,
10, 12 e 13 monitorio);
pagina 3 di 8 IF PL, appartenente al Gruppo Banca IF e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IF, quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IF, è divenuta titolare del credito oggi ingiunto, come da atto allegato al doc. 7.
Emerge, quindi, nel caso in esame che vi sia stata la cessione dei crediti da AGOS alla
Banca IF e che il rapporto controverso sia stato oggetto di cessione, per cui non residuano dubbi sulla titolarità del rapporto controverso in capo alla IF PL TI spa, di cui la
IF PL SE spa è mandataria.
4. Quanto alla eccepita incompetenza per valore del Tribunale, per asserita competenza del
Giudice di Pace di Campobasso in ordine al credito di euro 3.662,57, richiesto in pagamento solo nei confronti della sola EN SA RI, si osserva che, ai sensi dell'art. 33 cpc, è possibile proporre davanti allo stesso giudice le cause relative a condebitori solidali e, comunque, alla sig. ra EN è stato ingiunto di pagare il complessivo importo di euro
17.263,87, somma rientrante nella competenza per valore dell'adito Tribunale, per cui un frazionamento del recupero del credito sarebbe stato incongruo e sarebbe andato a detrimento della stessa opponente, che avrebbe dovuto subire due processi dinanzi a due giudici diversi.
Del resto, l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25269 del 14/12/2010, Rv.
615207 - 01); nel caso in esame, la proposizione di entrambe le domande dinanzi a questo
Tribunale si giustificava in ragione del fatto che il debitore di entrambi i rapporti era la
LE e che il credito maggiore rientrava pacificamente nella competenza per valore dell'adito Tribunale.
5.L'eccezione di prescrizione risulta del pari infondata;
invero, i due contratti di finanziamento risultano sottoscritti in data 11.01.2011 e 5.11.2012; agli atti è presente anche la lettera pagina 4 di 8 raccomandata del 14.06.2018, ricevuta dal debitore il 6.07.2018, interruttiva della prescrizione;
pertanto, il termine di prescrizione decennale non risulta affatto spirato: tenuto conto della data di sottoscrizione dei due contratti;
valutata la data di pagamento dell'ultima rata (in entrambi i contratti risalente all'anno 2016, cfr. doc. 7 e 14 allegati al ricorso monitorio); preso atto dell'interruzione del termine prescrizionale decennale nel luglio 2018;
e della ulteriore interruzione del termine prescrizionale anche in data 23.09.2021, data di notifica del D.I. n. 501/2021 oggi opposto.
6. Parte opposta ha prodotto in giudizio di due contratti di finanziamento, la cui sottoscrizione non è stata espressamente né specificamente disconosciuta.
In particolare, dagli atti depositati emerge che:
EN IS AR aveva stipulato con AGOS-DUCATO S.P.A. il contratto n. 46939072
(doc.03 opposta); le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto erano assunte in qualità di coobbligato dal Sig. VE STEFANO;
AGOS-DUCATO S.P.A. cedeva pro soluto il proprio credito a Banca Ifis S.p.A. con atto del 14/06/2018; in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 13.601,30 di cui €
13.438,00 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto (doc.07) ed € 163,30 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di € 13.438,00 al tasso legale dalla data di decadenza dal beneficio del termine;
EN IS AR aveva inoltre stipulato con AGOS-DUCATO S.P.A. ulteriore contratto n. 5432518787862018 (doc.11); AGOS-DUCATO S.P.A. cedeva pro soluto il proprio credito a
Banca Ifis S.p.A. con atto del 14/06/2018 (doc. 4); in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 3.662,57 di cui € 3.618,44 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto (doc.14), ed € 44,13 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di € 3.618,44 al tasso legale dalla data di decadenza dal beneficio del termine.
Ciò posto, si osserva che le residue doglianze mosse dagli opponenti, quali l'applicazione indebita di anatocismo, l'applicazione di interessi usurari, l'addebito di spese non dovute, sono formulate in modo del tutto generico.
Invero, sono depositati agli atti i contratti e gli estratti conto che evidenziano l'andamento del rapporto;
emerge quindi che la parte opponente, EN, aveva ricevuto la somma oggetto dei due finanziamenti, mentre non è stata provata la integrale restituzione delle somme pagina 5 di 8 mutuate (onere che gravava sul debitore e sul garante, quanto al rapporto in ordine al quale era stata prestata fideiussione), né il pagamento degli interessi e dei costi del finanziamento, che risultavano validamente pattuiti.
Anche le doglianze circa l'applicazione indebita di interessi anatocistici per il sistema di ammortamento “alla francese” concretamente adottato vanno disattese;
invero, nel sistema in esame non si ravvisa alcuna pratica indebita di anatocismo;
tale impostazione interpretativa risulta da ultimo confortata dalla pronuncia a S.U. della Cassazione n. 15130 del 29 maggio
2024 (che si è espressa in sede di rinvio pregiudiziale in ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese “a tasso fisso”) e, quindi, può affermarsi che tale sistema di rimborso, di per sé, non comporta né un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza, dato che la caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo (in caso di pattuizione di tasso fisso), in cui la quota interessi decresce progressivamente e, nel contempo, vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo una diversa costruzione delle rate.
La difesa dell'opponente si è peraltro limitata a sollevare generiche contestazioni in ordine alla componente accessoria del credito ingiunto, senza alcun concreto e specifico riferimento ai patti e alle condizioni regolative del rapporto. Anche con riferimento alla clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e/o moratori, l'opponente non si è fatto carico di indicare il contenuto della clausola di cui lamenta apoditticamente l'indeterminatezza, né tanto meno le motivazioni di tale presunta indeterminatezza o invalidità.
Ad ogni modo, le doglianze volte a sostenere la nullità del contratto o delle singole clausole per indeterminatezza dell'oggetto, per la tipologia di ammortamento prevista, per mancata specificazione dei criteri di determinazione del tasso di interesse convenuto o applicato rimangono confutate in ragione della documentazione prodotta dalla creditrice opposta.
Nel contratto di mutuo e negli allegati, richiamati a farne parte integrante, risultano infatti espressamente indicate le condizioni economiche regolative del rapporto, specificamente approvate per iscritto dal debitore opponente.
Dalla lettura del contratto e del documento di sintesi può quindi evincersi in maniera inconfutabile la misura e la metodologia di applicazione degli interessi sia corrispettivi che pagina 6 di 8 moratori. Senza contare che le questioni relative all'ipotetico superamento del tasso di interesse legale sono mosse in modo del tutto generico, in quanto non recano alcun riferimento numerico e specifico al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Parimenti è documentata l'assunzione della qualità di garante del finanziamento da parte di
VE TE.
In ultima analisi, le difese dell'opponente sono generiche, lacunose e, comunque, non fondate, giacché nel contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente e prodotto in atti risultano espressamente indicati l'importo finanziato, il numero e l'importo delle rate mensili,
l'importo degli interessi dell'operazione, il totale da rimborsare, il TAN, il TAEG e, quindi, tutte le clausole relative agli oneri aggiuntivi che si pongono come corrispettivo e condizione necessaria della fruizione del finanziamento (interessi, tan, taeg, commissioni finanziarie, commissioni accessorie, rimborso spese contrattuali); dall'estratto conto versato in atti si evince quindi la sussistenza del debito della parte opponente nella misura sopra già indicata, dovuta in relazione ai contratti in esame, somma che parte opponente non ha provato di aver rimborsato.
Neppure è stata operata una quantificazione degli esborsi/oneri/interessi/spese asseritamente non dovuti, e neanche è stata richiesta o espletata una consulenza contabile, che nel presente processo avrebbe avuto valenza meramente esplorativa.
7.L'opposizione va, quindi, rigettata perché infondata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo, valutata la bassa complessità delle questioni in fatto e diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o rigettata, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 501/2021, di cui conferma l'esecutività;
2) Condanna EN SA RI e VE TE al pagamento delle spese processuali in favore di IF PL SE spa, quale mandataria di IF PL
TI spa, spese che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
pagina 7 di 8 Campobasso, 7 gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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