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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 21 gennaio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 3657/2024 R.G. e al n. 6263/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Spadafora via Acquavena n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 4.7.2024 Parte_1
esponeva di aver presentato, in data 15.6.2023, domanda alla competente Commissione
[...]
Medica al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 75% al fine di ottenere i benefici economici relativi all'assegno di invalidità civile;
che, a seguito della visita medico collegiale, veniva riconosciuta invalida nella misura pari al 50%, con definizione del 3.8.2023; di aver presentato, in data 6.12.2023, istanza di ATP, incoato presso questo Tribunale al n. R.G. 6263/2023, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire del beneficio richiesto ma che, disposta c.t.u. medico legale, era stata riconosciuta invalido nella misura pari al 58%, sicché in data 12.6.2024, era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Lamentava che il c.t.u. non aveva valutato correttamente la portata invalidante delle patologie delle quali era affetta. Evidenziava, innanzitutto, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente per avere omesso di valutare le patologie a carico dell'apparato immunitario, per come dedotte ed allegate dalla certificazione medica in atti. Denunciava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente per avere sottovalutato la concorrente patologia a carico dell'apparato psichico.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, accertare che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, status di invalido civile nella misura del 75% (assegno di invalidità civile) e, per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 31.10.2024 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per carenza di motivi. Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il richiamo del c.t.u.
Depositata la relazione integrativa di consulenza tecnica, l'udienza del 21.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è destituita di fondamento e va pertanto disattesa.
Il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che la ricorrente è affetta da “Lupus
Eritematoso Sistemico in trattamento farmacologico con steroidi, micofenolato e plaquenil.
Sindrome depressiva endoreattiva di lieve entità” ed ha motivatamente concluso affermando che la predetta è invalida in misura pari al 58%.
Il c.t.u. ha poi ribadito, con la relazione integrativa redatta nella presente fase di merito, in maniera analitica e convincente tale conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio di merito, ribadendo “la diagnosi formulata nel procedimento relativo alla fase sommaria (Lupus Eritematoso Sistemico in trattamento farmacologico con steroidi, micofenolato e plaquenil. Sindrome depressiva endoreattiva di lieve entità)” e la percentuale invalidante attribuita in misura del 58%. Il c.t.u. ha, in particolare, precisato che “non si ravvisa alcuna nuova documentazione sanitaria allegata, se non quella già presente nel fascicolo telematico di accertamento preventivo, di cui la più saliente è stata riportata dallo scrivente ausiliario del giudice nell'elaborato peritale del giudizio relativo alla fase sommaria” precisando che“ per quanto riguarda la patologia immunologica l'esame clinico condotto nel corso della visita peritale non aveva evidenziato segni riconducibili ad una ripresa della malattia sistemica, e che il dott. sanitario della U.O.C. di Persona_2
Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, al termine della visita specialistica eseguita in data 12/02/2024 poneva le conclusioni diagnostiche di “LES in fase di remissione…. Alla suddetta condizione, in considerazione dell'espressività clinica rilevata e sulla scorta dei criteri che trovano organica e puntuale disciplina nella “Nuova Tabella
Indicativa delle Percentuali d'Invalidità per le Minorazioni e Malattie Invalidanti” del D. M.
5 Febbraio 1992, lo scrivente c.t.u. con l'applicazione del codice 9320 ha attribuito una percentuale invalidante in misura del 50%”.
Il c.t.u. ha poi chiarito, in merito alla patologia psichica, che “l'esame clinico condotto nel corso della visita peritale aveva permesso di evidenziare: “soggetto orientato nel tempo e nello spazio, verso se e l'altrui persona. Disponibile al colloquio. Non turbe della percezione.
Non deficit dell'attenzione. Memoria: mantenuta la componente a lungo e breve termine.
Intelligenza: non deficit rilevabili al colloquio. Affettività nei limiti. Pensiero: prevalentemente incentrato sulle condizioni di salute. Al colloquio si rileva una componente ansiosa, con note di conversione somatica, che si associa a lieve depressione del tono dell'umore” evidenziando, infine, che “I dati anamnestici, l'obiettività riscontrata in sede di consulenza, nonché la disamina delle risultanze della visita psichiatrica, allegata al fascicolo telematico del giudizio di accertamento preventivo ed eseguita in data 09/11/2023 dalla dott.ssa , che Persona_3 poneva, senza tuttavia precisarne l'entità, la diagnosi di disturbo ansioso-depressivo reattivo,
e che lo scrivente ausiliario non ha ritenuto menzionare nell'elaborato peritale, hanno portato
a ritenere che la ricorrente presentasse una sindrome ansioso-depressiva di lieve entità: a tale disturbo, a genesi reattiva, in ottemperanza ai criteri applicativi del D. M. 5 Febbraio 1992 e con l'attribuzione, per analogia, del codice 2207, si è riconosciuta una invalidità in misura del
15%”.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici. 5.- Le superiori considerazioni impongono, pertanto, il rigetto della domanda.
6.- Va disposto l'esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la predetta reso la prescritta dichiarazione.
7.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 6.12.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma
6 c.p.c. depositato in data 4.7.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. Parte_1
152 disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 22 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo