TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9506 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 23655/2023 Verbale dell'udienza del 21/10/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Miale. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Miale si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 23655 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f.: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NA Miale, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, al viale Raffaello 74 APPELLANTE E
, Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Pt_1 opponendo la cartella esattoriale n. 07120200065815468000, notificata Controparte_2 il 12.07.2022, relativa a sanzioni per violazione del codice della strada. Nell'eccepire l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada ad essa sotteso e, in ogni caso, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale tra la data della presunta notifica del verbale e la data di notifica della cartella di pagamento, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione, chiese l'annullamento della cartella, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi anticipatario. Si costituì l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, mentre l'ente impositore, benché regolarmente evocato, rimase contumace. Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 20417/2023, dichiarò inammissibile la domanda per l'irritualità dello strumento giuridico utilizzato;
nel qualificarla come
“recuperatoria”, evidenziò che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ai sensi dell'art. 23 L. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con atto di citazione, compensando, tuttavia, le spese di lite tra le parti. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente dichiarato inammissibile la domanda proposta con atto di citazione, laddove, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, avrebbe dovuto disporre la conversione del rito e, constatata la tempestività della domanda, avrebbe dovuto dichiarala ammissibile e pronunciarsi nel merito in ordine all'eccepita estinzione della obbligazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., ed all'eccepita prescrizione del credito. L' ed il nonostante la regolare Controparte_1 Controparte_2 notifica dell'atto introduttivo, sono rimasti contumaci. L'appello è fondato. Invero, l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità
o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass. 14266/2021). Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità, l'impiego della forma della citazione in luogo di quella del ricorso prescritta dall'art. 7 cit. non sortisce effetti preclusivi. Nella materia, difatti, si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme da quello normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito che avrebbe dovuto essere seguito. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno valorizzato la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011: nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022). Nel caso di specie, l'atto introduttivo in primo grado è stato prontamente notificato in data 26.07.2022 nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella del 12.07.2022 (ma anche depositato entro lo stesso termine), pertanto la domanda è ammissibile. Ciò premesso, la domanda risulta fondata. Stante la contumacia del n entrambi i gradi di giudizio, non vi è prova Controparte_2 in atti della regolare notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella impugnata, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art 201, co. 5 C.d.S.. L'appello va, quindi, accolto con riforma della sentenza di primo grado. Quanto alla condanna in solido degli appellati, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sent. n. 20417/2023 del giudice di pace di Napoli, dispone l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120200065815468000;
- condanna il al pagamento delle competenze di lite in favore della Controparte_2 parte appellante, che liquida per il primo grado in € 173,00 e per il secondo in € 232,00, oltre spese generali al 15% sui compensi, cpa e iva come per legge,
-il tutto oltre esborsi per iscrizione a ruolo, per entrambi i gradi, se versati, con attribuzione all'Avv. NA Miale, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Napoli, il 21/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
, c.f.: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NA Miale, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, al viale Raffaello 74 APPELLANTE E
, Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Pt_1 opponendo la cartella esattoriale n. 07120200065815468000, notificata Controparte_2 il 12.07.2022, relativa a sanzioni per violazione del codice della strada. Nell'eccepire l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada ad essa sotteso e, in ogni caso, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale tra la data della presunta notifica del verbale e la data di notifica della cartella di pagamento, nonché la decadenza dal diritto alla riscossione, chiese l'annullamento della cartella, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi anticipatario. Si costituì l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, mentre l'ente impositore, benché regolarmente evocato, rimase contumace. Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 20417/2023, dichiarò inammissibile la domanda per l'irritualità dello strumento giuridico utilizzato;
nel qualificarla come
“recuperatoria”, evidenziò che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ai sensi dell'art. 23 L. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con atto di citazione, compensando, tuttavia, le spese di lite tra le parti. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente dichiarato inammissibile la domanda proposta con atto di citazione, laddove, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, avrebbe dovuto disporre la conversione del rito e, constatata la tempestività della domanda, avrebbe dovuto dichiarala ammissibile e pronunciarsi nel merito in ordine all'eccepita estinzione della obbligazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., ed all'eccepita prescrizione del credito. L' ed il nonostante la regolare Controparte_1 Controparte_2 notifica dell'atto introduttivo, sono rimasti contumaci. L'appello è fondato. Invero, l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità
o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass. 14266/2021). Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità, l'impiego della forma della citazione in luogo di quella del ricorso prescritta dall'art. 7 cit. non sortisce effetti preclusivi. Nella materia, difatti, si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme da quello normativamente prescritto, secondo i quali la tempestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito che avrebbe dovuto essere seguito. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno valorizzato la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co, 5 D.Lgs. 150/2011: nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022). Nel caso di specie, l'atto introduttivo in primo grado è stato prontamente notificato in data 26.07.2022 nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella del 12.07.2022 (ma anche depositato entro lo stesso termine), pertanto la domanda è ammissibile. Ciò premesso, la domanda risulta fondata. Stante la contumacia del n entrambi i gradi di giudizio, non vi è prova Controparte_2 in atti della regolare notifica del verbale di contravvenzione sotteso alla cartella impugnata, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art 201, co. 5 C.d.S.. L'appello va, quindi, accolto con riforma della sentenza di primo grado. Quanto alla condanna in solido degli appellati, questo giudice ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Nei rapporti con l'ente impositore, soccombente, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sent. n. 20417/2023 del giudice di pace di Napoli, dispone l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120200065815468000;
- condanna il al pagamento delle competenze di lite in favore della Controparte_2 parte appellante, che liquida per il primo grado in € 173,00 e per il secondo in € 232,00, oltre spese generali al 15% sui compensi, cpa e iva come per legge,
-il tutto oltre esborsi per iscrizione a ruolo, per entrambi i gradi, se versati, con attribuzione all'Avv. NA Miale, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Napoli, il 21/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco