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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9992 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18691/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa NA ET Presidente rel. Dott.ssa Daniela RCni Giudice Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18691/2022 promossa da:
(C.F. ),in persona del curatore in Parte_1 P.IVA_1 carica p.t. con il patrocinio dell'avv. LUCA DOMENICO CIAVARELLA , elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. CIAVARELLA LUCA DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSARIO PRICOCO CP_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA NEGROLI, 13 20133 MILANO presso il difensore avv. PRICOCO
MA RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORESTE DOMENICO C.F._2 GIAMBELLINI, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GIAMBELLINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MA CONSONNI, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. CONSONNI CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. CONCLUSIONI DELL'ATTORE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Dott.ssa NA Simontetti, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria in rito e in merito, così giudicare: In via preliminare
- dichiarare ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio civile di cui al numero di pagina 1 di 23 R.G. 18691/2022 sino al termine del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano - n. RGNR 41755/2022 e RGGIP 3817/2024 In via principale nel merito
- accertare ai sensi dell'art. 146 L.F., 2476, 2482 bis, 2482 ter, 2485, 2486 c.c. (così come anche modificati dall'art. 378 della Legge sulla crisi d'impresa) la responsabilità in capo ai convenuti per gli illeciti dagli stessi commessi nella loro qualità di componenti del C.d.A., soci e liquidatore della società fallita, come meglio illustrati in premessa e conseguentemente condannare gli stessi, in via esclusiva, solidale o concorsuale, a risarcire il , di tutti i danni Parte_1 causati alla società fallita ed ai creditori sociali in conseguenza delle accertate responsabilità, danni da quantificarsi in Euro 393.733,32 dato dalla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare al momento della dichiarazione del fallimento della società, oltre ai costi in prededuzione dei professionisti incaricati che si stima, allo stato, in Euro 30.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legale come per legge;
in subordine
- accertare ai sensi dell'art. 146 L.F., 2476, 2482 bis, 2482 ter, 2485, 2486 c.c. (così come anche modificati dall'art. 378 della Legge sulla crisi d'impresa) la responsabilità in capo ai convenuti per gli illeciti dagli stessi commessi nella loro qualità di componenti del C.d.A., soci e liquidatore della società fallita, come meglio illustrati in premessa e conseguentemente condannare gli stessi, in via esclusiva, solidale o concorsuale, a risarcire il , di tutti i danni Parte_1 causati alla società fallita ed ai creditori sociali in conseguenza delle accertate responsabilità nella somma che sarà accertata in giudizio e ritenuta di giustizia secondo la valutazione del giudicante, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legale come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: A) ammettere prova per interpello anche del convenuto sig. e per testi sui seguenti CP_1 capitoli, oltre che a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi di controparte (tutti su tutti i capitoli):
1) Vero che la perdita del capitale sociale della Società è riconducibile alla chiusura Parte_1 dell'esercizio al 31 dicembre 2018;
2) Vero che già a partire dal 2015, i clienti della riducevano gli investimenti nel mercato Pt_1 pubblicitario;
3) Vero che la Società , oggi fallita, a partire dal 2015 subiva una Parte_1 riduzione del fatturato;
4) Vero che il primo segnale di erosione del capitale della Società si palesava nel Parte_1 2017;
5) Vero che nel 2017 la Società , oggi fallita, subiva la prima perdita Parte_1 di esercizio per Euro 34.488,00;
6) Vero che la perdita di Euro 34.488,00 subita da nel 2017 veniva coperta con Parte_1 l'utilizzo della riserva straordinaria;
7) Vero che a causa della perdita patita nel 2017 i membri del CdA della si Pt_1 determinavamo ad effettuare una politica di ridimensionamento dei costi per cercare di contenere le perdite;
8) Vero che nel 2018 la Società registrava un'ulteriore riduzione dei ricavi rispetto all'anno precedente (2017) che comportava alla una perdita di esercizio sul bilancio civile di Euro Pt_1 189.471,00;
9) Vero che i membri del CdA, nel 2018 si avvedevano delle difficoltà economiche in cui versava la Società;
10) Vero che nel 2017 e nel 2018 i membri del CdA segnalavano al commercialista, Dott.
[...]
le difficoltà economiche in cui versava la Società; Per_1
pagina 2 di 23 11) Vero che i membri del CdA nel periodo tra il 2017 e 2018 gestivano l'impresa in un'ottica di continuazione dell'impresa;
12) Vero che il Dott. commercialista della nel periodo compreso tra il Persona_1 Pt_1 2017 e il 2018, rassicurava i membri del CdA sulla ripresa economica della Società; 13) Vero che il Dott. commercialista della nel periodo compreso tra il Persona_1 Pt_1 2017 e il 2018, consigliava ai membri del CdA, odierni convenuti, di temporeggiare per la messa in liquidazione della società;
14) Vero che i membri del CdA al momento della messa in liquidazione della Società, ovvero nel febbraio 2019, erano in possesso di tutta la documentazione contabile e societaria della;
Pt_1
15) Vero che avvenuta l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della nomina del liquidatore, Sig. i membri del CdA consegnavano tutta la documentazione contabile e societaria CP_1 della a quest'ultimo; Pt_1
16) Vero che i membri del CdA della mettevano a disposizione del Curatore della fallita, Pt_1 Dott. tutta la documentazione contabile e societaria della;
Per_2 Pt_1
17) Vero che il Dott. nella sua qualità di curatore della Società B Fluid Srl in Per_2 liquidazione, fallita, chiedeva ai membri del CdA tutta la documentazione contabile e societaria della medesima;
18) Vero che il doc. 14 depositato dal Sig. ER ha ad oggetto uno screenshot rappresentante una comunicazione mail inoltrata dal Sig. al Dott. (commercialista della ) avente CP_1 Per_1 Pt_1 ad oggetto il prospetto riepilogativo Iva annuale (cfr. doc. 14 fascicolo ER);
19) Vero che il doc. 15 depositato dal Sig. ER ha ad oggetto una mail del 04.04.2019 con il quale il Sig. inoltrava al Dott. il prospetto riepilogativo IVA mensile da Gennaio a CP_1 Per_1 Dicembre 2018 (cfr. doc. 15 fascicolo ER);
20) Vero che il Dott. in sede di interrogatorio, dichiarava al Curatore Dott. di Per_1 Per_2 aver consegnato tutta la documentazione contabile e societaria in suo possesso della ai Pt_1 componenti del CdA;
21) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, al momento della documentazione contabile al liquidatore, si procuravano una ricevuta di consegna;
22) Vero che al momento della messa in liquidazione della società occorso in data 18 febbraio
2019, è stato rinvenuto un documento attestante il passaggio di consegne munito di data certa;
23) Vero che al momento della messa in liquidazione della società occorso in data 18 febbraio
2019, è stata rinvenuto un archivio contenente le informazioni e i dati contabili della Società ; Pt_1 24) Vero che al momento della messa in liquidazione della società occorso in data 18 febbraio
2019, è stato rinvenuto un rendiconto sulla gestione della inerente il periodo successivo Pt_1 rispetto all'ultimo bilancio approvato;
25) Vero che al momento della messa in liquidazione della società occorso in data 18 febbraio
2019, è stato rinvenuto un inventario e un elenco dei beni presenti in azienda alla data di messa in liquidazione della;
Pt_1
26) Vero che i membri del CdA al momento della messa in liquidazione della hanno Pt_1 affidato la società ad un liquidatore relazionandolo sulla situazione patrimoniale;
27) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, durante il loro operato, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019, hanno autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, tra i quali:
cessione delle quote di;
Parte_1
corresponsione dell'importo di Euro 331.850,00 a titolo di compensi nei confronti del CdA della;
Pt_1
collaborazione dei membri del CdA della prima della liquidazione con la EWCo Pt_1 IL LL;
sviamento della clientela della in favore della IL LL;
Pt_1
pagina 3 di 23 28) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019,nello svolgimento delle proprie funzioni autorizzavano il compimento degli atti di gestione della società ; Pt_1 29) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019,compivano atti gestori della società Parte_1
30) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, prima che venisse nominato il liquidatore della Società , compivano direttamente gli atti di gestione della società in maniera autonoma e Pt_1 indipendente;
31) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019, nell'espletamento delle loro mansioni, erano consapevoli di arrecare un danno alla società con le decisioni riguardanti la società;
32) Vero che l'esercizio relativo all'anno 2018 veniva chiuso con una perdita di Euro 223.767,00 (cfr. bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 doc. 7 fascicolo ER);
33) Vero che nel corso del 2018 il CdA ha devoluto e percepito un importo pari ad Euro 331.850,00, di cui Euro 269.998,00 per compenso al CdA ed Euro 61.852,00 per contributi su compensi al CdA (cfr. bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 doc. 7 fascicolo ER);
34) Vero che in data 06 giugno 2019, i Sig.ri RC ER, e CP_2 Parte_2 cedevano tutte le quote di alla Gold Immobiliare S.r.l.; Parte_1
35) Vero che il Sig. a fine anno 2018 costituiva una CO denominata Parte_2
“IL LL Srl”; 36) Vero che il Sig. ER, quando ancora faceva parte della compagine societaria della Parte_1
, oggi fallita, ha fornito prestazioni di consulenza e collaborazione alla IL LL Parte_1 Srl;
37) Vero che il Sig. ER cessava la propria attività e partecipazione con la Società il 29 Pt_1 maggio 2019;
38) Vero che il Sig. quando ancora faceva parte della compagine societaria della CP_2 [...]
, oggi fallita, ha fornito prestazioni di consulenza e collaborazione alla IL Parte_1 LL Srl;
39) Vero che l'oggetto sociale della IL LL Srl era il medesimo della;
Pt_1
40) Vero che alcuni dei clienti della , quali “Control” e “Alliance” erano diventati poi Pt_1 clienti della IL LL Srl;
B veniva posta in liquidazione poco dopo la costituzione della Parte_1 Parte_1 IL LL;
42) Vero che il Sig. quale liquidatore della Società oggi fallita, a CP_1 Parte_1 seguito della dichiarazione di fallito della medesima, consegnava tutta la documentazione contabile della medesima al curatore Dott. Per_2
43) Vero che il Sig. quale liquidatore della Società oggi fallita, a far CP_1 Parte_1 data dal mese di aprile 2019 e sino al mese di gennaio 2020 (oltre il termine di cessazione della sua carica di liquidatore), ha effettuato pagamenti per complessivi Euro 276.797,69 (si ram mostri doc. 17 all. 2 relazione 33 L.F.); 44) Vero che i pagamenti effettuati dal Sig. quale liquidatore della Società CP_1 Pt_1
oggi fallita, a far data dal mese di aprile 2019 e sino al mese di gennaio 2020 (oltre il termine di
[...] cessazione della sua carica di liquidatore), per Euro 276.797,69 sono stati effettuati a società collegabili a vario titolo allo stesso;
45) Vero che il Sig. quale liquidatore della Società oggi fallita, ha CP_1 Parte_1 provveduto a pagare i debiti societari della Parte_1
46) Vero che nel periodo di gestione della società da parte del Sig. (cittadino Persona_3 congolese, nominato liquidatore di in data 29 maggio 2019 e amministratore unico della Parte_1 Società Comelmar Italia Sr), vi sono stati ulteriori pagamenti a favore di società riconducibili al pagina 4 di 23 (si ram mostri doc. 17 all. 2 relazione 33 L.F.); CP_1
47) Vero che ad aprile ed inizio maggio 2019, periodo in cui venivano effettuati parte dei pagamenti da parte del sine causa, il Sig. ER faceva parte della compagine societaria della CP_1 ; Pt_1
48) Vero che il Sig. ER era a conoscenza dei pagamenti sine causa effettuati dal Sig. CP_1 ad aprile ed inizio maggio 2019;
49) Vero che il Sig. è stato membro del CdA a far data dal 29 giugno 2018 al 17 gennaio Pt_2 2019; 50) Vero che il Sig. ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di consigliere della Pt_2 [...]
in data 17 gennaio 2019 un mese prima rispetto alla messa di liquidazione della società; Pt_1
51) Vero che al momento delle dimissioni del Sig. dalla compagine societaria della Pt_2 [...] (gennaio 2019) la società presentava uno stato di dissesto;
Parte_1
52) Vero che al momento della formalizzazione delle proprie dimissioni il Sig. era a Pt_2 conoscenza della situazione economica in cui versava la società;
53) Vero che il Sig. a fine 2018 decideva di chiudere i rapporti con la e prima Pt_2 Parte_1 di rassegnare le dimissioni costituiva una nuova società IL LL Srl;
54) Vero che il Sig. a fine del 2018 assumeva la carica di amministratore unico della Pt_2 IL LL Srl;
55) Vero che il Sig. al momento della messa in liquidazione della consegnava la CP_2 Pt_1 documentazione contabile della al Dott. Pt_1 Per_4
56) Vero che il Sig. al momento della messa in liquidazione della consegnava la CP_2 Pt_1 documentazione contabile della al Dott. Pt_1 Per_1
57) Vero che il Sig. in sede in interrogatorio al Curatore della , Dott. CP_2 Pt_1 Per_2 dichiarava che già dal 2017 la società iniziava a patire delle perdite economiche che si incrementavano poi nel 2018 (si ram mostri doc. 17 all. 4 relazione ex art. 33 LF);
58) Vero che il Sig. in sede in interrogatorio al Curatore della , Dott. CP_2 Pt_1 Per_2 dichiarava che la contrazione del fatturato 2018, rispetto a quello del 2017 confermava la necessità di porre in liquidazione la Società (si ram mostri doc. 17 all. 4 relazione ex art. 33 LF);
59) Vero che il Sig. quando faceva ancora parte della compagine sociale della CP_2 Parte_1
e nello specifico a fine 2018 ha prestato attività di consulenza e collaborazione per la CO IL LL Srl;
60) Vero che il Sig. intratteneva rapporti commerciali con le società Controll e Alliance, CP_2 clienti prima della e successivamente della IL LL;
Pt_1
61) Vero che ad aprile ed inizio maggio 2019, periodo in cui venivano effettuati parte dei pagamenti da parte del sine causa, il Sig. faceva parte della compagine societaria CP_1 CP_2 della;
Pt_1
62) Vero che il Sig. era a conoscenza dei pagamenti sine causa effettuati dal Sig. CP_2 ad aprile ed inizio maggio 2019; CP_1
*** Si indicano a testi:
- il Dott. , presso Cazzola Consulting Srl, con sede in 20122 Milano, Corso Italia n. Persona_1 50;
- il Dott. presso Cazzola Consulting Srl, con sede in 20122 Milano, Corso Italia n. Testimone_1 50;
- il Dott. domiciliato in 20122 Milano, Via Solari n. 12. Persona_5 B) Si formula istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. del libro IVA della IL LL, nonchè delle fatture dalla stessa ricevute dai Sig.ri e ER;
delle fatture emesse dalla Società IL CP_2 LL nei confronti dei clienti “Controll” ed “Alliance” precedentemente di;
dei maestrini Pt_1 conto clienti e conto fornitori dal 2018 al 2020, oltre al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle pagina 5 di 23 assemblee con particolare riferimento alle delibere relative agli emolumenti a favore del Sig. Pt_2 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCLUSIONI DI MA RI In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dal nei confronti del Sig. RC Controparte_3 ER non sussistendone i presupposti, non essendo il Sig. RC ER imputato nel procedimento penale richiamato dal e, Parte_1 conseguentemente, non essendosi il costituito parte civile nei Parte_1 confronti dello stesso. In via principale nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dal Controparte_3
nei confronti del Sig. RC ER, in quanto destituite di
[...] fondamento in fatto e in diritto per le argomentazioni esposte in atti;
- rigettare le domande formulate dalle altre parti in causa nei confronti del Sig. RC ER, in quanto inammissibili e, in ogni caso, destituite di fondamento in fatto e in diritto per le argomentazioni esposte in atti;
- con vittoria di spese e onorari. In via istruttoria: A) Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello del Sig. e per testi: CP_1 1) Vero che , a fronte della progressiva riduzione degli investimenti Pt_1 da parte dei propri clienti nel mercato pubblicitario e della riduzione del margine di redditività, nel corso dell'esercizio 2017 effettuava, così come evidenziato nella nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 prodotto quale doc. 4, “alcune scelte strategiche volte a posizionare l'agenzia in modo coerente al cambiamento e alle necessità che il mercato della comunicazione richiede”, e intraprendeva una politica di razionalizzazione e riduzione dei costi, tra le altre cose trasferendo nel mese di settembre 2017 la sede operativa della società, dagli uffici di Via Tortona n. 37 - Milano di circa mq. 300, presso lo spazio di coworking
, sito in Via Arcivescovo Calabiana n. 6 – Milano, così come CP_4 risulta dal doc. 4 da rammostrarsi al teste;
2) Vero che, presso lo spazio di coworking , aveva a CP_4 CP_5 disposizione due locali di circa mq. 80, dove era tenuta tutta la documentazione contabile di ivi consegnata dal Sig. Pt_1 CP_2 al Liquidatore Sig. CP_1
3) Vero che, a seguito del trasferimento della sede operativa di presso Pt_1 lo spazio di , nel corso dell'anno 2018 le spese Controparte_6 di locazione venivano ridotte da Euro 125.174,00 ad Euro 70.100,00, così come risulta dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
4) Vero che, nel corso dell'anno 2018, l'emolumento lordo del C.d.A. di
[...]
veniva ridotto, rispetto all'anno precedente, da Euro 537.669,00 ad Pt_1 Euro 331.850,00, così come risulta dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
5) Vero che, nel corso dell'anno 2018, il costo del personale dipendente veniva ridotto da Euro 505.732,00 ad Euro 447.248,00, così come risulta dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
6) Vero che nel settembre 2018 aveva n. 12 lavoratori dipendenti;
Pt_1
pagina 6 di 23 7) Vero che, in data 3 settembre 2018, licenziava le dipendenti, Pt_1 assunte a tempo indeterminato, Sig.ra e Sig.ra Controparte_7 ; Parte_3
8) Vero che, nel settembre 2018, rinnovava unicamente sino al 31 Pt_1 gennaio 2019 i contratti dei dipendenti, assunti a tempo determinato, Sig.ra
, Sig.ra Sig. e Sig. Parte_4 Parte_5 Parte_6 ; Parte_7 9) Vero che, nel settembre 2018, i dipendenti Sig. e Sig.ra Parte_8
assunti a tempo indeterminato, rassegnavano le proprie Parte_9 dimissioni;
10) Vero che, a fine gennaio 2019, la dipendente Sig.ra Controparte_8 assunta a tempo indeterminato, rassegnava le proprie dimissioni;
11) Vero che, a fronte della progressiva riduzione dei margini di reddittività, i soci nonché amministratori di nel novembre 2018 si Pt_1 determinavano alla messa in liquidazione della società;
12) Vero che nell'anno 2018 registrava una riduzione dei ricavi Pt_1 rispetto all'anno precedente, da Euro 3.888.334,00 ad Euro 3.117.895,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
13) Vero che, sino all'ultimo semestre dell'anno 2018, le registrazioni contabili venivano effettuate da a mezzo di proprio personale Pt_1 interno;
14) Vero che, in previsione della riduzione del personale, poi effettuata dal settembre 2018, già a partire dall'ultimo semestre del 2018 aveva Pt_1 delegato anche la tenuta delle registrazioni contabili allo studio del Commercialista Dott. che sin dal 2013 seguiva la società, Persona_1 così come risulta dal doc. 21 da rammostrarsi al teste;
15) Vero lo studio del Commercialista Dott. che sin dal 2013 Persona_1 seguiva la società, anche con riferimento ai rapporti con i dipendenti di cui elaborava mensilmente i cedolini paga, ha sempre detenuto i libri sociali e le scritture contabili di;
Pt_1
16) Vero che, con mail del 9 novembre 2018, nella persona Pt_1 dell'Amministratore Delegato Sig. segnalava allo studio del CP_2 Commercialista Dott. che l'esercizio sociale si sarebbe Persona_1 chiuso con una perdita di circa Euro 200.000,00, a fronte della previsione di un utile per circa Euro 264.668,03 effettuata dallo studio dello stesso Commercialista, così come risulta dal doc. 8 da rammostrarsi al teste;
17) Vero che, nel novembre 2018, l'organo amministrativo di si Pt_1 attivava per individuare un professionista che, in qualità di Liquidatore, avrebbe potuto seguire la liquidazione della società;
18) Vero che, nel novembre 2018, individuava nella persona dell'Avv. Pt_1 Andrea Galletti il professionista che, in qualità di Liquidatore, avrebbe potuto seguire la liquidazione della società, così come risulta dal doc. 9 da rammostrarsi al teste;
19) Vero che, con comunicazione mail del 23 novembre 2018, inviata al Sig. Amministratore Delegato di , l'Avv. Andrea Galletti CP_2 Pt_1 rifiutava di accettare l'incarico di Liquidatore della società, così come risulta dal doc. 10 da rammostrarsi al teste;
20) Vero che, al termine dell'esercizio 2018, aveva a propria Pt_1 disposizione, presso e Unicredit S.p.A., attività Controparte_9
pagina 7 di 23 finanziarie, costituite da fondi comuni di investimento, oltre ad una liquidità depositata sui conti correnti bancari, per complessivi Euro 369.385,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
21) Vero che, al termine dell'esercizio 2018, aveva crediti nei Pt_1 confronti dei propri clienti per Euro 447.146,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
22) Vero che, al termine dell'esercizio 2018, aveva ridotto i propri Pt_1 debiti da Euro 995.153,00, quali risultanti dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ad Euro 686.757,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
23) Vero che nel corso dell'anno 2018 realizzava un fatturato di Euro Pt_1 3.117.895,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
24) Vero che lo studio del Commercialista Dott. in data 11 Persona_1 gennaio 2019, trasmetteva a due distinte “situazioni contabili”, Pt_1 dalla prima delle quali emergeva che aveva chiuso l'esercizio 2018 Pt_1 con un utile di Euro 125.301,14, mentre dalla seconda con un utile di Euro 141.542,00, così come risulta dal doc. 18 e dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
25) Vero che, in data 14 gennaio 2019, il Sig. rassegnava le Parte_2 proprie dimissioni dal C.d.A. di , così come risulta dal doc. 11 da Pt_1 rammostrarsi al teste;
26) Vero che, in data 17 gennaio 2019, i soci di nominavano il nuovo Pt_1 C.d.A., nel quale il consigliere dimissionario Sig. Parte_2 veniva sostituito con il consigliere Sig. così come risulta CP_1 dal documento doc. 12 da rammostrarsi al teste;
27) Vero che il Sig. era stato presentato nel dicembre 2018 ai CP_1 soci di dal Dott. Commercialista della famiglia Pt_1 Persona_5 della moglie del socio nonché ex Amministratore Sig. Parte_2
28) Vero che, al termine dell'esercizio 2018, il Dott. era stato Persona_5 incaricato da per prestazioni professionali di consulenza relative Pt_1 alla messa in liquidazione della società, così come risulta dal doc. 13 da rammostrarsi al teste;
29) Vero che, con determina del 28 gennaio 2019 dell'Amministratore Delegato di si era dato atto che la perdita Controparte_10 registrata al termine dell'esercizio 2018 veniva a costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 c.c., così come risulta dal doc. 2 da rammostrarsi al teste;
30) Vero che, in data 18 febbraio 2019, i soci di deliberavano la messa Pt_1 in liquidazione della società, nominando quale Liquidatore il Sig.
[...] che, presente in assemblea, accettava la nomina, così come CP_1 risulta dal doc. 3 da rammostrarsi al teste;
31) Vero che, in data 19 febbraio 2019, venivano licenziati da Parte_1
gli ultimi 3 dipendenti rimasti in carico alla società, assunti a
[...] tempo indeterminato, Sig.ra Sig. e Sig. Parte_10 Parte_11 ; Parte_12
32) Vero che il Sig. e il Sig. hanno percepito Parte_11 Parte_12 da , in persona del Sig. le Parte_1 CP_1 rispettive spettanze di fine rapporto, compreso il T.F.R.;
33) Vero che il Dott. nell'esecuzione del proprio incarico Persona_5
pagina 8 di 23 professionale relativo alla messa in liquidazione di , ebbe a gestire Pt_1 personalmente con lo studio del Commercialista Dott. il Persona_1 passaggio delle consegne al Liquidatore Sig. e CP_1 l'espletamento dei vari incombenti;
34) Vero che, dopo la messa in liquidazione di , il passaggio delle Pt_1 consegne e i rapporti tra lo studio del Dott. lo studio del Persona_5 Commercialista Dott. e il Liquidatore Sig. Persona_1 CP_1 venivano seguiti dal socio ed ex Amministratore Delegato Sig.
[...]
così come risulta dai doc. 14, doc. 15 e dai doc. da 20 a 20o da CP_2 rammostrarsi al teste;
35) Vero che, al momento della messa in liquidazione della società, il Sig. ebbe a accompagnare presso e Unicredit CP_2 Controparte_9 S.p.A. il Sig. presentandolo quale Liquidatore della CP_1 società rispettivamente ai Sigg.ri per Parte_13 CP_9
e per Unicredit S.p.A.;
[...] Parte_14
36) Vero che, nell'occasione di cui al capitolo precedente, le predette banche ebbero ad annullare le credenziali di accesso ai conti correnti dei precedenti amministratori Sigg.ri e RC ER;
CP_2
37) Vero che, a mezzo di comunicazione mail del 29 marzo 2019, prodotta quale doc. 14 e doc. 20 da rammostrarsi al teste, il Liquidatore di Pt_1 Sig. trasmetteva al Dott. la documentazione CP_1 Persona_1 contabile in suo possesso che gli era stata richiesta, indicata nell'allegato dei medesimi doc. 14 e doc. 20 da rammostrarsi al teste e prodotta agli atti quali docc. da 20a a 20o pure da rammostrarsi al teste;
38) Vero che, con comunicazione mail del 3 aprile 2019, il Dott.
[...] confermava al Liquidatore Sig. la ricezione della Per_1 CP_1 documentazione di cui al precedente capitolo e richiedeva al medesimo il prospetto riepilogativo IVA annuale, così come risulta dal doc. 15 da rammostrarsi al teste;
39) Vero che, a mezzo di comunicazione mail del 4 aprile 2019, il Liquidatore Sig. trasmetteva al Dott. la CP_1 Persona_1 documentazione, di cui al precedente capitolo, che era stata dal medesimo Dott. richiesta, così come risulta dal doc. 15 da Persona_1 rammostrarsi al teste;
40) Vero che lo studio del Commercialista Dott. ebbe ad Persona_1 elaborare e ad inviare, in data 5 giugno 2019, al Liquidatore Sig.
[...] il bilancio di relativo all'esercizio 2018, così come CP_1 Pt_1 risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
Si indicano quali testi su tutti i capitoli di prova i seguenti nominativi:
- Dott. con Studio in C.so Italia n. 50 – 20122 Milano;
Persona_1
- Dott. con Studio in C.so Italia n. 50 – 20122 Milano;
Testimone_1
- Sig. , Via Molise n. 19 – 20080 AN (MI); Parte_7
- Sig. Via Lazzaro Papi n. 12 – 20135 Milano;
Parte_11
- Sig.ra Via Fauchè n. 37 – 20137 Milano;
CP_8 CP_8
- Sig. , Via Illirico n. 1 – 20133 Milano;
Parte_12 Si indica quale teste sui capitoli 18 e 19:
- Avv. Andrea Galletti, con Studio in C.so Italia n. 50 – 20122 Milano;
Si indicano quali testi sui capitoli 20, 35 e 36 i seguenti nominativi:
- Sig. , c/o , C.so di Porta Romana n. 68 – Parte_13 CP_9
pagina 9 di 23 20122 Milano;
- Sig. , c/o Unicredit S.p.A., Filiale di Via Rembrandt n. Parte_14 2 – 20148 Milano. B) Al fine di accertare le consistenze bancarie di al momento della messa Pt_1 in liquidazione nonché quali crediti della società siano stati incassati dal Liquidatore dopo la messa in liquidazione della medesima e quali debiti siano stati pagati, si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di ordinare a sede Controparte_9 di C.so di Porta Romana n. 68 - Milano e Unicredit S.p.A., Filiale di Via Rembrandt n. 2 – Milano, la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi ai conti correnti e posizioni titoli aperti presso di loro da nel periodo Parte_1 dal 1 gennaio 2019 al 21 febbraio 2020. C) Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova che il Controparte_3
ha articolato con propria memoria ex art. 183 VI comma n.
[...] 2 c.p.c., per i motivi esposti con memoria depositata nell'interesse del Sig. RC ER ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. D) Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova formulati dal
[...]
, si chiede di essere ammessi alla relativa prova Controparte_3 contraria diretta, con i medesimi testi che il comparente ha dianzi indicato su tutti i capitoli di prova. E) Ci si oppone, poi, all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dal
, che risulta esplorativa in quanto non Controparte_3 supportata da alcun elemento probatorio e, in ogni caso, priva dei necessari requisiti normativi.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL SIG. CP_2 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e di legge e con ogni miglior formula, così provvedere:
In via pregiudiziale, accertare la mancanza delle condizioni dell'azione e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione del ex art. 164, co. 4, c.p.c.; Parte_1
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dal nei confronti del Sig. non sussistendone i presupposti, in quanto il Sig. Parte_1 CP_2 [...] non è imputato nel procedimento penale richiamato dal;
CP_2 Parte_1
Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del liquidatore Sig. al Persona_3 quale è comune la causa, ai fini di accertare la sua responsabilità per i fatti denunciati dal Parte_1 nonché per accertare la graduazione delle colpe per i motivi esposti in narrativa, disponendo ai sensi sua citazione nel rispetto dei termini minimi a comparire, onde sentirlo condannare, in caso di accoglimento della pretesa attorea, al risarcimento dei danni in via concorrente con il Sig.
[...]
CP_1
Sempre in via preliminare, laddove ritenuto necessario, differire l'udienza allo scopo di consentire la citazione dei convenuti in regresso, nel rispetto dei termini minimi a comparire;
Nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande del , in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto, assolvendo il Sig. con ogni miglior formula;
CP_2
Nel merito, in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dal condannare in via esclusiva al risarcimento dei danni il Sig. Controparte_3 e il terzo chiamato Sig. CP_1 Persona_3
In via di ulteriore subordine, accertare la graduazione delle colpe dei convenuti e del terzo chiamato anche in vista dell'esercizio del diritto di regresso;
pagina 10 di 23 In caso di condanna che coinvolga il Sig. riconoscere il diritto di regresso di CP_2 questi verso gli altri coobbligati, corrispondente ai limiti della accertata quota di responsabilità a lui attribuita;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria: Si chiede, in via istruttoria, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che è stato dipendente di sino al 31 gennaio 2019 con mansione di impegnato CP_11 amministrativo/contabile;
2. Vero che tutta la documentazione relativa alla società era disponibile in formato CP_11 cartaceo presso gli uffici della società siti da ultimo presso in Milano, Via Arcivescovo CP_4 Calabiana 6;
3. Vero che in data 11 luglio 2019, il Dott. ha richiesto il suo aiuto e quello del CP_1
Dott. per sgomberare gli uffici di e consegnare a degli incaricati della CP_2 CP_4
Gold Immobiliare S.r.l. tutta la documentazione ivi conservata;
4. Vero che nello svolgimento delle sue mansioni ha collaborato a stretto contatto con lo Studio del Dott. e in particolare con il Dott. che curavano per conto della società le Per_1 Testimone_1 attività di cui ai due contratti sub doc. 20 che si rammostrano al teste;
1. Vero che i predetti Dott. e Dott. ricevevano dal sottoscritto e da altri ausiliari Per_1 Tes_1 di regolarmente la documentazione contabile/amministrativa per lo svolgimento delle predette CP_11 finalità;
2. Vero che sin dal luglio 2013 lo studio del Dott e del Dott. ha prestato in Per_1 Tes_1 outsourcing attività di consulenza fiscale e amministrativa per la tra cui attività di CP_11 assistenza alla redazione della contabilità della società, come da mandato professionale sub doc. 20 che si rammostra al teste;
3. Vero che nello svolgimento delle attività di consulenza fiscale e amministrativa per la CP_11 ha operato, sin dall'1 luglio 2013, quale primo referente della società;
[...]
4. Vero che sin dall'1 luglio 2013 lo Studio del Dott. ha sempre detenuto i libri sociali Per_1 obbligatori e le scritture contabili di CP_11
5. Vero che a novembre 2018 è stato rappresentato alla società che la nello stesso anno CP_11 avrebbe registrato un utile di Euro 264.668,03 come da bilancio di verifica dell'8 novembre 2018 sub doc. 4 che si rammostra al teste;
6. Vero che, al termine dell'esercizio 2018, la società disponeva, presso le banche CP_9
e Unicredit S.p.A., di un portfolio titoli con investimenti in fondi comuni di investimento per
[...] complessivi Euro 348.837,00, come da doc. 11 che si rammostra al teste;
7. Vero che successivamente alla messa in liquidazione della società, il Sig. CP_2 accompagnò presso la banca Unicredit S.p.A. il Sig. presentandolo quale liquidatore CP_1 della società;
8. Vero che successivamente alla messa in liquidazione della società, il Sig. presentò CP_2
a il Sig. quale liquidatore della società; Controparte_9 CP_1
9. Vero che, al termine dell'esercizio 2018, la società aveva crediti nei confronti dei clienti per Euro 447.146,00 esigibili entro l'esercizio successivo e ulteriori crediti per Euro 32.638,00 esigibili oltre l'esercizio successivo, come da doc. 11 che si rammostra al teste;
10. Vero che, al termine dell'esercizio 2018, la società aveva disponibilità liquide per Euro 20.548,00, come da doc. 11 che si rammostra al teste;
11. Vero che, al termine dell'esercizio 2018, la società aveva ridotto i propri debiti da Euro 995.153,00 ad Euro 686.757,00, come da doc. 11 che si rammostra al teste. Sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, da 13 a 15 si indica quale teste il Sig. , Via Molise n. 19 – Parte_7 20080 AN (MI). pagina 11 di 23 Sui capitoli da 6 a 10 e da 13 a 15 si indica quale teste il Dott. con Studio Milano, C.so Testimone_1 Italia n. 50. Sul capitolo 11 si indica quale teste il Sig. , c/o Unicredit S.p.A., Filiale di Parte_14 Via Rembrandt n. 2 – 20148 Milano;
Sul capitolo 12 si indica quale teste il Sig. , c/o , Filiale di C.so di Parte_13 CP_9 Porta Romana n. 68 – 20122 Milano. Si chiede altresì, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare alla banca Filiale di C.so di Controparte_9 Porta Romana n. 68 – 20122 Milano e alla banca Unicredit S.p.A., Filiale di Via Rembrandt n. 2 – 20148 Milano, l'esibizione in giudizio degli estratti conto al 31 dicembre 2018 relativi ai conti correnti e posizioni titoli aperti presso di loro da nonché degli estratti conto trimestrali dall'1 Parte_1 gennaio 2019 alla data odierna, al fine di (i) accertare le consistenze bancarie di al 31 CP_11 dicembre 2018, nonché al momento della liquidazione e nel corso della procedura fallimentare;
(ii) accertare quali crediti sono stati incassati a seguito della messa in liquidazione della società e nel corso della procedura fallimentare e (iii) quali debiti sono stati pagati dai liquidatori e CP_1 Per_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il fallimento di in liquidazione, giusta autorizzazione del GD in data 25.11.2021 (doc.7), ha Parte_1 convenuto in giudizio RC ER, e CP_1 CP_2 Controparte_12 deducendone la responsabilità risarcitoria ex art 146 l.f. per i danni subiti dalla società e dalla massa dei creditori conseguenti all'inadempimento alle obbligazioni connesse alla carica di amministratori e, quanto a anche di liquidatore della RL. CP_1
La società, operante nel settore del marketing, era stata
-costituita nel 1988 e partecipata da ER, e CP_2 Pt_2
-amministrata dal 29 giugno 2018 al 17 gennaio 2019 da RC ER (Presidente), CP_2 CP_13
e (tutti consiglieri),
[...] Controparte_12
dal 17 gennaio 2019 al 18 febbraio 2019 da ER (Presidente), e CP_2 CP_1
(Consiglieri);
-posta in liquidazione il 18 febbraio 2019 con nomina del liquidatore rimasto in carica fino al CP_1
29 maggio 2019 quando era stato sostituito dal sig cittadino congolese e risultato Persona_3 irreperibile alla curatela;
-dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 145/2020 del 20 febbraio 2020.
Il fallimento ha osservato che dalla relazione ex art 33 l.f. del curatore si evince che la società aveva perso il capitale sociale alla chiusura dell'esercizio 2018 e ha contestato ai convenuti:
- l'irregolare tenuta della contabilità sociale, gestita interamente dagli uffici della società, omessa consegna alla curatela in violazione dell'art 2487 bis c.c.;
- dal 2017 la prosecuzione dell'attività di impresa in presenza di una situazione di crisi e di perdite generate dall'attività caratteristica e nel 2018 in una situazione di perdita del capitale sociale omettendo pagina 12 di 23 di adottare misure adeguate al superamento al risanamento o di porre in liquidazione la società, condotta da cui è conseguito l'incremento delle perdite e l'aggravamento del dissesto;
- l'indebita percezione di compensi da parte del consiglio di amministrazione per euro 331.850 (di cui euro 61.852,00 per contributi sui compensi) nel 2018, esercizio chiuso in perdita di euro 223.767,00, fatto denunciato come integrante il reato di bancarotta preferenziale;
-l'effettuazione da parte di quale liquidatore di pagamenti indebiti per complessivi euro CP_1
262.403,00, privi di giustificazione nei documenti societari, a favore di soggetti che non risulta abbiano avuto rapporti con il tutto tra aprile e gennaio 20201 Parte_1
- condotta di concorrenza sleale da parte del socio per aver costituito sul finire dell'anno 2018 Pt_2 la società IL LL RL avente lo stesso oggetto sociale della sviando alcuni clienti Parte_1 della e da parte di ER e per aver collaborato con la IL LL. Pt_1 CP_2
Il danno oggetto della domanda risarcitoria è stato quantificato: 1
pagina 13 di 23 ➢ in euro 411.913,32 pari al valore del passivo fallimentare quale conseguenza della prosecuzione della attività di impresa in presenza di una causa di scioglimento,
➢ in euro 331.850,00 quale conseguenza dei pagamenti dei compensi agli amministratori della società,
➢ in euro 279.102,55 per i pagamenti sine causa effettuati da CP_1
Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti di tutti i convenuti: RC ER si è costituito tempestivamente il 12.2.2021 per la prima udienza del 10.1.2023, si è Controparte_12 costituito tardivamente il 9.1.2023 per la prima udienza del 10.1.2023; si è costituito CP_2 tempestivamente il 14.6.2023 per l'udienza del 4.7.2023 per la quale è stato citato (notificazione in rinnovazione della citazione) e ha proposto domanda trasversale verso di cui ha chiesto il CP_1 riconoscimento della esclusiva responsabilità; in subordine ha proposto azione di regresso (anticipata) verso tutti gli altri convenuti;
si è costituito tardivamente il 12.11.2023, già scaduti i CP_1 termini ex art 183 co 6 cpc concessi all'udienza del 4.7.2023.
E' stata rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo avanzata dal convenuto CP_14
CP_2
Con ordinanza 15.11.2023 il GI ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza originariamente fissata per la precisazione delle conclusioni la difesa del fallimento attore ha rappresentato di essersi costituita parte civile nel procedimento penale pendente a carico di CP_1 per i medesimi fatti oggetto di azione civile e di aver depositato dichiarazione di rinuncia agli atti ex art
306 cpc nei confronti di e ER, accettata solo I convenuti ER e Pt_2 CP_2 Pt_2 CP_2 tramite i loro difensori hanno dichiarato di non accettare la dichiarazione di rinuncia ex art 306 cpc essendo interessati anche alla rinuncia all'azione, non resa dalla procedura. Alla luce di ciò il GI ha (i) ex art 75 cpp dichiarato estinto il rapporto processuale tra il fallimento e che è rimasto CP_1 presente nel processo per difendersi rispetto all'azione proposta da e (ii) CP_2
estinto ex art 306 cpc per intervenuto accordo il rapporto processuale tra il fallimento e Pt_2
La dichiarazione di rinuncia agli atti resa dal fallimento verso gli altri convenuti è stata depositata nel fascicolo dalla difesa del fallimento. La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza dell'8 aprile 2025.
***
Sulla sospensione del processo
Non esiste un rapporto di pregiudizialità tra la presente causa e il processo penale RG RGNR 41755/22 nei confronti di imputato del reato di cui agli artt 216 e 233 L.F. posto che il fallimento CP_1 pagina 14 di 23 ha trasferito l'azione civile in sede penale e il rapporto processuale tra fallimento attore e convenuto
è stato estinto ex art 75 c.p.p. CP_1
Il procedimento verso e ER è stato archiviato dal GIP come da richiesta del PM (doc. 23 CP_2
ER).
Sulla dichiarazione di rinuncia agli atti resa dal fallimento
Il fallimento ha reso dichiarazione di rinuncia agli atti che è stata accettata solo dal convenuto Pt_2
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo ex art.306 cod. proc. civ. l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
I convenuti e ER hanno dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti resa dal fallimento CP_2 esponendo di avere interesse anche alla rinuncia all'azione, non resa dalla curatela del fallimento.
Sussiste interesse all'accettazione della dichiarazione di rinuncia agli atti quando la condotta processuale della parte è volta ad ottenere un provvedimento finale con effetti più favorevoli di quelli discendenti dall'estinzione del processo.
Tale interesse ad una definizione di merito sul titolo deve ritenersi sussista per entrambi i convenuti e ER che hanno contestato le responsabilità loro addebitate dalla curatela del fallimento;
le CP_2 conclusioni processuali della difesa di che ha eccepito la nullità della citazione non portano ad CP_2 una diversa valutazione considerando che l'eventuale accoglimento dell'eccezione non porterebbe ad una sentenza processuale ma solo ad un rinnovo dell'atto viziato.
Invece, entrambi i convenuti hanno esplicitato, con la richiesta, non accordata dal fallimento, di estendere la rinuncia anche all'azione, la ragione per cui non hanno inteso accettare la sola rinuncia agli atti ovvero l'interesse specifico dei convenuti ad una decisione sul titolo dedotto in giudizio dal fallimento.
Consegue che per configurare in questo contesto la fattispecie estintiva sarebbe stata necessaria l'accettazione dei convenuti alla dichiarazione di rinuncia agli atti resa dal fallimento, in difetto della quale non può pronunciarsi l'estinzione del processo ex art 306 cpc.
Sull'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla difesa di CP_2
Il convenuto ha eccepito la nullità della citazione ex art 164 co 4 cpc per “ totale assenza di argomenti
e allegazioni, tanto in punto di diritto quando di fatto, nonché di evidenze probatorie a sostegno delle generiche e lacunose tesi attoree”.
Sussiste la nullità della citazione per vizio della editio actionis quando le lacune della citazione sono tali, per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o per mancanza assoluta dei pagina 15 di 23 fatti che definiscono la causa petendi, da compromettere al convenuto il diritto di difesa, al giudice il potere/dovere di emettere una pronuncia di merito, nel rispetto del principio di cui all'art 112 cpc.
L'atto di citazione che ha introdotto la presente causa non presenta lacune così vaste e con tali caratteristiche perché
-il petitum è specificato sia con riferimento al tipo di pronuncia richiesta, sia al bene della vita domandato,
-i fatti che concorrono a dare corpo alla causa petendi sono esposti nel loro termini essenziali con riferimento alle condotte dei singoli convenuti, mentre eventuali non corrette ricostruzioni giuridiche o una non limpida descrizione del nesso di causalità tra condotta e pregiudizio non danno luogo a nullità della citazione riguardando piuttosto la fondatezza della domanda.
L'eccezione di nullità della citazione è infondata.
e ER sono stati convenuti in giudizio per rispondere innanzitutto dei danni conseguenti a CP_2 condotte inadempienti ai loro doveri di amministratori della RL e per attività dannosa (di seguito presa in esame) in concorso con il liquidatore Il fallimento riferisce che e ER, soci della CP_1 CP_2
Pa
sono stati componenti del consiglio di amministrazione, ER quale Presidente, quale CP_2 consigliere dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019; entrato nel Cda il 17 gennaio 2019 è CP_1 stato liquidatore dal 18 febbraio 2019 al fallimento del 20 febbraio 2020; poiché però in citazione si contesta di non aver posto in liquidazione la società nel 2017 giova rilevare, come risulta dalla visura camerale in atti, che ER e avevano fatto parte del consiglio di amministrazione anche dal CP_2
24.6.2016.
In citazione gli inadempimenti e i fatti illeciti contestati che definiscono la causa petendi sono i seguenti:
1.mancata consegna della documentazione contabile e irregolare tenuta della contabilità,
2.perdita del capitale e aggravamento del dissesto,
3.concorrenza sleale per aver il socio costituito la IL LL RL nel 2018 avente lo Pt_2 stesso oggetto sociale della che poi ha acquisito alcuni clienti della;
ER e Parte_1 Pt_1 Per_6 per aver collaborato con la IL LL RL nel 2018/2019,
4.la responsabilità verso pagamenti privi di causa e altre operazioni sospette poste in essere CP_1 da quale liquidatore. CP_1
In citazione i pagamenti indebiti disposti durante la liquidazione con danno al patrimonio sociale ed ai debitori sono allegati a definizione della causa petendi dell'azione
contro
Nella memoria n. 1 CP_1 la difesa del fallimento ha allegato una responsabilità anche dei soci ER e per non CP_2 Pt_2 aver vigilato sull'operato del liquidatore e non aver agito nei suoi confronti a tutela della società; si pagina 16 di 23 legge infatti a pagina 10 della memoria ex art 183 co 6 n. 1 cpc “Il diritto all'azione di responsabilità dunque, non viene riconosciuta solo alla società in quanto tale, ma anche direttamente ad ogni singolo socio, che, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, potrà altresì richiedere il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori ai sensi dell'art.2476, comma 3, c.c.. Ne consegue che ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta, potrà agire in giudizio in veste di sostituto processuale in nome e per conto della società per ottenere la condanna degli amministratori a risarcire il danno cagionato al patrimonio sociale in conseguenza dei loro atti di mala gestio. Alcuna azione in tale senso, nel caso in esame, è stata posta in essere dagli odierni convenuti! Pertanto, il Sig. ER, così come il Sig. ed il Sig. si sono resi responsabili CP_2 Pt_2 per l'omissione dell'obbligo su di essi gravanti relativo all'omesso controllo e contrasto dell'indebita prosecuzione dell'attività sociale.” Ebbene, con questa allegazione la difesa della curatela ha introdotto oltre i termini delle preclusioni assertive una nuova domanda verso i convenuti ER, e CP_2
mutatio libelli tardiva e inammissibile che non può essere presa in considerazione nel merito. Pt_2
Così come non si prenderanno in considerazione le contestazioni nuove contenute in comparsa conclusionale quale
-quella della percezione da parte degli amministratori di compensi indebiti perché non deliberati dall'assemblea dei soci (mentre in citazione si è contestato agli amministratori di aver incassato nel
2018 i compensi per la carica rivestita pur versando la società in una situazione di crisi, fattispecie configurabile il reato di bancarotta preferenziale),
-e quella relativa al fatto che, secondo quanto riferito in sede penale dal testimone , la società si Per_1 trovava in bonis nel 2018 e furono gli amministratori e a determinarsi a porre in CP_2 CP_1 liquidazione la società iniziando ad emettere note di credito non giustificate (pag 10 conclusionale)
(mentre in citazione si è sostenuto che la società si trovava in crisi fin dal 2016 e 2017 ed agli amministratori si è contestato di essere intervenuti tardivamente nel porre in liquidazione la società).
L'azione civile contenuta in citazione contro è stata trasferita in sede penale, consegue che la CP_1 contestazione sub 4 non verrà presa in considerazione in questa sentenza perché non ricompresa nella causa petendi delle azioni tempestivamente promosse nei confronti di e ER, gli unici CP_2 amministratori convenuti rimasti in causa.
Infine, si conferma la decisione del GI in data 15 novembre 2023 sulle prove2, la causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti e autorizzati dal GI fino a che la causa non è stata rimessa in decisine dinanzi al Collegio (ultima udienza di p.c. del 8.4.2025). 2 Ordinanza 15.11.2023:” Non ammette le prove orali dedotte dal fallimento attore e dal convenuto ER perché irrilevanti considerando la documentazione in atti, non ammette l'ordine ex art 210 cpc perché pure irrilevante” pagina 17 di 23 Irregolare tenuta della contabilità sociale ed omessa consegna alla curatela
Agli amministratori e ER la curatela ha contestato l'irregolare tenuta della contabilità e la CP_2 mancata consegna della stessa al liquidatore CP_1
La tenuta delle scritture contabili è uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società e il mancato rinvenimento di tali scritture da parte del curatore del fallimento giustifica l'allegazione dell'inadempimento di quel dovere da parte dell'amministratore (o liquidatore) convenuto nell'azione di responsabilità. La Corte di legittimità ha da tempo avvertito (Cass SU 9100/2015) che “… in coerenza con i principi generali sopra richiamati, occorre domandarsi se e quale pregiudizio sia potenzialmente ricollegabile a tale specifica violazione, in termini di danno emergente o di lucro cessante a carico del patrimonio sociale.
La circostanza che il mancato rinvenimento delle scritture contabili (ma lo stesso potrebbe dirsi per la loro irregolare tenuta) non consenta al curatore del fallimento di ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto all'insolvenza dell'impresa può esser forse addotta, essa stessa, come una causa di danno, almeno nella misura in cui ciò comporti un maggiore onere nell'espletamento dei compiti del curatore ed, eventualmente, un aggravio dei costi della procedura destinato ad incidere negativamente sull'attivo disponibile. Nè può in assoluto escludersi l'eventualità di altri effetti dannosi ricollegabili alla mancanza di dette scritture;
ma neppure in questo caso appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente. La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina;
ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità.”, né dalla mancata consegna della contabilità al curatore.
Il fallimento in citazione non ha specificato il pregiudizio che sarebbe derivato direttamente, in danno della società o dei creditori sociali, dall'irregolare tenuta della contabilità e dall'omessa consegna al curatore: ne deriva la non configurabilità in capo ai convenuti di una fattispecie di responsabilità risarcitoria, di cui il danno è elemento costitutivo.
A ciò si aggiunga che dagli allegati (doc. 17 attore) della relazione ex art 33 risulta una ricevuta di consegna in data 10.6.2019 da al nuovo liquidatore della sig CP_1 CP_15 Persona_3 della documentazione contabile dal 2015 al 2019; nel dibattimento penale ha dichiarato che CP_1 la suddetta ricevuta era stata preconfezionata dai soci, ma ha anche riferito che la documentazione della era stata depositata nei locali di una sua società, la Belle Epque, fatto che presuppone e Pt_1 dimostra che egli come liquidatore ne ha avuto la disponibilità e quindi che la documentazione gli era pagina 18 di 23 stata messa a disposizione (doc. 20 fallimento pag 34 -35); idocc 14 e 15 di ER confermano ulteriormente la disponibilità della contabilità da parte di CP_1
L'addebito di responsabilità risarcitoria relativo all'omessa tenuta e consegna delle scritture contabili è infondato e va rigettato.
Perdita del capitale sociale e aggravamento del dissesto
Il fallimento lamenta la tardiva, solo a febbraio 2019, messa in liquidazione della società sostenendo che dai bilanci degli esercizi precedenti emergeva, quantomeno dall'esercizio 2017, una situazione di crisi che avrebbe dovuto suggerire o una ricapitalizzazione da parte dei soci o una immediata messa in liquidazione. Di questa situazione, si sostiene, era consapevole l'amministratore essendo ciò CP_2 dimostrato da una comunicazione inoltrata dal medesimo al commercialista e consulente della CP_2 società, dott. (doc. 3 pag 11) e da quanto dichiarato da al curatore il 18 giugno 2020 Per_7 CP_2
(doc. 3 pag 11). La mala gestio sarebbe consistita, secondo la curatela, nella prosecuzione dell'attività di impresa con aggravamento del dissesto per l'accumulo di ulteriori perdite a causa delle quali nel
2019 non si è potuto fare altro che porre la società in liquidazione (cui è seguito il fallimento a febbraio 2020). Il danno è stato quantificato in euro 411.913,32 pari al passivo fallimentare cui va aggiunta la somma di euro 311.850,00 corrispondente al valore del compenso incassato dagli amministratori nel 2018 costo che sarebbe stato evitato se la società fosse stata posta in liquidazione.
Con riferimento a questo aspetto la difesa del fallimento ha richiamato giurisprudenza di legittimità per cui “ la percezione dei compensi dall'impresa che versa in stato di conclamato dissesto, seppur congrui al lavoro prestato, non vale ad escludere il reato di bancarotta preferenziale, ponendosi in violazione della par condicio creditorum” (Cass n.27031/2020) .
Il fallimento imputa, dunque, agli amministratori di aver proseguito l'attività caratteristica della società quando si trovava nel 2016 e 2017 già in crisi alla quale avrebbero dovuto far fronte o con una capitalizzazione o con l'immediata messa in liquidazione.
Le allegazioni del fallimento non trovano riscontro nei documenti contabili in atti.
L'esame dei bilanci della società del 2016 e 2017 portano ad escludere che la società già nel 2017 si trovasse in una situazione di crisi tale da giustificare la sua messa in liquidazione. Infatti, l'esercizio
2017 è stato il primo esercizio chiuso con una perdita di euro 34.488 che non aveva però intaccato il 3 “Ti ricordo la situazione: L'azienda non è mia ma di vari soci e tutti, in più di una occasione, in più anni ed in tua presenza, hanno dichiarato di non avere disponibilità finanziarie personali per coprire eventuali perdite. E' stato detto a novembre 2016, a novembre 2017 e a novembre 2018. Se avessimo iniziato prima il processo di liquidazione questi problemi non ci sarebbero stati. Ma ascoltando i tuoi consigli abbiamo posticipato il processo di due anni erodendo le riserve finanziarie della società” pagina 19 di 23 patrimonio netto registrato positivamente in euro 132.077, l'esercizio 2016 aveva chiuso, invece, in una situazione di sostanziale parità con un utile di soli euro 632,00, il patrimonio netto positivo di euro
166.565 e un indebitamento inferiore ai valori del precedente esercizio. Dunque, con l'esercizio 2017 iniziavano a manifestarsi in modo netto i segnali di una mancanza di redditività dell'impresa e di una situazione che, se si fosse protratta inalterata, avrebbe portato alla perdita della continuità aziendale, quindi effettivamente una situazione che richiedeva attenzione da parte degli amministratori ma non un immediato e necessario intervento di messa in liquidazione della società. Non può dirsi, per quello che emerge dai bilanci 2016 e 2017 rispetto ai quali la curatela non ha proposto rettifiche, che la società avesse già perso il presupposto della continuità.
In questa situazione gli amministratori, approvato il bilancio 2017 il 30 aprile 2018, non si trovavano né con una riduzione del capitale sociale rilevante, né in una situazione prospettica che non consentisse loro di poter far fronte in via ordinaria all'indebitamento corrente, sebbene si prospettasse un andamento dell'attività non in utile. Risulta comunque la presa in considerazione della situazione finanziaria della società da parte dei soci e amministratori i quali nell'esercizio 2017 e 2018 hanno ridotto i costi di produzione e anche l'indebitamento (dati da bilancio riportati nella rel 33). Come risulta dalla nota integrativa al bilancio 2017 nel mese di settembre trasferiva la sua sede presso CP_11 lo spazio di coworking con riduzione dei costi di locazione da euro 125.174 a euro CP_4
70.100,00 (doc. 19 ER), nel 2018 il compenso degli amministratori veniva ridotto (sempre doc 19
ER), progressivamente dal 2016 al 2018 diminuiva il costo dei lavoratori subordinati;
come risulta dai documenti richiamati dalla stessa curatela gli amministratori si rivolgevano al commercialista e consulente della il dott. il quale proponeva a giugno 2018 una sua consulenza Parte_1 Per_1 finalizzata alla riorganizzazione di volta all' “innalzamento della qualità dei servizi e CP_11 dell'azione amministrativa, una maggiore efficienza e una migliore produttività” (doc. 1 e CP_2 successivamente un progetto di scissione (doc. 3 . Il consulente predisponeva una situazione CP_2 patrimoniale ed economica al 30.9.2018 che evidenziava un utile di euro 264.000.
Quindi, per quello che risulta dai dati contabili in atti, la società non si trovava in una situazione che imponeva agli amministratori, fino alla fine dell'esercizio 2018, di aprile la liquidazione o di adottare misure volte a recuperare una continuità aziendale già persa. E' solo con il bilancio 2018 che le perdite di euro 223.767, contrariamente alla situazione predisposta a settembre 2018, erodevano il patrimonio portandolo al valore negativo di euro 91.691. Tempestivamente il 28 gennaio 2019 l'amministratore delegato constatava lo stato di scioglimento ex art 2484 n. 4) c.c. e convocava l'assemblea del CP_2
18 febbraio 2019 che nominava il liquidatore della società.
pagina 20 di 23 Lo sviluppo dei fatti esclude l'addebito di inattività dell'organo gestorio dinanzi ad una situazione di mancanza del presupposto della continuità non provata, nessun ritardo vi è stato nell'accertamento della causa di scioglimento e nell'apertura della liquidazione e di fronte a segnali di crisi nel 2017 gli amministratori intervenivano contraendo i costi, misura che non è riuscita a risolvere il problema della redditività della società. L'esame del bilancio 2018 porta a constatare una riduzione dell'indebitamento nel 2018 (debiti per euro 666.757 a fine esercizio) rispetto all'esercizio precedente (di euro 999.153).
Ma anche se si volesse ritenere un ritardo da parte dell'organo gestorio sull'adozione di misure atte a risolvere al suo sorgere i segnali di crisi aziendale, va esclusa la colpa posto che gli amministratori avevano ricevuto dal loro consulente indicazioni di attendere prima di decidere se iniziare un procedimento di liquidazione, evidentemente avendo il professionista valutata come non di sistema la crisi di redditività dell'azienda, ciò emerge anche dalla deposizione del teste dott in sede Per_1 dibattimentale.
Pagamento dei compensi amministratori nel 2018
La contestazione relativa al pagamento dei compensi degli amministratori nel 2018 per euro
269.998,00 oltre ad euro 61.852 per contributi versati potrebbe avere rilevanza come pagamento preferenziale eseguito in lesione della par condicio creditorum, ma mancano elementi che consentano di affermare che alla data della percezione dei compensi gli amministratori avrebbero dovuto avere la consapevolezza che l'attivo della società sarebbe stato insufficiente a far fronte ai crediti privilegiati, tanto più che (i) dallo schema riassuntivo del passivo fallimentare riportato nella relazione ex art 33
L.F. risultano creditori privilegiati per 116.000 euro di cui però non si conosce l'insorgenza (il fallimento è del 2020 e durante l'anno 2019 in cui la società era in liquidazione possono essere sorti debiti privilegiati per professionisti o tributi) e (ii) dai bilanci 2017 e 2018 risulta che la società aveva un deposito sul c/c di circa euro 20.000 (doc. 7 ER) e attività finanziarie del valore, a fine 2018, di euro 348.000 costituite da fondi comuni di investimento che negli anni si erano ridotte per far fronte a spese correnti, ma ancora sufficienti per far fronte all'indebitamento privilegiato (ultime retribuzioni,
TFR e debiti tributari contenuti); la corrispondenza intercorsa a gennaio 2019 tra e il CP_2 commercialista dimostra la ferma intenzione dell'organo gestorio di non dar corso al Per_1 pagamento dei fornitori prima di aver pagato il TFR dei lavoratori, utilizzando la riserva dei fondi di investimento (pag 21 del doc. 17 del fallimento); (iii) dalla stessa relazione ex art 33 l.f. emerge che gran parte dei pagamenti a creditori chirografari in danno dei privilegiati sono stati fatti durante la liquidazione, quindi è stato probabilmente in quella fase che si è proceduto a pagare senza rispettare l'ordine dei privilegi.
pagina 21 di 23 A ciò si aggiunga che il fallimento, non avendo prodotto lo stato passivo esecutivo, non avendo dato indicazioni specifiche sull'attivo a disposizione della distribuzione, non ha offerto elementi sufficienti a dimostrare e quantificare il danno da pagamento preferenziale.
La domanda risarcitoria va rigettata.
Concorrenza sleale posta in essere da ER e per aver collaborato con la IL LL RL CP_2 costituita dal socio di new co avente lo stesso oggetto sociale della Controparte_16 Parte_1
La difesa della procedura non ha indicato alcun danno conseguenza della condotta di collaborazione dei soci ER e con la e già per questa ragione la domanda è infondata;
ma può CP_2 Parte_15 svolgersi un'altra assorbente considerazione: la IL LL RL era stata costituita sul finire del
2018 quando i soci della avevano già deciso di porla in liquidazione e stavano cercando un Parte_1 professionista che accettasse la carica di liquidatore, l'attività di impresa stava esaurendosi per cessare con la liquidazione;
la società aveva perso il capitale sociale entrando in stato di scioglimento, lo scioglimento non era stato causato dalla costituzione della new co e comunque ciò non è allegato dalla difesa del fallimento;
in questo contesto non può individuarsi alcuna attività di concorrenza sleale della
EW LL RL in danno di perché il requisito della concorrenzialità sussiste tra due Controparte_17 imprese operanti nel medesimo mercato o potenzialmente operanti, la concorrenza sleale si configura tra imprese in continuità e attive, se un'impresa ha cessato definitivamente l'attività viene meno la situazione di concorrenza.
La domanda va rigettata.
Conclusivamente per le considerazioni che precedono la domanda del fallimento di verso Parte_1
ER e è infondata e va rigettata. CP_2
Restano assorbite le domande subordinate proposte da contro CP_2 CP_1
Sulle spese processuali
Il fallimento è soccombente verso ER e ed è condannato alla rifusione delle spese liquidate CP_2 nei valori medi, secondo il DM 55/2014 e successive modifiche, considerando il valore della causa, come da petitum indicato nella n. 1 (393.000 euro), il pregio delle difese e dell'attività difensiva effettivamente svolta, in euro 17.252 per compensi (valori medi per ogni fase e minimi per la fase istruttoria), oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
Il convenuto è rimasto in causa, dopo l'estinzione del rapporto processuale con il fallimento CP_1 ex art 75 cpp, solo per difendersi dalle domande subordinate svolte nei suoi confronti da il CP_2 quale, rifiutando di accettare la dichiarazione ex art 306 cpc del fallimento, ha dato causa alla prosecuzione del processo anche verso a cui, in applicazione del principio di causalità, deve CP_1 rifondere le spese processuali. pagina 22 di 23 Invece, le spese di difesa tra e per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria sono CP_2 CP_1 compensate in considerazione del fatto che l'attività difensiva di (per altro costituito CP_1 tardivamente) in questa prima fase del processo non si è distinta da quella svolta verso il fallimento;
per la fase decisoria, invece, le spese difensive di sono poste a carico di e liquidate per CP_1 CP_2 compensi in euro 6.160,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
è difeso con patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 13 luglio 2023 del Consiglio CP_1 dell'Ordine degli Avvocati di Milano (All 1) sicché il pagamento va eseguito a favore dello Stato ex art
133 DPR 115/2002.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale sulle domande proposte dal Controparte_3
contro
RC ER e e sulla domanda di contro
[...] CP_2 CP_2 [...] così definitivamente provvede ogni altra istanza ed eccezione assorbita o disattesa CP_1
Rigetta le domande del verso RC ER e assorbite le Controparte_18 CP_2 domande subordinate di verso CP_2 CP_1
Condanna il fallimento attore alla rifusione delle spese processuali a favore di e di RC CP_2
ER, spese liquidate per ciascun convenuto in euro 17.252,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
Condanna a rifondere le spese della fase decisoria a favore di liquidate in CP_2 CP_1 euro 6.10,00 oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
Milano 10 luglio /23 dicembre 2025
Il Presidente
NA ET
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa NA ET Presidente rel. Dott.ssa Daniela RCni Giudice Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18691/2022 promossa da:
(C.F. ),in persona del curatore in Parte_1 P.IVA_1 carica p.t. con il patrocinio dell'avv. LUCA DOMENICO CIAVARELLA , elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. CIAVARELLA LUCA DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSARIO PRICOCO CP_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA NEGROLI, 13 20133 MILANO presso il difensore avv. PRICOCO
MA RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORESTE DOMENICO C.F._2 GIAMBELLINI, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GIAMBELLINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MA CONSONNI, CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. CONSONNI CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. CONCLUSIONI DELL'ATTORE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Dott.ssa NA Simontetti, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria in rito e in merito, così giudicare: In via preliminare
- dichiarare ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio civile di cui al numero di pagina 1 di 23 R.G. 18691/2022 sino al termine del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano - n. RGNR 41755/2022 e RGGIP 3817/2024 In via principale nel merito
- accertare ai sensi dell'art. 146 L.F., 2476, 2482 bis, 2482 ter, 2485, 2486 c.c. (così come anche modificati dall'art. 378 della Legge sulla crisi d'impresa) la responsabilità in capo ai convenuti per gli illeciti dagli stessi commessi nella loro qualità di componenti del C.d.A., soci e liquidatore della società fallita, come meglio illustrati in premessa e conseguentemente condannare gli stessi, in via esclusiva, solidale o concorsuale, a risarcire il , di tutti i danni Parte_1 causati alla società fallita ed ai creditori sociali in conseguenza delle accertate responsabilità, danni da quantificarsi in Euro 393.733,32 dato dalla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare al momento della dichiarazione del fallimento della società, oltre ai costi in prededuzione dei professionisti incaricati che si stima, allo stato, in Euro 30.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legale come per legge;
in subordine
- accertare ai sensi dell'art. 146 L.F., 2476, 2482 bis, 2482 ter, 2485, 2486 c.c. (così come anche modificati dall'art. 378 della Legge sulla crisi d'impresa) la responsabilità in capo ai convenuti per gli illeciti dagli stessi commessi nella loro qualità di componenti del C.d.A., soci e liquidatore della società fallita, come meglio illustrati in premessa e conseguentemente condannare gli stessi, in via esclusiva, solidale o concorsuale, a risarcire il , di tutti i danni Parte_1 causati alla società fallita ed ai creditori sociali in conseguenza delle accertate responsabilità nella somma che sarà accertata in giudizio e ritenuta di giustizia secondo la valutazione del giudicante, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legale come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria: A) ammettere prova per interpello anche del convenuto sig. e per testi sui seguenti CP_1 capitoli, oltre che a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi di controparte (tutti su tutti i capitoli):
1) Vero che la perdita del capitale sociale della Società è riconducibile alla chiusura Parte_1 dell'esercizio al 31 dicembre 2018;
2) Vero che già a partire dal 2015, i clienti della riducevano gli investimenti nel mercato Pt_1 pubblicitario;
3) Vero che la Società , oggi fallita, a partire dal 2015 subiva una Parte_1 riduzione del fatturato;
4) Vero che il primo segnale di erosione del capitale della Società si palesava nel Parte_1 2017;
5) Vero che nel 2017 la Società , oggi fallita, subiva la prima perdita Parte_1 di esercizio per Euro 34.488,00;
6) Vero che la perdita di Euro 34.488,00 subita da nel 2017 veniva coperta con Parte_1 l'utilizzo della riserva straordinaria;
7) Vero che a causa della perdita patita nel 2017 i membri del CdA della si Pt_1 determinavamo ad effettuare una politica di ridimensionamento dei costi per cercare di contenere le perdite;
8) Vero che nel 2018 la Società registrava un'ulteriore riduzione dei ricavi rispetto all'anno precedente (2017) che comportava alla una perdita di esercizio sul bilancio civile di Euro Pt_1 189.471,00;
9) Vero che i membri del CdA, nel 2018 si avvedevano delle difficoltà economiche in cui versava la Società;
10) Vero che nel 2017 e nel 2018 i membri del CdA segnalavano al commercialista, Dott.
[...]
le difficoltà economiche in cui versava la Società; Per_1
pagina 2 di 23 11) Vero che i membri del CdA nel periodo tra il 2017 e 2018 gestivano l'impresa in un'ottica di continuazione dell'impresa;
12) Vero che il Dott. commercialista della nel periodo compreso tra il Persona_1 Pt_1 2017 e il 2018, rassicurava i membri del CdA sulla ripresa economica della Società; 13) Vero che il Dott. commercialista della nel periodo compreso tra il Persona_1 Pt_1 2017 e il 2018, consigliava ai membri del CdA, odierni convenuti, di temporeggiare per la messa in liquidazione della società;
14) Vero che i membri del CdA al momento della messa in liquidazione della Società, ovvero nel febbraio 2019, erano in possesso di tutta la documentazione contabile e societaria della;
Pt_1
15) Vero che avvenuta l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della nomina del liquidatore, Sig. i membri del CdA consegnavano tutta la documentazione contabile e societaria CP_1 della a quest'ultimo; Pt_1
16) Vero che i membri del CdA della mettevano a disposizione del Curatore della fallita, Pt_1 Dott. tutta la documentazione contabile e societaria della;
Per_2 Pt_1
17) Vero che il Dott. nella sua qualità di curatore della Società B Fluid Srl in Per_2 liquidazione, fallita, chiedeva ai membri del CdA tutta la documentazione contabile e societaria della medesima;
18) Vero che il doc. 14 depositato dal Sig. ER ha ad oggetto uno screenshot rappresentante una comunicazione mail inoltrata dal Sig. al Dott. (commercialista della ) avente CP_1 Per_1 Pt_1 ad oggetto il prospetto riepilogativo Iva annuale (cfr. doc. 14 fascicolo ER);
19) Vero che il doc. 15 depositato dal Sig. ER ha ad oggetto una mail del 04.04.2019 con il quale il Sig. inoltrava al Dott. il prospetto riepilogativo IVA mensile da Gennaio a CP_1 Per_1 Dicembre 2018 (cfr. doc. 15 fascicolo ER);
20) Vero che il Dott. in sede di interrogatorio, dichiarava al Curatore Dott. di Per_1 Per_2 aver consegnato tutta la documentazione contabile e societaria in suo possesso della ai Pt_1 componenti del CdA;
21) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, al momento della documentazione contabile al liquidatore, si procuravano una ricevuta di consegna;
22) Vero che al momento della messa in liquidazione della società occorso in data 18 febbraio
2019, è stato rinvenuto un documento attestante il passaggio di consegne munito di data certa;
23) Vero che al momento della messa in liquidazione della società occorso in data 18 febbraio
2019, è stata rinvenuto un archivio contenente le informazioni e i dati contabili della Società ; Pt_1 24) Vero che al momento della messa in liquidazione della società occorso in data 18 febbraio
2019, è stato rinvenuto un rendiconto sulla gestione della inerente il periodo successivo Pt_1 rispetto all'ultimo bilancio approvato;
25) Vero che al momento della messa in liquidazione della società occorso in data 18 febbraio
2019, è stato rinvenuto un inventario e un elenco dei beni presenti in azienda alla data di messa in liquidazione della;
Pt_1
26) Vero che i membri del CdA al momento della messa in liquidazione della hanno Pt_1 affidato la società ad un liquidatore relazionandolo sulla situazione patrimoniale;
27) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, durante il loro operato, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019, hanno autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, tra i quali:
cessione delle quote di;
Parte_1
corresponsione dell'importo di Euro 331.850,00 a titolo di compensi nei confronti del CdA della;
Pt_1
collaborazione dei membri del CdA della prima della liquidazione con la EWCo Pt_1 IL LL;
sviamento della clientela della in favore della IL LL;
Pt_1
pagina 3 di 23 28) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019,nello svolgimento delle proprie funzioni autorizzavano il compimento degli atti di gestione della società ; Pt_1 29) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019,compivano atti gestori della società Parte_1
30) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, prima che venisse nominato il liquidatore della Società , compivano direttamente gli atti di gestione della società in maniera autonoma e Pt_1 indipendente;
31) Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019, nell'espletamento delle loro mansioni, erano consapevoli di arrecare un danno alla società con le decisioni riguardanti la società;
32) Vero che l'esercizio relativo all'anno 2018 veniva chiuso con una perdita di Euro 223.767,00 (cfr. bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 doc. 7 fascicolo ER);
33) Vero che nel corso del 2018 il CdA ha devoluto e percepito un importo pari ad Euro 331.850,00, di cui Euro 269.998,00 per compenso al CdA ed Euro 61.852,00 per contributi su compensi al CdA (cfr. bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 doc. 7 fascicolo ER);
34) Vero che in data 06 giugno 2019, i Sig.ri RC ER, e CP_2 Parte_2 cedevano tutte le quote di alla Gold Immobiliare S.r.l.; Parte_1
35) Vero che il Sig. a fine anno 2018 costituiva una CO denominata Parte_2
“IL LL Srl”; 36) Vero che il Sig. ER, quando ancora faceva parte della compagine societaria della Parte_1
, oggi fallita, ha fornito prestazioni di consulenza e collaborazione alla IL LL Parte_1 Srl;
37) Vero che il Sig. ER cessava la propria attività e partecipazione con la Società il 29 Pt_1 maggio 2019;
38) Vero che il Sig. quando ancora faceva parte della compagine societaria della CP_2 [...]
, oggi fallita, ha fornito prestazioni di consulenza e collaborazione alla IL Parte_1 LL Srl;
39) Vero che l'oggetto sociale della IL LL Srl era il medesimo della;
Pt_1
40) Vero che alcuni dei clienti della , quali “Control” e “Alliance” erano diventati poi Pt_1 clienti della IL LL Srl;
B veniva posta in liquidazione poco dopo la costituzione della Parte_1 Parte_1 IL LL;
42) Vero che il Sig. quale liquidatore della Società oggi fallita, a CP_1 Parte_1 seguito della dichiarazione di fallito della medesima, consegnava tutta la documentazione contabile della medesima al curatore Dott. Per_2
43) Vero che il Sig. quale liquidatore della Società oggi fallita, a far CP_1 Parte_1 data dal mese di aprile 2019 e sino al mese di gennaio 2020 (oltre il termine di cessazione della sua carica di liquidatore), ha effettuato pagamenti per complessivi Euro 276.797,69 (si ram mostri doc. 17 all. 2 relazione 33 L.F.); 44) Vero che i pagamenti effettuati dal Sig. quale liquidatore della Società CP_1 Pt_1
oggi fallita, a far data dal mese di aprile 2019 e sino al mese di gennaio 2020 (oltre il termine di
[...] cessazione della sua carica di liquidatore), per Euro 276.797,69 sono stati effettuati a società collegabili a vario titolo allo stesso;
45) Vero che il Sig. quale liquidatore della Società oggi fallita, ha CP_1 Parte_1 provveduto a pagare i debiti societari della Parte_1
46) Vero che nel periodo di gestione della società da parte del Sig. (cittadino Persona_3 congolese, nominato liquidatore di in data 29 maggio 2019 e amministratore unico della Parte_1 Società Comelmar Italia Sr), vi sono stati ulteriori pagamenti a favore di società riconducibili al pagina 4 di 23 (si ram mostri doc. 17 all. 2 relazione 33 L.F.); CP_1
47) Vero che ad aprile ed inizio maggio 2019, periodo in cui venivano effettuati parte dei pagamenti da parte del sine causa, il Sig. ER faceva parte della compagine societaria della CP_1 ; Pt_1
48) Vero che il Sig. ER era a conoscenza dei pagamenti sine causa effettuati dal Sig. CP_1 ad aprile ed inizio maggio 2019;
49) Vero che il Sig. è stato membro del CdA a far data dal 29 giugno 2018 al 17 gennaio Pt_2 2019; 50) Vero che il Sig. ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di consigliere della Pt_2 [...]
in data 17 gennaio 2019 un mese prima rispetto alla messa di liquidazione della società; Pt_1
51) Vero che al momento delle dimissioni del Sig. dalla compagine societaria della Pt_2 [...] (gennaio 2019) la società presentava uno stato di dissesto;
Parte_1
52) Vero che al momento della formalizzazione delle proprie dimissioni il Sig. era a Pt_2 conoscenza della situazione economica in cui versava la società;
53) Vero che il Sig. a fine 2018 decideva di chiudere i rapporti con la e prima Pt_2 Parte_1 di rassegnare le dimissioni costituiva una nuova società IL LL Srl;
54) Vero che il Sig. a fine del 2018 assumeva la carica di amministratore unico della Pt_2 IL LL Srl;
55) Vero che il Sig. al momento della messa in liquidazione della consegnava la CP_2 Pt_1 documentazione contabile della al Dott. Pt_1 Per_4
56) Vero che il Sig. al momento della messa in liquidazione della consegnava la CP_2 Pt_1 documentazione contabile della al Dott. Pt_1 Per_1
57) Vero che il Sig. in sede in interrogatorio al Curatore della , Dott. CP_2 Pt_1 Per_2 dichiarava che già dal 2017 la società iniziava a patire delle perdite economiche che si incrementavano poi nel 2018 (si ram mostri doc. 17 all. 4 relazione ex art. 33 LF);
58) Vero che il Sig. in sede in interrogatorio al Curatore della , Dott. CP_2 Pt_1 Per_2 dichiarava che la contrazione del fatturato 2018, rispetto a quello del 2017 confermava la necessità di porre in liquidazione la Società (si ram mostri doc. 17 all. 4 relazione ex art. 33 LF);
59) Vero che il Sig. quando faceva ancora parte della compagine sociale della CP_2 Parte_1
e nello specifico a fine 2018 ha prestato attività di consulenza e collaborazione per la CO IL LL Srl;
60) Vero che il Sig. intratteneva rapporti commerciali con le società Controll e Alliance, CP_2 clienti prima della e successivamente della IL LL;
Pt_1
61) Vero che ad aprile ed inizio maggio 2019, periodo in cui venivano effettuati parte dei pagamenti da parte del sine causa, il Sig. faceva parte della compagine societaria CP_1 CP_2 della;
Pt_1
62) Vero che il Sig. era a conoscenza dei pagamenti sine causa effettuati dal Sig. CP_2 ad aprile ed inizio maggio 2019; CP_1
*** Si indicano a testi:
- il Dott. , presso Cazzola Consulting Srl, con sede in 20122 Milano, Corso Italia n. Persona_1 50;
- il Dott. presso Cazzola Consulting Srl, con sede in 20122 Milano, Corso Italia n. Testimone_1 50;
- il Dott. domiciliato in 20122 Milano, Via Solari n. 12. Persona_5 B) Si formula istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. del libro IVA della IL LL, nonchè delle fatture dalla stessa ricevute dai Sig.ri e ER;
delle fatture emesse dalla Società IL CP_2 LL nei confronti dei clienti “Controll” ed “Alliance” precedentemente di;
dei maestrini Pt_1 conto clienti e conto fornitori dal 2018 al 2020, oltre al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle pagina 5 di 23 assemblee con particolare riferimento alle delibere relative agli emolumenti a favore del Sig. Pt_2 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCLUSIONI DI MA RI In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dal nei confronti del Sig. RC Controparte_3 ER non sussistendone i presupposti, non essendo il Sig. RC ER imputato nel procedimento penale richiamato dal e, Parte_1 conseguentemente, non essendosi il costituito parte civile nei Parte_1 confronti dello stesso. In via principale nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dal Controparte_3
nei confronti del Sig. RC ER, in quanto destituite di
[...] fondamento in fatto e in diritto per le argomentazioni esposte in atti;
- rigettare le domande formulate dalle altre parti in causa nei confronti del Sig. RC ER, in quanto inammissibili e, in ogni caso, destituite di fondamento in fatto e in diritto per le argomentazioni esposte in atti;
- con vittoria di spese e onorari. In via istruttoria: A) Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello del Sig. e per testi: CP_1 1) Vero che , a fronte della progressiva riduzione degli investimenti Pt_1 da parte dei propri clienti nel mercato pubblicitario e della riduzione del margine di redditività, nel corso dell'esercizio 2017 effettuava, così come evidenziato nella nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 prodotto quale doc. 4, “alcune scelte strategiche volte a posizionare l'agenzia in modo coerente al cambiamento e alle necessità che il mercato della comunicazione richiede”, e intraprendeva una politica di razionalizzazione e riduzione dei costi, tra le altre cose trasferendo nel mese di settembre 2017 la sede operativa della società, dagli uffici di Via Tortona n. 37 - Milano di circa mq. 300, presso lo spazio di coworking
, sito in Via Arcivescovo Calabiana n. 6 – Milano, così come CP_4 risulta dal doc. 4 da rammostrarsi al teste;
2) Vero che, presso lo spazio di coworking , aveva a CP_4 CP_5 disposizione due locali di circa mq. 80, dove era tenuta tutta la documentazione contabile di ivi consegnata dal Sig. Pt_1 CP_2 al Liquidatore Sig. CP_1
3) Vero che, a seguito del trasferimento della sede operativa di presso Pt_1 lo spazio di , nel corso dell'anno 2018 le spese Controparte_6 di locazione venivano ridotte da Euro 125.174,00 ad Euro 70.100,00, così come risulta dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
4) Vero che, nel corso dell'anno 2018, l'emolumento lordo del C.d.A. di
[...]
veniva ridotto, rispetto all'anno precedente, da Euro 537.669,00 ad Pt_1 Euro 331.850,00, così come risulta dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
5) Vero che, nel corso dell'anno 2018, il costo del personale dipendente veniva ridotto da Euro 505.732,00 ad Euro 447.248,00, così come risulta dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
6) Vero che nel settembre 2018 aveva n. 12 lavoratori dipendenti;
Pt_1
pagina 6 di 23 7) Vero che, in data 3 settembre 2018, licenziava le dipendenti, Pt_1 assunte a tempo indeterminato, Sig.ra e Sig.ra Controparte_7 ; Parte_3
8) Vero che, nel settembre 2018, rinnovava unicamente sino al 31 Pt_1 gennaio 2019 i contratti dei dipendenti, assunti a tempo determinato, Sig.ra
, Sig.ra Sig. e Sig. Parte_4 Parte_5 Parte_6 ; Parte_7 9) Vero che, nel settembre 2018, i dipendenti Sig. e Sig.ra Parte_8
assunti a tempo indeterminato, rassegnavano le proprie Parte_9 dimissioni;
10) Vero che, a fine gennaio 2019, la dipendente Sig.ra Controparte_8 assunta a tempo indeterminato, rassegnava le proprie dimissioni;
11) Vero che, a fronte della progressiva riduzione dei margini di reddittività, i soci nonché amministratori di nel novembre 2018 si Pt_1 determinavano alla messa in liquidazione della società;
12) Vero che nell'anno 2018 registrava una riduzione dei ricavi Pt_1 rispetto all'anno precedente, da Euro 3.888.334,00 ad Euro 3.117.895,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
13) Vero che, sino all'ultimo semestre dell'anno 2018, le registrazioni contabili venivano effettuate da a mezzo di proprio personale Pt_1 interno;
14) Vero che, in previsione della riduzione del personale, poi effettuata dal settembre 2018, già a partire dall'ultimo semestre del 2018 aveva Pt_1 delegato anche la tenuta delle registrazioni contabili allo studio del Commercialista Dott. che sin dal 2013 seguiva la società, Persona_1 così come risulta dal doc. 21 da rammostrarsi al teste;
15) Vero lo studio del Commercialista Dott. che sin dal 2013 Persona_1 seguiva la società, anche con riferimento ai rapporti con i dipendenti di cui elaborava mensilmente i cedolini paga, ha sempre detenuto i libri sociali e le scritture contabili di;
Pt_1
16) Vero che, con mail del 9 novembre 2018, nella persona Pt_1 dell'Amministratore Delegato Sig. segnalava allo studio del CP_2 Commercialista Dott. che l'esercizio sociale si sarebbe Persona_1 chiuso con una perdita di circa Euro 200.000,00, a fronte della previsione di un utile per circa Euro 264.668,03 effettuata dallo studio dello stesso Commercialista, così come risulta dal doc. 8 da rammostrarsi al teste;
17) Vero che, nel novembre 2018, l'organo amministrativo di si Pt_1 attivava per individuare un professionista che, in qualità di Liquidatore, avrebbe potuto seguire la liquidazione della società;
18) Vero che, nel novembre 2018, individuava nella persona dell'Avv. Pt_1 Andrea Galletti il professionista che, in qualità di Liquidatore, avrebbe potuto seguire la liquidazione della società, così come risulta dal doc. 9 da rammostrarsi al teste;
19) Vero che, con comunicazione mail del 23 novembre 2018, inviata al Sig. Amministratore Delegato di , l'Avv. Andrea Galletti CP_2 Pt_1 rifiutava di accettare l'incarico di Liquidatore della società, così come risulta dal doc. 10 da rammostrarsi al teste;
20) Vero che, al termine dell'esercizio 2018, aveva a propria Pt_1 disposizione, presso e Unicredit S.p.A., attività Controparte_9
pagina 7 di 23 finanziarie, costituite da fondi comuni di investimento, oltre ad una liquidità depositata sui conti correnti bancari, per complessivi Euro 369.385,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
21) Vero che, al termine dell'esercizio 2018, aveva crediti nei Pt_1 confronti dei propri clienti per Euro 447.146,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
22) Vero che, al termine dell'esercizio 2018, aveva ridotto i propri Pt_1 debiti da Euro 995.153,00, quali risultanti dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ad Euro 686.757,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
23) Vero che nel corso dell'anno 2018 realizzava un fatturato di Euro Pt_1 3.117.895,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
24) Vero che lo studio del Commercialista Dott. in data 11 Persona_1 gennaio 2019, trasmetteva a due distinte “situazioni contabili”, Pt_1 dalla prima delle quali emergeva che aveva chiuso l'esercizio 2018 Pt_1 con un utile di Euro 125.301,14, mentre dalla seconda con un utile di Euro 141.542,00, così come risulta dal doc. 18 e dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
25) Vero che, in data 14 gennaio 2019, il Sig. rassegnava le Parte_2 proprie dimissioni dal C.d.A. di , così come risulta dal doc. 11 da Pt_1 rammostrarsi al teste;
26) Vero che, in data 17 gennaio 2019, i soci di nominavano il nuovo Pt_1 C.d.A., nel quale il consigliere dimissionario Sig. Parte_2 veniva sostituito con il consigliere Sig. così come risulta CP_1 dal documento doc. 12 da rammostrarsi al teste;
27) Vero che il Sig. era stato presentato nel dicembre 2018 ai CP_1 soci di dal Dott. Commercialista della famiglia Pt_1 Persona_5 della moglie del socio nonché ex Amministratore Sig. Parte_2
28) Vero che, al termine dell'esercizio 2018, il Dott. era stato Persona_5 incaricato da per prestazioni professionali di consulenza relative Pt_1 alla messa in liquidazione della società, così come risulta dal doc. 13 da rammostrarsi al teste;
29) Vero che, con determina del 28 gennaio 2019 dell'Amministratore Delegato di si era dato atto che la perdita Controparte_10 registrata al termine dell'esercizio 2018 veniva a costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 c.c., così come risulta dal doc. 2 da rammostrarsi al teste;
30) Vero che, in data 18 febbraio 2019, i soci di deliberavano la messa Pt_1 in liquidazione della società, nominando quale Liquidatore il Sig.
[...] che, presente in assemblea, accettava la nomina, così come CP_1 risulta dal doc. 3 da rammostrarsi al teste;
31) Vero che, in data 19 febbraio 2019, venivano licenziati da Parte_1
gli ultimi 3 dipendenti rimasti in carico alla società, assunti a
[...] tempo indeterminato, Sig.ra Sig. e Sig. Parte_10 Parte_11 ; Parte_12
32) Vero che il Sig. e il Sig. hanno percepito Parte_11 Parte_12 da , in persona del Sig. le Parte_1 CP_1 rispettive spettanze di fine rapporto, compreso il T.F.R.;
33) Vero che il Dott. nell'esecuzione del proprio incarico Persona_5
pagina 8 di 23 professionale relativo alla messa in liquidazione di , ebbe a gestire Pt_1 personalmente con lo studio del Commercialista Dott. il Persona_1 passaggio delle consegne al Liquidatore Sig. e CP_1 l'espletamento dei vari incombenti;
34) Vero che, dopo la messa in liquidazione di , il passaggio delle Pt_1 consegne e i rapporti tra lo studio del Dott. lo studio del Persona_5 Commercialista Dott. e il Liquidatore Sig. Persona_1 CP_1 venivano seguiti dal socio ed ex Amministratore Delegato Sig.
[...]
così come risulta dai doc. 14, doc. 15 e dai doc. da 20 a 20o da CP_2 rammostrarsi al teste;
35) Vero che, al momento della messa in liquidazione della società, il Sig. ebbe a accompagnare presso e Unicredit CP_2 Controparte_9 S.p.A. il Sig. presentandolo quale Liquidatore della CP_1 società rispettivamente ai Sigg.ri per Parte_13 CP_9
e per Unicredit S.p.A.;
[...] Parte_14
36) Vero che, nell'occasione di cui al capitolo precedente, le predette banche ebbero ad annullare le credenziali di accesso ai conti correnti dei precedenti amministratori Sigg.ri e RC ER;
CP_2
37) Vero che, a mezzo di comunicazione mail del 29 marzo 2019, prodotta quale doc. 14 e doc. 20 da rammostrarsi al teste, il Liquidatore di Pt_1 Sig. trasmetteva al Dott. la documentazione CP_1 Persona_1 contabile in suo possesso che gli era stata richiesta, indicata nell'allegato dei medesimi doc. 14 e doc. 20 da rammostrarsi al teste e prodotta agli atti quali docc. da 20a a 20o pure da rammostrarsi al teste;
38) Vero che, con comunicazione mail del 3 aprile 2019, il Dott.
[...] confermava al Liquidatore Sig. la ricezione della Per_1 CP_1 documentazione di cui al precedente capitolo e richiedeva al medesimo il prospetto riepilogativo IVA annuale, così come risulta dal doc. 15 da rammostrarsi al teste;
39) Vero che, a mezzo di comunicazione mail del 4 aprile 2019, il Liquidatore Sig. trasmetteva al Dott. la CP_1 Persona_1 documentazione, di cui al precedente capitolo, che era stata dal medesimo Dott. richiesta, così come risulta dal doc. 15 da Persona_1 rammostrarsi al teste;
40) Vero che lo studio del Commercialista Dott. ebbe ad Persona_1 elaborare e ad inviare, in data 5 giugno 2019, al Liquidatore Sig.
[...] il bilancio di relativo all'esercizio 2018, così come CP_1 Pt_1 risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
Si indicano quali testi su tutti i capitoli di prova i seguenti nominativi:
- Dott. con Studio in C.so Italia n. 50 – 20122 Milano;
Persona_1
- Dott. con Studio in C.so Italia n. 50 – 20122 Milano;
Testimone_1
- Sig. , Via Molise n. 19 – 20080 AN (MI); Parte_7
- Sig. Via Lazzaro Papi n. 12 – 20135 Milano;
Parte_11
- Sig.ra Via Fauchè n. 37 – 20137 Milano;
CP_8 CP_8
- Sig. , Via Illirico n. 1 – 20133 Milano;
Parte_12 Si indica quale teste sui capitoli 18 e 19:
- Avv. Andrea Galletti, con Studio in C.so Italia n. 50 – 20122 Milano;
Si indicano quali testi sui capitoli 20, 35 e 36 i seguenti nominativi:
- Sig. , c/o , C.so di Porta Romana n. 68 – Parte_13 CP_9
pagina 9 di 23 20122 Milano;
- Sig. , c/o Unicredit S.p.A., Filiale di Via Rembrandt n. Parte_14 2 – 20148 Milano. B) Al fine di accertare le consistenze bancarie di al momento della messa Pt_1 in liquidazione nonché quali crediti della società siano stati incassati dal Liquidatore dopo la messa in liquidazione della medesima e quali debiti siano stati pagati, si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di ordinare a sede Controparte_9 di C.so di Porta Romana n. 68 - Milano e Unicredit S.p.A., Filiale di Via Rembrandt n. 2 – Milano, la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi ai conti correnti e posizioni titoli aperti presso di loro da nel periodo Parte_1 dal 1 gennaio 2019 al 21 febbraio 2020. C) Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova che il Controparte_3
ha articolato con propria memoria ex art. 183 VI comma n.
[...] 2 c.p.c., per i motivi esposti con memoria depositata nell'interesse del Sig. RC ER ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. D) Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova formulati dal
[...]
, si chiede di essere ammessi alla relativa prova Controparte_3 contraria diretta, con i medesimi testi che il comparente ha dianzi indicato su tutti i capitoli di prova. E) Ci si oppone, poi, all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dal
, che risulta esplorativa in quanto non Controparte_3 supportata da alcun elemento probatorio e, in ogni caso, priva dei necessari requisiti normativi.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL SIG. CP_2 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e di legge e con ogni miglior formula, così provvedere:
In via pregiudiziale, accertare la mancanza delle condizioni dell'azione e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione del ex art. 164, co. 4, c.p.c.; Parte_1
In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dal nei confronti del Sig. non sussistendone i presupposti, in quanto il Sig. Parte_1 CP_2 [...] non è imputato nel procedimento penale richiamato dal;
CP_2 Parte_1
Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del liquidatore Sig. al Persona_3 quale è comune la causa, ai fini di accertare la sua responsabilità per i fatti denunciati dal Parte_1 nonché per accertare la graduazione delle colpe per i motivi esposti in narrativa, disponendo ai sensi sua citazione nel rispetto dei termini minimi a comparire, onde sentirlo condannare, in caso di accoglimento della pretesa attorea, al risarcimento dei danni in via concorrente con il Sig.
[...]
CP_1
Sempre in via preliminare, laddove ritenuto necessario, differire l'udienza allo scopo di consentire la citazione dei convenuti in regresso, nel rispetto dei termini minimi a comparire;
Nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande del , in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto, assolvendo il Sig. con ogni miglior formula;
CP_2
Nel merito, in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dal condannare in via esclusiva al risarcimento dei danni il Sig. Controparte_3 e il terzo chiamato Sig. CP_1 Persona_3
In via di ulteriore subordine, accertare la graduazione delle colpe dei convenuti e del terzo chiamato anche in vista dell'esercizio del diritto di regresso;
pagina 10 di 23 In caso di condanna che coinvolga il Sig. riconoscere il diritto di regresso di CP_2 questi verso gli altri coobbligati, corrispondente ai limiti della accertata quota di responsabilità a lui attribuita;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria: Si chiede, in via istruttoria, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che è stato dipendente di sino al 31 gennaio 2019 con mansione di impegnato CP_11 amministrativo/contabile;
2. Vero che tutta la documentazione relativa alla società era disponibile in formato CP_11 cartaceo presso gli uffici della società siti da ultimo presso in Milano, Via Arcivescovo CP_4 Calabiana 6;
3. Vero che in data 11 luglio 2019, il Dott. ha richiesto il suo aiuto e quello del CP_1
Dott. per sgomberare gli uffici di e consegnare a degli incaricati della CP_2 CP_4
Gold Immobiliare S.r.l. tutta la documentazione ivi conservata;
4. Vero che nello svolgimento delle sue mansioni ha collaborato a stretto contatto con lo Studio del Dott. e in particolare con il Dott. che curavano per conto della società le Per_1 Testimone_1 attività di cui ai due contratti sub doc. 20 che si rammostrano al teste;
1. Vero che i predetti Dott. e Dott. ricevevano dal sottoscritto e da altri ausiliari Per_1 Tes_1 di regolarmente la documentazione contabile/amministrativa per lo svolgimento delle predette CP_11 finalità;
2. Vero che sin dal luglio 2013 lo studio del Dott e del Dott. ha prestato in Per_1 Tes_1 outsourcing attività di consulenza fiscale e amministrativa per la tra cui attività di CP_11 assistenza alla redazione della contabilità della società, come da mandato professionale sub doc. 20 che si rammostra al teste;
3. Vero che nello svolgimento delle attività di consulenza fiscale e amministrativa per la CP_11 ha operato, sin dall'1 luglio 2013, quale primo referente della società;
[...]
4. Vero che sin dall'1 luglio 2013 lo Studio del Dott. ha sempre detenuto i libri sociali Per_1 obbligatori e le scritture contabili di CP_11
5. Vero che a novembre 2018 è stato rappresentato alla società che la nello stesso anno CP_11 avrebbe registrato un utile di Euro 264.668,03 come da bilancio di verifica dell'8 novembre 2018 sub doc. 4 che si rammostra al teste;
6. Vero che, al termine dell'esercizio 2018, la società disponeva, presso le banche CP_9
e Unicredit S.p.A., di un portfolio titoli con investimenti in fondi comuni di investimento per
[...] complessivi Euro 348.837,00, come da doc. 11 che si rammostra al teste;
7. Vero che successivamente alla messa in liquidazione della società, il Sig. CP_2 accompagnò presso la banca Unicredit S.p.A. il Sig. presentandolo quale liquidatore CP_1 della società;
8. Vero che successivamente alla messa in liquidazione della società, il Sig. presentò CP_2
a il Sig. quale liquidatore della società; Controparte_9 CP_1
9. Vero che, al termine dell'esercizio 2018, la società aveva crediti nei confronti dei clienti per Euro 447.146,00 esigibili entro l'esercizio successivo e ulteriori crediti per Euro 32.638,00 esigibili oltre l'esercizio successivo, come da doc. 11 che si rammostra al teste;
10. Vero che, al termine dell'esercizio 2018, la società aveva disponibilità liquide per Euro 20.548,00, come da doc. 11 che si rammostra al teste;
11. Vero che, al termine dell'esercizio 2018, la società aveva ridotto i propri debiti da Euro 995.153,00 ad Euro 686.757,00, come da doc. 11 che si rammostra al teste. Sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, da 13 a 15 si indica quale teste il Sig. , Via Molise n. 19 – Parte_7 20080 AN (MI). pagina 11 di 23 Sui capitoli da 6 a 10 e da 13 a 15 si indica quale teste il Dott. con Studio Milano, C.so Testimone_1 Italia n. 50. Sul capitolo 11 si indica quale teste il Sig. , c/o Unicredit S.p.A., Filiale di Parte_14 Via Rembrandt n. 2 – 20148 Milano;
Sul capitolo 12 si indica quale teste il Sig. , c/o , Filiale di C.so di Parte_13 CP_9 Porta Romana n. 68 – 20122 Milano. Si chiede altresì, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare alla banca Filiale di C.so di Controparte_9 Porta Romana n. 68 – 20122 Milano e alla banca Unicredit S.p.A., Filiale di Via Rembrandt n. 2 – 20148 Milano, l'esibizione in giudizio degli estratti conto al 31 dicembre 2018 relativi ai conti correnti e posizioni titoli aperti presso di loro da nonché degli estratti conto trimestrali dall'1 Parte_1 gennaio 2019 alla data odierna, al fine di (i) accertare le consistenze bancarie di al 31 CP_11 dicembre 2018, nonché al momento della liquidazione e nel corso della procedura fallimentare;
(ii) accertare quali crediti sono stati incassati a seguito della messa in liquidazione della società e nel corso della procedura fallimentare e (iii) quali debiti sono stati pagati dai liquidatori e CP_1 Per_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il fallimento di in liquidazione, giusta autorizzazione del GD in data 25.11.2021 (doc.7), ha Parte_1 convenuto in giudizio RC ER, e CP_1 CP_2 Controparte_12 deducendone la responsabilità risarcitoria ex art 146 l.f. per i danni subiti dalla società e dalla massa dei creditori conseguenti all'inadempimento alle obbligazioni connesse alla carica di amministratori e, quanto a anche di liquidatore della RL. CP_1
La società, operante nel settore del marketing, era stata
-costituita nel 1988 e partecipata da ER, e CP_2 Pt_2
-amministrata dal 29 giugno 2018 al 17 gennaio 2019 da RC ER (Presidente), CP_2 CP_13
e (tutti consiglieri),
[...] Controparte_12
dal 17 gennaio 2019 al 18 febbraio 2019 da ER (Presidente), e CP_2 CP_1
(Consiglieri);
-posta in liquidazione il 18 febbraio 2019 con nomina del liquidatore rimasto in carica fino al CP_1
29 maggio 2019 quando era stato sostituito dal sig cittadino congolese e risultato Persona_3 irreperibile alla curatela;
-dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 145/2020 del 20 febbraio 2020.
Il fallimento ha osservato che dalla relazione ex art 33 l.f. del curatore si evince che la società aveva perso il capitale sociale alla chiusura dell'esercizio 2018 e ha contestato ai convenuti:
- l'irregolare tenuta della contabilità sociale, gestita interamente dagli uffici della società, omessa consegna alla curatela in violazione dell'art 2487 bis c.c.;
- dal 2017 la prosecuzione dell'attività di impresa in presenza di una situazione di crisi e di perdite generate dall'attività caratteristica e nel 2018 in una situazione di perdita del capitale sociale omettendo pagina 12 di 23 di adottare misure adeguate al superamento al risanamento o di porre in liquidazione la società, condotta da cui è conseguito l'incremento delle perdite e l'aggravamento del dissesto;
- l'indebita percezione di compensi da parte del consiglio di amministrazione per euro 331.850 (di cui euro 61.852,00 per contributi sui compensi) nel 2018, esercizio chiuso in perdita di euro 223.767,00, fatto denunciato come integrante il reato di bancarotta preferenziale;
-l'effettuazione da parte di quale liquidatore di pagamenti indebiti per complessivi euro CP_1
262.403,00, privi di giustificazione nei documenti societari, a favore di soggetti che non risulta abbiano avuto rapporti con il tutto tra aprile e gennaio 20201 Parte_1
- condotta di concorrenza sleale da parte del socio per aver costituito sul finire dell'anno 2018 Pt_2 la società IL LL RL avente lo stesso oggetto sociale della sviando alcuni clienti Parte_1 della e da parte di ER e per aver collaborato con la IL LL. Pt_1 CP_2
Il danno oggetto della domanda risarcitoria è stato quantificato: 1
pagina 13 di 23 ➢ in euro 411.913,32 pari al valore del passivo fallimentare quale conseguenza della prosecuzione della attività di impresa in presenza di una causa di scioglimento,
➢ in euro 331.850,00 quale conseguenza dei pagamenti dei compensi agli amministratori della società,
➢ in euro 279.102,55 per i pagamenti sine causa effettuati da CP_1
Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti di tutti i convenuti: RC ER si è costituito tempestivamente il 12.2.2021 per la prima udienza del 10.1.2023, si è Controparte_12 costituito tardivamente il 9.1.2023 per la prima udienza del 10.1.2023; si è costituito CP_2 tempestivamente il 14.6.2023 per l'udienza del 4.7.2023 per la quale è stato citato (notificazione in rinnovazione della citazione) e ha proposto domanda trasversale verso di cui ha chiesto il CP_1 riconoscimento della esclusiva responsabilità; in subordine ha proposto azione di regresso (anticipata) verso tutti gli altri convenuti;
si è costituito tardivamente il 12.11.2023, già scaduti i CP_1 termini ex art 183 co 6 cpc concessi all'udienza del 4.7.2023.
E' stata rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo avanzata dal convenuto CP_14
CP_2
Con ordinanza 15.11.2023 il GI ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza originariamente fissata per la precisazione delle conclusioni la difesa del fallimento attore ha rappresentato di essersi costituita parte civile nel procedimento penale pendente a carico di CP_1 per i medesimi fatti oggetto di azione civile e di aver depositato dichiarazione di rinuncia agli atti ex art
306 cpc nei confronti di e ER, accettata solo I convenuti ER e Pt_2 CP_2 Pt_2 CP_2 tramite i loro difensori hanno dichiarato di non accettare la dichiarazione di rinuncia ex art 306 cpc essendo interessati anche alla rinuncia all'azione, non resa dalla procedura. Alla luce di ciò il GI ha (i) ex art 75 cpp dichiarato estinto il rapporto processuale tra il fallimento e che è rimasto CP_1 presente nel processo per difendersi rispetto all'azione proposta da e (ii) CP_2
estinto ex art 306 cpc per intervenuto accordo il rapporto processuale tra il fallimento e Pt_2
La dichiarazione di rinuncia agli atti resa dal fallimento verso gli altri convenuti è stata depositata nel fascicolo dalla difesa del fallimento. La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza dell'8 aprile 2025.
***
Sulla sospensione del processo
Non esiste un rapporto di pregiudizialità tra la presente causa e il processo penale RG RGNR 41755/22 nei confronti di imputato del reato di cui agli artt 216 e 233 L.F. posto che il fallimento CP_1 pagina 14 di 23 ha trasferito l'azione civile in sede penale e il rapporto processuale tra fallimento attore e convenuto
è stato estinto ex art 75 c.p.p. CP_1
Il procedimento verso e ER è stato archiviato dal GIP come da richiesta del PM (doc. 23 CP_2
ER).
Sulla dichiarazione di rinuncia agli atti resa dal fallimento
Il fallimento ha reso dichiarazione di rinuncia agli atti che è stata accettata solo dal convenuto Pt_2
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo ex art.306 cod. proc. civ. l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
I convenuti e ER hanno dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti resa dal fallimento CP_2 esponendo di avere interesse anche alla rinuncia all'azione, non resa dalla curatela del fallimento.
Sussiste interesse all'accettazione della dichiarazione di rinuncia agli atti quando la condotta processuale della parte è volta ad ottenere un provvedimento finale con effetti più favorevoli di quelli discendenti dall'estinzione del processo.
Tale interesse ad una definizione di merito sul titolo deve ritenersi sussista per entrambi i convenuti e ER che hanno contestato le responsabilità loro addebitate dalla curatela del fallimento;
le CP_2 conclusioni processuali della difesa di che ha eccepito la nullità della citazione non portano ad CP_2 una diversa valutazione considerando che l'eventuale accoglimento dell'eccezione non porterebbe ad una sentenza processuale ma solo ad un rinnovo dell'atto viziato.
Invece, entrambi i convenuti hanno esplicitato, con la richiesta, non accordata dal fallimento, di estendere la rinuncia anche all'azione, la ragione per cui non hanno inteso accettare la sola rinuncia agli atti ovvero l'interesse specifico dei convenuti ad una decisione sul titolo dedotto in giudizio dal fallimento.
Consegue che per configurare in questo contesto la fattispecie estintiva sarebbe stata necessaria l'accettazione dei convenuti alla dichiarazione di rinuncia agli atti resa dal fallimento, in difetto della quale non può pronunciarsi l'estinzione del processo ex art 306 cpc.
Sull'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla difesa di CP_2
Il convenuto ha eccepito la nullità della citazione ex art 164 co 4 cpc per “ totale assenza di argomenti
e allegazioni, tanto in punto di diritto quando di fatto, nonché di evidenze probatorie a sostegno delle generiche e lacunose tesi attoree”.
Sussiste la nullità della citazione per vizio della editio actionis quando le lacune della citazione sono tali, per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o per mancanza assoluta dei pagina 15 di 23 fatti che definiscono la causa petendi, da compromettere al convenuto il diritto di difesa, al giudice il potere/dovere di emettere una pronuncia di merito, nel rispetto del principio di cui all'art 112 cpc.
L'atto di citazione che ha introdotto la presente causa non presenta lacune così vaste e con tali caratteristiche perché
-il petitum è specificato sia con riferimento al tipo di pronuncia richiesta, sia al bene della vita domandato,
-i fatti che concorrono a dare corpo alla causa petendi sono esposti nel loro termini essenziali con riferimento alle condotte dei singoli convenuti, mentre eventuali non corrette ricostruzioni giuridiche o una non limpida descrizione del nesso di causalità tra condotta e pregiudizio non danno luogo a nullità della citazione riguardando piuttosto la fondatezza della domanda.
L'eccezione di nullità della citazione è infondata.
e ER sono stati convenuti in giudizio per rispondere innanzitutto dei danni conseguenti a CP_2 condotte inadempienti ai loro doveri di amministratori della RL e per attività dannosa (di seguito presa in esame) in concorso con il liquidatore Il fallimento riferisce che e ER, soci della CP_1 CP_2
Pa
sono stati componenti del consiglio di amministrazione, ER quale Presidente, quale CP_2 consigliere dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019; entrato nel Cda il 17 gennaio 2019 è CP_1 stato liquidatore dal 18 febbraio 2019 al fallimento del 20 febbraio 2020; poiché però in citazione si contesta di non aver posto in liquidazione la società nel 2017 giova rilevare, come risulta dalla visura camerale in atti, che ER e avevano fatto parte del consiglio di amministrazione anche dal CP_2
24.6.2016.
In citazione gli inadempimenti e i fatti illeciti contestati che definiscono la causa petendi sono i seguenti:
1.mancata consegna della documentazione contabile e irregolare tenuta della contabilità,
2.perdita del capitale e aggravamento del dissesto,
3.concorrenza sleale per aver il socio costituito la IL LL RL nel 2018 avente lo Pt_2 stesso oggetto sociale della che poi ha acquisito alcuni clienti della;
ER e Parte_1 Pt_1 Per_6 per aver collaborato con la IL LL RL nel 2018/2019,
4.la responsabilità verso pagamenti privi di causa e altre operazioni sospette poste in essere CP_1 da quale liquidatore. CP_1
In citazione i pagamenti indebiti disposti durante la liquidazione con danno al patrimonio sociale ed ai debitori sono allegati a definizione della causa petendi dell'azione
contro
Nella memoria n. 1 CP_1 la difesa del fallimento ha allegato una responsabilità anche dei soci ER e per non CP_2 Pt_2 aver vigilato sull'operato del liquidatore e non aver agito nei suoi confronti a tutela della società; si pagina 16 di 23 legge infatti a pagina 10 della memoria ex art 183 co 6 n. 1 cpc “Il diritto all'azione di responsabilità dunque, non viene riconosciuta solo alla società in quanto tale, ma anche direttamente ad ogni singolo socio, che, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, potrà altresì richiedere il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori ai sensi dell'art.2476, comma 3, c.c.. Ne consegue che ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta, potrà agire in giudizio in veste di sostituto processuale in nome e per conto della società per ottenere la condanna degli amministratori a risarcire il danno cagionato al patrimonio sociale in conseguenza dei loro atti di mala gestio. Alcuna azione in tale senso, nel caso in esame, è stata posta in essere dagli odierni convenuti! Pertanto, il Sig. ER, così come il Sig. ed il Sig. si sono resi responsabili CP_2 Pt_2 per l'omissione dell'obbligo su di essi gravanti relativo all'omesso controllo e contrasto dell'indebita prosecuzione dell'attività sociale.” Ebbene, con questa allegazione la difesa della curatela ha introdotto oltre i termini delle preclusioni assertive una nuova domanda verso i convenuti ER, e CP_2
mutatio libelli tardiva e inammissibile che non può essere presa in considerazione nel merito. Pt_2
Così come non si prenderanno in considerazione le contestazioni nuove contenute in comparsa conclusionale quale
-quella della percezione da parte degli amministratori di compensi indebiti perché non deliberati dall'assemblea dei soci (mentre in citazione si è contestato agli amministratori di aver incassato nel
2018 i compensi per la carica rivestita pur versando la società in una situazione di crisi, fattispecie configurabile il reato di bancarotta preferenziale),
-e quella relativa al fatto che, secondo quanto riferito in sede penale dal testimone , la società si Per_1 trovava in bonis nel 2018 e furono gli amministratori e a determinarsi a porre in CP_2 CP_1 liquidazione la società iniziando ad emettere note di credito non giustificate (pag 10 conclusionale)
(mentre in citazione si è sostenuto che la società si trovava in crisi fin dal 2016 e 2017 ed agli amministratori si è contestato di essere intervenuti tardivamente nel porre in liquidazione la società).
L'azione civile contenuta in citazione contro è stata trasferita in sede penale, consegue che la CP_1 contestazione sub 4 non verrà presa in considerazione in questa sentenza perché non ricompresa nella causa petendi delle azioni tempestivamente promosse nei confronti di e ER, gli unici CP_2 amministratori convenuti rimasti in causa.
Infine, si conferma la decisione del GI in data 15 novembre 2023 sulle prove2, la causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti e autorizzati dal GI fino a che la causa non è stata rimessa in decisine dinanzi al Collegio (ultima udienza di p.c. del 8.4.2025). 2 Ordinanza 15.11.2023:” Non ammette le prove orali dedotte dal fallimento attore e dal convenuto ER perché irrilevanti considerando la documentazione in atti, non ammette l'ordine ex art 210 cpc perché pure irrilevante” pagina 17 di 23 Irregolare tenuta della contabilità sociale ed omessa consegna alla curatela
Agli amministratori e ER la curatela ha contestato l'irregolare tenuta della contabilità e la CP_2 mancata consegna della stessa al liquidatore CP_1
La tenuta delle scritture contabili è uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società e il mancato rinvenimento di tali scritture da parte del curatore del fallimento giustifica l'allegazione dell'inadempimento di quel dovere da parte dell'amministratore (o liquidatore) convenuto nell'azione di responsabilità. La Corte di legittimità ha da tempo avvertito (Cass SU 9100/2015) che “… in coerenza con i principi generali sopra richiamati, occorre domandarsi se e quale pregiudizio sia potenzialmente ricollegabile a tale specifica violazione, in termini di danno emergente o di lucro cessante a carico del patrimonio sociale.
La circostanza che il mancato rinvenimento delle scritture contabili (ma lo stesso potrebbe dirsi per la loro irregolare tenuta) non consenta al curatore del fallimento di ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto all'insolvenza dell'impresa può esser forse addotta, essa stessa, come una causa di danno, almeno nella misura in cui ciò comporti un maggiore onere nell'espletamento dei compiti del curatore ed, eventualmente, un aggravio dei costi della procedura destinato ad incidere negativamente sull'attivo disponibile. Nè può in assoluto escludersi l'eventualità di altri effetti dannosi ricollegabili alla mancanza di dette scritture;
ma neppure in questo caso appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente. La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina;
ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità.”, né dalla mancata consegna della contabilità al curatore.
Il fallimento in citazione non ha specificato il pregiudizio che sarebbe derivato direttamente, in danno della società o dei creditori sociali, dall'irregolare tenuta della contabilità e dall'omessa consegna al curatore: ne deriva la non configurabilità in capo ai convenuti di una fattispecie di responsabilità risarcitoria, di cui il danno è elemento costitutivo.
A ciò si aggiunga che dagli allegati (doc. 17 attore) della relazione ex art 33 risulta una ricevuta di consegna in data 10.6.2019 da al nuovo liquidatore della sig CP_1 CP_15 Persona_3 della documentazione contabile dal 2015 al 2019; nel dibattimento penale ha dichiarato che CP_1 la suddetta ricevuta era stata preconfezionata dai soci, ma ha anche riferito che la documentazione della era stata depositata nei locali di una sua società, la Belle Epque, fatto che presuppone e Pt_1 dimostra che egli come liquidatore ne ha avuto la disponibilità e quindi che la documentazione gli era pagina 18 di 23 stata messa a disposizione (doc. 20 fallimento pag 34 -35); idocc 14 e 15 di ER confermano ulteriormente la disponibilità della contabilità da parte di CP_1
L'addebito di responsabilità risarcitoria relativo all'omessa tenuta e consegna delle scritture contabili è infondato e va rigettato.
Perdita del capitale sociale e aggravamento del dissesto
Il fallimento lamenta la tardiva, solo a febbraio 2019, messa in liquidazione della società sostenendo che dai bilanci degli esercizi precedenti emergeva, quantomeno dall'esercizio 2017, una situazione di crisi che avrebbe dovuto suggerire o una ricapitalizzazione da parte dei soci o una immediata messa in liquidazione. Di questa situazione, si sostiene, era consapevole l'amministratore essendo ciò CP_2 dimostrato da una comunicazione inoltrata dal medesimo al commercialista e consulente della CP_2 società, dott. (doc. 3 pag 11) e da quanto dichiarato da al curatore il 18 giugno 2020 Per_7 CP_2
(doc. 3 pag 11). La mala gestio sarebbe consistita, secondo la curatela, nella prosecuzione dell'attività di impresa con aggravamento del dissesto per l'accumulo di ulteriori perdite a causa delle quali nel
2019 non si è potuto fare altro che porre la società in liquidazione (cui è seguito il fallimento a febbraio 2020). Il danno è stato quantificato in euro 411.913,32 pari al passivo fallimentare cui va aggiunta la somma di euro 311.850,00 corrispondente al valore del compenso incassato dagli amministratori nel 2018 costo che sarebbe stato evitato se la società fosse stata posta in liquidazione.
Con riferimento a questo aspetto la difesa del fallimento ha richiamato giurisprudenza di legittimità per cui “ la percezione dei compensi dall'impresa che versa in stato di conclamato dissesto, seppur congrui al lavoro prestato, non vale ad escludere il reato di bancarotta preferenziale, ponendosi in violazione della par condicio creditorum” (Cass n.27031/2020) .
Il fallimento imputa, dunque, agli amministratori di aver proseguito l'attività caratteristica della società quando si trovava nel 2016 e 2017 già in crisi alla quale avrebbero dovuto far fronte o con una capitalizzazione o con l'immediata messa in liquidazione.
Le allegazioni del fallimento non trovano riscontro nei documenti contabili in atti.
L'esame dei bilanci della società del 2016 e 2017 portano ad escludere che la società già nel 2017 si trovasse in una situazione di crisi tale da giustificare la sua messa in liquidazione. Infatti, l'esercizio
2017 è stato il primo esercizio chiuso con una perdita di euro 34.488 che non aveva però intaccato il 3 “Ti ricordo la situazione: L'azienda non è mia ma di vari soci e tutti, in più di una occasione, in più anni ed in tua presenza, hanno dichiarato di non avere disponibilità finanziarie personali per coprire eventuali perdite. E' stato detto a novembre 2016, a novembre 2017 e a novembre 2018. Se avessimo iniziato prima il processo di liquidazione questi problemi non ci sarebbero stati. Ma ascoltando i tuoi consigli abbiamo posticipato il processo di due anni erodendo le riserve finanziarie della società” pagina 19 di 23 patrimonio netto registrato positivamente in euro 132.077, l'esercizio 2016 aveva chiuso, invece, in una situazione di sostanziale parità con un utile di soli euro 632,00, il patrimonio netto positivo di euro
166.565 e un indebitamento inferiore ai valori del precedente esercizio. Dunque, con l'esercizio 2017 iniziavano a manifestarsi in modo netto i segnali di una mancanza di redditività dell'impresa e di una situazione che, se si fosse protratta inalterata, avrebbe portato alla perdita della continuità aziendale, quindi effettivamente una situazione che richiedeva attenzione da parte degli amministratori ma non un immediato e necessario intervento di messa in liquidazione della società. Non può dirsi, per quello che emerge dai bilanci 2016 e 2017 rispetto ai quali la curatela non ha proposto rettifiche, che la società avesse già perso il presupposto della continuità.
In questa situazione gli amministratori, approvato il bilancio 2017 il 30 aprile 2018, non si trovavano né con una riduzione del capitale sociale rilevante, né in una situazione prospettica che non consentisse loro di poter far fronte in via ordinaria all'indebitamento corrente, sebbene si prospettasse un andamento dell'attività non in utile. Risulta comunque la presa in considerazione della situazione finanziaria della società da parte dei soci e amministratori i quali nell'esercizio 2017 e 2018 hanno ridotto i costi di produzione e anche l'indebitamento (dati da bilancio riportati nella rel 33). Come risulta dalla nota integrativa al bilancio 2017 nel mese di settembre trasferiva la sua sede presso CP_11 lo spazio di coworking con riduzione dei costi di locazione da euro 125.174 a euro CP_4
70.100,00 (doc. 19 ER), nel 2018 il compenso degli amministratori veniva ridotto (sempre doc 19
ER), progressivamente dal 2016 al 2018 diminuiva il costo dei lavoratori subordinati;
come risulta dai documenti richiamati dalla stessa curatela gli amministratori si rivolgevano al commercialista e consulente della il dott. il quale proponeva a giugno 2018 una sua consulenza Parte_1 Per_1 finalizzata alla riorganizzazione di volta all' “innalzamento della qualità dei servizi e CP_11 dell'azione amministrativa, una maggiore efficienza e una migliore produttività” (doc. 1 e CP_2 successivamente un progetto di scissione (doc. 3 . Il consulente predisponeva una situazione CP_2 patrimoniale ed economica al 30.9.2018 che evidenziava un utile di euro 264.000.
Quindi, per quello che risulta dai dati contabili in atti, la società non si trovava in una situazione che imponeva agli amministratori, fino alla fine dell'esercizio 2018, di aprile la liquidazione o di adottare misure volte a recuperare una continuità aziendale già persa. E' solo con il bilancio 2018 che le perdite di euro 223.767, contrariamente alla situazione predisposta a settembre 2018, erodevano il patrimonio portandolo al valore negativo di euro 91.691. Tempestivamente il 28 gennaio 2019 l'amministratore delegato constatava lo stato di scioglimento ex art 2484 n. 4) c.c. e convocava l'assemblea del CP_2
18 febbraio 2019 che nominava il liquidatore della società.
pagina 20 di 23 Lo sviluppo dei fatti esclude l'addebito di inattività dell'organo gestorio dinanzi ad una situazione di mancanza del presupposto della continuità non provata, nessun ritardo vi è stato nell'accertamento della causa di scioglimento e nell'apertura della liquidazione e di fronte a segnali di crisi nel 2017 gli amministratori intervenivano contraendo i costi, misura che non è riuscita a risolvere il problema della redditività della società. L'esame del bilancio 2018 porta a constatare una riduzione dell'indebitamento nel 2018 (debiti per euro 666.757 a fine esercizio) rispetto all'esercizio precedente (di euro 999.153).
Ma anche se si volesse ritenere un ritardo da parte dell'organo gestorio sull'adozione di misure atte a risolvere al suo sorgere i segnali di crisi aziendale, va esclusa la colpa posto che gli amministratori avevano ricevuto dal loro consulente indicazioni di attendere prima di decidere se iniziare un procedimento di liquidazione, evidentemente avendo il professionista valutata come non di sistema la crisi di redditività dell'azienda, ciò emerge anche dalla deposizione del teste dott in sede Per_1 dibattimentale.
Pagamento dei compensi amministratori nel 2018
La contestazione relativa al pagamento dei compensi degli amministratori nel 2018 per euro
269.998,00 oltre ad euro 61.852 per contributi versati potrebbe avere rilevanza come pagamento preferenziale eseguito in lesione della par condicio creditorum, ma mancano elementi che consentano di affermare che alla data della percezione dei compensi gli amministratori avrebbero dovuto avere la consapevolezza che l'attivo della società sarebbe stato insufficiente a far fronte ai crediti privilegiati, tanto più che (i) dallo schema riassuntivo del passivo fallimentare riportato nella relazione ex art 33
L.F. risultano creditori privilegiati per 116.000 euro di cui però non si conosce l'insorgenza (il fallimento è del 2020 e durante l'anno 2019 in cui la società era in liquidazione possono essere sorti debiti privilegiati per professionisti o tributi) e (ii) dai bilanci 2017 e 2018 risulta che la società aveva un deposito sul c/c di circa euro 20.000 (doc. 7 ER) e attività finanziarie del valore, a fine 2018, di euro 348.000 costituite da fondi comuni di investimento che negli anni si erano ridotte per far fronte a spese correnti, ma ancora sufficienti per far fronte all'indebitamento privilegiato (ultime retribuzioni,
TFR e debiti tributari contenuti); la corrispondenza intercorsa a gennaio 2019 tra e il CP_2 commercialista dimostra la ferma intenzione dell'organo gestorio di non dar corso al Per_1 pagamento dei fornitori prima di aver pagato il TFR dei lavoratori, utilizzando la riserva dei fondi di investimento (pag 21 del doc. 17 del fallimento); (iii) dalla stessa relazione ex art 33 l.f. emerge che gran parte dei pagamenti a creditori chirografari in danno dei privilegiati sono stati fatti durante la liquidazione, quindi è stato probabilmente in quella fase che si è proceduto a pagare senza rispettare l'ordine dei privilegi.
pagina 21 di 23 A ciò si aggiunga che il fallimento, non avendo prodotto lo stato passivo esecutivo, non avendo dato indicazioni specifiche sull'attivo a disposizione della distribuzione, non ha offerto elementi sufficienti a dimostrare e quantificare il danno da pagamento preferenziale.
La domanda risarcitoria va rigettata.
Concorrenza sleale posta in essere da ER e per aver collaborato con la IL LL RL CP_2 costituita dal socio di new co avente lo stesso oggetto sociale della Controparte_16 Parte_1
La difesa della procedura non ha indicato alcun danno conseguenza della condotta di collaborazione dei soci ER e con la e già per questa ragione la domanda è infondata;
ma può CP_2 Parte_15 svolgersi un'altra assorbente considerazione: la IL LL RL era stata costituita sul finire del
2018 quando i soci della avevano già deciso di porla in liquidazione e stavano cercando un Parte_1 professionista che accettasse la carica di liquidatore, l'attività di impresa stava esaurendosi per cessare con la liquidazione;
la società aveva perso il capitale sociale entrando in stato di scioglimento, lo scioglimento non era stato causato dalla costituzione della new co e comunque ciò non è allegato dalla difesa del fallimento;
in questo contesto non può individuarsi alcuna attività di concorrenza sleale della
EW LL RL in danno di perché il requisito della concorrenzialità sussiste tra due Controparte_17 imprese operanti nel medesimo mercato o potenzialmente operanti, la concorrenza sleale si configura tra imprese in continuità e attive, se un'impresa ha cessato definitivamente l'attività viene meno la situazione di concorrenza.
La domanda va rigettata.
Conclusivamente per le considerazioni che precedono la domanda del fallimento di verso Parte_1
ER e è infondata e va rigettata. CP_2
Restano assorbite le domande subordinate proposte da contro CP_2 CP_1
Sulle spese processuali
Il fallimento è soccombente verso ER e ed è condannato alla rifusione delle spese liquidate CP_2 nei valori medi, secondo il DM 55/2014 e successive modifiche, considerando il valore della causa, come da petitum indicato nella n. 1 (393.000 euro), il pregio delle difese e dell'attività difensiva effettivamente svolta, in euro 17.252 per compensi (valori medi per ogni fase e minimi per la fase istruttoria), oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
Il convenuto è rimasto in causa, dopo l'estinzione del rapporto processuale con il fallimento CP_1 ex art 75 cpp, solo per difendersi dalle domande subordinate svolte nei suoi confronti da il CP_2 quale, rifiutando di accettare la dichiarazione ex art 306 cpc del fallimento, ha dato causa alla prosecuzione del processo anche verso a cui, in applicazione del principio di causalità, deve CP_1 rifondere le spese processuali. pagina 22 di 23 Invece, le spese di difesa tra e per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria sono CP_2 CP_1 compensate in considerazione del fatto che l'attività difensiva di (per altro costituito CP_1 tardivamente) in questa prima fase del processo non si è distinta da quella svolta verso il fallimento;
per la fase decisoria, invece, le spese difensive di sono poste a carico di e liquidate per CP_1 CP_2 compensi in euro 6.160,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
è difeso con patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 13 luglio 2023 del Consiglio CP_1 dell'Ordine degli Avvocati di Milano (All 1) sicché il pagamento va eseguito a favore dello Stato ex art
133 DPR 115/2002.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale sulle domande proposte dal Controparte_3
contro
RC ER e e sulla domanda di contro
[...] CP_2 CP_2 [...] così definitivamente provvede ogni altra istanza ed eccezione assorbita o disattesa CP_1
Rigetta le domande del verso RC ER e assorbite le Controparte_18 CP_2 domande subordinate di verso CP_2 CP_1
Condanna il fallimento attore alla rifusione delle spese processuali a favore di e di RC CP_2
ER, spese liquidate per ciascun convenuto in euro 17.252,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
Condanna a rifondere le spese della fase decisoria a favore di liquidate in CP_2 CP_1 euro 6.10,00 oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.
Milano 10 luglio /23 dicembre 2025
Il Presidente
NA ET
pagina 23 di 23